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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1121
Presentato in data: 10/08/2015
"Norme per la prevenzione e il contrasto di fenomeni di criminalità comune particolarmente diffusi e per la riduzione dei danni da reati non rientranti in quelli del crimine organizzato". (10 08 15) A firma dei Consiglieri: Rainieri, Fabbri, Delmonte, Marchetti Daniele, Bargi, Rancan, Pettazzoni, Liverani, Pompignoli

Presentatori:

Consiglieri: Rainieri, Fabbri, Delmonte, Marchetti Daniele, Bargi, Rancan, Pettazzoni, Liverani, Pompignoli

Relazione:

RELAZIONE

 

RELAZIONE

Il corpo legislativo regionale che disciplina il sistema integrato di sicurezza per il territorio dell’Emilia-Romagna è costituito essenzialmente dalle leggi regionali 24/2003, 11/2010 e 3/2011, le quali, pur essendo state più volte oggetto di modifiche, peraltro anche di recente con la legge regionale 7/2015, mostrano nel loro complesso una grande lacuna: si concentrano quasi esclusivamente sul contrasto al crimine organizzato e mafioso, prevedendo di contrastare la criminalità comune solo in modo generico. Non esistono, infatti, in queste leggi misure mirate a prevenire e contrastare fenomeni di criminalità comune diversi da quelli del crimine organizzato e mafioso né a ridurre i danni ed i disagi per le vittime di tali reati quando non rientrano nelle fattispecie più gravi nelle quali sia derivata la morte o un danno gravissimo alla persona per cui può intervenire la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati. La lotta al crimine comune è affidata alle sole misure di promozione del sistema integrato di sicurezza di cui al capo II della Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 4 che sono appunto generali perché riguardanti tutti i tipi di reati, salvo gli accordi specifici per l’azione coordinata di soggetti pubblici previsti dalla lettera e) del comma 2 dell’art. 3 della stessa legge, per le violenze e molestie sessuali, la violenza familiare, lo sfruttamento e la violenza sui minori, la prostituzione coatta, le violenze e discriminazioni su base xenofoba e razzista, i conflitti culturali ed etnici, le tossicodipendenze, il gioco d’azzardo, nonché le funzioni di vigilanza sanitaria ed ambientale di competenza regionale. Troppo poco sicuramente per affrontare vere e proprie emergenze di sicurezza e ordine pubblico sul territorio regionale riguardanti reati di criminalità comune che non rientrano nell’elenco appena riportato ma sono, oltre che particolarmente dannosi per i patrimoni, giustamente avvertiti come molto riprovevoli dalla stragrande maggioranza dei cittadini.

Questo progetto di legge propone di superare almeno parzialmente la lacuna appena descritta, prevedendo di rafforzare la promozione del sistema integrato di sicurezza sul territorio regionale con alcune misure specifiche finalizzate a ridurre sia alcuni fenomeni di criminalità comune particolarmente diffusi in questa regione quali le truffe agli anziani, sia i danni derivanti dagli stessi e da altri reati sempre non rientranti tra quelli del crimine organizzato, quali gli atti vandalici compiuti durante le pubbliche manifestazioni. Inoltre, sempre nella stessa prospettiva, si propone di ridurre i danni e i disagi per coloro che affrontano procedimenti penali perché accusati di eccesso

colposo in legittima difesa per aver difeso la propria incolumità o il proprio patrimonio. È appunto l’articolo 1 del progetto di legge che spiega la finalità e l’ambito della proposta normativa appena descritti.

L’articolo 2 entra invece nello specifico delle misure per la prevenzione e il contrasto del fenomeno delle truffe ai danni della popolazione anziana. Il comma 2, prevedendo che le attività per ridurre tali tipi di reati si debbano effettuare tramite le politiche e gli interventi di cui agli articoli 4, 5 e 6 della Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24, chiarisce che non ci si vuole muovere al di fuori del sistema integrato di sicurezza presente, ma che si debba prevedere uno sforzo ulteriore e specifico per questi tipi di reati purtroppo sempre più diffusi. Con la promozione da parte della Regione delle assicurazioni da parte dei comuni per la tutela degli anziani truffati di cui al comma 3, sia ha invece una proposta che mira a ridurre i danni prodotti da questi reati.

