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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3358
Presentato in data: 13/11/2012
"Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15/11/2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015" (delibera di Giunta n. 1664 del 13 11 12).

Presentatori:

Delibera di Giunta n. 1664 del 13 11 12.

Testo:

 

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015.

 

 

 

Art. 1

Sistema informativo agricolo regionale

 

1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) è disposta, per l’esercizio 2013, una autorizzazione di spesa di Euro 375.814,35, a valere sul Capitolo 03925, nell’ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 – Sistema informativo agricolo.

 

 

Art. 2

Cartografia regionale

 

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

 

a)

Cap. 03854

"Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)”, afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3501 - Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia

Esercizio 2013:

Euro

280.000,00

.

 

 

Art. 3

Contributo al Comitato di solidarietà

alle vittime delle stragi

 

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l’esercizio 2013, un contributo di Euro 57.600,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo 02705, nell’ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad Enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.

 

 

Art. 4

Finanziamento integrativo delle

attività di miglioramento genetico

 

1. Per le finalità e con le modalità di cui all’art. 24 della legge regionale n. 10 del 2011 (Legge finanziaria regionnale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013. Primo provvedimento generale di variazione), come modificato dall’art. 23 della legge regionale n. 9 del 2012, è autorizzato, per l’annualità 2013, l’ulteriore importo di Euro 500.000,00 stanziato sul Capitolo 10580 afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5210 – Tenuta dei libri genealogici – Risorse statali.

 

 

Art. 5

Interventi per lo sviluppo

del patrimonio zootecnico

 

1. Per il finanziamento degli interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico, a norma dei commi 1 e 2 dell’art. 5 della legge regionale n. 21 del 2011, è disposta, per l’esercizio finanziario 2013, un’autorizzazione di spesa pari a Euro 30.000,00, a valere sul Capitolo 10596, afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6025 – Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario.

 

 

Art. 6

Interventi nel settore delle bonifiche

 

1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

a)

Cap. 16352

“Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)” afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica

Esercizio 2013:

Euro

800.000,00

.

 

 

Art. 7

Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma

di sviluppo rurale 2007-2013 nelle zone colpite

dal sisma del maggio 2012

 

1. Per il finanziamento degli aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2007-2013 nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012, a norma dei commi 1 e 2 dell’art. 5 della legge regionale n. 9 del 2012, è disposta, per l’esercizio finanziario 2013, un’autorizzazione di spesa pari a Euro 14.900.000,00, a valere sul Capitolo 18415 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6412 – Programma di sviluppo rurale 2007-2013 – Interventi in capitale.

 

 

Art. 8

Sostegno straordinario a progetti

di ricerca industriale

 

1. La Regione Emilia-Romagna al fine di rafforzare la competitività del sistema produttivo, aumentare i livelli occupazionali e migliorare la sostenibilità ambientale, sostiene gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese regionali e di quelle che intendono insediarsi nel territorio dell’Emilia-Romagna.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, per l’esercizio 2013, contributi straordinari alle imprese fino a 1 milione di euro per ogni singolo intervento. I contributi dovranno essere destinati al finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, inseriti nell’ambito di programmi di rilancio industriale e occupazionale.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri e le modalità per l’assegnazione dei contributi di cui al comma 2, individuando i beneficiari tra le imprese di qualunque dimensione operanti nel settore industriale e dei servizi alle imprese e verificando la possibilità di sinergie con altri strumenti attivati nell’ambito dei Programmi comunitari nazionali e regionali. E’ prioritaria la concessione dei contributi con riferimento ai procedimenti ad istanza di parte avviati in attuazione dell’art. 8 della legge regionale n. 21 del 2011, che non si sono conclusi favorevolmente per l’indisponibilità dei necessari mezzi finanziari.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è disposta, per l’esercizio finanziario 2013, una autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 23130 nell’ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8320 pari a Euro 10.700.000,00.

