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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 749
Presentato in data: 10/06/2015
"Legge comunitaria regionale per il 2015" (delibera di Giunta n. 684 del 08 06 15).

Presentatori:

(delibera di Giunta n. 684 del 08 06 15).

Relazione:

RELAZIONE

 

Premessa.

Il presente progetto di legge costituisce attuazione del meccanismo di partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 16. Proprio in attuazione di tale legge si è svolta anche nell’anno 2014 la “sessione comunitaria” prevista dall’articolo 5 della citata legge.

In particolare, questo testo legislativo trae origine dalla risoluzione di chiusura della sessione comunitaria 2014 dell’Assemblea legislativa (oggetto n. 5486 del 7 maggio  2014  recante appunto “Sessione europea 2014. Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione europea”). Detta risoluzione conteneva, alla lettera v), l’invito alla Giunta regionale a verificare la possibilità di procedere alla presentazione del progetto di Legge comunitaria regionale ai sensi della legge regionale n.16 del 2008 quale seguito del recepimento da parte dello Stato (con il decreto legislativo n. 46 del 2014) della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) e della direttiva 2004/24/UE (recepita con il decreto legislativo n. 38 del 2014) concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera.

L’articolo 5 della citata legge regionale n. 16 del 2008, il quale disciplina lo svolgimento della “sessione comunitaria annuale” prevede, al comma 2, che l’esame del programma legislativo annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento comunitario, possa essere contestuale all’esame del progetto di legge comunitaria regionale presentato dalla Giunta ai sensi dell’articolo 8. Proprio questo è il procedimento che nell’anno 2015 verrà seguito per la presentazione e l’esame del progetto di legge comunitaria regionale per il 2015 nel corso della sessione comunitaria dell’anno in corso.

I termini “legge comunitaria” e “sessione comunitaria” vengono tuttora utilizzati in quanto previsti dal vigente testo della legge di procedura regionale (n. 16 del 2008), in attesa dell’adeguamento di tale legge regionale alle novità terminologiche che sono state, in particolare introdotte (a seguito del “trattato di Lisbona”) dalle legge n. 234 del 2012 (che ha sostituito la nota legge n. 11 del 2005 (c.d. “legge Buttiglione”).

Il presente progetto di legge si inquadra peraltro in un contesto legislativo regionale fortemente in movimento, in quanto caratterizzato dal processo di riordino istituzionale – che rappresenta anche una notevole occasione di innovazione della pubblica amministrazione – delle  funzioni del sistema regionale e locale in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (anche alla luce delle successive norme dettate con la legge di stabilità n. 190 del 2014) e dei relativi procedimenti e atti attuativi. È quindi evidente che i vari interventi legislativi di questo periodo devono essere poi sincronizzati al fine di assicurare la coerenza di tutte le scelte istituzionali e funzionali compiute. Questo tema riguarda fortemente anche il presente progetto di legge, in particolare, per ciò che attiene al titolo II in materia di autorizzazione integrata ambientale.

 

Di seguito si illustrano le varie parti del progetto di legge comunitaria per il 2015.

 

TITOLO I - Oggetto della legge regionale

La legge si apre con un articolo che ne descrive i contenuti e ed il succedersi dei principali argomenti, mettendoli in reazione sia con le normative europee oggetto di recepimento, sia con le leggi regionali che vengono conseguentemente modificate nell’ottica del progressivo adeguamento dell’ordinamento regionale a quello europeo.

 

TITOLO II - Attuazione delle direttive europee in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Modifiche alla legge 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

Premessa

 

Con il presente progetto di legge la Regione intende adeguare la propria normativa (LR n. 21 del 2004) alle novellazioni delle normative europee e nazionali in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) che si coagula nella Autorizzazione Integrata Ambientale.

 

 

2.La Direttiva 96/61/CE sulla Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC)

 

L’autorizzazione IPPC, prevista originariamente dalla Direttiva 96/61/CE, si caratterizza per:

approccio integrato, cioè considerare contemporaneamente i diversi impatti ambientali

valutazione comparata e ponderata dei diversi fattori ambientali;

obbligo di adottare tutte le misure preventive per assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso, considerando la situazione ambientale locale;

ciò implica l’uso delle BAT (Best Available Techniques), cioè delle “migliori tecniche disponibili” (non solo tecnologie);

l’accesso alle informazioni e la partecipazione dei cittadini e dei soggetti interessati alla procedura di autorizzazione.

 

La procedura di IPPC presenta, dunque, rilevanti novità. L’autorità competente dovrà decidere, in modo integrato e ponderato, come garantire la protezione ambientale, caso per caso, individuando (in un rapporto collaborativo con il gestore dell’impianto) le “migliori tecniche disponibili” da utilizzare.

La valutazione è quindi sul singolo impianto (ed include anche una considerazione del contesto ambientale in cui esso si inserisce) e può differire nell’ambito della stessa tipologia di impianto. Da questo punto di vista introduce da una parte elementi di maggiore flessibilità e dall’altra una maggiore considerazione dell’ambiente specifico.

 

La Direttiva 96/61/CE stabilisce che scopo di un approccio integrato della riduzione dell’inquinamento è la prevenzione delle emissioni nell’aria, delle emissioni nell’acqua, delle emissioni nel terreno, tenendo conto della gestione dei rifiuti ed, altrimenti, la loro riduzione al minimo, per raggiungere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso e che al fine di conseguire un approccio integrato ed unitario prevede che la nuova autorizzazione IPPC sostituisca:

la autorizzazione per l’inquinamento atmosferico (introdotta dalla Direttiva 84/360/CEE)

la autorizzazione per lo scarico idrico (introdotta dalla Direttiva 76/464/CEE)

la autorizzazione per la gestione dei rifiuti (introdotta dalle Direttive 75/442/CEE)

 

La Direttiva 96/61/CE stabilisce che le sue disposizioni si applicano fatte salve le disposizioni della direttiva 85/337/CEE sulla VIA.

I principi generali degli obblighi fondamentali del gestore sono così definiti:

siano prese le opportune misure prevenzione dell’inquinamento, applicando segnatamente le migliori tecniche disponibili (BAT);

non si verifichino fenomeni di inquinamento significativi;

sia evitata la produzione di rifiuti, in caso contrario questi sono recuperati, o ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone o riducendone l’impatto sull’ambiente;

l’energia sia utilizzata in modo efficace;

siano prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito sia ripristinato in modo soddisfacente.

 

Le “migliori tecniche disponibili” sono definite come: “la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare, oppure, ove ciò si rilevi impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso”.

Allo stesso punto 11 della direttiva sono inoltre date le seguenti definizioni:

“tecniche” - sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto;

“disponibili” - le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell’ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi ed i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte nello Stato di cui si tratta, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;

“migliori” - le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso.

 

La Direttiva 96/61/CE stabilisce, inoltre, che i valori limite di emissione, i parametri, o le misure tecniche equivalenti proposte dal gestore e definite nell’autorizzazione IPPC si devono basare sulle “migliori tecniche disponibili”, senza imporre l’uso di una tecnica o di una tecnologia specifica, tenendo presente:

a)le caratteristiche tecniche dell’impianto;

b)la posizione geografica dell’impianto e le condizioni ambientali locali.

Ciò implica che i valori limite di emissione, i parametri, o le misure tecniche equivalenti sono definiti, caso per caso, nella autorizzazione IPPC, sulla base del livello di sostenibilità dell’impianto nelle condizioni territoriali ed ambientali locali

 

La Direttiva 96/61/CE definisce l’ambito di applicazione, individuando in un apposito allegato (Allegato 1) le tipologie di impianti (stabilendo pertinenti soglie) cui si applicano le norme IPPC. Le tipologie di impianti IPPC coincidono (a meno di alcuni) con la tipologia di impianti industriali sottoposti a VIA. In generale le soglie delle tipologie di impianti sono individuate nell’Allegato 1 in modo da ricomprendere le imprese medio - grandi.

 

La Direttiva stabilisce, inoltre, che i valori limite di emissione, i parametri, o le misure tecniche equivalenti devono essere definite tenendo conto della posizione geografica dell’impianto e delle condizioni ambientali locali, cioè della concreta situazione in cui è situato l’impianto.

 

La Direttiva 96/61/CE pone la responsabilità primaria dell’insieme degli obblighi e delle attività IPPC in capo al “gestore” dell’impianto. Mentre la responsabilità del controllo sulla corretta gestione è affidata all’amministrazione pubblica designata quale autorità competente. A tal fine la Direttiva 96/61/CE struttura un procedimento autorizzatorio, in cui il gestore dell’impianto presenta una domanda (art. 6) in cui fornisce i dati necessari ed in particolare contenga la descrizione:

dell’impianto, del tipo e della portata delle sue attività;

delle materie prime e secondarie, delle sostanze e dell’energia usate o prodotte dall’impianto;

delle fonti di emissione dell’impianto;

dello stato del sito di ubicazione dell’impianto;

del tipo e dell’entità delle prevedibili emissioni dell’impianto in ogni settore ambientale nonché una identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull’ambiente;

della tecnologia prevista e delle altre tecniche per prevenire le emissioni dall'impianto oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;

ove necessario, delle misure di prevenzione e recupero dei rifiuti prodotti dall’impianto;

delle altre misure previste per ottemperare agli obblighi del gestore;

delle misure previste per controllare le emissioni nell’ambiente.

 

La stessa Direttiva 96/61/CE prevede che, comunque, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni volte a ridurre al minimo l'inquinamento ad ampio raggio o transfrontaliero e garantiscono un elevato livello di tutela dell'ambiente nel suo complesso. A tal fine, la Direttiva prevede che, qualora una norma di qualità ambientale richieda requisiti più severi di quelli che si possono soddisfare grazie alle “migliori tecniche disponibili”, nell'autorizzazione sono previste condizioni supplementari senza pregiudicare altre eventuali disposizioni prese in osservanza delle norme di qualità ambientale.

 

La Direttiva, inoltre, in considerazione del fatto che le migliori tecniche disponibili evolvono col tempo, soprattutto in funzione del progresso tecnico, individua la necessità che le autorità competenti devono seguire od essere aggiornate su tali progressi ed individua strumenti per favorire lo scambio di esperienze tra gli Stati membri.

Lo sviluppo e lo scambio di informazioni a livello comunitario sulle migliori tecniche disponibili vengono considerati quali elementi indispensabili che contribuiranno a correggere il diverso grado di consapevolezza tecnologica esistente nella Unione europea nonché a diffondere in tutto il mondo i valori limite stabiliti e le tecniche applicate nella Unione europea ed aiuteranno infine gli Stati membri ad attuare in modo efficiente la direttiva.

 

La Direttiva 96/61/CE, sulla base della considerazione che una modifica apportata ad un impianto industriale può essere fonte di inquinamento, prevede che i gestori degli impianti notifichino all'autorità competente tutte le modifiche che potrebbero avere ripercussioni sull'ambiente e prescrive che le modifiche sostanziali dell'impianto devono essere assoggettate ad una procedura di autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente.

La Direttiva prevede che le condizioni dell'autorizzazione devono essere periodicamente riesaminate e, se necessario, aggiornate. In particolare essa stabilisce che il riesame avviene quando:

l’inquinamento provocato dall’impianto è tale da rendere necessario il riesame dei limiti di emissione;

le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali che consentano una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;

la sicurezza di esercizio richieda nuove tecniche;

nuove disposizioni comunitarie o nazionali lo esigano.

 

La Direttiva 96/61/CE prescrive (art. 15), inoltre, che, per informare il pubblico sul funzionamento degli impianti e sui possibili effetti per l'ambiente, e garantire la trasparenza delle procedure di autorizzazione in tutta la Comunità, il pubblico deve avere liberamente accesso, prima di qualsiasi decisione, alle informazioni relative alle domande di autorizzazione di nuovi impianti o di modifiche sostanziali alle autorizzazioni stesse ed ai relativi aggiornamenti e dati di controllo.

 

La Direttiva prescrive (art. 9), inoltre, che l’autorizzazione definisce gli opportuni requisiti di controllo degli scarichi, che la metodologia e la frequenza di misurazione, nonché la procedura della loro valutazione e l’obbligo di comunicare all’autorità competente i dati necessari per verificare la conformità alle condizioni dell’autorizzazione, e che l’autorizzazione contiene le misure relative alle condizioni di esercizio diverse dalle condizioni di esercizio normali. Qualora vi siano rischi per l’ambiente sono tenuti nella debita considerazione l’avvio, le perdite, le disfunzioni, gli arresti temporanei e l’arresto definitivo dell’impianto.

 

Infine, occorre segnalare che le disposizioni della Direttiva 96/61/CE lasciano impregiudicate le disposizioni comunitarie in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro.

 

 

3.Il D Lgs 372 del 1999

 

L’originario recepimento in Italia della Direttiva IPPC è stato effettuato con il D. Lgs. 372/99 (che è stato integralmente sostituito dal D. Lgs. 59/2005) e presentava una gravissima inadempienza rispetto alle disposizioni della Direttiva 96/61/CE. Esso infatti limitava il proprio ambito di applicazione solo agli impianti esistenti (i cui obblighi sono vincolanti dall’ottobre 2007). Tralasciando quindi di recepire le disposizioni europee (vigenti dall’ottobre 1999) relative agli impianti nuovi.

 

Il D. Lgs. 372/99 ha denominato “Autorizzazione Integrata Ambientale” l’autorizzazione IPPC prevista dalla Direttiva 96/61/CE. Questa denominazione è stata confermata e mantenuta dal D. Lgs. 59/2005e dalle successive normative nazionali.

 

Un elemento di novità introdotto dal D. Lgs. 372/99, è rappresentato dalla previsione che il Ministro dell’Ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato e della sanità, possa emanare, con il supporto di una apposita commissione di esperti appositamente istituita, linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.

 

 

Altro elemento di novità introdotto dal D. Lgs. 372/99, è rappresentato dalla definizione dei meccanismi di strutturazione di rapporti espliciti con il Sistema di gestione ambientale EMAS:

l’utilizzo delle documentazioni EMAS ed ISO 14001 per ottenere la autorizzazione IPPC (art. 4, comma 4);

il rinnovo della autorizzazione IPPC ogni 8 anni (invece di 5 anni) per gli impianti registrati EMAS ( Art. 7, comma 1 bis);

il rinnovo della autorizzazione IPPC ogni 6 anni (invece di 5 anni) per gli impianti registrati ISO 14001 (Art. 9, comma 3).

Questi elementi sono stati confermati e specificati dal D. Lgs. 59/2005.

 

 

4.La LR n. 21 del 2004.

 

La Regione Emilia –Romagna ha normato l’IPPC e l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) con la LR n. 21 ded 2004. Gli elementi qualificanti ed innovativi della LR 21/04 in estrema sintesi sono i seguenti:

Provincia individuata quale autorità competente;

Unico procedimento integrato che sostituisce tutte le autorizzazioni ambientali;

Applicazione dell’AIA anche agli impianti nuovi;

Unico iter per VIA ed IPPC – AIA;

Applicazione dell’AIA anche ad impianti non ricompresi nell’Allegato della Direttiva su base volontaria;

Previsione di ulteriori semplificazioni;

Raccordo con gli Sportelli unici

Definizione compiti di ARPA

La necessità di provvedere alla approvazione di una legge regionale trovava fondamento nella necessità di identificare le autorità competenti e di strutturare in modo efficace modalità e termini procedurali. In Emilia - Romagna le autorità competenti per la procedura di IPCC sono state individuate nelle Province, in quanto ad esse era conferita la stragrande maggioranza delle competenze in campo ambientale. In particolare alla Provincia sono conferite le funzioni amministrative relative alle principali autorizzazioni che vengono integrate e sostituite dalla nuova Autorizzazione integrata ambientale. Infatti, l’ambito adeguato ad affrontare le problematiche ambientali e a svolgere le connesse funzioni amministrative è certamente un area vasta.

 

La seconda scelta di grande rilievo della LR n. 21 del 2004 è rappresentata dalla individuazione di un unico procedimento integrato, che sostituisce integralmente le attualmente vigenti autorizzazioni ambientali individuate nel nuovo testo normativo, svolto unitariamente dalla Provincia. L’Art. 5 della LR 21/04 stabilisce che l’Autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia di emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo e di rifiuti previsti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare le seguenti autorizzazioni:

Autorizzazione all’emissione in atmosfera;

Autorizzazione allo scarico idrico in acque superficiali sul suolo e nel sottosuolo;

Autorizzazione allo scarico idrico in rete fognaria;

Autorizzazione alla realizzazione o modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti;

Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti;

Autorizzazione allo spandimento sul suolo di liquami provenienti da insediamenti zootecnici.

 

La terza scelta della LR n. 21 del 2004 è rappresentata dalla scelta di adeguare compiutamente il sistema normativo della regione Emilia – Romagna ai contenuti ed alle previsioni della Direttiva 96/61/CE prevedendo, in anticipazione al ritardato recepimento da parte dello Stato italiano, un ambito di applicazione esteso oltre che agli impianti esistenti anche ai nuovi impianti. Infatti dall’ottobre 1999 la autorizzazione integrata IPPC è, per i nuovi impianti, pienamente vigente in tutta Europa, ai sensi della Direttiva 96/61/CE, che ha dato una scadenza, ottobre 2007, solo per l’emanazione delle nuove autorizzazioni IPPC per gli impianti esistenti.

 

Altre scelte che meritano di essere sottolineate:

 

previsione di espliciti meccanismi di raccordo procedimentale con gli Sportelli unici per le attività produttive;

 

previsione del ruolo di ARPA innanzitutto quale soggetto incaricato di eseguire i controlli (sulla base della programmazione dell’autorità competente) ed al sistema informativo, nonché di supporto alla Provincia che potrà avvalersi, tramite convenzione onerosa, di ARPA per l’effettuazione dell’istruttoria; inoltre la Provincia in sede di istruttoria della AIA acquisisce il parere di ARPA per quanto riguarda il monitoraggio (sia autocontrollo, sia controllo programmato) degli impianti. Al fine di rendere effettiva questa previsione, nella delibera regionale, che ha dato indirizzi sulla domanda di AIA ed ha approvato la relativa modulistica, è stato previsto che il gestore dell’impianto fornisca in allegato alla domanda anche un “piano di monitoraggio” che costituisce la base per le decisioni e le eventuali prescrizioni  della Autorizzazione Integrata Ambientale;

 

previsione che lo schema dell’Autorizzazione Integrata Ambientale è trasmesso (entro il trentesimo giorno precedente la conclusione del procedimento) al gestore. È inoltre previsto che il gestore abbia facoltà di presentare le proprie osservazioni in merito (entro il quindicesimo giorno precedente la conclusione del procedimento).

 

 

5.Il D. Lgs. n. 59 del 2005

 

Il D. Lgs. 59/05 è stato predisposto ed approvato al fine di completare il recepimento della direttiva 96/61/CE (e di ovviare alla apertura di un procedimento di infrazione comunitaria in materia).

 

La novità più rilevante è rappresentata dalla estensione del campo di applicazione della Autorizzazione Integrata Ambientale anche agli impianti nuovi.

 

Il D. Lgs. 59/05, oltre a recepire le disposizioni comunitarie, conferma buona parte delle innovazioni rispetto alla direttiva europea introdotte dal D. Lgs. 372/99, e introduce alcune novità

 

La prima rilevante novità introdotta dal D. Lgs. 59/05 è rappresentata dalla definizione di un modello procedimentale di svolgimento della Autorizzazione Integrata Ambientale che prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una “Conferenza di Servizi” ai sensi degli artt. 14, 14 ter e 14 quater della legge 241/90 (art. 5, comma 10). Alla “Conferenza di Servizi” sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e acquisite le prescrizioni del Sindaco in relazione all’esercizio delle attività insalubri

 

La seconda rilevante novità introdotta dal D. Lgs. 59/05 è rappresentata dalla previsione (art. 5, comma 14) che l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale (fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 334/99 in materia di incidenti rilevanti e le autorizzazioni ambientali di cui alla direttiva 2003/87/CE sul “permit trading”).

