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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 680
Presentato in data: 28/05/2015
"Misure regionali denominate Reddito di cittadinanza". (28 05 15) A firma dei Consiglieri: Gibertoni, Bertani, Piccinini, Sassi, Sensoli

Presentatori:

Gibertoni, Bertani, Piccinini, Sassi, Sensoli

Relazione:

RELAZIONE

 

Illustrazione generale

Sono passati oltre settanta anni dal Rapporto Beveridge, scritto sotto le bombe della seconda guerra mondiale nel 1942 da un parlamentare britannico del partito conservatore. Molti considerano il Rapporto ed il Piano Beveridge l’atto di nascita del Welfare State moderno per la lucidità dell’intuizione, il valore simbolico dell’iniziativa (la Gran Bretagna era in prima fila quasi isolata contro le forze nazifasciste) e per gli effetti successivi sulle politiche di moltissimi stati in Europa e nel mondo.

Welfare che in Europa e nel mondo si è realizzato con forme diverse e che richiede, ora e qui, di essere modificato radicalmente tenendo conto di nuovi bisogni, dell’andamento dell’economia, delle nuove modalità di occupazione, dell’esigenza di assicurare il coinvolgimento diretto dei cittadini nell’uscita dalla condizione di bisogno.

La grandezza del Piano Beveridge, il suo valore di esempio, la sua forza generatrice sia nella Gran Bretagna in guerra sia successivamente nell’Europa uscita dal conflitto poggia su un’idea semplice e giusta: si va avanti ossia si progredisce quando nessuno resta indietro.

 

Oggi questa idea richiede di essere declinata con strumenti efficaci, equi e tali da sviluppare l’approccio responsabile dei beneficiari.

 

Il report Istat sulla povertà delle famiglie italiane del luglio 2014 segnala la presenza nella nostra regione di una percentuale di nuclei al di sotto della soglia di povertà relativa pari al 4,5%. Le famiglie emiliano-romagnole sono 1.989.908 (dati 2014).

Lo stesso report rimarca che “i dati del 2013 confermano la forte associazione tra povertà, bassi livelli d’istruzione, bassi profili professionali (working poor) ed esclusione dal mercato del lavoro: se la persona di riferimento ha al massimo la licenza elementare l’incidenza di povertà è pari al 18,8% (contro il 6,6% osservato tra i diplomati e oltre) e sale al 33,7% se è alla ricerca di lavoro.” Inoltre “per le famiglie diventa… sempre più difficile sostenere il peso economico di componenti non occupati: l’incidenza di povertà assoluta aumenta tra le famiglie con occupati dove vi sono persone in condizione non professionale (dal 6,8 al 9,6%) o in cerca di lavoro (dal 15,4 al 20,5%), anche in presenza di ritirati dal lavoro (dal 6,4 al 9% per le famiglie con occupati e ritirati dal lavoro con almeno un componente in altra condizione o alla ricerca di lavoro)”.

 

In altri termini il nesso fra povertà e lavoro è confermato, ma alla tradizionale condizione di assenza di lavoro (la disoccupazione così come è stata conosciuta ed affrontata fino agli anni ’90) si aggiungono fenomeni a larghissima diffusione quali la precarietà, la bassa redditività, la dequalificazione della condizione lavorativa.

 

Numerosissime pubbliche istituzioni ed autorità in ambito europeo ed internazionale hanno adottato misure dirette al contrasto del fenomeno, agendo sia sui servizi per il lavoro sia mediante forme temporanee di sostegno al reddito.

Misure che appare indispensabile rendere disponibili nella nostra regione, connotata anche da un costo della vita elevato ed ai primi posti fra le regioni italiane per spesa pro-capite in consumi alla pari con la Lombardia e dopo il Trentino-Alto Adige).

 

Questo progetto di legge intende affrontare la situazione descritta introducendo innovative misure regionali delle politiche per il lavoro e delle politiche sociali, agendo nei confronti delle persone e dei servizi. In particolare il progetto di legge intende:

  • dotare la nostra regione di strumenti diretti a:
  • contrastare la povertà,
  • sostenere la ricerca di occupazione da parte dei disoccupati, il miglioramento della condizione lavorativa da parte delle persone con bassi redditi da lavoro,
  • innovare e rendere più efficaci i servizi per il lavoro operanti sul territorio;
  • sostenere progetti di utilità pubblica e sociale da parte degli enti locali o di altri enti pubblici o privati;
  • promuovere l’attivazione ed approcci responsabili da parte dei beneficiari.

