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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5781
Presentato in data: 09/07/2014
"Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti" (delibera di Giunta n. 1014 del 07 07 14).

Presentatori:

Delibera di Giunta n. 1014 del 07 07 14.

Relazione:

RELAZIONE

 

Con il presente progetto di legge si intendono perseguire principalmente due fondamentali obiettivi, di seguito esplicitati.

 

A) Dotare la Regione e gli Enti locali di strumenti idonei a recepire le indicazioni provenienti dall’Unione Europea che negli ultimi anni ha intensificato la sua azione di impulso affinché gli Stati membri pongano attenzione al tema dell’inclusione sociale ed economica di rom e sinti nel quadro di una generale promozione dei diritti umani.

 

La Comunicazione della Commissione n. 173 del 5/4/2011 “Quadro UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020”, approvata dal Consiglio UE nel giugno 2011, richiede agli Stati membri di adottare misure nell’ambito delle politiche più generali di inclusione sociale per il miglioramento delle condizioni di vita dei nomadi e individua 4 settori prioritari: istruzione, casa, lavoro, salute. Il documento sottolinea come l’adozione di una strategia nazionale e delle strategie regionali rappresenti elemento di condizionalità per l’accesso alla nuova programmazione del FSE 2014-2020

 

In attuazione delle indicazioni europee è stata quindi adottata il 24/2/2012 dal Consiglio dei Ministri la “Strategia nazionale d’inclusione dei rom, sinti e caminanti”, successivamente approvata dalla Commissione Europea il 22/5/2012.

Al fine di un allineamento a quanto stabilito dalla Risoluzione 173/2011 e dalla Strategia nazionale il 20 dicembre 2012 è stato approvato, in sede di Conferenza delle Regioni, un documento proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità per la costituzione di Tavoli regionali con un ruolo di programmazione e orientamento della progettazione locale, canalizzazione dell’informazione, monitoraggio e valutazione degli interventi.

 

La raccomandazione della Commissione al Consiglio, adottata il 9 dicembre 2013, è infine il primo strumento giuridico dell’Unione Europea per l’inclusione dei rom. Contiene orientamenti specifici per aiutare gli Stati membri a prendere misure mirate per colmare il divario fra i rom e il resto della popolazione.

Per realizzare le azioni previste su istruzione, occupazione, assistenza sanitaria e alloggio, la Commissione europea chiede agli Stati membri di stanziare a favore dell’inclusione dei rom non solo fondi dell’Unione ma anche fondi nazionali e del terzo settore.

 

b)Aggiornare e semplificare la Legge regionale attualmente in vigore, n. 47/1988 “Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna” in quanto:

1) rispecchia un assetto delle competenze pubbliche molto cambiato in questi anni; la riforma del titolo V della Costituzione ha infatti rafforzato la competenza generale amministrativa dei Comuni per quanto riguarda la programmazione, realizzazione, erogazione di prestazioni/servizi locali mentre la LR 47/88 conserva un’impronta “prescrittiva” da parte della Regione;

fa riferimento a condizioni di nomadismo da parte della popolazione rom e sinta 2)(non è un caso che porti nel titolo “minoranze nomadi”), che oggi rappresentano una caratteristica residuale, sebbene presente e da considerare. Nella maggior parte dei casi la popolazione rom e sinta dell’Emilia-Romagna è infatti costituita da persone stanziali, che hanno nella famiglia allargata un valore di riferimento fondamentale.

 

Una fotografia della popolazione rom e sinta in regione è fornita dalla rilevazione statistica regionale realizzata con cadenza triennale. A fine novembre 2012 risultavano presenti in Emilia-Romagna 2.745 persone, distribuite in 129 campi. La comunità più numerosa è quella sinta (90,6%) segue quella dei rom italiani (4,7%), dei Rom stranieri (3,5%) e una piccola percentuale di persone di altra provenienza (1,2%). Solo il 4,1% è straniero, tutti gli altri hanno la cittadinanza italiana. Si tratta di una popolazione giovane, in cui i minorenni rappresentano il 37,4% (contro il 15,9% della popolazione emiliano romagnola), gli adulti fino a 64 anni il 59,5%, mentre gli anziani con 65 anni ed oltre sono solo il 3,1% (gli emiliano-romagnoli invece il 22,8%).

All’interno di queste comunità negli ultimi anni si sono registrati diversi cambiamenti circa abitudini e bisogni, sia in relazione ai luoghi dell’abitare, sia rispetto al più ampio tema dell’accesso alla vita sociale. Segnali da cogliere nella direzione di un percorso graduale di uscita da logiche assistenziali, attraverso la promozione di politiche e interventi che sostengano – in un quadro di parità con gli altri cittadini – tali spinte al cambiamento, soprattutto con una attenzione alle nuove generazioni e alle donne.

