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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 751
Presentato in data: 10/06/2015
"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" (delibera di Giunta n. 687 del 08 06 15).

Presentatori:

delibera di Giunta n. 687 del 08 06 15

Testo:

 

PROGETTO DI LEGGE

«Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni»

 

 


Titolo I

Principi per il riordino delle funzioni amministrative, la definizione del nuovo ruolo istituzionale dei soggetti del governo territoriale e il governo delle aree vaste

 

Capo I

Riordino delle funzioni amministrative e principi per i successivi

adeguamenti legislativi

 

Articolo 1

Oggetto e finalità

 

1.La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, persegue l’obiettivo della riforma del sistema di governo territoriale, anche in coerenza con le previsioni della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulla città metropolitana, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni), attraverso la definizione di un nuovo ruolo dei livelli istituzionali e l’individuazione di nuove sedi per la governance multilivello, rafforzando gli strumenti di concertazione e co-decisione delle strategie politiche territoriali.

2.Sono oggetto specifico della presente legge:

a)la definizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione, della Città metropolitana di Bologna, delle Province, dei comuni e delle loro Unioni;

b)la definizione di nuove disposizioni per il governo delle aree vaste;

c)l’individuazione di nuove sedi di concertazione istituzionale e discipline comuni per la governance multilivello;

d)la nuova disciplina di ridelimitazione degli ambiti territoriali ottimali di maggiori dimensioni e di incentivazione delle fusioni di comuni;

e)la disciplina delle funzioni amministrative e la diversa allocazione di competenze conseguente alla richiamata legge n. 56 del 2014;

f)la definizione di misure di prima applicazione volte a garantire la continuità di esercizio delle funzioni in atto esercitate dalla Regione, dalla Città metropolitana di Bologna, dalle Province, dai Comuni e dalle loro Unioni, nonché i processi di mobilità del personale interessato dal riordino delle funzioni.

 

 

Articolo 2

Disposizioni per l’adeguamento della legislazione regionale. Principi per la riforma della pianificazione territoriale

 

1.Nelle materie oggetto di riordino sono individuate le abrogazioni e le modifiche di norme, nonché i principi per il successivo adeguamento legislativo.

2.Ai fini del successivo adeguamento della legislazione regionale di settore al ruolo differenziato della Città metropolitana di Bologna si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6.

3.Le funzioni in materia di pianificazione e governo del territorio sono riordinate con successivo intervento di modifica della legge regionale 24 maggio 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio), in coerenza con il ruolo istituzionale della Regione, della Città metropolitana di Bologna, delle Province, dei Comuni e delle loro Unioni, come definito dalla presente legge.

4.Nelle more dell’entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica.

 

 

Articolo 3

Principi per il riparto delle funzioni amministrative

 

1.Nel quadro delle disposizioni della legge n. 56 del 2014, alla Regione, alla Città metropolitana di Bologna, alle Province, ai Comuni e alle loro Unioni, sono attributi compiti e funzioni definiti per settori organici di materie, in coerenza, rispettivamente, con il ruolo istituzionale:

a)di indirizzo, pianificazione e controllo della Regione;

b)di governo dell’area vasta della Città metropolitana di Bologna;

c)di governo delle aree vaste delle Province;

d)del governo di prossimità dei Comuni e delle loro Unioni.

2.Per ciascun settore organico di materia sono indicate le funzioni oggetto di riordino sotto il profilo della competenza o del contenuto, le funzioni confermate in capo ai diversi soggetti istituzionali, nonché i principi per i successivi adeguamenti legislativi, collegati alla presente legge e con essa coerenti.

3.Il Titolo II è articolato sulla base dei seguenti settori organici:

a)Ambiente, Energia e Protezione Civile;

b)Trasporti e viabilità;

c)Agricoltura, caccia e pesca;

d)Attività produttive, commercio e turismo;

e)Istruzione e formazione professionale e lavoro, cultura sport e giovani;

f)Sanità e politiche sociali.

1.Per assicurare il maggior grado di efficienza nella gestione delle funzioni amministrative di elevata complessità, nelle materie dell’ambiente, dell’energia, della sicurezza territoriale e protezione civile, nonché in materia di servizi per il lavoro, sono individuati idonei modelli organizzativi nella forma delle “agenzie” ed in particolare:

a)l’Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente (ARPA) dell’Emilia-Romagna, di cui all’articolo 16;

b)lAgenzia regionale di protezione civile, di cui all’articolo 19;

c)l’Agenzia regionale per il lavoro, di cui all’articolo 52.

 

Capo II

Ruolo e funzioni dei soggetti istituzionali del governo territoriale

 

Articolo 4

Ruolo e funzioni della Regione

 

1.Nei settori di intervento oggetto di riordino ai sensi del Titolo II, la Regione svolge prioritariamente funzioni di indirizzo, programmazione e controllo perseguendo la massima integrazione tra tutti i livelli istituzionali del governo territoriale, anche attraverso la valorizzazione delle nuove sedi inter-istituzionali, di cui agli articoli 6 e 10, quali luoghi di confronto sulle strategie territoriali e di condivisione degli indirizzi per i successivi adeguamenti legislativi ai principi e alle finalità della presente legge.

2.La Regione cura, altresì, i rapporti con lo Stato e l’Unione europea, valorizzando l’esercizio delle funzioni di programmazione, pianificazione e gestione degli interventi di attuazione delle politiche comunitarie.

 

 

Articolo 5

Ruolo e funzioni per il governo dell’area vasta metropolitana di Bologna. Intesa generale quadro Regione – Città metropolitana di Bologna

 

1.La Città metropolitana di Bologna, quale ente di governo unitario del territorio metropolitano, svolge le funzioni ad essa assegnate dalle leggi statali e dalle norme di cui al Titolo II della presente legge. Con successive leggi, la Regione adegua la propria legislazione di settore al ruolo istituzionale differenziato della Città metropolitana di Bologna, quale ente con finalità istituzionali generali volto alla cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano.

2.A tal fine, la Regione e la Città metropolitana di Bologna, sentite le Province, sulla base di una intesa generale quadro, danno avvio ad una sede istituzionale e di indirizzo per l’individuazione degli interventi legislativi e degli obiettivi programmatico-politici coerenti con il contenuto e le finalità del Piano strategico metropolitano, nel perseguimento delle finalità attribuite a tale strumento dalla legge statale. In tale sede, con successivi atti di intesa, sono altresì individuate le specifiche altre funzioni da attribuire alla Città metropolitana di Bologna.

3.In sede di prima applicazione della presente legge, e a legislazione vigente, sono individuati prioritariamente le funzioni ed i compiti della Città metropolitana di Bologna riferiti alla promozione e al coordinamento dei sistemi di digitalizzazione, informatizzazione, dello sviluppo economico e sociale, della pianificazione territoriale e della mobilità e delle relative principali infrastrutture strategiche metropolitane. Nelle stesse materie, la presente legge individua i principi ed i criteri per la revisione della legislazione regionale di settore.

4.In coerenza con il comma 44 dell’articolo 1 della legge n. 56 del 2014, concernente la definizione delle funzioni della Città metropolitana di Bologna, compete ad essa la cura dello sviluppo sociale ed economico territoriale nonché la tutela e la valorizzazione ambientale del territorio metropolitano. La Città metropolitana di Bologna esercita la funzione di pianificazione territoriale generale, finalizzata alla definizione delle politiche di programmazione e pianificazione territoriale stabilite dal quadro generale di assetto territoriale regionale, nonché alla definizione dei contenuti strutturali della pianificazione urbanistica dei Comuni compresi nel territorio metropolitano.

 

 

Articolo 6

Ruolo e funzioni delle Province per il governo delle aree vaste

 

1.Su iniziativa delle Province, le funzioni loro attribuite dalla legislazione statale vigente ed in particolare dall’articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014, nonché quelle loro confermate dalla Regione, in base alle disposizioni contenute nel Titolo II della presente legge, possono essere esercitate in forma associata, previa convenzione, e in ambiti territoriali di area vasta adeguati. I predetti ambiti sono definiti con provvedimenti della Giunta regionale adottati, d’intesa con le Province medesime e sentito il sindaco della Città metropolitana di Bologna, entro 4 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 specificano i compiti, le funzioni e le competenti strutture organizzative, nonché la decorrenza dell’esercizio associato, con priorità per le funzioni in materia di protezione civile, trasporto pubblico, sanità pubblica e politiche sociali, nonché per le relative funzioni di concertazione istituzionale – territoriale. Le convenzioni possono altresì prevedere la costituzione di uffici comuni di area vasta, e prevedere il progressivo esercizio associato, di ulteriori funzioni.

3. Con priorità per la pianificazione territoriale, infrastrutturale e ambientale, nel definire il nuovo assetto funzionale, i successivi interventi legislativi di adeguamento ai principi della presente legge regolano le modalità attraverso cui le aree vaste e la Città metropolitana di Bologna concorrono con la Regione alla definizione delle strategie territoriali.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, la Regione e le Province adottano d’intesa indirizzi comuni per la realizzazione di progetti di sperimentazione istituzionale di area vasta, definendo le funzioni che, nei relativi ambiti ottimali, sono esercitate in forma associata tra le stesse Province, in una o più delle materie oggetto di riordino.

 

 

Articolo 7

Misure per favorire l’esercizio in forma associata delle funzioni strumentali degli Enti Locali

 

1.Al fine di favorire ulteriormente l’esercizio in maniera efficace delle funzioni fondamentali dei Comuni, la Regione valorizza la funzione delle Province e della Città metropolitana di Bologna, di cui alla legge n. 56 del 2014, finalizzata all’assistenza tecnico-amministrativa per l’esercizio in forma associata di procedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell’Unione Europea, informazione e comunicazione istituzionale o di altre attività di supporto all’esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni.

 

 

Articolo 8

Ruolo e funzioni dei Comuni e delle loro Unioni costituite negli ambiti territoriali ottimali a norma della legge regionale n. 21 del 2012

 

1.La presente legge riconosce ai Comuni la generalità delle funzioni amministrative di prossimità, nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. Le funzioni comunali sono esercitate in forma associata entro gli ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale n. 21 del 2012 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) nei casi e nelle forme previsti dalla suddetta legge.

2.L’Unione realizza, per le funzioni ad essa conferite, l’integrazione delle politiche e dell’azione amministrativa dei comuni e favorisce i rapporti di collaborazione fra i comuni aderenti e quelli ad essa non ancora aderenti, appartenenti al medesimo ambito ottimale, nonché verso le istituzioni e gli altri enti, contribuendo al processo di innovazione e miglioramento della pubblica amministrazione e allo sviluppo di percorsi di partecipazione alla vita delle comunità locali.

3.La Regione valorizza, nelle sedi di confronto e partecipazione alle politiche ed alla programmazione regionale, le Unioni costituite a norma della legge regionale n. 21 del 2012 quali interlocutori in rappresentanza del territorio dell’ambito ottimale nel quale sono costituite. Ne valorizza altresì il ruolo di enti di governo dell’ambito territoriale ottimale nel quale sono costituite.

4.L’Unione costituisce, nello sviluppo delle politiche regionali, il perno dell’organizzazione dei servizi di prossimità al cittadino a presidio del territorio. A tal fine l’articolo 21 della presente legge attribuisce alle Unioni funzioni in materia di vincolo idrogeologico e forestazione e l’articolo 48, comma 4, attribuisce loro alcune funzioni a presidio dello sviluppo turistico dei territori.

5.Restano confermate le funzioni delle Unioni subentrate alle comunità montane soppresse fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge. Con successiva legge regionale verrà disciplinata la riorganizzazione di tali funzioni al fine di razionalizzarne l’esercizio nell’ambito territoriale di riferimento.

6.Nei casi in cui la presente legge attribuisce funzioni in capo ai Comuni e alle loro Unioni, deve intendersi che le stesse sono di competenza delle Unioni di Comuni ove costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, fermo restando l’esercizio diretto da parte dei Comuni non aderenti alle Unioni medesime. E’ fatto salvo quanto disposto dall’articolo 32, comma 5, della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9, con riguardo ai Comuni già appartenuti a Comunità montane che non abbiano aderito alle Unioni di Comuni ad esse subentrate.

7.Dopo l’articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012 è inserito il seguente articolo 6-bis:

“Articolo 6-bis

Modifica degli ambiti territoriali ottimali di maggiori dimensioni

 

1. Fermo restando l’obbligo di coerenza con i distretti socio-sanitari previsti dalla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19, gli ambiti territoriali ottimali composti da più di 10 comuni in cui sono presenti un’unione e uno o più comuni non associati possono essere ridelimitati, scorporandoli in due o aggregandoli ad altri ambiti ottimali limitrofi, su motivata richiesta di almeno i due terzi dei comuni interessati. La Giunta regionale può valutare la proposta tenendo conto dei restanti comuni dell’ambito ottimale d’origine.

2.La richiesta di ridelimitazione può essere accolta alle seguenti condizioni, valevoli per tutti gli ambiti che subiscono variazioni:

a)ciascun ambito, se costituito da comuni appartenuti a comunità montane, deve avere una soglia demografica minima di 8.000 abitanti, negli altri casi deve avere una soglia demografica minima di 10.000 abitanti;

b)le proposte di ridelimitazione sono formulate attraverso conformi deliberazioni dei consigli comunali approvate a maggioranza assoluta e devono indicare le motivazioni della richiesta tenendo conto di tutti i criteri dell’articolo 6 della legge regionale 21 del 2012 in base ai quali è stata effettuata l’originaria delimitazione;

3.Le proposte, che dovranno pervenire entro il 15 novembre 2015, saranno valutate dalla Giunta regionale che, in caso di accoglimento, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, provvederà a modificare ed integrare il Programma di riordino territoriale entro il 31 dicembre con apposita deliberazione, con efficacia dal 1° gennaio 2016.”

8. All’articolo 24 della legge regionale n. 21 del 2012, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti commi:

“comma 5-bis: Il trasferimento del personale di cui al comma 5 costituisce presupposto indispensabile, ai fini previsti dalla stessa norma,  per le unità di personale comunale addette esclusivamente all’espletamento della funzione conferita; il trasferimento di personale, anche a tempo parziale, deve intendersi invece facoltativo per il personale dei Comuni o di alcuni Comuni che svolge ulteriori funzioni  non conferite in Unione.

comma 5-ter: “Il presupposto di cui al comma 5, in materia di trasferimento del personale comunale e ai fini previsti dalla stessa norma, si intende sussistente qualora le funzioni conferite dai Comuni alle Unioni sono svolte con personale transitato dalle Comunità montane alle Unioni che ne sono derivate, ed eventualmente con ulteriore personale assunto direttamente dalle Unioni.”

9. All’articolo 25, comma 3, della legge regionale n. 21 del 2012, è aggiunto il seguente periodo: “Il programma di riordino territoriale può introdurre misure incentivanti a favore delle Unioni per l’adesione ad esse dei comuni dello stesso ambito ottimale non ancora associati, in particolare di quelli montani, al fine di far coincidere l’Unione con il suo ambito territoriale ottimale”.

 

 

Articolo 9

Misure per favorire lo sviluppo delle fusioni di Comuni.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 24 del 1996

 

1.Al fine di promuovere la fusione di Comuni quale opportunità strategica e nell’intento di rendere concretamente sostenibili i percorsi di fusione nell’intero territorio regionale, sono introdotte norme di semplificazione procedimentale e di incentivazione finanziaria, volte a stimolare fusioni demograficamente significative e coinvolgenti il maggior numero di Comuni.

2.Ai commi 1 e 2 dell’articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle Fusioni di comuni) le parole “e alle Province” sono soppresse. Qualora, all’entrata in vigore della presente legge, sia pendente richiesta di parere alla Provincia ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale n. 24 del 1996, il procedimento legislativo procede indipendentemente dall’acquisizione del parere.

3.Dopo l’articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 è inserito il seguente articolo:

 

“Articolo 18-bis

Incentivazione delle fusioni di Comuni

 

1.La Regione incentiva prioritariamente le fusioni dei Comuni che raggiungono la soglia minima di popolazione di 5.000 abitanti, e quelle che, pur al di sotto di tale soglia, includano almeno tre Comuni di cui almeno uno sotto i 1.000 abitanti. Sono previste premialità per le fusioni con maggior popolazione e coinvolgenti un maggior numero di Comuni. Ulteriori premialità sono riconosciute alle fusioni comprendenti Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti. Ai fini del calcolo della popolazione si prendono a riferimento i dati demografici ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno antecedente la legge di fusione.

