Espandi Indice

Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

Share
Oggetto n. 1284
Presentato in data: 17/09/2015
"Disposizioni collegate alla legge di assestamento ed al provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017" (Delibera di Giunta n. 1324 del 14 09 15).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

RELAZIONE

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

Come noto con il  decreto legislativo  23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni, il Governo ha attuato la delega per l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche  nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati della  riforma della contabilità pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009  e della riforma del c.d. “federalismo fiscale”  prevista dalla legge n. 42 del 2009.

Il sopracitato decreto legislativo n. 118 del 2011- tra le novità introdotte - ha previsto, in particolare al paragrafo 7 dell’allegato 4/1 avente ad oggetto “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, che “le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenete il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Nel sopracitato Allegato A/1 è formalizzata altresì la possibilità di introdurre negli ordinamenti contabili regionali la previsione di progetti di legge collegati con cui disporre “modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR”.  Analogamente, considerato che tra gli strumenti della programmazione regionale è compreso anche il disegno di legge di assestamento del bilancio, deve potersi ammettere la possibilità di prevedere progetti di legge ad esso collegati con cui disporre contestualmente modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi finanziari.

Ciò posto, si è  pertanto ravvisata l’opportunità di presentare all’Assemblea legislativa la presente proposta di legge con cui sono disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali,  affinché sia esaminata e discussa insieme al progetto di  legge di assestamento e provvedimento generale di variazione del Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017 ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza con il citato provvedimento finanziario.

Il Progetto di legge regionale recante “Disposizioni collegate alla legge di assestamento ed al provvedimento generale di variazione del Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017” risulta composto di 11 articoli che di seguito si illustrano.

 

Articolo 1 - Finalità

L’articolo  detta le finalità generali della legge collegata alla legge di stabilità regionale per il 2015. Essa rappresenta una assoluta innovazione nell’ordinamento regionale, a seguito del processo di attuazione del decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei bilanci degli enti pubblici. Le disposizioni contenute nella presente legge sono  finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico  finanziaria regionale (DEFR),  in collegamento con la   legge di assestamento ed il  provvedimento generale di variazione del Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017.

 

Articolo 2 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Disposizioni per il massimo utilizzo delle risorse comunitarie.

L’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 è giunta alla fase conclusiva con chiusura al 31 dicembre 2015 di tutte le erogazioni dei saldi degli interventi ammessi a finanziamento nei diversi Assi di intervento.

Gli importi economizzati nell’ambito dei pagamenti disposti a saldo dei contributi concessi, al fine di impiegare tutte le risorse comunitarie disponibili, sono oggetto di riallocazione in Misure ed Assi differenti tramite apposita modifica delle tabelle finanziarie di Programma, da sottoporre alla Unione europea per l’approvazione, cui consegue - in relazione ai differenti tassi di contribuzione comunitaria rispetto alle originarie destinazioni – un incremento della spesa pubblica a carico dello Stato membro.

L’articolo – con l’obiettivo di assicurare la massima utilizzazione delle risorse comunitarie FEASR destinate al Programma dell’Emilia-Romagna e stante il raggiungimento della soglia di cofinanziamento assicurata dal Fondo di rotazione – autorizza la Regione a far fronte con risorse proprie, nel limite di 5 milioni di euro, all’incremento di tale spesa pubblica

 

Articolo 3 - Disposizioni per la programmazione delle risorse per il fondo regionale per la montagna per l'anno 2015.

L’articolo risponde all’esigenza di ovviare, con riferimento all’anno 2015, alla mancata approvazione del nuovo Programma regionale per la montagna (PRM) ai sensi dell'articolo 3-bis della legge regionale n.  2 del 2004.

Solo l’introduzione delle norme proposte potrà infatti consentire di arrivare all’esecutività dei Programmi annuali operativi (PAO) 2015 delle Unioni di Comuni comprendenti zone montane (di seguito UUCCMM) e quindi alla concreta possibilità di destinare le risorse disponibili sul  Fondo regionale per la montagna, stanziate nel bilancio regionale di previsione per l’anno 2015.

Considerato che gli Accordi - quadro (ex articolo 4 della legge regionale n.  2 del 2004) sono scaduti, Il comma 1 esenta – per l’anno 2015 - le UUCCMM dall’incombenza della promozione e dell’approvazione di nuovi Accordi-quadro e affida ad esse il compito di approvare esclusivamente i propri Programmi annuali operativi (PAO) 2015, da riferire, ai fini della verifica della coerenza, direttamente al PRM approvato con delibera assembleare 268/2009 (tuttora vigente) in luogo dei rispettivi Accordi-quadro, come normalmente previsto dal comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2004.