 

 

Art. 9

Integrazione regionale al programma

operativo regionale FESR 2007-2013

 

1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi delle attività I.1.1. Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico e III.1.3. Promozione della Green Economy tramite strumenti di ingegneria finanziaria, previste nel programma operativo regionale FESR 2007-2013, la Regione è autorizzata a utilizzare, con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel programma operativo stesso, le risorse autorizzate da precedenti leggi regionali trasferite all’esercizio 2013 e riproposte per gli interventi previsti nei capitoli afferenti alle U.P.B. 1.3.2.3.8368 – Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013, U.P.B. 1.3.2.3.8369 – Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 – Risorse statali, U.P.B. 1.3.2.2.7262 – Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013.

 

 

Art. 10

Interventi per la qualificazione delle stazioni

invernali e del sistema sciistico

 

1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), è disposta, per l’esercizio 2013, un’autorizzazione di spesa pari a Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 25662 afferente alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 – Interventi per la promozione del turismo regionale.

 

 

Art. 11

Organizzazione turistica regionale.

Interventi per la promozione e

commercializzazione turistica

 

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e commercializzazione turistica – Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell’ambito dei sottoindicati capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 – Interventi per la promozione del turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

 

a)

Cap. 25558

“Spese per l’attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica attraverso APT Servizi S.r.l. (art. 7, comma 2, lett. a), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)”

Esercizio 2014:

 

Euro

7.400.000,00;

 

 

 

 

b)

Cap. 25564

"Contributi alle unioni di prodotto per progetti di marketing e di promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano (artt. 5, 7, comma 2, lett. b) e 13 comma 3, L.R. 4 marzo 1998, n. 7)”

Esercizio 2014:

 

Euro

2.152.000,00;

 

 

 

 

c)

Cap. 25664

“Contributi alle aggregazioni di imprese per iniziative di commercializzazione turistica anche in forma di comarketing (artt. 5, 7 comma 2, lett. c) e 13 comma 5, L.R. 4 marzo 1998, n. 7)”

Esercizio 2014:

 

Euro

2.600.000,00.

 

 

Art. 12

Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2011

 

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’art. 10 della legge regionale n. 21 del 2011, l’importo di “Euro 8.000.000,00” è sostituito dall’importo di “Euro 7.400.000,00”.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell’art. 10 della legge regionale n. 21 del 2011 come modificata dall’art. 9 della legge regionale n. 9 del 2012, l’importo di “Euro 2.452.000,00” è sostituito dall’importo di “Euro 2.152.000,00”.

 

 

Art. 13

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna

a fondi e interventi per l’emergenza abitativa

 

1. La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di un fondo destinato a:

a) garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto;

b) concedere contributi a favore di inquilini che versano in una situazione di inadempienza all'obbligo di pagamento del canone di locazione;

c) concedere contributi per favorire l’accesso e la permanenza negli alloggi degli inquilini di alloggi di proprietà di privati, nonché per favorire la mobilità nel settore della locazione.

2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità e i criteri di attribuzione dei finanziamenti di cui al presente articolo.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio 2013, un'autorizzazione di spesa pari a Euro 1.050.000,00, a valere sul Capitolo 32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.

 

 

Art. 14

Disposizioni per il finanziamento del

Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello

 

1. Nelle more dell’istituzione di un apposito parco di carattere interregionale, ai sensi dell’art. 22, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), la Regione Emilia-Romagna concorre al finanziamento delle attività dell’ente di gestione del parco naturale del Sasso Simone e Simoncello, istituito ai sensi della legge regionale delle Marche n. 15 del 1994 (Norme transitorie per l’istituzione dei parchi e delle riserve regionali), in proporzione della superficie ricompresa, per effetto della legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione), nel proprio territorio.

2. A tal fine la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare per l’esercizio 2013 la somma di Euro 120.000,00 a valere sul Capitolo 38084 nell’ambito della U.P.B. 1.4.2.2.13500 – Parchi e riserve naturali.

 

 

Art. 15

Fondo per la conservazione della natura

 

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco) volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale citata, è disposta, per l’esercizio 2013, un’autorizzazione di spesa di Euro 25.000,00 nell’ambito del Capitolo 38070, afferente alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 – Parchi e riserve naturali.

