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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 115
Presentato in data: 28/01/2015
"Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Granaglione e Porretta Terme nella Città metropolitana di Bologna". Procedura speciale art. 13 bis L.R. 8 luglio 1996, n. 24. (Delibera di Giunta n. 52 del 26 gennaio 2015).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei

Comuni di Granaglione e Porretta Terme nella

Città metropolitana di Bologna


 

RELAZIONE

 

Relazione al Progetto di legge regionale d’iniziativa della Giunta regionale recante “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Granaglione e Porretta Terme nella Città metropolitana di Bologna”

 

1. La procedura speciale disciplinata dall’art. 13 bis della l.r. 8 luglio 1996, n. 24 per i progetti di legge di fusione decaduti a fine legislatura

 

La legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di comuni), che disciplina il procedimento legislativo ordinario per la fusione di comuni, dispone, nel peculiare caso di procedimenti legislativi di fusione avviati e non conclusi entro la legislatura a causa dello scioglimento anticipato dell’Assemblea legislativa, che a questi si applichi una procedura speciale derogatoria (introdotta dall’art. 25 della l.r. 18 luglio 2014, n. 17) allo scopo di facilitare la più rapida conclusione dell’iter interrottosi.

 

Tale procedura, facendo salvi gli atti propedeutici già acquisiti al procedimento (comma 1) prevede, con riguardo ai progetti di legge di fusione decaduti per la fine anticipata della legislatura, che:

-          entro trenta giorni dal suo insediamento, la nuova Giunta regionale apportate le necessarie modifiche al testo del progetto di legge di fusione, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati, possa provvedere all'approvazione e alla tempestiva trasmissione dello stesso all'Assemblea legislativa (comma 2);

-          la Commissione assembleare competente, esaminato il progetto di legge e preso atto dei pareri resi, provveda a licenziarlo e a trasmetterlo all'Assemblea legislativa entro trenta giorni dall'iscrizione all'ordine del giorno generale dell'Assemblea (comma 3);

-          l'Assemblea stessa deliberi nei successivi quindici giorni se procedere o meno all'indizione del referendum, rinviando poi alla procedura ordinaria per la prosecuzione del procedimento legislativo (comma 4);

-          qualora al progetto di legge di fusione decaduto si fossero applicate le speciali norme di cui all'articolo 7, comma 3 bis, della l.r. 21 dicembre 2012, n. 21, la loro applicazione prosegue sino alla conclusione del nuovo procedimento di fusione disciplinato e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 (comma 5).

 

2. Il procedimento di fusione nei Comuni di Granaglione e Porretta Terme

 

I Comuni di Granaglione e Porretta Terme sono due Comuni dell’Appennino Bolognese, tra loro contigui, collocati nella Città metropolitana di Bologna.

 

I due Comuni da tempo hanno avviato forme di associazionismo intercomunale per migliorare l’erogazione dei servizi comunali e dal 2009 hanno istituito tra loro una Unione di Comuni.

 

Per appurare la fattibilità di una tale operazione di fusione e verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla stessa legge regionale (art. 3, l.r. n. 24 del 1996), il Comune di Porretta Terme aveva elaborato, al suo interno, una prima analisi preliminare.

 

Dopo la redazione del documento di analisi di fattibilità volto ad intraprendere il percorso di fusione, il 31 ottobre 2013 i Consigli comunali interessati avevano fatto pervenire alla Regione formale istanza (prot. PG.2013/0269938 del 31/10/2013) con la quale avevano chiesto alla Giunta regionale di esercitare l’iniziativa legislativa per la loro fusione, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, l.r. n. 24/1996 (istanza corredata dalle seguenti deliberazioni: n. 37 del 29/10/2013 del Comune di Granaglione e n. 51 del 25/10/2013 del Comune di Porretta Terme, entrambe approvate all’unanimità). Con due successive deliberazioni consiliari integrative (deliberazione n. 63 del 09/12/2013 del Comune di Porretta Terme, approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati ai sensi dell’art. 6, comma 4, D.lgs. 267 del 2000, come previsto per l’approvazione degli statuti comunali ed acquisita con prot. PG.2013/0309470 del 12/12/2013; deliberazione n. 46 del 10/12/2013 del Comune di Granaglione, approvata all’unanimità ed acquisita con prot. PG.2013/0311454 del 16/12/2013), era stata individuata una rosa di possibili denominazioni per il nuovo Comune.

