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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 179
Presentato in data: 13/02/2015
"Nuove norme in materia di contrasto al crimine organizzato e mafioso". (13 02 15) A firma dei Consiglieri: Gibertoni, Piccinini, Sassi, Bertani, Sensoli

Presentatori:

Gibertoni, Piccinini, Sassi, Bertani, Sensoli

Relazione:

RELAZIONE

 

La rilevanza assunta dall'operazione Aemilia, portata a termine con successo dall'Arma dei Carabinieri contro la 'ndrangheta e, più in generale, contro la malavita organizzata, ha messo in luce la presenza ormai diffusa di tale fenomeno sul territorio regionale, fenomeno questo che può essere ormai descritto come in fase di forte radicamento e consolidamento.

Le inchieste della magistratura e le operazioni delle forze dell'ordine che si susseguono sempre più spesso e che coinvolgono anche soggetti residenti nel territorio regionale, esigono una risposta politica forte non di mera solidarietà, la politica regionale deve agire in modo reattivo e straordinario e mettere in campo nuovi strumenti, nuove norme ad integrazione di quelle che già esistono.

Le indagini hanno comprovato la capacità dell'organizzazione malavitosa di stampo mafioso di attuare una pervasiva infiltrazione nel tessuto economico ed imprenditoriale nei settori dell’edilizia, del movimento terra e dello smaltimento dei rifiuti, tanto nel territorio d'origine, quanto nelle attuali aree di proiezione, mediante una sistematica pressione estorsiva esercitata nei confronti di imprenditori locali e finalizzata a imporre, nella fase di esecuzione delle opere, la scelta di subappaltatori e fornitori fra quelli di riferimento dell'organizzazione criminale. In particolare, le investigazioni hanno messo in luce gli interessi del sodalizio nei lavori collegati alla realizzazione di rilevanti interventi di riedificazione a seguito del terremoto che ha interessato l'Emilia-Romagna nel 2012, ai quali le ditte mafiose hanno avuto accesso anche grazie alle cointeressenze mantenute con i titolari di un'importante azienda edile modenese assegnataria di appalti pubblici per lo smaltimento delle macerie.

La nostra Regione continua a scalare posizioni nella classifica delle Regioni con il maggior numero di beni sequestrati e confiscati alle mafie soprattutto nell'ultimo biennio, che ha visto un aumento notevole dei provvedimenti di sequestro e confisca. Emerge inoltre un trend in notevole di arresti compiuti dalle forze dell'ordine negli ultimi anni sul territorio regionale, dai dati della DIA, dagli studi di settore, emerge che gli eventi a cui assistiamo in questi giorni erano ampiamente prevedibili da tempo.

Manca nella normativa regionale la previsione di un sistema informativo regionale sugli appalti di opere e servizi che dialoghi bidirezionalmente con le Prefetture, che possono ricevere e fornire, in ogni momento, dati e informazioni utili per le prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata, in modo da rendere disponibile un servizio di diffusione di questi dati per le Amministrazioni Pubbliche presenti sul territorio regionale, nonché per enti, aziende, società, agenzie, consorzi e organismi comunque denominati, controllati, vigilati e partecipati dalla Regione Emilia-Romagna, compresi i concessionari di servizi pubblici regionali, e tutte le Amministrazioni Pubbliche della Regione non comprese nell'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione; un Sistema informativo che serva per organizzare la raccolta e la diffusione telematica delle informazioni concernenti gli appalti e riguardanti tutte le fasi procedurali, dalla pubblicizzazione dei bandi di gara e affidamento degli incarichi al completamento e collaudo delle opere, in modo da permettere di incrociare in tempo reale i vari dati e notizie sulle diverse aziende che partecipano ad appalti pubblici e subappalti nel territorio Regionale, sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giugno 2011 ed in attuazione della legge inerente il "Piano straordinario contro le mafie", in modo da fornire maggiore concretezza all'attività di prevenzione e contrasto alla corruzione ed ai tentativi di condizionamento della stessa criminalità mafiosa. Con il presente progetto di legge colmiamo questa carenza.

Nonostante la Legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 “Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile” sia stata un buon mezzo per far acquisire coscienza del fenomeno e dare una prima risposta, riteniamo che sia arrivato il momento, anche alla luce delle considerazioni sopra riportate, di intervenire con nuove norme volte a potenziare la stessa.

La presente proposta di legge si compone di 6 articoli ognuno dei quali va ad interagire ed integrare la Legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 “Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile

I primi due articoli introducono il coordinamento/raccordo delle attività degli Osservatori locali con l’Osservatorio regionale e quest’ultimo con la Giunta regionale.

