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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 600
Presentato in data: 11/05/2015
"Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo)". (11 05 15) A firma dei Consiglieri: Gibertoni, Bertani, Piccinini, Sassi, Sensoli

Presentatori:

A firma dei Consiglieri: Gibertoni, Bertani, Piccinini, Sassi, Sensoli

Relazione:

RELAZIONE

 

Il presente progetto di legge è volto ad abolire un organismo regionale che fin dalla sua costituzione è stato oggetto di critiche, acutizzatesi nel corso degli anni, in un momento storico caratterizzato da una crisi economica che tarda a lasciare la strada alla ripresa, caratterizzato da minori trasferimenti di risorse da parte dello Stato nei confronti delle Regioni e in cui ci è richiesto di razionalizzare la spesa regionale.

Il Progetto di Legge prevede l’abrogazione della Legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 “Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo”, abrogazione che non pregiudica l’interesse della Regione al perseguimento degli obiettivi del riconoscimento degli emiliano-romagnoli nel mondo e delle loro comunità, egualmente realizzabili attraverso le strutture ordinarie della Giunta regionale.

L’attuale contesto economico e politico regionale è contrassegnato – limitandoci ad un breve esame delle scelte in ambito sanitario, ma le stesse considerazioni potrebbero svolte per ogni altro settore dei servizi alla collettività - dalle trasformazioni di importanti strutture sanitarie che da Ospedali vengono depotenziate in altre strutture, che pur conservando il nome di Ospedale offriranno minori servizi ai cittadini,  dalla chiusura dei punti di raccolta del sangue sul territorio, dalla chiusura dei punti nascita; in questo contesto in cui la Giunta regionale procede alla riduzione di servizi essenziali alla collettività adducendo esigenze di bilancio, non si può mantenere un organismo quale la Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo.

La promozione delle opportunità formative, di inserimento al lavoro, gli scambi di esperienze e di iniziative solidali e umanitarie, la promozione delle nostre intelligenze, della nostra lingua, storia e cultura va fatta, ma non creando inutili duplicazioni: esiste un assessorato alla formazione e lavoro che ha le professionalità idonee a svolgere questo ruolo, esiste un assessorato che si occupa di cultura con altrettante professionalità per occuparsi della nostra lingua, dei nostri dialetti, storia e cultura, esiste un assessorato alle attività produttive e tante altre strutture della Giunta che possono svolgere appieno le funzioni, ancora una volta  duplicate dalla maggioranza con nuove proposte che sono una riproduzione di un organismo che non ha ragione di esistere.

Il presente progetto di legge è volto a:

abrogare la legge regionale 24 aprile 2006, n. 3,

sopprimere l’organismo denominato “Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo”,

recuperare per l’anno in corso le risorse economiche ad essa destinate,

riallocarle nel Fondo per il microcredito diretto al finanziamento, al sostegno ed all'avvio di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa organizzata in forma individuale, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro e politiche di legalità, qualità e sicurezza del lavoro,

privilegiare con queste scelte, nell’attuale contesto economico, la ripresa economica rispetto all’attività di rappresentanza che mal si concilia con il bisogno di lavoro e reddito di numerose persone emiliano-romagnole che per effetto della crisi si trovano in sofferenza.

All’art. 1 si abrogano tutte le norme relative agl’interventi in favore degli emiliano - romagnoli nel mondo che venivano operati tramite la Consulta e si procede alla contestuale abrogazione della stessa e all’eliminazione dei compensi e dei rimborsi spettanti al Presidente, ai componenti ed agli invitati della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo.

All’art. 2 si salvaguardano i livelli occupazionali inserendo tutele e garanzie per il personale dipendente alle dipendenze della Regione oggi in carico alla Consulta, disponendone il trasferimento nelle affini strutture competenti della Giunta regionale. Inoltre in questo articolo si regolamenta la chiusura delle attività della Consulta evitando di lasciare incompiute attività in corso.

