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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1435
Presentato in data: 14/10/2015
"Disposizioni finalizzate al riordino delle funzioni della Polizia provinciale". (14 10 15) A firma dei Consiglieri: Bertani, Gibertoni, Piccinini, Sassi, Sensoli

Presentatori:

Bertani, Gibertoni, Piccinini, Sassi, Sensoli

Relazione:

RELAZIONE

 

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L’articolo 5 della Legge 6 agosto 2015, n. 125 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” in merito al riordino delle funzioni di polizia provinciale prevede, al comma 3, che “Le  leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il  relativo  personale  nell'ambito  dei processi di riordino delle  funzioni  provinciali  in  attuazione  di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56”.

In particolare la polizia provinciale “esercita, nell’ambito del territorio della provincia da cui dipende, una nutrita serie di funzioni istituzionali e compiti operativi legati soprattutto alla tutela dell’ambiente e del territorio. Fra questi riveste particolare importanza l’azione di polizia venatoria ed ittica, di polizia faunistica, di polizia zoofila e di tutela degli animali in genere e di polizia ambientale” riprendendo le parole dell’ordine del giorno n. 2, collegato alla legge regionale n. 13 del 2015 ed approvato dall’Assemblea legislativa.

Lo stesso ordine del giorno esplicitava l’esigenza di “promuovere un processo di riorganizzazione della Polizia provinciale più confacente alle caratteristiche della stessa e capace di giovarsi al meglio delle peculiari competenze da questa maturate” e di … “realizzare una ricollocazione del personale attualmente impegnato nella Polizia provinciale capace di assicurare prioritariamente la valorizzazione delle specifiche competenze e professionalità, determinando, quindi, soluzioni che garantiscano la continuità dell’esercizio delle funzioni finora svolte”.

La legge n. 125 del 2015 definisce il quadro normativo entro il quale si possano disporre norme regionali dirette al riordino delle funzioni già svolte dalla polizia provinciale, evitando il trasferimento diretto del relativo personale ai Comuni ed alle loro Unioni con la scomparsa della possibilità di esercitare le importanti competenze oggi svolte.

Il Progetto di legge, quindi, intende dare corso all’impegno assunto con l’ordine del giorno citato, utilizzando le opportunità di cui alla legge n. 125 del 2015 e consentendo sia lo svolgimento di importanti funzioni finora in capo alle Province sia una dislocazione ai Comuni ed alle loro Unioni tale da tenere conto in primo luogo dell’attuale distribuzione territoriale e delle competenze e d esperienze acquisite.

Occorre inoltre ricordare che lo stesso articolo 5 della legge n. 125 del 2015 prevede al comma 3 che “Il personale non individuato  o  non  riallocato,  entro  il  31 ottobre 2015, ai sensi dei commi 2 e  3 (individuazione delle Province e processi di riordino),  è  trasferito  ai  comuni, singoli o associati, secondo  le  modalità definite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Quest’ultimo termine è molto ravvicinato, anche se è ipotizzabile un possibile differimento a fronte di richieste delle Regioni, atteso che ad ora solo la Regione Toscana sarebbe nelle condizioni di operare evitando il depauperamento di funzioni, competenze ed esperienze.

L’articolo 1 definisce Oggetto e finalità della norma, che opera in attuazione dell’art. 5 della Legge n. 125 del 2015, riordinando le funzioni della Polizia provinciale.

L’articolo 2 prevede che la Regione eserciti le funzioni concernenti la vigilanza ed il controllo dell’esercizio dell’attività venatoria e piscatoria, di controllo ambientale, di prevenzione e repressione del bracconaggio, nonché altre attività connesse, previste dalle norme nazionale e regionali, , tramite personale costituito in via prioritaria da quello transitante dai corpi di polizia provinciale e servizi assimilati, già afferenti ai servizi caccia e pesca provinciali, previo accordo con le amministrazioni di provenienza. Questo personale viene trasferito ai ruoli regionali per essere dislocato nei Comuni e nelle loro Unioni privilegiando l’attuale distribuzione territoriale. A tale fine la Giunta regionale, acquisito il parere del CAL e della competente Commissione assembleare, adotta un regolamento regionale che determina i criteri per l’allocazione del personale presso Comuni e loro Unioni, la mobilità interna, l’organizzazione del personale e delle funzioni. Il personale dei corpi di polizia provinciale e servizi assimilati risultante in esubero sulla base del processo di riorganizzazione definito dalla Giunta può essere ricollocato presso l’organico della Regione.

 

 


 

Testo:

 

“Disposizioni finalizzate al riordino delle funzioni della Polizia provinciale”

 

 


Art. 1

(Oggetto e finalità)

 

1. In attuazione dell’art. 5 della Legge 6 agosto 2015, n. 125 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” le funzioni della Polizia provinciale sono riordinate sulla base del presente articolo

 

 

Art. 2

(Funzioni trasferite alla Regione)

 

1. La Regione, al fine di garantire una efficace gestione del patrimonio ambientale, ittico e faunistico, esercita le funzioni concernenti la vigilanza ed il controllo dell’esercizio dell’attività venatoria e piscatoria, di controllo ambientale, di prevenzione e repressione del bracconaggio, nonché altre competenze e funzioni ad essa assegnate, previste dalle norme nazionali e regionali. Dette funzioni sono esercitate tramite idoneo personale, transitante prioritariamente dai corpi di polizia provinciale e servizi assimilati, già afferenti ai servizi caccia e pesca provinciali, previo accordo con le amministrazioni di provenienza.

 

2. Il personale proveniente dalle Province, di cui al comma 1, è trasferito ai ruoli regionali e  dislocato nei comuni e nelle unioni di comuni privilegiando  l’attuale  distribuzione territoriale a seguito di un apposito regolamento regionale, da emanare entro 180 giorni, da parte della Giunta regionale, acquisito il parere del CAL e della competente Commissione assembleare, che determina i criteri per l’allocazione del personale ai comuni alle unioni di comuni, la mobilità interna, l’organizzazione del personale e delle funzioni.

 

3. Il personale, di cui al comma 1, risultato in esubero a seguito dei processi di ristrutturazione stabiliti dalla Giunta regionale, di cui al comma 2, è ricollocato a domanda secondo l'ordine delle opzioni espresse presso l’organico della Regione.

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