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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 63
Presentato in data: 16/01/2015
"Norme per l'eliminazione dei privilegi e l'abolizione definitiva dei vitalizi, legati alla carica di consigliere regionale dell'Emilia-Romagna". (16 01 15) A firma dei Consiglieri: Gibertoni, Sassi, Sensoli

Presentatori:

Consiglieri: Gibertoni, Sassi, Sensoli

Relazione:

RELAZIONE

 

Il presente progetto di legge è volto ad abolire privilegi ritenuti ingiusti sia dai proponenti che dalla stragrande maggioranza dei cittadini, anche tenuto conto della situazione economica in cui viviamo, dimostrando, con i fatti, che abolire i privilegi si può.

I privilegi a cui si riferisce il progetto di legge sono quelli contenuti nella legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, “Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale” e s.m.i., ossia i vitalizi, le indennità di fine mandato, le indennità di funzione e il compenso eccedente dell’indennità di carica.

I principi a cui il progetto di legge si ispira sono quelli costituzionali, da troppo tempo ignorati dal legislatore regionale, principi che mostrano come la Carta Costituzionale abbia valori moralizzatori inascoltati, rappresentati dal principio del buon andamento stabilito dall’articolo 97, del principio della equità rispetto a tutti i cittadini, stabilito dall’articolo 3, dal principio di ragionevolezza, utilizzato come complemento e in appoggio a qualunque altro principio costituzionale e richiamato a parametro nei giudizi della Corte Costituzionale, assumendo un connotato conformativo rispetto ad ogni parametro costituzionale.

Nel progetto di legge viene inserita la retroattività delle disposizioni relative ai vitalizi, ritenendo essi non facenti parte del genere dei diritti quesiti (o acquisiti), ossia diritti che, una volta entrati nella sfera giuridica di un soggetto, si considerano immutabili anche di fronte a eventuali modificazioni legislative successive.

Dalla lettura degli atti dell’Assemblea costituente, emerge che l'on. Dominedò propose di inserire nell'articolo 25 della Carta la non retroattività della legge nei confronti dei diritti quesiti. All'idea che l'irretroattività della legge dovesse assurgere a principio generale, l’Assemblea costituente si oppose duramente, constatando la mobilità che caratterizza i diritti sociali e l'importanza di non cristallizzare situazioni presenti che nel futuro, al mutare di alcune condizioni, avrebbero potuto risultare inique. Di conseguenza, l'emendamento non fu approvato e i diritti acquisiti furono esclusi dalla tutela dell'articolo 25, che sancisce il principio di irretroattività solo per le norme penali.

Oggi gli ex consiglieri regionali, che non hanno rinunciato al vitalizio, in molti casi anche avendo all’attivo una sola legislatura, si ritrovano ad incassare, dal 60° anno di età, una somma superiore ai 1.700 euro mensili, mentre un impiegato o un operaio avrà bisogno di circa 40 anni di lavoro per andare in pensione. Inoltre mentre gli stipendi di impiegati, operai e lavoratori comuni sono fermi ormai da anni su livelli vergognosi per un Paese cosiddetto civile come il nostro, e dunque insufficienti a permettere loro di condurre una esistenza dignitosa e corrispondente alle necessità delle loro famiglie ed garantire una pensione dignitosa, i consiglieri regionali sembrano ben tutelati.

Alla luce di questi assunti per riportare alla giusta dimensione i compensi dei consiglieri regionali, per dare dignità all’impegno politico e per ricucire il rapporto tra cittadini e politica si ritiene opportuno eliminare detti privilegi.

Riportiamo l’assunto di un parere Prof. Avv. Ferdinando Imposimato (Presidente onorario aggiunto della Suprema Corte di Cassazione) in merito all’irretroattività : “Quanto alla retroattività, osservo che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, il divieto di retroattività della legge, pur costituendo fondamentale principio di civiltà giuridica e principio generale dell’ordinamento, al quale il legislatore deve in linea di principio attenersi, non è stato elevato a dignità costituzionale, salva la irretroattività in materia penale (sentenza Corte Costituzionale n. 419 anno 2000).” e così continua “Da ciò deriva che il legislatore ordinario, nel rispetto di tale limite, può emanare norme retroattive, purché trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongono in contrasto con altri valori o interessi costituzionalmente protetti, così da non incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti (sentenza 229 del 1999, n. 432 del 1997, n. 153 e n. 6 del 1994 e n. 283 del 1993)”.

Dunque il progetto di legge, partendo da questi assunti, dal rispetto del principio di ragionevolezza, e dal fatto che il vitalizio non è equiparabile ad una pensione come è pacifico secondo la giurisprudenza costituzionale, è possibile e necessario agire retroattivamente con ragionevolezza per riportare ad equità ed eguaglianza nella normazione regionale.

Gli artt. 1 e 2 rideterminano le indennità carica. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’indennità di carica dei consiglieri regionali lorda, corrisposta in dodici mensilità e rivalutata annualmente sulla base dell’indice ISTAT, ammonta a euro 5.000 (cinquemila/00) lordi.

L’art. 3 stabilisce che le indennità aggiuntive all’indennità di carica sono a abolite. I consiglieri regionali hanno diritto esclusivamente all’indennità di carica.

