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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 285
Presentato in data: 05/03/2015
"Modifiche all'art. 517-quater del codice penale, all'art. 51 del codice di procedura penale e all'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001) per il rafforzamento della lotta contro la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di prodotti agroalimentari". (05 03 15) A firma del Consigliere: Bignami

Presentatori:

Bignami

Relazione:

RELAZIONE

 

La contraffazione di indicazioni geografiche o di denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari è un fenomeno di illegalità commerciale sempre più emergente e preoccupante che da un lato colpisce direttamente al cuore il corretto funzionamento del mercato - disorientando ed ingannando i consumatori ed impedendo alla concorrenza di espletare i suoi benefici tipici relativi all’incremento qualitativo e quantitativo dell’offerta, all’abbattimento dei prezzi, alla crescita economica -, dall’altro costituisce un evidente pericolo per la sicurezza e la qualità alimentare e conseguentemente per la salute dei consumatori.

 

Dalle recenti inchieste della Direzione Investigativa Antimafia è stata accertata l’esistenza di un fitto intreccio di interessi tra criminalità organizzata e gestione dell’intera filiera del settore agroalimentare confermato nella “Relazione sui fenomeni della contraffazione nel settore agroalimentare” del dicembre 2011 della “Commissione Parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale”, da cui emerge che il volume di affari delle cosiddette agromafie ammonta a 12,5 miliardi di euro, pari al 5,6 per cento dell’intero volume d’affari della criminalità organizzata.

Per dare un’idea di questo illecito mercato parallelo e della sua crescente espansione, basti pensare che la Guardia di finanza nell’ultimo triennio ha sequestrato oltre 3.700 tonnellate di merci e quasi 6 milioni e mezzo di litri di prodotti alimentari contraffatti e che, a livello di Unione Europea, i sequestri in dogana di prodotti agroalimentari contraffatti è aumentato del 128% dal 2006 al 2009.

 

Alla luce di tale quadro, come tra l’altro evidenziato dalla Coldiretti, dalla DIA nonché dalla suddetta Commissione parlamentare di inchiesta, è evidente l’urgenza di fronteggiare la contraffazione agroalimentare attraverso la previsione di misure legislative adeguate all’attuale rilevanza del fenomeno ed in particolare dirette, non solo ad inasprire le pene conseguenti ai delitti in questione, ma anche, in relazione a questi ultimi, ad utilizzare gli stessi metodi di indagine che il codice di procedura penale prevede per il contrasto dei reati di mafia nonché a dotare gli organismi di polizia giudiziaria di poteri investigativi previsti dalla normativa cosiddetta antimafia, quali la conduzione di operazioni sotto copertura.

 

Al fine, dunque, di rafforzare la lotta alla contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di prodotti agroalimentari, il presente progetto di legge, nei tre articoli di cui si compone, propone alle Camere, ai sensi dell’art. 121 della Costituzione, le modifiche dell’art. 517-quater del codice penale, dell’art. 51 del codice di procedura penale e dell’art. 9 della legge n. 146 del 2006.

 

In particolare, l’articolo 1 prevede la modifica dell’art. 517-quater del codice penale, recante la fattispecie specifica di delitto contro l’economia pubblica di “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”, introdotto dalla legge n. 99/2009.

Rispetto alla disciplina vigente, il comma 1 innalza la pena edittale di tale delitto dalla reclusione fino a due anni e multa fino a euro 20.000 alla reclusione fino a tre anni multa fino a euro 35.000. 

 

Al comma 2 sono mantenuti i richiami all’art. 474-bis – confisca delle cose destinate a commettere il reato o che ne furono oggetto, prodotto, prezzo, profitto – e all’art. 517-bis – discrezionalità del giudice di disporre, in caso di particolare gravità del fatto o di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o la revoca del provvedimento amministrativo che vi consente lo svolgimento dell’attività commerciale. Si prevede di aggiungere il richiamo all’art. 448, comma 2, c.p. con la conseguente applicazione, in caso di condanna, della pena accessoria relativa all’interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, nonché di quella relativa alla pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

Attraverso il comma 3 si mantiene l’applicazione della circostanza aggravante di cui 474-ter, secondo comma, prevedendo però un aggravamento della relativa pena dalla reclusione fino a tre anni e multa fino a euro 30.000 alla reclusione fino a cinque anni e multa fino a euro 50.000.

 

L’art. 2 propone la modifica dell’art. 3-bis del codice di procedura penale.  Poiché, ai sensi dell’art. 371-bis c.p.p., il procuratore nazionale antimafia esercita le sue funzioni, tra l’altro, in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell’art. 51, comma 3-bis, a seguito della novella proposta, anche i procedimenti relativi ai delitti di associazione per delinquere allo scopo di commettere contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari ricadrebbero tra le attribuzioni del Procuratore, il quale dispone della Direzione Investigativa Antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia.

 

L’art. 3, infine, reca la modifica dell’art. 9, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 2006, a seguito della quale i poteri degli ufficiali di polizia giudiziaria di effettuare operazioni sotto copertura verrebbero estesi anche a finalità di contrasto al reato di cui all’art. 517-quater.

 

 


 

Testo:

 

il Progetto di Legge alle Camere ai sensi dell’art. 121 della Costituzione da me redatto, riguardante “Modifiche all’art. 517-quater del codice penale, all’art. 51 del codice di procedura penale e all’art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dell’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001)  per il rafforzamento della lotta contro la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di prodotti agroalimentari”.

 

 


Art. 1

Modifiche all’art. 517-quater del codice penale (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)

 

1. Al comma 1 dell’articolo 517-quater del codice penale, le parole: “con la reclusione fino a due anni e con una multa fino a euro 20.000” sono sostituite dalle seguenti: “con la reclusione fino a tre anni e con una multa fino a euro 35.000”.

 

2. Il comma 3 dell’art. 517-quater è così sostituito:

“3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 517-bis, secondo comma  e  448, secondo comma.”.

 

3. Dopo il comma 3 dell’art. 517-quater si inserisce il seguente:

“3-bis. Si applica la pena della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a euro 50.000 se si tratta dei delitti puniti dall’art. 474, secondo comma.”

 

 

Art. 2

Modifiche all’art. 51-bis del codice di procedura penale (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale)

 

1.  Al comma 3-bis dell’art. 51 del codice di procedura penale dopo le parole: “473 e 474,” si inseriscono le seguenti: “517-quater,”.

 

 

Art. 3

Modifiche dell’art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146

 

1. All’art. 9, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 2006 dopo le parole “in ordine ai delitti previsti dagli articoli 473, 474,” sono inserite le seguenti “517-quater,”.

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