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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 587
Presentato in data: 07/05/2015
"Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo".(07 05 15) A firma dei Consiglieri: Mori, Caliandro, Rossi Nadia, Calvano
Oggetto:
Testo presentato:
Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo".(07 05 15) A firma dei Consiglieri: Mori, Caliandro, Rossi Nadia, Calvano

Presentatori:

Consiglieri: Mori, Caliandro, Rossi Nadia, Calvano

Testo:

 

Progetto di Legge “Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo”

 

 


TITOLO I

Principi, finalità e destinatari

 

Art. 1

Principi generali e finalità

 

1. La presente legge attua l’art. 2 lettera g) dello Statuto regionale, riconoscendo negli emiliano-romagnoli nel mondo, nelle loro famiglie, nei discendenti e nelle loro comunità una componente essenziale della società regionale.

2. Gli emiliano-romagnoli nel mondo costituiscono una importante risorsa per lo sviluppo economico, sociale e culturale sia della Regione Emilia-Romagna che dei territori di insediamento, favorendo le politiche di collaborazione internazionale della Regione.

3. La Regione dà priorità al rafforzamento dei legami con i Paesi di insediamento anche attraverso il maggiore utilizzo degli strumenti di interrelazione sia diretta che informatica.

4. La Regione, nell'ambito delle competenze ad essa assegnate dalla Costituzione ed in armonia con le iniziative statali e dell’Unione europea, anche coordinandosi con eventuali iniziative di altre Regioni, definisce le proprie azioni per la valorizzazione degli emiliano-romagnoli nel mondo attraverso specifici programmi di intervento. In tale ambito la Regione Emilia-Romagna promuove, in particolare, lo sviluppo degli ideali federalistici europei e di dialogo e reciproca collaborazione con i popoli di tutto il mondo, anche utilizzando i programmi e le risorse dell’Unione europea.

5. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione attua, promuove e sostiene:

a) iniziative di collaborazione negli Stati dell’Unione Europea e negli altri Stati di insediamento degli emiliano-romagnoli attraverso la valorizzazione del ruolo delle comunità emiliano-romagnole;

b) iniziative all’estero volte a favorire lo sviluppo economico e professionale delle comunità anche attraverso il collegamento con il tessuto imprenditoriale e produttivo della Regione d’origine e delle opportunità che ne conseguono;

c) iniziative di interscambio, per la diffusione delle opportunità di lavoro e di accrescimento professionale dei lavoratori;

d) attività culturali, anche di ricerca storica, dirette a conservare e valorizzare l'identità culturale della terra di origine e rinsaldare i rapporti con l'Emilia-Romagna, nonché ad inserire l'esperienza migratoria degli emiliano-romagnoli all'estero nella formazione dei cittadini della Regione in particolare dei giovani;

e) iniziative degli Enti locali in materia migratoria e di rapporti internazionali, riguardanti le politiche familiari, socio-assistenziali, culturali, artistiche, formative ed informative o volte a conservare e valorizzare la cultura d'origine negli emiliano-romagnoli all'estero;

f) attività di associazioni, loro federazioni, di altri organismi ed istituzioni, aventi sede in Emilia-Romagna ed all'estero, che operino con continuità a favore degli emiliano-romagnoli nel mondo;

g) interventi volti ad agevolare l'inserimento ed il reinserimento sociale e lavorativo degli emigrati italiani e dei loro discendenti rientranti nella regione.

6. La Regione attua specifici interventi in caso di emergenza socio-economica nei Paesi di insediamento delle comunità di emiliano-romagnoli.

7. La Regione svolge a favore degli emiliano-romagnoli all'estero gli interventi indicati al Titolo III della presente legge. Tali interventi sono sviluppati:

a) in coordinamento con altre istituzioni ed organizzazioni la cui attività sia finalizzata alla cooperazione a livello europeo ed internazionale, allo sviluppo dell'economia regionale ed alla valorizzazione del fenomeno migratorio, inteso come risorsa dell'intera società regionale;

b) operando in rapporto collaborativo con gli emiliano-romagnoli, anche attraverso le loro associazioni e federazioni, per valorizzarne il ruolo, le competenze professionali ed imprenditoriali, nonché l'integrazione nei Paesi di insediamento.