L’AIA sostituisce in ogni caso le autorizzazioni riportate nell’Allegato II e cioè:

Autorizzazione all’emissione in atmosfera;

Autorizzazione allo scarico idrico in acque superficiali sul suolo e nel sottosuolo;

Autorizzazione alla realizzazione o modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti;

Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti;

Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB – PCT;

Autorizzazione alla raccolta ed eliminazione di oli usati;

Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;

Comunicazione ex art. 33 del D. Lgs. 22/97 (procedure semplificate per recupero di rifiuti).

 

La terza novità introdotta dal D. Lgs. 59/05 è rappresentata dalla possibilità che il Ministro dell’Ambiente, di concerto con i ministri della Salute e delle Attività produttive e d’intesa con la Conferenza Stato - Regioni, possa emanare indirizzi per garantire l’uniforme applicazione delle norme IPPC.

 

La quarta novità introdotta dal D. Lgs. 59/05 è rappresentata dalla previsione che l’Autorizzazione Integrata Ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni e specifica la loro metodologia e frequenza di competenza del gestore dell’impianto nonché l’obbligo di comunicare tali dati all’autorità competente (art. 7, comma 6, ed art. 11, comma 3). Correlativamente vi è inoltre la previsione che l’AIA stabilisce modalità e frequenza dei “controlli programmati” da effettuarsi da parte dei soggetti istituzionalmente competenti (APAT ed ARPA).

 

 

6.L’originario D. Lgs. n. 152 del 2006

 

La disciplina per l’IPPC è stata successivamente richiamata nell’originario D. Lgs. n. 152 del 2006. Al riguardo va, però, osservato che, nonostante il titolo della parte seconda del D. Lgs. n. 152 del 2006 “Procedure in materia di VAS, VIA ed IPPC”, in pratica di IPPC non vi sia quasi traccia nel testo. Non viene nemmeno specificato che per l’IPPC rimangono valide le disposizioni del D. Lgs. 59/2005 approvato appena un anno prima (come, probabilmente, era nelle intenzioni degli estensori, non essendo tale decreto abrogato).

 

 

7Il D. Lgs. n. 4 del 2008

 

Il D. Lgs. n. 4 del 2008 correttivo della parte seconda del D. Lgs. 152/06 ha apportato molti miglioramenti al testo originario del D. Lgs. 152/06, soprattutto per quanto riguarda ruolo e funzionamento della VAS e della VIA ed in parte dell’AIA. In particolare per l’AIA sono previste modalità di coordinamento con la VIA. Infatti è previsto che nell’ambito della VIA sono individuate modalità di semplificazione e coordinamento delle procedure autorizzative ambientali, ivi comprese quelle relative all’IPPC. Va sottolineata la esplicita previsione di norme di coordinamento e semplificazione dei procedimenti

 

Dal punto di vista procedurale il nuovo e forte nesso di coordinamento, integrazione e semplificazione istituito all’interno della procedura di VIA, che coordina e/o sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia di tutela ambientale, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o intervento, inclusa l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D. Lgs. 59/05, rappresenta:

un elemento di rilevante novità nei procedimenti autorizzatori pubblici;

la generalizzazione a tutto il paese di un obbligo di integrazione attuato nei procedimenti di VIA definiti nelle leggi di alcune Regioni, ed in particolare in Emilia-Romagna;

soprattutto lo stimolo ad un approccio complessivo ed integrato sia da parte degli operatori privati sia da parte della pubblica amministrazione.

 

 

8.La Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento

 

La Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento ha sostituito con un teso codificato la precedente Direttiva 96/61/CE.

 

Tale Direttiva ha, di fatto, riproposto le scelte e le previsioni della Direttiva 96/61/CE, con alcune precisazioni e migliori definizioni tese a rendere più esplicito e chiaro il contenuto delle scelte normative in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento.

 

Le novità più rilevanti introdotte riguardano, dando concreti contenuti attuativi alla Convenzione di Aarus, la partecipazione del pubblico e lo scambio di informazioni a livello europeo.

 

In particolare viene sancito che la partecipazione del pubblico, compresa quella di associazioni, organizzazioni e gruppi, al processo decisionale è teso a consentire da un lato che vengano espressi punti di vista e preoccupazioni che possono influire utilmente sulle decisioni e dall’altro ai responsabili del processo decisionale di tenere conto di tali rilievi. Ciò accresce la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale ed inoltre favorisce la consapevolezza del pubblico sui problemi ambientali e l’adesione alle scelte adottate.

Inoltre, viene previsto che il pubblico deve avere accesso alle informazioni sul funzionamento degli impianti ed ai loro potenziali effetti sull’ambiente e, prima di qualsiasi decisione, alle informazioni relative alle domande di autorizzazione di nuovi impianti, o di modifiche sostanziali alle autorizzazioni ed ai relativi aggiornamenti e dati di controllo.

 

Vengono, inoltre, rafforzate lo sviluppo e lo scambio di informazioni a livello comunitario sulle migliori tecniche disponibili al fine di contribuire a correggere i divari tra gli Stati membri in fatto di consapevolezza tecnologica nonché a diffondere a livello mondiale i valori limite stabiliti e le tecniche applicate nella Comunità, oltre alfine di offrire agli Statimembri un aiuto nell’efficacia attuazione dell’IPPC.

 

 

9.Il D. Lgs. n. 128 del 2010

 

Con il Dlgs 128/10 la normativa generale in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) viene ricompresa nell’ambito del codice dell’ambiente (Dlgs 152/06).

 

Il D Lgs n. 128 del 2010, introducendo il “Titolo III – Bis La Autorizzazione Integrata Ambienntale”, provvede al recepimento della Direttiva 2008/1/CE sull’IPPC (che sostituisce la direttiva 96/61/CE) dando una integrale nuova regolamentazione della AIA, confermando in sostanza gran parte delle disposizioni del D. Lgs. 59/05 e sostituendo il D. Lgs 59/05.

 

In particolare, i principi generali sono ripresi tali e quali dal D. Lgs. 59/05; viene solo aggiunto l’utilizzo efficiente (oltre che efficace) dell’energia

 

Nel D. Lgs. n. 128 del 2010 viene esplicitamente specificato che l’AIA ricomprende e sostituisce l’autorizzazione sia alla realizzazione sia all’esercizio degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all’art. 208 del D. Lgs. n. 152 del 2006.

 

Nel D. Lgs. n. 128 del 2010 viene aggiunto il riferimento ai Bref tra gli elementi di cui tenere conto per il rilascio dell’AIA e viene abrogata la parte riguardante la procedura di elaborazione delle Linee Guida Migliori Tecniche Disponibili (BAT) da parte del Ministero (art 4, comma 2. del D. Lgs. 59/05).

 

Nel D. Lgs. n. 128 del 2010 il contenuto della domanda rimane praticamente invariato rispetto a quanto previsto nel D. Lgs. 59/05. L’unica novità riguarda la innovativa previsione della verifica di completezza della domanda, da effettuarsi da parte dell’autorità competente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda che può portare alla richiesta di integrazioni (termine >30 giorni con possibilità di richiesta di proroga del proponente con interruzione dei termini del procedimento fino alla presentazione della documentazione integrativa), che, se non soddisfatta, porta a intendere la domanda ritirata, o, se soddisfatta, alla comunicazione al gestore dell’avvio del procedimento.

 

Nel procedimento definito dal D. Lgs. n. 128 del 2010, inoltre, per quanto concerne le forme pubblicizzazione delle procedure viene aggiunto che le informazioni, oltre alla pubblicazione sul quotidiano a cura del gestore, devono essere anche messe sul proprio sito web dall’Autorità competente e viene ribadita l’unicità della pubblicazione per gli impianti sottoposti a normativa VIA.

 

Nel D. Lgs. n. 128 del 2010 cambia l’articolo sulla Conferenza di servizi e conseguentemente cambiano le tempistiche della procedura. La convocazione della Conferenza di servizi diviene obbligatoria in ogni procedimento di AIA e si svolge secondo le disposizioni della 241. Nel testo del D. Lgs. 59/05 la convocazione della Conferenza di servizi era facoltativa.

 

Le AIA sostituiscono secondo la novellazione del D. Lgs. n. 128 del 2010 solo le autorizzazioni riportate nell’allegato IX, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali. Il D. Lgs. 59/05 (art. 5, comma 14), invece, prevedeva che “l’AIA (…) sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione”, fatte salve la direttiva sui gas serra e le industrie a rischio di incidente rilevante.

 

Nel D. Lgs. n. 128 del 2010, le altre norme sul contenuto dell’AIA, sulla consultazione del pubblico ed eventuale sottrazione di informazione per motivi di riservatezza industriale o commerciale rimangono invariate.

 

Nel D. Lgs. n. 128 del 2010 il rinnovo e il riesame delle AIA rimane invariato, salvo l’aggiunta di un nuovo comma (comma 5) che prevede che per gli allevamenti il rinnovo è effettuato ogni 10 anni. Per la procedura di rinnovo si prevede, in linea con quanto era previsto anche nel D. Lgs. n. 59 del 2005, che si applichi la procedura di rilascio a partire dalla convocazione della conferenza dei servizi.

 

Nel D. Lgs. n. 128 del 2010 il rispetto delle condizioni dell’AIA rimane invariato ma è stabilito che gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati non solo all’autorità competente (come era nel D. Lgs. n. 59 del 2005) ma anche al gestore.

 

 

10.La Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali del 24 novembre 2010 (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)

 

La nuova Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali del 24 novembre 2010 (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) sostituisce la Direttiva 2008/1/CE (abrogata dal 7 gennaio 2014), Direttiva sulla prevenzione e riduzione dell’inquinamento (che a sua volta aveva sostituito la Direttiva 96/61/CE), ricomprendendo insieme una serie di direttive settoriali: sui grandi impianti di combustione, sull’incenerimento dei rifiuti, sulle attività che utilizzano solventi organici e sulla produzione di biossido di Titanio. 

Si rammenta che la Direttiva 2010/75/UE in materia di emissioni industriali (IED: Industrial Emission Directive), alla luce dell’evoluzione delle strategie comunitarie in materia ambientale e dell’esperienza nell’applicazione della Direttiva IPPC, riesanima e rifonda le sette principali direttive riguardanti le prestazioni ambientali degli impianti industriali, ed in materia di IPPC apporta modifiche sia al campo di applicazione sia alle modalità applicative, introducendo, inoltre, alcune sostanziali novità anche a livello metodologico.

 

La nuova Direttiva 2010/75/UE conferma i principi dell’IPPC sanciti nelle precedenti normative europee:

Scopo: evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

Approccio integrato. Approcci distinti nel controllo delle emissioni nell'aria, nell'acqua o nel terreno possono incoraggiare il trasferimento dell'inquinamento tra i vari settori ambientali anziché proteggere l'ambiente nel suo complesso;

Valori limite di emissione, parametri o misure tecniche equivalenti devono basarsi sulle migliori tecniche disponibili, senza imporre l'uso di una tecnica o di una tecnologia specifica;

Devono essere tenute presenti le caratteristiche tecniche dell'impianto, la sua posizione geografica e le condizioni ambientali locali.

Possibilità di accesso del pubblico all’informazione e partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione.

 

Di seguito si indicheranno le previsioni della Direttiva 2010/75/UE all’interno del recepimento nazionale con il D. Lgs. n. 46 del 2014 che ha modificato la previgente normativa contenuta nel D. Lgs. n. 152 del 2006.

 

 

11.Il D. Lgs. n. 46 del 2014. Il recepimento della Direttiva 2010/75/UE

 

Il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate del’inquinamento)” è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 marzo 2014, ed è entrato in vigore 11 aprile 2014. Tale Decreto provvede al recepimento delle previsioni della Direttiva ed al riordino delle disposizioni nazionali in materia di IPPC, tramite una completa riscrittura del Titolo III-Bis della Parte seconda del D. Lgs. n. 152 del 2006 e successive modifiche.

 

Il D. Lgs. n. 46 del 2014 ha recepito le previsioni della Direttiva 2010/75/UE. Le principali novità sono di seguito indicate.

 

La prima novità concerne il nuovo valore dei documenti di riferimento sulle BAT, cioè le Migliori Tecniche Disponibili, (“BRef”) e “conclusioni sulle BAT” (“BAT conclusions”) (art. 13). Le “BAT conclusions” indicano livelli di emissioni (“BAT AELs”) che diventano imperativi (a differenza dei “Bref”, previsti nella previgente normativa europea, che fornivano solo indicazioni), tranne la possibilità di deroghe in casi specifici, a condizione che una valutazione dimostri che porre limiti di emissione corrispondenti ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali.

L’introduzione delle “BAT AELs”: livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell’ambito di condizioni di riferimento specifiche.

In conformità alle disposizioni europee i valori limite di emissione indicati nell’AIA devono garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i BAT AELs (tramite fissazione di limiti conformi ai BAT AELs o tramite fissazione di limiti diversi con valutazione almeno annuale dell’Autorità competente (art. 29-sexies, comma 4-bis, introdotto dal D. Lgs. n. 46 del 2014). Entro 4 anni dalla pubblicazione delle “BAT conclusions” riferite all’attività principale dell’installazione (art. 29-octies, comma 6, , introdotto dal D. Lgs. n. 46 del 2014) riesame e, se necessario, aggiornamento, delle condizioni di autorizzazione e verifica della conformità dell’installazione a tali condizioni.

In casi specifici (art. 29-sexies, comma 9-bis, , introdotto dal D. Lgs. n. 46 del 2014) possono essere previste “deroghe” con valori di emissione meno severi (ma comunque non superiori ai limiti degli allegati al D. Lgs. 152/06) a condizione che una valutazione dimostri che i BAT AELs comporterebbero una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto a benefici ambientali, in ragione delle condizioni locali e delle caratteristiche dell’installazione (riferimento all’allegato XII-bis del D. Lgs, n.152 del 2006, introdotto dal D. Lgs. n. 46 del 2014). In tal caso l’autorità competente deve giustificarlo in uno specifico allegato, da verificare a ogni riesame, e comunicarlo entro 120 giorni al Ministero dell’Ambiente. Sono previste deroghe per la eventuale sperimentazione di tecniche emergenti, per un periodo non superiore a 9 mesi.

 

È stata, inoltre, introdotta la possibilità di adottare criteri di conformità ai Valori Limiti di Emissione più simili a quelli applicati in vari paesi UE,per poter compensare in tal modo i vincoli alla discrezionalità delle autorità competenti introdotti dai BAT- AELs. In pratica l’AIA potrà indicare un margine di tolleranza (in termini di intensità e frequenza di superamenti) entro il quale la presenza di condizioni di esercizio “non normale” potrà essere considerata fisiologica. Al riguardo sono stati esemplificati in uno specifico allegato (Allegato XII-bis alla Parte seconda del D. Lgs. n. 152 del 2006 introdotto dal D. Lgs. n. 46 del 2014) i casi tipici in cui può essere considerato ammissibile il ricorso alle deroghe al rispetto dellaBAT-AELs per supportare l’autorità competente nelle relative decisioni (potenzialmente ceritiche).

 

La seconda novità concerne l’introduzione, in conformità alla Direttiva 2010/75/UE, della “Relazione di riferimento”. Quando l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’installazione, il gestore elabora e trasmette, prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell’aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata per l’installazione esistente, per validazione all’Autorità competente una “Relazione di riferimento” che contiene informazioni sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività.

Alla cessazione dell’attività il gestore adotta le misure pertinenti per riportare il sito allo stato descritto nella “Relazione di riferimento” e per eliminare i rischi significativi del sito per la salute umana e per l'ambiente (con interventi per eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti), tenuto conto dell'uso attuale o futuro del sito.

Se non è tenuto alla Relazione di riferimento, il gestore esegue gli interventi affinché il sito cessi di comportare un rischio significativo in conseguenza delle attività svolte.

A garanzia degli obblighi di riportare il sito allo stato constato con la “Relazione di riferimento”, l’AIA prevede adeguate garanzie finanziarie (D. Lgs. n. 152 del 2006, art. 29-sexies art. 9-septies introdotto dal D. Lgs. n. 46 del 2014).

 

La terza novità, in attuazione della Direttiva 2010/75/UE, riguarda l’introduzione (art. 29-decies) di un piano di ispezione ambientale, individuato dal D. Lgs. n. 46 del 2014 a livello regionale (che garantisca il coordinamento anche con le AIA statali) in cui sono definite le attività ispettive  programmate e straordinarie; un piano che contenga:

analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;

la identificazione della zona geografica in cui viene effettuato il controllo;

un registro delle installazioni coperte dal piano;

le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;

le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un’ autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;

se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione.

Sulla base del piano il periodo tra due visite in loco:

varia con frequenza tra 1 e 3 anni;

non supera 6 mesi se emergono inosservanze;

viene fissato sulla base di una valutazione del rischio ambientale.

 

Il quarto elemento recepito dalla Direttiva europea riguarda l’ampliamento del campo di applicazione dell’AIA (con riferimento alla numerazione dell’Allegato VIII del D. Lgs. n.152 del 2006 come modificato dal D. Lgs. n. 46 del 2014) alle seguenti ulteriori tipologie di insediamenti:

a)1.1. Impianti di combustione: vengono inclusi quelli con potenza pari a 50 MW;

b)1.4. b) Gassificazione o liquefazione di combustibili diversi dal carbone con potenza >20 MW;

c)nuova attività 1.4-bis: Attività su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore (escluse le semplificate);

d)3.1.c) Produzione di ossido di magnesio in forni con capacità di produzione di oltre 50 Mg/giorno;

e)4. Industria chimica: compresi anche le trasformazioni biologiche;

f)tipologie dell’Industria chimica 4.1, 4.2, 4.4, 4.5: eliminata la dicitura “di base”;

g)5 Rifiuti: le operazioni sono nominate esplicitamente invece di fare riferimento ai codici della direttiva sui rifiuti;

h)5.2 Smaltimento rifiuti in impianti di incenerimento: è stato inserito riferimento al coincenerimento e incenerimento rifiuti pericolosi, tolto riferimento a rifiuti urbani;

i)5.3 nuova attività relativa al recupero di rifiuti non pericolosi >75 t/g;

j)5.5 deposito temporaneo di rifiuti (esclusa discarica e deposito temporaneo prima della raccolta nel luogo in cui sono generati i rifiuti);

k)5.6 deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi >50 t;

l)6.1.c) pannelli a base di legno con capacità > 600 m3/g;

m)introdotta una precisazione sul concetto di materie prime e di trasformazione (in particolare la produzione di mangimi è equiparata a quella alimentare); per le materie prime vegetali scompare il concetto di valore medio su base trimestrale e viene introdotta una soglia più alta (600 t/giorno) se l’impianto è in funzione per un periodo non superiore a 90 gg consecutivi all’anno, viene regolato il caso in cui ci sia trattamento misto di materie prime vegetali e animali;

n)6.10 conservazione del legno con prodotti chimici con potenzialità >75 m3/g;

o)6.11 Trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate da un impianto IPPC.

 

 

12.Il D. Lgs. n. 46 del 2014. Le principali novità introdotte dalle norme italiane

 

Le principali novità IPPC introdotte direttamente dal D Lgs. 46 del 2014 riguardano gli elementi di seguito riassunti.

 

Il primo elemento innovativo introdotto direttamente dal D Lgs. 46 del 2014 (art. 29-octies del D. Lgs. n.152 del 2006) concerne il riordino dei meccanismi di aggiornamento delle autorizzazioni: non è più previsto il rinnovo ma solo il riesame. Inoltre sono definiti i casi di riesame dell’autorizzazione:

riesame complessivo ogni 10 anni (12 anni per istallazioni certificate ISO 14001; 16 anni per istallazioni certificate EMAS) ed entro 4 anni dall’uscita delle BAT conclusions;

riesame complessivo o parziale disposto dall’autorità competente qualora:

l’inquinamento provocato dall’installazione richiede la revisione dei valori limite;

le BAT (MTD) hanno subito una evoluzione;

la sicurezza del processo o dell’esercizio lo richiede;

sviluppi normativi lo esigono;

se sono stati fissati limiti espressi in forma diversa dai BAT AELs ma è stato verificato che non sono equivalenti.