 

La Giunta regionale, aderendo a tale istanza assunta dai Comuni interessati nel rispetto dei quorum deliberativi previsti, aveva approvato, con deliberazione n. 2061 del 23 dicembre 2013, il progetto di legge recante “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Granaglione e Porretta Terme nella Provincia di Bologna”, ritenendo sussistenti i presupposti essenziali necessari al fine di attivare la procedura di fusione.

Il progetto di legge regionale era stato sottoposto in data 18 dicembre 2013 alla Commissione I “Bilancio, affari generali e istituzionali” del Consiglio delle Autonomie Locali che, aveva espresso parere favorevole.

 

Il Presidente dell’Assemblea legislativa aveva provveduto, il 9 gennaio 2014, ad inviare la richiesta di parere alla competente Provincia di Bologna (ai sensi dell’art. 10, l.r. n. 24 del 1996), la quale aveva espresso parere positivo con deliberazione del Consiglio provinciale n. 14 del 3 marzo 2014 (acquisita in data 5 marzo 2014).

 

Il progetto di legge regionale era stato iscritto all’ordine del giorno dell’Assemblea legislativa (oggetto 4920) ed assegnato, ai sensi dell’art. 10, comma 4, l.r. n. 24 del 1996, alla competente Commissione Assembleare Bilancio, Affari generali ed istituzionali, che si era riunita nella seduta del 13 gennaio 2014 per la nomina dei relatori e nella seduta del 18 marzo 2014 per l’esame del progetto di legge ed il rinvio della discussione ad una successiva seduta per dirimere alcune questioni sollevate nel corso del dibattito stesso.

 

Poiché con nota del 24 luglio 2014, il Presidente della Giunta regionale aveva rassegnato le proprie dimissioni volontarie, ai sensi dell’art. 32, terzo comma, dello Statuto regionale, l’Assemblea legislativa è stata anticipatamente sciolta e la Giunta regionale è decaduta.

 

Con legge regionale 18 luglio 2014, n. 17 è stata approvata la procedura speciale per il riavvio e la prosecuzione dell’iter dei progetti di legge di fusione decaduti a fine legislatura (descritta nel precedente paragrafo 1).

 

A seguito dell’espletamento delle elezioni regionali del 23 novembre 2014 e dell’insediamento della nuova Giunta, è stata inviata una nota ai Sindaci dei due Comuni (PG/2015/0016072 del 14/01/2015) con la quale è stato chiesto loro di confermare l’assenso all’avvio del nuovo procedimento di fusione. I Sindaci di Granaglione e Porretta Terme, con note acquisite, rispettivamente, con prot. PG/2015/0035406 e prot. PG/2015/0036454 entrambe del 22/01/2015, nell’esprimere il loro sostanziale assenso alla prosecuzione dell’iter legislativo, hanno tuttavia formulato alcune  osservazioni e proposte, tempestivamente trasmesse all’Assemblea legislativa per le opportune valutazioni nel proseguimento dell’iter legislativo.

In attuazione, dunque, della procedura speciale più volte richiamata, sono fatti salvi gli atti propedeutici già acquisiti al procedimento e prende avvio il nuovo procedimento di fusione, ripartendo dal testo del progetto di legge regionale già approvato dalla precedente Giunta regionale con deliberazione n. 2061 del 23 dicembre 2013.

 

La presente relazione accompagna il suddetto progetto di legge e rinvia a quanto già illustrato nella citata deliberazione della Giunta n. 2061/2013 con riguardo ai presupposti ed agli elementi tecnici che la l.r. n. 24 del 1996 richiede a supporto del progetto di fusione.

 

Dall’attuazione della procedura speciale ex art. 13 bis della l.r. n. 24 del 1996, discende l’applicazione del comma 5 del medesimo art. 13 bis, che estende l’applicazione delle norme speciali di cui all’art. 7, comma 3 bis della l.r. n. 21/2012 sino alla conclusione del nuovo procedimento di fusione e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

 

L’art. 7, comma 3 bis, l.r. n. 21/2012 dispensa, seppur per un periodo di tempo limitato, i Comuni che avevano formalmente intrapreso il procedimento di fusione, da ogni adempimento connesso agli obblighi di gestione associata ai sensi dell’art. 7 comma 3, l.r. n. 21/2012.

