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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 280
Presentato in data: 05/03/2015
"Riforma e riqualificazione dei Consultori familiari". (05 03 15) A firma del Consigliere: Bignami

Presentatori:

Consigliere Galeazzo Bignami

Relazione:

RELAZIONE

 

La proposta di legge regionale in commento ridefinisce il ruolo dei Consultori Familiari non più strutture prioritariamente deputate a fornire, in modo asettico, una serie di servizi sanitari o para-sanitari alle famiglie, bensì istituzioni vocate a sostenere e promuovere la famiglia ed i valori etici di cui è essa portatrice e che trovano solenne riconoscimento nella

Carta Costituzionale.

 

La prefata legge fissa importanti principi, in particolare in ordine alla tutela della vita e del figlio concepito, già considerato membro della famiglia, ai quali l'azione dei Consultori è chiamata a conformarsi.

L'articolato in commento persegue I'obiettivo di fare delle strutture consultoriali il punto di riferimento nell'azione di promozione dei servizi alla famiglia.

 

Ai Consultori è affidato il delicato compito di vigilare sulla famiglia, prevedendo e prevenendo le situazioni di crisi e sostenendola nel suo intero ciclo vitale. Operando secondo un approccio interdisciplinare, i Consultori devono valorizzare e ricondurre ad unità le diverse competenze e i tanti saperi che la comunità familiare esprime ed utilizzarli in funzione preventiva del disagio e dell'eventuale crisi.

 

Il sostegno alla famiglia deve esprimersi "da subito" - a partire dall'aiuto alla coppia a costruire un “progetto di famiglia", assumendosene, in modo consapevole, la responsabilità - e durare nel tempo: l'accompagnamento ed il sostegno devono essere costanti e perdurare per I'intero ciclo della vita familiare.

 

L'articolo 1 sottolinea la posizione dell'ordinamento regionale rispetto alla Famiglia: la Regione riconosce la dimensione “sociale" della famiglia fondata sul matrimonio che si pone come primaria ed infungibile società naturale e come istituzione prioritariamente votata al servizio della vita. La famiglia, riconosciuta come realtà preesistente al diritto positivo, è da quest'ultimo valorizzata e tutelata nelle sue fondamentali dimensioni dell'unità e della fecondità.

 

Viene, inoltre, sottolineata la posizione "sussidiaria" delle istituzioni pubbliche nei confronti del nucleo familiare e delle associazioni ed organizzazioni senza scopo di lucro che promuovono i valori familiari, in ragione della qualità di cellula di base della società riconosciuto alla famiglia, prioritariamente investita dei compiti di promozione e tutela dei diritti inviolabili della persona e di adempimento dei doveri di solidarietà.

La norma, in sintesi, consente una dinamica espansione del ruolo della famiglia e delle associazioni familiari - in base al principio di sussidiarietà, ora recepito e valorizzato dai Trattati Comunitari.

 

In ossequio a tale ultimo principio, consacrato nel novellato art. 118 co. IV Cost. lt., l'articolo 2 attribuisce alle associazioni familiari ed alle organizzazioni senza scopo di lucro che promuovono la stabilità familiare, la cultura familiare ed i servizi alla famiglia , ai sensi degli articoli 2, 3, 29,30, 31, 37 e 53 della Costituzione, la funzione ed il ruolo di istituzioni sociali, costituite nell'esercizio dei diritti fondamentali di libertà della persona, i cui fini, conformi all'ordinamento, sono recepiti come fini pubblici. Ai consultori privati gestiti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (che costituiscono una particolare tipologia di consultori familiari, accanto a quelli pubblici ed a quelli privati facenti capo a strutture lucrative, articolo 3) è attribuita la qualifica di istituzioni sociali a fini pubblici (ISFP); i servizi consultoriali sono sostenuti con risorse pubbliche attraverso I'istituto dell'accreditamento, secondo la vigente normativa (articolo 20).

 

L'articolo 3 enuclea le tipologie di consultori familiari, distinguendo i consultori generati nell'ambito di strutture pubbliche o organismi senza fini di lucro dai consultori afferenti a strutture privatistiche lucrative.

 

L'articolo 4 prevede che i singoli servizi consultoriali possano essere dati in concessione alle istituzioni sociali di cui all'art.3, cioè ai consultori definiti tali per la loro particolare natura. La norma consente I'accesso ai servizi consultoriali pubblici dell'associazionismo familiare e di quelle realtà della società civile, come il volontariato, capaci di generare e trasmettere, all'interno dei servizi pubblici, una competenza professionale unitamente ad una cultura familiare. Questa prospettiva della legge integra le forze della società civile e della struttura pubblica in un contesto collaborativo destinato a dare spazio, nei servizi, al ruolo della famiglia.