 

Il progetto di legge introduce il Reddito di cittadinanza come misura regionale delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, costituito da un sistema integrato di servizi per la ricerca del lavoro ed il miglioramento della condizione occupazionale e di indennità economica di durata transitoria.

 

Il Reddito di cittadinanza è riservato ai nuclei familiari al di sotto della soglia di povertà, limitato al raggiungimento di quest’ultima per un periodo non superiore a trentasei mesi complessivi (anche non continuativi), destinato in via esclusiva a soggetti che stipulano un piano di azione individuale con i Centri per l’Impiego e ne rispettano puntualmente gli obblighi relativi alle offerte di lavoro, ai percorsi formativi, all’espletamento di attività utili alla collettività da svolgere presso gli Enti locali o altri enti pubblici o privati.

 

Le misure previste dal progetto di legge agiscono contestualmente sul reddito dei nuclei familiari beneficiari e sulla loro condizione occupazionale, determinando altresì una qualificazione radicale del sistema dei servizi per il lavoro ed un approccio proattivo rispetto alla pianificazione di interventi ad utilità sociale promossi da soggetti pubblici e privati.

Il progetto risulta coerente con la strategia europea di contrasto della povertà e di promozione degli obiettivi occupazionali di Europa 2020, sotto il profilo dell’innalzamento del numero delle persone occupate e della qualità dell’occupazione.

 

Le misure previste intendono sia assicurare condizioni reali di equità e coesione sociale sia sostenere la crescita occupazionale e lo sviluppo economico della regione.

 

“Si va avanti se nessuno resta indietro”.

 

Illustrazione degli articoli

 

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

L’articolo 1 individua i principi di riferimento, le finalità generali e la natura del Reddito di cittadinanza, come misura regionale integrata delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, precisando altresì i contenuti definiti dalla legge stessa e la sua natura di norma cedevole rispetto ad eventuali normative nazionali qualora realizzino condizioni migliorative.

 

Articolo 2 (Definizioni)

L’articolo 2, al fine della chiarezza del disposto del progetto di legge e per assicurarne una semplice ed omogenea applicazione, procede alla definizione di alcuni termini chiave relativi sia agli interventi previsti, ai destinatari, agli strumenti ed agli standard, da utilizzare nell’articolazione del testo e nell’applicazione della norma. In particolare le definizioni attengono il “Reddito di cittadinanza”, i “beneficiari”, la “soglia di povertà relativa”, il “nucleo familiare”, l’“ISEE corrente”, il “Piano di azione Individuale (PAI)”, le “Persone con disabilità.

 

Articolo 3 (Determinazione dell’indennità economica transitoria del Reddito di cittadinanza)

All’articolo 3 si stabilisce la soglia reddituale rispetto alla quale determinare l’indennità economica transitoria da erogarsi nell’ambito delle misure costituenti il Reddito di cittadinanza. Tale tetto è individuato nella soglia di povertà relativa, limite dinamico, sia sulla base dello specifico adeguamento annuale ISTAT sia in ragione delle evoluzioni che si verificano nel nucleo familiare dei beneficiari. Si stabilisce altresì la possibilità di erogare, su richiesta, la misura di integrazione al reddito in forma disgiunta in caso di più soggetti beneficiari, appartenenti al medesimo nucleo familiare.

 

Articolo 4 (Requisiti di accesso)

L’articolo 4 definisce le condizioni e requisiti nelle quali, tutte, devono rientrare i richiedenti per accedere al Reddito di cittadinanza, stabilendo che la misura è riservata ai cittadini italiani, ovvero cittadini di altri paesi UE e residenti in Italia, ovvero ancora cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Questo tipo di permesso di soggiorno può essere concesso solo a chi possiede un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno cinque anni; occorre, inoltre, superare un test di conoscenza della lingua italiana. I requisiti attengono la maggiore età, residenza, il mancato percepimento di redditi da pensione di anzianità o vecchiaia, sottoscrizione del Piano d’Azione individuale con il Centro per l’Impiego, nonché condizioni specifiche di residenza e dell’attestazione ISEE. Si stabilisce inoltre che non possano accedere al reddito di cittadinanza quanti si trovino in stato detentivo, per tutta la durata della pena, e i soggetti in stato di disoccupazione a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

 

Articolo 5 (Funzioni di programmazione, gestione, erogazione, controllo)

