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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5394
Presentato in data: 03/04/2014
"Obbligo di introdurre un sistema di ritenuta per bambini con dispositivo di allarme anti abbandono nei veicoli adibiti al trasporto per bambini" (03 04 14). Iniziativa del Consigliere: Vecchi Alberto

Presentatori:

Consigliere Vecchi Alberto

Relazione:

RELAZIONE

 

Sono sempre più frequenti i casi di bambini allacciati al seggiolino ed involontariamente dimenticati dai genitori nei veicoli. Questi casi possono condurre rapidamente alla morte del bambino per ipertermia, in quanto la temperatura corporea di un bambino sale da tre a cinque volte più velocemente rispetto a quello di un adulto per la minore quantità di acqua nelle riserve corporee. In giornate molto calde la temperatura degli abitacoli delle autovetture può aumentare da 10 a 15 gradi ogni 15 minuti determinando il verificarsi dell’ipertermia in soli venti minuti e la morte in circa due ore.

A seguito di uno di tali tragici eventi è stata lanciata una petizione online rivolta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per sollecitare una modifica al Codice della strada che introduca l’obbligo di l’installare allarmi anti-abbandono sulle vetture in grado di segnalare la presenza dei bambini dimenticati involontariamente dai genitori sui seggiolini.

La questione è stata anche posta all’attenzione delle istituzione comunitarie al fine di modificare la direttiva 2003/20/CE sull’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli, prevedendo l’uso obbligatorio di ogni eventuale nuova tecnologia che possa essere integrata nei dispositivi di sicurezza a trattenuta per i bambini trasportati nei veicoli.

Per scongiurare il ripetersi di tali tragici eventi si ritiene necessario rendere obbligatorio l’utilizzo di dispositivi che, mediante allarmi acustici, segnalino la presenza del bambino nel seggiolino.

Con la presente proposta di legge alle Camera, all’articolo 1, si propone pertanto di modificare l’art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) che disciplina l’uso di cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini ed in particolare il comma 1 che prevede che “i bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con sistema di ritenuta per bambini adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative…”, inserendo l’obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta per bambini nei quali sia installato un dispositivo di allarme anti-abbandono.

L’articolo 2 precisa che l’obbligo di dotare gli autoveicoli di sistemi di ritenuta con allarme si applica da quando tali dispositivi saranno, a seguito di omologazione, messi in commercio.

Sono inoltre previste detrazioni fiscali per l’acquisto di seggiolini dotati di dispositivi anti-abbandono.

 

 

 


 

Testo:

 

Progetto di Legge alle Camere ai sensi dell’Art.121 della Costituzione “OBBLIGO DI INTRODURRE  UN SISTEMA DI RITENUTA PER BAMBINI CON DISPOSITIVO DI ALLARME ANTI ABBANDONO NEI VEICOLI ADIBITI  AL TRASPORTO DI BAMBINI”

 

 


Art. 1

Modifica all’art. 172 del D.lgs. 285/1992

 

1.     Al comma 1 dell’articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) dopo le parole: “al loro peso” sono inserite le seguenti: “e dotato di un dispositivo di allarme anti-abbandono”.

 

 

Art. 2

Disposizione transitoria. Incentivi fiscali

 

1.     La modifica di cui all’articolo 1 si applica a decorrere dalla conclusione della procedura per l’omologazione e successiva messa in commercio del sistema di ritenuta per bambini con installato un dispositivo di allarme anti-abbandono, il cui uso obbligatorio è introdotto dal medesimo articolo 1.

2.     A decorrere dall’applicazione della modifica ai sensi del comma 1 e per dodici mesi, è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento della spesa documentata e sostenuta per l’acquisto di un seggiolino con installato un dispositivo anti-abbandono.

 

 

 

 


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