2.Il programma di riordino territoriale specifica i criteri per la definizione dei contributi ordinari corrisposti alle fusioni e ne stabilisce la durata che non può essere inferiore a dieci anni.

3.Il programma di riordino territoriale può altresì prevedere e disciplinare contributi straordinari per spese di investimento, prevedendone la durata.

4.Ferme restando le diverse previsioni e priorità contenute nelle programmazioni approvate dalla Commissione Europea, i programmi e provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali garantiscono priorità ai Comuni derivanti da fusione, nei dieci anni successivi alla loro costituzione. La disposizione si applica anche ai provvedimenti delle Province e della Città metropolitana di Bologna adottati su delega regionale.

5.L’articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) è abrogato.”

 

4. Gli obblighi previsti dal comma 3 secondo periodo dell’articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2012 n. 21. Sono sospesi fino al termine del procedimento legislativo di fusione per i Comuni che abbiano formalmente approvato e trasmesso, a norma dell’articolo 8, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) istanza alla Giunta regionale per l’avvio dell’iniziativa legislativa per la fusione di Comuni.

5. La disciplina di cui al comma 3 si applica dal 1 gennaio 2016.

 

 

Capo III

Strumenti e discipline comuni per la governance multilivello. Principi per la semplificazione e misure per l’integrazione amministrativa

 

Articolo 10

Conferenza inter-istituzionale per l’integrazione territoriale

 

1.La Regione, la Città metropolitana di Bologna, le Province e i comuni individuano nuove sedi e discipline comuni a sostegno della governance multilivello e per assicurare il concorso effettivo delle aree vaste metropolitana e provinciali alla definizione delle strategie territoriali.

2.A tal fine, è istituita una Conferenza inter-istituzionale composta dal Presidente della Regione, che la presiede, dall’Assessore regionale competente in materia di riordino istituzionale, dal Sindaco metropolitano, dai Presidenti delle Province, nonché dal Presidente di ANCI regionale.

3.La Conferenza inter-istituzionale approva e periodicamente aggiorna un documento unitario di strategia istituzionale e di programmazione degli obiettivi del governo territoriale, a presidio del rafforzamento dell’integrazione amministrativa e territoriale, quale Patto tra le Istituzioni territoriali dell’Emilia-Romagna.

4.Le altre sedi di concertazione poste a presidio, rispettivamente, della valorizzazione delle peculiarità delle politiche agricole regionali nonché della concertazione istituzionale in materia sanitaria e sociale, di cui rispettivamente agli articoli 39 e 59, si coordinano, ai fini delle strategie istituzionali comuni, con la Conferenza inter-istituzionale per l’integrazione territoriale.

5.Alla Conferenza è, altresì, attribuito il compito di presidiare, in raccordo con l’Osservatorio di cui all’articolo 66, la transizione istituzionale fino al completamento del processo di riordino, in coerenza con le disposizioni della presente legge e nel quadro dei principi di cui alla legge n. 56 del 2014.

6.A supporto delle attività della Conferenza, operano una o più unità tecniche di missione, istituite ai sensi dell’articolo 12.

7.La partecipazione ai lavori della Conferenza non comporta la corresponsione di compensi o rimborsi delle spese di trasferta.

 

 

Articolo 11

Centri di competenza inter-istituzionali per gli interventi strategici e l’integrazione amministrativa

 

1.La Regione e le altre istituzioni territoriali, in raccordo con le rappresentanze economiche e sociali, possono individuare interventi straordinari, anche a carattere infrastrutturale, volti allo sviluppo dell’attrattività economica turistica e culturale del territorio, la cui realizzazione comporta l’applicazione di procedure straordinarie a garanzia della riduzione degli oneri e dei tempi di conclusione dei procedimenti. A tal fine, previo accordo con le amministrazioni coinvolte, sono individuate le soluzioni tecniche organizzative, anche di natura sperimentale, compresa l’istituzione, in convenzione, di uffici comuni a carattere temporaneo, denominati “centri di competenza inter-istituzionale (task force)”.

2. Al fine di superare le sovrapposizioni di competenza, assicurare il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti pluri-livello, nonché ridurre gli oneri a carico dei destinatari dei conseguenti provvedimenti, possono essere istituiti “centri di competenza inter-istituzionale” con funzioni di supporto tecnico e amministrativo nella gestione dei procedimenti che richiedono un coordinamento unitario tra le amministrazioni coinvolte.

3. La partecipazione agli organismi di cui al presente articolo, non comporta compensi aggiuntivi per le attività svolte. Le spese di missione restano a carico dell’amministrazione di appartenenza.

 

 

Articolo 12

Unità tecniche di missione per l’attuazione della presente legge e la gestione della transizione

 

1.Al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni oggetto di riordino ai sensi della presente legge, nonché l’integrazione amministrativa, con provvedimento della Giunta regionale sono istituite unità tecniche di missione che svolgono i seguenti compiti:

a)ricognizione dei procedimenti in corso alla data di effettivo trasferimento delle funzioni oggetto di riordino, del relativo personale, nonché dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse alle materie oggetto di riordino, secondo quanto stabilito all’articolo 69;

b)ricognizione dei beni, mobili e immobili, dei contratti in essere e dei rapporti attivi e passivi connessi all’esercizio delle funzioni oggetto di riordino secondo quanto stabilito all’articolo 70;

c)monitoraggio degli effetti derivanti dall’attuazione della presente legge secondo quanto stabilito all’articolo 71.

2. Le unità tecniche di missione sono composte da dirigenti e funzionari della Regione, della Città metropolitana di Bologna, delle Province e delle altre istituzioni territoriali, individuati per materia di competenza e con riguardo alla funzione specifica dell’unità di missione. La Giunta regionale definisce, con propri atti, composizione e modalità di funzionamento, senza oneri per la finanza regionale.

3. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, unità tecniche di missione sono altresì istituite per supportare la Conferenza inter-istituzionale per l’integrazione territoriale di cui all’articolo 10, nonché il processo di costituzione delle aree vaste interprovinciali di cui all’articolo 6. A tali fini, le unità di missione indicano le misure organizzative e procedurali necessarie, in particolare, per realizzare la transizione verso l’esercizio associato delle funzioni negli ambiti di area vasta.

4.La partecipazione agli organismi di cui al presente articolo, non comporta compensi aggiuntivi per le attività svolte. Le spese di missione restano a carico dell’amministrazione di appartenenza.

 

 

Capo IV

Composizione e funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali

 

Articolo 13

Composizione e funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali

 

1.L’articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali) è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 2

Composizione

1. Il Consiglio delle autonomie locali è così composto:

a) il Sindaco della Città metropolitana di Bologna;

b) i Presidenti delle Province;

c) i Sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

d) 18 Sindaci designati ai con le modalità indicate nel comma 2.

2.La Conferenza Metropolitana della Città metropolitana di Bologna prevista dalla lettera c) del comma 7 dell’articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni) e per le altre Province l’Assemblea dei Sindaci di cui alla lettera c) del comma 54 del medesimo articolo, designano al loro interno due Sindaci scelti fra i presidenti delle Unioni costituite negli ambiti ottimali di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) di cui uno relativo a Unioni montane, ove presenti.”.

 

1.L’articolo 4 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 4

Organizzazione e funzionamento

 

1. Il Presidente dell’Assemblea legislativa regionale convoca la seduta di insediamento che è presieduta dal componente più anziano di età fino all’elezione del Presidente. Il CAL nella seduta di insediamento elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente, con il compito di organizzarne e coordinarne l’attività, secondo le previsioni del regolamento interno previsto dall’articolo 23, comma 8, dello Statuto.

2. Il regolamento disciplina altresì la nomina e la composizione di un Comitato di Presidenza con il compito di coadiuvare il Presidente nell’organizzazione dei lavori.

3. Il CAL è convocato dal suo Presidente, anche su richiesta di un quinto dei suoi componenti.

4. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e possono svolgersi per via telematica. Il regolamento interno può disciplinare le relative modalità di svolgimento. Il voto può essere espresso anche mediante posta elettronica certificata.

5. Ogni componente del CAL ha diritto a un voto.

6. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I componenti del CAL possono delegare un componente della propria Giunta o un Consigliere delegato alla partecipazione alle sedute del CAL.”

 

1.L’articolo 5 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 5

Durata in carica

 

1.I componenti del CAL decadono nell’ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco, di Presidente di Provincia o di Presidente di Unione di Comuni, La decadenza è dichiarata, su proposta del Presidente del CAL, dal Presidente della Regione con proprio decreto, che provvede altresì a designare il nuovo Sindaco, o il nuovo presidente di Provincia. Qualora decada un Presidente di Unione, si procede alla sua sostituzione secondo quanto previsto all’articolo 2, comma 2. Il presidente della Regione, su richiesta del presidente CAL, provvede, con decreto alla nomina.

2.Se decade dalla carica il Presidente del CAL si procede a nuova elezione.”

 

1.Sono abrogati gli articoli 3 e 10.

2.In sede di prima applicazione, fino alla nomina di tutti i componenti di cui alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2009, il CAL opera con i soli membri di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma.

 

 

TITOLO II

Disciplina e riparto delle funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della legge n. 56 del 2014

 

Capo I

 

Ambiente, energia, difesa del suolo e della costa, protezione civile

 

Sezione I

Riordino delle funzioni amministrative

 

Articolo 14

Oggetto e principi

 

1. Il presente capo disciplina il riordino e l’esercizio delle funzioni in materia di ambiente, di energia, di difesa del suolo e della costa e di protezione civile, ed in particolare di quelle afferenti alle seguenti materie:

a) risorse idriche;

b) inquinamento atmosferico, elettromagnetico e acustico, e attività a rischio d’incidente rilevante;

c) gestione dei rifiuti e dei siti contaminati;

d) valutazioni e autorizzazioni ambientali;

e) utilizzo del demanio idrico e acque minerali e termali;

f) forestazione;

g) aree protette, tutela e conservazione della biodiversità;

h) difesa del suolo e della costa;

i) attività estrattive;

l) sismica;

m)protezione civile;

n) interventi e servizi in materia di energia.

2. Nelle materie di cui al presente capo, la Regione assume a base del riordino delle funzioni l’assetto normativo derivante dalla legislazione statale e regionale vigente. A tal fine, persegue l’obiettivo dell’esercizio unitario e coerente delle funzioni anche attraverso le Agenzie di cui agli articoli 16 e 19, che costituiscono centri di competenza interistituzionali ai sensi dell’articolo 11.

 

 

Articolo 15

Funzioni della Regione, della Città metropolitana di Bologna e delle Province

 

1.Nelle materie di cui al presente capo, la Regione esercita le funzioni di indirizzo, di pianificazione e di programmazione, compresa l’erogazione di contributi e benefici economici. Nelle stesse materie esercita inoltre le funzioni di sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi, di supporto allo svolgimento delle relazioni inter-istituzionali, nonché le funzioni in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge non espressamente attribuite con la presente legge ad altri enti.

2. La Regione effettua gli studi e le indagini sulla valutazione della pericolosità e del rischio sismico finalizzati alla definizione delle politiche per la prevenzione sismica. Alla Regione competono inoltre:

a)l’autorizzazione sismica e l’approvazione tecnico-economica degli interventi facenti parte dei programmi per la riduzione del rischio sismico;

b)l’autorizzazione sismica degli interventi di rilievo sovracomunale, definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale, che riguardino gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 4, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;

c)l’autorizzazione sismica e l’approvazione tecnico-economica degli interventi riguardanti le opere pubbliche nell’ambito dei programmi di ricostruzione conseguenti ad eventi calamitosi.

3.La Regione esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2 tramite le proprie strutture.

4.La competenza in merito all’approvazione dei provvedimenti di valutazione d’impatto ambientale (VIA) e di verifica (screening) di cui alla legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale) e dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla disciplina contenuta nella parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 e alla relativa legislazione regionale è attribuita alla Regione, alla Città metropolitana di Bologna e alle Province secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni legislative, previa istruttoria dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia di cui all’articolo 16, della quale i suddetti enti si avvalgono.

5.La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni di pianificazione infraregionale delle attività estrattive di cui all’articolo 6 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive).

6.Per l’applicazione delle sanzioni nelle materie di cui al presente capo trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

7.Mediante l’Agenzia di cui all’articolo 16 la Regione esercita le funzioni di gestione in materia di ambiente ed energia, comprese quelle precedentemente esercitate dalle Province in base alla normativa regionale nelle stesse materie.

8.Mediante l’Agenzia di cui all’articolo 16 la Città metropolitana di Bologna e le Province possono esercitare altresì le funzioni loro attribuite in materia ambientale dalla lettera a) del comma 85 dell’articolo 1 della legge n. 56 del 2014.

9.Mediante l’Agenzia di cui all’articolo 19 la Regione esercita le funzioni di gestione in materia di difesa del suolo e della costa e di protezione civile, comprese quelle precedentemente esercitate dalle Province in base alla normativa regionale in materia di difesa del suolo e della costa.

10. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni di gestione in materia di protezione civile già attribuite alle Province dalla normativa regionale vigente.

 

 

Sezione II

Funzioni in materia di ambiente e di energia. Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia Romagna

 

Articolo 16

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia.

Funzioni in materia di ambiente

 

1. L’Agenzia istituita ai sensi della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente (ARPA) dell’Emilia-Romagna) è ridenominata “Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia”.

2. Mediante l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia, la Regione esercita, in materia ambientale, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle materie previste alle lettere a), b), c), d) ed e) dell’articolo 14, comma 1. Nelle stesse materie, sono esercitate attraverso l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia tutte le funzioni già esercitate dalle Province in base alla legge regionale.

3. Mediante l’Agenzia sono altresì esercitate le funzioni relative a:

a)l’autorizzazione unica ambientale (AUA), in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35);

b)l’autorizzazione all’immersione in mare e al ripascimento costiero prevista dall’articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

c)le funzioni già conferite alle Province ai sensi della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23, sul servizio volontario di vigilanza ecologica, fatta salva l’applicazione degli articoli 6 e 7 della medesima legge.

4.Il Comitato d’indirizzo di cui all’articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995 è sostituito da un Comitato inter-istituzionale con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dell’Agenzia. Il Comitato inter-istituzionale è composto da:

a) l’Assessore regionale competente in materia di ambiente, con funzioni di presidente;

b) l’Assessore regionale competente in materia di sanità;

c) l’Assessore regionale competente in materia di energia;

d) il Sindaco della Città metropolitana di Bologna o un suo delegato.

e) i Presidenti delle Province o loro delegati.

5. Il Comitato inter-istituzionale si dota di un Comitato tecnico consultivo paritetico, composto da dirigenti regionali e dell’Agenzia competenti in materia di ambiente e di energia, con il compito di coordinare la corretta attuazione dei piani e programmi e la omogenea applicazione delle disposizioni normative nelle suddette materie.

6.Con cadenza almeno annuale il Comitato inter-istituzionale verifica con i soggetti istituzionali del territorio l’andamento dell’attività dell’Agenzia in relazione alla coerenza con gli indirizzi strategici, l’omogeneità delle procedure e il rispetto degli obiettivi di semplificazione.

7.Il personale dell’Agenzia che svolge funzioni di vigilanza e controllo con qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria appartiene a una sezione separata dell’Agenzia, che risponde direttamente al Direttore generale.

8.Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge è riformata la legge regionale n. 44 del 1995 che, nelle more della sua modifica, si applica integralmente all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia.

 

 

Articolo 17

Funzioni dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia

in materia di energia

 

1. Mediante apposita sezione dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia, la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di energia di cui alla lettera n) dell’articolo 14, comma 1, ed in particolare:

a)autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti sino a 150 KV e altri elettrodotti di interesse non nazionale;

b)autorizzazioni alla installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia, salve le funzioni riservate alle competenze dello Stato;

c)autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di metanodotti di interesse non nazionale;

d) permessi di ricerca geotermici e concessioni geotermiche non espressamente riservati allo Stato;

e) autorizzazioni relative a oli minerali e GPL, di cui all’articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e di cui al decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all’installazione e all’esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all’esercizio dell’attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell’articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239), fatte salve quelle espressamente riservate allo Stato;

f) autorizzazioni alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di biometano;

g) autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di bioraffinazione di cui al decreto del Ministro per lo Sviluppo economico n. 139 del 9 ottobre 2013.