All’art. 3 si dispone che le economie realizzate con la chiusura delle attività della Consulta, l’eliminazione dei compensi e dei rimborsi spettanti al Presidente, ai componenti ed agli invitati della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo nonché delle diverse voci di spesa che negli anni hanno creato imbarazzo alla Regione siano destinate interamente al Fondo per il microcredito diretto al finanziamento, al sostegno ed all'avvio di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa organizzata in forma individuale, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro e politiche di legalità, qualità e sicurezza del lavoro.

All’art. 4 si dà mandato alla Giunta regionale di occuparsi della chiusura dei rapporti giuridici e delle situazioni sostanziali pendenti in modo da evitare conteziosi e ulteriori costi.

All’art. 5 si chiarisce che non si abbandona la valorizzazione e il riconoscimento degli emiliano-romagnoli nel mondo, obiettivo previsto dallo Statuto regionale, ma si affida tale compito alle strutture ordinarie della Giunta.

 


 

Testo:

 

Progetto di legge regionale

di iniziativa dei consiglieri:

Giulia Gibertoni (Gruppo Movimento 5 Stelle)

Andrea Bertani (Gruppo Movimento 5 Stelle)

Silvia Piccinini (Gruppo Movimento 5 Stelle)

Gian Luca Sassi (Gruppo Movimento 5 Stelle)

Raffaella Sensoli (Gruppo Movimento 5 Stelle)

avente ad oggetto:  “Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo)”.

 

 


Art. 1

Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3

 

1. La legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi in favore degli emiliano - romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano - romagnoli nel mondo) è abrogata. Sono inoltre abrogati il regolamento 28 novembre 2006, n.6 “Disciplina dei compensi e dei rimborsi spettanti al Presidente, ai componenti ed agli invitati della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo” e l’articolo 45 della legge finanziaria regionale del 29 dicembre 2006 n.20.

2. La Consulta degli emiliano - romagnoli nel mondo, di seguito denominata Consulta, è soppressa e cessa le proprie attività a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Dalla data di soppressione della Consulta, ai componenti non è più dovuto alcun emolumento comunque denominato.

 

 

Art. 2

Attività della Consulta

 

1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, il personale dipendente dalla Giunta regionale in carico alla Consulta è riallocato nelle affini strutture competenti della Giunta regionale, in ruoli e funzioni equivalenti.

2. Le attività della Consulta già programmate, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 3 del 2006, alla data di entrata in vigore della presente legge sono attuate e concluse dalla Giunta regionale, comunque non oltre la X legislatura.

3. Per le attività di cui al comma 2, la Giunta regionale può avvalersi delle risorse per esse formalmente stanziate alla data di abrogazione della legge regionale n. 3 del 2006.

 

 

Art. 3

Destinazione risorse economiche

 

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, la Giunta provvede, con apposito atto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al recupero al bilancio regionale delle risorse economiche derivanti dall'abrogazione della legge regionale n. 3 del 2006 e dalla soppressione della Consulta.

2. Le economie derivanti dalla presente legge vengono destinate per l’anno 2015, al Fondo per il microcredito diretto al finanziamento, al sostegno ed all'avvio di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa organizzata in forma individuale, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro e politiche di legalità, qualità e sicurezza del lavoro.

 

 

Art. 4

Norma transitoria

 

1. La Giunta disciplina, con proprio provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti giuridici e le situazioni sostanziali pendenti alla data di abrogazione della legge regionale n. 3 del 2006.

 

 

Art. 5

Valorizzazione e riconoscimento degli emiliano - romagnoli nel mondo

 

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le azioni preordinate a perseguire e attuare gli obiettivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), dello Statuto regionale sono programmate e realizzate dalla Giunta, attraverso le proprie strutture ordinarie, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

2. In ogni caso, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nei limiti di disponibilità del bilancio regionale.

 

 

Articolo 6

Entrata in vigore

 

1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.

 

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