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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 15
Presentato in data: 29/12/2014
"Norme per la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari della Regione Emilia-Romagna". (29 12 14) A firma del Consigliere: Foti

Presentatori:

Consigliere: Foti

Relazione:

RELAZIONE

 

COLLEGHI CONSIGLIERI! -

Il fenomeno degli inganni derivanti dalla sistematica diffusione di prodotti alimentari contraffatti, che danneggiano fortemente quelli Made in Italy, è largamente diffuso e noto.

Altrettanto diffusa risulta la vendita di prodotti "italiani" - tali essendo in ragione (unicamente) del luogo di confezionamento - la materia prima dei quali non è però di origine italiana: si pensi - ad esempio - ai prosciutti venduti come italiani ma ottenuti da suini allevati all'estero e alla pasta ottenuta da grano non coltivato in Italia.

Giova evidenziare come - nel 2012 - risultano allevati oltre 600.000 suini in meno dell'anno precedente, sostituti dall'importazione di carne proveniente dall'estero, con il conseguente rischio di arrecare danni gravissimi ad eccellenti prodotti che tutto il mondo ci invidia (dal culatello di Zibello, alla coppa piacentina, dal prosciutto di Parma alla mortadella).

A tacere del fatto che, nel pomodoro da industria, l’Italia importa semilavorati industriali - prevalentemente da Cina e Stati Uniti - pari a circa il 20 per cento della propria produzione, senza alcuna indicazione sulla reale provenienza in etichetta.

Quanto poi al latte a lunga conservazione, giova qui evidenziare, come poco meno del 25% del prodotto consumato sull'intero territorio nazionale è di provenienza italiana, mentre la restante parte è qui solo stata confezionata o addirittura qui commercializzata già confezionata. Stessa sorte tocca, all'insaputa ovviamente del consumatore, ai formaggi più tipici e all'olio di oliva.

Occorre che la Regione, nell'ambito delle sue specifiche competenze ed attribuzioni, sia in prima linea nella difesa e tutela del Made in Italy che, con riferimento al nostro contesto territoriale, è anche e soprattutto difesa e tutela di una tradizione agroalimentare di prim'ordine, che - diversamente - rischia di essere travolta da un'impari e sleale concorrenza, con gravi ed irreparabili danni sia sotto il profilo economico, sia sotto quello occupazionale.

Del resto è l’Emilia Romagna che vanta il primato italiano del maggior numero di prodotti a marchio D.O.P. (Denominazione di Origine Controllata) e I.G.P. (Indicazione Geografica Tipica) con 36 prodotti d’eccellenza; così pure, molti prodotti emiliano-romagnoli (il Parmigiano-Reggiano, il Grana Padano, il Prosciutto di Parma, l'aceto Balsamico) sono tra i prodotti più conosciuti e venduti nel Mondo.

Non solo: nella nostra Regione, oltre a detti prodotti e alle specialità tradizionali garantite (STG) ve ne sono altri che, in ragione della ridotta quantità produttiva o per il fatto di appartenere ad una tradizione produttiva più locale, pur avendo un livello qualitativo di prim'ordine, unanimemente apprezzato da chi li degusta, non risultano minimamente tutelati (rispetto alle falsificazioni) né adeguatamente sostenuti da un'efficacia politica di promozione e di marketing (rispetto a quelli DOP, IGP, e alle STG). 

Detti obiettivi possono essere raggiunti con l'approvazione della presente proposta di legge che prevede la creazione e l'attribuzione di un marchio di qualità per le dette eccellenze alimentari della nostra Regione. Avuta a mente la legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 -  che ha introdotto disposizioni per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell’ambiente e della salute dei consumatori - il presente progetto di legge (che si compone di cinque articoli) è infatti preordinato ad estendere la sua applicazione anche alle eccellenze agroalimentari della nostra Regione che non accedono ai regimi di qualità rilasciate in ambito europeo.

 


 

Testo:

 

Progetto di legge regionale - ex articolo 50 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna -d’iniziativa del Consigliere Tommaso Foti, recante: "Norme per la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari della Regione Emilia - Romagna”

 

 


Articolo 1

(Modifiche alla Legge Regionale 28 ottobre 1999, n. 28)

 

1. Al titolo della legge regionale n. 28 del 1999, dopo le parole “della salute dei consumatori”, sono aggiunte le seguenti parole: “,nonché delle eccellenze agroalimentari”.

