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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5167
Presentato in data: 14/02/2014
"Disposizioni organizzative per l'erogazione di farmaci a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche nell'ambito del Servizio sanitario regionale". A firma dei Consiglieri: Grillini, Barbati, Defranceschi, Meo, Naldi, Sconciaforni, Donini (14 02 14)

Presentatori:

Consiglieri: Grillini, Barbati, Defranceschi, Meo, Naldi, Sconciaforni, Donini

Testo:

 

Progetto di legge regionale recante

 

Disposizioni organizzative per l’erogazione di farmaci a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche nell’ambito del Servizio sanitario regionale

 


Articolo 1

Disposizioni generali

 

1. Nell’ambito delle proprie competenze legislative riconosciute a livello costituzionale e conformemente a quanto previsto dalla legge 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore) e  dalla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale), la Regione Emilia – Romagna, al fine di assicurare una tutela complessiva del diritto alla salute, detta disposizioni organizzative relative all’erogazione di farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche nell’ambito del Servizio sanitario regionale (di seguito denominato “Ssr”), in coerenza con gli strumenti di programmazione e nel rispetto dei vincoli di bilancio in materia sanitaria.

2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, per farmaci cannabinoidi si intendono i medicinali e le preparazioni magistrali a base dei principi attivi cannabinoidi riportati nella tabella II, sezione B, di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

3. Le modalità di importazione e acquisto, per finalità terapeutiche, di farmaci cannabinoidi registrati all’estero sono disciplinate secondo quanto previsto dalla normativa statale. In tal caso, le Aziende e gli Enti del Ssr coadiuvano gli assistiti, secondo le modalità e le procedure individuate con la delibera di Giunta di cui all’articolo 5, comma 1.

4. L’allestimento, la qualificazione, la classificazione e la prescrizione dei farmaci cannabinoidi sono disciplinati ai sensi della normativa statale.

 

 

Articolo 2

Modalità di erogazione in ambito ospedaliero o assimilabile

 

1. La somministrazione dei farmaci cannabinoidi si intende effettuata in ambito ospedaliero o assimilabile quando concorrono le seguenti condizioni:

a)  la fase di inizio del trattamento si svolge presso le strutture del Ssr che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o assimilabile;

b) i farmaci cannabinoidi sono acquistati tramite la farmacia ospedaliera.

2. L’eventuale prosecuzione del trattamento in sede di dimissioni assistite, come definite e regolate con la delibera di Giunta di cui all’articolo 5, comma 1, è condizionata, in ogni caso, alla necessità di una continuità terapeutica con il ricorso ai farmaci cannabinoidi già utilizzati nelle strutture di cui al comma 1.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, i relativi oneri sono a carico del Ssr.

 

 

Articolo 3

Trattamento in ambito domiciliare

 

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, in caso di trattamento iniziato in ambito domiciliare, per la prescrizione e l’utilizzo di farmaci cannabinoidi si osserva la normativa nazionale. La relativa spesa è a carico del Ssr solo qualora il farmaco sia prescritto da un medico dipendente o convenzionato con il Ssr e la prescrizione sia effettuata mediante l’impiego del ricettario del Ssr.

 

 

Articolo 4

Formazione e aggiornamento

 

1. Al fine di favorire e promuovere la formazione e l’aggiornamento del personale medico e sanitario impiegato nei trattamenti terapeutici che prevedono l’utilizzazione dei farmaci cannabinoidi, la Regione, anche in collaborazione con le Università e gli altri istituti di ricerca, promuove specifici percorsi di formazione e aggiornamento sull’utilizzo, sull’efficacia e sullo sviluppo biomedico dei farmaci cannabinoidi.

 

 

Articolo 5

Disposizioni attuative

 

1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta adotta le disposizioni procedurali e organizzative per la sua attuazione.

2. Al fine di cui al comma 1, la Giunta adotta, altresì, provvedimenti finalizzati:

a) ad assicurare che, nell’ambito del Ssr, l’organizzazione e l’attuazione delle attività e degli interventi di cui alla presente legge sia omogenea;

b) a monitorare l’utilizzazione sul territorio regionale dei farmaci cannabinoidi;

c) a promuovere la massima riduzione dei tempi di attesa, la maggiore facilità di accesso alle terapie previste dalla presente legge nonché, nei limiti delle competenze normative regionali, la semplificazione delle procedure preordinate all’acquisizione dei farmaci cannabinoidi;

d) a promuovere adeguate modalità informative rivolte alla collettività regionale, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione del personale medico, sanitario e socio – sanitario.

3. La Regione può stipulare convenzioni con i centri e gli istituti autorizzati, ai sensi della normativa statale, alla produzione o alla preparazione dei farmaci cannabinoidi.

 

 

Articolo 6

Clausola valutativa

 

1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione sull’attuazione e sugli effetti della legge, con particolare riferimento:

a) all’analisi dell’andamento del numero di pazienti trattati nel territorio regionale con farmaci cannabinoidi, distinti per patologia e per tipologia di assistenza, evidenziando i relativi effetti;

b) all’andamento della spesa e all’ammontare degli oneri a carico del Ssr conseguentemente all’applicazione della presente legge regionale;

c) alle criticità eventualmente emerse in sede di applicazione ed attuazione della presente legge, con specifico riguardo alle disomogeneità riscontrate sul territorio regionale e alle problematiche inerenti all’acquisizione e all’erogazione dei farmaci cannabinoidi. 

2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo i soggetti interessati dagli interventi previsti.

3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

 

 

Articolo 7

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia - Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

 

 

Articolo 8

Entrata in vigore

 

1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia – Romagna.

 

 

 

 


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