Ad oggi qualunque politica e progettazione verso rom e sinti deve tenere conto dell’assenza di una norma che riconosca queste popolazioni come minoranze etnico-linguistiche, portatrici di una specifica identità culturale. Le ragioni sono legate alle peculiarità di una minoranza che non ha un territorio di riferimento, una collocazione geografica unica, e al tempo stesso presenta una grande varietà interna di gruppi linguistici e culturali e di condizioni giuridiche.

 

Per tutti i motivi sopra esposti, il progetto di legge regionale, si ispira ai seguenti principi:

1.rispetto delle specificità culturali e delle libere scelte di vita delle persone rom e sinte ;

2.garanzia di accesso ai diritti di cittadinanza, intesa come godimento dei diritti politici, civili e sociali e come rispetto dei doveri e delle responsabilità nei confronti della società e delle Istituzioni;

3.sostegno con azioni specifiche alla volontà di cambiamento di singole famiglie o gruppi, di donne e giovani;

4.adozione di approcci non  “etnicizzanti”;

5.progetti e interventi che sappiano darsi una prospettiva di medio-lungo periodo tenendo conto delle connessioni tra scuola, formazione, accesso al lavoro, condizioni abitative, salute e qualità di vita;

6.sostegno alla crescita della rappresentanza delle comunità e del dialogo con le istituzioni.

 

Gli interventi a favore di rom e sinti, pur essendo caratterizzati dai indubbi tratti di specificità, devono collocarsi nell’ambito del sistema più generale degli interventi attivati dagli Enti locali, in raccordo con gli altri soggetti, a contrasto dell’esclusione sociale, della vulnerabilità e della povertà nonché a sostegno e tutela dei minori e della famiglia

 

La proposta di legge prevede pertanto un intervento normativo “leggero”, che ribadisca i principi dell’inclusione e della non discriminazione per tutti, facendo riferimento alle norme e alle disposizioni regionali già esistenti nei settori chiave dell’istruzione, della formazione, del lavoro, dell’abitare e della salute e che rimandi la definizione degli interventi al nuovo strumento di programmazione (la Strategia regionale per l’inclusione di rom e sinti), di competenza della Giunta regionale.

L’intento della proposta è riconoscere le identità culturali e sociali di rom e sinti e la loro specificità, promuoverne le pari opportunità, l’uguaglianza e la dignità, in coerenza con i principi indicati agli articoli 2 e 3 della Costituzione e all'articolo 6 del Trattato sull'Unione. L’ottica è dunque favorire l’accesso ai diritti in condizioni di equità attraverso la rimozione di eventuali ostacoli e discriminazioni e azioni volte a compensare gli svantaggi connessi con l’appartenenza a tale minoranza.

 

Si sottintende quindi un patto basato sull’equità e sui diritti, ma anche sul rispetto dei doveri nei confronti della società e delle istituzioni. L’obiettivo è garantire a rom e sinti le stesse condizioni di partenza, non attraverso politiche specifiche, bensì attraverso il sostegno a processi volti all’emancipazione, all’autonomia e alla responsabilizzazione.

 

L’obiettivo della prevenzione e della rimozione di ogni forma di esclusione è d’altronde stato assunto da tempo dalla Regione Emilia-Romagna. Si fa riferimento, in particolare, all’ articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri, immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2), che prevede l’istituzione di un Centro regionale contro le discriminazioni, e all’articolo. 48 (Parità di accesso ai servizi) della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24  (L. R. Finanziaria 2010), il quale  prevede  la promozione di azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio derivanti da pratiche discriminatorie.

 

La proposta di legge non contiene quindi specifiche norme dedicate, ma sostiene l’ applicazione delle disposizioni e delle misure già esistenti per tutte le persone portatrici di forme di fragilità socio-economica. Punto centrale è la rimozione di tutti quegli elementi che possono aggravare forme di pregiudizio ed esclusione, a partire dai campi sosta di grandi dimensioni, che per le loro caratteristiche sono fonte di disagio e di tensione sociale per la cittadinanza, di stigmatizzazione per chi vi risiede. Il testo riconosce l’esistenza di concezioni “culturali” dell’abitare da parte di alcuni componenti di queste comunità (in particolare i sinti) e prospetta pertanto una pluralità di soluzioni che rispettino tali esigenze, pur prevedendo un doveroso cambiamento.

 

Il documento attuativo della legge sarà la Strategia regionale, documento di indirizzo e programmazione degli interventi per l’inclusione di rom e sinti, articolato secondo gli assi indicati dagli organismi europei: abitare, scuola, formazione e lavoro, salute. La Strategia regionale sarà inoltre lo strumento per accedere ai fondi comunitari 2014-2020.

 

 

Venendo ad un puntuale esame dell’articolato, il presente progetto di legge si compone 7 articoli.