 

Gli articoli 5, 6, 7, 8,9, 10, 11 individuano ed esplicitano le funzioni attribuite ai Consultori familiari, chiamati a rendere un più efficace e concreto servizio attraverso I'esercizio di nuove competenze in materia educativa, giuridica, psicologica, sanitaria, socio-assistenziale.

 

I Consultori divengono organismi legittimati ad interventi qualificati a favore della famiglia, che tutelano e promuovono - con competenza tecnica ed attenzione ai valori etici - attraverso interventi destinati ad offrire alla famiglia una nuova capacità di gestione delle proprie responsabilità negli ambiti sociali (lavoro, scuola, istituzioni) dove questa vive i problemi e le difficoltà reali.

 

L'articolo 12 concerne una nuova funzione consultoriale da porre a disposizione della magistratura, di consulenza ed assistenza attuata attraverso un'interazione tra consultori ed autorità giudiziaria, nei procedimenti attinenti a questioni di diritto familiare, secondo le forme regolamentate dal successivo art.22.

 

L'articolo 13 ridefinisce il ruolo dei Consultori come strutture istituzionalmente preposte ad attuare, nei servizi alla famiglia, alla vita e al figlio concepito (già considerato membro della famiglia), il riconoscimento costituzionale del valore primario della famiglia nella sua unità e fecondità, disputando un ruolo conforme alla sua istituzionale vocazione. Il Consultorio è, e si pone, nella sistematica della legge come strumento per l'attualizzazione della cultura familiare fondata sulla famiglia, sulla solidarietà intergenerazionale e sui principi di promozione di tutte le condizioni per il pieno sviluppo di ogni persona umana: tale premessa segna il momento genetico dell'art. 13 e, conseguentemente, costituisce criterio ermeneutico nell'esame della norma in commento.

La norma, delinea un percorso obbligatorio distinto in due autonomi procedimenti; il primo di accoglienza, di ascolto e di proposta di soluzioni concrete per prevenire l'interruzione volontaria della gravidanza ed il secondo - attivabile solo allorquando la donna rifiuti il consenso informato alle proposte dal Consultorio - disciplinato dalla L.194 / 1978.

Il primo percorso è previsto e disciplinato non come procedimento tecnico-sanitario (connotazione che rappresenta il portato della preordinazione del procedimento delineato dall'art. 5, L. 194 / 1978, al rilascio di un documento attestante lo stato gravidico, il suo decorso, la sussistenza dei presupposti legittimanti la domanda di interruzione della gravidanza, l'urgenza dell'intervento), ma come percorso di socializzazione delle problematiche che inducono all'interruzione della gravidanza orientato al superamento delle stesse.

Tale percorso di socializzazione - locuzione che va intesa nel senso di riconduzione in seno alla società di problematiche che toccano una delle sue componenti essenziali - consta anche di una fase propositiva, nella quale si colloca la previsione di aiuti economici.

Tra le provvidenze economiche, vi è la corresponsione di un assegno mensile a favore della donna e del figlio concepito rinnovabile fino al quinto anno di età del bambino che i consultori familiari di enti pubblici e di organismi non lucrativi possono richiedere alle autorità competenti ove vi siano le soglie reddituali previste (articolo 14).

 

L'articolo 14. La struttura di questo procedimento - ed è questa la novità significativa della proposta - consente, per la sua totale autonomia dai procedimenti abortivi, una più efficace collaborazione tra istituzioni pubbliche e strutture consultoriali non pubbliche.

I consultori pubblici potranno giovarsi, all'interno del servizio pubblico, della collaborazione dell'associazionismo familiare, nel sostegno da darsi alla famiglia.

 

L'articolo 15 affida al consultorio una specifica legittimazione nei confronti della rete dei servizi, la legittimazione a richiedere, per la famiglia, uno specifico accesso ai servizi di cui questa necessiti.

Tale legittimazione è resa organica del dovere del consultorio di pianificare e graduare i servizi necessari all'accompagnamento della famiglia.

 

In connessione alle ampliate funzioni di competenza dei consultori I'articolo 16 prevede una nuova composizione dell'equipe consultoriale, obbligatoriamente costituita da professionisti in possesso di titoli qualificanti. Le competenze professionali che dovranno essere garantite all'interno di ciascun consultorio, potranno acquisirsi anche mediante convenzionamento con organizzazioni di volontariato, con organismi pubblici e privati.

È, inoltre, evidenzialo il carattere interdisciplinare dell'attività consultoriale.

 

GIi articoli 17 e 18 hanno come destinatari diretti i Consultori Pubblici.

 

L'articolo 17 promuove la fattiva partecipazione ai servizi dei consultori pubblici delle associazioni portatrici della cultura familiare, proponendo che i Consultori pubblici assumano la forma di consorzi partecipati (anche) dalle associazioni familiari.