2. Mediante la sezione competente in materia di energia di cui al comma 1, sono inoltre esercitate le funzioni di affidamento dei servizi della distribuzione di gas naturale ai sensi del decreto del Ministro per lo Sviluppo economico n. 226 del 12 novembre 2011 nei casi in cui sia stata individuata la Provincia come stazione appaltante, nonché il potere sostitutivo previsto dall’articolo 3 dello stesso decreto, fatte salve le competenze dei comuni in materia.

3. Mediante la sezione competente in materia di energia di cui al comma 1, sono altresì esercitate le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche, nonché le funzioni previste dall’articolo 26 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) in materia di supporto tecnico-scientifico, assistenza tecnica e attività di studio e ricerca e attività informativa, nonché le funzioni di osservatorio.

4.La Regione esercita le funzioni relative al rilascio delle intese per le opere di competenza statale, previa acquisizione del parere da parte dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia.

 

 

Sezione III

Parchi e biodiversità

 

Articolo 18

Enti di gestione per i parchi e la biodiversità

 

1. Sono confermate in capo agli Enti di gestione per i parchi e la biodiversità le funzioni loro attribuite dalla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24, concernente la riorganizzazione del Sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000.

2. Agli Enti di gestione sono altresì attribuite le seguenti funzioni:

a)gestione delle Riserve naturali regionali;

b)gestione dei Siti della Rete natura 2000 nelle aree esterne al perimetro dei parchi;

c)istituzione e gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, previa proposta della Provincia territorialmente interessata;

d)istituzione e coordinamento della gestione delle Aree di riequilibrio ecologico;

e)valutazione di incidenza dei piani di competenza comunale nonché dei progetti e interventi approvati dalla Provincia e dal Comune e che interessano il territorio della Macroarea, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 recante disposizioni in materia ambientale.

3. Agli Enti di gestione, in relazione al territorio delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000, sono inoltre attribuite:

a) la valutazione d’incidenza nelle aree protette, di cui all’articolo 7 della legge regionale n. 7 del 2004;

b) le funzioni di cui alla legge regionale 31 luglio 2006, n. 15 sulla tutela della fauna minore in Emilia-Romagna, fatte salve quelle riservate alla competenza della Regione da tale legge e ferma restando la competenza dell’Agenzia di cui all’articolo 16 per le restanti parti del territorio regionale;

c) le funzioni conferite alle Province ai sensi della legge regionale n. 24 del 2011 e della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6, concernente il Sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000, salvo quanto stabilito dal comma 5.

4.Le funzioni di approvazione del progetto d’intervento particolareggiato, del piano territoriale del parco, del regolamento generale del parco, del regolamento della riserva e del programma triennale di tutela e di valorizzazione della riserva, rispettivamente previsti dagli articoli 27, 28, 32, 46 e 47 della legge regionale n. 6 del 2005, sono attribuite alla Regione.

5.Agli Enti di gestione, in relazione al territorio delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000, sono delegate le funzioni disciplinate dalla legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, relativa alla raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Per il restante territorio le suddette funzioni sono delegate ai Comuni e alle loro Unioni. Sono fatte salve le funzioni riservate alla competenza della Regione dalle suddette leggi.

6. Al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione della biodiversità, la tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge e sentito l'ente per i parchi e la biodiversità del delta del Po, la Giunta regionale propone alla Regione Veneto ed al Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare un’intesa, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), per l'istituzione del parco interregionale del delta del Po secondo le perimetrazioni e le zonizzazioni dei due parchi regionali esistenti.

 

 

Sezione IV

Funzioni in materia di Sicurezza territoriale e Protezione civile

 

Articolo 19

Riordino delle funzioni amministrative. Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile

 

1.La Regione, la Città metropolitana di Bologna, le Province, i Comuni e le loro Unioni continuano ad esercitare le funzioni attribuite a loro e alle Comunità montane dall’ordinamento regionale nelle materie di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 14 e in particolare dalla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile).

2.La Regione riorganizza le funzioni di sicurezza territoriale e protezione civile dettando norme atte a garantire l’esercizio coordinato delle funzioni fra i vari livelli istituzionali, anche al fine di rendere omogenea e unitaria la disciplina dei procedimenti per il superamento delle emergenze e per le fasi successive all’emergenza.

3.L’Agenzia regionale di protezione civile, istituita con la legge regionale n. 1 del 2005, è ridenominata “Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile” e continua ad esercitare le funzioni attribuitele dalla suddetta legge regionale, articolandole per sezioni territoriali.

4.Le funzioni di gestione nelle materie previste alle lettere da h) a m) dell’articolo 14, comma 1, sono esercitate dalla Regione mediante l’Agenzia di cui al comma 3.

5.Mediante l’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, la Regione cura in particolare la progettazione e realizzazione degli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di sicurezza idraulica, esercita le funzioni afferenti al servizio di piena, al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica. L’Agenzia rilascia inoltre i pareri previsti dalla normativa di settore. Esercita altresì le funzioni in materia di trasporto marittimo e fluviale previste alle lettere c), d), f) e g) dell’articolo 30.

6.L’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile è dotata di un Comitato tecnico composto dai dirigenti regionali competenti in materia di sicurezza territoriale e di navigazione interna con il compito di coordinare la corretta attuazione dei Piani e Programmi e la omogenea applicazione delle disposizioni normative.

7. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge è riformata la legge regionale n. 1 del 2005.

 

 

Articolo 20

Forme di raccordo per il funzionamento delle Autorità di bacino

 

1. Sono attribuite all’Autorità di Bacino del Reno istituita con legge regionale 25 maggio 1992, n. 25 (Norme per il funzionamento dell’Autorità di Bacino del Reno) le funzioni di segreteria tecnica, comprese quelle di segretario, dell’Autorità dei bacini regionali istituita con legge regionale 29 marzo 1993, n. 14 (Istituzione dell’Autorità dei bacini regionali) sino al compiuto insediamento delle Autorità di distretto previste dal d.lgs. n. 152 del 2006.

2. I costi del personale di cui al comma 1, che è a tal fine attribuito all’Autorità di Bacino del Reno, rimangono ad esclusivo carico della Regione Emilia-Romagna.

3. Previa intesa con la Regione Marche e la Regione Toscana, sono attribuite all’Autorità di cui al comma 1 le funzioni di segreteria tecnica, comprese quelle di segretario, dell’Autorità di bacino del Marecchia e del Conca istituita con la legge regionale 24 marzo 2000, n. 21 (Norme per il funzionamento dell’Autorità di bacino del Marecchia e del Conca).

 

 

Sezione V

Riordino delle funzioni amministrative dei Comuni e delle loro Unioni

 

Articolo 21

Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni

 

1. Nelle materie di cui al presente capo, sono confermate ai Comuni e alle loro Unioni le funzioni ad essi attribuite dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresa la pianificazione comunale delle attività estrattive. Restano altresì ferme le attribuzioni ai Comuni in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale n. 9 del 1999.

2. Sono altresì attribuite ai Comuni e alle loro Unioni:

a) le funzioni già delegate alle Comunità montane e alle Province ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 sullo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali;

b) le funzioni in materia di vincolo idrogeologico già delegate ai Comuni, alle Comunità montane e alle Province dagli articoli 148, comma 3, e 149, comma 2, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);

c) le funzioni amministrative concernenti la tutela dei castagneti e il controllo delle fabbriche per la produzione del tannino dal legno di castagno, già delegate alle Comunità montane e alle Province dall’articolo 148, comma 1, della legge regionale n. 3 del 1999;

d) le funzioni in materia di spegnimento degli incendi boschivi, già delegate alle Province dall’articolo 177, comma 2, della legge regionale n. 3 del 1999, con l’avvalimento dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la protezione civile di cui all’articolo 19;

e) le funzioni relative al rilascio del parere per l’abbattimento delle alberature stradali già delegate alle Comunità montane e alle Province dall’articolo 148, comma 2, della legge regionale n. 3 del 1999.

3.Ai Comuni e alle loro Unioni sono delegate le funzioni disciplinate dalla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24, sulla raccolta, la coltivazione e il commercio dei tartufi nel territorio regionale.

4.I Comuni, anche attraverso le loro Unioni, esercitano le funzioni in materia sismica già svolte ai sensi della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), nel rispetto degli standard organizzativi minimi stabiliti dalla Giunta regionale in base all’articolo 3, comma 4, della stessa legge. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge si avvalgono stabilmente delle strutture tecniche regionali ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge regionale n. 19 del 2008, stipulano accordi con la Regione per definire, in via anticipata, la data di decorrenza dell’esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica, con conseguente cessazione dell'avvalimento.

5. Restano confermate in capo ai comuni e alle unioni subentrate alle comunità montane soppresse le funzioni attribuite dalla legge regionale n. 1 del 2005, in materia di protezione civile, rispettivamente ai comuni e alle comunità montane.

 

 

Sezione VI

Disposizioni finali

 

Articolo 22

Personale dipendente delle Agenzie e degli enti di governo delle funzioni in materia di ambiente, di energia, di difesa del suolo e della costa e di protezione civile

 

1. La Regione individua i dipendenti dell’amministrazione regionale nonché i dipendenti della Città metropolitana di Bologna e delle Province da assegnare all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia, all’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile, agli Enti di gestione per i parchi e la biodiversità, alle Unioni di Comuni e all’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR). I costi del personale di ATERSIR sono coperti con le modalità previste dalla legge regionale n. 23 del 2011.

2. Il personale individuato ai sensi del comma 1 è trasferito o assegnato con le modalità di cui all’articolo 66.

3. La Regione adegua i finanziamenti all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia Romagna in considerazione delle nuove funzioni attribuite e degli oneri corrispondenti al personale trasferito. Il rapporto di lavoro del personale trasferito continua con l’Agenzia, che applica, dalla data del subentro, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali e integrativi vigenti presso l’Amministrazione di provenienza al momento del trasferimento fino alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo successivo al primo contratto nazionale di lavoro stipulato dopo l’entrata in vigore della presente legge.

4. Nelle more della riorganizzazione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente e per l’energia dell’Emilia Romagna, le disposizioni di cui al comma 7 dell’articolo 16 trovano applicazione con le modalità e le misure di raccordo individuate dal Direttore Generale della Regione competente per materia e il Direttore Generale dell’Agenzia.

 

 

Capo II

Trasporti e viabilità

 

Articolo 23

Oggetto

 

1.Il presente capo ha ad oggetto le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale (TPL) e la relativa programmazione, il trasporto ferroviario, anche in ambito metropolitano, il trasporto marittimo e fluviale, la navigazione interna, il trasporto aereo, il trasporto privato e la viabilità spettanti a Regione, Città metropolitana di Bologna e Province, tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge n. 56 del 2014 e della legge n. 190 del 2014.

2.ll presente capo individua, altresì, le funzioni amministrative della Regione in materia di trasporto marittimo, fluviale e di navigazione interna e disciplina la gestione delle idrovie e della navigazione interna da parte dell’Agenzia Interregionale del fiume Po (AIPO) in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera f-bis) dell’accordo allegato alla legge regionale 22 novembre 2001, n. 42 (Istituzione dell’Agenzia Interregionale del fiume Po) come modificato dall’articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24.

 

 

Sezione I

Trasporto pubblico, autorizzazioni per il trasporto privato e viabilità

 

Articolo 24

Funzioni della Regione in materia di Trasporti e Viabilità

 

1.La Regione esercita le funzioni di pianificazione e programmazione attraverso il Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), principale strumento di indirizzo del settore.

2.In materia di trasporto pubblico locale, la Regione esercita altresì le funzioni amministrative di:

a)programmazione del servizio ferroviario regionale (SFR) che per la parte riguardante il servizio ferroviario metropolitano (SFM) si attua d’intesa con la Città metropolitana di Bologna;

b)zonizzazione del territorio regionale ai fini tariffari dei servizi ferroviari regionali e locali e dei servizi autofiloviari;

c) definizione delle politiche tariffarie, delle tipologie dei titoli di viaggio e regolazione dei livelli tariffari, anche riferiti ai servizi integrati, dei servizi ferroviari regionali e locali e dei servizi autofiloviari di trasporto pubblico locale di bacino e di interbacino;

3. In materia di viabilità, la Regione esercita le funzioni amministrative di:

a.Indirizzo in materia di progettazione, costruzione, manutenzione, sicurezza e gestione delle strade.

b.gestione del Centro di Monitoraggio regionale per la sicurezza stradale, attivato ai sensi del piano nazionale della sicurezza stradale, di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e predisposizione dell’Archivio regionale delle Strade di cui all’articolo 27;

c.disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti locali in attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 (Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali).

4. Sono fatte salve le funzioni di cui alla Parte III del Titolo VI, Capo VI della legge regionale n. 3 del 1999, in materia di viabilità di interesse regionale, come definita all’articolo 163 della medesima legge.

5. In materia di aeroporti ed interporti, la Regione esercita le funzioni amministrative di:

a.programmazione e gestione degli aeroporti di interesse regionale e locale;

b.intesa con lo Stato per la programmazione e la realizzazione degli interventi di comune interesse negli aeroporti di rilievo nazionale ed internazionale, acquisita la proposta della Città Metropolitana di Bologna;

c.programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo regionale;

d.intesa con lo Stato per la programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale, acquisita la proposta della Città Metropolitana di Bologna.

 

 

Articolo 25

Funzioni della Città Metropolitana di Bologna e delle Province in materia di trasporto

 

1.La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni amministrative di pianificazione del trasporto pubblico locale autofiloviario; sono confermate le funzioni previste dall’articolo 19 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina regionale del trasporto pubblico regionale e locale), in capo alle Agenzie locali per la mobilità, che le svolgono, quali Enti di governo, nei rispettivi ambiti ottimali sovrabacinali, individuati ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 30 giugno 2008, n.10 (Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni);

2.In coerenza con l’articolo 1, comma 90, della legge n. 56 del 2014 e il comma 609 della legge n. 190 del 2014, gli enti locali partecipanti alle Agenzie locali per la mobilità provvedono ad adeguare le stesse nelle forme organizzative previste all’articolo 25 della citata legge regionale 10 del 2008, secondo gli ambiti territoriali ottimali come definiti ai sensi del comma 1.

3.Al fine di garantire l’esercizio coordinato delle funzioni di pianificazione del trasporto pubblico locale, la Città metropolitana di Bologna e le Provincie, in relazione agli ambiti ottimali come definiti ai sensi del comma 1 del presente articolo, sottoscrivono appositi accordi.

4.La Città metropolitana di Bologna concorre, d’intesa con la Regione, alla programmazione del servizio ferroviario metropolitano (SFM) nell’ambito del servizio ferroviario regionale (SFR) e alle intese di cui alle lettere b) e d) del comma 5 dell’articolo 24. Tale intesa è di norma annuale e comunque prevista ogniqualvolta vi siano significativi atti di programmazione del servizio.

5.La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano inoltre le funzioni amministrative di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, comprensive di quelle per il rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali ed alle competizioni sportive su strada.

 

 

Articolo 26

Funzioni della Città Metropolitana di Bologna e delle Province in materia di Viabilità

 

1.La Città Metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni di costruzione, gestione, classificazione e declassificazione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente.

2.Le funzioni di classificazione e declassificazione delle strade provinciali sono svolte secondo quanto previsto dalla legge regionale 19 agosto 1994, n. 35 (Norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico).

 

 

Articolo 27

Catasto delle strade e Archivio Regionale delle Strade

 

1. La Regione, la Città Metropolitana di Bologna e le Province collaborano alla redazione e all’aggiornamento di un catasto delle strade provinciali e comunali.

2. La Regione predispone e provvede a rendere disponibile, sul proprio sito web, l’Archivio Regionale delle Strade (ARS) costituito dall’elenco di tutte le strade regionali, provinciali e comunali ricadenti nel territorio regionale, con l’indicazione di tutte le informazioni fornite dagli enti proprietari delle strade e comprensivo di quelle riguardanti le strade percorribili dai veicoli e dai trasporti eccezionali.

3. L’ARS costituisce il riferimento informativo per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di viabilità, nonché al fine del coordinamento della funzione amministrativa di rilascio delle autorizzazioni dei trasporti eccezionali.