8. Per l'attuazione della presente legge, la Regione si rapporta con le istituzioni della Repubblica, dell’Unione Europea e con gli organismi rappresentativi degli italiani all'estero.

 

 

Art. 2

Destinatari

 

1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono:

a) gli emiliano-romagnoli, per nascita o per residenza, emigrati all'estero, nonché le loro famiglie ed i loro discendenti. Il periodo di permanenza all'estero, certificato con mezzi idonei, non può essere inferiore a due anni, a meno che non si tratti di rientro forzato a causa di infortunio, malattia professionale invalidante o di eventi socio-politici tali da determinare un pericolo o pregiudizio per la permanenza dei soggetti interessati nei Paesi di emigrazione;

b) i cittadini italiani ed i loro familiari rimpatriati da non più di due anni, che acquisiscano o riacquisiscano la residenza in un Comune della regione;

c) gli Enti locali della regione e le associazioni che abbiano una sede operativa permanente nel territorio regionale e che operino da almeno tre anni nel settore dell'emigrazione, iscritte nei registri di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo");

d) le associazioni all'estero, e le loro federazioni, che siano costituite in tutto o in parte da emiliano-romagnoli, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 14 comma 2;

e) organizzazioni e associazioni culturali, sindacali e di categoria, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, centri di formazione, università, istituti scolastici, che abbiano sede in Emilia-Romagna e che, in collaborazione con i soggetti di cui alle lettere c) e d), attuino iniziative per la valorizzazione del ruolo delle comunità emiliano-romagnole all’estero.

 

 

TITOLO II

CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO

Art. 3

Funzioni

 

1. La Regione, al fine di attuare gli obiettivi e le finalità della presente legge, nonché per qualificare e coordinare interventi, azioni e progetti diretti alla valorizzazione dei rapporti con i Paesi dell'emigrazione emiliano-romagnola, si avvale della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo.

2. La Consulta ha funzioni di rappresentanza delle esperienze migratorie degli emiliano-romagnoli, è organo consultivo della Regione Emilia-Romagna ed esercita le seguenti funzioni:

a) formula, di propria iniziativa o su richiesta degli organi della Regione Emilia-Romagna, pareri e proposte in relazione al Piano triennale regionale degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli all'estero;

b) esprime pareri sulle proposte di adeguamento di leggi e provvedimenti regionali alle esigenze del settore;

c) promuove e collabora a studi, ricerche ed indagini su materie riguardanti le comunità emiliano-romagnole nel mondo;

d) favorisce il coordinamento e supporta lo sviluppo delle attività delle associazioni e delle federazioni degli emiliano-romagnoli all'estero;

e) predispone il piano annuale delle proprie attività e una banca dati dei contatti attivati e delle collaborazioni intraprese;

f) svolge ogni altra attività di proposta in materia di emigrazione, compresa quella eventuale di raccordo con studenti, ricercatori e persone temporaneamente stabilite all’estero.

3. La Consulta agisce in raccordo con il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (C.G.I.E.) e con gli altri organismi dello Stato e delle Regioni che operano in favore degli italiani all'estero.