 

L'articolo 18, al fine di consentire efficacia, efficienza ed economicità alla gestione dei servizi consultoriali ad opera dei Consultori pubblici, prevede che analogamente agli altri servizi pubblici, il servizio consultoriale possa essere esplicato nelle diverse forme previste e disciplinate dalla legge sulle autonomie locali (da ultimo, D.Lgs. 267 / 2000).

 

L'articolo 19, destinato ai consultori privati, dopo aver ribadito il principio di autonomia che li contraddistingue, chiarisce come anche i servizi resi da questi ultimi, se validati sotto il profilo tecnico, possono essere accreditati e retribuiti analogamente ai servizi erogati dai consultori pubblici. La norma è funzionale a rendere possibile, all’interno dell'organizzazione consultoriale, che taluni servizi vengano accreditati e altri rimangano esclusi dall'accreditamento.

 

L'articolo 20 ha come destinatari esclusivi i consultori privati senza scopo di lucro che, perseguendo le finalità esplicitate dall'art. 2 della presente proposta di legge, acquisiscono una specifica rilevanza anche pubblica, configurandosi alla stregua di istituzioni sociali a fini pubblici.

La norma ribadisce il principio per cui è di rilievo pubblico, ancorché sia retto dal diritto privato, non solo ciò che promana dal soggetto pubblico ma anche ciò che concorre al bene comune.

 

Tale impianto legittima, tra I'altro anche la previsione del successivo articolo 21, destinato ai consultori afferenti a strutture lucrative che, in base alla norma possono - ricorrendo i presupposti oggettivi e strutturali - essere riconosciuti ed accreditati dalla Regione.

 

L'articolo 22 disciplina I'interazione, nei procedimenti concernenti questioni familiari, degli organi giurisdizionali con i Consultori familiari già previsti dall'art. 7. Le autorità giudiziarie potranno avvalersi - su richiesta - dell'assistenza e dell'attività consultiva dei consultori accreditati.

Si vuole così offrire alla famiglia e alle persone, soggetti attivi nei procedimenti civili inerenti questioni di diritto familiare, un particolare sostegno ed accompagnamento, così come si vuole offrire alla giurisdizione civile un sistema consulenziale ed operativo altamente ed istituzionalmente qualificato.

 

Gli articoli 23 e 24 recano norme per il finanziamento dell'attività dei Consultori che sono espletate tanto a favore dei cittadini italiani che di quelli stranieri residenti o che soggiornino anche temporaneamente nel territorio italiano.

 

L'articolo 24 istituisce fondi speciali che si configurano come necessari a garantire effettività agli interventi di competenza consultoriale.

Particolarmente significativa è la previsione della istituzione di un fondo per la ricerca sulla famiglia e sulle problematiche familiari. La norma nasce dall'esigenza urgente di assicurare un approfondimento interdisciplinare alle problematiche che toccano la famiglia, sì da orientare I'azione dei consultori, fornendo ad essi il substrato culturale indispensabile per rendere un servizio sempre più qualificato. Il finanziamento consentirà quell'opera di classificazione dei casi affrontati e risolti dai consultori, che si profila oggi come l'intervento più urgente.

Accanto al fondo per la ricerca, la legge istituisce il fondo per I'assistenza alla maternità, destinato a garantire effettività al servizio di tutela e promozione della vita, ed il fondo di assistenza alla famiglia, funzionale a corrispondere ai bisogni essenziali delle famiglie che versino in condizioni di povertà.

 

L'articolo 25 sancisce il fondamentale diritto del minore a crescere nella famiglia di origine ed a tali fini prevede che vengano erogate dalle competenti autorità misure di sostegno economico.

Rilevante novità della norma è la legittimazione dei Consultori, dei Tribunali per i minorenni e delle unità di offerta sociali e sociosanitarie a segnalare e proporre I'erogazione delle misure di sostegno economico in favore della famiglia. La legittimazione dei Tribunali per i minorenni sopperisce all'attuale mancanza di raccordo tra I'Amministrazione giudiziaria e I'Amministrazione pubblica. Viene in tal modo aperta a questi Tribunali la via per risolvere nell'interesse del minore i casi in cui la famiglia non è in grado di mantenerlo adeguatamente.

 

L'articolo 26 prevede I'istituzione di Comitati Bioetici indipendenti e composti secondo criteri di interdisciplinarietà per la valutazione dei servizi alla famiglia che devono rispondere a canoni bioetici.

 

L'articolo 27 tende a favorire il generoso sostegno - sia mediante la donazione di beni materiali, sia mediante la prestazione di servizi professionali qualificati - che i privati intenderanno accordare ai Consultori.

La norma prevede la valorizzazione, ai fini fiscali, oltre che delle donazioni di beni materiali, dell'attività professionale erogata gratuitamente a favore dei consultori, istituendo meccanismi di valutazione dei servizi donati certi e trasparenti.