La documentazione per il riesame va presentata nel termine previsto dall’Autorità competente, tra 30 e 180 giorni dalla richiesta, o in base ad appositi calendari se il numero dei riesami attesi è alto, e comunque entro i 10 (12 o 16) anni dall’ultimo riesame.

 

Il secondo elemento innovativo introdotto direttamente dal D Lgs. 46 del 2014 riguarda l’istituzione del Coordinamento Stato – Regioni per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale (D. Lgs. n.152 del 2006, art. 29-quinquies, introdotto dal D Lgs. 46 del 2014) e per l’elaborazione di indirizzi e linee guida su aspetti di interesse comune a cui partecipano i rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'UPI, dell'ISPRA e, su indicazione delle regioni, delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente

 

Il terzo elemento innovativo introdotto direttamente dal D. Lgs. 46 del 2014 (art. 29) riguarda le disposizioni relative alle installazioni “non già soggette ad AIA” in quanto in esse si svolgono attività non già ricomprese nella precedente versione dell’allegato VIII (D. Lgs. n. 152 del 2006 introdotto dal D. Lgs. n. 128 del 2010):

data prevista per la presentazione delle domande per le tali installazioni 7 settembre 2014;

l’AIA deve essere rilasciata tassativamente entro il 7 luglio 2015 (come da direttiva) solo fino a tale data gli impianti possono continuare l’esercizio in base alle autorizzazioni previgenti.

 

Il quinto elemento innovativo introdotto direttamente dal D Lgs. 46 del 2014 riguarda la previsione di alcune nuove definizioni di “Installazione”, “AIA”, “Gestore”:

“ i-quater) Installazione”: unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E’ considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore”,

“o-bis) Autorizzazione Integrata Ambientale”: il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio;

“r-bis) gestore”: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi;

 

Di particolare rilievo è la definizione di “Attività connesse”, gestite da diverso gestore, in quanto esse entrano a far parte dell’installazione e conseguentemente del regime autorizzatorio AIA.

In tal modo, in conformità alla Direttiva 2010/75/UE, viene esteso il concetto di installazione, che ora abbraccia tutte le attività coinsediate tecnicamente connesse all’attività IPPC, anche se afferenti ad un diverso gestore. Ciò in alcuni casi comporta una ulteriore estensione del campo di applicazione dell’AIA.

 

Ulteriori elementi innovativi introdotti direttamente dal D Lgs. 46 del 2014 riguardano alcune previsioni procedurali (artt. 29-ter e 29-quater):

viene chiarito (art. 6, comma 14, e art. 208 del D. Lgs. n. 152 del 2006 introdotto dal D Lgs. 46 del 2014) che l’AIA sostituisce l’autorizzazione ex 208 per le attività svolte nell’installazione soggette, anche per quanto riguarda la costruzione e la modifica;

la domanda di AIA (art. 29-ter del D. Lgs. n. 152 del 2006 introdotto dal D Lgs. 46 del 2014) è previsto che sia integrata con la “Relazione di riferimento”, ove dovuta, per validazione da parte dell’Autorità competente, che ha facoltà di richiedere ulteriori e specifici approfondimenti;

non è più prevista pubblicazione su quotidiano da parte del gestore (se non nell’ambito di contestuali procedure VIA-AIA), che viene sostituita da pubblicazione su sito web;

nelle norme che disciplinano la conferenza dei servizi (art. 29-quater, comma 5, del D. Lgs. n. 152 del 2006 introdotto dal D Lgs. 46 del 2014) è inserito un richiamo al coordinamento con le disposizioni in merito ai rischi di incidente rilevante;

viene prevista la convocazione della conferenza dei Servizi, durante la quale vengono acquisiti le prescrizioni del Sindaco relativamente alle industrie insalubri e il parere dell’ARPA su monitoraggio e controllo; viene ora specificato che a seguito di circostanze intervenute successivamente, il Sindaco può per motivi di salute pubblica, mediante un proprio provvedimento supportato da documentazione istruttoria e proposte di modifica, chiedere il riesame dell’AIA;

qualora vi sia una richiesta di integrazioni in fase di conferenza dei Servizi (successiva alla richiesta di integrazioni iniziale in fase di verifica di completezza), è previsto che il termine di 150 giorni dalla presentazione della domanda per la conclusione del procedimento è sospeso per il tempo necessario alla presentazione delle integrazioni, assegnato dall’A.C. fino ad un massimo di 90 giorni (precedentemente il termine si allungava fino a 180 giorni);

è previsto, inoltre che, oltre all’autorizzazione, siano messi disposizione del pubblico altri elementi (motivi e riferimenti per la fissazione dei valori limite, consultazione del pubblico, deroghe, ecc.); tutti elementi che in Emilia-Romagna sono già previsti nel procedimento di AIA.

 

Per quanto riguarda le BAT (MTD) e i valori limite è previsto che:

l’Autorità competente procede a stabilire opportune condizioni di autorizzazione anche se non sono disponibili conclusioni sulle BAT, in base ai criteri di cui all’allegato XI;

l’Autorità competente può fissare valori limite e misure più restrittivi di quelli associati alle BAT:

qualora uno strumento di programmazione o pianificazione ambientale, che considera tutte le emissioni coinvolte, ne riconosca la necessità per il rispetto degli standard di qualità ambientale (art. 29-septies del D. Lgs. n. 152 del 2006 introdotto dal D Lgs. 46 del 2014);

quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio di localizzazione;

è facoltà dell’Autorità competente, considerate anche la stabilità degli impianti e l’assenza di precedenti violazioni, fissare il numero, durata, intensità (comunque non superiore al 20%) di superamenti dei valori limite per una determinata causa che possono essere considerati funzionamento non a regime (ma diverse da incidenti o imprevisti).

 

Per quanto riguarda le condizioni dell’AIA nel D.Lgs. n. 46 del 2014 sono individuate lei seguenti previsioni:

l’AIA può contenere ulteriori condizioni giudicate opportune dall'autorità competente quali (fermo restando il rispetto del BAT AELs) la redazione di progetti migliorativi, ovvero il raggiungimento di determinate ulteriori prestazioni ambientali in tempi fissati;

per le installazioni assoggettate alle norme sugli incidenti rilavanti (Dlgs 334/1999) la rispettiva autorità competente trasmette le più aggiornate valutazioni alle cui prescrizioni sono armonizzate le condizioni dell’AIA, affinché esse vengano prese in necessaria considerazione;

modifica dell’AIA (art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152 del 2006 introdotto dal D Lgs. 46 del 2014): escluso il caso in cui sia comunicata come modifica non sostanziale, viene introdotto anche l’obbligo per il gestore di informare l’Autorità competente di ogni nuova istanza RIR, VIA o urbanistica, motivandone la non comunicazione ai fini AIA.

 

Per quanto riguarda l’inosservanza delle prescrizioni dell’AIA nel D. Lgs. n. 46 del 2014 è previsto che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni, l'Autorità competente (art. 29-decies, comma 9, del D. Lgs. n. 152 del 2006 introdotto dal D Lgs. 46 del 2014) procede:

alla diffida a eliminare le inosservanze e all'applicazione delle adeguate misure provvisorie o complementari, assegnando opportuni termini;

alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni (sottinteso: di immediato pericolo o danno per l'ambiente e per la salute umana), o nel caso di violazioni reiterate più di due volte all'anno;

alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;

alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.

 

Per quanto riguarda le problematiche relative a incidenti o imprevisti, in conformità alla Direttiva 2010/75/UE, nel D.Lgs. n. 46 del 2014 (art. 29-undecies del D. Lgs. n. 152 del 2006 introdotto dal D Lgs. 46 del 2014) è previsto che:

in caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente l'autorità competente e l'ente responsabile dei controlli, adottando contestualmente tutte le misure per limitare le conseguenze sull'ambiente e il verificarsi di altri incidenti, informandone l'Autorità competente;

l'Autorità competente può prescrivere l'adozione di misure complementari necessari, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale e dell'ente di controllo;

l'AIA può meglio specificare le modalità di tali obblighi, fermo restando (con riferimento all'art. 271 del D. Lgs. n. 152 del 2006) il termine massimo di 8 ore per la comunicazione, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite;

sia effettuata una raccolta di dati e informazioni in merito all'applicazione della normativa IPPC da parte del Ministero con cadenza triennale (a partire dal secondo invio dopo il primo riferito al 2012-2013).

 

Per quanto riguarda le Sanzioni nel D. Lgs. n. 46 del 2014 (art. 29-quattuordecies del D. Lgs. n. 152 del 2006 introdotto dal D. Lgs. n. 46 del 2014) è prevista:

l’introduzione di elementi di gradualità, in termini di rilevanza e natura della sanzione, proporzionata alla gravità dal punto di vista degli impatti ambientali;

l’introduzione di nuove fattispecie sanzionate.

In particolare non è più prevista la sanzione penale per quanto riguarda la mancata osservanza di elementi formali quali la mancata tenuta di registri o la mancata effettuazione di comunicazioni periodiche.

Il regime sanzionatorio dell’AIA è stato reso coerente con il regime sanzionatorio previsto dalle norme settoriali, depenalizzando le violazioni delle prescrizioni dell’AIA che non sono suscettibili di provocare effetti diretti sull’ambiente. Ciò, peraltro, renderà più complessa l’attività degli enti di controllo.

 

Nel D. Lgs. n. 46 del 2014 (art. 33, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. n. 152 del 2006 introdotto dal D Lgs. 46 del 2014) è, inoltre, previsto l’aggiornamento del decreto ministeriale concernente la determinazione delle spese istruttorie e per i controlli programmati.

 

 

13.Gli obiettivi e le scelte del progetto di legge

 

Il presente progetto di legge, in attuazione della nuova Direttiva 2010/75/UE e del D. Lgs. n.46 del 2014 (che ha modificato il D. Lgs. n. 152 del 2006 in recepimento di tale Direttiva), nell’adeguare la L. R. n. 21 del 2004 fa, ovviamente, propri gli obiettivi e le scelte di tali strumenti normativi sovraordinati.

 

Di seguito si riassumono tali obiettivi e scelte.

 

In primo luogo, si fa propria la conferma dei principi posti a base della disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale:

Scopo: evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

Approccio integrato. Approcci distinti nel controllo delle emissioni nell'aria, nell'acqua o nel terreno possono incoraggiare il trasferimento dell'inquinamento tra i vari settori ambientali anziché proteggere l'ambiente nel suo complesso;

Valori limite di emissione, parametri o misure tecniche equivalenti devono basarsi sulle migliori tecniche disponibili, senza imporre l'uso di una tecnica o di una tecnologia specifica;

Devono essere tenute presenti le caratteristiche tecniche dell'impianto, la sua posizione geografica e le condizioni ambientali locali.

Possibilità di accesso del pubblico all’informazione e partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione.

 

In secondo luogo, si recepisce (art. 29-sexies del D. Lgs. n. 152 come modificato dal D. Lgs. 46 del 2014) nel testo normativo regionale il nuovo valore dei documenti di riferimento sulle BAT, cioè le Migliori Tecniche Disponibili (“BRef”) e “conclusioni sulle BAT” (“BAT conclusions”). Le “BAT conclusions” indicano livelli di emissioni (“BAT AELs”) che diventano imperativi (a differenza dei “Bref”, previsti nella previgente normativa europea, che fornivano solo indicazioni).

 

In terzo luogo, viene recepita (art. 29-sexies del D. Lgs. n.152 come modificato dal D. Lgs. 46 del 2014) l’introduzione della “Relazione di riferimento”.

 

In quarto luogo vengono recepite le seguenti disposizioni del Decreto legislativo n. 46 del 2014:

l’introduzione (art. 29-decies del D. Lgs. n. 152 del 2006 come modificato dal D. Lgs. n. 46 del 2014)) di un piano regionale di ispezione ambientale, in cui sono definite le attività ispettive  programmate e straordinarie;

l’ampliamento del campo di applicazione dell’AIA definito nell’Allegato VIII del D. Lgs. n. 152 del 2006 come modificato dal D. Lgs. n. 46 del 2014 ad ulteriori tipologie di insediamenti più sopra ricordate nel paragrafo 11;

la previsione (art. 29-octies del D. Lgs. n. 152 come modificato dal D. Lgs. 46 del 2014) secondo cui l’aggiornamento delle AIA avviene solo tramite il “riesame” (ed è quindi eliminata il procedimento del rinnovo;

le norme transitorie definite dall’art. 29 del D. Lgs. n. 46 del 2014, ricordate al precedente paragrafo 12;

le nuove definizioni di “Installazione”, “AIA”, “Gestore”. Al riguardo di particolare rilievo è la definizione di “Attività connesse”, gestite da diverso gestore, in quanto esse entrano a far parte dell’installazione e conseguentemente del regime autorizzatorio AIA;

le innovazioni procedurali (artt. 29-ter e 29-quater del D. Lgs. n. 152 come modificato dal D. Lgs. 46 del 2014) ricordate al precedente paragrafo 12;

le previsioni concernenti le BAT e le condizioni di rilascio dell’AIA (artt. 29-sexies e 29-septies del D. Lgs. n. 152 come modificato dal D. Lgs. 46 del 2014) ricordate al precedente paragrafo 12;

le previsioni concernenti il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni dell’AIA (art. 29-decies del D. Lgs. n. 152 come modificato dal D. Lgs. 46 del 2014) ricordate al precedente paragrafo 12;

le nuove previsioni relative agli incidenti imprevisti (artt. 29-undecies del D. Lgs. n. 152 come modificato dal D. Lgs. 46 del 2014) ricordate al precedente paragrafo 12;

le previsioni concernenti le sanzioni (art. 29-quattuordicies del D. Lgs. n. 152 come modificato dal D. Lgs. 46 del 2014) ricordate al precedente paragrafo 12.

 

Preme, inoltre, sottolineare che  è stata assunta la scelta di mantenere alcune previsioni della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di dare continuità ad alcune scelte di semplificazioni dei procedimenti amministrativi e di garantire la non pubblicità dei processi produttivi per ragioni di segreto industriale o commerciale.

 

In primo luogo, è stata mantenuta la previsione dell’articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 21 del 2004 secondo cui qualora un nuovo impianto sia assoggettato alla procedura di VIA, tale procedura di VIA comprende e sostituisce l’AIA, in accordo con le previsioni del d.lgs. n.152 del2006 e della LR n. 9 del 1999.

 

In secondo luogo, è stata mantenuta la previsione dell’articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 21 del 2004 secondo cui il gestore può richiedere, ai sensi delle norme vigenti in materia di segreto industriale o commerciale, che non sia resa pubblica, in tutto o in parte, la descrizione dei processi produttivi,con l’obbligo di fornire una specifica relazione di descrizione del processo produttivo destinata ad essere resa pubblica.

 

In terzo luogo è stata mantenuta la previsione dell'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 21 del 2004 secondo il quale il gestore di impianti nuovi o esistenti non compresi nel campo di applicazione dell'AIA possono essere assoggettati a richiesta del gestore alle procedure di AIA.

 

Sono, inoltre, state mantenute le previsioni della legge regionale n. 21 del 2004 relativamente alla formazione ed aggiornamento professionale (art. 18 della legge regionale n. 21 del 2004) e alle norme finanziarie (art. 20 della legge regionale n. 21 del 2004).

 

 

14.Il testo del progetto di legge

 

L’articolo 2 del progetto di testo normativo provvede ad aggiornare i riferimenti alle rinnovate norme europee (direttiva 2010/75/UE) e nazionali (d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014), sostituendo l’intero articolo con in particolare l’apporto delle opportune modifiche al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale n. 21 del 2004.

 

L’articolo 3 del progetto di legge sostituisce l’articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di aggiornare i riferimenti all’ambito di applicazione dell’AIA e alle pertinenti definizioni stabilite nel d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014.

 

L’articolo 4 del progetto di legge sostituisce l’articolo 3 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di aggiornare l’individuazione dell’autorità competente per lo svolgimento dell’AIA alle recenti modifiche istituzionali ed in particolare per assegnare tale funzione alla Città metropolitana di Bologna, oltre che per confermarla in capo alle province. Questa scelta per altro è temporalmente condizionata, dato che l’autorità AIA è destinata a cambiare dopo l’approvazione della legge regionale di riordino istituzionale che la Regione sta predisponendo in recepimento della legge n. 56/2014 (nota come “Legge Delrio”).

Inoltre con l’articolo 3 viene regolamentato il caso in cui una installazione interessi i territori di più di una autorità competente, prevedendo conseguentemente una assunzione dell’AIA d’intesa tra le autorità stesse nonché il caso in cui gli impatti ambientali interessino i territori di più di una autorità competente, prevedendo conseguentemente l’obbligo di informare ed acquisire i pareri degli enti interessati.

 

L’articolo 5 del progetto di legge sostituisce l’articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di prevedere (comma 2) l’istituzione da parte della Giunta regionale di un apposito gruppo di coordinamento delle autorità competenti e di ARPA, nonché di assicurare la partecipazione al coordinamento nazionale e lo scambio di informazioni con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,come previsto rispettivamente dagli articoli 29-quinquies e 29-terdecies del d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014. Introduce inoltre il concetto di semplificazione come finalità dell'attività di emanazione di direttive regionali.

 

L’articolo 6 del progetto di legge sostituisce l’articolo 5 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di adeguare la definizione delle condizioni dell’AIA, fermo restando il rispetto delle norme di tutela della salute e di qualità ambientale, ai principi di cui al rinnovato articolo 6, comma 16, del d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014, nonché di ribadire che l’AIA sostituisce ad ogni effetto gli atti elencati nell’Allegato IX del d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014.

 

L’articolo 7 del progetto di legge sostituisce l’articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di assicurare che l’AIA sia rilasciata nel rispetto di quanto stabilito nei rinnovati articoli 29-bis, 29-sexies e 29-septies del d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014. È, inoltre, stabilito che le attività istruttorie e le AIA relative ad installazioni principali e alle connesse attività accessorie, condotte da diversi gestori, devono essere effettuate in modo unitario e coordinato.

 

L’articolo 8 del progetto di legge sostituisce l’articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di assicurare che la domanda di AIA venga presentata nel rispetto di quanto previsto dal rinnovato articolo 29-ter del d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014 e che venga svolta la verifica di completezza della domanda di AIA prevista dal medesimo articolo 29-ter.

Nella revisione dell’articolo 7 viene salvaguardata la scelta, già prevista nella legge regionale n. 21 del 2004, di assicurare il coordinamento del procedimento di AIA con lo Sportello unico per le attività produttive di cui al d.P.R. n. 160 del 2010 (SUAP).

Viene inoltre salvaguardata la scelta, già prevista nella legge regionale n. 21 del 2004, di prevedere la possibilità che il gestore possa richiedere, ai sensi delle norme vigenti in materia di segreto industriale o commerciale, che non sia resa pubblica, in tutto o in parte, la descrizione dei processi produttivi,con l’obbligo di fornire una specifica relazione di descrizione del processo produttivo destinata ad essere resa pubblica. Viene inoltre previsto che la domanda sia presentata secondo le indicazioni Giunta regionale, relative anche all'utilizzo di modalità telematiche per la presentazione della domanda.

 

L’articolo 9 del progetto di legge sostituisce l’articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di precisare che la pubblicizzazione sul BURERT viene effettuata dallo Sportello unico per le attività produttive e che tutti gli atti inerenti il procedimento sono trasmessi e resi pubblici per via telematica secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale. In proposito si tenga conto che la Giunta ha già provveduto ad attivare il “Portale AIA”, spazio internet connesso con gli strumenti informatici degli Sportelli unici per le attività produttive.

 

L’articolo 10 del progetto di legge sostituisce, confermando le scelte in esso contenute, l’articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2004, al fine di precisare modalità e termini della partecipazione dei cittadini e dei soggetti interessati, e della comunicazione delle eventuali osservazioni pervenute al gestore dell’impianto (che ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni).