4. Anche al fine del periodico aggiornamento dell’Archivio regionale delle strade, la Città Metropolitana di Bologna, le Province e i Comuni comunicano, tempestivamente, alla Regione i provvedimenti di classificazione e declassificazione delle strade adottati ai sensi della legge regionale n. 35 del 1994.

 

 

Articolo 28

Trasporti eccezionali e competizioni sportive su strada

 

1.Al fine di assicurare modalità di esercizio univoche nel territorio regionale, la Regione, esercita il coordinamento della funzione di rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali.

2.Le autorizzazioni sono rilasciate dalla Città metropolitana di Bologna e dalla Provincia nel cui territorio ha sede legale la ditta richiedente o dal primo ente sulle cui strade avviene il transito, nel caso la ditta abbia sede legale fuori dal territorio regionale. L’ente rilascia l’autorizzazione per l’intero territorio regionale con riferimento all’Archivio regionale delle Strade (ARS), previo eventuale nulla osta degli enti proprietari delle strade.

3.Con riferimento alle competizioni sportive su strada le autorizzazioni sono rilasciate dai soggetti e con le modalità di cui all’articolo 233 della legge regionale n. 3 del 1999.

 

 

Articolo 29

Decorrenza e continuità delle funzioni

 

1.L’esercizio delle funzioni di cui alla presente sezione decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2.Al fine di garantire la continuità nell’esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale, sono fatti salvi gli atti adottati secondo la disciplina previgente in materia, fino all’esercizio da parte della Regione delle funzioni di cui all’articolo 24, comma 2, concernenti la zonizzazione del territorio regionale di cui alla lettera b) e le politiche tariffarie come individuate alla lettera c).

 

 

Sezione II

Trasporto marittimo e fluviale e navigazione interna

 

Articolo 30

Funzioni della Regione in materia trasporto marittimo e fluviale e navigazione interna

 

1.In materia di trasporto marittimo e fluviale, la Regione esercita le funzioni di pianificazione e programmazione nell’ambito del PRIT e le funzioni amministrative relative:

a)all’approvazione del Piano regolatore relativo ai porti della categoria II, classi I e II di cui all’articolo 5, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale);

b)alla disciplina della navigazione interna nei corsi d’acqua classificati navigabili;

c)alla gestione del sistema idroviario padano-veneto, con riferimento all’idrovia ferrarese;

d)alla gestione del demanio della navigazione interna, rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, con riferimento all’idrovia ferrarese;

e)all’Intesa con lo Stato nella programmazione del sistema idroviario padano-veneto;

f)alla polizia di navigazione di competenza regionale, nonché di soccorso in appoggio alle esigenze del turismo fluviale, con riferimento all’idrovia ferrarese;

g)all’ispettorato di porto;

h)alla programmazione e pianificazione degli interventi di infrastrutturazione nei porti, sulla base delle proposte formulate dai Comuni sedi di porti appartenenti alla categoria II classe III di cui alla legge n. 84 del 1994.

 

 

Articolo 31

Funzioni delle Province in materia di navigazione marittima

 

1. Le Province competenti per territorio esercitano le funzioni amministrative relative all’approvazione del Piano regolatore relativo ai porti della categoria II, classe III di cui al comma 4 dell’articolo 5 della legge n. 84 del 1994.

2. La Città metropolitana di Bologna e le Province competenti per territorio esercitano le funzioni amministrative relative all’estimo navale, nonché l’autorizzazione delle scuole nautiche e la relativa vigilanza amministrativa.

 

 

Articolo 32

Funzioni dei Comuni in materia di porti di rilievo regionale

 

1. I Comuni sedi di porti appartenenti alla categoria II classe III di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 esercitano tutte le funzioni amministrative relative agli interventi di infrastrutturazione nei porti.

 

 

Articolo 33

Funzioni delegate ad AIPO in materia di navigazione interna

 

1. In attuazione dell’articolo 4 comma 1 lettera f bis) dell’Accordo costitutivo di AIPO, come modificato dall’art 6 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 24, sono delegate ad AIPO, che le esercita limitatamente all’asta del fiume Po nel territorio emiliano–romagnolo, le funzioni indicate al comma 4 del presente articolo.

2. Per i tratti navigabili assegnati ad AIPO la Regione concorre alla programmazione dello Stato del sistema idroviario padano-veneto d’intesa con le regioni interessate, ai sensi dell’articolo 104, comma 1, lettera ff) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59).

3. Resta di competenza della Regione tutto quanto non espressamente indicato nei nel comma 4.

4. Le funzioni, i compiti e le attività delegate ad AIPO per i tratti navigabili dell’ambito territoriale di cui al comma 1 sono le seguenti:

a)gestione del sistema idroviario padano-veneto del fiume Po, nonché la gestione delle banchine e infrastrutture per la navigazione ivi connesse;

b)gestione del demanio della navigazione interna, rilascio delle concessioni, vigilanza e controllo sulla corretta occupazione del demanio della navigazione interna sulla base delle direttive emanate dalla Regione;

c)esercizio delle funzioni di ispettorato di porto, di polizia di navigazione di competenza regionale, nonché di soccorso in appoggio alle esigenze del turismo fluviale;

d)esercizio delle funzioni di stazione appaltante per interventi da realizzare nel sistema idroviario padano-veneto del fiume Po dalla fase progettuale al collaudo relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti, alla realizzazione di pronti interventi, nonché alla realizzazione di nuove opere e di adeguamenti straordinari di nuove strutture relative alle vie navigabili finalizzate ad un uso multifunzionale delle vie d’acqua e all’ammodernamento e potenziamento della rete, delle opere idroviarie e dei relativi impianti;

e)supporto per l’esercizio del servizio di piena relativo alla navigabilità del fiume Po;

f)gestione di opere, impianti, mezzi, attrezzature, materiali od altri beni attinenti ad attività strettamente collegate alla navigazione, ivi compresa la gestione della rete radiotelefonica;

g)utilizzo, acquisto, manutenzione e riparazione dei mezzi meccanici e nautici necessari per la migliore funzionalità delle vie navigabili;

h)attività di dragaggio e di segnalazione;

i)gestione del sistema di controllo finalizzato alla sicurezza della navigazione ed al contenimento delle escavazioni abusive;

l)autorità portuale per le aree portuali regionali lungo il fiume Po;

m)proposizione alle Regioni dell’Intesa Interregionale per la Navigazione Interna di programmi di intervento tecnico-funzionali per il miglioramento della fruizione delle vie d’acqua e di strutture ad esse collegate al fine di incrementare e migliorare il trasporto e il diporto nautico.

5.In deroga all’articolo 20 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali), il pagamento dei depositi cauzionali e i relativi canoni inerenti le concessioni demaniali rilasciate da AIPO, saranno disposti a favore di AIPO stessa. La Giunta regionale disciplina, con apposito atto da pubblicare nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), le modalità di svolgimento dei rapporti tra Regione e AIPO anteriori alla presente legge, in materia di demanio della navigazione interna.

 

 

Articolo 34

Disposizioni in materia di personale, risorse finanziarie e strumentali di AIPO

 

1. La Regione Emilia-Romagna trasferisce ad AIPO, dal 1° gennaio 2016, il personale regionale già in distacco presso tale ente, fatto salvo quello addetto alle funzioni di cui alle lettere c), d), f) e g) dell’articolo 30.

2. Il trasferimento del personale regionale è disposto, con atto del dirigente competente, nel rispetto delle procedure di informazione e di consultazione di cui all’articolo 47, commi da 1 a 4, della legge n. 428 del 1990.

3. Il rapporto di lavoro del personale trasferito continua con AIPO che applica, dalla data del subentro, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali e integrativi vigenti presso l’Amministrazione regionale al momento del trasferimento fino alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo successivo al primo contratto nazionale di lavoro stipulato dopo l’entrata in vigore della presente legge.

4. Il distacco del personale regionale all’AIPO, attivato ai sensi del comma 6 dell’articolo 54 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012), continua fino alla data del trasferimento.

5. A decorrere dal trasferimento del personale, AIPO aumenta, mentre la Regione riduce, in modo corrispondente, la propria dotazione organica e le risorse finanziarie destinate al trattamento economico del precitato personale, compresi i fondi per il trattamento accessorio.

6. La Giunta regionale, previa intesa con AIPO, disciplina con proprio atto i rapporti tra i due enti in ordine al trasferimento di beni strumentali, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 35, e delle risorse finanziarie a seguito della delega delle funzioni, nonché al trasferimento del personale.

 

 

Articolo 35

Affidamento e attribuzione ad AIPO dei beni regionali funzionali alle attività delegate

 

1.La Regione affida ad AIPO la gestione e le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni immobili appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile regionale, insistenti sul territorio di cui all’articolo 33, comma 1, funzionali allo svolgimento delle attività delegate.

2.I beni immobili sono affidati in gestione ad AIPO con vincolo di destinazione all’esercizio delle funzioni delegate, nello stato di fatto, di diritto, conservazione e consistenza in cui attualmente si trovano, sulla base di apposita convenzione amministrativa gratuita, che specificherà anche i vincoli gravanti sui beni stessi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). All’atto della presa in consegna dei beni immobili da parte di AIPO, le parti procederanno in contraddittorio alla redazione di un verbale di consegna, comprendente l’elenco puntuale degli immobili assegnati, redatto sulla base dell’inventario dei beni immobili risultante nei registri di consistenza della Regione Emilia-Romagna.

3.AIPO, previa comunicazione alla Regione Emilia-Romagna, dovrà eseguire a sua cura sui beni immobili di cui al comma 2 tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari alla conservazione dei beni affidati in gestione, nonché provvedere a tutte le attività inerenti e conseguenti la gestione degli stessi, ivi compresi gli adeguamenti alle normative edilizie e di sicurezza, il pagamento delle imposte, contributi e tasse a carico della proprietà, attuali o di futura istituzione.

4.I beni mobili, di proprietà della Regione Emilia-Romagna, attualmente assegnati ad AIPO per l’esercizio delle funzioni oggetto di avvalimento, ad eccezione di quelli di cui al comma 5, vengono ceduti a titolo gratuito dalla Regione stessa ad AIPO, previa individuazione dei singoli beni, distinti per categorie, con specifica determinazione del dirigente regionale competente, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali).

5.I beni mobili registrati, fatta eccezione per gli autoveicoli ai quali si applica il comma 4, sono affidati dalla Regione ad AIPO in comodato gratuito, nello stato di fatto, di diritto, conservazione e consistenza in cui attualmente si trovano, con vincolo di destinazione all’esercizio delle funzioni delegate. All’atto della presa in consegna dei beni mobili da parte di AIPO, le parti procederanno in contraddittorio alla redazione di un verbale di consegna, comprendente l’elenco puntuale dei beni mobili assegnati, redatto sulla base dell’inventario dei beni mobili patrimoniali della Regione Emilia-Romagna di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2000. AIPO, previa comunicazione alla Regione Emilia-Romagna, dovrà eseguire a sua cura sui beni mobili di cui al presente comma tutti gli interventi di manutenzione necessari alla conservazione dei beni affidati in gestione, nonché provvedere a tutte le attività inerenti e conseguenti la gestione degli stessi, ivi compresi gli adeguamenti alle normative di sicurezza, il pagamento delle imposte e tasse a carico della proprietà, attuali o di futura istituzione. L’eventuale affidamento di nuovi beni della tipologia di cui al presente comma sarà regolato dalle medesime disposizioni.

 

 

Capo III

Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell’attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura

 

Articolo 36

Oggetto

 

1.Oggetto del presente capo è il riordino delle funzioni in materia di agricoltura, di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell’attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne e di pesca marittima e maricoltura.

 

Sezione I

Funzioni in materia di agricoltura

 

Articolo 37

Funzioni della Regione

 

1.La Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione in materia agricola ed agroalimentare, di programmazione e gestione degli interventi di attuazione delle politiche comunitarie, nonché l’esercizio di tutte le funzioni amministrative in materia di agricoltura rientranti nella sfera di competenza regionale sulla base della normativa comunitaria, statale e regionale.

2.In relazione alle previsioni della disciplina dell’Unione europea e della relativa normativa nazionale di applicazione, la Regione e l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA), ciascuno per i propri ambiti di competenza, esercitano le funzioni loro spettanti.

3.La Giunta regionale dispone ogni misura organizzativa atta a fronteggiare esigenze di intervento di carattere emergenziale connesse all’attuazione della disciplina dell’Unione europea su specifiche attività stipulando appositi accordi e protocolli di intervento, anche con le Amministrazioni dello Stato e le sue articolazioni decentrate.

 

 

Articolo 38

Funzioni delle Province, della Città metropolitana di Bologna, delle Unioni di comuni e di altri enti subentrati alle Comunità Montane in materia di agricoltura

 

1.Le funzioni amministrative in materia di agricoltura esercitate, ai sensi della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n.34) o in applicazione di specifiche leggi di settore, dalle Province, dalla Città metropolitana di Bologna, dalle Unioni di comuni e da altri enti subentrati alle comunità montane sono attribuite alla Regione.

2.Con atto della Giunta regionale, in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 67, comma 1, sono disposte le misure organizzative tese all’esercizio delle funzioni in capo alla Regione.

3.Al fine di garantire continuità nell’esercizio delle funzioni, fino all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 67, comma 3, le Province, la Città metropolitana di Bologna, le Unioni di comuni e gli altri enti subentrati alle comunità montane continuano ad esercitare le funzioni di cui alla legge regionale n. 15 del 1997 o previste da specifiche leggi di settore e le funzioni affidate da AGREA ai sensi della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per le erogazioni in agricoltura – AGREA).

 

 

Articolo 39

Conferenza Agricola

 

1.Al fine di valorizzare le peculiarità produttive, ambientali e territoriali e sostenere lo sviluppo socio-economico dell’agricoltura regionale ed allo scopo di assicurare la partecipazione e la consultazione delle amministrazioni provinciali e locali è istituita la Conferenza agricola.

2.La Conferenza, presieduta dall’assessore regionale in materia di agricoltura e composta dai Presidenti delle Province e dal Sindaco della Città Metropolitana di Bologna o loro delegati, è consultata sulle linee programmatiche, sugli indirizzi e sui principali documenti settoriali di pianificazione e di attuazione.

3.La partecipazione alla Conferenza di cui al presente articolo non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico dell’Amministrazione regionale.

 

 

Sezione II

Funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell’attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne

 

Articolo 40

Funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna

 

1.La Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell’attività venatoria e in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l’introito dei relativi proventi e le attività collegate all’attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica che restano confermati alle Province ed alla Città metropolitana di Bologna.

2.Con atto della Giunta regionale, in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 67, comma 1, vengono disposte le misure organizzative tese all’esercizio delle funzioni in capo alla Regione.

3.Al fine di garantire continuità nell’esercizio delle funzioni, fino all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 67, comma 3, le Province e la Città metropolitana di Bologna continuano ad esercitare le funzioni di cui alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria), alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 (Disciplina dell’esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE) e alla legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse delle acque interne).

 

 

Articolo 41

Comitati di consultazione in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell’attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne

 

1. Al fine di coordinare la programmazione e pianificazione faunistico-venatoria e l’esercizio venatorio sull’intero territorio regionale assicurando la necessaria partecipazione delle amministrazioni provinciali e locali sui principali documenti settoriali di pianificazione e di attuazione è istituito il Comitato di consultazione presieduto dall’assessore regionale e composto dai Presidenti delle Province  e dal Sindaco della Città Metropolitana di Bologna o loro delegati.

2. Al fine di coordinare la pianificazione e gli interventi di salvaguardia e conservazione della fauna ittica, ivi compresi quelli di ripristino e mantenimento degli ecosistemi acquatici e l’esercizio della pesca nelle acque interne garantendo la partecipazione e consultazione delle amministrazioni provinciali e locali è istituito il Comitato di consultazione presieduto dall’assessore regionale e composto dai Presidenti delle Province e dal Sindaco della Città Metropolitana di Bologna o loro delegati.

3. La partecipazione ai Comitati di cui al presente articolo non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico dell’Amministrazione regionale.

 

 

Sezione III

Funzioni in materia di pesca marittima e maricoltura

 

Articolo 42

Funzioni della Regione

 

1.La Regione esercita le funzioni di programmazione e tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di pesca marittima, maricoltura e attività connesse che rientrano nella sfera di competenza regionale.