 

La norma tende a promuovere in servizi altamente qualificati, come quello consultoriale, I'apporto costante di aree di volontariato che portino, nelle strutture stesse, i valori propri e perenni della soggettività della società civile.

 

 


 

Testo:

PROGETTO DI LEGGE

“Riforma e riqualificazione dei Consultori familiari”.

 

 


Articolo 1

Soggettività costituzionale della famiglia

 

1. La Regione riconosce il valore primario della famiglia, quale società naturale fondata sul matrimonio e quale istituzione finalizzata al servizio della vita, all'istruzione ed all'educazione dei figli e tutela la sua unità, la fecondità, la maternità e l’infanzia.

 

2. La Regione riconosce, altresì, la famiglia quale soggetto che garantisce, nel proprio ambito, i diritti inviolabili della persona e I' adempimento dei doveri di solidarietà familiare, intergenerazionale e sociale, promovendoli secondo i principi di sussidiarietà propri dell'ordinamento nazionale e comunitario.

 

3. La Regione tutela la vita nascente ed il figlio concepito come membro della famiglia.

 

 

Articolo 2

Riconoscimento. Delle istituzioni social i con fini pubblici

 

1. La Regione riconosce alla famiglia, alle associazioni di famiglie e alle organizzazioni senza scopo di lucro che promuovono la stabilita familiare, la cultura familiare e i servizi per la famiglia nel rispetto degli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37 e 53 della Costituzione Italiana, la funzione ed il ruolo di istituzioni sociali, costituite nell'esercizio dei diritti fondamentali di libertà della persona, i cui fini conformi all'ordinamento sono recepiti come fini pubblici.

 

 

Articolo 3

Classificazione dei Consultori Familiari

 

1. Per la realizzazione delle finalità di cui ai precedenti articoli, è prevista la costituzione di Consultori familiari che erogano servizi alla coppia e alla famiglia nelle sue diverse fasi di vita, in particolare, a sostegno del suo compito generativo, nei settori specificati all'art. 5.

 

2. I Consultori familiari sono distinti in:

a. Consultori gestiti dalle ASL, dai Comuni o loro consorzi, da altri Enti pubblici;

b. Consultori gestiti dall'associazionismo familiare, da associazioni di volontariato, da fondazioni, da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), che sono da considerarsi, per il principio di sussidiarietà "istituzioni sociali" che realizzano, nell'ambito delle proprie autonomie statutarie, fini di rilievo pubblico;

c. Consultori facenti capo a strutture private lucrative.

 

3. I Consultori familiari possono ottenere il riconoscimento e I'accreditamento in base alle norme vigenti.

 

 

Articolo 4

Servizi in concessione alle istituzioni sociali

 

1. I servizi dei Consultori, delle ASL, dei Comuni o di altri Enti pubblici possono essere dati in concessione alle istituzioni sociali, di cui all'art. 3, nelle forme previste dall'ordinamento.

 

 

Articolo 5

Le funzioni interdisciplinari

 

1. I Consultori familiari esercitano le loro funzioni interdisciplinari di consulenza, di intervento, di prevenzione, di organizzazione, per la famiglia, attuandole direttamente o proponendole agli enti competenti e alla rete dei servizi socio-sanitari, nei seguenti settori:

a) educativo;

b) giuridico;

c) psicologico;

d) sanitario;

e) socio-assistenziale.

 

 

Articolo 6

Le funzioni nel settore educativo

 

1. I Consultori familiari costituiscono parte della rete di servizi destinata ad aiutare la famiglia e le strutture educative e sociali; hanno cura della formazione; alla responsabilità personale, al rispetto ai doveri, alla solidarietà e agli impegni che derivano dall'esercizio dei principi di sussidiarietà, in cui si sviluppa la persona umana; educano alla cultura familiare; formano alle responsabilità proprie della società familiare, secondo i principi di cui agli articoli 29, 30 e 3l della Costituzione Italiana, anche mediante ogni opportuno intervento di competenza delle discipline consultoriali.

 

2. ln particolare, i Consultori familiari contribuiscono:

a) alla preparazione della coppia al matrimonio, alle scelte di paternità e maternità responsabile, al rispetto della vita fin dal concepimento ed alla educazione della prole;

b) alla preparazione della coppia e della famiglia all'esercizio di doveri di solidarietà familiare e parentale, in particolare nei confronti dei giovani, minori e adolescenti, nonché degli anziani;

c) alla preparazione della coppia e della famiglia all'esercizio delle funzioni sociali.

 

 

Articolo 7

Le funzioni nel settore giuridico

 

1. I Consultori familiari istituiscono servizi giuridici per la consulenza e I'assistenza alla famiglia, finalizzati alla risoluzione delle problematiche giuridiche, relative alla società familiare.