L’articolo 5 declina il sistema di Istituzioni e servizi competenti per il Reddito di cittadinanza, attribuendo i ruoli di programmazione, gestione, erogazione e controllo in coerenza con i complessivi assetti istituzionali e funzionali regolanti le relazioni fra i diversi Enti, nonché stabilendo che la Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni assembleari, definisca con proprio atto termini e modalità per la presentazione delle richieste, modalità di istruttoria, di riconoscimento o diniego dei benefici, modalità e termini di erogazione dell’indennità economica transitoria del Reddito di cittadinanza adottando soluzioni che ne assicurino la fluidità, la tracciabilità e l’efficacia delle attività di controllo, modalità di raccordo tra le diverse istituzioni interessate, eventuali condizioni specifiche e misure di agevolazione, per le persone con disabilità, i criteri per l’eventuale rideterminazione dell’indennità economica transitoria del Reddito di cittadinanza in rapporto alle risorse disponibili. In questo modo si garantisce tempestività e flessibilità all’applicazione del dispositivo. L’articolo individua altresì obiettivi e modalità delle attività di controllo, effettuati dalla regione in via diretta nonché, previa convenzione, anche tramite attività ispettive realizzate dagli enti competenti in materia di lavoro o di accertamento delle evasioni fiscali, nonché dalle forze di Polizia statale o locale, su un campione pari almeno al 10 per cento delle domande accolte.

 

Articolo 6 (Richiesta di accesso)

L’articolo 6 individua i Comuni di residenza dei candidati come enti cui indirizzare la richiesta di accesso al Reddito di cittadinanza e precisa l’elenco della documentazione di corredo alla richiesta.

 

Articolo 7 (Durata del Beneficio)

Con l’articolo 7 si procede alla definizione della durata massima del Reddito di cittadinanza per ogni beneficiario, non superiore a trentasei mesi, stabilendo altresì le condizioni di permanenza, entro il limite richiamato, nel beneficio ovvero di sospensione dall’erogazione dell’indennità economica.

 

Articolo 8 (Obblighi del Beneficiario)

Il Reddito di cittadinanza prevede un ruolo ed un impegno attivo da parte dei beneficiari, così da attribuire agli interventi realizzati attraverso la legge una funzione di supporto al loro processo di inserimento socio-lavorativa ed al generale obiettivo di una condizione occupazionale tale da fare raggiungere e superare la soglia di povertà relativa In particolare l’articolo prevede lo svolgimento da parte dei beneficiari degli impegni previsti dal PAI e delle azioni e misure di ricerca attiva del lavoro, potenziamento professionale e prevenzione della disoccupazione di lunga durata, l’accettazione di offerte congrue di lavoro; la disponibilità per l’espletamento di attività utili alla collettività da svolgere presso gli Enti locali o di altri enti pubblici o privati, per un monte ore pari alla misura del Reddito di cittadinanza percepito. Il beneficiario ha altresì l’obbligo di dare tempestiva comunicazione delle variazioni della situazione lavorativa, familiare o patrimoniale e di presentare annualmente, per la durata di riconoscimento del Reddito di cittadinanza, a far data dalla data di presentazione della richiesta, la documentazione prevista all’articolo 6.

 

Articolo 9 (Agevolazioni per la costituzione di nuova impresa e per l’assunzione)

L’articolo riconosce inoltre condizioni di favore ai fruitori del reddito cittadinanza, che intendano avviare un’attività imprenditoriale sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo, nonché ai datori di lavoro che assumano beneficiari del reddito di cittadinanza.

 

Articolo 10 (Cause di decadenza)

Le cause di decadenza sono precisate all’articolo 10 e comprendono inadempimenti degli obblighi contratti con il PAI, il recesso senza giusta causa da contratti di lavoro, il raggiungimento di un reddito pari o superiore alla soglia di povertà, il conseguimento di redditi da pensione di anzianità o vecchiaia, il rifiuto di congrue offerte di lavoro, lo spostamento della residenza al di fuori della territorio regionale, lo stato di detenzione, le dimissioni volontarie o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. L’articolo definisce inoltre i termini per la presentazione di richiesta di riesame.

 

Articolo 11 (Integrabilità e cumulabilità)

L’articolo 11 stabilisce l’integrabilità del reddito di cittadinanza con altri servizi e prestazioni previsti da norme regionali e nazionali diretti al medesimo scopo. Analogamente l’indennità economica transitoria del Reddito di cittadinanza è cumulabile, entro il limite costituito dalla soglia di povertà relativa, con altre prestazioni pubbliche.