 

 

L’art. 1 fissa i principi e le finalità a cui il progetto si riferisce.

 

In particolare il comma 1 richiama agli articoli 2 e 3 della Costituzione e l'articolo 6 del Trattato sull'Unione definendo quindi diritti e doveri, uguaglianza e partecipazione alla vita politica, sociale ed economica, tutela dei diritti e delle libertà fondamentali.

 

Il comma 2 fa riferimento all’azione già intrapresa dalla Regione Emilia-Romagna per garantire la parità di accesso ai servizi e la non discriminazione attraverso precedenti interventi normativi - legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012) e legge regionale n. 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri, immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2). In particolare quest’ultima legge, recependo disposizioni nazionali ed europee, ha già dotato la Regione di uno strumento per la prevenzione, la rimozione e il monitoraggio delle discriminazioni nei confronti di tutti i cittadini e le cittadine (Centro regionale contro le discriminazioni).

 

Il comma 3 definisce invece i limiti di intervento consentiti alla Regione in funzione delle competenze contenute nell’art. 118 della Costituzione e indica la necessità di un raccordo con i soggetti istituzionali e non che svolgono o possono svolgere un ruolo importante nell’attuazione della proposta medesima. Tra questi le rappresentanze regionali delle comunità rom e sinte.

 

 

L’art. 2 stabilisce gli elementi essenziali della Strategia regionale per l’inclusione di rom e sinti.

 

Il comma 1 richiama le disposizioni della Commissione europea e nazionali da cui la Strategia regionale discende. Ne demanda l’adozione alla Giunta regionale definendo il percorso di concertazione che prevede in particolare l’acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali e della Commissione assembleare competente e il confronto con la Cabina di regia per le politiche sanitarie e sociali, integrata da, Difensore civico e Garante per l’infanzia e l’adolescenza regionali, e a cui sono invitate la Prefettura di Bologna e l’Ufficio scolastico regionale. Tra le consultazioni è prevista anche quella con la Conferenza del terzo settore.

 

Il comma 2 individua nella Strategia lo strumento di indirizzo e programmazione degli interventi per l’inclusione di rom e sinti, raccordato al Piano sociale e sanitario ai sensi dell’art 27 legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e agli ordinari strumenti di programmazione regionale previsti dalle normative di settore. La Strategia inoltre rispecchia nella sua articolazione in quattro assi prioritari indicati nei documenti europei e nazionali sopra richiamati.

 

Il comma 3 stabilisce finalità e contenuti della Strategia in cui dovranno essere individuati obiettivi, soggetti attuatori, strumenti e percorsi da attivare a livello locale. Indica inoltre che le indicazioni dovranno trovare attuazione attraverso i Piani di Zona distrettuali per la salute e il benessere ai sensi della legge regionale 12 marzo 2003 n.2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e dal Piano Sociale e sanitario fissando inoltre la necessità del coinvolgimento delle comunità locali direttamente interessate.

 

Il comma 4 richiama la necessità del coinvolgimento di figure per la mediazione linguistico-culturale, anche appartenenti alla comunità rom e sinta, quale indispensabile strumento di facilitazione delle relazioni al fine dell’attuazione dei contenuti della Strategia regionale.

 

Il comma 5 prevede l’istituzione di un Tavolo tecnico per il monitoraggio e l’aggiornamento della Strategia e ne delinea la composizione.

 

L’art. 3 entra nel merito del primo degli assi prioritari per l’inclusione delle comunità rom e sinte, quello dell’abitare.

 

Il comma 1, ribadisce il rispetto delle specificità culturali e delle tradizioni dell’”abitare” ma al contempo la necessità di un cambiamento che elimini gradualmente una delle più importanti cause di stigmatizzazione e esclusione dalla vita sociale favorendo nel contempo un percorso di autonomia e responsabilizzazione. Per ottenere questi risultati la proposta stabilisce la necessità di un superamento dei campi sosta di grandi dimensioni e delinea una pluralità di soluzioni: dall’abitazione tradizionale, attraverso l’attivazione delle forme di sostegno all’accesso già previste per tutti i cittadini dalle disposizioni regionali, alla sperimentazione di soluzioni insediative innovative quali l’autocostruzione e l’auto recupero accompagnati, le microaree pubbliche e private. Il comma rimanda la disciplina tecnica delle soluzioni abitative indicate ad uno specifico atto della Giunta e fissa il rispetto dei requisiti inderogabili quali la salubrità, l’igiene, la sicurezza, l’accessibilità, l’integrazione nonché delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie con riferimento anche ai successivi commi 2) e 3). Alla lettera c) il comma afferma per legge che le microaree familiari, pubbliche e private e le altre soluzioni insediative innovative costituiscono interventi di interesse pubblico e, di conseguenza, possono usufruire di una disciplina di ordine urbanistico ed edilizio che ne favorisca la realizzazione.