 

Pertanto, per i due Comuni di Granaglione e Porretta Terme attivandosi la procedura speciale di fusione, resta sospeso, fino al termine del procedimento legislativo, l’obbligo di avviare la gestione in forma associata di tutte le funzioni fondamentali che l’art. 7 della legge 21/2012 pone a carico dei Comuni dell’ambito territoriale ottimale, quindi con riguardo agli obblighi previsti sia nel primo periodo del comma 3 dell’art. 7 citato (gestione associata di tutte le funzioni fondamentali per i piccoli comuni) sia nel secondo periodo (obbligo di gestire in forma associata tra tutti i comuni dell’ambito, anche con popolazione superiore ai 3000 abitanti, almeno tre tra le sette funzioni indicate dal legislatore regionale).

 

Il citato art. 7, comma 3 bis, della legge regionale n. 21 del 2012 sospende anche, fino al termine del procedimento legislativo di fusione, l’applicazione della disposizione normativa (comma 5 del medesimo articolo 7) che impone l’istituzione di una sola Unione d’ambito, con popolazione minima non inferiore agli 8.000 abitanti: ne consegue che l’Unione di comuni dell’Alto Reno, pur inclusa nell’ambito entro il quale insiste anche l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese subentrata alla omonima Comunità montana in attuazione della l.r. 21/2012 continua, in via transitoria, a coesistere, nel medesimo ambito territoriale, con la suddetta Unione dell’Appennino Bolognese (senza tuttavia poter accedere a contributi).

 

3. Territorio del nuovo Comune

 

In conformità all’articolo 3, comma 1, l.r. n. 24/1996 (ai sensi del quale “Le modifiche delle circoscrizioni comunali e l’istituzione di nuovi Comuni possono riguardare esclusivamente territori contigui di Comuni appartenenti alla stessa Provincia”) i Comuni di Granaglione e Porretta Terme afferiscono alla Città metropolitana di Bologna e sono tra loro contigui, come risulta dalla allegata rappresentazione cartografica.

 

Rinviando al paragrafo 3 della relazione illustrativa del progetto di legge approvato con deliberazione della Giunta n. 2061 del 23 dicembre 2013 per la descrizione puntuale dei relativi aspetti tecnici, si ribadisce che il nuovo comune avrà un perimetro di 44,55 Km. Esso si posiziona geograficamente al confine tra la Città metropolitana di Bologna a cui appartiene e la Regione Toscana e confina con i Comuni di Lizzano in Belvedere, Gaggio Montano e Castel di Casio della Città metropolitana di Bologna ed i Comuni di Pistoia e Sambuca Pistoiese della Provincia di Pistoia della Regione Toscana.

 

In data 01/07/2014 (NP/2014/0008346) è pervenuta, dalla competente struttura tecnica regionale, la conferma della regolarità tecnica della documentazione cartografica relativa ai confini del nuovo Comune.

 

Il territorio interessato dal processo di fusione avrà un’estensione di circa  73,49 chilometri quadrati con una popolazione complessiva, secondo i dati aggiornati (rispetto all’originario pdl) al 1 gennaio 2014, di 7.023 abitanti e una densità abitativa media di circa 96 abitanti per chilometro quadrato.

 

 

Comuni

Popolazione residente 1 Gennaio 2014

Sup. in Km2.

Granaglione

2.238

39,56

Porretta Terme

4.785

33,93

Totale

7.023

73,49

 

4. Indicazioni di natura demografica, socio-economica, patrimoniale e finanziaria degli enti locali interessati e prospettive di organizzazione e gestione di servizi e funzioni istituzionali ed amministrative nel territorio del nuovo Comune.

 

La ricostruzione delle indicazioni di natura socio-economica, patrimoniale e finanziaria degli enti locali interessati, nonché le prospettive di riorganizzazione e gestione unitaria di servizi e funzioni istituzionali ed amministrative nel territorio del nuovo Comune, sono state delineate nella relazione illustrativa del progetto di legge approvato con deliberazione della Giunta n. 2061 del 23 dicembre 2013.