2.Le funzioni amministrative di concessione, di liquidazione dei contributi e di controllo sulla destinazione dei fondi su programmi di intervento in materia di pesca marittima, maricoltura ed attività connesse, affidate alle Province costiere di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini ai sensi dell’articolo 80 della legge regionale n. 3 del 1999 sono attribuite alla Regione.

 

 

Sezione IV

Disposizioni finali

 

Articolo 43

Adeguamento delle leggi di settore

 

1.Con successivi provvedimenti normativi verranno apportate le necessarie modifiche alla legge regionale n. 15 del 1997, alla legge regionale n. 8 del 1994, alla legge regionale n. 3 del 2007, alla legge regionale n. 11 del 2012 e alle ulteriori leggi di settore concernenti l’esercizio di funzioni nelle materie di cui al presente capo.

 

 

Capo IV

Attività produttive, Commercio e Turismo

 

Articolo 44

Oggetto

 

1.Il presente capo disciplina le funzioni in materia di attività produttive di competenza regionale ed, in particolare, quelle in materia di industria e servizi, ricerca e innovazione, internazionalizzazione delle imprese, fiere, commercio, turismo, artigianato, cooperazione, coordinamento e sviluppo della rete degli sportelli unici come disciplinata dalla legge regionale n. 4 del 2010, anche ai fini della diversa allocazione delle competenze spettanti a ciascun livello del governo territoriale.

2.Il riordino delle funzioni in materia di demanio marittimo è definito con apposita legge regionale e, nelle more, tali funzioni continuano ad essere disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale).

 

 

Articolo 45

Funzioni della Regione

 

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e di pianificazione, nonché l’adozione dei relativi piani e programmi di intervento, nelle materie di cui all’articolo 44.

2. La Regione esercita inoltre:

a) i rapporti con lo Stato e l’Unione Europea, nonché lo sviluppo delle relazioni internazionali per il sistema produttivo.

b) il conferimento delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali di cui all’articolo 105, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

c) tutte le funzioni non specificatamente delegate o attribuite agli enti locali da leggi regionali o nazionali.

3.La Giunta regionale dispone altresì le misure organizzative atte a fronteggiare esigenze di intervento connesse all’utilizzo dei fondi e all'attuazione dei programmi dell'Unione Europea.

 

 

Articolo 46

Rete degli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP)

 

1.Con riferimento allo Sportello Unico Telematico e alla rete regionale dei SUAP, la Regione assicura il coordinamento dei SUAP e lo sviluppo della piattaforma e della banca dati regionale, così come previsto dall’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2010.

2.Alla Città metropolitana di Bologna e alle Province spettano le funzioni di coordinamento della rete dei SUAP e di supporto tecnico-amministrativo, anche sulla base della piattaforma telematica prevista dalla legge regionale n. 4 del 2010 e attraverso l’utilizzazione della banca dati regionale dei procedimenti SUAP ivi prevista.

3.La Regione supporta la Città metropolitana di Bologna, le Province e le Unioni dei comuni per lo sviluppo di un sistema della rete dei SUAP basata su ulteriori livelli di integrazione, in particolare per la gestione dei procedimenti caratterizzati da un elevato impatto economico e produttivo.

4.Restano confermate in capo ai Comuni ed alle Unioni di Comuni le funzioni di gestione dei SUAP, attraverso l’utilizzo di modalità telematiche.

 

 

Articolo 47

Funzioni della Città metropolitana di Bologna, delle Province e dei Comuni e loro Unioni in materia di commercio e turismo

 

1.In materia di commercio, la Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni relative a:

a)scelte di pianificazione inerenti le grandi strutture di vendita di rilievo sovracomunale;

b)definizione di proposte ai fini del programma regionale di intervento per la riqualificazione dei centri commerciali naturali di cui alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1994, n. 49);

c)collaborazione con la Regione ai fini dell’attività dell'Osservatorio regionale del commercio.

2. In materia di turismo, la Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni relative a:

a)la definizione di proposta dei Programmi Turistici di Promozione Locale (PTPL) con i quali vengono stabilite le priorità degli interventi per lo sviluppo delle attività di promozione turistica a carattere locale di cui alla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica);

b)la definizione di proposte ai fini del programma regionale di intervento per la qualificazione degli impianti e delle stazioni sciistiche di cui alla legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna);

c)la definizione di proposte ai fini del programma regionale di intervento in materia di porti di cui alla legge regionale 9 marzo 1983, n. 11 (Modificazioni della legge regionale 27 aprile 1976, n. 19, riguardante il sistema portuale dell'Emilia-Romagna).

3. In materia di turismo, la Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano inoltre le funzioni di relative a:

a)gestione di attività amministrative connesse Programmi Turistici di Promozione Locale di cui al comma 2, lettera a);

b) raccolta dati relativi alle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, con particolare riferimento ai dati riguardanti ricettività, attrezzature e servizi;

c) coordinamento e gestione del servizio di statistica turistica, con particolare riferimento alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza ricettiva ed il movimento turistico elencati nel Piano Statistico Nazionale (PSN) e nel Programma Statistico Regionale di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione);

d) riconoscimento della qualifica di Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica o di Ufficio di Informazione Turistica e l’attività di vigilanza e controllo;

e) rilascio dell’attestato di idoneità e del tesserino di riconoscimento per le professioni turistiche di accompagnamento, nonché sospensione e revoca dell’attestato medesimo;

f) tenuta degli elenchi degli abilitati all’esercizio delle diverse professioni turistiche.

4.In materia di turismo, ai Comuni e alle Unioni di Comuni costituite negli ambiti territoriali, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 21 del 2012 sono attribuite le seguenti funzioni:

l’attività di vigilanza, controllo e sanzionatoria sulle agenzie di viaggio e turismo;

l’affidamento agli Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica del servizio di prenotazione turistica in ingresso per il territorio regionale.

 

 

Articolo 48

Funzioni di area vasta a finalità turistica

 

1. Le funzioni in materia di turismo di cui all’articolo 47, comma 3, possono essere esercitate d’intesa fra gli enti competenti nell’ambito delle aree vaste a finalità turistica, come individuate dalla legge regionale di revisione della legge regionale n. 7 del 1998.

 

 

Capo V

Istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, lavoro, cultura, sport e giovani

 

Articolo 49

Oggetto

 

1.Il presente capo contiene disposizioni in materia di istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, lavoro, cultura, sport, giovani, ai fini della definizione dell'assetto delle funzioni e dell’attribuzione delle competenze alla Regione, alla Città metropolitana di Bologna, alle Province, favorendo l’esercizio associato in aree vaste funzionali, ai Comuni e alle loro Unioni.

 

 

Sezione I

Norme in materia di istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale e lavoro

 

Articolo 50

Funzioni della Regione

 

1.La Regione esercita le funzioni in materia di:

a)Programmazione e attuazione amministrativa dell’offerta formativa inerente all’istruzione e formazione professionale;

b)Programmazione e attuazione amministrativa della formazione professionale;

c)Programmazione e gestione delle politiche comunitarie negli ambiti di cui alla presente sezione;

d)Indirizzi per la programmazione provinciale in materia di offerta di istruzione e di rete scolastica;

e)Indirizzi per la programmazione provinciale in materia di diritto allo studio scolastico;

f)Indirizzi per la programmazione provinciale in materia di edilizia scolastica;

g)Programmazione e attuazione amministrativa delle politiche attive e dei servizi per il lavoro.

2.La Giunta regionale con specifico atto, previa convenzione, affida alla Città metropolitana di Bologna e alle Province le attività di controllo seguendo le specifiche tecniche definite dalla regolamentazione europea e dalla normativa nazionale e regionale, individuando le misure organizzative volte a rafforzare forme di controllo e vigilanza da parte della Regione.

 

 

Articolo 51

Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province

 

1. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni in materia di:

a)programmazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi della Regione, fatte salve le competenze dei Comuni;

b)programmazione dell’offerta formativa inerente all’istruzione, sulla base degli indirizzi della Regione fatte salve le competenze dei Comuni;

c)programmazione dell’edilizia scolastica, sulla base degli indirizzi della Regione;

d)gestione dell’edilizia scolastica, ivi compresi gli interventi di costruzione, fatte salve le competenze dei Comuni;

e)programmazione e gestione degli interventi per il diritto allo studio scolastico sulla base degli indirizzi della Regione, fatte salve le competenze dei Comuni.

2.La Città metropolitana di Bologna e le Province possono esercitare le funzioni loro riservate attraverso forme di gestione associata secondo criteri dettati dalla Giunta regionale nel rispetto dei principi di razionalizzazione della spesa.

 

 

Articolo 52

Prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per il lavoro

 

1.La Regione assume come obiettivo la qualità dei servizi, l’integrazione con le politiche formative e la garanzia della continuità dell’esercizio delle funzioni in materia di lavoro, come attribuite dalla legge regionale 1 agosto 2005, n.17 (Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) ed esercitate dalla Città metropolitana di Bologna e dalle Province. Assume le competenze dei centri per l’impiego e le organizza con un modello a rete di servizi, a presidio territoriale delle politiche attive e passive del lavoro, fondato sulla cooperazione tra le istituzioni territoriali, nonché sulla collaborazione di soggetti pubblici e privati.

2. In attesa dell’entrata in vigore della disciplina statale attuativa della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di via e di lavoro), è istituita, quale centro di competenza tecnica, l’Agenzia regionale per il lavoro con il compito di eseguire gli indirizzi politici definiti dalla Giunta regionale, previa condivisione con le altre istituzioni territoriali, e concernenti la gestione e la qualificazione dei servizi per il lavoro erogati a cittadini ed imprese.

3. La Giunta Regionale adotta i provvedimenti per l’assegnazione all’Agenzia regionale per il lavoro del personale e dei finanziamenti a seguito delle disposizioni legislative statali connesse all’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’occupazione, fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 53 relativamente alle disposizioni di prima applicazione.

 

 

Articolo 53

Disposizioni di prima applicazione concernente l’istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro

 

1.Con l’entrata in vigore della presente legge e a seguito dell’attivazione dell’Agenzia regionale per il lavoro, la Regione provvede al trasferimento all’Agenzia del personale dipendente della stessa amministrazione regionale addetto alle relative funzioni.

2.Il restante personale attualmente addetto ai Centri per l’impiego della Città metropolitana di Bologna e delle Province è trasferito all’Agenzia con successive norme regionali conseguenti all’entrata in vigore delle disposizioni statali di cui al comma 2 dell’articolo 52.

3.La presente legge integra, con il successivo articolo 54, la legge regionale n. 17 del 2005 per le parti concernenti l’istituzione, gli organi e i compiti dell’Agenzia regionale per il lavoro.

 

 

Articolo 54

Integrazioni alla legge regionale n. 17 del 2005.

Istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro

 

1.Dopo l’articolo 32 della legge regionale n.17 del 2005 sono aggiunti i seguenti:

 

“Articolo 32-bis

Agenzia regionale per il lavoro

1.E’ istituita l’Agenzia regionale per il lavoro, ente regionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 bis lettera c) della legge regionale n. 43 del 2001, dotato di personalità giuridica, di autonomia tecnico operativo, amministrativo contabile e finanziaria, patrimoniali, organizzativa. L’Agenzia si configura come agenzia operativa ai sensi degli artt. 42 e 43 della legge regionale n. 6 del 2004.

2. L’Agenzia provvede a:

a) garantire il raccordo con l’Agenzia nazionale per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 4, sub c) della Legge n. 183 del 2014;

b) gestire il sistema informativo regionale del lavoro in raccordo con il sistema nazionale;

c) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi ai LEP;

d) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi per l’accreditamento e le autorizzazioni regionali dei soggetti privati e gestire il sistema regionale di accreditamento e autorizzazione ivi compresa la tenuta dell’elenco dei soggetti accreditati e autorizzati;

e) attuare e gestire gli standard qualitativi regionali;

f) proporre alla Regione gli ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione dei servizi pubblici per il lavoro;

g) governare e dirigere i servizi pubblici per il lavoro;

h)proporre alla Regione le modalità di raccordo tra i soggetti pubblici e privati accreditati e realizzare la rete delle politiche attive del lavoro;

i)organizzare, coordinare e valorizzare le sinergie riguardanti i servizi per il lavoro gestiti da soggetti pubblici e privati accreditati;

l) supportare la programmazione regionale tramite proposte per l’attuazione delle politiche del lavoro;

m) gestire le crisi aziendali e i processi di autorizzazione degli ammortizzatori sociali;

n)attuare progetti attribuiti dalla Regione;

o)concorrere alla ricerca delle imprese ospitanti i giovani assunti con i contratti di apprendistato, favorire la diffusione dell’istituto, verificare la sussistenza dei requisiti delle imprese con capacità formative;

p) attuare interventi integrati rivolti alle persone con disabilità e con fragilità e vulnerabilità in integrazione con i servizi sociali dei comuni e i dipartimenti di salute mentale delle aziende AUSL.

q)monitorare l’attuazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 20 della presente legge;

r) svolgere funzioni di osservatorio del mercato del lavoro;

s) curare il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni dei servizi per il lavoro;

t) supportare la programmazione dell’offerta formativa con riferimento alle dinamiche del mercato del lavoro e all’analisi dei fabbisogni professionali;

u) supportare l’elaborazione normativa in materia di lavoro, tirocini e apprendistato;

v) autorizzare i tirocini oggetto di finanziamenti non a carico del soggetto ospitante;

z) svolgere tutte le altre funzioni di gestione assegnate dalla presente legge.

3.Sono organi dell’Agenzia regionale il Direttore ed il Revisore unico.

4.Il Direttore è nominato, con delibera della Giunta regionale, che ne determina il compenso e le modalità di valutazione annuale,  fra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private con le modalità e secondo le procedure previste per i Direttori generali dell’Amministrazione regionale. Il rapporto di servizio del Direttore con la Regione è regolato da contratto di lavoro di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato tra il soggetto interessato e la Regione e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

5.Il Direttore predispone e invia alla Giunta regionale il piano annuale di attività e una relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti. Sugli stessi atti la Giunta regionale acquisisce il parere, in seduta congiunta, del Comitato di coordinamento istituzionale e della Commissione regionale tripartita di cui agli articoli 50 e 51 della legge regionale n. 12 del 2003 nonché della Commissione assembleare competente.

6.Il Direttore ha la rappresentanza legale dell’Agenzia e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. Esso adotta, in particolare, il bilancio preventivo e il rendiconto generale, che sono sottoposti all’approvazione della Giunta regionale.

7.La Giunta regionale approva, inoltre, i seguenti atti relativi all’Agenzia:

a)lo statuto, i regolamenti in materia di organizzazione, di contabilità e dei contratti;

b)la definizione della dotazione organica e le sue variazioni;

c)gli atti di programmazione di acquisizione di beni, servizi e lavori.

8.L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.

9.L'incarico di Direttore è inconferibile e incompatibile nei casi previsti dal decreto legislativo n. 39 del 2013 ed è incompatibile con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato.

10.Il posto di Direttore non è ricompreso nelle dotazioni organiche della Regione. Nell'ipotesi di nomina di un dipendente regionale o dell’Agenzia il conferimento dell'incarico di direttore dell’Agenzia, determina il suo collocamento in aspettativa, ai sensi dell’articolo 19, comma 9, legge regionale n. 43 del 2001, fino al termine dell'incarico stesso.

11.Il Revisore Unico è nominato dalla Giunta regionale tra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Dura in carica tre anni. Al Revisore unico spetta un corrispettivo secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

12. L’Agenzia dispone di personale proprio. Essa adotta la dotazione organica,  assume e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa definito con cadenza biennale dalla Giunta regionale e con le modalità e le procedure previste dalla normativa statale e regionale in materia di personale e nel rispetto della contrattazione collettiva.

13. L’Agenzia dispone dei seguenti mezzi finanziari:

a)finanziamento annuo della Regione;

b)finanziamenti regionali finalizzati agli interventi e ai servizi di cui alla presente legge;

c)contributi da parte di soggetti privati e pubblici per la realizzazione degli scopi istituzionali;

d)donazioni, eredità, legati.