Il comma 2, in considerazione dell’esigenza di accelerare la definizione della  programmazione da parte delle UUCCMM delle nuove risorse del Fondo regionale per la montagna, stanziate sul bilancio regionale , consente un più veloce raggiungimento dell’esecutività dei PAO 2015, prevedendo la riduzione da trenta a sette giorni dalla data di trasmissione del termine entro il quale la Regione o la Provincia territorialmente competente possono segnalare eventuali incoerenze  dei PAO con il PRM. Il termine di trenta giorni è previsto dal medesimo sopracitato comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2004.

In ragione  dell’introduzione delle nuove norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni e degli Enti locali, si è avvertita l’esigenza di semplificare le  modalità di concessione e impegno delle risorse disponibili per il corrente anno 2015 sul  Fondo regionale per la montagna. Pertanto,  il comma 3 autorizza la Giunta regionale a ridefinire opportunamente, nelle more dell’approvazione del nuovo PRM, con una propria deliberazione, le modalità di concessione, liquidazione e revoca delle risorse del  Fondo regionale per la montagna, quali sono previste nel PRM tuttora vigente.

In conclusione, l’articolo intende perseguire l’obiettivo della più opportuna semplificazione e accelerazione delle procedure (di competenza delle Unioni di Comuni comprendenti zone  montane, ivi incluso il Nuovo Circondario Imolese) relative alla programmazione e quindi alla concessione e impegno delle risorse del Fondo regionale per la montagna, già  stanziate nel bilancio regionale di previsione del corrente anno 2015.

 

Articolo 4 – Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998

L’articolo introduce molteplici modifiche alla legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) .

Il comma 1 inserisce  all’articolo 30, comma 1, della legge regionale n.  30 del 1998, in attuazione della normativa comunitaria,  la lettera n-bis) che prevede - nell’ambito delle azioni attuative della legge regionale n. 30 del 1998 - la predisposizione ed elaborazione da parte degli enti locali compresa la città metropolitana di Bologna, dei piani urbani per la mobilità sostenibile (Pums).

Il comma 2 inserisce all’articolo 31,  comma 2,  della legge regionale n. 30 del 1998 la lettera i-bis) che prevede l’erogazione di contributi per la predisposizione ed elaborazione dei piani urbani per la mobilità sostenibile (Pums) da parte degli enti locali e della città metropolitana di Bologna.

Il comma 3 prevede l’inserimento del comma 4 bis all’articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998. Tale nuova disposizione  è volta ad agevolare gli Enti locali che nei loro territori realizzano interventi per il sostegno del sistema del trasporto pubblico regionale e locale, della mobilità urbana e dell'intermodalità mediante investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto che, non solo si dimensionano in un ambito sovra comunale o sovra provinciale, ma che rivestono anche un interesse regionale in considerazione della rilevanza che l’intervento stesso ha sulla mobilità del territorio Emiliano romagnolo. In presenza di tali condizioni è prevista infatti la possibilità di non applicare il limite del 70% alla partecipazione finanziaria regionale che la stessa norma prevede al comma 1 dell’articolo 34, qualora per tali interventi siano stanziate anche apposite risorse statali.

Il comma 4 introduce nell’articolo 44 della legge regionale n. 30 del 1998 il comma 4-quinquies che prevede, relativamente al servizio di trasporto ferroviario regionale,  al fine di garantire la continuità del servizio e di migliorarne la qualità, la possibilità  per la società regionale "in house", che gestisce la rete ferroviaria e che è competente a svolgere le procedure concorsuali per l'affidamento del servizio di trasporto ferroviario regionale,  di prorogare i contratti in essere nel periodo necessario  all’aggiudicatario della nuova gara, già espletata, a porre in essere tutte le attività richieste nell’aggiudicazione per rendere operativo il servizio.

La disposizione  prevede  altresì  la possibilità per la società regionale di definire, con il gestore attuale e con il nuovo affidatario, le modalità ed i tempi per anticipare la messa in esercizio  di nuovo materiale rotabile.

 

Articolo 5 - Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2000

L’articolo – in entrambi i commi in esso contenuti - introduce mere modifiche di carattere normativo.

Il comma 1  – attraverso la modifica al comma 5 dell’articolo 17 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina -  introduce  il termine di quindici giorni, decorrenti dalla data di adozione dell’animale,  per la relativa comunicazione da dare al Comune di residenza del nuovo proprietario. 