 

Articolo 12 (Modalità di erogazione dei servizi e della indennità)

L’articolo 12 stabilisce che i servizi e le attività previste dal PAI sono erogati, nei termini da questi previsti, dai servizi pubblici e privati per il lavoro e per la formazione, dalle scuole statali e paritarie, ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62, da latri servizi pubblici. Questi interventi possono essere inseriti nell’ordinaria programmazione delle attività dirette alla crescita ed alla qualificazione dell’occupazione e delle misure rientranti nella programmazione regionale dei Fondi strutturali. L’articolo stabilisce inoltre che l’indennità economica transitoria del Reddito di cittadinanza è erogata mensilmente, secondo le modalità definite dalla Regione con il proprio provvedimento previsto all’articolo 5, comma 1, secondo modalità che ne garantiscano la tracciabilità e la facilità di fruizione.

 

Articolo 13 (Fondo regionale per il Reddito di cittadinanza)

Con questo articolo si istituisce il Fondo regionale dell'Emilia-Romagna per il Reddito di cittadinanza, cui sono destinate anche le somme individuate ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 Norma finanziaria, le somme recuperate a seguito di erogazione a persona non in possesso dei requisiti, nonché il contributo di fondazioni, enti pubblici e privati e di soggetti comunque interessati. Inoltre si prevede la destinazione al fondo delle risorse derivanti dalla riduzione dei trasferimenti o da economie di spese a seguito dell’attuazione della legge.

 

Articolo 14 (Norma finanziaria)

L’articolo 14 stabilisce che all’attuazione del progetto di legge la Regione fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, nonché per quanto compatibili e coerenti, con Fondi dell’Unione Europea finalizzati alla crescita ed alla qualificazione dell’occupazione.

 

Articolo 15 (Clausola valutativa)

Il disposto dell’articolo 15 stabilisce che l'Assemblea legislativa eserciti il controllo sull'attuazione e valuti i risultati ottenuti nel realizzare il Reddito di cittadinanza. Trascorsi quindici mesi dall'entrata in vigore della legge e, successivamente, con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione, in merito alle caratteristiche quantitative e qualitative dei beneficiari, alla tipologia dei servizi prestati e previsti dai PAI, agli importi delle indennità transitorie, agli inserimenti lavorativi realizzati, ai casi di sospensione e decadenza, alle eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge. La relazione è articolata sulla base del territorio, del genere, dell’età, dei livelli di istruzioni, delle esperienze professionali dei beneficiari interessati.

 

Art. 16 (Entrata in vigore)

L’articolo 16 stabilisce che l’entrata in vigore il giorno avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURER).

 

 


 

Testo:

Progetto di legge Regionale

Misure regionali denominate Reddito di cittadinanza

 

 

 


Art. 1

(Oggetto e finalità)

 

1.Con la presente legge la Regione, in attuazione dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38 della Carta Costituzionale, dei principi fondamentali della legislazione nazionale, dei principi fondamentali sanciti dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dello Statuto regionale, del Trattato delle Nazioni Unite denominato Patto internazionale sui diritti economici e culturali, realizza il Reddito di cittadinanza come misura regionale diretta a contrastare povertà, disuguaglianza ed esclusione sociale, a creare condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro, a valorizzare le competenze ed i saperi delle persone, a promuovere la coesione sociale e la crescita economica ed occupazionale del territorio.

2.Il Reddito di cittadinanza persegue le finalità del comma 1 attraverso politiche finalizzate al sostegno economico, all'inserimento sociale di tutti i soggetti a rischio di marginalità nella società e nel mondo del lavoro, costituendo uno strumento integrato delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, realizzato mediante interventi diretti congiuntamente al sostegno economico e all’inserimento lavorativo e sociale dei soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

3.La presente legge individua i destinatari del Reddito di cittadinanza, i requisiti di accesso, i criteri e le modalità di riconoscimento, erogazione, controllo, il finanziamento degli interventi.

4.La Regione si conformerà ad eventuali normative nazionali qualora realizzino, nella materia di cui al comma 1, il Reddito di cittadinanza apportando condizioni migliorative.

 

 

Art. 2

(Definizioni)

 