4. La Consulta presenta ogni anno all’Assemblea legislativa una relazione sulle attività svolte.

 

 

Art. 4

Costituzione e composizione

 

1. La Consulta venga costituita a inizio di ogni legislatura, sentita la Commissione assembleare di cui alla Legge regionale 15 luglio 2011, n.8 e s.m.i.. La Consulta dura in carica fino alla scadenza della legislatura. E’ composta da:

a) un Presidente scelto tra i componenti dell’Assemblea legislativa, eletto con le stesse modalità e procedure fissate per l’elezione dei Presidenti delle Commissioni assembleari ai sensi dell’articolo 38 comma 10 dello Statuto regionale;

b) due vice Presidenti scelti tra i componenti dell’Assemblea legislativa, con voto limitato ad 1.

c) tre rappresentanti delle autonomie locali regionali designati dal Consiglio delle Autonomie Locali;

d) sei rappresentanti indicati da associazioni che abbiano una sede operativa permanente nel territorio regionale e che operino da almeno tre anni nel settore dell'emigrazione, iscritte nei registri di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34;

e) quindici rappresentanti degli emiliano-romagnoli, residenti stabilmente all'estero, proposti dalle federazioni o dalle associazioni di emiliano-romagnoli all'estero, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 14, comma 2, tenuto conto della consistenza numerica, della dislocazione geografica e dell'attività svolta dalle associazioni e federazioni medesime;

f) otto giovani, che abbiano compiuto la maggiore età e non superato il trentacinquesimo anno, indicati dalle associazioni e federazioni degli emiliano-romagnoli all'estero;

2. Le designazioni dei membri della Consulta da parte dei soggetti interessati devono avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del Presidente della Commissione assembleare di cui alla L.R. 8/2011. Sarà compito della apposita struttura di cui al comma 3 dell’articolo 18 della presente legge occuparsi della relativa attività amministrativa. La composizione della Consulta è pubblicata sul Burert.

3. La Giunta provvede, immediatamente dopo la nomina del nuovo Presidente della Consulta, a trasferire in capo all’Assemblea legislativa tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite alla Consulta per l’esercizio 2015 attraverso gli atti necessari a garantire la piena operatività della Consulta stessa, compresi quelli inerenti l’organizzazione. Tale disponibilità deve essere assicurata per tutti gli anni di esercizio di mandato successivi, ai sensi dell’articolo 17 della presente legge.

 

 

Art. 5

Funzionamento

 

1. La Consulta elegge nella prima seduta di insediamento il Comitato esecutivo di cui all’articolo 6 e può costituire al proprio interno commissioni o gruppi di lavoro permanenti per l'esame di specifici problemi e per lo svolgimento di indagini e ricerche.

2. La Consulta si riunisce almeno due volte all'anno in seduta ordinaria ed in seduta straordinaria qualora lo richieda la maggioranza dei suoi componenti, il Comitato esecutivo o la Commissione assembleare di cui alla L.R. 8/2011.

3. Le riunioni della Consulta e dei relativi gruppi di lavoro possono essere svolte mediante l’utilizzo di strumenti informatici, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 5.

4. La Consulta favorisce la costituzione di federazioni fra le associazioni degli emiliano-romagnoli, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, al fine di coordinare le attività delle comunità emiliano-romagnole all'estero.

5. La Consulta adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento, limitatamente agli aspetti non previsti dalla presente legge. In particolare il regolamento disciplina l'elezione e le modalità di funzionamento del Comitato esecutivo, nonché le modalità con cui il Presidente della Consulta delega i Consultori a partecipare, in sua rappresentanza, ad eventi ed iniziative in Italia ed all'estero. Il regolamento interno è adottato previo parere della Commissione assembleare di cui alla L.R. 8/2011.

 

 

Art. 6

Composizione e funzioni del Comitato esecutivo della Consulta

 

1. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente della Consulta, dai due vice Presidenti e da sei membri eletti dalla Consulta stessa, almeno quattro dei quali scelti fra gli emiliano-romagnoli all'estero.

2. Il Comitato esecutivo:

a) può richiedere la convocazione straordinaria delle riunioni della Consulta, indicando l'ordine del giorno;

b) collabora con il Presidente per la realizzazione delle attività di competenza della Consulta;

c) esprime il parere in ordine all'elaborazione del Piano triennale, in particolare per quanto riguarda l’articolo 17, comma 2, lettera b);

d) formula proposte ed esprime pareri in ordine agli atti amministrativi generali concernenti l'applicazione della presente legge;

e) può esprimere, in via di urgenza, pareri richiesti alla Consulta, salvo riferirne alla stessa nella sua prima seduta utile.