14.Il sistema contabile e gli schemi di bilancio dell’Agenzia sono disciplinati a norma della legislazione vigente sugli enti strumentali delle regioni che adottano la contabilità finanziaria. Il bilancio di previsione è adottato entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento, e il rendiconto generale entro il 30 aprile nell’anno successivo a quello a cui si riferisce.

15Il bilancio di previsione e il rendiconto generale sono pubblicati sul sito internet della Regione.”

 

 

Articolo 55

Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni

 

1.Sono confermate le funzioni che la normativa vigente attribuisce ai comuni in forma singola o associata. Tali funzioni riguardano in particolare:

a)promozione del coordinamento delle politiche formative con i servizi sociali, sanitari, educativi, culturali, sportivi;

b)sostegno ai soggetti del sistema formativo nel processo di qualificazione e di arricchimento dell’offerta formativa e della sua integrazione ed articolazione;

c)sostegno agli interventi e servizi di orientamento svolti dai soggetti formativi;

d)valorizzazione delle iniziative a favore delle persone in stato di disagio;

e)valorizzazione degli aspetti educativi e di cura dei servizi educativi per la prima infanzia;

f)valorizzazione e sostegno all’azione delle istituzioni scolastiche per il pieno esercizio dell’autonomia;

g)sostegno a iniziative per arricchire e potenziare l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche;

h)convenzionamento con organismi di formazione professionale accreditati per la realizzazione di progetti specifici;

i)predisposizione, nell’ambito delle proprie competenze, dei piani per l’offerta di istruzione e di organizzazione della rete scolastica.

 

 

Sezione II

Norme in materia di cultura, sport e giovani

 

Articolo 56

Funzioni della Regione

 

1.La Regione esercita le funzioni di:

a)programmazione e pianificazione in materia di cultura, spettacolo, nonché adozione e attuazione dei relativi piani e programmi di intervento;

b)programmazione e pianificazione in materia di sport, nonché adozione e attuazione dei relativi piani e programmi di intervento;

c)programmazione e pianificazione in materia di politiche giovanili, nonché adozione e attuazione dei relativi piani e programmi di intervento.

2. La Giunta regionale può affidare con specifico atto, previa convenzione, alla Città metropolitana di Bologna e alle Province, nonché ai Comuni o alle Unioni di Comuni costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, attività di istruttoria, di gestione e di controllo.

3. Nelle materie di cui alla lettera a) del comma 1, la Regione si avvale dell’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN), quale organismo tecnico-scientifico ai fini della programmazione regionale, per l’esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalle leggi regionali.

 

 

Articolo 57

Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni

 

1.Sono confermate le funzioni attribuite ai Comuni e alle loro Unioni dalla normativa regionale vigente, ivi comprese le competenze in materia di politiche giovanili, ai sensi dell’articolo 33-bis della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di giovani generazioni), sulla base della programmazione regionale.

 

 

Capo VI

Sanità e politiche sociali

 

Sezione I

Oggetto e disposizioni generali

 

Articolo 58

Oggetto

 

1.Il presente capo detta disposizioni generali concernenti il modello di governance sociale e sanitaria, individuando, in coerenza con l'assetto istituzionale disciplinato al capo I ed in considerazione della peculiarità del settore, la disciplina delle relazioni istituzionali tra la Regione e gli enti locali, delle conferenze territoriali sociali e sanitarie, e dei comitati di distretto.

2.Il presente capo disciplina, altresì, il riordino delle funzioni amministrative in materia sanitaria e sociale spettanti alla Regione, alla Città metropolitana di Bologna, alle Province, ai Comuni ed alle loro Unioni.

 

 

Articolo 59

Relazioni istituzionali tra la Regione e gli Enti locali

 

1. Per lo svolgimento delle funzioni di concertazione istituzionale in materia sanitaria e sociale, è istituita la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali.

2. La Cabina di regia esercita attività di impulso, di valutazione e di supporto all’attività istruttoria preliminare e propedeutica alla formazione delle decisioni della Giunta regionale.

3. Con apposito atto della Giunta regionale, sono definiti la composizione, le modalità di funzionamento e gli strumenti di supporto tecnico della Cabina di regia. La partecipazione alla Cabina di regia non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico della Regione.

 

 

Articolo 60

Conferenze territoriali sociali e sanitarie

 

1.Le Conferenze territoriali sociali e sanitarie possono assumere valenza territoriale relativa ad ambiti di area vasta per le Province, definiti con provvedimenti della Giunta regionale adottati, ai sensi dell’articolo 7, o al territorio metropolitano per la Città metropolitana di Bologna.

2.Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale individua, con uno o più provvedimenti specifici, la composizione, le modalità di funzionamento, le funzioni e gli strumenti di supporto tecnico delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie operanti nella Città metropolitana di Bologna o in ambito di area vasta.

 

 

Articolo 61

Comitati di Distretto

 

1.La Regione individua, in coerenza con le politiche territoriali di carattere istituzionale, gli ambiti distrettuali quali articolazioni fondamentali delle Aziende sanitarie e circoscrizioni territoriali nelle quali gli enti locali e gli altri soggetti istituzionali esercitano, nelle forme e con gli strumenti previsti dalla normativa vigente e dagli atti di programmazione regionale, le funzioni di regolazione, programmazione, governo, verifica e realizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari.

2.Le funzioni del Comitato di Distretto, per la parte degli Enti Locali, sono svolte, qualora l’ambito distrettuale coincida con quello di una o più Unioni, dalla Giunta dell’Unione o dalle Giunte delle Unioni. Nel caso in cui l’ambito distrettuale comprenda oltre all’Unione o a più Unioni anche altri Comuni, le funzioni del Comitato di Distretto sono svolte anche attraverso la partecipazione dei Sindaci dei Comuni non ricompresi nell’Unione o nelle Unioni.

 

 

Sezione II

Disposizioni in materia di sanità e di servizi sociali ed educativi

 

Articolo 62

Sanità Pubblica

 

1. Le Province e la Città Metropolitana di Bologna esercitano le seguenti funzioni:

a) programmazione dei fabbisogni e definizione della localizzazione degli impianti di cremazione;

b) tutela e controllo della popolazione canina e felina;

c) finanziamenti ai Comuni per ristrutturazioni canili;

d) organizzazione e gestione di corsi per il benessere animale.

 

 

Articolo 63

Organizzazione del servizio farmaceutico

 

1. La Regione assicura la migliore assistenza farmaceutica territoriale, curando la distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio. In particolare la Regione:

a) nell’ambito della procedura di formazione delle piante organiche comunali esercita le funzioni di impulso, controllo e potere sostitutivo, avvalendosi del supporto tecnico delle Aziende USL;

b) indice e svolge il concorso per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e vacanti;

c) istituisce le farmacie di cui all’articolo 1 bis della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) nei luoghi ad alto transito e le assegna ai Comuni.

2. I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti:

a) la formazione e la revisione della pianta organica per il proprio territorio, assicurando l’equa distribuzione delle sedi farmaceutiche sul territorio e l’accessibilità del servizio farmaceutico ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate;

b) l'istituzione e l'assegnazione dei dispensari farmaceutici, compresi quelli stagionali e delle farmacie succursali secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente.

3. L’Azienda USL supporta la Regione e i Comuni del proprio ambito territoriale per assicurare la migliore distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio. In particolare:

a) svolge l'attività di supporto e consulenza tecnica ai Comuni, anche per quanto concerne la sussistenza o meno del diritto di prelazione del Comune sulle farmacie vacanti o di nuova istituzione, in base al criterio dell’alternanza di cui all’articolo 9 della legge n. 475 del 1968;

b) svolge la funzione di controllo preventivo sui progetti di conferma o di revisione delle piante organiche dei Comuni;

c) svolge l'attività di supporto tecnico alla Regione per l'esercizio delle funzioni regionali.

4. In attuazione del principio generale di collaborazione istituzionale, la Regione, le Aziende USL competenti per territorio e i Comuni garantiscono l'esercizio coordinato delle rispettive attribuzioni, per la migliore dislocazione delle sedi farmaceutiche.

5. Con successiva legge regionale in materia di organizzazione del servizio farmaceutico sono disciplinati, in particolare, il procedimento di formazione e revisione della pianta organica di cui al comma 2, nonché i casi in cui le funzioni comunali sono esercitate dalle Unioni costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012. A seguito dell’approvazione della legge il personale provinciale impiegato sulle funzioni viene trasferito con le modalità previste dalle norme contenute nel Titolo III della presente legge.

 

 

Articolo 64

Funzioni delle Regione in materia sociale ed educativa

 

1.La Regione esercita le funzioni in materia sociale ed educativa già spettanti alle Province e non ricomprese nel comma 85 dell’articolo 1 della legge n. 56 del 2014.

2.Con successive leggi regionali finalizzate a completare il processo di riordino normativo, in conformità con il comma 1, si provvede alla riforma delle leggi nei settori sociale ed educativo, con particolare riferimento alle seguenti:

a)legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia);

b)legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

c)legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2);

d)legge regionale n. 14 del 2008 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni).Sezione III

 

 

Norme transitorie

 

Articolo 65

Disposizioni transitorie in materia sociale

 

1.I termini previsti dall'articolo 46, comma 4, della legge regionale 30 giugno 2014, n. 8 (Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della Giornata della cittadinanza solidale) e dall'articolo 28, comma 3, della legge regionale 17 luglio 2014, n. 12 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381") per l'esercizio delle funzioni provinciali relative alle procedure di iscrizione, verifica e cancellazione afferenti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, al registro regionale delle associazioni di promozione sociale, e all’albo regionale delle cooperative sociali, sono prorogati fino al perfezionamento delle procedure di trasferimento del personale alla Regione ai sensi delle norme contenute nel Titolo III della presente legge.

 

 

Titolo III

Disposizioni finali

 

Capo I

Disposizioni transitorie

 

Articolo 66

Disposizioni generali in materia di personale

 

1.Nell'ambito del processo di riordino territoriale e organizzativo di cui alla presente legge, la Regione pone in essere forme di coinvolgimento e confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative con l'obiettivo di ottimizzare l'allocazione delle risorse umane ai nuovi soggetti istituzionali individuati perseguendo, in via prioritaria, la valorizzazione delle competenze e il mantenimento della professionalità dei dipendenti nel nuovo contesto organizzativo.

2.È istituito l'Osservatorio regionale previsto dall'accordo di cui all'articolo 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014 nella composizione di cui all’articolo 48 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. Primo provvedimento generale di variazione) e presieduto dall’Assessore regionale competente in materia.

3.L'Osservatorio regionale di cui al comma 2 monitora il processo di ricognizione e ricollocazione del personale soprannumerario della Città metropolitana di Bologna e delle Province, nel rispetto delle procedure delineate dalla legge n. 56 del 2014 e dall'articolo 1, commi da 421 a 424, della legge n. 190 del 2014.

4.L'Osservatorio regionale, in particolare:

a) verifica il rispetto dei criteri delineati all'articolo 4, comma 1, del decreto di cui all'articolo 1, comma 92, della legge n. 56 del 2014.

b) può proporre alla Giunta regionale, a seguito di esame congiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'adozione di ulteriori criteri, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del citato decreto e dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo del 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, approva con delibera gli elenchi di ricollocazione del personale soprannumerario della Città metropolitana di Bologna e delle Province, sulla base di conformi delibere degli Enti medesimi, tenuto conto del processo di riordino funzionale avviato con la presente legge.

6. Gli elenchi del personale addetto a funzioni regionali comprendono anche il personale con contratto a tempo determinato. Negli elenchi del personale soprannumerario non sono compresi:

a) coloro che saranno collocati a riposo entro il 31 dicembre 2016;

b) coloro che svolgono compiti di polizia provinciale;

c) coloro che sono addetti ai centri per l'impiego.

7. Il personale di cui alle lettere b) e c) del comma 6 sarà ricollocato solo a seguito del processo di riordino del relativo settore, anche in attuazione di quanto previsto dall’articolo 52.

8. Le procedure di ricollocazione del personale soprannumerario presso la Regione Emilia-Romagna e gli altri enti individuati come destinatari di funzioni nell’ambito del riordino di cui alla presente legge, devono essere completate entro il 31 dicembre 2016.

9. Il personale soprannumerario è ricollocato con le modalità e nel rispetto dei criteri definiti dall’Osservatorio. In via residuale, è ricollocato presso le Amministrazioni e con le procedure indicate all'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014.

10. Il personale soprannumerario della Città metropolitana di Bologna e delle Province è trasferito nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 96, lettera a) della legge n. 56 del 2014.

11. Il personale addetto a funzioni regionali confermate o attribuite alla Città metropolitana di Bologna e alle Province con leggi regionali di riordino funzionale è trasferito alla Regione e successivamente distaccato presso i precitati Enti, tenuto conto anche degli ambiti territoriali ottimali per lo svolgimento delle funzioni. Il distacco del personale avviene previa stipulazione di una convenzione tra gli enti interessati che disciplini le modalità di gestione del rapporto di lavoro, fermi restando gli oneri a carico della Regione. Il personale impegnato su funzioni già assegnate ai Comuni e alle loro Unioni, oggetto di riallocazione ai sensi della presente legge, è trasferito all’Ente cui le funzioni sono assegnate; a tale personale si applica quanto previsto all’articolo 1, comma 96, lettera a) della legge n. 56 del 2014; i fondi per il trattamento accessorio dell’Ente di provenienza sono ridotti, e quelli dell’Ente di destinazione incrementati, secondo quanto previsto al comma 16 del presente articolo.

12. Gli Enti di destinazione del personale trasferito assicurano continuità agli incarichi dirigenziali e non dirigenziali fino all’adozione dei provvedimenti di riorganizzazione della funzione, fermo restando il rispetto del divieto di incremento di spesa sancito dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014.

13. Il personale addetto a funzioni regionali per cui è previsto il collocamento in quiescenza entro il 31 dicembre 2016, resta alle dipendenze dall’Amministrazione di provenienza e viene utilizzato, fino alla cessazione dal servizio, dagli enti cui vengono attribuite le funzioni, previa convenzione e con oneri a carico dell'ente utilizzatore.

14. Dalla data del trasferimento cessano di applicarsi, al personale trasferito, le disposizioni della legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni).

15. Fermo restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio, la Regione e gli altri enti individuati per la riallocazione delle funzioni incrementano i rispettivi tetti di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 legge 296 del 2006 o l’analogo limite previsto dai rispettivi ordinamenti, di un importo pari al costo del personale trasferito per l'esercizio delle funzioni a tali enti assegnate destinando inoltre le risorse derivanti dalle cessazione di personale a tempo indeterminato degli anni 2014 e 2015, che, come previsto dal comma 424 della legge 190 del 2014, non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa, alle mobilità del restante personale soprannumerario delle Province e della Città metropolitana di Bologna fino a completa ricollocazione.

16. Le risorse finanziarie corrispondenti alle voci fisse e variabili del trattamento economico accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, di tutto il personale trasferito, vanno a costituire specifici fondi destinati a questo solo personale, nell'ambito dei fondi più generali delle risorse decentrate del personale dirigenziale e non dirigenziale. La Regione e gli altri enti individuati incrementano il proprio fondo in misura pari alle risorse relative al personale trasferito, ai sensi della presente legge, per l’esercizio delle funzioni; al fine di garantire la neutralità finanziaria, la Città metropolitana di Bologna e le Province riducono del medesimo importo le risorse e i fondi di rispettiva competenza. La Regione e gli altri Enti decurtano altresì il proprio fondo per il trattamento accessorio a seguito di trasferimento di proprio personale ad altro Ente nell’ambito dei processi di riallocazione delle funzioni.

17. Nell’ambito della disponibilità complessiva dei fondi così rideterminati, la Regione e gli altri enti, nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali, promuovono politiche retributive finalizzate alla progressiva equiparazione dei trattamenti accessori, in ossequio al principio di parità di trattamento da attuarsi a seguito dell’applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

18. La Giunta regionale, sulla base dei dati predisposti dall’Osservatorio regionale e previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, attesta la conclusione del processo di riallocazione del personale. A seguito dell’avvenuto completo assorbimento del personale soprannumerario, gli Enti possono utilizzare l’eventuale capacità assunzionale residua per assunzioni a tempo indeterminato.

 

 

Articolo 67

Decorrenza delle funzioni e disposizioni per la continuità amministrativa

1.

