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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 708
Presentato in data: 08/06/2015
"Modifica all'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) e s.m.i.". (08 06 15) A firma del Consigliere: Foti

Presentatori:

Foti

Relazione:

RELAZIONE

 

Colleghi Consiglieri!-

Sono sempre più frequenti i casi di bambini allacciati al seggiolino posto all'interno della autovettura ed involontariamente dimenticati all'interno di quest'ultima.

Detti fatti possono condurre rapidamente alla morte del bambino per ipertermia, in quanto la temperatura corporea di un bambino sale da tre a cinque volte più velocemente rispetto a quello di un adulto per la minore quantità di acqua nelle riserve corporee. In giornate molto calde, in particolare, la temperatura degli abitacoli delle autovetture può aumentare da 10 a 15 gradi ogni 15 minuti determinando il verificarsi dell’ipertermia in soli venti minuti e la morte in circa due ore.

A seguito del verificarsi di uno di tali tragici fatti è stata lanciata una petizione online rivolta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per sollecitare una modifica al Codice della strada volta ad introdurre l’obbligo dell'installazione di un allarme anti-abbandono sulla autovettura, così che possa venire segnalata la presenza di uno o più bambini dimenticati involontariamente sul/i seggiolino/i all'interno dell'autovettura.

Il presente progetto di legge alle Camere - presentato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della Costituzione - modifica l’articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) - che disciplina l’uso di cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini - aggiungendo il comma 1-bis che prevede l'obbligo per gli autoveicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b) del Codice della strada di essere muniti di un apposito dispositivo acustico di allarme, il cui funzionamento si attiva sia quando la cintura di sicurezza del seggiolino per il bambino è allacciata e l'autoveicolo è a motore spento, sia quando è innestato il sistema del meccanismo di chiusura ad azionamento meccanico o elettrico dell'autoveicolo stesso.

L’articolo 1, al comma 2, stabilisce i termini entro i quali il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le caratteristiche tecniche del dispositivo acustico di allarme previsto dal comma 1-bis dell'articolo 172 del Codice della strada, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 del presente progetto di legge.

L’articolo 2 stabilisce, infine, il termine di decorrenza dell’applicazione della norma che qui interessa, oltre a fissare quello da cui decorre il divieto d’immissione in circolazione di autoveicoli privi del sopra menzionato dispositivo acustico di allarme.

 


 

Testo:

 

Progetto di proposta di legge alle Camere, ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della Costituzione, d'iniziativa del consigliere regionale Tommaso  Foti, recante  "Modifica all'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) e s.m.i." 

 

 

 


Articolo 1

(Modifica all’articolo 172 del D.lgs. 285/1992)

 

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-bis. Gli autoveicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), devono essere muniti di un apposito dispositivo acustico di allarme, il cui funzionamento si attiva sia quando la cintura di sicurezza del seggiolino per i bambini è allacciata e l'autoveicolo è a motore spento, sia quando è innestato il sistema del meccanismo di chiusura ad azionamento meccanico o elettrico dell'autoveicolo stesso».

 

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche tecniche del dispositivo acustico di allarme previsto dal comma 1-bis dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

 

 

Articolo 2.

(Disposizioni transitorie)

 

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017 non possono più essere immessi in circolazione autoveicoli, come individuati dal precedente articolo, privi del dispositivo acustico di allarme previsto dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 1, comma 1.

 

 

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