3. Le riunioni del Comitato esecutivo della Consulta possono essere svolte mediante l’utilizzo di strumenti informatici.

4. Le funzioni di segretario sono svolte dalla struttura di cui all’articolo 18, comma 3.

 

 

Art. 7

Compiti del Consultore

 

1. Ogni Consultore di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e) ed f) è il referente della Regione nell'area geografica individuata dalla Consulta, ove rappresenta le esigenze e le istanze delle collettività emiliano-romagnole.

2. Il Consultore, in particolare:

a) mantiene i rapporti con gli emiliano-romagnoli e con le loro associazioni e federazioni, con gli organismi istituzionali dell'emigrazione italiana, con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani, nonché con le altre istituzioni che rappresentano l'Italia all'estero;

b) contribuisce alla formulazione ed all'attuazione del Piano triennale regionale ed annualmente presenta alla Consulta una relazione sull'attività svolta e sullo stato delle collettività emiliano-romagnole che rappresenta;

c) svolge ogni altro compito per il conseguimento dei fini di cui alla presente legge.

 

 

Art. 8

Decadenza e sostituzione

 

1. I componenti della Consulta decadono con il venire meno della qualifica di Consigliere regionale o del mandato di rappresentanza delle associazioni che li hanno designati e nel caso in cui i Consultori di cui all’articolo 4, comma 1, lettere e) e f) perdano la residenza nel Paese di emigrazione.

2. Il Comitato esecutivo della Consulta dichiara la decadenza dei Consultori nel caso di tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni della Consulta, ed avvia le procedure di sostituzione tramite nuova designazione da parte del soggetto o dei soggetti interessati per la successiva nomina da parte del Presidente dell’Assemblea.

3. Il Comitato esecutivo della Consulta può altresì proporre all’unanimità la decadenza di un componente in caso di manifesta indegnità a ricoprire il ruolo.

 

 

Art. 9

Conferenze d'area

 

1. La Giunta regionale, su proposta della Consulta e previo parere della Commissione assembleare di cui alla L.R. 8/2011, può promuovere Conferenze d'area all'estero allo scopo di garantire un concreto collegamento con gli emiliano-romagnoli nelle diverse aree geografiche e per assicurarne una più estesa partecipazione ai piani di intervento regionali. Alle Conferenze possono partecipare i Presidenti della Giunta e dell’Assemblea legislativa, gli Assessori regionali, i Presidenti di Commissioni assembleari interessati o loro delegati, i Consultori ed i rappresentanti delle associazioni e delle federazioni degli emiliano-romagnoli residenti in quelle aree, nonché i rappresentanti di enti, istituzioni, associazioni culturali ed economiche operanti in Italia e nell'area geografica prescelta per la Conferenza.

2. La specifica Conferenza per l’area europea persegue anche lo scopo di favorire l’integrazione fra le comunità di cittadini residenti negli stati membri dell’Unione europea al fine di accelerare l’attuazione del principio di cittadinanza europea, anche attraverso la piena conoscenza nei Paesi membri delle norme dell’ordinamento comune.

3. Le Conferenze d’area possono essere svolte avvalendosi di strumenti informatici.

 

 

Art. 10

Conferenza regionale degli emiliano-romagnoli all'estero

 

1. L’Assemblea legislativa, almeno una volta nella legislatura, indice la Conferenza regionale degli emiliano-romagnoli all'estero, quale momento di proposta, partecipazione, confronto con istituzioni, enti ed organismi interessati allo svolgimento di funzioni e compiti attinenti al fenomeno dell'emigrazione.