 

 

Art. 16

Interventi in materia di opere idrauliche

nei corsi d’acqua di competenza regionale

 

1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d’acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) è disposta l’autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 39187, afferente alla U.P.B. 1.4.2.2.13863 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, per l’esercizio 2013, di Euro 680.000,00.

 

 

Art. 17

Pianificazione di tutela, uso

e risanamento delle acque

 

1. Per l’attuazione del piano regionale per il risanamento, l’uso e la tutela delle acque ai sensi dell’art. 114 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), a valere sul Capitolo 37250 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14170 – Piano di risanamento idrico, è disposta per l’esercizio 2013 una autorizzazione di spesa pari a Euro 130.000,00.

 

 

Art. 18

Integrazione regionale per il finanziamento

del Servizio sanitario regionale

 

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell'esercizio 2013, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al SSR per un importo massimo di Euro 150.000.000,00, così suddivisi: Euro 100.000.000,00 a valere sul Capitolo 51640, afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18020, al fine di assicurare copertura finanziaria agli oneri a carico dei bilanci 2012 delle Aziende sanitarie regionali derivanti dall’erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai Livelli Essenziali di Assistenza ed Euro 50.000.000,00 a valere sul Capitolo 51638, afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18020, a garanzia del pareggio di bilancio 2012 del SSR. Il finanziamento delle prestazioni aggiuntive rispetto ai LEA è subordinato al raggiungimento del pareggio di bilancio del SSR.

2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1.

 

 

Art. 19

Quota del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente

in gestione accentrata presso la Regione per la

realizzazione di progetti ed attività a supporto

del Servizio Sanitario Regionale

 

1. L’autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, gestiti direttamente a livello regionale attraverso una quota di finanziamento dei LEA riservata alla gestione sanitaria accentrata, viene determinata, per l’esercizio 2013, per complessivi Euro 41.800.000,00 e destinata all’attuazione delle rispettive finalità, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18000 – Servizio Sanitario Regionale: finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA:

 

a)

Cap. 51612

“Fondo Sanitario Regionale di parte corrente – quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Rimborsi ad Aziende sanitarie ed altri Enti per spese di personale di cui si avvale l’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”

 

 

Euro

4.400.000,00

 

 

 

 

b)

Cap. 51614

“Fondo Sanitario Regionale di parte corrente – quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Spesa sanitaria direttamente gestita per ICT e altre attività di supporto al Servizio sanitario regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”

 

 

Euro

19.900.000,00

 

 

 

 

c)

Cap. 51616

“Fondo Sanitario Regionale di parte corrente – quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Trasferimenti ad Aziende sanitarie ed altri Enti per progetti obiettivo, per l’innovazione e per la realizzazione delle politiche sanitarie e degli obiettivi del Piano Sociale e Sanitario Regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”

 

 

Euro

17.500.000,00.

 

 

Art. 20

Fondo regionale per la non autosufficienza

 

1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l’area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste è disposta, per l’esercizio 2013, un’autorizzazione di spesa pari ad Euro 70.000.000,00, a valere sul Capitolo 57152 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18125 – Fondo regionale per la non autosufficienza.

2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all’articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004.

 

 

Art. 21

Interventi volti alla tutela e al controllo

della popolazione canina e felina

 

1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori in attuazione dell’articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), è disposta, per l’esercizio 2013, un’autorizzazione di spesa pari ad Euro 143.949,70 a valere sul Capitolo 64410 nell’ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.

 

 

Art. 22

Contributo alla “Fondazione Arturo Toscanini”

 

1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per l'esercizio 2013, una autorizzazione di spesa di Euro 3.500.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.

 

 

Art. 23

Recupero e restauro di immobili

di particolare valore storico e culturale

 

1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l’insieme del territorio regionale a norma della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di “Bologna città europea della cultura per l’anno 2000”, per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna) è disposta, per l’esercizio 2013, un’autorizzazione di spesa di Euro 158.000,00, a valere sul Capitolo 70718 nell’ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 – Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.

 

 

Art. 24

Attuazione degli interventi finanziati dal documento

unico di programmazione (DUP) – Risorse Statali

 

1. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti nel documento unico di programmazione (DUP), la Regione è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (già Fondo per le Aree Sottoutilizzate) messe a disposizione dalla delibera CIPE n. 1/2011.