Con riferimento al comma 2 si evidenzia che al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina) prevede all’articolo 26 il riconoscimento di un contributo agli imprenditori agricoli per perdita di capi di bestiame causata da cani randagi o inselvatichiti così come da altri animali predatori. Nel contesto regionale tali danni, sottoposti alla verifica da parte del veterinari dell'AUSL competente per territorio, sono sempre più spesso riconducibili alla specie lupo, specie protetta in progressivo aumento. Il comma 2 dell’articolo 26 prevede inoltre che la misura del contributo e le modalità per l'erogazione sono definite, su proposta della Giunta, con provvedimento del Consiglio regionale

I recenti orientamenti approvati dalla Commissione europea sugli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale per il periodo 2014 - 2015, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C204/1 del 1/7/2014 ed entrati in vigore lo scorso 1° gennaio, hanno introdotto, al punto 1.2.1.5, la possibilità di concedere aiuti alle imprese attive nella produzione agricola primaria per danni causati da animali protetti dalle direttive comunitarie e nazionali.

In Emilia-Romagna, fatta eccezione per il lupo, le condizioni  per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica, sia protetta che non, sono disciplinati dalla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria) che, all’articolo 18,  rimanda ad una  specifica delibera della Giunta regionale con la quale vengono definite le caratteristiche delle aziende aventi diritto al contributo, i costi ammissibili, l'entità dell'aiuto, le modalità di verifica del danno subito.  L'attuazione della delibera regionale è subordinata al riscontro positivo della Commissione europea a seguito di  notifica.

Si ritiene pertanto opportuno prevedere di accorpare in un unico atto (di competenza della  Giunta regionale), da notificare alla Commissione europea, le disposizioni relative al risarcimento dei danni da fauna selvatica.  A tal fine, il comma 2 dell’articolo in esame modifica il comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale n. 27 del 2000  prevedendo che la misura del contributo e le modalità per l'erogazione siano definite nel medesimo atto di cui all’articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 8 del 1994.

 

Articolo 6 - Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2002

Il presente articolo prevede la modifica dell' articolo 8 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace), introducendo la possibilità di realizzare iniziative di educazione allo sviluppo, culturali, di ricerca e di sensibilizzazione ai principi della pace e dell’interculturalità mediante la concessione di contributi ad enti locali, organizzazioni non governative (ONG), Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale, che prevedano nello statuto attività di cooperazione e solidarietà internazionale e loro forme associative. Tale modifica, coerentemente con quanto disposto dall’articolo 5,  comma 1, della citata legge regionale,  ha l’obiettivo di rafforzare l’azione regionale nella promozione e nella valorizzazione delle azioni dei soggetti e delle istituzioni che operano sul territorio regionale per la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace.

 

Articolo   7 - Modifiche all’articolo 8  della legge regionale n. 12 del 2003

La presente modifica di legge introdotta dall’articolo in esame si rende necessaria al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dalla programmazione comunitaria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 così come definita dal Programma Operativo Regionale approvato dall’Assemblea Legislativa con propria deliberazione  n. 163 del 25/06/2014 “Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta regionale del 28/04/2014, n. 559).

Obiettivo della presente modifica di legge è porre le condizioni per valorizzare il  ruolo svolto da ASTER società consortile di:

­costruzione di un grande e diffuso eco-sistema regionale dell’innovazione, basato su relazioni forti fra imprese innovative e strutture di ricerca industriale con un pieno coinvolgimento di Università, Centri di Ricerca e Centri per l’Innovazione;

­costruzione e consolidamento, quale componente strategica dell’infrastruttura educativa e formativa regionale, di un segmento fondato sulla connessione tra sistema produttivo, ricerca e formazione indispensabile per favorire i processi di creazione di nuove competenze accompagnando i processi di trasferimento e di diffusione delle stesse anche nella direzione della creazione di nuove imprese.

Tale previsione normativa in particolare prevede che gli obiettivi di cui all’articolo 8 (Ricerca e innovazione)  della legge regionale legge regionale 30 giugno 2003, n. 12  (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e specificatamente quanto previsto al comma 3 (“Ferma restando la normativa regionale in materia di innovazione e trasferimento tecnologico, la Regione sostiene in particolare la qualificazione delle risorse umane nell'ambito di tali processi, anche attraverso la concessione di borse di studio per la ricerca applicata, al fine di incentivare la diffusione delle innovazioni tecnologiche per il rafforzamento della competitività del sistema economico regionale e per la promozione di nuove imprese, con particolare riferimento a quelle di piccole e medie dimensioni”) possano essere conseguiti ricorrendo alle competenze di ASTER.

Più precisamente si prevede che ASTER potrà supportare la Regione per l’attuazione degli interventi diretti alle persone e alle imprese rendendo disponibile, ad esempio, una azione permanente di networking che deve concorrere all’implementazione dell’ecosistema regionale della conoscenza e dell’innovazione, alla crescita di un contesto favorevole alla nascita di nuove imprese, allo sviluppo di professioni innovative e creative, all’attrazione di investimenti e talenti nel campo della ricerca, dell’innovazione e delle industrie creative e alla implementazione della Smart Specialisation Strategy (S3).