L’articolo 3 riguarda la costituzione di parte civile in tutti i processi aventi ad oggetto reati di criminalità organizzata e mafiosa. La norma attualmente in essere nella Legge n. 3 del 2011 da ampia discrezionalità alla Giunta regionale, mentre la formulazione proposta attua un automatismo che impone alla Giunta regionale di costituirsi in giudizio ogni qualvolta si inizino processi aventi ad oggetto reati di criminalità organizzata e mafiosa, riguardanti il territorio regionale. I proventi degli eventuali risarcimenti, scaturenti dalla costituzione in giudizio, viene stabilito siano destinati alle azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati.

L’articolo 4 istituisce e regolamenta l’Osservatorio, la Consulta e la Partecipazione, creando la conferenza sulla legalità. La Legge n. 3 del 2011 prevedeva in modo non compiuto l’osservatorio e non prevedeva la costituzione della Consulta e della Conferenza sulla legalità, istituti che riteniamo fondamentali per una effettiva opera di contrasto e sradicamento delle mafie sul nostro territorio.

 


 

Testo:

 

Progetto di legge regionale

di iniziativa dei consiglieri:

Giulia Gibertoni (Gruppo Movimento 5 Stelle)

Andrea Bertani (Gruppo Movimento 5 Stelle)

Silvia Piccinini (Gruppo Movimento 5 Stelle)

Gian Luca Sassi (Gruppo Movimento 5 Stelle)

Raffaella Sensoli (Gruppo Movimento 5 Stelle)

avente ad oggetto:

“Nuove norme in materia di contrasto al crimine organizzato e mafioso”

 


Art. 1

Trasmissione dati dagli Osservatori locali all’Osservatorio regionale

 

1. Al comma 1° dell’art. 3, lettera c) della LEGGE REGIONALE 09 maggio 2011, n. 3, MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, NONCHÉ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE” dopo la parola “articolazioni” è aggiunto il seguente testo:

 

“i cui dati confluiranno nell’Osservatorio regionale, di cui all’art. 15 bis”.

 

 

Art. 2

Raccordo tra attività della Giunta regionale e l’Osservatorio

 

1. Al comma 2° dell’art. 12, della LEGGE REGIONALE 09 maggio 2011, n. 3, MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, NONCHÉ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE” è aggiunto il seguente testo:

 

-          Al comma 2 alla fine del primo periodo, dopo la parola “mafioso”:

 

“in raccordo con l’Osservatorio regionale, di cui all’art. 15 bis”.

 

-          Al comma 2, lett. b) tra le parole “osservatorio” e “sui fenomeni”:

 

in raccordo ed al servizio dell’Osservatorio regionale, di cui all’art. 15 bis”.

 

 

Art. 3

Costituzione in giudizio

 

L’art. 13 della LEGGE REGIONALE 09 maggio 2011, n. 3, MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, NONCHÉ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE” è cosi sostituito:

 

 

“Art. 13

Costituzione in giudizio

 

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle attività ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 46, comma 2, lettera i), dello Statuto regionale, valuta l'adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa e si costituisce parte civile in tutti i relativi processi aventi ad oggetto reati di criminalità organizzata e mafiosa. 

2. Eventuali risarcimenti, derivanti dai procedimenti di cui al comma 1, vengono destinati a finanziare le misure previste all’art. 10.”

 

 

Art. 4

Osservatorio, Consulta e Partecipazione

 

Dopo l’art. 15 (Centro di documentazione) della LEGGE REGIONALE 09 maggio 2011, n. 3, MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, NONCHÉ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE” sono cosi inseriti l’art. 15 bis, 15 ter e 15 quater:

 

 

“Art. 15 bis

Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza

 

1. È istituito presso l’Assemblea Legislativa regionale, l’Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza, di seguito denominato Osservatorio.

2. L’Osservatorio svolge le seguenti attività:

- raccolta di analisi e studi concernenti la legalità nelle Amministrazioni Pubbliche regionali con particolare attenzione al fenomeno delle infiltrazioni delle mafie nel tessuto economico, produttivo e occupazionale regionale e concernenti le iniziative pubbliche e private intraprese per contrastarla, in raccordo con il Centro di documentazione, di cui all’art. 15;

- elaborazione e proposta all’Assemblea Legislativa regionale di azioni idonee a rafforzare gli interventi di prevenzione e contrasto, con particolare attenzione alle misure per la trasparenza nell'azione amministrativa;

- compie analisi e studi specifici sui settori degli appalti nell’edilizia e nella sanità;

- emana linee guida per le Amministrazioni pubbliche regionali sul tema della legalità;

- monitora le procedure di spesa ed i tempi di pagamento;

- crea e gestisce il repository unico regionale, contenente tutti i dati in formato digitale, raccolti dagli osservatori degli enti locali e da altri Servizi e Amministrazioni Pubbliche regionali, in particolare dalle centrali appaltanti, sugli appalti e sugli affidamenti in modo da farli emergere e rendere disponibili nella sezione trasparenza del portale della Regione.