 

2. I Consultori familiari svolgono le seguenti funzioni:

a) consulenza e assistenza prematrimoniale;

b) consulenza e assistenza in ordine alle problematiche familiari;

c) consulenza e assistenza in ordine ai conflitti tra coniugi, anche in sede giudiziaria;

d) consulenza e assistenza in ordine agli istituti dell'affidamento e dell'adozione;

e) consulenza e assistenza dei coniugi nelle relazioni, vitali per la famiglia, con la scuola, il mondo del lavoro, le amministrazioni private e pubbliche.

 

 

Articolo 8

Le funzioni nel settore psicologico

 

1. I consultori familiari costituiscono parte della rete di servizi destinata ad aiutare la famiglia in campo psicologico, anche in ordine alla prevenzione del disagio psichico giovanile e familiare. Essi contribuiscono alla maturazione psicoaffettiva e sessuale dei membri della famiglia e, in specifico modo, dei minori, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e le aggregazioni giovanili in ogni campo ed in particolar modo con gli oratori e con enti che svolgono attività similari. Essi, inoltre, provvedono al sostegno e alla cura delle relazioni familiari e, in particolare, alla preparazione e sostegno psicologico alla genitorialità nel contesto della famiglia naturale, adottiva, affidataria e allocataria, avendo specifico riguardo alla posizione del minore.

 

 

Articolo 9

Le funzioni nel settore sanitario

 

1. I Consultori familiari erogano prestazioni di consulenza e assistenza sanitaria nel servizio alla vita, nell'educazione sanitaria della famiglia, nella procreazione responsabile, nella sterilità coniugale, nei servizi di sessuologia, di genetica familiare e in ogni altra funzione sanitaria presupposta o connessa con i servizi qui indicati.

2. I Consultori familiari costituiscono servizi per la formazione della coppia e I'esercizio del servizio alla vita, in particolare promuovono la conoscenza e l'applicazione di metodiche per I'esercizio della maternità e paternità responsabile.

3. I Consultori familiari possono istituire servizi alla famiglia per la consulenza domiciliare, con attenzione alla fase della formazione della famiglia e all'assistenza socio-sanitaria, con particolare riferimento alla puerpera, agli anziani e ai disabili.

 

 

Articolo 10

La consulenza familiare

 

1. Gli addetti alle funzioni consultoriali che abbiano competenza nelle discipline scientifiche e professionali previste dall'ordinamento, devono, quali consulenti familiari, possedere altresì una specifica preparazione nelle problematiche della persona, dei minori e della famiglia, fondata su una conoscenza dell'antropologia della persona e della famiglia di natura interdisciplinare, secondo le direttive che saranno emanate dalla Regione Emilia Romagna.

 

 

Articolo 11

Le funzioni socio-assistenziali

 

1. I Consultori familiari svolgono, nella prospettiva del lavoro integrato di rete volto a favorire I'arricchimento delle risorse personali e familiari, una funzione di informazione, orientamento e accompagnamento di tutte le situazioni familiari sia nel loro naturale svolgersi sia nei momenti di crisi e di rischio.

 

 

Articolo 12

La collaborazione con I'autorità giudiziaria

 

1. I Consultori familiari esercitano le funzioni giuridiche, educative, psicologiche, socio-sanitarie e di accompagnamento della famiglia, cooperando con le autorità giudiziarie competenti, se da queste richiesti, nei procedimenti relativi a questioni di diritto familiare, in particolare:

a) nei procedimenti relativi alla mediazione e alla separazione dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;

b) nei procedimenti di autorizzazione del minore a contrarre matrimonio;

c) nei procedimenti relativi all'impugnativa e alla nullità del matrimonio;

d) nei procedimenti relativi al riconoscimento dei figli naturali;

e) nei procedimenti relativi all'adozione e all'affidamento;

f) nei procedimenti relativi alle questioni tutelari e patrimoniali concernenti i minori, i disabili, gli anziani e le persone incapaci di intendere e di volere.

 

 

Articolo 13

Tutela della vita e della maternità, prevenzione dell'aborto nei Consultori pubblici e nei Consultori privati che accedono alle normative di cui alla L. 22.5.78, n.194

 

1. Consultori pubblici e i Consultori privati che accedono alle normative di cui alla legge 22 maggio 1978, n. 194, tutelano la vita, la maternità e il figlio concepito, quale membro della famiglia. I Consultori di cui sopra hanno la responsabilità della prevenzione dell'aborto nel rispetto dell'ordinamento giuridico e secondo le norme procedimentali che qui seguono;

 

2. Ai fini della richiamata tutela della vita, della maternità e del figlio concepito, nonché della prevenzione dell'aborto, le procedure consultoriali di assistenza e consulenza alla famiglia, alla maternità e alla donna che intende abortire, saranno distinte in due autonomi procedimenti così come disciplinati dai commi successivi;