1.Ai fini dell’applicazione della presente legge si intende per:

a)“Reddito di cittadinanza”: misure costituite da servizi ed azioni dirette all’inserimento occupazionale e da indennità economica temporanea di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, rivolte ai soggetti più esposti al rischio di marginalità sociale e lavorativa per favorirne l’inserimento nel mercato del lavoro;

b)“beneficiario”: qualunque soggetto, residente da trentasei mesi sul territorio regionale, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge per accedere al Reddito di cittadinanza;

c)“soglia di povertà relativa”: valore convenzionale calcolato annualmente dall’ISTAT che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia, anche composta da un singolo soggetto, viene definita povera in termini relativi;

d)“nucleo familiare”: nucleo composto dal richiedente e dai soggetti che risultano dallo stato di famiglia;

e)“ISEE corrente”: indicatore di situazione economica equivalente, in corso di validità, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta di accesso al Reddito di cittadinanza;

f)“Piano di azione Individuale (PAI)”: documento sottoscritto con il Centro per l’Impiego competente, che definisce il percorso di ricerca attiva del lavoro e riassume le azioni e le misure di ricerca del lavoro, potenziamento professionale e prevenzione della disoccupazione di lunga durata da realizzarsi per il riconoscimento e l’erogazione delle misure economiche del Reddito di cittadinanza.

g)“Persone con disabilità”: devono intendersi i soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii.

 

 

Articolo 3

(Determinazione dell’indennità economica temporanea del Reddito di cittadinanza)

 

1.L’indennità economica temporanea del Reddito di cittadinanza assicura al nucleo familiare beneficiario, anche se composto da un unico componente, il raggiungimento di un reddito annuo netto ai fini Irpef pari alla soglia di povertà relativa.

2.In caso di più soggetti beneficiari, appartenenti al medesimo nucleo familiare, la misura di integrazione al reddito può essere, su richiesta, erogata in forma disgiunta.

 

 

Articolo 4

(Requisiti di accesso)

 

1.Possono richiedere l’accesso al Reddito di cittadinanza i cittadini italiani, ovvero i cittadini di altri paesi UE, ovvero ancora cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, residenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna, che corrispondano contestualmente a tutti i seguenti requisiti:

a)non percepire redditi da pensione di anzianità o vecchiaia;

b)raggiungimento della maggiore età;

c)residenza e presenza effettiva, stabile e continuativa nel territorio della Regione Emilia-Romagna da almeno trentasei mesi;

d)provenienza, nel caso dei cittadini stranieri, da Paesi che hanno sottoscritto con l’Italia convenzioni bilaterali di reciprocità per la sicurezza sociale;

e)disporre di attestazione ISEE corrente del nucleo familiare in corso di validità tale da risultare pari o inferiore alla soglia di povertà relativa;

f)sottoscrizione del PAI;

g)essere inoccupato o disoccupato, percepire un reddito di lavoro inferiore alla soglia di povertà relativa;

h)disponibilità ad offrire la propria prestazione lavorativa a favore della collettività, in funzione delle proprie competenze, in progetti sociali organizzati dal Comune di residenza non superiori a 8 ore settimanali, ad esclusione delle persone con disabilità.

2.Non possono accedere al reddito di cittadinanza:

a)i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena;

b)i soggetti in stato di disoccupazione, da meno di dodici mensilità, a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

3.Non rientrano nelle condizioni del comma 2, lettera b) i casi di dimissioni o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro tutelati dalla normativa vigente e ss.mm.ii.

 

 

Articolo 5

(Funzioni di programmazione, gestione, erogazione, controllo)

 

1.La Regione esercita le funzioni di programmazione e finanziamento degli interventi del Reddito di cittadinanza. La Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni assembleari, stabilisce con proprio atto, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge:

a)termini e modalità per la presentazione delle richieste, assicurandone semplicità e fluidità d’accesso;

b)modalità di istruttoria, di riconoscimento o diniego dei benefici;

c)modalità e termini di erogazione dell’indennità economica temporanea del Reddito di cittadinanza adottando soluzioni che ne assicurino la fluidità, la fruibilità non oltre sessanta giorni dalla richiesta, la tracciabilità e l’efficacia delle attività di controllo;

d)modalità di raccordo tra le diverse istituzioni interessate;

e)eventuali condizioni specifiche e misure di agevolazione, per le persone con disabilità;

f)i criteri per l’eventuale rideterminazione dell’indennità economica temporanea del Reddito di cittadinanza in rapporto alle risorse disponibili.

2.I Comuni ricevono le domande da parte dei richiedenti e ne curano l’istruttoria di competenza secondo i termini e le modalità definite dalla Regione con il provvedimento di cui al comma 1.

3.I Centri per l’Impiego effettuano l’istruttoria di competenza nei termini e secondo le modalità definite dalla Regione con il provvedimento di cui al comma 1 ed erogano i servizi costituenti il Reddito di cittadinanza secondo quanto previsto all’articolo 12.