Il comma 2 stabilisce che la realizzazione delle microaree familiari, siano esse pubbliche o private, sia subordinata all’osservanza di appositi requisiti tecnici e presupposti stabiliti da apposito atto della Giunta regionale. In via esemplificativa, sono indicati taluni requisiti, riferiti “alla tutela della dignità della persona umana”, i quali corrispondono altresì alle principali caratteristiche tecniche richieste per l’agibilità delle opere edilizie. Inoltre appare opportuno sottolineare che l’atto regionale dovrà stabilire specifici prescrizioni di ordine urbanistico ed edilizio in attuazione dei criteri stabiliti dal comma 2.

Nel comma 2 sono infatti raccolti i profili essenziali della disciplina urbanistica ed edilizia delle microaree familiari che dovranno essere articolati dall’atto regionale e dalla pianificazione comunale.

Il comma 3 consente inoltre, sempre sulla base delle indicazioni fornite dalla delibera di Giunta, di cui al comma 1, lettera c), di disciplinare il riuso delle microaree private, realizzate senza titolo prima della data di entrata in vigore della legge stessa e già acquisite al patrimonio comunale. L’atto regionale dovrà fissare i requisiti e le condizioni minimi richiesti e le procedure amministrative da seguire, richiamando l’impianto della disposizione fin qui descritta e i principi della disciplina regionale vigente in materia di edilizia residenziale sociale.

 

L’art. 4 fissa principi e obiettivi della tutela della salute.

 

Il comma 1 ribadisce la garanzia di accesso alle prestazioni sanitarie previste per tutti i cittadini, in relazione alle condizioni giuridiche di ciascuno.

 

Il comma 2 specifica il compito delle Aziende sanitarie di favorire l’accesso ai consultori e ai servizi vaccinali richiamando l’attenzione in particolare su procreazione responsabile, gravidanza, nascita, puerperio.

 

Il comma 3 individua nelle équipe multi professionali, nell’integrazione tra servizi sociali e sanitari e nelle reti territoriali gli strumenti idonei a garantire equità di accesso ai servizi e fruizione delle prestazioni.

 

 

L’art. 5 definisce principi e obiettivi dell’azione regionale in materia di istruzione, lavoro e formazione professionale.

 

Il comma 1 fissa, in coerenza con le disposizioni regionali vigenti[1], il principio generale della parità di accesso a tutti i livelli scolastici e della formazione nonché dei servizi e delle politiche attive per il lavoro. Conferma inoltre il sostegno regionale al conseguimento del successo scolastico e formativo e all’inserimento lavorativo.

 

Il comma 2 stabilisce che la programmazione regionale dell’offerta di istruzione e formazione rispetta i principi di integrazione, inclusione sociale e non discriminazione; prevede inoltre l’adozione di misure individualizzate.

 

Il comma 3 ribadisce l’impegno regionale a sostenere l’accesso al mercato del lavoro sia attraverso il potenziamento e/o riconoscimento delle competenze professionali, sia tramite percorsi di accesso al lavoro che utilizzino gli “strumenti” della cooperazione sociale e della progettazione di percorsi individualizzati.

 

Il comma 4 rimanda alla Strategia regionale l’individuazione di azioni specifiche sia per favorire l’esercizio delle attività tradizionali, nel rispetto delle norme vigenti e quindi facilitando la rimozione di eventuali irregolarità, sia per sostenere forme di lavoro autonomo, anche imprenditoriale, con  una attenzione particolare al mondo femminile e giovanile.

 

Il comma 5 ricorda la competenza attribuita ai Comuni, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 337 “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”, circa la realizzazione di aree di sosta apposite, al fine di consentire l’esercizio di tali attività tradizionali, regolamentandone accesso, utilizzo e concorso alle spese.

 

 

L’art. 6 è riferito alla norma finanziaria e stabilisce che la Regione finanzia gli interventi per l’inclusione sociale di rom e sinti e per il superamento dei campi sosta come previsto nella Strategia regionale.

 

 

L’art. 7 contiene le abrogazioni e le disposizioni transitorie.

 

Il comma 1 dispone l’abrogazione della legge regionale n. 47 del 1988.

 

Il comma 2 stabilisce che, finché non saranno stati superati le aree sosta di grandi dimensioni esistenti continuano ad applicarsi, esclusivamente per il mantenimento delle stesse, le disposizioni previste dagli articoli 4, 6, 7 e 8 della legge regionale n. 47 del 1988.

 

Il comma 3 stabilisce che le procedure amministrative per l’erogazione dei contributi previsti dall’articolo 15 della legge regionale n. 47 del 1988, ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere disciplinate, fino alla loro conclusione, dalla medesima disciplina.