 

Sebbene l’analisi di fattibilità originariamente prodotta dal Comune di Porretta Terme richiamata nella suddetta deliberazione n. 2061/2013, contenga una serie di errori e lacune su alcuni dati in essa riportati, come emerso nel dibattito in Commissione Assembleare, tuttavia, ad esito della disamina delle imprecisioni in oggetto, non muta la valutazione finale sulla opportunità di favorire il processo di fusione, nato dall’autonoma iniziativa delle amministrazioni comunali interessate, e ulteriormente confermato dalle stesse pur evidenziando l’esigenza di dotarsi di nuovi approfondimenti.

 

Ciò posto, si ribadisce che l’originaria analisi preliminare di fattibilità, strutturata in 4 paragrafi (1. Analisi del territorio, della popolazione e dell’economia. 2. Fattibilità tecnico-organizzativa della fusione. 3. Fattibilità economico-finanziaria della fusione. 4. Fattibilità politico-istituzionale della fusione.), pur con le già richiamate mancanze pare comunque fornire anche spunti utili alla valutazione del contesto d’insieme della fusione. Essa aveva inteso rappresentare la situazione e valutare le opportunità offerte dalla fusione stessa per “assicurare anche in futuro ai cittadini servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, per realizzare le opere che servono al territorio, per ridurre le spese strutturali e consentire una complessiva semplificazione dell’organizzazione politica e burocratica, mantenendo il decentramento nell’erogazione dei servizi attraverso sportelli polifunzionali”.

 

Il documento di analisi si chiudeva con alcune pagine dedicate ai risultati attesi dalla fusione in tema di: miglioramento dei servizi ai cittadini (efficacia); ottimizzazione della gestione (efficienza); miglioramento organizzativo; sviluppo del territorio; coinvolgimento di comuni limitrofi nella definizione delle strategie di sviluppo dell’area; fiducia nelle istituzioni e nella politica. Si rilevava infine che i due Comuni presentavano un buon grado di omogeneità relativamente alla struttura organizzativa, al sistema informatico, alla gestione associata di numerosi servizi ed alle partecipazioni societarie.

 

E’ utile richiamare infine che numerosi vantaggi per i Comuni che nasceranno in seguito a fusione sono stati recentemente disciplinati dalle leggi n. 56 del 2014 e n. 190 dello stesso anno, alle quali si fa rinvio.

 

5. Illustrazione dei contenuti del progetto di legge regionale

 

Il progetto di legge regionale si compone di sette articoli. L’articolo 1 è composto da quattro commi. Il comma 1 prevede l’istituzione del nuovo Comune nella Città metropolitana di Bologna (subentrata alla omonima Provincia dal 1 gennaio 2015), mediante fusione dei due Comuni di Granaglione e Porretta Terme, a decorrere dal 1° gennaio 2016. La scelta della data di decorrenza del 1° gennaio consente di semplificare l’adozione di una serie di atti, soprattutto di natura economico finanziaria, e permette di programmare le prime elezioni del nuovo Comune in coincidenza con la tornata elettorale amministrativa generale del 2015, riducendo al minimo il lasso di tempo in cui il nuovo Comune dovrà essere retto da un organo straordinario. Il comma 2 dà atto del fatto che la denominazione del nuovo Comune sarà definita a seguito del referendum consultivo, che deve obbligatoriamente essere indetto, ai sensi dell’art. 133 comma 2 della Costituzione, anche per modificare le denominazioni dei Comuni. Al riguardo, nelle deliberazioni consiliari integrative di quelle con le quali è stata proposta l’istanza alla Giunta regionale, è stata individuata una rosa di possibili denominazioni del nuovo Comune (Acque Alte, Alto Reno Terme, Granaglione Porretta Terme) la cui scelta sarà quindi rimessa a quesito referendario. Il comma 3 precisa che il territorio del nuovo Comune è costituito dal territorio dei Comuni d’origine, come da allegata cartografia descritta ed elaborata secondo le modalità di cui al paragrafo 3 della presente relazione. Il comma 4 rinvia all’Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni già istituito ai sensi dell’art. 4, comma 5, della l.r. 7 febbraio 2013 n. 1 (relativa alla istituzione del Comune di Valsamoggia mediante fusione) e finalizzato a monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione in tutti i settori amministrativi di competenza regionale ed il concreto impatto del processo di fusione su cittadini, enti pubblici ed imprese precisando che lo stesso risulterà composto, oltre che dai funzionari regionali anche da funzionari del nuovo Comune e, sulla base di accordi con i competenti organi, anche da funzionari di altre amministrazioni.

