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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1671
Presentato in data: 24/11/2015
"Modifica alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro)". (24 11 15) A firma dei Consiglieri: Bargi, Fabbri, Rainieri, Delmonte, Marchetti Daniele, Rancan, Pettazzoni, Liverani, Pompignoli

Presentatori:

Consiglieri: Bargi, Fabbri, Rainieri, Delmonte, Marchetti Daniele, Rancan, Pettazzoni, Liverani, Pompignoli

Relazione:

RELAZIONE

 

Relazione

 

La crisi economica ha peggiorato in modo drammatico e veloce la condizione dei giovani nel mercato del lavoro. Nel giro di pochissimi anni il tasso di disoccupazione giovanile è infatti quasi raddoppiato, raggiungendo valori record dagli anni settanta. Le politiche di stimolo fiscale e monetario, nonché incentivi particolari nel sistema dell'istruzione e formazione, dovrebbero pertanto essere pensati per favorire l'inserimento e la specializzazione dei giovani nei mondo del lavoro, mettendo in campo tutti gli strumenti possibili per migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi offerti anche a livello regionale.

 

La Regione Emilia Romagna, in questo ambito, ha introdotto "norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" (legge regionale 30 giugno 2003, n.12) e norme per la "disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale" (legge 30 giugno 2011, n. 5).

 

In applicazione di tale normativa, la Regione attua interventi nel campo dell'istruzione e formazione per garantire l'inserimento lavorativo, l'adeguamento delle competenze professionali dei lavoratori, l'attuazione dei principi di integrazione e di inclusione sociale.

 

Tali interventi possono essere attuati sia da organismi pubblici che privati, erogatori di servizi di formazione professionale accreditati, al fine di beneficiare di finanziamenti pubblici.

 

Si riscontra tuttavia che, finanziamenti concessi ad enti/scuole/istituti professionali per lo svolgimento di attività di istruzione e formazione, spesso non tengono in adeguata o minima considerazione, tra gli obiettivi da raggiungere ed i risultati da valutare, proprio l'aspetto dell'inserimento lavorativo. La Giunta Regionale "seleziona le operazioni finanziabili sulla base dei principi di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e mutuo riconoscimento per raggiungere iseguenti obiettivi: completa realizzazione del servizio reso, utenti effettivamente serviti", così come indicato nella deliberazione di Giunta 1298/2015 e nel PO_FSE 2014-2020.

 

Accade così che i finanziamenti agli Istituti Professionali in relazione all'azione regionale per l'integrazione progettuale e operativa di supporto al sistema regionale dell'Istruzione e formazione professionale (di cui alla legge regionale citata, n. 5 del 2011) siano concessi senza tenere conto di risultati in termini di inserimento lavorativo e aumento dell'occupazione, bensì solo in base alla presentazione di:

 

a)      una prima relazione/stato d'avanzamento del progetto approvato (70%)

b)      una seconda relazione/stato d'avanzamento (20%)

c)      partitane delle spese sostenute in modo dettagliato (10%).

d)      Il presente progetto di legge è perciò funzionale a sancire un ulteriore principio e/o obiettivo da introdurre nell'ambito sopra richiamato; destinare risorse pubbliche agli enti/scuole/istituti professionali che attuano progetti di formazione, tenendo conto della loro capacità/efficacia nel collocare la persona formata e inoccupata nel mondo del lavoro.

 

Considerato l'attuale sistema regionale dell'accreditamento, disciplinato dalla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12, all'articolo 33 sull'accreditamento (già modificato al comma 1 dall'articolo 42 della legge regionale 20 dicembre 2013 n. 28, e poi lo stesso sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 23 luglio 2014 n. 20), si propone di inserire il principio secondo cui i finanziamenti verranno concessi anche in base ai risultati ottenuti sotto il profilo dell'inserimento lavorativo.

 

Considerata inoltre la congiuntura economica sotto il profilo del calo delle risorse pubbliche da destinare a servizi, si ritiene di superare l'indiscriminata offerta di servizi a chiunque, cittadini italiani, residenti o stranieri che siano e di superare la previsione normativa contemplata all'articolo 2, comma 6, della legge 30 giugno 2003, n.13, laddove annovera tra i principi generali che la Regione promuova offerte formative in base alle esigenze degli stranieri "nelle modalità organizzative, nelle metodologie e nei contenuti, anche attraverso attività di mediazione culturale."

 

Si è infatti riscontrato, sulla base dei dati diffusi dall'assessorato competente (Relazione sul sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale) in ottemperanza alla clausola valutativa prevista nella legge regionale n. 5 del 2011, che nel solo primo triennio di attuazione 2011-2013, la presenza di alunni stranieri è mediamente del 31%, con una presenza più marcata di stranieri presso gli enti di formazione professionale dove la percentuale aumenta fino al 37%.

 

Nell'ambito dei percorsi personalizzati si riscontra inoltre che quelli dedicati agli stranieri arrivano air80% (75,9% nell'a.s. 2011/12), richiedendo proporzionali risorse finanziarie rispetto a quelle complessivamente stanziate, in un quadro economico e sociale non più sostenibile.

 

Il progetto di legge si compone quindi di 4 articoli. L'articolo 1 è volto ad abrogare il comma 6 dell'articolo 2 della leggen.12 del 2003.

L'articolo 2 è finalizzato ad emendare l'articolo 33 della legge n. 12 del 2003.

L’articolo 3 specifica che tali modifiche non comportano alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore.

 

 

 

 

 


 

Testo:

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE:

"Modifica alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per

tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione

professionale, anche in integrazione tra loro.)"

 

 


Articolo 1

(Modifica all'articolo 2 della legge 30 giugno 2003, n. 12)

 

1. All'articolo 2, il comma 6 è abrogato.

 

 

Articolo 2

(Modifica all'articolo 33 della legge 30 giugno 2003, n. 12)

 

1. All'articolo 33, comma 1, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12, dopo le parole

"al fine di beneficiare di finanziamenti pubblici," sono aggiunte le parole "tenendo

conto anche dei risultati occupazionali raggiunti dalle istituzioni formative in relazione

agli studenti qualificati e diplomati nell'anno formativo precedente".

 

 

Articolo 3

(Norma finanziaria)

 

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio.

 

 

Articolo 4

(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

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