 

 

TITOLO III

INTERVENTI

 

Art. 11

Valorizzazione del ruolo degli emiliano-romagnoli all’estero

 

1. La Regione Emilia-Romagna promuove e realizza, anche avvalendosi di tecnologie informatiche e telematiche, per le finalità previste dalla presente legge, a favore dei soggetti appartenenti alle comunità emiliano-romagnole all’estero, attività ed iniziative in ambito economico, formativo, culturale e sociale, secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. In ambito economico e formativo, la Regione promuove e realizza:

a) interventi di formazione ed informazione, compresi stages presso imprese, realizzati in Emilia-Romagna ed all'estero, finalizzati al miglioramento delle prospettive lavorative e professionali e tesi allo sviluppo dei rapporti economici, sociali e culturali fra la regione ed i luoghi d'emigrazione;

b) il sostegno ad iniziative ed attività di carattere economico e professionale delle comunità emiliano-romagnole, volte a rafforzare le relazioni economiche dell’Emilia- Romagna con i Paesi di residenza;

c) iniziative tese a favorire, nel rispetto della legislazione italiana e del Paese di insediamento, l'inserimento scolastico e la partecipazione a corsi universitari e di specializzazione;

d) iniziative che favoriscano esperienze formative e professionali dei giovani residenti in Emilia-Romagna presso le comunità emiliano-romagnole all’estero;

e) iniziative volte a favorire la collaborazione fra i soggetti di cui all’articolo 2, lettera e) e gli analoghi soggetti delle aree di residenza delle comunità emiliano-romagnole all’estero la cui attività sia di beneficio delle comunità stesse.

3. In ambito culturale e linguistico, la Regione promuove e realizza:

a) iniziative e manifestazioni promozionali tese a diffondere la conoscenza della lingua italiana, nonché la conoscenza della storia, della cultura, della situazione sociale e dell'economia sia della regione Emilia-Romagna, che delle comunità emiliano-romagnole nel mondo anche in collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura di cui alla legge 22 dicembre 1990 n. 401 (Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all’estero);

b) iniziative di interscambi culturali tra emiliano-romagnoli residenti in regione ed emigrati, compresi soggiorni nel territorio regionale;

c) iniziative informative sulla legislazione regionale e nazionale riguardanti materie di interesse comune;

d) iniziative volte a favorire la circolazione delle informazioni e della cultura fra gli emiliano-romagnoli all'estero, le loro comunità e fra queste e l'Emilia-Romagna.

4. In ambito sociale, la Regione promuove e realizza:

a) iniziative di solidarietà e di sostegno per gli emiliano-romagnoli all'estero che versino in stato di indigenza;

b) iniziative informative e di raccordo sulla legislazione regionale e nazionale.

 

 

Art. 12

Interventi a favore degli italiani emigrati che rientrano in Emilia-Romagna

 

1. La Regione favorisce l'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), agli interventi in materia di supporto all'imprenditorialità, formazione professionale, assistenza e politica della casa previsti dalla vigente legislazione regionale. A tal fine la Regione può realizzare attività di studio, assistenza, consulenza, tutoraggio.

2. La Regione, nei limiti dello specifico stanziamento di bilancio, provvede a favore dei soggetti di cui al comma 1, che versino in condizioni di accertata indigenza:

a) al concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie, sostenute per il definitivo rientro proprio e dei propri familiari in un Comune dell'Emilia-Romagna;

b) al concorso alle spese sostenute per la traslazione in Emilia-Romagna di salme di emigrati o di loro familiari.

3. A tal fine la Giunta regionale emana direttive ai Comuni affinché provvedano alla raccolta ed alla istruttoria delle richieste di cui al comma 2. La Giunta regionale, nell'ambito delle specifiche risorse annualmente stanziate nel bilancio regionale, con proprio atto, in base al risultato dell'istruttoria effettuata, definisce l'entità delle somme che ciascun Comune dovrà corrispondere ai soggetti richiedenti e le modalità di erogazione delle stesse, al fine di ottenere il rimborso da parte dell’amministrazione regionale.