3. L’Assemblea Legislativa regionale, su proposta dell'Osservatorio, indica alla Giunta regionale, nei settori economici e amministrativi ritenuti più esposti alle infiltrazioni criminali o individuati nei rapporti delle autorità inquirenti e delle forze dell'ordine, interventi volti a favorire la conoscibilità, anche attraverso la rete Internet, dei presidi di trasparenza e legalità adottati in tali settori ed eventualmente ne propone di ulteriori, in coerenza e nel rispetto dell'assetto normativo, anche nazionale, di riferimento di detti settori.

4. L'Osservatorio predispone annualmente una relazione sulla propria attività, sottoposta ad approvazione del Consiglio regionale e trasmessa alla Giunta regionale.

5. L'Osservatorio è composto da cinque personalità di riconosciuta esperienza nel campo del contrasto al crimine organizzato e della promozione della legalità e della trasparenza, che rivestono l'incarico a titolo onorifico e assicurano indipendenza di giudizio e azione rispetto alla pubblica amministrazione e alle organizzazioni politiche, sindacali e di categoria. I componenti dell'Osservatorio durano in carica per l'intera legislatura.

6. All’Assemblea Legislativa regionale compete la nomina dei componenti dell'Osservatorio.

7. L'Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa regionale garantisce all'Osservatorio il personale regionale necessario per lo svolgimento delle funzioni amministrative e di segreteria.

 

 

Art. 15 ter

Consulta regionale sulla legalità

 

1. La Regione istituisce la Consulta regionale sulla legalità quale strumento di concertazione, di consultazione, di proposta, di verifica e valutazione delle politiche di promozione della legalità, della trasparenza e dell'adozione di regole etiche.

2. La Consulta, in particolare, esprime pareri finalizzati all'adozione degli atti previsti dalla presente legge, può formulare valutazioni, osservazioni e proposte per lo svolgimento delle funzioni di osservatorio previste dalla presente legge, nonché per l'attuazione e la revisione della disciplina vigente.

3. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta:

a) dall'Assessore regionale competente per materia o suo delegato, che la presiede;

b) da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;

c) da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;

d) da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati congiuntamente dagli Ordini e Collegi professionali;

e) da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati dalle associazioni che abbiano tra i propri fini statutari l'antimafia, l’educazione alla legalità, la lotta alla illegalità e al crimine in genere.

4. La Consulta è istituita senza oneri a carico del bilancio regionale, dura in carica tre anni e delibera con la presenza di almeno la metà dei componenti. Alle sedute possono essere invitati a partecipare esperti e altre rappresentanze istituzionali.

 

 

Art. 15 quater

Partecipazione e Conferenza sulla legalità

 

1. La Regione assume la partecipazione dei soggetti che operano per lo sviluppo dell’ordinata e civile convivenza della comunità regionale, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile quale elemento portante per le politiche di lotta alle infiltrazioni mafiose.

2. Al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione attiva dei soggetti di cui al comma 1, e rendere pubbliche le relazioni dell’Osservatorio regionale, di cui all’articolo 15 bis comma 4, la Regione organizza una conferenza pubblica, da tenersi almeno due volte nel quinquennio di una legislatura, a cui partecipano le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni del terzo settore, gli enti locali e gli altri enti e soggetti interessati  per svolgere un periodico esame dell’attuazione, in ambito regionale, degli interventi previsti dalla presente legge, nonché per acquisire pareri e proposte per la loro programmazione.

3. La conferenza, di cui al comma 2, può essere preparata da gruppi di lavoro a composizione paritetica fra enti locali, associazioni e parti sociali, operanti senza oneri per la Regione. Ai gruppi, al fine di approfondire temi specifici, possono essere altresì invitati responsabili ed operatori di sicurezza, di contrasto ai fenomeni criminali, nonché esperti del settore. I gruppi di lavoro si avvalgono delle risultanze emergenti dall’esercizio delle funzioni di osservatorio di cui all’articolo 15 bis.”

 

 

Art. 5

(Norma finanziaria)

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio corrente, la Regione fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, mediante l'utilizzo dei fondi a tale scopo specifico accantonati, a norma di quanto disposto dalla legge di bilancio per l'esercizio corrente

2. Per gli esercizi successivi a quello corrente, la Regione fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

 

 

Art. 6

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURER).

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