Le funzioni oggetto di riordino ai sensi della presente legge sono esercitate dal nuovo ente titolare a decorrere dalla data di trasferimento del relativo personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con uno o più provvedimenti, la Giunta regionale individua le decorrenze dell’esercizio delle funzioni, del trasferimento del personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse, previa informativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2.I provvedimenti di cui al comma 1 possono graduare, secondo date certe, la decorrenza dell’esercizio delle funzioni contestuale al trasferimento effettivo del personale e delle risorse finanziarie e strumentali connesse, in modo da completare il processo di riordino entro e non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

3.Per garantire la continuità amministrativa, fino al completamento del processo di trasferimento, le funzioni oggetto di riordino continuano ad essere esercitate dagli enti titolari alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Articolo 68

Conclusione dei procedimenti amministrativi in corso

 

1.A garanzia della continuità amministrativa, i procedimenti amministrativi in corso alla data di decorrenza dell’esercizio delle funzioni oggetto di riordino sono conclusi dall’ente subentrante, fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni. Ai procedimenti in corso, continuano ad applicarsi le discipline procedimentali vigenti alla data del loro avvio.

2.Il nuovo titolare della funzione subentra altresì nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai procedimenti di cui al comma 1, cura l’eventuale contenzioso e l’esecuzione delle relative sentenze.

3.La Giunta Regionale adotta ogni misura necessaria a garantire la tempestiva conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 1.

 

 

Articolo 69

Unità tecnica di missione per la ricognizione dei procedimenti in corso

 

1.Con l’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale istituisce, ai sensi dell’articolo 12, unità tecniche di missione per la puntuale ricognizione dei procedimenti amministrativi in corso alla data di decorrenza dell’esercizio delle funzioni oggetto di riordino, del trasferimento del relativo personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse. La ricognizione ha altresì ad oggetto lo stato di utilizzo delle risorse collegate alle procedure di spesa gestite dagli enti titolari dei procedimenti con fondi assegnati dalla Regione.

2. Entro 90 giorni dall’avvio delle attività, le unità tecniche di missione presentano una relazione dettagliata contenente gli esiti della ricognizione.

 

 

Articolo 70

Unità tecnica di missione per la ricognizione dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali

 

1.Con l’entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire il contestuale trasferimento delle risorse umane e materiali necessarie, la Giunta regionale istituisce, ai sensi dell’articolo 12, unità tecniche di missione per la puntuale ricognizione dei beni, mobili e immobili, dei contratti in essere e dei rapporti attivi e passivi connessi all’esercizio delle funzioni oggetto di riordino.

2.Entro 90 giorni dall’avvio delle attività, le unità tecniche di missione presentano una relazione dettagliata contenente gli esiti della ricognizione.

3.Agli enti che subentrano nelle funzioni oggetto di riordino sono trasferiti i beni strumentali e le risorse finanziarie corrispondenti a quelli utilizzati dagli enti titolari delle funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

4.Il personale oggetto di trasferimento continua ad operare nella sede di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio fino alla completa definizione dei rapporti in merito al trasferimento dei beni e delle risorse di cui al comma 1, sulla base di quanto previsto dagli atti di trasferimento. La Giunta regionale e gli enti interessati possono sottoscrivere accordi per l’ottimizzazione dell’uso dei beni e delle risorse strumentali.

 

 

Articolo 71

Unità tecnica di missione per il monitoraggio degli effetti derivanti dal riordino delle funzioni amministrative

 

1.Per il monitoraggio degli effetti derivanti dall’applicazione della presente legge, nonché dai successivi provvedimenti ad essa collegati, la Giunta regionale istituisce una unità tecnica di missione ai sensi dell’articolo 12.

2.I risultati del monitoraggio di cui al comma 1 sono trasmessi alla Conferenza regionale Inter-istituzionale per l’integrazione territoriale, di cui all’articolo 10, per le conseguenti valutazioni e proposte.

3.Entro 180 giorni dall’avvio delle attività, le unità tecniche di missione presentano una relazione dettagliata contenente gli esiti del monitoraggio.

 

 

Articolo 72

Norma finanziaria

 

1.Agli oneri derivanti dalla presente legge, relativamente al personale e alle funzioni trasferite, con esclusione di quanto previsto al comma 3, per gli esercizi 2016 e 2017, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell’ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l’istituzione di nuove unità previsionali di base o apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo U86350 “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti” del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015- 2017.

2.Nelle more dell'attuazione della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, in misura proporzionale al periodo di permanenza del personale per cui è previsto il trasferimento su funzioni, la Regione partecipa alle spese di funzionamento della Città Metropolitana di Bologna e delle Province per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite ai sensi della legislazione vigente. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a trasferire a tali enti, secondo modalità e criteri da essa predefiniti, le relative risorse. Ai relativi oneri, per l’esercizio 2015, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell’ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l’istituzione di nuove unità previsionali di base o apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo U86350 “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti” del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015- 2017. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3.Agli oneri derivanti dall'articolo 34, in relazione alle funzioni delegate ad AIPO in materia di navigazione interna, per gli esercizi 2016 e 2017, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell’ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l’istituzione di nuove unità previsionali di base o apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo U86350 “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti” del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015- 2017.

4.Per gli esercizi successivi al 2017, la Regione provvede al finanziamento della presente legge, nell’ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) e dall’articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

 

Capo II

Modifiche e abrogazioni di norme

 

Articolo 73

Oggetto

 

1.Nel presente capo sono indicate le norme di modifica e le abrogazioni nelle seguenti materie:

a)fusioni di comuni e di esercizio associato delle funzioni;

b)ambiente ed energia;

c)trasporti e viabilità;

d)istruzione, formazione professionale, servizi per l’impiego;

e)cultura, spettacolo e sport;

f)sanità e politiche sociali;

g)statistica.

 

 

Sezione I

Modifiche alla legislazione in materia di fusioni di comuni e di esercizio associato delle funzioni

 

Articolo 74

Modifiche alle leggi regionali n. 24 del 1996 e n. 21 del 2012

 

1.All’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni) sono apportate le seguenti modifiche:

a)al comma 1, nella lettera a), il numero “33” è sostituito dal numero “18” e nella lettera b), il numero “27” è sostituito dal numero “50”;

b)al comma 2, le parole “articolo 4, comma 3, della legge n. 142 del 1990” sono sostituite dalle seguenti “articolo 6, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

2. All’articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2012 il comma 2 è abrogato.

 

 

Sezione II

Modifiche e abrogazioni in materia di ambiente ed energia

 

Articolo 75

Modifiche alle leggi regionali n. 24 del 2011 e n. 26 del 2004

 

1.È abrogata la lettera b) del comma 3 dell’articolo 41 della legge regionale n. 24 del 2011. Tale norma continua ad applicarsi fino alla decorrenza dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dell’articolo 18.

2.Sono abrogati la lettera j) dell’articolo 2 e l’articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2004. Tali disposizioni continuano ad applicarsi fino alla data di effettiva decorrenza di esercizio delle funzioni dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia di cui all’articolo 16.

 

 

Sezione III

Modifiche normative in materia di trasporti e viabilità

 

Articolo 76

Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999

 

1. Alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.

2. Nell’articolo 161 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 dopo le parole “funzioni amministrative” sono inserite le parole “di Regione, Città metropolitana di Bologna e Province”

b) Il comma 2 è abrogato;

3. Al comma 2 dell’articolo162 sono soppresse le lettere c),d),e), f);

4. Al comma 1 dell’articolo163 la parola “essa” è sostituita dalle parole “queste ultime”;

5. Al comma 2 dell’articolo 164 bis dopo le parole “esigenze indicate” sono inserite le parole “dalla Città metropolitana di Bologna e”;

6. Nell’articolo 165 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole “partecipano anche” sono inserite le parole “la Città metropolitana di Bologna e”;

b) al comma 3 dopo le parole ” accordi con” sono inserite le parole “la Città metropolitana di Bologna e”;

7.Nell’articolo 167 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica dopo la parola “viaria” sono inserite le parole “di interesse regionale”;

b)al comma 2 dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera “b-bis) interventi di costruzione e manutenzione sulle infrastrutture oggetto degli accordi previsti al comma 2 dell’articolo 165”;

c) al comma 3 dopo le parole “sono assegnate” sono inserite le parole “alla Città metropolitana di Bologna e”;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: “3-bis. Le risorse per interventi di cui al comma 2, lettera b-bis) sono assegnate alla Città metropolitana di Bologna e alle Province secondo quanto stabilito negli accordi”;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: “4-bis. La Città metropolitana di Bologna e le Province sono tenute a fornire periodicamente, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, informazioni relative agli interventi di cui al comma 2 lettere a),b) e c) nonché relative allo stato complessivo della rete di propria competenza;”

f) al comma 5 dopo le parole “convenzioni con” sono inserite le parole “la Città metropolitana di Bologna e”;

8. Nell’articolo 167-bis sono apportate le seguenti modifiche:

a)nella rubrica le parole “le opere stradali” sono sostituite dalle parole “interventi sulla restante viabilità”;

b) al comma 1 dopo la parola “assegnare” sono inserite dopo le parole “alla Città metropolitana di Bologna e”;

c) al comma 4-bis dopo la parola “assegnare” sono inserite dopo le parole “alla Città metropolitana di Bologna e”;

9. Sono abrogati gli articoli 164 e 166, nonché il Capo VII del titolo VI, costituito dagli articoli da 168 a 175.

 

 

Articolo 77

Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza stradale.

Modifiche alle leggi regionali n. 30 del 1992 e n. 35 del 1990

 

1.L’articolo 6 della legge regionale 20 luglio 1992 n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) è sostituito con il seguente:

 

“Articolo 6

Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza stradale.

 

1.Al fine di rafforzare e coordinare le politiche regionali di educazione alla sicurezza stradale rivolte ai cittadini negli ambienti di vita e di lavoro, è costituito, nell’ambito della Direzione generale competente in materia di trasporti, l’Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza stradale con funzioni consultive, propositive ed attuative delle politiche e degli interventi regionali in materia.

2.L’Osservatorio è composto da sei dirigenti o funzionari delle direzioni generali competenti in materia di trasporti, programmazione territoriale, politiche per la salute, cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità e statistica e da tre componenti, esperti della materia, designati dal Consiglio delle Autonomie locali tra i dirigenti degli enti locali, previo accordo con gli enti di appartenenza.

3.L’Osservatorio è nominato dal Presidente della Regione il quale attribuisce la carica di Presidente, a persona che si sia contraddistinta per le attività svolte in campo istituzionale, culturale o sociale e quella di Presidente onorario, a persona che ha svolto importanti iniziative nel settore della sicurezza stradale.

4. Ai componenti dell’Osservatorio sono riconosciute esclusivamente le spese di trasferta sostenute per l’attività svolta per l’Osservatorio medesimo, con le modalità previste dalla normativa vigente per il personale regionale, secondo la categoria o qualifica di appartenenza. Ai Presidenti è riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, nei limiti e secondo le modalità vigenti per i dirigenti regionali.

5. Con delibera della Giunta regionale sono stabilite le modalità di funzionamento dell’Osservatorio e si individua la struttura di supporto tecnico, nell’ambito della Direzione generale competente in materia di trasporti. L’Osservatorio utilizza il proprio logo con il quale caratterizza le iniziative promosse.

6. Possono essere invitati ai lavori dell’Osservatorio, con funzione consultiva, esperti e tecnici di settore di volta in volta individuati a seconda degli argomenti da trattare. Ai partecipati ai lavori dell’Osservatorio non sono corrisposte indennità o gettoni di presenza.

7.L’Osservatorio predispone, d’intesa con le Direzioni generali competenti in materia di politiche per la salute, cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità, il programma annuale delle attività e lo sottopone alla Giunta regionale per l’approvazione.

8.L’Osservatorio svolge attività consultiva e di proposta sulle politiche regionali in materia di educazione alla sicurezza stradale, anche attraverso la formulazione di contributi agli atti di programmazione, l’acquisizione e l’analisi di dati e informazioni, nonché l’elaborazione di studi utili alla migliore definizione del quadro conoscitivo in materia di sicurezza stradale. L’Osservatorio svolge, inoltre, attività consultiva e di proposta su azioni formative, campagne informative e di sensibilizzazione, promuove e partecipa ad attività convegnistiche e seminariali finalizzate a diffondere la cultura della sicurezza stradale.

9. Ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, l’Osservatorio si rapporta con gli enti locali, nonché con i seguenti soggetti:

Centro di Monitoraggio regionale per la sicurezza stradale, attivato sulla base del piano nazionale della sicurezza stradale, previsto dall’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL);

Comitato tecnico di Polizia Locale di cui all’articolo 13 della legge regionale 4 dicembre 2013, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza);

a)Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;

b)Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

c)Associazioni regionali delle autoscuole;

d)Associazioni operanti nel settore di cui alla presente legge;

e)Gli uffici di statistica della Città metropolitana di Bologna e delle Province che raccolgono i dati sugli incidenti stradali.”

 

2. È abrogato l’articolo 6 della legge regionale 27 aprile 1990, n. 35 (Consulta e Comitato tecnico. Osservatorio regionale per l’educazione stradale e la sicurezza).

 

 

Sezione IV

Modifiche normative in materia di istruzione, formazione professionale, istruzione e formazione professionale

 

Articolo 78

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003

 

1.Alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.

2.Il comma 3 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente: “3. La Regione, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 44, sostiene le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati per lo sviluppo delle funzioni di orientamento, anche attraverso interventi per la formazione dei docenti, l'utilizzo di esperti e la messa a disposizione di adeguati strumenti”.

3.Il comma 2 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente: “2. La Regione provvede alla scelta delle attività di formazione professionale e di integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale da finanziare nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza, di proporzionalità, di mutuo riconoscimento. La Regione seleziona i soggetti destinatari dei finanziamenti tramite procedure ad evidenza pubblica”.

4.Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 14 è sostituito dal seguente: “La Regione favorisce l'accesso individuale ad attività di formazione iniziale per adulti, superiore, continua e permanente, concedendo assegni formativi alle persone che abbiano adempiuto all'obbligo formativo”.

5.Al comma 3 dell’articolo 22 le parole “Essi operano nello specifico ambito territoriale individuato in sede di Conferenza provinciale di coordinamento” sono sostituite dalle parole “Essi operano in uno specifico ambito territoriale”.

6.L’articolo 27 è abrogato.

7.Il comma 2 dell’articolo 28 è sostituito dal seguente: “2. La Regione, in collaborazione con le parti sociali, sostiene la formazione professionale quale elemento determinante dello sviluppo socio-economico e dell'innovazione nel territorio”.

8,Il comma 3 dell’articolo 30 è abrogato.

9.Il comma 2 dell’articolo 31 è abrogato.

10.Il comma 1 dell’articolo 34 è sostituito dal seguente: “1. Gli organismi, ancorché non accreditati, che organizzano attività formative, possono richiedere alla Regione l'autorizzazione allo svolgimento delle stesse e il relativo riconoscimento ai fini delle certificazioni”.

11.Il comma 1 dell’articolo 36 è sostituito dal seguente: “1. La Regione, nel rispetto della legislazione e della contrattazione nazionale, sostiene la formazione degli apprendisti allo scopo di contribuire alla crescita delle persone ed all'arricchimento delle competenze all'interno delle imprese”.

12.Nel comma 3 dell’articolo 39 sono soppresse le parole “le Province”.

13.Il comma 3 dell’articolo 41 è sostituito dal seguente comma: “3. La Regione sostiene iniziative di recupero e di reinserimento nel percorso scolastico e formativo di tutti coloro che non hanno conseguito la licenza media. Tali iniziative sono realizzate in raccordo con i corsi di educazione degli adulti, finalizzati al conseguimento della licenza media e svolti dai centri di cui all'articolo 42, comma 4”.

14.Nell’articolo 42 sono apportate le seguenti modifiche:

a)Al comma 1 sono abrogate le parole “ alla Regione”

b)Al comma 2 le parole “i Centri territoriali per l'educazione degli adulti” sono sostituite dalle parole “i Centri per l’istruzione degli adulti”;

c)Al comma 3 è soppressa la parola “provinciale”;

d)Al comma 4  le parole “i Centri territoriali per l'educazione degli adulti” sono sostituite dalle parole “i Centri per l’istruzione degli adulti”;

15.Il comma 2 dell’articolo 43 è abrogato.