La stessa finalità di riduzione del danno prodotto da reati di criminalità comune è propria anche degli interventi straordinari in favore dei soggetti danneggiati da rilevanti atti vandalici in occasione di manifestazioni in luogo pubblico previsti dall’articolo 3. Vista comunque la frequenza e la complessità di questi casi si demanda alla Giunta regionale in collaborazione con i comuni la specificazione di quando e come questi interventi si potranno attuare.

L’articolo 4 prevede il patrocinio a spese della Regione nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero assolti per la sussistenza dell’esimente della legittima difesa. La finalità è quella di aiutare chi ha esercitato l’autodifesa, sempre più necessaria, purtroppo, per tanti cittadini, perché è evidente che l’azione coordinata delle autorità pubbliche non riesce a limitare le aggressioni all’incolumità fisica e ai patrimoni sempre più frequenti. Va al riguardo precisato che tale assistenza legale poteva essere fatta rientrare nell’ambito di un allargamento delle competenze della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati ma si è preferito prevederla come specifica attività regionale senza mettere mano ad una modifica che oltre all’articolo 7 della legge 24/2003 avrebbe dovuto comportare l’aggiornamento dello stesso statuto della Fondazione oltre che rivedere in aumento le necessità finanziarie della stessa che non sono solo prerogativa della Regione ma anche dei comuni associati.

L’articolo 5 chiude la proposta di legge con la norma finanziaria. 

 

 


 

Testo:

 

Norme per la prevenzione e il contrasto di fenomeni di criminalità comune particolarmente diffusi e per la riduzione dei danni da reati non rientranti in quelli del crimine organizzato

 

 


Articolo 1

(Oggetto)

 

1.La presente legge detta norme per gli interventi che la Regione attua, nell’ambito della propria attività di promozione di un sistema integrato di sicurezza nelle città e nel territorio regionale disciplinata dalla Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza), al fine di ridurre:

a)alcuni fenomeni di illegalità e inciviltà particolarmente diffusi nel territorio regionale non rientranti in quelli del crimine organizzato già oggetto di prevenzione e contrasto da parte della Legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile);

b)i danni e disagi conseguenti ad alcuni reati non rientranti in quelli del crimine organizzato ed ai procedimenti penali per eccesso colposo in legittima difesa.

 

 

Articolo 2

(Interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno delle truffe ai danni della popolazione anziana)

 

1.La Regione promuove e sostiene iniziative formative, informative e culturali, nonché interventi di assistenza psicologica, utili a prevenire e a contrastare i reati contro il patrimonio mediante frode, che colpiscono la popolazione anziana.

2.Le attività di cui al comma 1 sono realizzate attraverso le politiche e gli interventi di cui agli articoli 4, 5 e 6 della Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24.

3.La Regione promuove la stipulazione di contratti di assicurazione da parte dei comuni a tutela delle vittime di reati di cui al comma 1.

 

 

Articolo 3

 

(Interventi straordinari in favore dei soggetti danneggiati da rilevanti atti vandalici)

1. La Regione può erogare contributi a titolo solidaristico a favore di soggetti danneggiati da rilevanti atti vandalici compiuti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico, tenutesi a decorrere dall’anno 2015, per la parte di danno non assistita da forme assicurative o da altre misure di ristoro per incidenti o sinistri.

2.La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti i comuni sul cui territorio le manifestazioni si sono svolte, individua le categorie dei beneficiari, le tipologie di danno, gli importi massimi dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità, i termini e le condizioni per l’erogazione.

 

 

Articolo 4

(Patrocinio nei casi di legittima difesa)

1.La Regione prevede il patrocinio a proprie spese nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero assolti per la sussistenza dell’esimente della legittima difesa. La presente disposizione si applica ai cittadini nei cui confronti l’azione penale è esercitata a decorrere dal 1° gennaio 2015.

2.La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l’accesso al patrocinio.

 

 

Articolo 5

(Norma finanziaria)

 

1.Agli oneri derivanti dall’istituzione della presente legge, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento anche alle leggi di spesa settoriali vigenti, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o mediante apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

 

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