 

L’articolo 11 del progetto di legge sostituisce l’articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di adeguare il rilascio dell’AIA alle disposizioni contenute nell’art. 29-quater del d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014.

In particolare viene confermata la previsione di invio della bozza di AIA al gestore che ha facoltà di presentare le proprie osservazioni in merito.

 

L’articolo 12 del progetto di legge sostituisce l’articolo 11 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di adeguare le previgenti disposizioni concernenti il rinnovo ed il riesame a quanto previsto in materia esclusivamente di riesame dagli articoli 29-octies e 29-nonies del d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014.

 

L’articolo 13 del progetto di legge sostituisce l’articolo 12 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di adeguare le previgenti disposizioni concernenti il rispetto delle condizioni dell’AIA alle rinnovate disposizioni dell’articolo 29-decies del d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014. In particolare viene previsto che la Regione stabilisce gli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive e approva, sulla base delle proposte  predisposte e presentate dalle Autorità competenti, un piano delle attività ispettive in ottemperanza a quanto stabilito nei commi 11-bis e 11-ter dell'art. 29-decies del d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014.

Inoltre è introdotta la disposizione che la Regione promuove la definizione di report per settore o tipologia di installazioni e l’analisi delle condizioni di gestione e degli esiti dei monitoraggi e dei controlli alfine di definire, tenendo conto di quanto previsto dalle linee guida sui controlli di cui all’articolo 14 del DL n. 5 del 2012, specifiche misure di coordinamento e semplificazione delle condizioni di monitoraggio e controllo della gestione delle installazioni e individuare le eventuali modifiche da apportare alle AIA.

 

L’articolo 14 del progetto di legge introduce l’articolo 12-bis nella legge regionale n. 21 del 2004 al fine di recepire quanto previsto in materia di incidenti e imprevisti dall’articolo 29-undecies del d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014.

 

L’articolo 15 del progetto di legge sostituisce l’articolo 13 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di prevedere i poteri di cui all’articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche, oltre a quelli previsti dall’articolo 30 della LR n. 6 del 2004.

 

L’articolo 16 del progetto di legge modifica l’articolo 14 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di prevedere le sanzioni definite dall’articolo 29-quattuordecies del d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014.

 

L’articolo 17 del progetto di legge abroga l’articolo 15 della legge regionale n. 21 del 2004 in quanto l’inventario delle principali emissioni e loro fonti è riservato allo Stato dal d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014.

 

L’articolo 18 del progetto di legge sostituisce l’articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di prevedere lo scambio di informazioni tra livelli istituzionali (Regione e Stato) secondo le modalità stabilite dagli articoli 29-duodecies e 29-terdecies del d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014.

Inoltre, al fine di garantire un monitoraggio regionale dell’attuazione della legge 21, nel quadro dell’attuazione della legge regionale n. 16 del 2008 – relativa alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario – la Giunta regionale trasmette all’Assemblea legislativa una relazione contenente le informazioni, relative all’intero territorio regionale, fornite ai sensi degli articoli 29-duodecies e 29-terdecies del d.lgs. n. 152 del 2006.

 

L’articolo 19 del progetto di legge sostituisce l’articolo 17 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di prevedere che, nel caso di effetti ambientali transfrontalieri, si applichino le disposizioni di cui all’articolo 32-bis del d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014.

 

L’articolo 20 del progetto di legge sostituisce l’articolo 19 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di stabilire che le spese istruttorie e di controllo sono a carico del gestore e che per esse si applicano le disposizioni di cui all’articolo 33 del d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014.

 

L’articolo 21 del progetto di legge sostituisce l’articolo 21 della legge regionale n. 21 del 2004 per eliminare la vecchia disciplina transitoria, non più attuale, e aggiornare il rinvio alla normativa regionale sul bollettino ufficiale.

 

L’articolo 22 reca l’unico articolo non novellistico del progetto di legge, al fine di stabilire che trovano applicazioni le disposizioni transitorie di cui all’articolo 35, commi 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies, 2-octies e 2-nonies, del d.lgs. n. 152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014., nonché di cui all’articolo 29 del d.lgs. n. 46 del 2014. Viene inoltre stabilito che le AIA delle attività accessorie, condotte da diverso gestore, sono rilasciate in occasione del primo riesame o aggiornamento sostanziale dell’AIA relativa all’attività  principale.

TITOLO III - Attuazione della Direttiva 2011/24/UE, in materia di applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera

 

Articolo 23 – Sanità transfrontaliera

In data 5 aprile 2014, è entrato in vigore il Decreto legislativo n.38 del 4 marzo 2014 di recepimento della Direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera e della Direttiva di esecuzione 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro.  

Il Decreto legislativo, conformemente alle disposizioni contenute nella Direttiva 2011/24/UE, sancisce il diritto e la libertà dei pazienti di fruire in uno Stato membro UE diverso da quello di provenienza delle stesse prestazioni sanitarie che il Servizio Sanitario Nazionale avrebbe offerto al paziente nel proprio Paese, in base ai LEA nazionali, ad eccezione di alcuni servizi nel settore dell'assistenza di lunga durata, dell'assegnazione e dell'accesso agli organi ai fini dei trapianti, dei programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose. Il Decreto legislativo  ha inteso preservare la competenza e la responsabilità dei singoli Stati membri in ordine alla organizzazione e alla erogazione delle prestazioni sanitarie attraverso la previsione dell'autorizzazione preventiva in specifici casi elencati all'articolo 9, comma 2 del decreto medesimo e ha previsto che i pazienti che intendano ricevere cure programmate in un altro Stato membro UE debbano anticipare i costi delle prestazioni sanitarie. In ottemperanza alle disposizioni contenute nella Direttiva, il Decreto legislativo ha previsto infine la costituzione del Punto di Contatto Nazionale presso il Ministero della Salute, volto ad rispondere alle esigenze informative sia dei pazienti iscritti al Servizio Sanitario Nazionale sia dei pazienti assicurati dal Servizio sanitario di un altro Stato dell'UE, anche se residenti in Italia.

Nell'ambito del riportato quadro normativo e nel rispetto delle proprie competenze , la Regione per facilitare l'accesso ad una assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di alta qualità, e promuovere la cooperazione in materia di assistenza sanitaria tra gli Stati membri, deve prevedere apposite linee guida, in applicazione delle linee guida nazionali, di cui al comma 3 dell'art.19 del decreto medesimo, al fine di assicurare la più ampia omogeneità delle garanzie e dei mezzi di tutela del paziente sul territorio regionale.

Le predette linee guida sono volte a definire le condizioni e le regole  per  le procedure di autorizzazione e di verifica, i termini e le condizioni di rimborso dei costi, in modo da garantire  omogeneità di trattamento sul territorio regionale. Potranno individuare ulteriori prestazioni da assoggettare ad autorizzazione preventiva. Dovranno altresì garantire il coordinamento del quadro normativo di riferimento, chiarendo la differenza tra i diversi regimi.

Le predette linee guida devono altresì individuare i centri autorizzatori di riferimento, nell'ambito dell'organizzazione delle singole aziende, per la valutazione clinica e la verifica amministrativa delle domande di autorizzazione all'accesso delle prestazioni e per le domande di verifica. 

Le Regioni devono infine , in coerenza con quanto previsto dall'art.2 del recente patto per la salute istituire, allocare e definire i compiti e le modalità organizzative del Punto di contatto regionale e le sue modalità di raccordo con i referenti aziendali competenti per materia, nonché  disciplinarne le modalità di raccordo con il Punto di contatto nazionale.

 

TITOLO IV - Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 24 (Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari)

 

L'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ha reso necessario procedere all'adeguamento della legge regionale 7 aprile 2000, n. 24 “Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari”.

Questa disegnava un quadro normativo delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali abbastanza simile a quello delineato dalla normativa europea per alcuni settori specifici.

La legge regionale n. 24 del 2000 ha consentito che in Emilia-Romagna possano - oggi - operare 21 organizzazioni di produttori (13 per il settore vegetale e 8 per quello animale), che associano 24.000 produttori agricoli, per un fatturato di 439.569.708 di €, mentre sono state riconosciute ed operano 3 organizzazioni interprofessionali (pomodoro da industria, suini, pera).

La nuova organizzazione comune di mercato ha - in gran parte - confermato la precedente disciplina, prevedendo la sua applicazione in tutti i settori produttivi, sia pure salvaguardando alcune peculiarità.

Da ciò consegue che, oggi, tutte le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e tutte le organizzazioni interprofessionali rientrano nell'ambito di applicazione della normativa europea, anche quelle che – fino al regolamento (UE) 1308/2013 - erano regolate dalla legge regionale.

Tuttavia, in continuità con la precedente programmazione, ha mantenuto alcune differenze, soprattutto per ciò che concerne le risorse economiche specificatamente destinate al solo settore ortofrutticolo e dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.

Nonostante i risultati positivi raggiunti in questi anni in tema di aggregazione dell'offerta dei prodotti agricoli, rimane ancora attuale l'esigenza di continuare a favorire i meccanismi di integrazione della filiera produttiva agricola.

Solo la presenza di un sistema organizzato della produzione agricola consente di confrontarsi adeguatamente con l'industria di trasformazione e con il mercato più in generale, mentre la presenza di organizzazioni interprofessionali può favorire l'integrazione delle componenti della filiera, offrendo uno strumento organizzativo che prova a risolvere - dal proprio interno - le difficoltà di collocamento dei prodotti agricoli e il problema dell'equa distribuzione del valore aggiunto dei prodotti agricoli all'interno della filiera e in particolare della fase produttiva.

Le difficoltà determinate dalla sfavorevole congiuntura economica e gli effetti della globalizzazione rendono sempre più attuale e necessaria l'organizzazione e l'aggregazione del settore primario per poter sostenere un adeguato livello di competitività.

Ciò rende indispensabile uno strumento legislativo specifico, che pur collocandosi nel quadro delineato dalla normativa europea, consenta di salvaguardare le peculiarità del contesto economico regionale ed accompagnare il processo di sviluppo ancora in corso, prevedendo anche la possibilità di alcuni specifici aiuti economici per i settori, a cui il regolamento (UE) 1308/2013 nulla destina.

Su questo versante si è, perciò, previsto un mero adeguamento alla nuova normativa sugli aiuti di stato, prevedendo, peraltro, l'applicazione del regolamento di esenzione dall'obbligo di notifica, con benefiche conseguenze dal punto di vista dello snellimento delle procedure.

Le modifiche proposte con il presente progetto di legge sono volte, quindi, ad adeguare la legge regionale alle disposizioni europee ed ad eliminare quelle non più necessarie, allorquando i rapporti giuridici trovano compiuta disciplina nella medesima normativa europea.

Molte delle modifiche sono, per questo, solo formali, ma consentono sia di rendere più semplice il testo della legge regionale sia di evitare dubbi interpretativi nell'ipotesi in cui le previsioni - a livello regionale - non siano perfettamente coincidenti con quelle europee.

 

L’articolo 24, contenente modifiche all' articolo 1 della l.r. n. 24/2000, enuncia le finalità della legge, nonché l'ambito di applicazione della medesima identificando, quali destinatari della disciplina, le Organizzazioni di Produttori, le Associazioni di organizzazioni di produttori e le Organizzazioni Interprofessionali di tutti i settori produttivi, con eccezione delle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo e dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, per le ragioni indicate in precedenza.

 

L’articolo 25 inserisce all'articolo. 2 della l.r. n. 24 del 2000 le Associazioni di organizzazioni di produttori, equiparate dalla normativa europea alle organizzazioni di produttori.

 

L’articolo 26, contenente modifiche all' articolo 3  della l.r. n. 24/2000, ridefinisce le Organizzazioni di Produttori e prevede anche le Associazioni di organizzazioni di produttori, fissandone i necessari requisiti per il riconoscimento.

Si tratta di una riscrittura completa del testo per consentire di eliminare le duplicazioni normative ed adeguare le disposizioni che consentano di garantire le specificità regionali.

Previsto come facoltà dalla normativa europea, è confermato l'obbligo di commercializzazione dei prodotti dei propri soci, già previsto anche dalla normativa nazionale.

E' stata, invece, innalzata al 50% la percentuale di deroga dall'obbligo di commercializzazione, in considerazione delle ipotesi di modifica in corso della normativa nazionale. Tale modifica si è resa necessaria in relazione al fatto che spesso le organizzazioni di produttori assumono una dimensione interregionale ed è evidente che mantenere un limite alla deroga più basso nel solo territorio regionale comporta notevoli difficoltà di ordine applicativo.

Rimane, invece, confermato il potere riconosciuto alla Giunta regionale per l'applicazione del presente articolo.

L’articolo 27, contenente modifiche all' articolo 4 della l.r. n. 24/2000, conferma la possibilità di concedere contributi alle organizzazioni di produttori e alle relative associazioni. Per effetto delle disposizioni dell'art. 24, contenente modifiche all'articolo 1 della l.r. n. 24/2000, gli aiuti sono concessi a tutte le organizzazioni di produttori e alle relative associazioni, con eccezione di quelle del settore ortofrutticolo e dell'olio d'oliva e delle olive tavola, in quanto già beneficiano di risorse europee specificamente destinate.

Costituisce, invece, una novità per quel che riguarda la sua formulazione in quanto – solo apparentemente - non prevede più azioni, percentuali di contributo e spese ammissibili.

Infatti, tali aspetti sono disciplinati per effetto del richiamo al Regolamento (UE) 25 giugno 2014, n. 702/2014 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Si è scelto di applicare il regolamento che disciplina la cosiddetta “procedura in esenzione”; in tal modo risultano notevolmente ridotti i tempi di registrazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea rispetto a quelli necessari per una decisione di approvazione a seguito di notifica.

E' confermato in capo alla Giunta regionale il potere di stabilire le modalità per l'accesso ai contributi per procedere alla comunicazione alla Commissione europea, fermo restando che tale potere risulta fortemente limitato dall'applicazione della normativa europea.

L’articolo 28 modifica l’articolo 5 della l.r. n. 24/2000: si conferma la precedente disciplina delle Organizzazioni Interprofessionali, quali strumenti per lo sviluppo di relazioni di filiera finalizzate a politiche di mercato e relazioni più eque fra i diversi soggetti che operano nel campo della produzione e trasformazione dei prodotti agricoli.

L'eliminazione dei divieti contenuti nel vecchio comma 3 dell'articolo 5 è solo apparente, in quanto essi trovano conferma nel regolamento (UE) n. 1308/2013.

In tale articolo trova disciplina anche il concetto di circoscrizione economica, già contenuto nell'art. 6 della legge regionale n. 24 del 2000, di cui è prevista ora l'abrogazione dal successivo articolo 31.

Tale concetto, già contenuto nella legge regionale, serviva sia a determinare il territorio in cui operava l'organizzazione interprofessionale, sia per verificare la sua rappresentatività.

La normativa europea, invece, disciplina la circoscrizione economica solo in relazione all'estensione delle regole approvate dall'organizzazione interprofessionale, che in tal modo diventano applicabili a tutti gli operatori della circoscrizione. E' evidente che estendere le regole approvate da un'organizzazione interprofessionale ai non aderenti presuppone che l'organizzazione operi su quel determinato territorio.

Per evitare dubbi interpretativi, quindi, si è inteso rendere esplicito tale presupposto, adottando la definizione europea - che risulta lievemente più ampia rispetto a quella contenuta nella legge regionale n. 24 del 2000, in quanto oltre a riferirsi alle zone limitrofe contempla anche quelle vicine – prevedendo espressamente la sua applicazione anche per la verifica della rappresentatività dell'organizzazione interprofessionale.

L’articolo 29 contiene modifiche all' articolo 7 della l.r. n. 24/2000: si conferma la possibilità di concedere contributi alle organizzazione interprofessionali, a beneficio dell'intera filiera produttiva.

Anche in tal caso si è seguito il criterio utilizzato per l'elaborazione dell'art.27, recante modifiche all'articolo 4 della l.r. n. 24/2000

L’articolo 30 consiste in un mero adeguamento rispetto ai richiami normativi, in relazione a quanto previsto dal Titolo IV del presente progetto di legge.

L’articolo 31 prevede le abrogazioni alla legge regionale n. 24 del 2000: l'art. 6 e l'art. 9 della medesima non hanno più ragione di essere in quanto la relativa disciplina è completamente contenuta nel regolamento (UE) n. 1308/2013, mentre l'art. 11 non è più necessario per effetto del richiamo al regolamento n. 702/2014.

L’articolo 32 introduce le disposizioni transitorie al fine di portare a conclusione i procedimenti disciplinati dalle regole previgenti.

 

TITOLO V

Ulteriori disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale alla normativa europea e per la semplificazione di specifici procedimenti

 

Sezione I- Norme in materia edilizia

L’articolo 33 regola gli adempimenti amministrativi richiesti per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili costituenti attività edilizia libera, in conformità alla normativa statale vigente, e individuano la sanzione pecuniaria da applicare in caso di mancata osservanza dei medesimi adempimenti.

Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 – convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 – ha disposto (con l'art. 30, comma 1) l'introduzione dell'art. 7-bis nel decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE). Tale disposizione ha stabilito che, dal 1° ottobre 2014, tutti gli interventi per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, elencati nei paragrafi 11 e 12 delle “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, adottate con decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre  2003, n. 387, ivi comprese quelle costituenti attività edilizia libera, sono subordinate alla presentazione di apposita comunicazione di inizio attività (CIL). Inoltre, la medesima disposizione ha stabilito che per tutti gli impianti soggetti a comunicazione debba essere utilizzato un modello unico di cui ha definito i contenuti essenziali. Tale modello, approvato dal Ministro dello sviluppo economico con il recentissimo D.M. 19 maggio 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2015, n. 121), è sostitutivo dei modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA.

Conseguentemente, il nuovo comma 2-bis dell’articolo 7 della L.R. n. 15 del 2013, introdotto dall’articolo 33, recepisce detta disciplina statale, chiarendo che la realizzazione di pannelli solari fotovoltaici, a servizio degli edifici, di cui al comma 1, lettera m), del medesimo articolo, pur costituendo dal punto di vista edilizio attività totalmente liberalizzata, è soggetta a comunicazione, nelle forme speciali previste dalla disposizione statale sopravvenuta. In tal modo si rende esplicito quanto già richiamato dall’articolo 10, comma 4, della medesima legge regionale, il quale fa comunque salve le procedure speciali previste dalla disciplina settoriale per gli impianti alimentati da energia rinnovabile.

 

Gli articoli 34 e 35 concernono la destinazione d’uso.

L’articolo 34 è diretto a semplificare la disciplina del mutamento di destinazione d’uso prevista dalla L.R. n. 15 del 2013, in attuazione dei principi stabiliti dall’art. 23-bis del DPR n. 380 del 2001 (introdotto dall’art. 17, comma 1, lettera n, del D.L. n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 - c.d. decreto “Sblocca Italia”), e delle recenti elaborazioni giurisprudenziali in materia dei principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione, stabiliti dalla direttiva 2006/123/CE (Bolkestein), attraverso la sostituzione dell’articolo 28 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia).

In estrema sintesi all’articolo 28 della legge regionale n. 15 del 2013 come sostituito il comma 1 contiene la definizione di mutamento funzionale degli immobili, stabilendo che costituisce cambio della destinazione d’uso il passaggio dall’uso in essere ad uno tra quelli considerati ammissibili dal piano urbanistico. Il comma 2 conferma infatti l’esperienza regionale secondo cui i piani urbanistici possono individuare, nel centro storico e in determinati ambiti specificamente individuati, gli usi ammissibili e quelli che invece risultano incompatibili con le caratteristiche dei luoghi (per evitare interferenze tra attività tra loro contrastanti, una eccessiva terziarizzazione, la concentrazione di funzioni che presentano una forte attrattività di persone e merci, ecc.). La disposizione richiama poi la necessità di operare l’uniformazione delle definizioni delle destinazioni d’uso, già prevista dall’art. 12 della L.R. n. 15 del 2013, che potrà produrre una significativa semplificazione normativa, standardizzando le tipologie utilizzate dai piani urbanistici.