L’art. 4 abolisce le indennità di fine mandato ed i vitalizi e detta le norme in materia di compensazioni. Qualsiasi assegno vitalizio a favore dei consiglieri, dei suoi familiari o eredi, è abolito. L’effetto è retroattivo e vengono indicate le modalità di gestione e di calcolo delle singole situazioni personali dei consiglieri destinatari di un assegno vitalizio.

Ai sensi dell’articolo 68 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il Consigliere dipendente da pubbliche amministrazioni può optare per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza, in luogo dell’indennità consiliare.

Per il coniuge superstite ed i figli minorenni superstiti, per questi ultimi fino al raggiungimento della maggiore età, che non siano beneficiari di trattamenti previdenziali, l’assegno vitalizio viene mantenuto, riducendolo del 60% del suo valore all’entrata in vigore della presente legge. Per ogni consigliere o suo coniuge o erede legittimo percipiente un assegno vitalizio l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa procederà al calcolo della differenza tra l’ammontare delle trattenute versate e la somma degli importi percepiti. Se essa è positiva, al consigliere verrà restituito tale importo risultante e viceversa, se negativa, essa sarà restituita alla Regione. Restituzioni e versamenti dovranno avvenire in trentasei mensilità di uguale importo. Gli indici di capitalizzazione e attualizzazione sono quelli dell’indice ISTAT relativo al periodo di calcolo.

L’art. 5 tratta delle abrogazioni. Viene abrogato l’art. 28 della LR 42/95.

Lart. 6 tratta dell’abrogazione dei Contributi per il funzionamento dei gruppi.

L’art. 7 tratta della norma finanziaria. La proposta di legge non comporta alcun aumento di spesa e da essa conseguono risparmi.

 


 

Testo:

 

Progetto di legge regionale

di iniziativa dei consiglieri:

Giulia Gibertoni (Gruppo Movimento 5 Stelle)

Andrea Bertani (Gruppo Movimento 5 Stelle)

Silvia Piccinini (Gruppo Movimento 5 Stelle)

Gian Luca Sassi (Gruppo Movimento 5 Stelle)

Raffaella Sensoli (Gruppo Movimento 5 Stelle)

avente ad oggetto:

“Norme per l’eliminazione dei privilegi e l’abolizione definitiva dei vitalizi, legati alla carica di consigliere regionale dell’Emilia-Romagna”

 

 


Art. 1

(Trattamento indennitario)

 

1. Il comma 1° dell’art. 3 della LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 11 “TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA” è sostituito dal seguente:

1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali è costituito dalla indennità di carica.

 

 

Art. 2

(Rideterminazione dell’indennità carica)

 

1. Il comma 1° dell’art. 4 della LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 11 “TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA” è sostituito dal seguente:

1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali, corrisposta in dodici mensilità e rivalutata annualmente sulla base dell’indice ISTAT, è definita nella misura 5.000 euro (cinquemila/00) lordi.

 

 

Art. 3

(Abolizione dell’indennità di funzione)

 

L’art. 7 della LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 11 “TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA” è abrogato.

 

 

Art. 4

(Abolizione dell’indennità di fine mandato e vitalizio)

 

Il capo IV della LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 42 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE” è interamente sostituito con il seguente:

 

Art. 11

(Abolizione di qualsiasi vitalizio e della indennità di fine mandato)

 

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualsiasi assegno vitalizio a favore dei consiglieri, dei suoi familiari o eredi, è abolito. L’effetto è retroattivo e le modalità di gestione e di calcolo delle singole situazioni personali dei consiglieri destinatari di un assegno vitalizio sono indicate all’articolo 12 della presente legge.

2. Per il coniuge superstite ed i figli minorenni superstiti, per questi ultimi fino al raggiungimento della maggiore età, che non siano beneficiari di trattamenti previdenziali, l’assegno vitalizio viene mantenuto, riducendolo del 60% del suo valore all’entrata in vigore della presente Legge.

3. Ai sensi dell’articolo 68 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il Consigliere dipendente da pubbliche amministrazioni può optare per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza, in luogo dell’indennità consiliare di cui al comma 1

 

 

Art. 12

(Compensazioni)

 

l. Per ogni consigliere o suo coniuge o erede legittimo percipiente un assegno vitalizio l’Ufficio di Presidenza procederà al calcolo della differenza tra l’ammontare delle trattenute versate, ricalcolate secondo il calcolo di cui all’art. 1 comma 1, e la somma degli importi percepiti. Se essa è positiva, al consigliere verrà restituito tale importo e viceversa, se negativa, essa sarà restituita alla Regione. Restituzioni e versamenti dovranno avvenire in trentasei mensilità di uguale importo. Gli indici di capitalizzazione e attualizzazione sono quelli dell’indice ISTAT relativo al periodo di calcolo.

 

 

Art. 5

(Abrogazione)

 

L’articolo 28 (Disposizioni transitorie) della LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 42 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE” è abrogato.

 

 

Art. 6

(Abrogazione)

 

L’Articolo 19 (Contributi per il funzionamento dei gruppi) della LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 11 “TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA” è abrogato.

 

 

Art. 7

(Norma finanziaria e destinazione dei risparmi conseguiti)

 

1. La presente legge non comporta aumento di spesa.

2. I risparmi conseguiti dalla riforma delle indennità e dei vitalizi dei consiglieri regionali dovranno confluire in un apposito fondo costituito dall’Ufficio di Presidenza e destinato al credito per le piccole e medie imprese regionali.

 

 

Art. 8

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURER).

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