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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1091
Presentato in data: 03/08/2015
"Nuove norme per migliorare l'autodifesa - Modifiche all'art. 52 Codice Penale ed all'art. 35 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza". (03 08 15) A firma dei Consiglieri: Rainieri, Fabbri, Delmonte, Marchetti Daniele, Bargi, Rancan, Pettazzoni, Liverani, Pompignoli

Presentatori:

A firma dei Consiglieri: Rainieri, Fabbri, Delmonte, Marchetti Daniele, Bargi, Rancan, Pettazzoni, Liverani, Pompignoli

Relazione:

RELAZIONE

 

Negli ultimi anni sono aumentati in modo preoccupante, anche in Emilia ed in Romagna, le rapine e i furti sia nelle residenze private che presso le attività commerciali e produttive. È un dato di fatto che l’autorità pubblica italiana non è purtroppo in grado attraverso l’azione congiunta della magistratura, delle forze dell’ordine e delle pubbliche amministrazioni di limitare questi tipi di reati, giustamente considerati come socialmente molto gravi. I cittadini privati che si sentono sempre più soli contro i delinquenti che vogliono aggredire il loro patrimonio senza farsi scrupoli nell’usare violenza, si trovano sempre più spesso nella situazione di dover subire ingiuste aggressioni e privazioni dei loro beni e diritti con quasi nessuna speranza che questi gravi torti possano essere riparati.

Sicuramente è venuta incontro a chi cerca di evitare un’aggressione e non ha altra soluzione che difendersi da solo, la riforma dell’articolo 52 del codice penale riguardante la legittima difesa attuata con la legge 13 febbraio 2006, n. 59. Tale modifica ha aumentato le possibilità di difendersi da soli senza incorrere nel reato di eccesso di legittima difesa nei casi di violazione di domicilio. Ora pertanto è chiaro che chi è legittimamente presente in una dimora privata sia essa un’abitazione o la sede di un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale, può usare un’arma legittimamente detenuta (non è necessario il porto d’armi ma basta la regolare denuncia del possesso dell’arma) o altro mezzo idoneo, al fine di difendere la propria o altrui incolumità e i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.

La prima norma che questo progetto di legge vuole proporre al Parlamento di modificare è l’articolo 52 del Codice penale in modo da aumentare ulteriormente le possibilità di autodifesa in cui si riscontra la legittima difesa, sgomberando il campo da interpretazioni giuridiche restrittive che limitano molto l’efficacia di quella stessa norma, sia come mezzo diretto ad evitare le aggressioni fisiche e patrimoniali, sia indirettamente come deterrente per i criminali.

In primo luogo, pertanto, si propone, di tenere in maggiore considerazione le condizioni psicologiche ed emotive delle persone che subiscono la violazione della propria dimora residenziale o lavorativa a scopo di rapina o di furto. Quando infatti ci si trova in una situazione di aggressione ed in pericolo di vita, le reazioni tendono per lo più ad essere istintive, in condizione di forte emotività, tanto da non concedere certo il tempo e la tranquillità d’animo per ragionare su eventuali conseguenze amministrative o penali, né tantomeno il tempo per stabilire se l’aggressore disponga di un’arma o la pericolosità della stessa. Per questo motivo la prima proposta di modifica è quella di prevedere la non punibilità non solo nel caso già previsto dal primo comma dell’articolo 52 del commettere il fatto previsto come reato per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta ma anche quando si è commesso il reato per difendere un diritto proprio od altrui in un oggettivo stato di concitazione o paura per cui non si aveva l’adeguata percezione ne dell’attualità del pericolo, né della proporzionalità della difesa rispetto all’offesa.