4. La Regione, di concerto con gli Enti locali, emana direttive per individuare modalità di coordinamento per eventuali altre provvidenze che volontariamente gli Enti locali intendano prevedere per gli stessi beneficiari.

 

 

Art. 13

Attività culturali, formative, di ricerca e informazione

 

1. La Regione, al fine della migliore conoscenza del fenomeno migratorio emiliano-romagnolo, incentiva indagini e ricerche, sostiene attività culturali sul territorio regionale, promuove ed assegna borse ed assegni di studio, istituisce premi per tesi di laurea.

2. La Regione valorizza le realizzazioni artistiche e culturali degli emiliano-romagnoli all'estero, nonché le esperienze degli emiliano-romagnoli all'estero che si sono particolarmente distinti nei settori scientifico, socio-economico, culturale e politico.

 

 

Art. 14

Interventi di sostegno all'associazionismo ed istituzione dell'elenco regionale

 

1. La Regione riconosce e valorizza le attività e le funzioni di carattere sociale, culturale, formativo delle associazioni che operano, con continuità e senza fini di lucro, a favore degli emiliano-romagnoli all'estero, delle loro famiglie e dei loro discendenti.

2. La Regione istituisce presso la Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo un apposito elenco nel quale sono iscritte le associazioni e le federazioni fra associazioni di emiliano-romagnoli all'estero, aventi sede nei Paesi ospitanti, che abbiano uno Statuto a base democratica e presentino un programma biennale di attività. Le federazioni devono essere composte da almeno tre associazioni di emiliano-romagnoli all'estero.

3. L’Assemblea legislativa, su proposta della Consulta, previo parere della Commissione assembleare di cui alla L.R. 8/2011, disciplina, con proprio atto, i requisiti per il riconoscimento, il funzionamento e la rappresentatività delle associazioni e delle federazioni.

4. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, l’Assemblea legislativa, sulla base del Piano triennale regionale di cui all’articolo 17, concede contributi destinati a sostenere le attività:

a) dei soggetti di cui al comma 2;

b) dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

c) dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) con le collaborazioni e per le finalità previste dal medesimo comma.

 

 

Art. 15

Interventi straordinari

 

1. In coerenza con i principi di solidarietà internazionale che la Regione persegue, la Giunta può realizzare, d'intesa con le competenti autorità statali, sentite la Commissione assembleare di cui alla L.R. 8/2011 e la Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, interventi di tipo umanitario e sociale a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), qualora si verifichino calamità, conflitti armati o particolari emergenze sociali, economiche o politiche nei paesi ospitanti.

 

 

Art. 16

Concessione di benemerenze

 

1. Il Presidente dell’Assemblea legislativa, sentito il Comitato esecutivo della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, conferisce annualmente diplomi di benemerenza agli emiliano-romagnoli all'estero che hanno reso particolare onore all'Emilia-Romagna nel mondo.

 

 

Articolo 17

Programmazione degli interventi ordinari

 

1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta del Presidente della Consulta, previo parere in sede referente della Commissione assembleare di cui alla L.R. 8/2011, il Piano triennale regionale degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli all'estero. Con le stesse modalità di cui al periodo precedente sarà compito dell’Assemblea quantificare e assicurare le risorse necessarie all’espletamento del Piano triennale, ai sensi dell’articolo 4 comma 3. Tali risorse sono a carico della legge di bilancio della Regione.

2. Il Piano triennale regionale individua:

a) i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi da realizzarsi direttamente dalla Regione, in concorso con altre istituzioni od in collaborazione con le associazioni, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti, società ed associazioni dotate della necessaria capacità ed esperienza;

b) la misura, nell’ambito delle risorse annualmente previste dal bilancio regionale, i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e);

c) le aree geografiche, le modalità organizzative e di partecipazione inerenti le Conferenze d'area previste all'articolo 9, previa proposta della Giunta;

d) le risorse da destinare a convegni, seminari e conferenze sia in Italia sia all’estero. I parametri scelti dovranno tenere conto delle normative vigenti in materia di missione dei consiglieri regionali.