Si precisa altresì che tale previsione normativa permette di rendere concreto l’impegno previsto dai Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi Comunitari, di integrazione e complementarietà degli interventi.

 

Articolo 8 - Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005

L'intervento normativo che si propone è volto a modificare, ai fini del coordinamento interno del testo, una citazione normativa contenuta nell'articolo 25 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), introdotta dall'articolo 19 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 14 (Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari), che  entrerà in vigore il 1° ottobre 2015.

Si tratta, in particolare, di sostituire la partizione contrassegnata in lettere, con la quale è stata introdotta la tipologia dei tirocini di carattere "inclusivo".

Ciò ai fini della chiarezza normativa del testo dell'articolo 25, comma 1, della legge regionale n. 17 del 2005 dedicato ai tirocini - formativi e di orientamento, di inserimento e reinserimento al lavoro, di orientamento e formazione a favore di persone con disabilità, rispettivamente elencati alle lettere a), b) e c) -  anche per non ingenerare dubbi interpretativi e per rimarcare il fatto che questi tirocini non sono una “sottospecificazione” dei tirocini di cui alla lettera c), ma una nuova tipologia di tirocini, appunto quelli di cui alla lettera d) , finalizzati all’inclusione sociale.

Si sottolinea, inoltre, che l'unica citazione dei tirocini  come di tipo c-bis) è al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n.  14 del 2015 che ha modificato l'articolo 25, comma 1, della legge regionale n. 17 del 2005.

In tutti gli altri casi  (articolo 19, comma 2; articolo 20, comma 2; articolo 31, comma 1, lettera c) della legge di modifica n. 14 del 2015), tali tipi di tirocini sono correttamente indicati come quelli di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d) e quindi la modifica proposta è finalizzata al coordinamento tra le citazioni delle diverse norme sopra richiamate.

Il comma 2 prevede la soppressione del primo periodo del comma 10 dell'articolo 32-bis della legge regionale n. 17 del 2005 che recita  “Il posto di direttore non è ricompreso nelle dotazioni organiche della Regione”.

La modifica proposta è volta ad escludere ogni possibile fraintendimento sui possibili effetti dell'espressione in riferimento al rispetto della vigente normativa in materia di contenimento e controllo della spesa complessiva del personale e ad un possibile contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile e con l’art. 117, comma 3, nell’ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.

Il Direttore dell'Agenzia è infatti compreso nella dotazione organica dell'Agenzia che fa fronte alle relative spese con un apposito capitolo del proprio bilancio soggetto al limite e al controllo da parte della Giunta Regionale.

 

Articolo   9 - Modifiche alla  legge regionale n. 19 del 2014

Per esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica sono previste modifiche alla legge regionale 23 luglio 2014, n. 19 (Norme per la promozione e  il sostegno dell’economia solidale) finalizzate ad eliminare la previsione di oneri a carico del bilancio regionale per la partecipazione agli organismi di cui agli articoli 6, 7 ed 8 della medesima legge regionale. In particolare l’articolo dispone che la partecipazione ai lavori del   “Forum Regionale dell’Economia Solidale” di cui all’articolo 6, del “Tavolo Regionale Permanente per l’Economia Solidale” di cui all’articolo 7 e dello “Osservatorio dell’ Economia Solidale dell’Emilia Romagna” di cui all’articolo 8 non comporta oneri di spesa a carico della Regione.

 

Articolo 10 - Modifiche alla  legge regionale n. 13 del 2015.

Il comma 1 prevede siano apportate modifiche alla legge regionale  30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni)

I  commi 2 e 3  introducono  modifiche agli articoli 33 e 34 della legge regionale 13 del 2015 che consistono rispettivamente nella previsione del  termine iniziale da cui decorre  l’esercizio delle funzioni delegate ad AIPO e nella correzione di un errore materiale nel richiamo del numero di un articolo della stessa legge.

Il comma 4 sostituisce il  comma 14 dell’articolo 67 prevedendo che le disposizioni della legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni) cessano di applicarsi al personale trasferito dalla data del trasferimento. Per il restante personale cessano di applicarsi al 31 dicembre 2016. La modifica introdotta comporta quindi che i benefit della legge regionale n.  5 del 2001 (sul differenziale di  produttività) siano abrogati. La dicitura utilizzata (dalla data del trasferimento)  consente di salvaguardare gli importi in godimento per il personale da trasferire  in RER (cui viene congelato) ed anche il personale addetto a funzioni regionali non trasferito perché in cessazione (che lo mantiene fino alla cessazione).