 

3. Il primo procedimento è caratterizzato dall'accoglienza, dalla consulenza, dal sostegno alla famiglia ed alla maternità. In questa prima fase, il Consultorio procede all'ascolto della donna e della coppia, ne esamina i problemi e le difficoltà sotto i molteplici profili umani, sociali, familiari, culturali, economici. Dopo la fase di ascolto, il Consultorio propone alla donna e alla coppia, con adeguati consigli interdisciplinari, il riconoscimento del valore primario della vita, della maternità e della tutela del figlio concepito; pone a disposizione della famiglia, della madre e del padre, il sostegno consulenziale, le provvidenze economiche previste per la maternità dalla presente legge e dall'ordinamento, il sostegno della rete dei servizi sociali, la consulenza per I'adozione o I'affidamento del figlio concepito. Questo "primo procedimento" si chiude con il consenso o dissenso informato della donna - risultante da apposita verbalizzazione – alle proposte del Consultorio;

 

4. Se la donna rifiuta il consenso informato, si apre il "secondo procedimento", già disciplinato dalla legge sull'interruzione volontaria della gravidanza del 22 maggio 1978, n. 194;

 

5. I Consultori pubblici, i Consultori privati, le associazioni familiari, le associazioni di volontariato, le organizzazioni culturali e sociali non profit, possono concludere tra loro accordi per la gestione concordata dei servizi e delle consulenze di cui al "primo procedimento" descritto nei commi precedenti, secondo le norme regolamentari che saranno emanate dalla Regione Emilia Romagna.

 

 

Articolo 14

Assistenza alla donna in stato di gravidanza

 

1. Il Consultorio familiare scelto dalla donna o, in mancanza, quello territorialmente prossimo al luogo di residenza della donna stessa, ha il diritto - qualora già non conosca la conclusione del procedimento di cui all'articolo precedente - di essere informato in merito a tale conclusione, affinché il Consultorio medesimo possa porre a disposizione della famiglia, della madre e del padre, il sostegno consultoriale e le provvidenze previste dalla presente legge.

 

2. L'informazione di cui al precedente comma è effettuata con rigorosa riservatezza e ne viene data notizia alla donna, alla quale viene ricordato il suo dovere morale di collaborare nel tentativo di superare le difficoltà che I'hanno indotta a chiedere l’interruzione volontaria della gravidanza. A questo scopo il Consultorio, ricevuta I'informazione di cui al primo comma del presente articolo, anche di propria iniziativa prende contatto con la donna e le offre ogni possibile aiuto al fine di favorire la prosecuzione della gravidanza. Di tale attività viene redatta apposita documentazione. Le notizie essenziali, risultanti da tale documentazione, vengono comunicate in forma anonima alla Regione Emilia Romagna, compilando apposita scheda.

 

3. In particolare, i Consultori familiari di enti pubblici e quelli di organismi non lucrativi di utilità sociale assistono la donna in stato di gravidanza richiedendo alle autorità competenti - qualora la donna abbia un reddito che, secondo I'ordinamento, non superi la soglia di povertà - a suo favore e a favore del figlio concepito un assegno di sostegno mensile per un periodo di un anno, rinnovabile di anno in anno, fino al raggiungimento del quinto anno di età del figlio.

 

 

Articolo 15

L'accesso alla rete dei servizi socio-sanitari

 

1. Il Consultorio familiare favorisce I'accesso della famiglia e delle persone ai servizi esistenti necessari alla soluzione delle problematiche familiari loro sottoposte.

 

2. In particolare, il Consultorio familiare è legittimato a richiedere I'erogazione di uno o più servizi esistenti a favore del soggetto o del nucleo familiare che di tale servizio necessiti.

 

3. Il Consultorio familiare svolge anche I'attività di pianificazione e di graduazione dei servizi necessari per la realizzazione del programma di accompagnamento richiesto e per la soluzione delle problematiche indicate al primo comma.

 

 

Articolo 16

I titoli e le abilitazioni all’esercizio professionale

 

1. Il personale addetto ai Consultori familiari deve essere in possesso di titoli qualificanti, nonché dell'abilitazione all'esercizio professionale, ove prescritta, e dell'iscrizione al relativo specifico Albo.

 

2. In ciascun Consultorio familiare deve essere garantita la presenza almeno delle seguenti figure professionali: consulente familiare per I'accoglienza ed il coordinamento degli interventi, esperto in materia di bioetica, assistente sociale, consulente legale, medico, ginecologo, ostetrica, pedagogista, psicologo, mediatore familiare. Possono anche far parte dell'équipe consultoriale esperti in discipline antropologiche e sociali, economia e programmazione familiare, oltre che personale volontario, purché in possesso di specifici titoli, relativi alle discipline di cui al presente articolo.