 

 

 

 


 


[1] Leggi regionali  8 agosto 2001, n. 26 (Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della Legge regionale 25 maggio 1999, 10),  30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e ss.mm.; 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale); 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l’alta formazione); 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) e ss.mm..; 2013 n.7(Disposizioni in materia di tirocini. modifiche alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)

 

 

Testo:

 

Titolo del PDL Presentato

 


PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

 

“Norme per l’inclusione sociale di rom e sinti”

 

Articolo 1

(Principi e finalità generali)

 

1.La Regione Emilia-Romagna ispirandosi agli articoli 2 e 3 della Costituzione e all'articolo 6 del Trattato sull'Unione, nell’ambito delle proprie competenze:

a)riconosce le identità culturali e sociali di rom e sinti e ne promuove le pari opportunità, l’uguaglianza e la dignità;

b)ne favorisce l’accesso e l’esercizio rispetto ai diritti di cittadinanza, intesa come godimento dei diritti politici, civili e sociali e come rispetto dei doveri e delle responsabilità nei confronti della società e delle Istituzioni;

c)ne sostiene i processi di autonomia e responsabilizzazione;

d)favorisce il superamento di tutte le condizioni che possono determinare esclusione sociale e stigmatizzazione con l’obiettivo di garantire una maggiore coesione sociale e il benessere dell’intera comunità.

 

1.La Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 48 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012) favorisce per le persone rom e sinte l’accesso alla fruizione dei servizi in condizioni di parità di trattamento e senza discriminazione, diretta o indiretta,  anche avvalendosi del Centro regionale sulle discriminazioni istituito ai sensi all’articolo 9, comma 2 della legge regionale n. 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2).

 

2.In attuazione di quanto previsto dal presente articolo la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà previsto dall’articolo 118 della Costituzione, agisce in raccordo con gli Enti locali, il Difensore civico e il Garante per l’infanzia e l’adolescenza regionali, le parti sociali e i soggetti del terzo settore, promuovendo inoltre il confronto con le rappresentanze regionali delle comunità rom e sinte.

 

 

Articolo 2

(Strategia regionale per l’inclusione di rom e sinti)

 

1.In riferimento ai principi contenuti nella Comunicazione della Commissione europea n. 173 del 5 aprile 2011 “Quadro UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020”, alla Raccomandazione della Commissione al Consiglio del dicembre 2013 e alla Strategia nazionale per l’inclusione di rom, sinti e caminanti, la Giunta regionale adotta la “Strategia regionale per l’inclusione di rom e sinti”, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali e della Commissione assembleare competente nonché sentite la Cabina di regia per le politiche sanitarie e sociali, integrata dal Difensore civico, dal Garante per l’infanzia e l’adolescenza regionali e dalla Conferenza del terzo settore, a cui sono invitati la Prefettura di Bologna e l’Ufficio scolastico regionale.

 

2.La Strategia regionale è lo strumento di indirizzo e programmazione degli interventi per l’inclusione di rom e sinti e si articola nei quattro assi prioritari: abitare, istruzione e formazione, lavoro e salute. A tal fine si raccorda al Piano sociale e sanitario ai sensi dell’articolo 27 legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e agli ordinari strumenti di programmazione regionale previsti dalle normative di settore.

 

3.La Strategia regionale individua gli obiettivi, le azioni e gli strumenti per la realizzazione degli interventi da attivare a livello territoriale nell’ambito dei Piani di Zona distrettuali per la salute e il benessere, secondo le modalità indicate dalla legge regionale n. 2 del 2003  e dal Piano Sociale e sanitario e garantendo il coinvolgimento delle rappresentanze di rom e sinti, del terzo settore e delle parti sociali.

 

4.La Regione e gli Enti Locali, per facilitare l’attuazione dei principi contenuti nella presente legge e delle indicazioni della Strategia regionale in ambito scolastico, formativo, abitativo, sociale e sanitario, promuovono la formazione e il coinvolgimento di figure per la mediazione culturale, anche appartenenti alla comunità rom e sinta.

 

5.Per la predisposizione, il monitoraggio e l’aggiornamento della Strategia è istituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, un Tavolo tecnico regionale, composto da rappresentanti di enti pubblici e privati competenti in materia di inclusione di rom e sinti. La partecipazione al tavolo tecnico è a titolo gratuito e non è previsto il riconoscimento a favore dei componenti di gettoni di presenza o rimborsi spese.