 

Articolo 11 - Entrata in vigore

L’articolo dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURERT.

 


 

Testo:

 

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante:

"Disposizioni collegate alla legge di assestamento ed al provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017"

 


Articolo 1

Finalità

 

1.In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR 2015) in collegamento con la legge di assestamento ed il provvedimento generale di variazione del Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017.

 

 

Articolo 2

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Disposizioni per il massimo utilizzo delle risorse comunitarie

 

1.Al fine di consentire la massima utilizzazione delle risorse comunitarie disponibili per l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 entro la data limite di ammissibilità delle spese fissata dalla normativa comunitaria al 31 dicembre 2015, la Regione è autorizzata a far fronte con risorse proprie, per un importo massimo di 5 milioni di euro, all’incremento della spesa pubblica a carico dello Stato membro derivante dalla riallocazione delle dotazioni sui diversi Assi di intervento in sede di ultima modifica alla tabella finanziaria del Programma medesimo.

2.La copertura del maggior onere di cui al comma 1 è assicurata attraverso l’impiego di risorse non utilizzate a valere sull’intervento di cui all’articolo 5 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione) e già trasferite all’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna in qualità di Organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

 

 

Articolo 3

Disposizioni per la programmazione delle risorse per il fondo regionale

per la montagna per l'anno 2015.

 

1.Limitatamente all'anno 2015, nelle more dell'approvazione del nuovo programma regionale per la montagna ai sensi dell'articolo 3-bis della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), le Unioni di Comuni comprendenti zone montane, ivi incluso il Nuovo Circondario Imolese, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2004, approvano esclusivamente, in coerenza con gli indirizzi del programma regionale per la montagna vigente, i programmi annuali operativi previsti dall'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2004, e li trasmettono alla Provincia o alla Città Metropolitana di Bologna e alla Regione. Le norme di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2004 si applicano avendo a riferimento, ai fini della verifica della coerenza, il programma regionale per la montagna in luogo dell'accordo-quadro.

2.Limitatamente all'anno 2015, allo scopo di consentire il tempestivo espletamento dell’iter di programmazione delle risorse stanziate sul fondo regionale per la montagna, il termine di trenta giorni, indicato nel primo periodo del comma 2 dell’art. 6 della legge regionale n. 2 del 2004, è ridotto a sette giorni e conseguentemente, in deroga a quanto indicato nel secondo periodo del medesimo comma, qualora non siano pervenute segnalazioni da parte degli enti competenti, il Programma annuale operativo (PAO) relativo all’anno 2015 acquisisce esecutività l’ottavo giorno dalla trasmissione.

3.Nelle more dell’approvazione del nuovo programma regionale per la montagna ai sensi dell'articolo 3-bis della legge regionale n. 2 del 2004, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, all’opportuna ridefinizione delle modalità di concessione, liquidazione e revoca del fondo regionale per la montagna, di cui alla lettera c) del comma 1 dello stesso articolo 3-bis della legge regionale n. 2 del 2004.

 

 

Articolo 4

Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998

 

1.Alla legge regionale 2 ottobre 1998, n.30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.

2.All’articolo 30, comma 1, dopo la lettera n) è inserita la seguente lettera:

“ n-bis) la predisposizione ed elaborazione da parte degli enti locali, compresa la città metropolitana di Bologna, dei piani urbani per la mobilità sostenibile (Pums)”.

3.All’articolo 31, comma 2, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente lettera:

“ i-bis) contributi per la predisposizione ed elaborazione dei piani urbani per la mobilità sostenibile (Pums) da parte degli enti locali e della Città metropolitana di Bologna”.

3. All’articolo  34, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

“4-bis. Il limite del 70% previsto al comma 1 può essere derogato per gli interventi, finanziati dallo Stato, relativi alla mobilità di interesse regionale, qualora gli stessi incidano su ambiti sovra provinciali o sovra comunali”.

4. All’articolo 44, dopo il comma 4-quater, è inserito  il seguente comma:

“4-quinquies. Al fine di garantire la continuità del servizio e di migliorarne la qualità, la società di cui all'articolo 18 può altresì:

a) concedere ulteriori proroghe alla durata del contratto in corso di esecuzione, nei limiti entro cui siano strettamente necessarie per consentire al nuovo affidatario di porre in essere le attività richieste per rendere operativo il servizio stesso  in conformità alle condizioni e nei tempi previsti in esito alla procedura di affidamento;

b) definire con il gestore attuale e con il nuovo affidatario, nelle more del subentro nella gestione del servizio, le modalità e i tempi per anticipare  la messa in esercizio di parte del materiale rotabile nuovo”.