 

3. Al fine di assicurare la presenza all'interno dei Consultori delle figure professionali necessarie ai sensi del precedente comma, i Consultori familiari possono stipulare convenzioni con enti pubblici ovvero con organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi di cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati.

 

4. L'attività di consulenza ha carattere di interdisciplinarietà, con periodici momenti di verifica, strutturati secondo il modello di lavoro di gruppo. Inoltre, gli operatori dei Consultori si confrontano e collaborano con i servizi sociali, nella prospettiva di lavoro di rete e con le associazioni familiari o con gli organismi che si prefiggono scopi analoghi o convergenti con la presente legge.

 

 

Articolo 17

La struttura dei Consultori di Enti Pubblici

 

1. I Consultori pubblici dipendono dalle ASL, dai Comuni e dagli Enti pubblici che li hanno istituiti. I Consultori pubblici possono essere consorziati tra loro e con strutture cui possono partecipare le associazioni familiari riconosciute e gli Enti pubblici e privati non profit che operano nel campo familiare.

 

2. Con provvedimento da adottarsi di concerto con le Regioni, le Province e i Comuni, i Consultori di cui al comma precedente possono essere trasformati in strutture tra loro convenzionate a livello regionale o provinciale specificamente finalizzati agli scopi della presente legge ed operare per le residue forme di Consultori, nonché per le strutture di sevizio alla famiglia quali consultori di riferimento, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.

 

 

Articolo 18

La gestione dei servizi consultoriali pubblici

 

1. Gli Enti pubblici provvedono alla gestione dei servizi consultoriali nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di istituzione per I'esercizio di servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale;

d) a mezzo di fondazioni o soggetti riconosciuti come persone giuridiche, costituiti o partecipati dall'Ente titolare del servizio.

 

 

Articolo 19

La struttura dei Consultori privati

 

1. I Consultori istituiti o gestiti dall'associazionismo familiare, da organismi di volontariato, da fondazioni, da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), nonché quelli privati di cui all’articolo 21, sono costituiti, retti ed amministrati secondo le norme del diritto privato, nel rispetto delle autonomie e delle funzioni definite nei rispettivi atti costitutivi e statuti.

 

2. Essi possono essere riconosciuti e accreditati, secondo l'ordinamento vigente.

 

 

Articolo 20

I Consultori di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) quali istituzioni sociali a fini pubblici (ISFP)

 

1. I Consultori privati senza scopo di lucro, quali istituzioni sociali i cui fini, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, sono recepiti come fini pubblici (I.S.F.P.), hanno struttura associativa o fondazionale.

 

2. L'accreditamento potrà essere richiesto ed ottenuto, nel rispetto delle norme vigenti, per i servizi consultoriali previsti dalla presente legge.

 

 

Articolo 21

I Consultori privati con fini di lucro

 

1. I Consultori privati hanno struttura associativa o fondazionale e possono essere riconosciuti e accreditati dalla Regione secondo i criteri oggettivi, da questa definiti, relativi alla qualità delle strutture e dei servizi.

 

 

Articolo 22

La relazione tra i procedimenti giudiziari e le funzioni dei Consultori familiari

 

1. Nei procedimenti giudiziari relativi alla separazione dei coniugi, al divorzio, all'adozione, all'affidamento, all’interdizione e all'inabilitazione, all'amministrazione di sostegno e in quelli relativi, in generale, a questioni di diritto familiare, I'Autorità Giudiziaria può assumere il parere di un Consultorio familiare accreditato e richiederne I'assistenza nelle forme e nei modi previsti dal codice di procedura civile secondo quanto stabilito mediante apposito accordo stipulabile tra la Regione Emilia Romagna e l’Autorità Giudiziaria competente, individuata secondo le leggi e le norme vigenti in materia di ordinamento giudiziario.

 

 

Articolo 23

Norme finanziarie

 

1. Per i Consultori familiari accreditati, I'onere delle prescrizioni di prodotti farmaceutici va a carico dell'ente o del servizio cui compete I'assistenza sanitaria. Le altre prestazioni previste dal servizio istituito con la presente legge ed accreditato sono gratuite per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri residenti o che soggiornino, anche temporaneamente, sul territorio italiano, secondo le norme dell'ordinamento vigente.

 

 

Articolo 24

Fondi Regionali

 

1. E’ istituito un Fondo regionale per I'assistenza alle famiglie, a decorrere dal primo anno di entrata in vigore della presente Legge, pari ad una percentuale delle entrate annuali del Bilancio della Regione nella misura definita dalla Regione stessa.