Una significativa innovazione della materia è prevista dai commi 3 e 4 dell’articolo 28 della legge regionale n. 15 del 2013 come sostituito: con tali previsioni si delimitano i casi in cui il mutamento della destinazione d’uso comporta un aumento del carico urbanistico (ed è di conseguenza subordinato, ai sensi del comma 5,  al reperimento di differenti dotazioni territoriali e pertinenziali e al versamento della differenza del contributo di costruzione previsto per i due usi). Il comma 3 individua sei categorie funzionali e chiarisce che, di norma, un diverso carico urbanistico può derivare solo dal passaggio da una all’altra delle categorie ivi indicate. Il comma 4 specifica, che la legge regionale e i relativi provvedimenti attuativi possono stabilire criteri integrativi del precedente, individuando usi che, pur facendo parte della medesima categoria funzionale, presentano un diverso carico urbanistico e che, per questa ragione, richiedono una apposita pianificazione territoriale e urbanistica (riferita alle diverse tipologie individuate) e standards qualitativamente e quantitativamente differenziati. Ciò vale, per esempio, per le diverse tipologie di strutture commerciali, differenziate in ragione delle caratteristiche dimensionali e merceologiche, e più in generale per tutte quelle attività economiche (recettive, industriali, di servizio, ecc.) per le quali le normative di settore stabiliscono criteri localizzativi e dotazioni territoriali differenziati.

Le previsioni fin qui descritte stabiliscono, dunque, criteri univoci per semplificare la disciplina del mutamento di destinazione d’uso attualmente presente nei piani comunali, che molto frequentemente prevedono una classificazione ben più articolata delle destinazioni d’uso e un diverso carico urbanistico anche tra usi della medesima categoria, con scelte differenti da Comune a Comune e in assenza di specifici riferimenti normativi.

I commi 6 e 7 dell’articolo 28 della legge regionale n. 15 del 2013 come sostituito riprendono invece  principi consolidati nella nostra legislazione, circa l’individuazione della destinazione d’uso legittima di ciascun immobile (identificata con quella indicata nei titoli abilitativi edilizi e, in loro assenza, nelle indicazioni catastali di primo impianto) e in merito alla possibilità di destinare una parte degli immobili ad altri usi, in genere connessi o integrativi rispetto a quello principale. L’unica innovazione attiene all’utilizzo del criterio classificatorio indicato nell’art. 23-bis, comma 2, del decreto sblocca Italia, prevedendosi che in assenza di un titolo edilizio o di documentazione catastale, idonei ad attestare l’uso legittimo dell’edificio o dell’unità immobiliare, si possa ricorrere al criterio fattuale dell’uso in essere per la parte prevalente dell’immobile.

 

Per assicurare l’attuazione, in tempi certi e su tutto il territorio regionale, della semplificazione della disciplina del mutamento d’uso con aumento di carico urbanistico descritta in precedenza (commi 3 e 4 dell’art. 28), il secondo comma dell’articolo 34 prevede che i Comuni debbano adeguare i propri strumenti entro il termine perentorio di 180 giorni, con un procedimento speciale di variante che richiede la sola approvazione di una deliberazione consiliare; trascorso tale termine cessano di avere efficacia le previsioni di piano incompatibili con i criteri uniformi appena ricordati (cioè, le previsioni che stabiliscono l’aumento di carico urbanistico all’interno della medesima categoria funzionale, senza che ciò derivi da una espressa previsione della normativa settoriale di riferimento).

Il comma 3 dell’articolo 34 ribadisce la necessità di continuare ad applicare in via transitoria le vigenti deliberazioni sul contributo di costruzione, fino a quando le stesse non saranno adeguate alle innovazioni intervenute.

 

Infine, l’articolo 35 contiene una norma di coordinamento testuale, tesa a ribadire anche nell’articolo 30, comma 1, lettera b) della L.R. n. 15 del 2013 che il mutamento di destinazione d’uso comporta un aumento del carico urbanistico solo nei casi indicati dai commi 3 e 4 dell’articolo 28 come modificato e non (come prevede il testo vigente) in tutti i casi in cui il piano comunale preveda maggiori dotazioni territoriali. Naturalmente, anche questa modifica dovrà entrare in vigore solo alla data in cui risulteranno comunque direttamente operative le innovazioni di cui ai commi 3 e 4 del nuovo testo dell’art. 28, cioè dopo 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di riforma (comma 2).

 

Sezione II- Ulteriori disposizioni

Articolo 36 - Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico

All’interno della normativa statale sono presenti norme e regolamenti stratificatisi nel tempo da cui derivano procedure, come certificazioni o autorizzazioni, prive di documentata efficacia perché impongono l’adozione di misure rivolte alla prevenzione di malattie o alla tutela della salute basate su idee dominanti nella comunità scientifica dell’epoca ma attualmente non più ritenute valide, oppure basate sulla necessità di difesa da pericoli per la salute non più attuali, a volte largamente disattese nella prassi abituale.

Il D.P.R. n.1518/1967 - ed in particolare l'articolo 42, che prevede l'obbligo di presentazione dei certificati medici per assenza scolastica di più di cinque giorni - è da ritenersi datato dal punto di vista dei contenuti, in quanto riferito ad un contesto epidemiologico, sociale, scolastico modificato.

Resta, comunque, rilevante, sulla base della evidenza scientifica, che le malattie infettive sono spesso contagiose in fase di incubazione, ma raramente quando il soggetto è convalescente.

Giova ricordare, inoltre, che l'obbligo della presentazione di certificato medico oltre i cinque giorni di assenza risulta ancora applicato, benché il Testo Unico delle Leggi sulla Pubblica Istruzione (D. Lgs. 297/1994) non lo preveda.

Attualmente, i soggetti che rilasciano le certificazioni per la «riammissione alla scuola materna, alla scuola dell’obbligo e alle scuole secondarie superiori» dopo malattia ai sensi del Regolamento della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2008 n. 2 art. 4 comma 4 sono:

- i pediatri di libera scelta (A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici PLS del 15.12.2005 e s.m.i., art. 44, comma 2, lett. g.);

- i medici di assistenza primaria («le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola dell’obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori»: l’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23.03.2005 e s.m.i., all’art. 45, comma 2, lett. f).

Inoltre, anche i medici specialisti convenzionati e/o dipendenti del Servizio Sanitario Regionale rientrano tra i soggetti che possono rilasciare le certificazioni per la «riammissione alla scuola materna, alla scuola dell’obbligo e alle scuole secondarie superiori» come attività esercitata su richiesta dell’assistito.

Con l'articolo 36 la Regione intende dunque semplificare le casistiche sulla base delle quali siano richieste le certificazioni in materia di tutela della salute in ambito scolastico, nel rispetto della normativa statale e, in particolare, dell'ordinamento scolastico in vigore, che peraltro attualmente non richiama tale obbligo. Si mantiene, quindi, la disciplina esistente nei casi in cui tali certificazioni siano richieste da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica, o nei casi in cui siano da presentare in altre Regioni.

In tutti gli altri casi cessa l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più di cinque giorni.

 

Articolo 37 – Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2012

 

Le modifiche alla legge regionale n. 11 del 2012 di cui all’articolo 37 sono tese in primo luogo a far fronte ad alcune criticità di livello interpretativo connesse al divieto di utilizzo di esche di pesce vivo o morto. L'integrazione alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 12 ha infatti lo scopo di consentire, in deroga al divieto, l'uso di esche di porzioni di pesce non vivo, ripristinando una modalità di pesca tradizionalmente in uso.

Inoltre per contrastare il deprecabile fenomeno del bracconaggio sui corsi d'acqua emiliano-romagnoli, con particolare riferimento al fiume Po, che causa un progressivo impoverimento della quantità e qualità della fauna ittica determinando un grave danno ambientale ed economico, vengono introdotte quali misure deterrenti il sequestro e la confisca dei natanti, dei mezzi di trasporto e di conservazione utilizzati, nonché la confisca del pescato e delle attrezzature, oltre al sequestro già previsto nella disciplina vigente.

 

Articolo 38 - Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995

Il comma 1 inserisce all’articolo 1 della legge regionale n. 29 del 1995 un nuovo comma 1 bis), il quale ha lo scopo di rappresentare in modo esplicito e completo l’attività futura dell’Istituto Beni Culturali Artistici e Naturali nei contenuti e nelle forme attuative. Gran parte di quanto descritto è già in essere presso l’IBC che nel corso degli anni ha via via adeguato le proprie attività (conoscenza, catalogazione, conservazione, valorizzazione del patrimonio regionale) alle esigenze del territorio, coniugandole con le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie e dall’innovazione nel campo della gestione dei beni culturali e degli istituti che li conservano. Alcuni aspetti descritti nel comma indicano tuttavia un impegno ed una sfida per il futuro quanto mai necessari per conferire nuova efficacia e centralità all’operato dell’Istituto. In quest’ottica esso deve ridefinire ed adeguare ulteriormente le proprie attività e le modalità attuative ai profondi cambiamenti in atto nella società di oggi: dare una lettura integrata del patrimonio culturale del territorio, sfruttare a pieno le grandi potenzialità offerte dalla “rete”, privilegiare forme operative basate sulla collaborazione e la partecipazione attiva di tutte le componenti sociali e dei cittadini, sviluppare azioni di sostegno al ricco tessuto di imprese e di attività economiche afferenti al campo della cultura e dei beni culturali.

Il comma 2 aggiunge al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 29 del 1995, la lettera f ter): l’assegnazione all’Istituto della funzione di sostegno delle attività di educazione al patrimonio culturale tiene conto e dà applicazione agli indirizzi emanati a livello internazionale e nazionale, che promuovono la cittadinanza attiva e valorizzano l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, individuando gli istituti culturali come luoghi deputati alla formazione permanente dei cittadini, sia a livello personale che professionale.

Il comma 3 aggiunge un comma 1 bis) all’articolo 2 della legge regionale n. 29 del 1995 per consentire all’Istituto nuove modalità operative di intervento.

Il comma 4, attraverso le modifiche all’articolo 12 della l.r. n. 29 del 1995, reca semplificazioni normative che rispondono al fine di snellire l’attività ed i rapporti fra Istituto e Regione.

 

Articolo 39 - Modifica dell’articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2015

 

La norma di cui all’articolo 39 si rende necessaria per correggere il rinvio dell’articolo 8 alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali) con il rinvio a due fonti di legge regionale in materia di canoni di concessione di acque e suoli del demanio idrico regionale.

La modifica implica il rinvio all’articolo 20 della legge regionale n. 7 del 2004, che disciplina i canoni di concessione delle aree del demanio idrico, e all’articolo 20 del regolamento regionale n. 41 del 2001, attuativo dell’articolo 152 della legge regionale n. 3 del 1999, che fissa i criteri per determinare il canone annuo delle concessioni di acqua pubblica.

Correggendo il rinvio attuale – relativo a norme che disciplinano soltanto alcuni aspetti della materia – vengono precisati il contenuto e la ratio dell’articolo 8 e scongiurati dubbi interpretativi.

 

 


 

Testo:

 

PROGETTO DI LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2015

 

 


TITOLO I

Oggetto della legge regionale

 

Art. 1

Oggetto e finalità

 

1. La presente legge, in coerenza con la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) detta norme:

a) volte al recepimento delle direttive comunitarie in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento;

b) volte al recepimento della direttiva europea sull’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera;

c) in materia di disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari;

d) in materia di riforma del sistema autorizzatorio edilizio in materia di fotovoltaico e ulteriori disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa dell'Unione europea e per la semplificazione di specifici procedimenti.

 

2. Le disposizioni di riforma di cui al comma 1 sono finalizzate, in particolare, all'attuazione:

a) della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);

b) della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera;

c) del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013;

d) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).

 

 

TITOLO II

 

Attuazione delle direttive europee in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Modifiche alla legge 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

 

Articolo 2

Sostituzione dell’articolo 1 della l.r. n. 21 del 2004

 

1.L’articolo 1 della legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 1

Finalità ed oggetto

 

1.La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare come modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, attuativo della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), con la presente legge detta disposizioni in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento.

 

2. La prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento hanno lo scopo di evitare, oppure, qualora non sia possibile, di ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, i rifiuti ed il consumo delle risorse al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso.

 

3. La presente legge disciplina il rilascio ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) delle nuove installazioni e delle installazioni esistenti, nonché le modalità di esercizio delle installazioni medesime.”.

 

 

Articolo 3

Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. n. 21 del 2004

 

1.L’articolo 2 della l.r. n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 2

Ambito di applicazione e definizioni

 

1. Ai sensi dell’articolo 6, commi 13, 14 e 15, del d.lgs. n. 152 del 2006 le installazioni nuove ed esistenti, nonché le loro modifiche, elencate nell’Allegato VIII alla Parte Seconda dello stesso decreto sono assoggettate alle procedure e alle misure previste nel Titolo II della presente legge.

2. A richiesta del gestore le istallazioni nuove ed esistenti non comprese nel comma 1 sono assoggettate alle procedure ed alle misure previste dal Titolo II della presente legge.

3.  Ai fini della presente legge valgono le definizioni di cui all’articolo 5, lettere i-bis, i-ter, i-quater, i-quinquies, i-sexies, i-septies i-octies, i-nonies, l, l-bis, l-ter, l-ter.1, l-ter.2, l-ter.4, l-ter.5, o-bis, p, r-bis, s, t, u, v, v-bis, v-ter, v-quater, v-quinquies, v-sexies, v-septies, v-octies, nonché all’articolo 2, comma 1-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006.”.

 

 

Articolo 4

Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. n. 21 del 2004

 

1.L’articolo 3 della l.r. n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 3

Autorità competente

 

1. Nelle more del riordino istituzionale volto all’attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), l’autorità competente all'esercizio delle funzioni amministrative derivanti dalla presente legge è la Città metropolitana di Bologna o la Provincia territorialmente interessata.

2. Nell'espletamento dei compiti e delle procedure conferite, l’Autorità competente istituisce o individua una struttura organizzativa preposta all'espletamento delle attività relative all'effettuazione dei compiti e delle procedure disciplinate dalla presente legge.

3.Qualora un’istallazione interessi il territorio di più autorità competenti, l’AIA è rilasciata d’intesa tra queste. Nel caso di istallazioni che possono avere impatti rilevanti sull’ambiente di territori di altre autorità competenti, ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. n. 152 del 2006, l’autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri di tali autorità nonché degli enti locali interessati dagli impatti.

4. Qualora l’Autorità competente si avvalga dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna), il compenso dovuto non può superare l'ammontare complessivo delle somme riscosse quali spese istruttorie ed è definito dalla Giunta regionale in misura forfetaria, previo parere del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995.”.

 

 

Articolo 5

Sostituzione dell’art. 4 della l.r. n. 21 del 2004

1.L’articolo 4 della l.r. n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 4

Funzioni della Regione

 

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, emana direttive per l'esercizio coordinato e la semplificazione delle funzioni conferite con la presente legge nonché per la definizione delle spese istruttorie.

2.La Giunta regionale, al fine di assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti tecnico-scientifici nonché l’omogeneità dei procedimenti, istituisce un apposito gruppo di coordinamento delle autorità competenti e dell’ARPA.

3.La Giunta regionale assicura la partecipazione ed il contributo al Coordinamento nazionale di cui all’articolo 29-quinquies del d.lgs. n. 152 del 2006, anche tramite consultazione e partecipazione del gruppo di coordinamento di cui al comma 2.

 

4. La Giunta regionale assicura lo scambio di informazioni con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 29-terdecies del d.lgs. n. 152 del 2006, sui dati rappresentativi circa le emissioni e altre forme di inquinamento e sui valori limite di emissione nonché sulle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano, anche tramite consultazione e partecipazione del gruppo di coordinamento di cui al comma 2.”.

 

 

Articolo 6

Sostituzione dell’art. 5 della l.r. n. 21 del 2004

1. L’articolo 5 della l.r. n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 5

Principi generali dell’autorizzazione integrata ambientale

 

1. L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di tutela della salute e di qualità ambientale, tiene conto dei principi generali definiti dall’articolo 6, comma 16, del d.lgs. n. 152 del 2006.

2. L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi della presente legge, sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia di emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e di rifiuti, previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione ed elencati nell’Allegato IX della Parte Seconda del d.lgs. n. 152 del 2006. Sostituisce inoltre la comunicazione di cui all’articolo 216 dello stesso decreto. È fatta salva la normativa di cui alla direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ed al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), nonché la normativa di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, in base alla quale la direttiva 96/82/CE è abrogata con effetto dal 1° giugno 2015.”.

 

 

Articolo 7

Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. n. 21 del 2004

 

1. L’articolo 6 della l.r. n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 6

Autorizzazione integrata ambientale

 

1. L’autorità competente rilascia l’autorizzazione integrata ambientale nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 29-bis, 29-sexies e 29-septies del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché delle direttive regionali di cui all’articolo 4. Nel caso di installazioni con attività accessorie condotte da diverso gestore, di cui alla lettera i-quater) dell’articolo 5 del d.lgs. n. 152 del 2006, è garantita l’unitarietà del procedimento istruttorio e le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate.

2.Nel caso in cui il progetto di nuova installazione sia assoggettata alla procedura di valutazione d’impatto ambientale (VIA) di cui al titolo III della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), la procedura di VIA ricomprende e sostituisce l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della predetta legge regionale n. 9 del 1999. In tal caso, le procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione disciplinate dagli articoli 14 e 15 della predetta legge regionale n. 9 del 1999 sostituiscono ad ogni effetto le procedure di pubblicità e partecipazione previste dagli articoli 8 e 9.”.

 

 

Articolo 8

Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. n. 21 del 2004

1.L’articolo 7 della l.r. n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 7

Domanda di autorizzazione integrata ambientale

 

1. La domanda di autorizzazione integrata ambientale è predisposta e presentata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dall’articolo 29-ter del d.lgs. n. 152 del 2006.

2. Per le verifiche di completezza e per le eventuali integrazioni della domanda e della relativa documentazione, si procede ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell’art. 29-ter del d.lgs. n. 152 del 2006.

3. Il gestore presenta la domanda di autorizzazione integrata ambientale allo Sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). La domanda è presentata per via telematica, secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale.

4. Nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela del segreto industriale o commerciale, il gestore può richiedere che non sia resa pubblica, in tutto o in parte, la descrizione dei processi produttivi. In tal caso, il gestore allega una specifica illustrazione, destinata ad essere resa pubblica, in merito alle caratteristiche del progetto ed agli effetti finali sull'ambiente. Il personale della struttura organizzativa preposta ha accesso alle informazioni relative alle installazioni soggette alla autorizzazione integrata ambientale anche se sottoposte a segreto industriale o commerciale, con l'obbligo di rispettare le disposizioni che tutelano la segretezza delle predette informazioni.”.

 

 

Articolo 9

Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. n. 21 del 2004

 

1. L’articolo 8 della l.r. n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 8

Pubblicizzazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale

 

1. Lo Sportello unico per le attività produttive provvede a far pubblicare nel Bollettino ufficiale telematico della Regione (BURERT) l'annuncio dell’avvio del procedimento, nel quale sono specificati il gestore, l'installazione, la localizzazione ed una sommaria descrizione dell'installazione, l'indicazione dei termini e delle modalità di presentazione di osservazioni.

2. Lo Sportello unico comunica al gestore la data di pubblicazione nel BURERT dell'annuncio dell’avvio del procedimento.

3. La domanda e tutti gli atti inerenti il procedimento di rilascio o aggiornamento dell’AIA e le successive modifiche e aggiornamenti sono trasmessi e resi pubblici per via telematica, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale. Trova applicazione quanto disposto dall’art. 7, comma 3.

4. Nell’ambito delle funzioni di coordinamento dello Sportello unico per le attività produttive sono previsti meccanismi di supporto e sono assicurate le verifiche di adeguatezza dell’esercizio delle funzioni assegnate allo Sportello unico dalla presente legge.”.