 

 

Articolo 3

(Sostegno all’abitare)

 

1.La Regione e gli Enti locali nell’ambito della loro autonomia e nel rispetto delle scelte di vita e delle tradizioni culturali di rom e sinti:

a.sostengono il superamento delle aree sosta di cui all’articolo 4 della Legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna) di grandi dimensioni, in quanto fonte di esclusione e discriminazioni, secondo gli indirizzi di cui alla Strategia regionale per l’inclusione di rom e sinti di cui all’articolo 2 della presente legge;

b.promuovono processi di transizione alle forme abitative convenzionali, sostenendo l’accesso alla casa, in particolare agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e alle altre misure volte a favorire l’accesso alle abitazioni in locazione e in proprietà, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina regionale in materia di politiche abitative.

c.promuovono la sperimentazione e lo sviluppo di soluzioni insediative innovative di interesse pubblico, quali le microaree familiari, pubbliche e private. Tali soluzioni sono disciplinate con atto della Giunta regionale, che stabilisce specifici requisiti tecnici connessi alla tutela della dignità della persona umana, quali la salubrità, l’igiene, la sicurezza, l’accessibilità e l’integrazione, e apposite prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nell’osservanza di quanto disposto dai commi 2 e 3;

d.sostengono iniziative, anche sperimentali, di autocostruzione e auto recupero, nell’ambito di percorsi di accompagnamento all’autonomia socio-economica e abitativa;

e.favoriscono le sperimentazioni in ambito abitativo che, nel valorizzare i percorsi di emancipazione di rom e sinti, consentano processi di autonomia e integrazione sociale.

 

2.La realizzazione delle microaree familiari di cui al comma 1, lettera c), è disciplinata dal Piano Operativo Comunale (POC), il quale individua le aree del territorio comunale idonee alla loro localizzazione, al di fuori degli ambiti di cui agli articoli A-2, A-3-bis, A-13, A-14 e A-15 dell’Allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio). Le microaree non necessitano dell’approvazione di piani urbanistici attuativi (PUA), non comportano la variazione della classificazione urbanistica delle aree in cui sono realizzate e il mutamento della destinazione d’uso delle unità immobiliari esistenti eventualmente utilizzate e sono esonerate dal pagamento del contributo di costruzione.

 

3.L’atto della Giunta regionale di cui al comma 1, lettera c), disciplina altresì le modalità per il riuso delle microaree familiari realizzate senza titolo prima della data di entrata in vigore della presente legge ed acquisite al patrimonio del Comune ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).

 

4.Per sostenere la realizzazione degli interventi di cui al comma 1,  la Regione può concedere  contributi ai comuni singoli o associati. La Giunta regionale,  con proprio atto,  disciplina modalità e criteri per la concessione.

 

 

Articolo 4

(Tutela della Salute)

 

1.La Regione Emilia-Romagna garantisce l’accesso alle prestazioni sanitarie a rom e sinti in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, in base alla loro specifica condizione giuridica.

2.Nell’ambito di quanto previsto al comma 1. del presente articolo, le Aziende sanitarie favoriscono l’accesso ai consultori famigliari e ai servizi vaccinali con particolare attenzione alla procreazione responsabile e al sistema articolato di prestazioni e interventi afferenti la gravidanza, la nascita, il puerperio.

3.La Regione garantisce equità d’accesso e assistenza sanitaria e socio-sanitaria anche attraverso équipe multi-professionali, in stretta integrazione con i servizi sociali degli Enti locali e la rete territoriale, promuovendo interventi di formazione integrata per migliorare la relazione di cura nei contesti pluriculturali.

 

 

Articolo 5

(Accesso a Istruzione, lavoro e formazione professionale)

 

1.La Regione favorisce, in coerenza con la normativa regionale in materia, parità di accesso all'istruzione scolastica e universitaria, all’istruzione e formazione professionale (IeFP), alla formazione professionale, al sistema regionale dei servizi per il lavoro e alle politiche attive del lavoro e sostiene il conseguimento del successo scolastico e formativo di ogni persona e il positivo inserimento lavorativo.

 

2.La Regione programma l’offerta di istruzione e di formazione professionale in attuazione dei principi di integrazione e di inclusione sociale promuovendo l’accesso non discriminatorio alle diverse opportunità formative anche attraverso misure individualizzate e personalizzate.

 

3.La Regione favorisce l'accesso al mercato del lavoro sostenendo l'incremento delle competenze professionali e il riconoscimento delle competenze acquisite nelle esperienze lavorative e formative pregresse e favorisce percorsi di avvicinamento al mercato del lavoro anche tramite la cooperazione sociale e la progettazione di idonei percorsi personalizzati.

 

4.La Strategia regionale, di cui all’articolo 2, individua azioni volte a favorire l’esercizio delle attività lavorative tradizionali nel rispetto delle norme vigenti e ai fini dell’emersione delle situazioni di irregolarità e finalizzate all’avvio di forme di lavoro autonomo, anche attraverso il sostegno all’imprenditoria in particolare femminile e giovanile.

 

5.I Comuni realizzano aree di sosta temporanea per operatori di spettacolo viaggiante regolamentandone con propri atti l’accesso, l’utilizzo e il concorso ai costi delle stesse.