 

2. E' istituito, altresì, un Fondo Regionale per la ricerca sulla famiglia e sulle problematiche familiari nei settori della bioetica familiare, del diritto, della sociologia, dell'educazione, della pedagogia e delle scienze mediche, a decorrere dal primo anno di entrata in vigore della presente legge, pari ad una percentuale delle entrate annuali del Bilancio della Regione nella misura definita dalla Regione stessa.

 

3. E' istituito un Fondo regionale per I'assistenza alla maternità, a decorrere dal primo anno di entrata in vigore della presente legge, pari ad una percentuale delle entrate annuali del Bilancio della Regione nella misura definita dalla Regione stessa. La Regione provvederà al controllo dei Fondi.

 

 

Articolo 25

Tutela del diritto del minore di crescere nella propria famiglia

 

1. Nell'ambito delle competenze loro assegnate, le unità di offerte sociali assistono le famiglie con misure di sostegno economico per favorire la permanenza del minore e del familiare nella famiglia.

 

2. Le prestazioni di cui al precedente comma sono erogate dai Comuni nei limiti delle risorse disponibili.

 

3. L'erogazione delle prestazioni suddette è disposta da ciascun Comune a seguito della segnalazione e proposta formulata dai Tribunali per i minorenni, dai Consultori familiari o dalle unità di offerta sociali e sociosanitarie.

 

4. Il Comune accerta le condizioni per I'accesso alle prestazioni, tenendo conto dei requisiti minimi di qualità definiti dalla Regione e degli eventuali ulteriori livelli di assistenza definiti dal Comune medesimo. In mancanza, valuta discrezionalmente l'insufficienza dell'assistenza materiale dei minori facenti parte delle famiglie a rischio.

 

5. Il Comune procede all'accertamento delle situazioni di bisogno delle famiglie a rischio avvalendosi dei dati raccolti dagli Enti che le hanno segnalate e attingendo ulteriori informazioni direttamente e, se del caso, tramite il Servizio municipale. Trova applicazione I'art. 25 della legge statale n. 328 dell'8 novembre 2000.

 

6. Le prestazioni sono erogate sul fondo di parte corrente per le unità d'offerta sociali assegnato al Comune.

 

 

Articolo 26

Istituzione dei Comitati Bioetici ad opera delle Autorità Regionali

 

1. La Regione istituisce un Comitato Bioetico indipendente per la valutazione dei servizi consultoriali pubblici e privati, composto secondo criteri di interdisciplinarietà.

 

2. La composizione del Comitato Bioetico deve garantire le qualifiche e I'esperienza necessarie a valutare gli aspetti bioetici connessi ai servizi di competenza dei Consultori familiari. A tal fine, il Comitato Bioetico deve includere un nucleo di esperti comprendente:

- un esperto in materia di bioetica;

- un esperto in materia giuridica;

- un medico-legale;

-un educatore;

- uno psicologo;

- un farmacologo.

3. Il Comitato Bioetico valuta, in relazione alla propria competenza, la programmazione dei servizi consultoriali e vigila, nell'ambito territoriale di competenza regionale, sulla conformità dei servizi erogati alle norme del settore.

 

4. Le organizzazioni consultoriali che non hanno strutture associative di rilievo regionale, potranno consorziarsi con strutture associative di rilievo regionale per costituire un unico Comitato Bioetico regionale.

 

5. Le modalità di costituzione dei Comitati Bioetici regionali e quelle di esercizio delle relative funzioni saranno disciplinate da disposizioni regolamentari emanate dalla Regione Emilia Romagna.

 

 

Articolo 27

Normativa fiscale regionale

 

1. Le persone fisiche o giuridiche che prestano attività di volontariato, professionale e gratuita a favore dei Consultori familiari, documentata da perizie tecniche giurate, redatte da un esperto della specifica materia sulla base dei minimi tariffari professionali ove previsti e, in mancanza, dagli usi e dalle consuetudini, potranno detrarre dalle imposte, dovute in base alla normativa regionale, il valore della prestazione gratuita prestata nella misura del 30% di tale valore.

 

 

Articolo 28

Formazione permanente degli operatori dei servizi consultoriali

 

1. Gli operatori dei servizi consultoriali sono tenuti ad una formazione permanente, adeguata alla conoscenza aggiornata dello sviluppo scientifico e professionale delle discipline interessate dalla presente legge.

 

 

Articolo 29

Norme abrogate

 

1. Con la presente Legge, in considerazione delle nuove funzioni attribuite ai Consultori familiari, si intendono abrogate le disposizioni contenute nelle leggi regionali: LR 27/89, LR 2/03, LR 14/08 in quanto non compatibili con la presente legge.

 

 

Articolo 30

Norme transitorie

 

1. Per I'attuazione dei nuovi servizi previsti dalla presente legge, si dovrà provvedere con gradualità nel triennio decorrente dall' approvazione della legge.

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