Presentatori:
Testo:
PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE EX ART. 121 COSTITUZIONE
NUOVE NORME PER MIGLIRARE L’AUTODIFESA – MODIFICHE ALL’ARTICOLO 52 CODICE PENALE ED ALL’ART. 35 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBLBICA SICUREZZA
Articolo 1
1. All’articolo 52 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) In fine al primo comma sono aggiunte le parole: “, oppure se abbia commesso il fatto per concitazione o paura”;
b) la lettera b) del secondo comma è sostituita con le seguenti parole: “b) i beni propri od altrui, quando vi è pericolo d’aggressione o è in atto la fuga con beni di grande rilevanza”.
Articolo 2
Dopo il comma settimo dell’art. 35 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) è aggiunto il seguente comma:
“L'autorità medica cui è richiesto il certificato di cui al comma settimo e il Questore cui è stato richiesto il nulla osta di cui al comma quinto, sono tenuti a rispondere al cittadino richiedente con il rilascio del relativo documento o con il diniego entro dieci giorni dalla presentazione della domanda.”