4.La Regione effettua controlli diretti nonché, previa convenzione, anche tramite attività ispettive realizzate dagli enti competenti in materia di lavoro o di accertamento delle evasioni fiscali, nonché dalle forze di Polizia statale o locale, su un campione pari almeno al 10 per cento delle domande accolte ed eroga, mensilmente, l’indennità economica temporanea del Reddito di cittadinanza. Il numero degli accertamenti e l’esito verrà comunicato ai Comuni ed ai Centri per l’Impiego che, in presenza di irregolarità, procedono, per quanto di competenza, all’immediata sospensione o revoca della misure e alla comunicazione alle autorità competenti in caso di illeciti.

 

 

Articolo 6

(Richiesta di accesso)

 

1.La richiesta di accesso al Reddito di cittadinanza va presentata al Comune di residenza, anche tramite posta elettronica certificata.

2.La richiesta determinerà l’iscrizione del richiedente nel sistema informativo lavoro della Regione alla quale hanno avranno accesso, tra gli altri enti autorizzati dalla Regione, anche i Comuni.

3.La richiesta di cui al presente articolo può essere presentata in ogni tempo ed ha valore per l’anno fino all’esaurimento del periodo di fruibilità. Eventuali richieste di sospensione vanno presentate al Comune di residenza. Alla richiesta sono allegati:

a)attestazione ISEE corrente del nucleo familiare in corso di validità;

b)copia del PAI sottoscritto;

c)autodichiarazione attestante i redditi presunti;

d)autocertificazione attestante la cittadinanza italiana, ovvero di altri paesi UE, ovvero ancora, nel caso di cittadini extracomunitari, il possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, e la residenza da almeno trentasei mesi sul territorio regionale;

e)autocertificazione dello stato di famiglia, per i soli componenti coabitanti.

 

 

Articolo 7

(Durata del Beneficio)

 

1.Il Reddito di cittadinanza (servizi ed indennità economica temporanea) ha una durata, per ogni beneficiario, non superiore a trentasei mesi anche non consecutivi nell’arco di cinque anni.

2.Il riconoscimento del reddito di Cittadinanza è subordinato alla permanenza dei requisiti di cui all’articolo 4.

3.L’erogazione dell’indennità economica è sospesa in caso di soggiorno del beneficiario all’estero di durata superiore a trenta giorni.

 

 

Articolo 8

(Obblighi del Beneficiario)

 

1.Il beneficiario, pena la decadenza dal Reddito di cittadinanza, deve:

a)svolgere gli impegni previsti dal PAI sottoscritto e, in particolare, accettare le offerte di lavoro congrue, seguire le azioni e le misure di ricerca attiva del lavoro, potenziamento professionale e prevenzione della disoccupazione di lunga durata;

b)essere disponibile per l’espletamento di attività utili alla collettività da svolgere presso gli Enti locali o altri enti pubblici o privati che istituiscono progetti ai predetti fini compatibilmente con le loro capacità;

c)comunicare tempestivamente al Comune ove è stata presentata la richiesta, ogni variazione della situazione lavorativa, familiare o patrimoniale che comportino la decadenza dal Reddito di cittadinanza o la sospensione dell’indennità economica ovvero la rideterminazione del suo importo;

d)presentare annualmente, per la durata di riconoscimento del Reddito di cittadinanza, a far data dalla data di presentazione della richiesta dell’articolo 6, i documenti ivi previsti.

2.La disponibilità allo svolgimento dei progetti del comma 1, lettera b) corrisponde ad un monte ore pari alla misura del Reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario diviso la tariffa oraria prevista dai Buoni lavoro (Voucher) di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, e successive modifiche. Gli Enti presso cui sono svolti progetti di cui al comma 1, lettera b) sostengono le spese di trasferimento del lavoratore qualora questi risieda in altro Comune.

 

 

Articolo 9

(Agevolazioni per la costituzione di nuova impresa e per l’assunzione)

 

1.La Regione riconosce ai fruitori del Reddito cittadinanza, che intendano avviare un’attività imprenditoriale sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo, condizioni di maggiore favore nei bandi dedicati alla costituzione di nuova impresa e nell’accesso ai relativi percorsi formativi individuali sostenuti dalla Regione Emilia-Romagna con la concessione di assegni formativi (Voucher).

2.La Regione riconosce altresì priorità nell’attribuzione di eventuali agevolazioni ai datori di lavoro che assumono beneficiari del Reddito di cittadinanza.