 

 

Articolo 5

Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2000

 

1.Alla fine del comma 5 dell’articolo 17 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina) sono aggiunte le parole “, entro quindici giorni dalla adozione”.

2.Il comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale n. 27 del 2000 è sostituito dal seguente:

“2. La misura del contributo e le modalità per l'erogazione sono definite nel medesimo atto di cui all’articolo 18, comma 2, della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria), ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 3, della presente legge. “

 

 

Articolo 6

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2002

 

1.Dopo il comma 4 dell’articolo 8 della Legge Regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace), è aggiunto il seguente:

“4-bis. Al fine di sostenere le iniziative previste dal presente articolo, la Regione può concedere contributi ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a).”

 

 

Articolo   7

Modifiche all’articolo 8  della legge regionale n. 12 del 2003

 

1.Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12  (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) è inserito il seguente:

“3-bis. La società consortile per azioni ASTER di cui all’articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico) supporta la Regione per l’attuazione delle azioni di cui al presente articolo”.

 

 

Articolo 8

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005

 

1.Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 14 (Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari), la locuzione "c bis)" è sostituita dalla seguente: "d)".

2.Nel comma 10 dell’articolo 32-bis della legge regionale n. 17 del 2005, come inserito dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), è soppresso il primo periodo.

 

 

Articolo   9

Modifiche alla  legge regionale n. 19 del 2014

 

1.Alla legge regionale 23 luglio 2014, n. 19 (Norme per la promozione e  il sostegno dell’economia solidale) sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.

2.Dopo il comma 2 dell’articolo 6  è inserito il seguente comma:

“2-bis. La partecipazione al  “Forum Regionale dell’Economia Solidale” non comporta a carico della Regione Emilia-Romagna la corresponsione di compensi o rimborsi di spesa.”

3.Dopo il comma 3 dell’articolo 7 è inserito il seguente comma:

“3-bis. La partecipazione al “Tavolo Regionale Permanente per l’Economia Solidale” non comporta a carico della Regione Emilia-Romagna la corresponsione di compensi o rimborsi di spesa.”

4.Dopo il comma 2 dell’articolo 8 è inserito il seguente comma:

“2-bis. La partecipazione allo “Osservatorio dell’ Economia Solidale dell’Emilia Romagna” non comporta a carico della Regione Emilia-Romagna la corresponsione di compensi o rimborsi di spesa.”

 

 

Articolo 10

Modifiche alla  legge regionale n. 13 del 2015

 

1.Alla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.

2.Al comma 1 dell’articolo 33 dopo le parole “ legge regionale n. 24 del 2009” sono inserite le parole “ a decorrere dal 1° gennaio 2016”.

3.Al comma 1 dell’articolo 34 sostituire le parole “comma 1 dell’articolo 66” con le parole “comma 1 dell’articolo 67 “.

4.Il comma 14 dell’articolo 67 è sostituito dal seguente”

“14. Le disposizioni della legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni) cessano di applicarsi al personale trasferito dalla data del trasferimento. Per il restante personale cessano di applicarsi al 31 dicembre 2016.

 

 

Articolo 11

Entrata in vigore

 

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

 

 

 

 

 

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

 

Il   Progetto di legge regionale recante “Disposizioni collegate alla  legge di assestamento ed al provvedimento generale di variazione del Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017” contiene disposizioni che non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Articolo 1 - Finalità

L’articolo  detta le finalità generali delle disposizioni collegate alla  legge di assestamento ed al provvedimento generale di variazione del Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017.

 

Articolo 2 – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Disposizioni per il massimo utilizzo delle risorse comunitarie.

 

La disposizione – con l’obiettivo di assicurare la massima utilizzazione delle risorse comunitarie FEASR destinate al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 dell’Emilia-Romagna, di prossima chiusura, e stante il raggiungimento della soglia di cofinanziamento assicurata dal Fondo di rotazione – autorizza la Regione a far fronte con risorse proprie, nel limite di 5 milioni di euro, all’incremento della spesa pubblica a carico dello Stato membro derivante dalla riallocazione su Assi con contribuzioni differenti di importi economizzati nell’ambito dei pagamenti disposti a saldo dei contributi concessi.

Non sono previsti nuovi oneri a carico del bilancio regionale in quanto le risorse autorizzate sono già state trasferite dalla Regione all’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) dell’Emilia-Romagna - quale Organismo pagatore riconosciuto dalla UE per i pagamenti sullo sviluppo rurale – a valere sull’intervento di cui all’articolo  5 della legge regionale n. 9 del 2012.

 

Articolo 3 -  Disposizioni per la programmazione delle risorse per il fondo regionale per la montagna per l'anno 2015.

