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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 232
Presentato in data: 24/02/2015
"Norme per il riconoscimento del disagio economico subito da Commercianti e Artigiani durante l'apertura di cantieri per la realizzazione di opere pubbliche". (24 02 15) A firma dei Consiglieri: Bignami, Aimi, Marchetti Daniele

Presentatori:

Bignami, Aimi, Marchetti Daniele

Relazione:

RELAZIONE

 

Il presente provvedimento intende favorire il riconoscimento del disagio economico subito dagli operatori commerciali e artigianali a seguito dell’apertura i cantieri per la realizzazione di opere pubbliche, per la messa a norma degli stabili o anche per ragioni di sicurezza espressamente dichiarate dagli organi competenti.

 

Al fine di rendere più efficace quanto sopra, anche in considerazione della diversa dislocazione, natura e impatto dei diversi cantieri operanti nel territorio regionale ovvero di prossima istituzione, è stata prevista la possibilità di regolamentare le diverse fasi che concorrono al suddetto riconoscimento.

 

E’ prevista una programmazione annuale che determini le priorità d’intervento per le diverse tipologie di lavori pubblici e, conseguentemente, definisca l’entità del disagio in base al quale riconoscere un adeguato sostegno economico.

 

La proposta contiene l’indicazione per la predisposizione di un apposito Regolamento dovranno essere definiti altresì le relative forme di sostegno, criteri, modalità e termini per la concessione di contributi o ausili finanziari di qualsiasi genere da corrispondere agli operatori commerciali e artigianali.

 

 


 

Testo:

“Norme per il riconoscimento del disagio economico subito da Commercianti e Artigiani durante l’apertura di cantieri per la realizzazione di opere pubbliche.”

 

 


Art. 1

(Finalità)

 

1. La Regione Emilia –Romagna riconosce il disagio economico che subiscono gli operatori commerciali e artigianali a seguito dell’apertura di cantieri per la realizzazione di opere pubbliche;

 

2. La Regione interviene per il sostegno dell’attività degli operatori commerciali e artigianali concedendo finanziamenti, nel caso di consistenti difficoltà finanziarie dimostrate sulla base di documenti contabili dei soggetti richiedenti.

 

 

Art. 2

(Individuazione delle aree d’intervento. Pubblicazione Bando)

 

1. I Comuni, entro il 30 giugno di ogni anno, propongono con specifico atto alla Regione le aree interessate dalla realizzazione di lavori pubblici con riferimento ai cantieri, alla tipologia e all’entità degli effetti dei lavori stessi sul territorio, la cui durata dei lavori, superiore a 150 giorni, abbia avuto notevoli ripercussioni negative sulle aziende commerciali e artigianali. In caso di chiusura totale delle vie di comunicazione afferenti tali aziende, il suddetto termine si riduce a 90 giorni;

 

2. Entro il 30 novembre di ogni anno la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, approva l’individuazione delle aree interessate della realizzazione dei Lavori Pubblici oggetto di riconoscimento del disagio e il relativo sostegno economico, così come indicato nel successivo art. 3;

 

3. La Giunta Regionale, entro 60 giorni decorrenti dalla data di adozione della dichiarazione di cui l comma 2, procede alla pubblicazione di un apposto Bando finalizzato al riconoscimento del disagio economico e alla successiva erogazione del sostegno economico.

Al Bando viene data idonea pubblicità. 

 

 

Art. 3

(Regolamento attuativo)

 

1. La Giunta Regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposito Regolamento nel quale vengono individuati procedure, tempi e modalità per il riconoscimento del disagio economico. in particolare, con regolamento, sono stabilite:

 

a) modalità per la presentazione da parte dei soggetti di cui all’art. 1 delle istanze di finanziamento;

 

b) criteri e modalità per la valutazione delle istanze di finanziamento per la formazione di una graduatoria regionale secondo un ordine di priorità;

 

c) criteri, modalità e termini per la concessione dei finanziamenti (o comunque qualunque altra forma di vantaggio economico che si intende corrispondere).

 

 

Art. 4

(Copertura Finanziaria)

 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte mediante l’istituzione di apposita unità previsionale di base e relativi capitoli, che verranno dotati dalla necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40.

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