 

 

Articolo 10

(Cause di decadenza)

 

1.Il beneficio all’erogazione del Reddito di cittadinanza decade al verificarsi di uno dei seguenti casi:

a)inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 9;

b)recesso senza giusta causa, durante la fruizione del beneficio, da contratto di lavoro;

c)raggiungimento per il nucleo familiare del beneficiario di un reddito pari o superiore alla soglia di povertà relativa;

d)rifiuto dell’attività formativa, di cui all’art. 9 comma 3, superiore ad un terzo del montante ore;

e)rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro;

f)conseguimento di redditi da pensione di anzianità o vecchiaia;

g)ogni altra condizione che comporti il raggiungimento dei limiti reddituali della lettera c);

h)spostamento della residenza al di fuori del territorio regionale;

i)il verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 4, comma 2.

2.È possibile presentare richiesta di riesame entro 30 giorni dall’adozione dell’atto di decadenza dal beneficio, fatta salva la possibilità di ricorso agli organi competenti.

 

 

Art. 11

(Integrabilità e cumulabilità)

 

1.Il Reddito di cittadinanza è integrabile, sul medesimo beneficiario, ad altri servizi e prestazioni previsti da norme regionali e nazionali e diretti ai medesimi scopi.

2.L’indennità economica temporanea del Reddito di cittadinanza è cumulabile, entro i limiti indicati all’art. 4, con altre prestazioni pubbliche dirette al medesimo scopo.

 

 

Art. 12

(Modalità di erogazione dei servizi e della indennità)

 

1.I servizi e le attività previste dal PAI sono erogati secondo le modalità in esso previste, anche con il concorso di:

a)agenzie per il lavoro autorizzate ai sensi del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”;

b)strutture formative accreditate ai sensi della legge regionale 30 giugno 2003 n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro”;

c)scuole statali e scuole paritarie ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”, nonché scuole straniere, comunitarie e non comunitarie, operanti sul territorio nazionale di cui al DPR 18/04/1994, n. 389;

d)altri servizi pubblici.

2.I servizi e le attività del comma 1 possono essere inseriti nell’ordinaria programmazione delle attività dirette alla crescita ed alla qualificazione dell’occupazione e degli interventi rientranti nella programmazione regionale dei Fondi strutturali.

3.L’indennità economica temporanea del Reddito di cittadinanza è erogata mensilmente, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di accesso al beneficio, nei termini e secondo le modalità definite dalla Regione con il provvedimento di cui all’articolo 5, comma 1.

4.L’erogazione di cui al comma 3 avviene con modalità che ne garantiscano la tracciabilità e la facilità di fruizione.

 

 

Art. 13

(Fondo regionale per il Reddito di cittadinanza)

 

1.È istituito il Fondo regionale dell'Emilia-Romagna per il Reddito di cittadinanza.

2.Al fondo sono destinati le risorse di cui all’art.14 commi 1 e 2, le somme recuperate a seguito di erogazione a persona non in possesso dei requisiti, nonché il contributo di fondazioni, enti pubblici e privati e di soggetti comunque interessati.

3.Al fondo sono altresì destinate le risorse derivanti da minori trasferimenti agli enti locali e da economie di spese a seguito dall’attuazione della presente legge.

 

 

Art. 14

(Norma finanziaria)

 

1.Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio corrente, la Regione fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, mediante l'utilizzo dei fondi a tale scopo specifico accantonati, a norma di quanto disposto dalla legge di bilancio per l'esercizio corrente

2.Per gli esercizi successivi a quello corrente, la Regione fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”.

3.Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 la Regione fa fronte altresì, per quanto compatibili e coerenti, con Fondi dell’Unione Europea finalizzati alla crescita ed alla qualificazione dell’occupazione.

 

 

Art. 15

(Clausola valutativa)

 

1.L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel realizzare il Reddito di cittadinanza e una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste. A tal fine, trascorsi quindici mesi dall'entrata in vigore della legge e, successivamente, con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione, garantendone l’articolazione, su base territoriale, del genere, dell’età, dei livelli di istruzione, delle esperienze professionali dei beneficiari interessati, sui seguenti aspetti:

a)caratteristiche quantitative e qualitative dei beneficiari;

b)tipologia dei servizi prestati e previsti dai PAI;

c)importi delle indennità transitorie;

d)inserimenti lavorativi realizzati;

e)casi di sospensione e decadenza;

f)eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

2.Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio di cui al presente articolo.

 

 

Art. 16

(Entrata in vigore)

 

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURER).

 

 

 

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA SUL PROGETTO DI LEGGE

 

“Misure regionali denominate Reddito di cittadinanza”

 

Il progetto di legge introduce il reddito di cittadinanza come misura regionale integrata di politica per il lavoro e di politica sociale che, rappresentando una netta innovazione degli strumenti di contrasto alla povertà e di promozione dell’occupazione, determina una riorganizzazione di interventi, attività, contributi oggi in essere, realizzati in riferimento a destinatari e a bisogni misurati secondo standard reddituali il cui raggiungimento è oggetto del presente provvedimento.