 

L’articolo risponde all’esigenza di ovviare, con riferimento all’anno 2015, alla mancata approvazione del nuovo Programma regionale per la montagna (PRM) ai sensi dell'articolo 3-bis della legge regionale n.  2 del 2004.

Le disposizioni contenute nell’articolo  sono finalizzate a dare  pronta esecutività ai Programmi annuali operativi (PAO) 2015 delle Unioni di Comuni comprendenti zone montane (di seguito UUCCMM) consentendo concretamente di destinare le risorse disponibili sul  Fondo regionale per la montagna, già stanziate nel bilancio regionale di previsione per l’anno 2015, approvato con legge regionale n. 4 del 2015.

 

Articolo 4 – Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998

L’articolo introduce molteplici modifiche alla legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) .

Il comma 1 - a carattere meramente normativo -  inserisce  all’articolo 30, comma 1, della legge regionale n.  30 del 1998, in attuazione della normativa comunitaria,  la lettera n-bis) che prevede - nell’ambito delle azioni attuative della legge regionale n. 30 del 1998 - la predisposizione ed elaborazione da parte degli enti locali compresa la città metropolitana di Bologna, dei piani urbani per la mobilità sostenibile (Pums).

Il comma 2 inserisce all’articolo 31,  comma 2,  della legge regionale n. 30 del 1998 la lettera i-bis) che prevede l’erogazione di contributi per la predisposizione ed elaborazione dei piani urbani per la mobilità sostenibile (Pums) da parte degli enti locali e della città metropolitana di Bologna. Gli oneri derivanti da detta disposizione trovano copertura nell’ambito delle risorse già autorizzate dal bilancio di previsione 2015-2017 di cui all’UPB 1.4.3.2.15260

Il comma 3 apporta una modifica all’articolo 34 della legge regionale 30 del 1998, volta ad agevolare gli enti locali che realizzano nei loro territori interventi per la mobilità che rivestano un interesse regionale e abbiano una dimensione sovra provinciale o sovra comunale. È previsto infatti la possibilità di non applicare il limite di contribuzione che la stessa norma prevede al comma 1, qualora per tali interventi siano stanziate appositamente risorse statali. La modifica della percentuale di contribuzione non comporta maggiori oneri.

La modifica contenuta all’articolo 44 prevede, relativamente al servizio di trasporto ferroviario regionale, al fine di garantire la continuità del servizio stesso e di migliorarne la qualità,   la possibilità – per FER s.r.l, società regionale “in house” - sia di concedere proroghe al contratto in essere  nel periodo necessario  all’aggiudicatario della nuova gara a porre in essere tutte le attività richieste nell’aggiudicazione per rendere operativo il servizio, sia di definire modalità e tempi per anticipare la messa in esercizio di  nuovo materiale rotabile.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si fa fronte mediante le risorse già previste nell’ambito del Bilancio di Previsione 2015-2017 nelle UPB della Funzione Obiettivo Trasporti e Mobilità:

•4. 3. 2.15300 - “ONERI SU CONTRATTI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE”;

•1. 4. 3. 2.15308 - “SERVIZI FERROVIARI DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE”;

•1. 4. 3. 2.15310 - “SERVIZI FERROVIARI DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE - RISORSE STATALI”;

•1. 4. 3. 2.15312 - “TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANCHE FERROVIARIO – RISORSE STATALI”;

•1. 4. 3. 3.16508 - “INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLE FERROVIE REGIONALI”;

•1. 4. 3. 3.16512 - “INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLE FERROVIE REGIONALI - FUNZIONI DELEGATE - RISORSE STATALI”.

Articolo 5 – Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2000

L’articolo – in entrambi i commi in esso contenuti - introduce mere modifiche di carattere normativo.

Il comma 1  – attraverso la modifica al comma 5 dell’articolo 17 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina -  introduce  il termine di quindici giorni, decorrenti dalla data di adozione dell’animale,  per la relativa comunicazione da dare al Comune di residenza del nuovo proprietario. 

Con riferimento al comma 2 si evidenzia che in Emilia-Romagna, fatta eccezione per il lupo, le condizioni  per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica, sia protetta che non, sono disciplinati dalla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria) che, all’articolo 18,  rimanda ad una  specifica delibera della Giunta regionale con la quale vengono definite le caratteristiche delle aziende aventi diritto al contributo, i costi ammissibili, l'entità dell'aiuto, le modalità di verifica del danno subito.  L'attuazione della delibera regionale è subordinata al riscontro positivo della Commissione europea a seguito di  notifica.

