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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5919
Presentato in data: 28/10/2014
"Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l’anno 2015 (delibera di Giunta n. 1688 del 27 10 14).

Presentatori:

GIUNTA

Relazione:

RELAZIONE

 

Considerato che con Decreto del Presidente della Giunta regionale n.180 del 24/09/2014, domenica 23 novembre 2014 sono convocati i comizi elettorali per le elezioni dell'Assemblea legislativa e del Presidente della giunta regionale, ai sensi dell'art. 6 - comma 1 - della legge regionale del 23 luglio 2014 n. 21 (Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della giunta regionale), potrebbe verificarsi che per l’inizio dell’esercizio finanziario 2015 non sia stato possibile approvare il relativo bilancio di previsione, strumento necessario per autorizzare la gestione finanziaria della Regione.

Considerato inoltre che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, all’articolo 11 comma 16, prevede che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell’esercizio 2015, le regioni applicano la relativa disciplina vigente nel 2014.

L’ordinamento contabile vigente, (Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40), nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al Consiglio, prevede l'esercizio provvisorio del bilancio, autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato e sono autorizzati l’accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l’impegno e il pagamento delle spese, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dello stanziamento di ciascuna unità previsionale di base, per ciascun capitolo di spesa ad essa appartenente, per ogni mese di esercizio provvisorio ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno e pagamento frazionato. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio è concessa con legge regionale, per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Al fine di evitare vuoti gestionali si propone, pertanto, l’approvazione del presente progetto di legge al fine di garantire continuità alla gestione delle entrate e delle spese sulla base degli stanziamenti del bilancio di previsione 2014, come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell'anno 2014, nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni previsti dalla normativa regionale.

 

L’articolo 1, commi 1 e 2, prevede l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno 2015, per il periodo 1 gennaio 2015– 30 aprile 2015, sulla base del bilancio di previsione 2014 come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell'anno 2014 e sono autorizzati l’accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l’impegno e il pagamento delle spese, limitatamente, per quanto concerne le spese, a un dodicesimo dello stanziamento di ciascuna unità previsionale di base, per ciascun capitolo di spesa ad essa appartenente, per ogni mese di esercizio provvisorio ad esclusione delle spese non suscettibili di impegno e pagamento in dodicesimi a norma di quanto previsto dall’ordinamento contabile regionale, all’articolo 17, commi 1, 4 e 5, della legge regionale n. 40 del 2001.

L’articolo 1, comma 3, prevede che l’autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è estesa all’Assemblea legislativa regionale e agli enti e organismi strumentali della Regione.

 

L’articolo 2 prevede che la legge ha effetto dal 1° gennaio 2015.


 

Testo:

 

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2015.

 

 


Art. 1

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno 2015

 

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) e dell'art. 68, comma 2 dello Statuto, dal 1° gennaio 2015 e fino al momento dell'entrata in vigore della legge di approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2015, e comunque non oltre il 30 aprile 2015, è autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio regionale 2015, sulla base degli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione 2014, come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell'anno 2014.

 

2. Durante l’esercizio provvisorio si applicano le disposizioni dell’articolo 17 comma 5, della legge regionale n. 40 del 2001.

 

3. L’autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è estesa all’Assemblea legislativa regionale e agli enti e organismi strumentali della Regione.

 

 

Art. 2

Entrata in vigore

 

1. La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 2015.

 

 

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