 

 

Articolo 10

Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. n. 21 del 2004

 

1.L’articolo 9 della l.r. n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 9

Partecipazione alla autorizzazione integrata ambientale

 

1. I soggetti interessati, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nel BURERT, possono prendere visione della domanda di autorizzazione integrata ambientale e della relativa documentazione e presentare, in forma scritta, osservazioni all’autorità competente.

2. L’autorità competente comunica le osservazioni al gestore, il quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il sessantesimo giorno precedente al termine per la conclusione della procedura relativa alla autorizzazione integrata ambientale.”.

 

 

Articolo 11

Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. n. 21 del 2004

 

1.L’articolo 10 della l.r. n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 10

Rilascio della autorizzazione integrata ambientale

1. Per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 29-quater del d.lgs. n. 152 del 2006.

2. Il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale contiene le condizioni che garantiscono la conformità dell’installazione ai requisiti previsti dalla presente legge. Con tale provvedimento l’autorità competente si esprime sulle osservazioni e le controdeduzioni presentate.

3. Lo schema dell'autorizzazione integrata ambientale è trasmesso dall’autorità competente, entro il trentesimo giorno precedente al termine per la conclusione della procedura, al gestore, il quale ha facoltà di presentare le proprie osservazioni in merito entro il quindicesimo giorno precedente al termine per la conclusione della procedura. Decorso tale termine l’autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale anche in assenza delle predette osservazioni.

4. Il gestore deve attuare le eventuali prescrizioni contenute nella autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione, la gestione o il monitoraggio nel tempo dell'installazione. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati necessari per la realizzazione o la gestione dell'installazione.

5. Il diniego dell'autorizzazione integrata ambientale preclude l'esercizio dell'installazione nonché la sua realizzazione nei casi previsti dall’articolo 6 del d.lgs. n. 152 del 2006.

6. L’autorità competente cura la comunicazione dell'autorizzazione integrata ambientale al gestore, alle amministrazioni interessate ed all'ARPA per il tramite dello sportello unico, e la richiesta di pubblicazione per estratto nel BURERT. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento devono essere messi a disposizione del pubblico presso l’autorità competente e per via telematica, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.”.

 

 

Articolo 12

Sostituzione dell’art. 11 della l.r. n. 21 del 2004

 

1. L’articolo 11 della l.r. n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 11

 

Riesame della autorizzazione integrata ambientale e modifica delle istallazioni

1. Per il riesame della autorizzazione integrata ambientale e la modifica delle installazioni si applica quanto disposto dagli articoli 29-octies e 29-nonies del d.lgs. n. 152 del 2006.”.

 

 

Articolo 13

Sostituzione dell’art. 12 della l.r. n. 21 del 2004

 

1.L’articolo 12 della l.r. n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

“Articolo 12

Rispetto delle condizioni della autorizzazione integrata ambientale

 

1. Il monitoraggio ed il controllo del rispetto delle condizioni di autorizzazione integrata ambientale sono esercitati dall’autorità competente, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 29-decies del d.lgs. n. 152 del 2006.

 

2.Al fine di dare attuazione a quanto previsto ai commi 11-bis e 11-ter dell’articolo 29-decies del d.lgs. n. 152 del 2006 relativamente al Piano di ispezione ambientale, la Regione stabilisce gli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive. La Regione inoltre, sulla base delle proposte predisposte e presentate dalle autorità competenti secondo gli indirizzi suddetti, approva un piano di attività ispettive, che è aggiornato periodicamente, in ottemperanza di quanto stabilito nei citati commi 11-bis e 11-ter dell’articolo 29-decies.

 

3.La Regione promuove la definizione di report per settore o tipologia di installazioni e l’analisi delle condizioni di gestione e degli esiti dei monitoraggi e dei controlli. Sulla base degli esiti di tali analisi, e in considerazione di quanto previsto dalle linee guida sui controlli di cui all’articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) come convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, la Regione può definire specifiche misure di coordinamento e semplificazione delle condizioni di monitoraggio e controllo della gestione delle installazioni e individuare le eventuali modifiche da apportare alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate.

 

4.Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 l’autorità competente si avvale delle strutture dell'ARPA, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 44 del 1995, sia per i controlli periodici programmati sia per l'attività ispettiva di competenza.”.

 

 

Articolo 14

Introduzione dell’Art. 12-bis nella l.r. n. 21 del 2004

 

1.Dopo l’articolo 12 della l.r. n. 21 del 2004 è introdotto il seguente articolo:

 

“Articolo 12-bis

Incidenti o imprevisti

 

1.Per gli incidenti e imprevisti nelle installazioni assoggettate ad autorizzazione integrata ambientale trova applicazione quanto disposto dall’articolo 29-undecies del d.lgs. n. 152 del 2006.”.

 

 

Articolo 15

Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. n. 21 del 2004

 

1.L’articolo 13 della l.r. n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 13

Poteri sostitutivi

 

1. Qualora l’autorità competente non rilasci l'autorizzazione integrata ambientale entro il termine di cui all'articolo 10, si applicano i poteri sostitutivi di cui al comma 9-bis dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1990, n. 241 (Legge sul procedimento amministrativo) nonché quelli di cui all'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università).”.

 

 

Articolo 16

Modifica dell’articolo 14 della l.r. n. 21 del 2004

 

1.All’articolo 14 della l.r. n. 21 del 2004 le parole “dall’articolo 9, comma 7, lettera c), e dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 372 del 1999” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 29-quattuordecies del d.lgs. n. 152 del 2006.”.

 

 

Articolo 17

Abrogazione dell’articolo 15 della l.r. n. 21 del 2004

 

1.L’articolo 15 (Inventario delle principali emissioni e loro fonti) della l.r. n. 21 del 2004 è abrogato.

 

 

Articolo 18

Sostituzione all’articolo 16 della l.r. n. 21 del 2004

 

1.L’articolo 16 della l.r. n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 16

Scambio di informazioni e sistema informativo

 

1. La Regione, le autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale ed i Comuni e le loro Unioni sono tenuti al reciproco scambio di informazioni ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge.

 

2. L’autorità competente trasmette al Ministero dell'Ambiente e alla Regione Emilia-Romagna le informazioni di cui agli articoli 29-duodecies e 29-terdecies del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché di cui all’articolo 30 del d.lgs. n. 46 del 2014, con le modalità ivi previste.

 

3. Nel quadro dell’attuazione della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello statuto regionale), la Giunta regionale trasmette all’Assemblea legislativa una relazione contenente le informazioni, relative all’intero territorio regionale, fornite ai sensi degli articoli 29-duodecies e 29-terdecies del d.lgs. n. 152 del 2006.”.

 

 

Articolo 19

Sostituzione dell’art. 17 della l.r. n. 21 del 2004

 

1.L’articolo 17 della l.r. n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 17

Effetti transfrontalieri

 

1. Nel caso in cui il funzionamento di una installazione possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, l’autorità competente informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'adempimento degli obblighi di cui all’articolo 32-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché di cui all'articolo 26 della direttiva n. 2010/75/UE.”.

 

 

Articolo 20

Sostituzione dell’art. 19 della l.r. n. 21 del 2004

 

1.L’articolo 19 della l.r. n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

 

“Articolo 19

Spese istruttorie e di controllo

 

1.Le spese occorrenti per effettuare le attività istruttorie, i rilievi, gli accertamenti, i sopralluoghi ed i controlli relativi alle procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico del gestore.

2.Per le spese istruttorie e di controllo trova applicazione quanto stabilito dall’articolo 33 del d.lgs. n. 152 del 2006.”.

 

 

Articolo 21

Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. n. 21 del 2004

 

1.L’articolo 21 della l.r. n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

 

“Articolo 21

Disposizioni finali

 

1. Le pubblicazioni nel BURERT degli avvisi di deposito di cui all'articolo 8, comma 2, nonché delle autorizzazioni integrate ambientali per estratto di cui all'articolo 10, comma 6, sono a carico della Regione ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 9 settembre 1987, n. 28).”.

 

 

Articolo 22

Disposizioni transitorie

 

1. Si applicano le disposizioni transitorie e finali di cui all’articolo 35, commi 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies, 2-octies e 2-nonies, del d.lgs. n. 152 del 2006. Trova inoltre applicazione l’articolo 29 del d.lgs. n. 46 del 2014.

 

2. Le autorizzazioni integrate ambientali delle attività accessorie condotte da diverso gestore, di cui alla lettera i-quater) dell’articolo 5 del d.lgs. n. 152 del 2006, sono rilasciate in occasione del primo riesame o aggiornamento sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale relativa all’attività principale.

 

 

TITOLO III

Attuazione della Direttiva 2011/24/UE, in materia di applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera

 

Art. 23

Assistenza sanitaria transfrontaliera

 

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni nazionali di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38 (Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro) e nell'ambito delle proprie competenze, al fine di facilitare l'accesso dei pazienti ad una assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di alta qualità e di promuovere la cooperazione in materia di assistenza sanitaria tra gli Stati membri, adotta  indirizzi e indicazioni di carattere attuativo della disciplina statale per una omogenea applicazione della stessa sul territorio regionale.

2. Gli atti  regionali di cui al comma 1 sono volti in particolare a:

a) definire casi e criteri di autorizzazione preventiva delle prestazioni sanitarie, modalità di rimborso e  relative procedure amministrative, di cui agli articoli 8, 9, e 10 del del decreto legislativo n. 38 del 2014;

b) identificare, nell'ambito dell'organizzazione delle strutture aziendali sanitarie, i Centri regionali di riferimento per la gestione delle procedure di ricorso all'assistenza sanitaria transfrontaliera e di  valutazione clinica delle richieste presentate;

c) istituire il Punto di contatto regionale, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 del Patto per la salute 2014-2016 , di cui all'intesa sottoscritta ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 in data 10 luglio 2014, e dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 38 del 2014, per fornire ai pazienti  informazioni in merito ai diritti e alle procedure di accesso alla mobilità sanitaria transfrontaliera all'interno dell'Unione Europea, per consentire un efficace scambio di informazione con il Punto di contatto nazionale.

3. La Giunta regionale promuove l'offerta sanitaria di eccellenza delle strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario regionale e definisce le strategie volte a svilupparne l’attrattività. A tal fine, individua e supporta i luoghi di cura che, per le caratteristiche di alta specializzazione, erogano prestazioni nei confronti dei pazienti degli Stati membri dell’Unione europea, implementando le condizioni operative necessarie, e promuove la partecipazione di tali strutture alle Reti di riferimento europeo, secondo quanto disposto all'articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2014.

 

 

TITOLO IV

 

Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 24 (Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari)

 

 

Articolo 24

Sostituzione articolo 1  l.r. n. 24 del 2000

 

1. L’articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 24 (disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari) è sostituito da seguente:

“Articolo 1 Finalità

1.Con la presente legge la Regione promuove il consolidamento del sistema organizzativo relativo ai prodotti di cui all'Allegato 1 dei Trattato sul funzionamento dell'Unione europea , esclusi quelli della pesca e dell'acquacoltura, dettando la disciplina relativa alle Organizzazioni di Produttori, alle Associazioni di Organizzazioni di Produttori e alle Organizzazioni Interprofessionali, conformemente ai regolamenti europei. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle Organizzazioni  di Produttori e alle Associazioni di Organizzazioni di Produttori del settore ortofrutticolo e di quello dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.

2.Ai fini di cui al comma 1 la Regione concede contributi nel rispetto della presente legge conformemente alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.”.

 

 

Articolo 25

Modifiche all’articolo 2 l.r. n. 24 del 2000

 

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2000 dopo le parole: “Organizzazioni di produttori” sono inserite le seguenti: “le Associazioni di Organizzazioni di produttori”.

 

Articolo 26

Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. n. 24 del 2000

 

1. L’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2000 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 3

Organizzazioni di Produttori e Associazioni di Organizzazioni di produttori

1. Si considerano Organizzazioni di Produttori e Associazioni di Organizzazioni di produttori, le persone giuridiche, costituite in forma di società di capitali, anche consortili e cooperative o una loro parte chiaramente definita, riconosciute ai sensi del Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio).,

2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco le Organizzazioni di Produttori e le Associazioni di Organizzazioni di produttori devono possedere gli ulteriori seguenti requisiti:

a) essere costituite per singolo prodotto o per categoria di prodotti o per settori;

b) essere costituite e controllate da produttori agricoli singoli o associati;

c) rappresentare un volume significativo della produzione regionale del prodotto, dei prodotti o del settore per cui si chiede l'iscrizione;

d) adottare disposizioni al fine di conseguire una effettiva concentrazione della produzione dei soci, una regolarizzazione dei prezzi alla produzione, nonché la promozione di tecniche colturali e di allevamento rispettose dell'ambiente, con particolare attenzione agli aspetti qualitativi delle produzioni;

e) provvedere direttamente o in nome e per conto dei soci all'effettiva immissione sul mercato dell'intera produzione degli stessi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3;

f) prevedere, nello statuto o eventualmente, in altri atti societari, obblighi al fine di:

1) limitare l'adesione del socio, per il medesimo prodotto, ad una sola Organizzazione di Produttori o ad una sola Associazioni di Organizzazioni di produttori, salvo che l'azienda sia costituita da unità di produzione distinte e situate in aree geografiche diverse;

2) assicurare un periodo minimo di adesione di almeno un anno e un preavviso di almeno tre mesi per l'eventuale richiesta di recesso dall'Organizzazione o dall'Associazione;

3) provvedere al controllo diretto di tutta la produzione dei soci relativamente al prodotto, ai prodotti o al settore per i quali si chiede l'iscrizione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3;

g) avere sede operativa nella Regione.

3. In deroga alle previsioni della lettera e) e del punto 3 della lettera f) del comma 2, le Organizzazioni possono autorizzare i soci, nel rispetto delle condizioni dalle medesime stabilite, a:

a) procedere a vendere direttamente fino al cinquanta per cento della propria produzione;

b) commercializzare essi stessi i prodotti, che rappresentano un volume marginale rispetto al volume commercializzabile dalla loro Organizzazione o dalla loro Associazione o una tipologia merceologica non trattata ovvero allorquando, per ragioni tecniche o commerciali particolari, l'Organizzazione di produttori o l'Associazione di organizzazione di produttori non riesca a ritirare interamente il prodotto dei soci.

4. La Giunta regionale specifica il contenuto dei requisiti previsti dal comma 2, delle deroghe previste dal comma 3 e stabilisce le modalità per il controllo dei medesimi.”.

 

 

Articolo 27

Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. n. 24 del 2000

 

1. L’articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2000 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 4

Contributi alle Organizzazioni di Produttori e alle Associazioni di Organizzazioni di produttori

 

1. La Regione può concedere alle Organizzazioni di Produttori e alle Associazioni di Organizzazioni di Produttori,  che non beneficino di analoghi finanziamenti nell'ambito dell'Organizzazione Comune di Mercato, contributi entro i limiti e con le modalità disciplinate dal Regolamento (UE) 25/06/2014, n. 702/2014 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo ed eventuali criteri per le priorità dei finanziamenti.”.

 

 

Articolo 28

Sostituzione dell’art. 5 della l.r. n. 24 del 2000

 

1. L’articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2000 è sostituito dal seguente:

“Articolo 5

Organizzazioni Interprofessionali

 

1. Per Organizzazioni Interprofessionali, ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013, per singolo prodotto, per categoria di prodotti o per settore, si intendono quegli organismi che raggruppano rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari.

2. Le Organizzazioni Interprofessionali possono essere riconosciute dalla Regione ed iscritte nell'apposito elenco purché presentino i requisiti e rispettino gli obblighi di cui ai regolamenti europei. Le Organizzazioni Interprofessionali devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

a) avere sede operativa nel territorio regionale;

b) operare in una circoscrizione economica, come definita al comma 5, il cui volume globale della produzione o commercio o trasformazione sia riferito per almeno il cinquantuno per cento al territorio regionale, garantendo comunque che ogni settore della filiera sia rappresentato in modo equilibrato;

c) detenere nel territorio regionale o nella circoscrizione economica almeno un volume significativo di prodotto definito dalla Giunta;

d) prevedere obblighi statutari al fine di:

1) limitare l'adesione di ciascun partecipante ad una sola Organizzazione Interprofessionale del medesimo settore nello stesso territorio; 

2) regolamentare eventuali rapporti dell'organizzazione stessa con altre Organizzazioni Interprofessionali anche aventi sede fuori dal territorio regionale;

3) tutelare gli interessi di tutte le componenti della filiera, attraverso modalità di composizione degli organi sociali che garantiscano una presenza equilibrata di ciascuno di essi;

4) garantire che le regole comuni, che riguardino tutte le fasi della filiera, siano approvate con procedure tali da assicurare la partecipazione di tutte le componenti;

5) prevedere un adeguato meccanismo di calcolo dell'indennizzo da corrispondere alle imprese danneggiate dalla violazione degli accordi sottoscritti;

6) garantire, nei procedimenti di conciliazione e procedure arbitrali per controversie tra membri dell'Organizzazione Interprofessionale, modalità di composizione del collegio arbitrale che assicurino l'equilibrio tra gli interessi delle parti in conflitto;

7) prevedere il conferimento da parte dei soci di contributi finanziari finalizzati al funzionamento dell'Organizzazione.

3. Ai fini della presente legge per circoscrizione economica si intende un'area geografica costituita da zone di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione siano omogenee.

4. La Giunta regionale specifica il contenuto dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco e stabilisce le modalità per il controllo dei medesimi.”.

 

 

Articolo 29

Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. n. 24 del 2000

 

1. L’articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2000 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 7- Contributi alle Organizzazioni Interprofessionali

1. La Regione può concedere alle Organizzazioni Interprofessionali, che non beneficino di analoghi finanziamenti nell'ambito dell'Organizzazione Comune di Mercato, contributi  entro i limiti e con le modalità disciplinate dal Regolamento (UE) 25/06/2014, n. 702/2014 della Commissione e dal Regolamento (UE) 17/06/2014, n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

2. La Giunta regionale stabilisce le spese ammissibili, eventuali priorità e garanzie nonché le modalità per la presentazione delle domande.”.

Articolo  30

Modifiche all’articolo 8 della l.r. n. 24 del 2000

 

1.Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2000 le parole “o l’inosservanza dei divieti previsti al comma 3 dell’articolo 5” sono soppresse.

 

 

Articolo 31

Abrogazioni

 

1. Gli articoli 6,  9 e 11 della legge regionale n. 24 del 2000 sono abrogati.

 

 

 

Articolo 32

Disposizione transitoria

 

1. Le disposizioni modificate o abrogate ai sensi della presente legge rimangono applicabili ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.

 

 

TITOLO V

Ulteriori disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale alla normativa europea e per la semplificazione di specifici procedimenti

 

Sezione I

Norme in materia edilizia

 

Articolo 33

Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013 in materia di installazioni fotovoltaiche

 

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), è inserito il seguente:

“2-bis. La realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera m), è preceduta dalla presentazione della comunicazione disciplinata dall’art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).”.

Articolo 34

Sostituzione dell’articolo 28 della L.R. n. 15 del 2013 in materia di destinazione d’uso

 

1.In attuazione della Direttiva 2006/123/CE e degli articoli 10, comma 2, e 23-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), l’articolo 28 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) è sostituito dal seguente:

 

 

“Articolo 28

Mutamento della destinazione d’uso

 

1.Costituisce mutamento d’uso rilevante sotto il profilo urbanistico ed edilizio la sostituzione dell’uso in atto nell’immobile con altra destinazione d’uso definita ammissibile dagli strumenti urbanistici ai sensi del comma 2.

2.Gli strumenti di pianificazione urbanistica possono individuare nel centro storico e in altri ambiti determinati del territorio comunale le destinazioni d’uso ammissibili degli immobili, attenendosi alle definizioni uniformi stabilite dall’atto di coordinamento tecnico previsto dall’articolo 12, comma 4, lettera g), della L.R. n. 15 del 2013, ove emanato. Fino all’adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica a quanto disposto dal presente comma, continuano a trovare applicazione le previsioni dei piani vigenti, contenenti l’individuazione delle destinazioni d’uso ammissibili.