Al fine di  accorpare in un unico atto (di competenza della  Giunta regionale), da notificare alla Commissione europea, i criteri relativi  al risarcimento dei danni da fauna selvatica, il comma 2 dell’articolo in esame modifica il comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale n. 27 del 2000 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), prevedendo che la misura e le modalità per l'erogazione del contributo agli imprenditori agricoli per perdita di capi di bestiame causata da cani randagi o inselvatichiti così come da altri animali predatori siano definite nel medesimo atto di cui al citato articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 8 del 1994.

Articolo 6 - Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2002

La modifica legislativa che l’articolo in esame introduce all' articolo 8 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace), prevedendo anche la possibilità di realizzare iniziative di educazione allo sviluppo, culturali, di ricerca e di sensibilizzazione ai principi della pace e dell’interculturalità mediante la concessione di contributi, diversifica l’azione regionale ma non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale, che già prevede risorse per l’attuazione degli articoli 5, comma 1, lett. c), ed 8 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12, nell’ambito della UPB 1.2.3.2.3840 (Iniziative di cooperazione internazionale).

Articolo   7 - Modifiche all’articolo 8  della legge regionale n. 12 del 2003

La presente modifica di legge introdotta dall’articolo in esame pone  le condizioni per valorizzare il  ruolo svolto dalla società consortile per azioni ASTER di cui all’articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico),  supportando la Regione nel perseguimento degli obiettivi previsti dall’articolo 8 (Ricerca e innovazione)  della legge regionale legge regionale 30 giugno 2003, n. 12  (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) .

Tale modifica non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto le attività di supporto eventualmente svolte da ASTER saranno finanziate con le risorse di Fondo Sociale Europeo 2014/2020 iscritte annualmente a bilancio.

Articolo 8 - Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005

L'intervento normativo che si propone al comma 1 è volto a modificare, ai fini del coordinamento interno del testo, una citazione normativa contenuta nell'articolo 25 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), introdotta dall'articolo 19 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 14 (Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari), che  entrerà in vigore il 1° ottobre 2015.

La modifica normativa introdotta, avendo solo carattere formale in quanto modifica la partizione contrassegnata in lettere della tipologia dei tirocini ammessi nell’ordinamento regionale, non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

Il comma 2 prevede la soppressione del primo periodo del comma 10 dell'articolo 32-bis della legge regionale n. 17 del 2005 che recita  “Il posto di direttore non è ricompreso nelle dotazioni organiche della Regione”.

Il Direttore dell'Agenzia è infatti compreso nella dotazione organica dell'Agenzia che fa fronte alle relative spese con un apposito capitolo del proprio bilancio soggetto al limite e al controllo da parte della Giunta Regionale. La disposizione non comporta alcun impatto finanziario.

Articolo   9 - Modifiche alla  legge regionale n. 19 del 2014

Per esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica sono previste modifiche alla legge regionale 23 luglio 2014, n. 19 (Norme per la promozione e  il sostegno dell’economia solidale) finalizzate ad eliminare la previsione di oneri a carico del bilancio regionale per la partecipazione ai lavori del   “Forum Regionale dell’Economia Solidale” di cui all’articolo 6, del “Tavolo Regionale Permanente per l’Economia Solidale” di cui all’articolo 7 e dello “Osservatorio dell’ Economia Solidale dell’Emilia Romagna” di cui all’articolo 8.

Articolo 10 - Modifiche alla  legge regionale n. 13 del 2015.

Il comma 1 prevede siano apportate modifiche alla legge regionale  30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni)

I  commi 2 e 3  introducono  modifiche agli articoli 33 e 34 della legge regionale 13 del 2015 che consistono rispettivamente nella previsione del  termine iniziale da cui decorre  l’esercizio delle funzioni delegate ad AIPO e nella correzione di un errore materiale nel richiamo del numero di un articolo della stessa legge.

Tali modifiche non comportano oneri per la Regione .

Il comma 4 sostituisce il  comma 14 dell’articolo 67 prevedendo che le disposizioni della legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni) cessano di applicarsi al personale trasferito dalla data del trasferimento. Per il restante personale cessano di applicarsi al 31 dicembre 2016. La modifica introdotta comporta quindi che i benefit della legge regionale n.  5 del 2001 (sul differenziale di  produttività) siano abrogati. La dicitura utilizzata (dalla data del trasferimento)  consente di salvaguardare gli importi in godimento per il personale da trasferire  in RER (cui viene congelato) ed anche il personale addetto a funzioni regionali non trasferito perché in cessazione (che lo mantiene fino alla cessazione).

Articolo 11 - entrata in vigore

L’articolo dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua  pubblicazione  sul BURERT.

 

 

 

 

 

 

 

Espandi Indice