L’ulteriore modifica che si vuole apportare all’articolo 52 del Codice penale riguarda il comma già aggiunto dalla citata legge 59/2006 ed è duplice: da una parte si vuole eliminare il requisito che non vi debba essere desistenza da parte di chi aggredisce per appropriarsi dei beni propri o altrui; dall’altra si prevede la nuova fattispecie per cui scatta l’esimente sempre nell’ambito della difesa dei beni propri o altrui ma anche quando è in atto la fuga da parte del rapinatore o ladro con beni di grande rilevanza soggettiva per chi si difende o viene difeso.

La ratio dell’eliminazione del requisito della non desistenza sta nella considerazione che con esso, per far scattare la legittima difesa, diviene necessaria da parte del difensore un’intimazione di qualche tipo. Riteniamo, invece, che anche per le considerazioni svolte sopra che in tali circostanze prevalgono la concitazione e la paura, sia già più che sufficiente il solo pericolo di aggressione.

La ratio invece dell’aggiunta del caso della fuga in atto vuole evitare che ci si trovi nella paradossale situazione, purtroppo accaduta in sede di condanne definitive per eccesso di legittima difesa decretate dalla Corte di Cassazione, che sia punito chi ha cercato di difendere patrimoni o comunque beni che hanno un’importanza fondamentale nella vita dello stesso difensore. Scatta qui la considerazione che per certe persone un grosso furto può rappresentare la rovina economica. Il caso di scuola è quello del commerciante che si trova costretto a sparare per difendere la sua “vita economica” costruita con anni di sacrificio. In questo ulteriore caso rimane comunque di fondamentale importanza che vi sia adeguata proporzionalità tra la difesa e l’offesa nel senso che essa non può sussistere quando il bene da difendere ha importanza relativa per la vita del difensore o del difeso.

La proposta di modifica di cui all’articolo 2 del progetto di legge riguarda invece la normativa sull’acquisto delle armi disciplinata dall’articolo 35 del Regio Decreto 18giugno 1931, n.773 e conosciuto come Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Il problema che in questo caso si avverte è quello della lentezza burocratica delle pubbliche autorità competenti nel rilasciare i documenti necessari per l’acquisto di armi da fuoco quando non si ha il porto d’armi. È vero che questo è un problema purtroppo molto frequente e quasi generale in Italia quando si ha a che fare con pratiche della Pubblica Amministrazione ma, nel caso specifico e soprattutto per chi vive o lavora in zone dove rapine, furti e aggressioni sono molto frequenti, diventa una rilevante criticità il non avere tempi certi e il dovere aspettare anche mesi per poter acquistare un’arma necessaria al solo fine di difendersi legittimamente.

Pertanto si propone di porre il termine di 10 giorni sia per il rilascio del certificato medico obbligatorio che attesti la sanità mentale e la capacità di intendere e di volere di chi vuole acquistare l’arma, sia per il rilascio del nulla osta da parte del questore. Tale termine deve naturalmente valere anche per il caso di diniego degli stessi documenti.

 

 

 


 

Testo:

 

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE EX ART. 121 COSTITUZIONE

NUOVE NORME PER MIGLIRARE L’AUTODIFESA – MODIFICHE ALL’ARTICOLO 52 CODICE PENALE ED ALL’ART. 35 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBLBICA SICUREZZA

 

 

 


Articolo 1

 

1. All’articolo 52 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) In fine al primo comma sono aggiunte le parole: “, oppure se abbia commesso il fatto per concitazione o paura”;

b) la lettera b) del secondo comma è sostituita con le seguenti parole: “b) i beni propri od altrui, quando vi è pericolo d’aggressione o è in atto la fuga con beni di grande rilevanza”.

 

 

Articolo 2

 

Dopo il comma settimo dell’art. 35 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) è aggiunto il seguente comma:

 

“L'autorità medica cui è richiesto il certificato di cui al comma settimo e il Questore cui è stato richiesto il nulla osta di cui al comma quinto, sono tenuti a rispondere al cittadino richiedente con il rilascio del relativo documento o con il diniego entro dieci giorni dalla presentazione della domanda.”

 

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