3.Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, il mutamento di destinazione d’uso comporta una modifica del carico urbanistico qualora preveda l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

a)residenziale;

b)turistico ricettiva;

c)produttiva;

d)direzionale;

e)commerciale;

f)rurale.

4.La legge regionale e i relativi provvedimenti attuativi possono individuare specifiche destinazioni d’uso che presentano un diverso carico urbanistico pur facendo parte della medesima categoria funzionale, e che richiedono per questa ragione differenti criteri localizzativi e diverse dotazioni territoriali e pertinenziali. Continuano a trovare applicazione le disposizioni attualmente vigenti contenenti le previsioni di cui al presente comma.

5. Qualora la nuova destinazione determini un aumento del carico urbanistico, come definito dai commi 3 e 4, il mutamento d'uso è subordinato all'effettivo reperimento delle dotazioni territoriali e pertinenziali richieste e comporta il versamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione per la nuova destinazione d'uso e gli oneri previsti, nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso in atto. E’ fatta salva la possibilità di monetizzare le aree per dotazioni territoriali nei casi previsti dall’articolo A-26 dell’Allegato della legge regionale n. 20 del 2000.

6. La destinazione d’uso dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella stabilita dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l’ultimo intervento di recupero o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti. In carenza di ogni documentazione, si fa riferimento alla destinazione d’uso in atto, in termini di superficie utile prevalente.

7. Non costituisce mutamento d'uso ed è attuato liberamente il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 30 per cento della superficie utile dell'unità stessa e comunque compreso entro i 30 metri quadrati. Non costituisce inoltre mutamento d'uso la destinazione di parte degli edifici dell'azienda agricola a superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell'impresa stessa, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), purché contenuta entro il limite del 20 per cento della superficie totale degli immobili e comunque entro il limite di 250 metri quadrati ovvero, in caso di aziende florovivaistiche, di 500 metri quadrati. Tale attività di vendita può essere altresì attuata in strutture precarie o amovibili nei casi stabiliti dagli strumenti urbanistici.”.

2. I Comuni adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica alle previsioni dell’articolo 28, commi 3 e 4, della L.R. n. 15 del 2013, con deliberazione del Consiglio comunale entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente articolo; decorso inutilmente tale termine i medesimi commi 3 e 4 trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni di piano con essi incompatibili.

3. Fino alla ridefinizione delle tabelle parametriche, ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della L.R. n. 15 del 2013, continuano a trovare applicazione le deliberazioni dell’Assemblea legisaltiva 4 marzo 1998, n. 849 (Aggiornamento delle indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10) e n. 850 (Aggiornamento delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10).

 

 

Articolo 35

Modifiche all’articolo 30 della L.R. n. 15 del 2013 in materia di destinazione d’uso

 

1. All’articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2013, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b)un mutamento della destinazione d’uso degli immobili nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 28;”.

2. Il presente articolo entra in vigore il centottantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge.

Sezione II

Ulteriori disposizioni e norme di semplificazione

Articolo 36

Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico

 

1.Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, nella Regione Emilia-Romagna, la presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all'articolo 42, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora:

a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;

b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1, cessa l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più di cinque giorni.

 

 

Articolo 37

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2012

 

1. Alla fine della lettera f) del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico  e per la disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) sono aggiunte le seguenti parole: “fatto salvo l’uso di pesce non vivo porzionato”.

 

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11 del 2012 le parole “da euro 500,00 a euro 3000,00” sono sostituite dalle parole “da euro 1000,00 a euro 6000,00”.

 

3. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11 del 2012 le parole “da euro 500,00 a euro 3000,00” sono sostituite dalle parole “da euro 1000,00 a euro 6000,00”.

 

4. Il comma 3 dell’articolo 25 è sostituito dal seguente:

“3. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) gli agenti accertatori, qualora competenti, procedono altresì al sequestro degli attrezzi e del pescato. Per le violazioni di cui alla lettera c) gli agenti accertatori procedono anche alla confisca degli attrezzi e del pescato, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Negli altri casi di cui al comma 1, lettere da e) a k), gli agenti provvedono al sequestro della fauna ittica illegalmente detenuta. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua a cura del personale di vigilanza; delle reimmissioni effettuate è data certificazione con apposito verbale.”.

 

 

Articolo 38

Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995

 

1.Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'istituto dei beni artistici, culturali e naturali della regione Emilia-Romagna) è aggiunto il seguente:

“1 bis). L’Istituto, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e partecipazione, può promuovere accordi e intese, favorire progetti strutturati in rete nei territori, prestare consulenza e collaborare, anche mediante convenzioni, con le Istituzioni nazionali ed europee, le altre Regioni, gli enti pubblici e privati, gli Enti locali e le loro forme associative, le imprese, gli enti di ricerca e formativi, ed anche con il coinvolgimento attivo dei cittadini. Può altresì istituire comitati scientifici che siano di ausilio all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2.”

2.Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 29 del 1995, dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente:

“f-ter) promuove e sostiene la progettazione e lo sviluppo delle attività di educazione al patrimonio culturale e di sensibilizzazione della cittadinanza, in particolare delle giovani generazioni, sulle tematiche riguardanti la gestione, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali regionali anche mediante l’integrazione degli istituti culturali nei percorsi scolastici, professionali e di apprendimento lungo tutto l’arco della vita.”.

3.Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 29 del 1995 è inserito il seguente:

"1 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 l'Istituto può erogare, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, contributi destinati a concorrere alle spese necessarie alla realizzazione di progetti destinati allo sviluppo e all'attuazione delle funzioni. Appositi bandi regolano e specificano i criteri per la corresponsione degli incentivi ed i requisiti anche soggettivi necessari per poter accedere agli stessi.”.

4.All’articolo 12 della legge regionale n. 29 del 1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a)Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale n. 29 del 1995 è sostituito dal seguente:

“1. Ai sensi dell’articolo 64, comma 2, dello Statuto regionale il bilancio preventivo dell'Istituto e le sue variazioni, nonché il rendiconto consuntivo, sono adottati dal Consiglio direttivo, approvati dalla Giunta regionale e trasmessi alla competente Commissione assembleare per informazione. Il bilancio preventivo deve essere approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il preventivo si riferisce. Il rendiconto consuntivo deve essere accompagnato da una relazione annuale sulla attività svolta.”;

b)il comma 4 bis dell’articolo 12 è abrogato.

 

 

Articolo 39

Modifica dell’articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2015

 

1. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 30 aprile 2015, n. 2 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015) è sostituito dal seguente:

 

“1. I canoni di concessione derivanti dall'utilizzo del demanio idrico di cui all’articolo 20 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) e all’articolo 20 del regolamento regionale 20 dicembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica), attuativo dell’articolo 142 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. I canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare.”.

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA PER IL PROGETTO DI LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2015

 

Premessa.

Il progetto di legge costituisce attuazione del meccanismo di partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 16. Proprio in attuazione di tale legge si è svolta anche nell’anno 2014 la “sessione comunitaria” prevista dall’articolo 5 della citata legge.

In particolare, questo testo legislativo trae origine dalla risoluzione di chiusura della sessione comunitaria 2014 dell’Assemblea legislativa (oggetto n. 5486 del 7 maggio  2014  recante appunto “Sessione europea 2014. Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione europea”). Detta risoluzione conteneva, alla lettera v), l’invito alla Giunta regionale a verificare la possibilità di procedere alla presentazione del progetto di Legge comunitaria regionale ai sensi della legge regionale n.16 del 2008 quale seguito del recepimento da parte dello Stato (con il decreto legislativo n. 46 del 2014) della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) e della direttiva 2004/24/UE (recepita con il decreto legislativo n. 38 del 2014) concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera.

 

Va infine sottolineato che il progetto di legge comunitaria regionale per il 2015 si collega – nell’ambito della sessione comunitaria 2015 – al progetto di legge di riforma concernente la tutela dei sinti e dei rom (nel quadro della normativa dell’Unione europea) e con un progetto di legge di carattere meramente tecnico di razionalizzazione legislativa per l’abrogazione e la correzione di norme legislative superate (modello REFIT della UE utilizzato ora anche nella Regione Emilia-Romagna).

 

 

Il progetto di legge si articola in cinque Titoli:

TITOLO I - Oggetto della legge regionale

TITOLO II - Attuazione delle direttive europee in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Modifiche alla legge 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

TITOLO III - Attuazione della Direttiva 2011/24/UE, in materia di applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera

TITOLO IV - Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 24 (Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari)

TITOLO V- Ulteriori disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale alla normativa europea e per la semplificazione di specifici procedimenti

Sezione I- Norme in materia edilizia

Sezione II- Ulteriori disposizioni (Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico; modifiche alla legge regionale n. 11 del 2012; modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995; modifica dell’articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2015)

 

TITOLO I - Oggetto della legge regionale

La legge si apre con un articolo che ne descrive i contenuti e ed il succedersi dei principali argomenti, mettendoli in reazione sia con le normative europee oggetto di recepimento, sia con le leggi regionali che vengono conseguentemente modificate nell’ottica del progressivo adeguamento dell’ordinamento regionale a quello europeo.

 

TITOLO II - Attuazione delle direttive europee in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Modifiche alla legge 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

Il titolo II del progetto di legge comunitaria, riguarda l'adeguamento della normativa regionale, in particolare della legge regionale 21 del 2004, alla direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali e al d.lgs. n 46 del 2014 che ne costituisce recepimento nazionale.

L'insieme delle norme previste comportano unicamente modifiche di carattere regolamentare/procedurale, senza ricadute di carattere finanziario sul bilancio regionale.   Infatti già la normativa nazionale prevede che le spese per le attività istruttorie, i rilievi, gli accertamenti, i sopralluoghi ed i controlli relativi alle procedure di autorizzazione integrata ambientale sono a carico del gestore e per tali spese trova applicazione quanto stabilito all'art. 33 del d.lgs. 152/06; tutto ciò è stabilito all'art. 20 del progetto di legge comunitaria che sostituisce l'art. 19 della L.R. 21/04.

 

L’articolo 2 e l'articolo 3 del progetto di testo normativo provvedono ad aggiornare i riferimenti alle rinnovate norme europee (direttiva 2010/75/UE) e nazionali (d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014),e il riferimento all'ambito di applicazione dell’AIA e alle pertinenti definizioni stabilite nel d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014, sostituendo gli articol1 1 e 2 della legge regionale n. 21 del 2004.

Non comportano quindi oneri finanziari.

 

L’articolo 4 del progetto di legge sostituisce l’articolo 3 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di aggiornare l’individuazione dell’autorità competente per lo svolgimento dell’AIA alle recenti modifiche istituzionali ed in particolare per assegnare tale funzione alla Città metropolitana di Bologna, oltre che per confermarla in capo alle province, nelle more del riordino istituzionale che la Regione sta predisponendo (in recepimento della “Legge Delrio”).

Inoltre con l’articolo 3 viene regolamentato il caso in cui una installazione interessi i territori di più di una autorità competente, prevedendo conseguentemente una assunzione dell’AIA d’intesa tra le autorità stesse nonché il caso in cui gli impatti ambientali interessino i territori di più di una autorità competente, prevedendo conseguentemente l’obbligo di informare ed acquisire i pareri degli enti interessati.

Le modifiche inserite nel progetto di legge sono quindi di tipo normativo/regolamentare e non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L’articolo 5 del progetto di legge sostituisce l’articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di prevedere (comma 2) l’istituzione da parte della Giunta regionale di un apposito gruppo di coordinamento delle autorità competenti e di ARPA, nonché di assicurare la partecipazione al coordinamento nazionale e lo scambio di informazioni con il Ministero. Introduce inoltre il concetto di semplificazione come finalità dell'attività di emanazione di direttive regionali.

Tali disposizioni non producono ulteriori oneri in quanto si tratta di norme di tipo regolativo, senza implicazioni finanziarie.

 

L’articolo 6  e l'articolo 7 del progetto di legge sostituiscono rispettivamente l’articolo 5 e l'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di adeguare la definizione delle condizioni dell’AIA e il rilascio dell'AIA  ai principi e alle norme del d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014. È, inoltre, stabilito che le attività istruttorie e le AIA relative ad installazioni principali e alle connesse attività accessorie, condotte da diversi gestori, devono essere effettuate in modo unitario e coordinato.

Si tratta di norme di tipo procedurale che non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

 

L’articolo 8 del progetto di legge sostituisce l’articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di assicurare che la domanda di AIA venga presentata nel rispetto di quanto previsto dal rinnovato articolo 29-ter del d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014 e che venga svolta la verifica di completezza della domanda di AIA prevista dal medesimo articolo 29-ter. Viene inoltre previsto che la domanda sia presentata secondo le indicazioni Giunta regionale, relative anche all'utilizzo di modalità telematiche per la presentazione della domanda.

Si tratta di norme di tipo procedurale che non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

 

L’articolo 9 del progetto di legge sostituisce l’articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di precisare che la pubblicizzazione sul BURERT viene effettuata dallo Sportello unico per le attività produttive e che tutti gli atti inerenti il procedimento sono trasmessi e resi pubblici per via telematica secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale. In proposito si tenga conto che la Giunta ha già provveduto ad attivare il “Portale AIA”, spazio internet connesso con gli strumenti informatici degli Sportelli unici per le attività produttive.

Non si prevedono quindi che da questa modifica derivino maggiori oneri finanziari.

 

L’articolo 10 del progetto di legge sostituisce, confermando le scelte in esso contenute, l’articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2004, al fine di precisare modalità e termini della partecipazione dei cittadini e dei soggetti interessati, e della comunicazione delle eventuali osservazioni pervenute al gestore dell’impianto (che ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni).

Si tratta di norme di tipo procedurale che non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

 

L’articolo 11 del progetto di legge sostituisce l’articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di adeguare il rilascio dell’AIA alle disposizioni contenute nell’art. 29-quater del d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014, confermando la previsione di invio della bozza di AIA al gestore che ha facoltà di presentare le proprie osservazioni in merito.

Si tratta di disposizioni di tipo procedurale che non introducono oneri finanziari per la Regione.

 

L’articolo 12 del progetto di legge sostituisce l’articolo 11 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di adeguare le previgenti disposizioni concernenti il rinnovo ed il riesame a quanto previsto in materia esclusivamente di riesame dagli articoli 29-octies e 29-nonies del d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014.

Si tratta di disposizioni di tipo procedurale che non introducono nuovi oneri finanziari.

 

L’articolo 13 del progetto di legge sostituisce l’articolo 12 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di adeguare le previgenti disposizioni concernenti il rispetto delle condizioni dell’AIA alle rinnovate disposizioni dell’articolo 29-decies del d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014. In particolare viene previsto che la Regione stabilisce gli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive e approva, sulla base delle proposte  predisposte e presentate dalle Autorità competenti, un piano delle attività ispettive. 

Inoltre è introdotta la disposizione che la Regione promuove la definizione di report per settore o tipologia di installazioni e l’analisi delle condizioni di gestione e degli esiti dei monitoraggi e dei controlli alfine di definire specifiche misure di coordinamento e semplificazione delle condizioni di monitoraggio e controllo delle installazioni e individuare le eventuali modifiche da apportare alle AIA.

Dall'attuazione delle modifiche introdotte non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività sono previste con le risorse disponibili a legislazione vigente. In particolare gli adempimenti connessi al piano delle attività ispettive costituiscono una previsione introdotta dal d.lgs. 46/2014.

 

L’articolo 14 del progetto di legge introduce l’articolo 12-bis nella legge regionale n. 21 del 2004 al fine di recepire quanto previsto in materia di incidenti e imprevisti dall’articolo 29-undecies del d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014.

Si tratta di disposizioni di tipo procedurale che non introducono oneri finanziari.

 

L’articolo 15 del progetto di legge sostituisce l’articolo 13 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di prevedere i poteri di cui all’articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche, oltre a quelli previsti dall’articolo 30 della LR n. 6 del 2004.

Si tratta di disposizioni di tipo procedurale che non introducono oneri finanziari.

 

L’articolo 16 del progetto di legge modifica l’articolo 14 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di prevedere le sanzioni definite dall’articolo 29-quattuordecies del d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014.

Si tratta di disposizioni di tipo regolamentare che non introducono oneri finanziari.

 

L’articolo 17 del progetto di legge abroga l’articolo 15 della legge regionale n. 21 del 2004 in quanto l’inventario delle principali emissioni e loro fonti è riservato allo Stato dal d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014.

Dall'abrogazione di tale articolo non derivano oneri finanziari per la Regione.

 

L’articolo 18 del progetto di legge sostituisce l’articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di prevedere lo scambio di informazioni tra livelli istituzionali (Regione e Stato) secondo le modalità stabilite dagli articoli 29-duodecies e 29-terdecies del d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014.

Inoltre, al fine di garantire un monitoraggio regionale dell’attuazione della legge 21, la Giunta regionale trasmette all’Assemblea legislativa una relazione contenente le informazioni, relative all’intero territorio regionale, fornite ai sensi degli articoli 29-duodecies e 29-terdecies del d.lgs. n. 152 del 2006.

Le disposizioni previste non comportano oneri finanziari.

 

L’articolo 19 del progetto di legge sostituisce l’articolo 17 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di prevedere che, nel caso di effetti ambientali transfrontalieri, si applichino le disposizioni di cui all’articolo 32-bis del d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014.

Si tratta di disposizioni di tipo procedurale che non introducono oneri finanziari per la Regione.

 

L’articolo 20 del progetto di legge sostituisce l’articolo 19 della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di stabilire che le spese istruttorie e di controllo sono a carico del gestore e che per esse si applicano le disposizioni di cui all’articolo 33 del d.lgs. n.152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014.

Tale articolo fa riferimento a quanto previsto dalla norma nazionale e non si prevedono oneri a carico della finanza pubblica.

 

L’articolo 21 del progetto di legge sostituisce l’articolo 21 della legge regionale n. 21 del 2004 per eliminare la vecchia disciplina transitoria, non più attuale, e aggiornare il rinvio alla normativa regionale sul bollettino ufficiale.

Tali aggiornamenti non comportano incrementi di oneri finanziari a carico della Regione rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti.

 

L’articolo 22 reca l’unico articolo non novellistico del progetto di legge, al fine di stabilire che trovano applicazioni le disposizioni transitorie di cui all’articolo 35, commi 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies, 2-octies e 2-nonies, del d.lgs. n. 152 del 2006 come modificato dal d.lgs. n. 46 del 2014., nonché di cui all’articolo 29 del d.lgs. n. 46 del 2014. Viene inoltre stabilito che le AIA delle attività accessorie, condotte da diverso gestore, sono rilasciate in occasione del primo riesame o aggiornamento sostanziale dell’AIA relativa all’attività  principale.

Le disposizioni non introducono oneri finanziari per la Regione.

 

TITOLO III - Attuazione della Direttiva 2011/24/UE, in materia di applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera

 

Con l'articolo 23 la Regione intende dare attuazione alla Direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera.

Il Decreto legislativo n. 38 del 4 marzo 2014 ha recepito la Direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera e la Direttiva di esecuzione 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro.   

Il citato Decreto legislativo, conformemente alle disposizioni contenute nella Direttiva 2011/24/UE, sancisce il diritto e la libertà dei pazienti di fruire in uno Stato membro UE diverso da quello di provenienza delle stesse prestazioni sanitarie che il Servizio Sanitario Nazionale avrebbe offerto al paziente nel proprio Paese, in base ai LEA nazionali, ad eccezione di alcuni servizi nel settore dell'assistenza di lunga durata, dell'assegnazione e dell'accesso agli organi ai fini dei trapianti, dei programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose. Il Decreto legislativo  ha inteso preservare la competenza e la responsabilità dei singoli Stati membri in ordine alla organizzazione e alla erogazione delle prestazioni sanitarie attraverso la previsione dell'autorizzazione preventiva in specifici casi elencati all'articolo 9, comma 2 del decreto medesimo e ha previsto che i pazienti che intendano ricevere cure programmate in un altro Stato membro UE debbano anticipare i costi delle prestazioni sanitarie. In ottemperanza alle disposizioni contenute nella Direttiva, il Decreto legislativo ha previsto infine la costituzione del Punto di Contatto Nazionale presso il Ministero della Salute, volto ad rispondere alle esigenze informative sia dei pazienti iscritti al Servizio Sanitario Nazionale sia dei pazienti assicurati dal Servizio sanitario di un altro Stato dell'UE, anche se residenti in Italia.

