Testo:
“Modifica della L.R. 20 del 2000, Disciplina Generale sulla tutela e l’uso del territorio”legge Regionale LR 20 del 2000”
Art. 42 Bis
Destinazione Specifica
1. L'utilizzo di edifici o porzioni di essi a finalità religiose può avvenire solo su aree in cui sia prevista dagli strumenti urbanistici comunali la destinazione urbanistica AR (Attrezzature Religiose).
I soggetti presentatori di nuovi interventi edilizi o istanze di mutamento di destinazione d'uso sul patrimonio edilizio esistente finalizzato all'utilizzo a scopi religiosi di edifici o singole porzioni di esso devono rispettare le previsioni di cui all'art. 8 Cost.
2. In assenza di tali requisiti, tutte le richieste volte al rilascio di titoli abilitativi finalizzati alla realizzazione di interventi di cui al comma precedente devono, quale misura di salvaguardia, essere respinte.