 

L’articolo 2 contiene norme di natura ricognitiva declinate in due commi, nei quali, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 15, comma 2 e 16 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si ribadisce che lo Statuto del nuovo Comune può prevedere che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, nonché l’istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Il comma 2 precisa altresì che agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status nei limiti previsti dalla legge statale, competente in materia in via esclusiva.

 

L’articolo 3 contiene una serie di norme volte a regolare la successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali. Il comma 1 prevede il generale subentro del nuovo Comune nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi afferenti ai Comuni d’origine, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996 a cui fanno seguito le norme sul trasferimento al nuovo Comune dei beni demaniali e patrimoniali (comma 2) e sul trasferimento del personale dei preesistenti Comuni al Comune di nuova istituzione (comma 3). Il comma 4 dispone la vigenza degli strumenti urbanistici dei preesistenti Comuni con riferimento agli ambiti territoriali d’origine dei Comuni che li hanno approvati, sino a quando non vi provvederà il Comune di nuova istituzione, ai sensi dell’art. 14, comma 3 della legge regionale n. 24 del 1996. Il comma 5 dispone l’applicazione dei regolamenti comunali negli ambiti territoriali dei rispettivi Comuni di origine, fino all’esecutività dei regolamenti del nuovo Comune.

 

L’articolo 4 si compone di due commi e contiene una serie di norme di salvaguardia che si giustificano in ragione del fatto che i Comuni interessati dal processo di fusione sono entrambi totalmente montani. Il comma 1 stabilisce una generale norma di salvaguardia che garantisce il permanere, in capo ai territori montani, dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea e dalle leggi statale e regionali. Infatti, gli interi territori dei preesistenti Comuni risultano individuati come zone montane dalla Giunta regionale con la propria deliberazione n. 1734 del 2004, attuativa della legge regionale n. 2 del 2004. Il comma 2 chiarisce che, per quanto concerne l’esercizio, nel territorio del Comune di nuova istituzione, delle funzioni regionali in materia di sviluppo della montagna, quali quelle concernenti agricoltura, forestazione ed assetto idrogeologico, si applica la disciplina della legge regionale n. 21 del 2012, nonché quella dell’art. 32 comma 5 della legge regionale n. 9 del 2013, ai sensi del quale l’Unione di Comuni dell’Appennino Bolognese subentrata alla omonima Comunità montana continua ad esercitare le funzioni ed i compiti delegati dalla legge regionale alla stessa Comunità montana per tutti i Comuni precedentemente aderenti, quindi anche per il Comune di nuova istituzione derivante dalla fusione dei due comuni precedentemente aderenti alla Comunità montana.

 

L’articolo 5 dispone la concessione dei contributi regionali nel rispetto ed in parziale aggiornamento dei criteri individuati dall’art. 16 della l.r. 30 giugno 2008, n. 10, precisando, al comma 1, che i criteri di quantificazione sono dati dalla popolazione e dal territorio complessivi, dal numero dei Comuni e dal volume complessivo delle spese correnti. Sulla base di tali criteri, come specificati nell’ambito del programma di riordino territoriale ai sensi del citato art. 16, il comma 2 definisce la quantificazione del contributo ordinario, di ammontare costante, della durata complessiva di quindici anni, fissandolo in 200.000,00 euro all’anno. Oltre al contributo ordinario è previsto anche un contributo straordinario in conto capitale, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, della durata di tre anni e pari a 150.000,00 euro all’anno, ai sensi dell’art. 16, comma 4 della legge regionale n. 10 del 2008 (comma 3). Il comma 4 conferma per il nuovo Comune, per i dieci anni successivi alla sua costituzione, priorità assoluta nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, come già previsto dall’articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 10 del 2008 e lo equipara ad una Unione di Comuni ai fini dell’accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale. Tale previsione intende non privare il Comune di nuova istituzione, che nasce da una Unione di Comuni, della possibilità di accedere a contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni; la fusione infatti realizza al massimo grado l’intercomunalità, assai più di quanto non possa conseguirsi attraverso altri modelli associativi. Il comma 5 impegna altresì la Regione, ove compatibile con le norme in vigore, a supportare il nuovo Comune anche mediante cessione di quota del patto di stabilità territoriale di cui alla legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 (Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna), anche ai fini dell’ottimizzazione degli investimenti finanziari di sostegno previsti dall’intero articolo 5.