 

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 18

Spese per il funzionamento della Consulta

 

1. Alle spese per il funzionamento della Consulta e del Comitato esecutivo, nonché per l'assolvimento dei compiti ad essi assegnati dalla presente legge, l'Assemblea legislativa regionale provvede con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e nei relativi capitoli del bilancio regionale ad essa specificamente attribuiti. Le risorse necessarie per il funzionamento della Consulta sono quantificate ai sensi dell’articolo 4, comma 3 e dell’articolo 17 della presente legge.

2. Al Presidente della Consulta ed ai componenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al comma 4, non spetta alcun compenso supplementare rispetto all’indennità di consigliere. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta e del suo Comitato esecutivo non spetta ai relativi membri alcun gettone di presenza.

3. Nell'ambito dei fondi previsti al comma 1, la relativa gestione tecnica-amministrativa è rimessa ad apposita struttura individuata ai sensi dell’articolo 3 della Legge regionale 26 novembre 2001, n.43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”.

4. Il regolamento di funzionamento della Consulta è approvato dall’Assemblea legislativa su proposta del Presidente della Consulta, previo parere in sede referente della Commissione assembleare di cui alla L.R. 8/2011, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 19

Norma finanziaria

 

Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 4, l’onere annuale per il funzionamento e l’attività complessiva della Consulta corrisponde a quanto già stanziato nel Bilancio di previsione 2015 della Regione Emilia-Romagna.

Per gli anni successivi al presente esercizio, si rimanda a quanto disposto dalla legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, e in particolare l’articolo 68 “Autonomia finanziaria e contabile del Consiglio regionale”, al fine di dare la necessaria copertura finanziaria a quanto previsto dal Piano triennale ai sensi dell’articolo 17 della presente legge.

 

 

Art. 20

Clausola valutativa

 

1. Con cadenza triennale, contestualmente all'approvazione del Piano triennale di cui all'articolo 17, la Giunta presenta alla Commissione assembleare di cui alla L.R. 8/2011 una relazione contenente informazioni documentate sui seguenti aspetti:

a) stato di attuazione degli interventi previsti agli articoli 11, 12, 13 e 14, anche in termini di risorse impiegate e destinatari raggiunti;

b) stato di attuazione degli interventi per sostenere l'associazionismo che opera a favore degli emiliano-romagnoli all'estero, delle loro famiglie e dei loro discendenti;

c) funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo ed iniziative dalla stessa promosse.

 

 

Art. 21

Norma transitoria

 

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi alla legge regionale 24 aprile 2006, n.3 “Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo”, sono disciplinati, fino alla loro conclusione, dalle disposizioni contenute nella suddetta legge, in regime di proroga delle cariche attualmente in corso, fino alla nomina del nuovo Presidente della Consulta.

2. Entro tre mesi dall’approvazione della presente legge, l’Assemblea legislativa procede all’elezione del Presidente e dei due Vicepresidenti. Entro un mese dall’elezione del Presidente e dei Vicepresidenti è compito del Presidente della Consulta, previo parere in sede referente della Commissione assembleare di cui alla L.R. 8/2011, proporre all’Assemblea l’approvazione del regolamento di cui al comma 4 dell’articolo 18 della presente legge. Entro 90 giorni dall’approvazione del suddetto regolamento devono essere espletate tutte le attività e tutti i compiti per rendere operativa la Consulta.

 

 

Art. 22

Abrogazioni

 

Fatti salvi gli effetti transitori di cui all'articolo 21 della presente legge, la L.R. n.3/2006 è abrogata. Sono altresì abrogati il regolamento 28 novembre 2006, n.6 “Disciplina dei compensi e dei rimborsi spettanti al Presidente, ai componenti ed agli invitati della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo” e l’articolo 45 della legge finanziaria regionale del 29 dicembre 2006 n.20.

 

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