 

 

Articolo 6

(Norma finanziaria)

 

1.Per l’attuazione della presente legge, con riferimento alle leggi settoriali vigenti, la Regione provvede nell’ambito degli stanziamenti di spesa già autorizzati nel bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.

 

2.Per la concessione dei contributi previsti all’articolo 3 della presente legge, per l’esercizio finanziario 2014, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nell’ambito della U.P.B. 1.5.2.3.21060 – Realizzazione di strutture per l’accoglienza, nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli della medesima U.P.B., del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle necessarie variazioni compensative al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2014.

 

3.Per gli esercizi successivi al 2014, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).

 

 

Articolo 7

(Abrogazioni e norme transitorie)

 

1.E’ abrogata legge regionale n. 47 del 1988.

 

2.Fino ad avvenuto superamento delle aree sosta esistenti continuano ad applicarsi, esclusivamente per il mantenimento delle stesse, le disposizioni previste dagli articoli 4, 6, 7 e 8 della legge regionale n. 47 del 1988.

 

3.Le procedure amministrative relative all’erogazione di contributi di cui all’articolo 15 della legge regionale n. 47 del 1988, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere disciplinate fino alla loro conclusione dalla medesima disciplina.

 

 

 

 

 

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale recante

“Norme per l’inclusione sociale di rom e sinti”

 

 

Il progetto di legge intende aggiornare gli strumenti regionali allineandoli alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di politiche di inclusione di rom e sinti e alle modifiche introdotte nel titolo V della Costituzione.

Risponde inoltre all’esigenza di cogliere i cambiamenti che hanno interessato le comunità rom e sinte regionali negli ultimi 25 anni. Le condizioni di nomadismo oggi rappresentano una caratteristica residuale, sebbene presente e da considerare. Nella maggior parte dei casi la popolazione rom e sinta dell’Emilia-Romagna è infatti costituita da persone stanziali, che vivono nella nostra regione da molti anni e che sono per la grande maggioranza cittadini italiani.

Rispetto alla legge attualmente in vigore, legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna), viene introdotto un differente disegno nella programmazione regionale e nell’attuazione degli interventi territoriali: elaborazione di strategie incardinate sui 4 assi fondamentali (istruzione, formazione e occupazione, salute, abitare), sul superamento delle situazioni maggiormente emarginanti come le aree sosta di grandi dimensioni, su interventi non esclusivi ma mirati, incentrati sulla responsabilizzazione dei singoli e delle comunità e su un patto che coniughi equità, diritti, rispetto dei doveri nei confronti della società e delle istituzioni.

La proposta di legge prevede pertanto un intervento normativo “leggero”, che ribadisca i principi dell’inclusione e della non discriminazione per tutti, facendo riferimento alle norme e alle disposizioni regionali già esistenti nei settori chiave dell’istruzione, della formazione, del lavoro, dell’abitare e della salute e che rimandi la definizione degli interventi al nuovo strumento di programmazione (la Strategia regionale per l’inclusione di rom e sinti), di competenza della Giunta regionale.

Viene inoltre delineato il percorso di superamento delle aree sosta di grandi dimensioni, previste dalla legge 47/88, a favore di una pluralità di soluzioni di interesse pubblico orientate all’autonomia e alla responsabilizzazione dei nuclei familiari, con la previsione di un’azione di sostegno e accompagnamento da parte della regione ai comuni singoli o associati.

 

Analisi degli articoli

 

Articolo 1

Fissa i principi e le finalità a cui il progetto si riferisce.

 

Articolo 2

Stabilisce gli elementi essenziali della Strategia regionale per l’inclusione di rom e sinti quale strumento di indirizzo e programmazione degli interventi per l’inclusione di rom e sinti, approvato dalla Giunta regionale.

In particolare, definendo la Strategia come strumento di  indirizzo e programmazione degli interventi per l’inclusione di rom e sinti che si articola nei quattro assi prioritari dell’ abitare, dell’ istruzione e formazione, del lavoro e della salute, il presente articolo

-          ne raccorda i contenuti con gli ordinari strumenti di programmazione regionale previsti dalle normative di settore

-          prevede che la realizzazione degli interventi a livello territoriale venga definita nell’ambito dei Piani di Zona distrettuali per la salute e il benessere, ai sensi della legge regionale n. 2 del 2003. 

 

Pertanto la presente legge non comporta nuovi e ulteriori oneri a carico del bilancio regionale per il sostegno degli obiettivi della Strategia, trattandosi di interventi da ricondurre agli strumenti della L.R 2/03 ed in particolare alla programmazione annuale del Fondo sociale regionale ai sensi dell’art. 47 della L.R 2/03, a valere sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione pluriennale.

Il dispositivo di legge configura di fatto una specifica finalizzazione delle autorizzazioni di spesa corrente già previste ai sensi della L.R. 2/03 nell’ambito della funzione obiettivo “Interventi di solidarietà sociale”.