 

L’articolo 6 definisce le modalità attraverso le quali si provvederà a fornire copertura finanziaria alle norme relative alla concessione dei contributi regionali per il nuovo Comune istituito mediante fusione, attraverso specifici accantonamenti iscritti nei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede di approvare nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

 

Infine, l’articolo 7 contiene disposizioni volte a regolare la fase transitoria, dall’istituzione del nuovo Comune fino alla prima elezione dei relativi organi, nella tornata elettorale del 2016. Il comma 1 prevede che i Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2015, d’intesa tra loro, formulino proposte e adottino provvedimenti utili per consentire la piena operatività del nuovo Comune dal 1° gennaio 2016, sia con riguardo all’organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l’obiettivo di garantire continuità nell’accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi. Il comma 2 istituisce un organismo consultivo composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare con il Commissario governativo e fornire ausilio allo stesso nella fase istitutiva del nuovo Comune. Il comma 3 prevede che se non diversamente disposto dall’intesa di cui al comma 1, la sede provvisoria del Comune di nuova istituzione sia situata presso la sede dell’estinto Comune di Porretta Terme.

Il comma 4 stabilisce che, in via transitoria, alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni preesistenti alla fusione decadono e, fino alla nomina dell’organo di revisione contabile del nuovo comune, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall’organo di revisione contabile in carica, alla data dell’estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica. Il comma 5 precisa che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 163 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel Comune di nuova istituzione, per stabilire il limite degli stanziamenti dell’anno precedente si fa riferimento alla sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti. Il comma 6 contiene una norma relativa alla prorogatio dei consiglieri comunali e dei rappresentanti dei Comuni estinti in seno agli enti di secondo grado, stabilendo che i consiglieri comunali cessati per effetto dell’estinzione dei comuni d’origine, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti, conformemente all’articolo 141, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e che i rappresentanti del Comune estinto in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori. Tali disposizioni transitorie mirano a colmare parzialmente alcune lacune, poiché mancano, attualmente, nell’ordinamento norme specificamente volte a disciplinare le fusioni di Comuni e ciò determina, nella fase del primo avvio del nuovo ente, incertezze e difficoltà.

 


 

Testo:

Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei

Comuni di Granaglione e Porretta Terme nella

Città metropolitana di Bologna


Art. 1

Istituzione di nuovo Comune mediante fusione

 

1. Ai sensi dell’articolo 15 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni), è istituito, nella Città metropolitana di Bologna, un unico Comune mediante fusione dei contigui Comuni di Granaglione e Porretta Terme, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

2. Tenendo conto degli esiti del referendum consultivo regionale indetto ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 24 del 1996, il nuovo Comune è denominato ………………………………

3. Il territorio del nuovo Comune è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Granaglione e Porretta Terme come risultante dall’allegata cartografia.

4. L’Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni, già istituito ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 1 (Istituzione del Comune di Valsamoggia mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella provincia di Bologna) e finalizzato a monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione in tutti i settori amministrativi di competenza regionale ed il concreto impatto del processo di fusione sui cittadini, sugli enti pubblici e sulle imprese, verrà supportato, oltre che dai funzionari regionali anche dai funzionari del nuovo Comune e, sulla base di accordi con i competenti organi, da funzionari di altre amministrazioni.

 

 

Art. 2

Partecipazione e municipi

 

1. Ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del nuovo Comune può prevedere che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

2. Ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del nuovo Comune può prevedere l’istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare l’organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.