2. All’articolo 1 della legge regionale n. 28 del 1999, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: “1 bis. La Regione valorizza, altresì, i prodotti agroalimentari d’eccellenza del territorio regionale, riconosciuti in base a caratteristiche produttive, qualitative o tradizionali, che non possono o non sono in grado di accedere ai regimi di qualità previsti dalla normativa dell’Unione europea, attraverso l’adozione di un marchio di certificazione, concesso in uso alle imprese che si impegnano a rispettare gli appositi disciplinari.”.

3. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 28 del 1999, dopo le parole “al conseguimento degli obiettivi”, sono aggiunte le seguenti parole: “e in relazione ai prodotti agroalimentari d’eccellenza”.

4. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 28 del 1999 è aggiunto in fine il seguente periodo: “I disciplinari dei prodotti agroalimentari d’eccellenza riportano distintamente, altresì, la descrizione delle loro caratteristiche produttive, qualitative, o tradizionali).”.

 

 

Articolo 2

(Modifiche alla Legge Regionale 04 novembre 2002, n. 29)

 

1. All’articolo 9 della legge regionale n. 29 del 2002, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Gli appalti pubblici relativi ai servizi di ristorazione collettiva sono aggiudicati, ai sensi dell’articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., attribuendo valore preminente alla qualità e alla sicurezza dei prodotti alimentari ed agroalimentari offerti.”.

2. All’articolo 9 della legge regionale n. 29 del 2002, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1 bis. Nei bandi relativi alle procedure di appalto pubblico di cui al comma 1, può essere previsto, quale criterio preferenziale ponderato per l’aggiudicazione, l’utilizzo di prodotti agroalimentari tipici, biologici o di eccellenza, il cui intero ciclo di produzione realizzato in Emilia - Romagna segua la stagionalità della terra e rispetti il criterio della minore distanza di trasporto.”.

 

 

Articolo 3

(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 28)

 

1. Al comma 6 dell’articolo 2 della legge regionale legge regionale n. 28 del 2009, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nei bandi relativi alle procedure di appalto pubblico di forniture di prodotti agricoli e agroalimentari destinati ai servizi di ristorazione collettiva, ai fini di introdurre specifici criteri di qualificazione ambientale aventi lo scopo di limitare le distanze di trasporto, di garantire la freschezza e la qualità dei prodotti e di assicurare l’esercizio delle attività di controllo sugli stessi, si applica l’articolo 9, commi 1 e 2, della legge regionale 04 novembre 2002, n. 29.”.

 

 

Articolo 4

(Filiera corta - Modifiche alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 16)

 

1. La Regione, anche di concerto con gli enti competenti e con gli altri soggetti interessati, adotta provvedimenti volti a promuovere e a consolidare i percorsi e i cicli di filiera corta, attraverso la valorizzazione dei prodotti agroalimentari regionali di qualità ed eccellenza, per conseguire i seguenti obiettivi:

a) ridurre il numero di passaggi dei prodotti agroalimentari che intercorre dal momento della loro produzione al consumo finale degli stessi;

b) favorire il mantenimento delle produzioni agroalimentari regionali;

c) promuovere l'offerta dei prodotti agroalimentari nell’ambito del commercio, della ristorazione e del turismo rurale e ambientale;

d) incentivare la conoscenza dei prodotti agroalimentari e delle loro caratteristiche, anche in coerenza con le programmazioni e gli interventi di cui alla legge regionale 04 marzo 1998, n. 7;

e) sostenere il flusso del turismo enogastronomico verso le zone rurali e dei mercati dei prodotti agroalimentari;

f) supportare intese interprofessionali fra tutti i soggetti interessati.

2. All’articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 16 del 1995, è aggiunta la seguente lettera: “b-bis) la promozione e il consolidamento dei percorsi e del ciclo di filiera corta.”

3. All’articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 16 del 1995, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) prodotti ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione ai sensi della L.R. 28 ottobre 1999, n. 28;”.

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