2.La Giunta Regionale individua con propri atti le specifiche modalità e i criteri per l’utilizzo  dei finanziamenti di cui al comma 1.

3.Per il finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo la Giunta Regionale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, a utilizzare le risorse a tale scopo specifico accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29151, Capitolo 86620, - spese d'investimento, e ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale a norma di quanto disposto dall’art. 31, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001. Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l’istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.

4.Al fine di consentire l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse destinate all’attuazione degli interventi, la Giunta Regionale a norma dell’articolo 31, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 40 del 2001, è altresì autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l’esercizio 2013, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e relativi capitoli di spesa, appositamente istituiti.

 

 

Art. 25

Attuazione degli interventi finanziati dal

documento unico di programmazione (DUP)

 

1. La Regione contribuisce alla qualificazione dei sistemi territoriali, alla promozione di uno sviluppo competitivo e sostenibile ed al rafforzamento della coesione territoriale, mediante l'acquisizione e la realizzazione di interventi di tipo infrastrutturale e strutturale, i cui beneficiari possono essere enti locali e altre pubbliche amministrazioni.

2. Al fine di dare attuazione agli interventi, di cui agli obiettivi 9 e 10, previsti nel documento unico di programmazione (DUP), la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse destinate ad interventi di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale individua, con propri atti, specifiche modalità e criteri per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.

4. Per il finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo la Regione è autorizzata, per l'esercizio 2013, a utilizzare le risorse a tale scopo specifico accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, Capitolo 86500, "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese d'investimento", elenco n. 5.

5. Per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 4, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio finanziario 2013, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001. Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.

6. Al fine di consentire l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse destinate all’attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Giunta regionale, a norma di quanto disposto dall'art. 31, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 40 del 2001, è altresì autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l’esercizio 2013, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e relativi capitoli di spesa, appositamente istituiti.

 

 

Art. 26

Interventi conseguenti agli eventi sismici

che hanno colpito il territorio della

Regione Emilia-Romagna

 

1. Per le finalità del comma 1 e con le modalità del comma 2 dell’art. 1 della legge regionale n. 9 del 2012, la Regione è autorizzata a utilizzare, per l’esercizio 2013, le risorse a tale scopo specifico accantonate nell’ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, Capitolo 86350, spese correnti.

2. Per l’utilizzo dei fondi di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l’esercizio finanziario 2013, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001. Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l’istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.

 

 

Art. 27

Modifiche alle autorizzazioni di spesa

disposte da leggi regionali precedenti

 

1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sui sottoindicati capitoli, nell’ambito delle rispettive U.P.B., sono ridotte come segue:

 

Progr.

 

Capitolo

U.P.B.

Euro

 

 

 

 

 

1

)

14070

1.3.1.3.6200

- 173.393,01

2

)

35305

1.4.2.3.14000

- 2.800.000,00

3

)

35310

1.4.2.3.14000

- 512.993,30

4

)

37336

1.4.2.3.14200

- 3.530.893,99

 

 

Art. 28

Trasferimento all'esercizio 2013 delle

autorizzazioni di spesa relative al 2012

finanziate con mezzi regionali

 

1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2013 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2012:

 

Progr.

 

Capitolo

U.P.B.

Euro

 

 

 

 

 

1

)

2698

1.2.3.3.4420

1.252,61

2

)

2701

1.2.3.3.4420

297.500,00

3

)

2708

1.2.3.3.4420

200.075,35

4

)

2722

1.2.3.3.4420

10.000,00

5

)

2775

1.2.3.3.4420

2.422.786,68

6

)

2800

1.2.3.3.4422

451.120,00

7

)

3451

1.2.2.3.3100

600.000,00

8

)

3453

1.2.2.3.3100

91.000,00

9

)

3455

1.2.2.3.3100

5.653.735,68

10

)

3850

1.2.3.3.4440

100.000,00

11

)

3861

1.2.3.3.4440

57.697,50

12

)

4276

1.2.1.3.1600

24.426.337,40

13

)

4348

1.2.1.3.1600

250.000,00

14

)