 

Conseguentemente la scheda tecnica finanziaria viene realizzata tenuto conto dei nuovi interventi previsti e del fatto che questi comportano la riorganizzazione e la sostituzione, almeno parziale, di interventi già in essere.

 

 

Analisi degli articoli

 

Gli articoli 1 e 2 individuano rispettivamente le finalità e le definizioni applicate per tutta la legge e ripresi, in particolare, negli articoli di natura regolativa. L’articolo 1 inoltre stabilisce la condizione di cedevolezza della norma stessa, da conformare ad eventuali normative nazionali che realizzino il Reddito di cittadinanza, con condizioni migliorative.

 

L’articolo 3 definisce lo standard massimo di riferimento dell’indennità economica temporanea che, unitamente alle misure di servizio, costituisce il reddito di cittadinanza. Si assume a questo proposito la soglia di povertà relativa, definita annualmente dall’ISTAT.

L’articolo 4 è di natura regolativa e definisce i requisiti di accesso al Reddito di cittadinanza

 

L’articolo 5 regola il sistema istituzionale di programmazione, gestione, erogazione e controllo degli interventi. In particolare la Regione svolge le funzioni di programmazione e finanziamento e, a tale riguardo, la Giunta regionale con proprio atto definisce termini e modalità operative per la presentazione, l’istruttoria, il riconoscimento o il diniego dei benefici, le modalità di erogazione, di raccordo fra le istituzioni ed eventuali condizioni specifiche di agevolazione delle persone con disabilità.

Con lo stesso atto la Giunta definisce i criteri per l’eventuale rideterminazione dell’indennità economica temporanea in rapporto alle risorse disponibili.

 

L’articolo 6, 7 e 8 hanno natura regolativa. In particolare l’articolo 6 interviene rispetto alla richiesta di accesso, da presentare ai Comuni di residenza dei richiedenti, definendone contenuti e precisando la documentazione da allegare. L’articolo 7 è riferito alla durata del beneficio, non superiore a trentasei mesi nel quinquennio, così che la misura non possa essere replicata, nei cinque anni dall’ammissione. Vengono altresì precisati i casi di sospensione dell’erogazione. L’articolo 8 definisce gli obblighi del beneficiario, richiedendo e determinando un approccio attivo ed una forte corresponsabilizzazione nel processo di gestione dei benefici individuali.

 

L’articolo 9 stabilisce in favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza, una condizione di priorità nell’ambito degli interventi già in essere finalizzati alla promozione dell’occupazione in forma autonoma o subordinata.

L’articolo 10 ha natura regolativa ed agisce sulle cause di decadenza dal benefici, fra le quali rientrano il raggiungimento delle soglie di reddito di accesso, la perdita dei requisiti di accesso, il mancato rispetto degli obblighi previsti all’articolo 8, il conseguimento di redditi da pensione di anzianità o vecchiaia, il recesso, senza giusta causa da contratto di lavoro, lo spostamento di residenza al di fuori della regione.

 

L’articolo11 ha natura regolativa e stabilisce la possibilità di integrazione di cumulo del Reddito di cittadinanza con altre prestazioni pubbliche dirette al medesimo scopo.

 

L’articolo 12 regola i criteri per l’erogazione delle misure di servizio e dell’indennità economica temporanea costituente il Reddito di cittadinanza. Quest’ultima viene erogata mensilmente, in modo tracciabile, a partire dal primo mese successivo all’ammissione al beneficio.

 

Gli articoli 13 e 14 operano rispetto al finanziamento del provvedimento. In particolare l’articolo 13 istituisce il Fondo regionale per il reddito di cittadinanza. Al fondo sono destinate anche le risorse derivanti dai minori trasferimenti agli enti locali e dalle economie di spesa che si realizzano a seguito dell’attuazione del Reddito di cittadinanza e del conseguente raggiungimento di standard reddituali che non richiedono l’azione di altre norme e misure settoriali

L’articolo 14, oltre a prevedere l’istituzione di appositi capitoli di spesa, stabilisce altresì la possibilità di finanziare la misura con Fondi dell’Unione Europea finalizzati alla crescita e alla qualificazione dell’occupazione, per quanto compatibili e coerenti.

L’articolo 15 precisa i termini di realizzazione del processo di valutazione degli interventi previsti dal progetto di legge.

L’articolo 16 prevede l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURER.

 

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