Nell'ambito del riportato quadro normativo e nel rispetto delle proprie competenze, la Regione per facilitare l'accesso ad una assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di alta qualità, e promuovere la cooperazione in materia di assistenza sanitaria tra gli Stati membri, deve prevedere apposite linee guida, in applicazione delle linee guida nazionali, di cui al comma 3 dell'art. 19 del decreto medesimo, al fine di assicurare la più ampia omogeneità delle garanzie e dei mezzi di tutela del paziente sul territorio regionale.

Le predette linee guida sono volte a definire le condizioni e le regole  per  le procedure di autorizzazione e di verifica, i termini e le condizioni di rimborso dei costi, in modo da garantire  omogeneità di trattamento sul territorio regionale. Potranno individuare ulteriori prestazioni da assoggettare ad autorizzazione preventiva. Dovranno altresì garantire il coordinamento del quadro normativo di riferimento, chiarendo la differenza tra i diversi regimi.

Le predette linee guida devono altresì individuare i centri autorizzatori di riferimento, nell'ambito dell'organizzazione delle singole aziende, per la valutazione clinica e la verifica amministrativa delle domande di autorizzazione all'accesso delle prestazioni e per le domande di verifica. 

Le Regioni devono infine, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 del recente patto per la salute istituire, allocare e definire i compiti e le modalità organizzative del Punto di contatto regionale e le sue modalità di raccordo con i referenti aziendali competenti per materia, nonché  disciplinarne le modalità di raccordo con il Punto di contatto nazionale.

Le disposizioni di cui all’articolo 23 sono dirette a definire condizioni e regole procedurali in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, con particolare riguardo alle procedure di autorizzazione del percorso di accesso e alle modalità di rimborso dei costi.

Trattandosi di linee di indirizzo incentrate sulle procedure amministrative, volte a garantire tempestività di risposta e uniformità di applicazione della normativa sul territorio regionale, la predisposizione, da parte della Regione, avrà luogo con le risorse umane e strumentali già a disposizione, attraverso apposito gruppo di lavoro già istituito con determinazione del direttore generale sanità e politiche sociali n. 19047 del 23/12/2014.

Anche per quanto concerne l’identificazione dei Centri regionali di riferimento per la gestione delle procedure per questa particolare tipologia di assistenza sanitaria, non si ravvisano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale, dato che l’orientamento è quello di utilizzare i Centri di riferimento già esistenti presso le strutture aziendali per quanto concerne le autorizzazioni sull’alta specialità.

Quanto agli aspetti connessi all’istituzione del Punto di contatto regionale, la Regione si impegna a garantire i servizi e i necessari raccordi sul piano organizzativo ad invarianza di oneri complessivi, in coerenza con quanto disposto dall’art. 2, comma 3, del Patto per la Salute 2014-2016. Tale attività assume una particolare valenza strategica, in termini di attrattività dei pazienti e quindi di incremento dei flussi in entrata, essendo volta a promuovere l’offerta sanitaria di eccellenza delle strutture pubbliche e private accreditate presenti nel territorio regionale.

 

TITOLO IV - Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 24 (Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari)

 

 

L'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ha reso necessario procedere all'adeguamento della legge regionale 7 aprile 2000, n. 24 “Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari”.

Questa disegnava un quadro normativo delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali abbastanza simile a quello delineato dalla normativa europea per alcuni settori specifici.

La nuova organizzazione comune di mercato ha - in gran parte - confermato la precedente disciplina,  prevedendo la sua applicazione in tutti i settori produttivi, sia pure salvaguardando alcune peculiarità.

Da ciò consegue che, oggi, tutte le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e tutte le organizzazioni interprofessionali rientrano nell'ambito di applicazione della normativa europea, anche quelle che – fino al Regolamento (UE) 1308/2013 -  erano regolate dalla legge regionale.

Tuttavia, in continuità con la precedente programmazione, ha mantenuto alcune differenze, soprattutto per ciò che concerne le risorse economiche specificatamente destinate al solo settore ortofrutticolo e dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.

 

Nonostante i risultati positivi raggiunti in questi anni in tema di aggregazione dell'offerta dei prodotti agricoli risulta ancora indispensabile uno strumento legislativo specifico, che pur collocandosi nel quadro delineato dalla normativa europea, consenta di salvaguardare le peculiarità del contesto economico regionale ed accompagnare il processo di sviluppo ancora in corso, confermando ancora la possibilità di aiuti economici per quei settori, a cui il regolamento (UE) 1308/2013 nulla destina.

 

Su questo versante si è, perciò, previsto un adeguamento alla nuova normativa sugli aiuti di stato - Regolamento (UE) n. 702/2014 (c.d. regolamento d'esenzione), Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 o Regolamento (UE) n. 651/2014 - prevedendo, peraltro, l'applicazione del regolamento di esenzione dall'obbligo di notifica, con benefiche conseguenze dal punto di vista dello snellimento delle procedure.

 

Le modifiche proposte con il Titolo IV del presente progetto di legge sono volte, quindi, ad adeguare la legge regionale alle disposizioni europee ed ad eliminare quelle non più necessarie, allorquando i rapporti giuridici trovano compiuta disciplina nella medesima normativa europea.

Molte delle modifiche sono, per questo, solo formali, ma consentono sia di rendere più semplice il testo della legge regionale sia di evitare dubbi interpretativi nell'ipotesi in cui le previsioni - a livello regionale - non siano perfettamente coincidenti con quelle europee.

 

 

L’articolo 24 reca le modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 24/2000, che enuncia le finalità della legge, nonché l'ambito di applicazione della medesima identificando, quali destinatari della disciplina, le Organizzazioni di Produttori, le Associazioni di organizzazioni di produttori e le Organizzazioni Interprofessionali di tutti i settori produttivi, con eccezione delle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo e dell'olio d'oliva e delle olive da tavola. Tale esclusione è giustificata dalla diversa disciplina dei relativi settori, mentre la previsione - fra i soggetti destinatari – anche delle associazioni di organizzazioni di produttori costituisce un adeguamento al regolamento.

L'ampliamento dei soggetti destinatari è solo apparente e costituisce necessario adeguamento al Regolamento (UE) n. 1308/2013, che equipara le associazioni di organizzazione di produttori alle organizzazioni di produttori.

Tuttavia tali modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri rispetto al precedente testo normativo.

 

L’articolo 25 comporta una  modifica volta ad inserire all'articolo 2 le Associazioni di organizzazioni di produttori. Per tale modifica valgono le considerazioni già formulate in relazione all'articolo 24.

Per le stesse ragioni essa non comporta nuovi o maggiori oneri.

 

L’articolo 26 ridefinisce, sostituendo l'articolo 3 della legge regionale n. 24/2000, le Organizzazioni di Produttori e prevede anche le Associazioni di organizzazioni di produttori, fissandone i necessari requisiti per il riconoscimento.

Si tratta di una riscrittura completa del testo per consentire di eliminare le duplicazioni normative ed adeguare le disposizioni che consentano di garantire le specificità regionali.

Previsto come facoltà dalla normativa europea, è confermato l'obbligo di commercializzazione dei prodotti dei propri soci, già previsto anche dalla normativa nazionale.

E' stata, invece, innalzata al 50% la percentuale di deroga dall'obbligo di commercializzazione, in considerazione delle ipotesi di modifica in corso della normativa nazionale. Tale modifica si è resa necessaria in relazione al fatto che spesso le organizzazioni di produttori assumono una dimensione interregionale ed è evidente che mantenere un limite alla deroga più basso nel solo territorio regionale comporta notevoli difficoltà di ordine applicativo.

Le modifiche all'articolo 3 non comportano nuovi o maggiori oneri rispetto al precedente testo, in quanto trattasi di disposizioni a carattere prettamente regolativo, senza alcuna implicazione finanziaria.

 

L'articolo 27 modifica l'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2000, ma nella sostanza conferma l'impostazione del precedente testo normativo.

Infatti, l'articolo 4della citata legge regionale – nel testo attualmente vigente e che s'intende modificare - prevede la concessione di contributi alle organizzazioni di produttori, distinguendoli in due tipologie:

1. contributi per la costituzione e il funzionamento delle organizzazioni di produttori, comprendenti i costi per ottenere la disponibilità della sede, i costi di attrezzature d'ufficio, compresi materiali e attrezzature informatiche, i costi del personale, le spese necessarie per l'ordinario funzionamento;

2. contributi per le attività definite come “ampliamento significato”, comprendenti le spese concesse per attività connesse all'assistenza tecnico-economica, all'assistenza giuridica e commerciale, all'assistenza per la elaborazione di disciplinari relativi a metodi specifici di produzione, alla creazione di marchi e all'assistenza per la creazione di sistemi di autocontrollo.

 

Per effetto delle modifiche all'artico 1 gli aiuti sono concessi a tutte le organizzazioni di produttori e alle relative associazioni, con eccezione di quelle del settore ortofrutticolo e dell'olio d'oliva e delle olive tavola, in quanto già beneficiano di risorse europee specificamente destinate.

 

Le modifiche rispondono esclusivamente all'esigenza di adeguarsi alla nuova disciplina sugli aiuti di Stato. Esso chiarisce ciò che già avviene nella pratica: il regime di aiuto e quindi le previsioni dell'articolo 4 - per poter essere applicati - devono trovare necessariamente “copertura” nella normativa europea sugli aiuti di Stato.

La nuova formulazione risponde all'esigenza di rendere più semplice l'articolo e di non riprodurre nella legge regionale i pertinenti articoli del Regolamento (UE) n. 702/2014.

La norma, rispetto a quella vigente, non comporta maggiori oneri in quanto le risorse relative ai contributi sono già allocate alle UPB 1.3.1.2.5551 e 1.3.1.2.5310 del bilancio regionale.

 

Le modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2000 – contenute nell'articolo 28 del progetto di legge - confermano la precedente disciplina delle Organizzazioni Interprofessionali, quali strumenti per lo sviluppo di relazioni di filiera finalizzate a politiche di mercato e relazioni  più eque fra i diversi soggetti, che operano nel campo della produzione e trasformazione dei prodotti agricoli.

L'eliminazione dei divieti contenuti nel vecchio comma 3 dell'articolo 5 è solo apparente, in quanto essi trovano conferma nel Regolamento (UE) n. 1308/2013.

 

Nella nuova formulazione trova disciplina anche il concetto di circoscrizione economica, già contenuto nell'articolo 6 della legge regionale n. 24 del 2000, di cui è prevista l'abrogazione.

Tale concetto è stato adeguato alla previsione dell'articolo 164 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, chiarendo che la circoscrizione economica serve sia a determinare l'ambito territoriale in cui opera l'organizzazione interprofessionale e in cui possono essere applicate le regole - approvate dall'organizzazione interprofessionale - nel caso in cui siano estese a tutti gli operatori della circoscrizione, sia per verificare la relativa rappresentatività.

Le disposizioni in esso contenute non comportano nuovi o maggiori oneri, trattandosi di norme a carattere regolativo senza implicazioni finanziarie.

 

L’ articolo 29, modificando l'articolo 7 della legge regionale 24/2000, conferma la possibilità di concedere i contributi già previsti - dalla vecchia formulazione - alle organizzazione interprofessionali.

Il vecchio articolo 7 prevedeva la concessione di contributi per attività di ricerche e osservatori di mercato, di ricerca per lo sviluppo del prodotto e la definizione delle regole di produzione e di valorizzazione delle produzioni delle singole filiere. Con la nuova formulazione risultano confermate tali previsioni, per effetto del richiamo al Regolamento (UE) n. 702/2014 e n. 651/2014.

La norma, rispetto a quella vigente, non comporta maggiori oneri in quanto le risorse relative ai contributi sono già allocate alle UPB 1.3.1.2.5551 e 1.3.1.2.5310 del bilancio regionale.

 

L’articolo 30 introduce una modifica che  consiste in un mero adeguamento rispetto ai richiami normativi e perciò non comporta nuovi o maggiori oneri, non avendo implicazioni di carattere finanziario.

 

L’articolo 31 prevede le necessarie abrogazioni di alcuni articoli della legge regionale n. 24 del 2000.

Infatti, l'articolo 6 e l'articolo 9 non hanno più ragione di essere in quanto la relativa disciplina è completamente contenuta nel regolamento (UE) n. 1308/2013, se si eccettua il concetto di circoscrizione economica (oggi disciplinato nelle modifiche all'articolo 5), mentre l'articolo 11 non è più necessario per effetto del richiamo alla normativa sugli aiuti di Stato.

Esso non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto le disposte abrogazioni non hanno conseguenze di carattere finanziario.

 

L’articolo 32 introduce le disposizioni transitorie necessarie per portare a conclusione i procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore delle modifiche alla legge regionale n. 24/2000.

 

TITOLO V

Ulteriori disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale alla normativa europea e per la semplificazione di specifici procedimenti

 

Sezione I - Norme in materia edilizia

 

L’articolo 33, che inserisce un nuovo comma 2-bis  nell’articolo 7 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), individua gli adempimenti amministrativi richiesti per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili costituenti attività edilizia libera in conformità alla normativa statale vigente, chiarendo che anche la realizzazione di pannelli solari fotovoltaici, a servizio degli edifici, di cui al comma 1, lettera m), del medesimo articolo 7 è soggetta a comunicazione, nelle forme speciali previste dalla disposizione statale sopravvenuta. In tal modo si rende esplicito quanto già richiamato dall’articolo 10, comma 4, della  legge regionale n. 15 del 2003, il quale fa comunque salve le procedure speciali previste dalla disciplina settoriale per gli impianti alimentati da energia rinnovabile.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri trattandosi di disposizione di carattere regolativo,  priva di implicazioni di carattere finanziario.

 

Gli articoli 34 e 35 dettano norme in materia di mutamento di destinazione d’uso.

 

Il comma 1 dell’articolo 34 sostituisce l’articolo 28 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia). I successivi commi 2 e 3 dettano disposizioni di carattere transitorio, volte a consentire l’applicazione della nuova disciplina da parte dei Comuni.  La norma è nel complesso diretta a semplificare la disciplina del mutamento di destinazione d’uso prevista dalla legge regionale n. 15 del 2013, in attuazione dei principi stabiliti dall’art. 23-bis del D.P.R. n. 380 del 2001 (introdotto dall’art. 17, comma 1, lettera n, del D.L. n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 - c.d. decreto “Sblocca Italia”), e delle recenti elaborazioni giurisprudenziali in materia dei principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione, stabiliti dalla direttiva 2006/123/CE (Bolkestein).

Le norme non comportano nuovi o maggiori oneri trattandosi di disposizioni di carattere regolativo,  prive di implicazioni di carattere finanziario.

 

L’articolo 35 sostituisce la lett. b del comma 1 dell’articolo 30, della L.R. n. 15 del 2013 in materia di destinazione d’uso, inserendo una norma di coordinamento testuale tesa a ribadire he il mutamento di destinazione d’uso comporta un aumento del carico urbanistico solo nei casi indicati dai nuovi commi 3 e 4 dell’articolo 28, come sostituito dall’art. 34 del presente pdlr, e non anche (come invece prevede il testo in vigore) in tutti i casi in cui il piano comunale preveda maggiori dotazioni territoriali. Anche questa modifica entrerà in vigore solo alla data in cui risulteranno comunque direttamente operative le innovazioni di cui ai commi 3 e 4 del nuovo testo dell’articolo 28, cioè dopo 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di riforma.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri, trattandosi di una norma di coordinamento testuale, e dunque senza alcuna implicazione di carattere finanziario.

 

Sezione II - Ulteriori disposizioni

L'articolo 36 riguarda la semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico. Con l'articolo 36 la Regione intende semplificare le casistiche relative alla presentazione dei certificati medici per assenza scolastica di più di cinque giorni, nel rispetto della normativa statale e, in particolare, dell'ordinamento scolastico in vigore, che peraltro attualmente non richiama tale obbligo. Sulla base della evidenza scientifica sviluppatasi nel corso degli anni è emerso che le malattie infettive sono spesso contagiose in fase di incubazione, ma raramente quando il soggetto è convalescente. Si propone, quindi, di mantenere la disciplina esistente nei casi in cui le certificazioni per assenza scolastica di più di cinque giorni siano richieste da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica, o nei casi in cui siano da presentare in altre Regioni. In tutti gli altri casi cessa l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più di cinque giorni.

Le norme contenute nell’articolo 36 si sostanziano in una riduzione degli oneri amministrativi. Tali disposizioni non comportano spese aggiuntive a carico del Bilancio regionale.

 

L’ articolo 37 introduce modifiche alla legge regionale n. 11 del 2012. Le modifiche  sono tese in primo luogo a far fronte ad alcune criticità di livello interpretativo connesse al divieto di utilizzo di esche di pesce vivo o morto. L'integrazione alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 12  ha infatti lo scopo di consentire, in deroga al divieto, l'uso di esche di porzioni di pesce non vivo, ripristinando una modalità di pesca tradizionalmente in uso.

Inoltre per contrastare il deprecabile fenomeno del bracconaggio sui corsi d'acqua emiliano-romagnoli, con particolare riferimento al fiume Po, che causa un progressivo impoverimento della quantità e qualità della fauna ittica determinando un grave danno ambientale ed economico, vengono introdotte quali misure deterrenti il sequestro e la confisca dei natanti, dei mezzi di trasporto e di conservazione utilizzati, nonché la confisca del pescato e delle attrezzature, oltre al sequestro già previsto nella disciplina vigente. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

 

L'articolo 38 apporta modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995. Il comma 1 inserisce all’articolo 1 della legge regionale n. 29 del 1995 un nuovo comma 1 bis), il quale ha lo scopo di rappresentare in modo esplicito e completo l’attività dell’Istituto Beni Culturali Artistici e Naturali nei contenuti e nelle forme attuative. Gran parte di quanto descritto è già in essere presso l’IBACN che nel corso degli anni ha via via adeguato le proprie attività (conoscenza, catalogazione, conservazione, valorizzazione del patrimonio regionale) alle esigenze del territorio, privilegiando forme operative basate sulla collaborazione e la partecipazione attiva di tutte le componenti sociali e dei cittadini, senza comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il comma 2 aggiunge al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 29 del 1995, la lettera f ter) assegnando all’Istituto la funzione di sostegno delle attività di educazione al patrimonio culturale. Tale previsione dà applicazione agli indirizzi emanati a livello internazionale e nazionale, che promuovono la cittadinanza attiva e valorizzano l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, individuando gli istituti culturali come luoghi deputati alla formazione permanente dei cittadini, sia a livello personale che professionale. La modifica legislativa introdotta diversifica ulteriormente  il novero di funzioni attribuite all’Istituto, senza comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il comma 3 aggiunge un comma 1 bis) all’articolo 2 della legge regionale n. 29 del 1995 per consentire all’Istituto nuove modalità operative di intervento nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio.

Il comma 4, attraverso le modifiche all’articolo 12 della l.r. n. 29 del 1995, reca semplificazioni normative che rispondono al fine di snellire l’attività ed i rapporti fra Istituto e Regione.

L'articolo 39 modifica l’articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2015. La norma di cui all’articolo 39  si rende necessaria per correggere il rinvio dell’articolo 8 alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), sostituendolo con il rinvio all’articolo 20 della legge regionale n. 7 del 2004, che disciplina i canoni di concessione delle aree del demanio idrico, e al regolamento regionale n. 41 del 2001 che fissa i criteri per determinare il canone annuo delle concessioni di acqua pubblica. Vengono così precisati il contenuto e la ratio dell’articolo 8 e scongiurati dubbi interpretativi. Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

 

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