16332

1.3.1.3.6300

1.207.941,77

15

)

16400

1.3.1.3.6300

1.903.416,05

16

)

21088

1.3.2.3.8000

3.115.893,38

17

)

22210

1.3.2.3.8260

2.512.534,95

18

)

22258

1.3.2.3.8270

9.729.426,58

19

)

23028

1.3.2.3.8300

18.167.367,48

20

)

23752

1.3.2.3.8368

10.307.659,00

21

)

23754

1.3.2.3.8368

5.065.341,00

22

)

25525

1.3.3.3.10010

1.573.271,26

23

)

25528

1.3.3.3.10010

696.442,13

24

)

30638

1.4.1.3.12630

200.000,00

25

)

30640

1.4.1.3.12630

4.745.584,89

26

)

30646

1.4.1.3.12630

200.000,00

27

)

30885

1.4.1.3.12620

208.084,66

28

)

31110

1.4.1.3.12650

17.587.608,00

29

)

31116

1.4.1.3.12650

2.605.212,03

30

)

32020

1.4.1.3.12670

300.000,00

31

)

32045

1.4.1.3.12800

969.177,31

32

)

32097

1.4.1.3.12735

5.001.044,88

33

)

35305

1.4.2.3.14000

1.336.241,64

34

)

35310

1.4.2.3.14000

440.000,00

35

)

36186

1.4.2.3.14062

841,00

36

)

36188

1.4.2.3.14062

148.732,05

37

)

37150

1.4.2.3.14150

43.456,88

38

)

37250

1.4.2.3.14170

139.530,00

39

)

37332

1.4.2.3.14220

1.695.844,16

40

)

37344

1.4.2.3.14220

800.000,00

41

)

37374

1.4.2.3.14220

5.909.835,33

42

)

37378

1.4.2.3.14223

592.525,00

43

)

37385

1.4.2.3.14223

2.370.428,76

44

)

37404

1.4.2.3.14223

299.250,00

45

)

37427

1.4.2.3.14223

250.000,00

46

)

37431

1.4.2.3.14223

800.000,00

47

)

37436

1.4.2.3.14223

594.183,11

48

)

38027

1.4.2.3.14310

3.506.839,24

49

)

38030

1.4.2.3.14300

975.597,52

50

)

38090

1.4.2.3.14305

2.018.904,24

51

)

39050

1.4.2.3.14500

1.165.382,04

52

)

39220

1.4.2.3.14500

5.282.064,04

53

)

39360

1.4.2.3.14555

1.138.186,73

54

)

39362

1.4.2.3.14555

80.000,00

55

)

41250

1.4.3.3.15800

427.620,52

56

)

41360

1.4.3.3.15800

3.133.199,25

57

)

41570

1.4.3.3.15800

282.000,00

58

)

41900

1.4.3.3.15820

251.402,56

59

)

41997

1.4.3.3.15820

2.050.617,49

60

)

43027

1.4.3.3.16000

732.715,97

61

)

43221

1.4.3.3.16010

299.637,79

62

)

43270

1.4.3.3.16010

12.615.683,74

63

)

43282

1.4.3.3.16010

350.200,00

64

)

43654

1.4.3.3.16508

7.248,89

65

)

45175

1.4.3.3.16200

4.430.906,38

66

)

45177

1.4.3.3.16200

1.661.727,00

67

)

45184

1.4.3.3.16200

9.000.000,14

68

)

45186

1.4.3.3.16200

4.660.000,00

69

)

45194

1.4.3.3.16200

6.428,04

70

)

46115

1.4.3.3.16600

1.000.000,00

71

)

46125

1.4.3.3.16600

250.150,38

72

)

47114

1.4.4.3.17400

1.009.034,28

73

)

48050

1.4.4.3.17450

1.357.330,19

74

)

57198

1.5.2.3.21000

175.000,00

75

)

57200

1.5.2.3.21000

13.191.090,88

76

)

65707

1.5.1.3.19050

33.446,41

77

)

65717

1.5.1.3.19050

258.228,45

78

)

65721

1.5.1.3.19050

2.690.486,84

79

)