Per il funzionamento della Cabina di Regia citata al comma 1, già istituita in conformità con il Piano sociale e sanitario 2008-2010, non sono previsti oneri a carico della Regione.

Il comma 5) prevede, ai fini della predisposizione, monitoraggio e aggiornamento della Strategia, l’istituzione di un Tavolo tecnico regionale, per il quale sono espressamente esclusi oneri finanziari a carico del bilancio regionale, non essendo previsti per i componenti di detto organismo compensi in forma di gettone di presenza né rimborsi spese.

 

Articolo 3

Entra nel merito del primo degli assi prioritari per l’inclusione delle comunità rom e sinte, quello dell’abitare stabilendo la necessità di un superamento dei campi sosta di grandi dimensioni e delineando una pluralità di soluzioni alternative individualizzate.

I commi 2) e 3) disciplinano specifici aspetti urbanistici relativi alla realizzazione di nuove microaree familiari pubbliche e private ed al riuso di quelle realizzate senza titolo prima dell’entrata in vigore della presente legge.

Il comma 4) prevede l’erogazione a favore dei Comuni o loro forme associative di contributi finalizzati a sostenere il percorso di superamento delle aree sosta attraverso la realizzazione di microaree, iniziative anche sperimentali di autocostruzione e autorecupero accompagnati e altre sperimentazioni in ambito abitativo. Modalità e criteri sono definiti con atto della Giunta regionale.

 

La copertura finanziaria di tale previsione a valere sul bilancio regionale è garantita attraverso le risorse allocate al capitolo di spesa 57680 "Contributi in conto capitale a Comuni per l'acquisto e la realizzazione di infrastrutture volte alla creazione di aree di sosta e di transito per le minoranze nomadi (L.R. 23 novembre 1988, n. 47 e L.R. 6 settembre 1993 n. 34)" afferente all’U.P.B. 1.5.2.3.21060. Tali risorse, quantificabili nella misura di 500.000,00 euro, saranno riallocate, mediante variazione compensativa di bilancio, al capitolo appositamente istituito in attuazione della presente legge.

 

Articolo 4

Fissa principi e obiettivi della tutela della salute, garantita a tutti i cittadini, in relazione alle condizioni giuridiche di ciascuno.

Analogamente a quanto indicato all’articolo 2 , anche per gli interventi afferenti la tutela della salute, (ma lo stesso vale per quelli relativi alla formazione e lavoro di cui al successivo articolo 4) , la presente legge non produce ulteriori oneri a carico del bilancio regionale trattandosi di interventi già programmati e finanziati in via ordinaria dalla regione ai sensi delle norme di riferimento nell’ambito delle risorse disponibili a valere sul bilancio regionale e rispetto a cui la norma si limita a garantire e tutelare pari diritto di accesso da parte della popolazione rom e sinti.

 

Articolo 5

Definisce principi e obiettivi dell’azione regionale in materia di Istruzione, lavoro e formazione professionale ribadendo il principio generale della parità di accesso a tutti i livelli scolastici e della formazione nonché dei servizi e delle politiche attive per il lavoro.

 

Articolo 6

Prevede la copertura finanziaria della legge, nell’ambito delle risorse disponibili a valere sul Bilancio regionale.

 

Articolo 7

Contiene le abrogazioni e le disposizioni transitorie al fine di garantire il graduale processo di superamento delle aree sosta di cui alla legge regionale 47/88 e la conclusione dei procedimenti amministrativi in corso.

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL PROGETTO DI LEGGE

 

ONERI PREVISTI

Esercizio in corso

Pluriennale 2° esercizio (1)

Pluriennale 3° esercizio (1)

Nuove o maggiori spese correnti

 

 

 

 

Spese d’investimento

(articolo 3   )

500.000,00

 

 

Minori entrate

(art./artt.    )

0

 

 

Totale oneri da coprire

500.000,00

 

 

MEZZI DI COPERTURA

 

 

 

Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali

0

 

 

Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa: capitolo 57680 afferente alla  U.P.B. 1.5.2.3.21060

500.000,00

 

 

Nuove o maggiori entrate

(art./artt.    )

 

 

 

Totale mezzi di copertura

500.000,00

 

 

(1) Nel caso di oneri quantificati che si riflettono sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.

 

Modalità di copertura negli anni successivi all’esercizio in corso (2):

Per gli esercizi successivi al 2014, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).

 

(2) Nel caso di oneri non quantificati al punto precedente.

 

Variazioni attinenti all'esercizio in corso:

Variazione in diminuzione dello stanziamento iscritto al capitolo 57680 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060  del bilancio di previsione 2014  per Euro 500.000,00 e corrispondente variazione in aumento per l’ istituzione di apposito capitolo nella medesima U.P.B.,  con lo stanziamento di euro 500.000,00 nella parte spesa del bilancio regionale.

 

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