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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1533
Presentato in data: 28/10/2015
"Favorire l'attività sportiva per le famiglie disagiate". (28 10 15) A firma dei Consiglieri: Bargi, Fabbri, Rainieri, Delmonte, Marchetti Daniele, Rancan, Pettazzoni, Liverani, Pompignoli

Presentatori:

Bargi, Fabbri, Rainieri, Delmonte, Marchetti Daniele, Rancan, Pettazzoni, Liverani, Pompignoli

Relazione:

RELAZIONE

 

Nessun ragazzo della nostra regione, a prescindere dalle condizioni economiche della propria famiglia, dovrebbe essere escluso dalla possibilità di praticare attività sportiva; oggi, a causa della crisi, molti ragazzi tra i 6 e i 17 anni sono purtroppo costretti a rinunciarvi.

Finora i singoli progetti locali si erano affidati alla generosità degli sponsor privati ma è evidente che il settore necessiti di un intervento pubblico, anche per supportare concretamente le società e le associazioni sportive in difficoltà finanziaria.

Questo progetto di legge vuole quindi creare una linea di finanziamento regionale destinata alle famiglie residenti in Emilia Romagna da almeno dieci anni e il cui reddito ISEE non superi i 20.000 euro annui, mentre una percentuale pari al 10% del contributo viene riservata alle persone con disabilità.

Il supporto operativo alle richieste economiche provenienti dalle famiglie sarà fornito dagli enti locali, Comuni innanzitutto, che gestiranno l’intervento.

 

 

 

 


 

Testo:

 

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE

: “Favorire l’attività sportiva per le famiglie disagiate”

 

 


Articolo 1

 

(Finalità, requisiti e destinatari dei contributi)

a)La Regione Emilia Romagna istituisce una linea di finanziamento per bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni, impossibilitati per ragioni economiche a svolgere attività sportiva.

b)Almeno uno dei due genitori, o tutore, è residente in Emilia Romagna da non meno di cinque anni.

c)Il valore dell’ISEE all’atto di presentazione della domanda per richiedere il contributo non è superiore ad euro 20.000.

d)Il 10% delle risorse finanziarie sarà riservato alle persone con disabilità.

 

 

Articolo 2

(Soggetti che possono aderire)

 

a) Possono fare richiesta dell’intervento i Comuni dell’Emilia Romagna, in forma singola od associata o come componenti di un’aggregazione territoriale, che intendono svolgere un ruolo di supporto operativo e di accompagnamento nei confronti delle famiglie.

b)Pertanto possono presentare domanda: Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Aziende speciali, Consorzi di diritto pubblico e Aziende pubbliche di servizi alla persona.

 

 

Articolo 3

(Modalità del contributo)

 

a)Il contributo regionale viene concesso sulla base delle spese sostenute per la frequenza da parte dei figli minori a corsi o attività sportive che:

prevedano il pagamento di quote di iscrizione e/o di frequenza; abbiano una durata continuativa di almeno sei mesi; siano tenuti da associazioni o società sportive dilettantesche presenti nel Registro Coni o affiliate a Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva.

b)Viene assegnato un solo contributo, del valore massimo di 200 euro per famiglia, con la possibilità di ulteriori assegnazioni per altri figli in caso di risorse disponibili.

c)I Comuni che intendo aderire all’iniziativa supporteranno le famiglie nella successiva fase di presentazione della domanda e per la gestione operativa della misura. Le famiglie e il loro legale rappresentante, pertanto, potranno presentare la richiesta di contributo solo dopo che il Comune di residenza avrà aderito all’iniziativa.

 

 

Articolo 4

(Norma finanziaria)

 

1.Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

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