65770

1.5.1.3.19070

85.180.086,31

80

)

68321

1.5.2.3.21060

2.835.937,95

81

)

70545

1.6.5.3.27500

513,64

82

)

70678

1.6.5.3.27500

2.800.574,63

83

)

70715

1.6.5.3.27520

1.210.250,00

84

)

70718

1.6.5.3.27520

7.751.122,21

85

)

71566

1.6.5.3.27537

1.445.176,26

86

)

71572

1.6.5.3.27540

2.294.126,17

87

)

73060

1.6.2.3.23500

1.531.827,26

88

)

73135

1.6.3.3.24510

117.376,41

89

)

73140

1.6.3.3.24510

1.519.343,88

90

)

78410

1.4.2.3.14384

1.800,00

91

)

78458

1.4.2.3.14384

143.000,99

92

)

78464

1.4.2.3.14384

204.320,44

93

)

78476

1.4.2.3.14384

31.931,16

94

)

78705

1.6.6.3.28500

3.327.359,95

95

)

78707

1.6.6.3.28500

1.150.000,00

 

 

Art. 29

Società Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l.

 

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all’aumento del capitale sociale in natura, della Società Ferrovie Emilia-Romagna Srl con sede in Bologna, della quale è già socio ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 39, fino ad un importo massimo di Euro 10.000.000,00.

 

 

Art. 30

Concorso regionale straordinario per

l’assegnazione di sedi farmaceutiche

 

1. Ai fini della partecipazione al concorso straordinario per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche di cui all’articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, i candidati sono tenuti a versare alla Regione un contributo di euro 30,00 non rimborsabile, per spese istruttorie e per le prestazioni amministrative necessarie all’espletamento della procedura concorsuale.

2. Per la disciplina relativa alla Commissione esaminatrice regionale di cui all’articolo 11, comma 4 del decreto legge n. 1 del 2012, convertito con la legge n. 27 del 2012 si stabilisce che:

 

a)

ai componenti della Commissione esaminatrice è corrisposto un  compenso forfettario lordo di euro 2.000,00 nonché un rimborso forfettario per spese di viaggio, vitto e alloggio pari a euro 500,00;

b)

ai compensi spettanti al Presidente e al segretario si applicano le disposizioni previste all’articolo 20 comma 4 della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 (Misure straordinarie di gestione flessibile dell’impiego regionale);

c)

qualora un componente o il segretario della Commissione esaminatrice sia dipendente regionale, il rimborso e il compenso previsti alle lettere a) e b) del presente comma sono riconosciuti solo nel caso di opzione per lo svolgimento dell’incarico al di fuori dell’orario di lavoro;

d)

per le cause di incompatibilità dei componenti della Commissione esaminatrice e del segretario si applicano le disposizioni attuative dell’articolo 15 comma 1 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).

 

 

Art. 31

Modifica alla legge regionale n. 39 del 1980

 

1. L’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 3 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 39 (Nome per l’affidamento e l’esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica) è abrogato.

2. Le modifiche di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dalla programmazione regionale relativa all’annualità 2010.

 

 

Art. 32

Modifica alla legge regionale n. 43 del 2001

 

1.     L’articolo 32 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito dal seguente:

 

 

“Art. 32

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità,

la valorizzazione del benessere di chi lavora e

contro le discriminazioni

 

1. La Regione costituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni che svolge le funzioni di cui all’articolo 57 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Ciascun ente pubblico dipendente dalla Regione Emilia-Romagna, Ente o Azienda del Servizio sanitario regionale, costituisce un proprio comitato.

2. Il Comitato è composto, secondo quanto previsto da atto della Giunta regionale, adottato d’intesa con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa per quanto di sua competenza, in maniera paritetica da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.

3. Il Presidente  del Comitato è scelto tra i rappresentanti dell’ Amministrazione e deve possedere, oltre ai requisiti di cui al comma 4, elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell’esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale.

4. I componenti del Comitato devono possedere conoscenze ed esperienza nelle materie di competenza del Comitato, rilevabili attraverso il percorso professionale, maturate anche a seguito di partecipazione in organismi analoghi, oltre ad adeguate attitudini.