 

 

Art. 3

Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali

 

1. Il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Granaglione e Porretta Terme, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.

2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Granaglione e Porretta Terme sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di nuova istituzione.

3. Il personale dei preesistenti Comuni di Granaglione e Porretta Terme è trasferito al Comune di nuova istituzione ai sensi dell’articolo 2112 del Codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Granaglione e Porretta Terme, restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di nuova istituzione.

5. Fino all’esecutività dei regolamenti del nuovo Comune continuano ad applicarsi, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, negli ambiti territoriali dei Comuni di origine, i regolamenti precedentemente vigenti adottati dai rispettivi organi comunali per le funzioni e i servizi rimasti nella competenza dei Comuni.

 

 

Art. 4

Norme di salvaguardia

 

1. L’istituzione del nuovo Comune non priva i territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Ai fini dell’attuazione della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), il nuovo Comune è definito montano, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della suddetta legge.

2. Per quanto concerne l’esercizio, nel territorio del Comune di nuova istituzione, delle funzioni regionali in materia di sviluppo della montagna, quali quelle concernenti agricoltura, forestazione ed assetto idrogeologico, si applica la disciplina della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), nonché quella dell’articolo 32, comma 5, della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione).

 

 

Art. 5

Contributi regionali

 

1. Nel rispetto dei criteri individuati dall’articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) e specificati dal programma di riordino territoriale, la Regione quantifica i contributi per le fusioni in base ai criteri della popolazione e del territorio complessivi, del numero dei Comuni e del volume complessivo delle spese correnti.

2. La Regione eroga al Comune di nuova istituzione un contributo annuale, di ammontare costante, della durata complessiva di quindici anni, pari a 200.000,00 euro all’anno.

3. Al Comune di nuova istituzione viene concesso, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, un contributo straordinario in conto capitale della durata di tre anni, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge regionale n. 10 del 2008, pari a 150.000,00 euro all’anno.

4. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il nuovo Comune:

a)      ha priorità assoluta nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ai sensi dell’articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 10 del 2008;

b)      è equiparato ad una Unione di Comuni ai fini dell’accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale.

5. La Regione, in armonia con l’evoluzione della disciplina normativa in materia, sostiene il nuovo Comune anche mediante cessione di quota del patto di stabilità territoriale di cui alla legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 (Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna), anche ai fini dell’ottimizzazione degli investimenti finanziari di sostegno di cui al presente articolo.

 

 

Art. 6

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall’articolo 5, commi 2 e 3 della presente legge, per gli  esercizi finanziari 2015 e 2016, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell’ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l’istituzione di nuove unità previsionali di base o apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è assicurata:

a) con riferimento al comma 2, dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo 86350 “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti” del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014- 2016;

b) con riferimento al comma 3,  dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, capitolo 86500 “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese di investimento” del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014- 2016.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

 

3. Per gli esercizi successivi al 2016, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 5, commi 2 e 3 della presente legge, nell’ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) e dall’articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

 

Art. 7

Disposizioni transitorie

 

1. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2015, d’intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del nuovo Comune dal 1° gennaio 2016, sia con riguardo all’organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l’obiettivo di garantire continuità nell’accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.

2. È istituito un organismo consultivo composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare con l’organo di amministrazione straordinaria del nuovo Comune che sarà nominato ai sensi della normativa statale, fino all’elezione degli organi del Comune di nuova istituzione nella tornata elettorale dell’anno 2016.

3. Se non diversamente disposto dall’intesa di cui al comma 1, la sede provvisoria del Comune di nuova istituzione è situata presso la sede dell’estinto Comune di Porretta Terme.

4. In via transitoria, alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni preesistenti alla fusione decadono e, fino alla nomina dell’organo di revisione contabile del nuovo comune, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall’organo di revisione contabile in carica, alla data dell’estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica.

5. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nel Comune di nuova istituzione, per stabilire il limite degli stanziamenti dell’anno precedente si fa riferimento alla sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti.

6. In conformità all’articolo 141, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, i consiglieri comunali cessati per effetto dell’estinzione dei comuni d’origine, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I rappresentanti del Comune estinto in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

 

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