5. La Giunta regionale, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa per quanto di sua competenza, detta le linee guida concernenti le modalità di funzionamento dei Comitati unici di cui al comma 1.

6. Il funzionamento del Comitato unico di cui al comma 1, primo periodo, è senza oneri aggiuntivi per la Regione.”

 

 

Art. 33

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003

 

1. Il comma 4 dell'articolo 48 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è sostituito dal seguente:

“4. In caso di richiesta di ammissione a contributo per la ristrutturazione o la costruzione di immobili, gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all'atto della concessione del contributo da parte della Regione, in proprietà, o in diritto di usufrutto, o in diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo.”.

 

 

Art. 34

Attuazione dei principi sulla riqualificazione

incentivata delle aree urbane

 

1. I principi definiti dall’art. 5, comma 9, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito e modificato con legge 12 luglio 2011, n. 106, sulla riqualificazione incentivata delle aree urbane, si intendono recepiti e regolati nell’ordinamento regionale dell’Emilia-Romagna attraverso le seguenti disposizioni della legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 (Governo e riqualificazione solidale del territorio):

 

a)

l’art. 16, il quale introduce nella legge regionale n. 20 del 2000 l’art. 7-ter (Misure urbanistiche per incentivare la qualificazione del patrimonio edilizio esistente);

b)

l’art. 48, il quale introduce nell’Allegato della legge regionale n. 20 del 2000 l’art. A-14-bis (Misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle attività produttive);

c)

gli articoli da 1 a 9, 31 e 47, i quali riformano la disciplina regionale degli interventi di riqualificazione urbana.

2. Nella elaborazione e nella variazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, i Comuni assicurano l’applicazione degli incentivi volumetrici e delle altre forme di premialità, per la qualificazione del patrimonio edilizio esistente, previsti dall’art. 7-ter della legge regionale n. 20 del 2000.

 

 

Art. 35

Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2011

 

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche) è inserito il seguente:

"2bis. Le imprese assolvono agli adempimenti di cui alla presente legge mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante la propria regolarità contributiva INPS e INAIL. Il Comune è tenuto ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.”.

2. Per l'anno 2013 il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2011 è prorogato al 31 marzo 2013.

 

 

Art. 36

Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2011

 

1.     La lettera a) del comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 21 è sostituita dalla seguente:

 

“a) sostenute con imputazione a carico di fondi statali o comunitari, anche concessi a titolo di cofinanziamento, per la parte cofinanziata;".

 

 

Art. 37

Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2011

 

1. Al comma 7 dell’articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente) è aggiunto il seguente periodo:

“Relativamente alla gestione integrata dei rifiuti urbani, la presente disposizione si applica fino alla data di decorrenza dell’applicazione del regolamento previsto dal comma 12 dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”.

2. Il secondo periodo del comma 5 dell’art. 21 della legge regionale n. 23 del 2011 è abrogato.

3. Il terzo periodo del comma 6 dell’art. 21 della legge regionale n. 23 del 2011 è abrogato.

4. Alla fine del comma 8 dell’art. 21 è aggiunto il periodo seguente “Il predetto termine è prorogato, in riferimento alla mobilità verso le Province, fino a tre mesi dopo il termine del periodo transitorio di cui all’art. 16, comma 9,  del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.”.

5. Alla fine del primo periodo del comma 4 dell’articolo 24 della legge regionale n. 23 del 2011, dopo le parole “degli organi in essere” sono aggiunte le seguenti:

“, fermo quanto disposto in tema di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.”.

 

 

Art. 38

Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2011

 

1. Il secondo e il terzo periodo del comma 6 dell’art. 15 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano) sono abrogati.

2. Il secondo periodo del comma 6 dell’articolo 40 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 è sostituito dal seguente: “Le disposizioni della presente legge relative alle funzioni oggetto di trasferimento differito trovano applicazione dalla data indicata nell’atto regionale di ricognizione e messa a disposizione delle risorse e del personale di cui al presente comma.”.

 

 

Art. 39

Copertura finanziaria

 

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2013-2015 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

 

 

Art. 40

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.

 

 

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