16.Nell’articolo 44 sono apportate le seguenti modifiche:

a)La lettera a) del comma 1 è soppressa;

b)Alla lettera b) del comma 1 la parola “formativa” è sostituita dalle parole “di istruzione”;

c)Al comma 3 le parole “delle linee di programmazione approvate” sono sostituite dalle parole “dalla programmazione approvata”.

d)Al comma 4 sono soppresse le lettere a), b), c), d).

17.Nell’articolo 45 sono apportate le seguenti modifiche:

a)Il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le Province e i Comuni, singoli o associati, nel rispetto delle linee di programmazione e degli indirizzi regionali, esercitano le funzioni di programmazione territoriale dell'offerta di istruzione e di organizzazione della rete scolastica, nell'ambito delle rispettive competenze attribuite dalla legge n. 56 del 2014 e dalla presente legge”;

e)Il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Le Province e i Comuni predispongono, nell'ambito delle proprie competenze, i piani per l'offerta di istruzione”;

f)Al comma 7 le parole “scolastici e formativi” sono soppresse; 

g)Al comma 8 le parole “i Centri territoriali per l'educazione degli adulti” sono sostituite dalle parole “i Centri per l’istruzione degli adulti”;

h)Sono soppressi i commi 2, 3 e 9.

18.Nell’articolo dell’articolo 46 sono apportate le seguenti modifiche:

a)il comma 1 è sostituito dal seguente comma: “1. Per le finalità di cui all'articolo 45, comma 11, la Provincia, d'intesa con i Comuni del territorio, istituisce la Conferenza provinciale di coordinamento e ne definisce la composizione. Ad essa possono partecipare i Comuni, singoli o associati, l'amministrazione scolastica regionale, le Università, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le istituzioni scolastiche. Ove necessario, limitatamente alle zone di confine o ad aspetti che riguardino il territorio di più province, sono invitate a partecipare alla Conferenza anche le altre province interessate. Le istituzioni scolastiche possono partecipare alla Conferenza mediante rappresentanti delle loro reti o consorzi; le istituzioni scolastiche possono individuare rappresentanti per ordini e gradi di scuole”;

b)Il comma 2 è abrogato;

c)Il comma 3 è sostituito dal seguente comma: “3. La Conferenza esprime parere in merito ai piani ed ai programmi di cui all'articolo 45, ed alla istituzione dei Centri di cui all'articolo 45, comma 8.”.

19.Al comma 1 dell’articolo 52 sono soppresse le parole “della formazione professionale e del lavoro di competenza provinciale”.

 

 

Articolo 79

Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2011

 

1.Nell’articolo 8 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e della formazione professionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a)Al comma 2 le parole “e alle Province secondo quanto previsto dal presente articolo” sono sostituite dalle parole “ai sensi della legge regionale n. 12 del 2003”;

b)I commi 3 e 4 sono abrogati.

 

 

Articolo 80

Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2011

 

1. Alla lettera c) del comma 3-bis dell’articolo 1 della legge regionale n. 43 del 2001 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna), dopo le parole “enti regionali:” e prima delle parole “l’Azienda” sono inserite le seguenti parole: “l’Agenzia regionale per il lavoro”, istituita con l’articolo 32-bis della legge regionale, n. 17 del 2005.

 

 

Sezione V

Modifiche normative in materia di cultura, spettacolo e sport

 

Articolo 81

Adeguamenti normativi in materia di cultura e spettacolo

 

1.Alla legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale) sono apportate le modifiche di cui ai commi 2 e 3.

2. All’articolo 3 della legge regionale n. 37 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche:

a)La rubrica dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente: “Articolo 3 Programma pluriennale degli interventi”;

b)il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 22 agosto 1984, n. 37 è sostituito dal seguente: “1. L’attività di promozione culturale della Regione si realizza sulla base di un programma pluriennale approvato dall’Assemblea Legislativa.”;

c)AI commi 2 e 3 dell’articolo 3 le parole: “programma triennale” sono sostituite dalle seguenti: “programma pluriennale”.

3. L’articolo 6 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 è sostituito dal seguente:

“Articolo 6 - Interventi a sostegno di iniziative culturali promosse dalle città capoluogo e dalle forme associative dei Comuni.

1.La Regione può concorrere finanziariamente alla realizzazione di progetti per obiettivi specifici presentati dai Comuni o dalle Unioni di Comuni costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, nel caso in cui le funzioni in materia di promozione culturale siano esercitate in forma associata. Le iniziative debbono essere realizzate con la diretta partecipazione di soggetti pubblici e privati operanti nel campo della promozione culturale e debbono prevedere il concorso finanziario e operativo di tutti i soggetti interessati.

 

4. L’articolo 3 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo) è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 3 – Funzioni dei Comuni

1. I Comuni o le loro Unioni costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, nel caso in cui le funzioni in materia di spettacolo siano esercitate in forma associata, in collaborazione con la Regione e con le modalità previste dalla presente legge e dal programma regionale di cui all’articolo 5:

a) concorrono alla definizione dei programmi nazionali e regionali in materia di spettacolo dal vivo e alle attività di osservatorio svolte dalla Regione;

b) promuovono l’attività di spettacolo dal vivo e la formazione del pubblico;

c) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l’assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili che operano nello spettacolo dal vivo;

d) svolgono i compiti attinenti all’erogazione dei servizi teatrali, con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture o di strutture di soggetti privati convenzionati, o tramite associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate;

e) promuovono la diffusione delle attività di spettacolo dal vivo nelle scuole e nelle università, in accordo con le amministrazioni competenti;

f)sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;

g) attuano interventi di realizzazione, restauro, adeguamento e qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo dal vivo, di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo;

h) promuovono la cultura musicale di tipo bandistico e corale;

i) provvedono alle funzioni amministrative previste dalla normativa nazionale relative agli spettacoli di arte varia, alle attività circensi e agli spettacoli viaggianti.”.

5. Per l’anno 2015, la Città Metropolitana di Bologna e le Province continuano ad esercitare le funzioni in materia di spettacolo ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 18 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti e improrogabili per la continuità di funzioni, interventi straordinari in materia di sicurezza del territorio e proroga di termini).”

 

 

Articolo 82

Modifiche alla legge regionale n. 18 del 2000

 

1. Alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.

2. All’articolo 3 comma 1 della legge regionale n. 18 del 2000 dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: “m) può assegnare e concedere contributi per sostenere la realizzazione di progetti per obiettivi specifici presentati dai Comuni o dalle Unioni di Comuni costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, nel caso in cui le funzioni in materia di promozione culturale siano esercitate in forma associata”.

3. All’articolo 3, comma 3, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti parole: “ed m)”.

4. Ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 5 dopo le parole “I comuni” sono aggiunte le seguenti: “anche attraverso le Unioni di Comuni istituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012”;

5.Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 le parole: “concorrono con le Province alla predisposizione dei” sono sostituite dalle seguenti: “predispongono i”;

6. Il comma 2 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente: “2. L'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, in base alla programmazione poliennale di cui all'articolo 7, propone all'approvazione della Regione la suddivisione per destinazione di intervento dei fondi annuali per la programmazione bibliotecaria e per quella museale coordinati con il programma delle proprie attività di cui al comma 1.”.

7. All’articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a)al comma 3, dopo le parole: “programma poliennale” sono inserite le seguenti: “efficace fino all’approvazione del programma successivo”;

b)il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. La Giunta regionale, acquisite le istruttorie dei piani bibliotecari e di quelli museali condotte dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, approva annualmente l'assegnazione allo stesso delle risorse necessarie, stabilendo anche i termini per l'utilizzo dei fondi assegnati.”;

c)alla lettera a) del comma 5 dopo la parola: “potenziamento” sono inserite le seguenti: “e gestione”;

d)alla lettera e) del comma 5 le parole: “del patrimonio culturale” sono sostituite dalle seguenti: “delle raccolte delle biblioteche, dei musei e degli altri istituti culturali”;

e)il comma 7 dell’articolo 7 è abrogato.

8. All’articolo 12 della legge regionale n. 18 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a)al comma 3 le parole “e le Province territorialmente competenti” sono soppresse;

b)al comma 4 le parole: “il concorso delle rispettive Province e” sono soppresse.

9All’articolo 13, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 18 del 2000 le parole: “con i centri di documentazione delle Province” sono soppresse.

10.All’articolo 15 della legge regionale n. 18 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole: “e le Province” sono soppresse;

b) al comma 5 le parole: “il concorso delle rispettive Province e” sono soppresse;

11.Gli articoli 4 e 8 della legge regionale n. 18 del 2000 sono abrogati.

 

 

Articolo 83

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2000

 

1. Alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme in materia di sport) sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.

2. Nel comma 4 dell’articolo 2 le parole “nei registri regionale e provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “nel registro regionale”.

3. L’articolo 3 della legge regionale n. 13 del 2000 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 3 - Funzioni degli enti locali:

 

1.I Comuni partecipano alla definizione dei programmi regionali in materia di sport per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

2.Il Consiglio delle Autonomie locali designa i membri rappresentanti in seno alla Consulta di cui all'articolo 6.

3.I Comuni concorrono all'attuazione delle finalità della presente legge, collaborando con la Regione per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) ed all'articolo 4.

4.Le Province esercitano, per il proprio ambito territoriale, funzioni di coordinamento istituzionale ed associativo, potendo a tal fine istituire sedi di confronto tra i Comuni e le Organizzazioni sportive;

5.In particolare i Comuni:

a) svolgono funzioni amministrative e promozionali anche attraverso le Unioni di Comuni istituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012;

b) elaborano i progetti riguardanti l'impiantistica sportiva.”.

4. Nel comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 13 del 2000 le parole “della Conferenza Regione-Autonomie locali” sono sostituite dalle seguenti: “del Consiglio delle Autonomie locali”.

5. All’articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: “nei registri regionale e provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “nel registro regionale”;

b) al comma 2 le parole: “in considerazione delle priorità espresse dalle Province” sono soppresse.

6. Il comma 1 dell’articolo 11 è sostituto dal seguente:

“1. La Regione, in concorso con i Comuni, nell’ambito della propria programmazione, a sostegno delle attività organizzative e di coordinamento delle associazioni di livello regionale sportive e ricreative, iscritte nel registro regionale di promozione sociale, concede contributi finalizzati a progetti di promozione, diffusione e organizzazione dell’associazionismo sportivo e ricreativo”.

 

 

Sezione VI

Sanità e politiche sociali

 

Articolo 84

Abrogazioni

 

1. Sono abrogati:

a)l'articolo 11 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517);

b)l'articolo 11 della legge regionale n. 2 del 2003;

c)gli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 21 (Istituzione dell'Azienda unità sanitaria locale di Bologna - modifiche alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19);

d)l'articolo 5, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale);

e)l’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, della legge regionale 21 novembre 2013, n. 22 (Misure di adeguamento degli assetti istituzionali in materia sanitaria. Istituzione dell’Azienda Unità sanitaria locale della Romagna).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi fino alla dalla data di adozione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui all'articolo 60, comma 2, riguardante la composizione, le modalità di funzionamento, le funzioni e gli strumenti di supporto tecnico delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie. Dalla data di adozione di tali provvedimenti non trovano più applicazione le precedenti disposizioni normative non espressamente abrogate dal comma 1 e incompatibili con la nuova disciplina di cui al Titolo II, Capo VI, Sezione I, della presente legge.

3. Sono abrogati gli articoli 185 e 186 della legge regionale n. 3 del 1999. Tali disposizioni continuano ad applicarsi fino alla dalla data di entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 63, comma 5.

 

 

Sezione VII

Modifiche normative in materia Statistica

 

Articolo 85

Modifiche all’articolo 15-ter della legge regionale n. 11 del 2004

 

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 15-ter della legge regionale del 24 maggio 2004 n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) è sostituito dal seguente:

“c) gli uffici di statistica della Città Metropolitana di Bologna, delle Province, dei Comuni, singoli o associati, nonché degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale”.

2. Il comma 3 dell’articolo 15-ter della legge regionale n. 11 del 2004 è sostituito dai seguenti:

“3. L'attività di coordinamento del SiSt-ER è esercitata dall'Ufficio di statistica della Regione di cui all'articolo 15 bis, tramite il Comitato Regionale di Statistica. Il Comitato Regionale di Statistica pianifica, in accordo con le amministrazioni interessate, le attività statistiche comuni agli enti del SiSt-ER e redige annualmente un programma di lavoro, che viene ricompreso nel Programma Statistico Regionale.

3-bis. Il Comitato Regionale di Statistica è nominato con atto del Direttore Generale della Regione Emilia-Romagna competente in materia di statistica ed è costituito da:

a)il responsabile dell’ufficio regionale di statistica ai sensi del D.L. 322/89, che lo coordina;

b)un rappresentante dell’Ufficio di Statistica dell’Area Metropolitana di Bologna;

c)due rappresentanti degli Uffici di Statistica delle Province, designati dal Consiglio delle Autonomie Locali;

d)tre rappresentanti dei Comuni, di cui almeno 1 per i Comuni associati, designati dal Consiglio delle Autonomie Locali;

3-ter.Al Comitato è inviato permanentemente il responsabile dell’ufficio regionale dell’Istat; potranno inoltre essere invitati ai lavori del Comitato i rappresentanti di università, Enti, Associazioni e soggetti pubblici e privati del territorio regionale.

3-quater.Il Comitato favorisce l’utilizzo degli strumenti di lavoro a distanza; la partecipazione al Comitato non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico dell’Amministrazione regionale.

 

 

 

 

Scheda tecnico-finanziaria

 

Il progetto di legge consta di 85 articoli raccolti in tre distinti Titoli:

il Titolo I riferito ai “Principi per il riordino delle funzioni amministrative, la definizione del nuovo ruolo istituzionale dei soggetti del governo territoriale e il governo delle aree vaste;

il Titolo II riferito alla “Disciplina e riparto delle funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della legge n. 56 del 2014”;

il Titolo III riferito alle “Disposizioni finali”.

Il Titolo I si compone di quattro Capi.

Il Capo I dedicato alle disposizioni di principio per la definizione del riparto delle funzioni amministrative oggetto di riordino ed ai principi per il successivo adeguamento della legislazione regionale di settore.

Il Capo II dedicato alla definizione del ruolo e delle funzioni che caratterizzano principalmente i soggetti istituzionali del governo territoriale (articoli da 4 a 9);

Il Capo III dedicato ai nuovi strumenti per la governance multilivello e ai principi per la semplificazione e l’integrazione amministrativa (articoli da 10 a 12);

Il Capo IV dedicato alla nuova composizione e al funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali, con contestuale modifica della legge regionale n. 13 del 2009 che lo istituiva (articolo 13 ).

In particolare l’articolo 1 definisce l’oggetto e le finalità della presente legge.

L’articolo 2 detta i principi per la pianificazione territoriale rinviando a successivi interventi riguardante in particolare la nuova disciplina per l’Agenzia Regionale per la prevenzione e l’Ambiente, l’Agenzia regionale di Protezione civile, l’Agenzia regionale per il lavoro e il nuovo assetto delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, protezione della fauna selvatica ed esercizio dell’attività venatoria, nonché in materia di pesca. Si rinvia a successive disposizioni legislative per le modifiche della legge regionale n. 20 del 2000 per la disciplina del governo del territorio e nelle more sono fatte salve le competenze delle Province in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, dando atto in particolare del subentro della Città Metropolitana nelle funzioni della Provincia di Bologna.

L’articolo 3 detta i principi per il riparto delle funzioni amministrative tra Regione, Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni.

L’articolo 4 definisce ruoli e funzioni della Regione.

L’articolo 5 definisce ruoli e funzioni per l’area vasta della Città Metropolitana di Bologna.

L’articolo 6 definisce ruoli e funzioni della Provincia per il governo delle aree vaste.

L’articolo 7 prevede misure per l’esercizio in forma associata delle funzioni strumentali degli Enti Locali

L’articolo 8 prevede ruolo e funzioni dei Comuni e delle Unioni costituite a norma della legge regionale n. 21 del 2012. Le misure di incentivazione ivi previste non comportano nuovi e maggiori oneri a carico del Bilancio regionale in quanto sono già previste nell’ambito delle risorse di cui alla legge regionale n. 21 del 2012.

L’articolo 9 prevede misure per favorire lo sviluppo delle fusioni dei Comuni attraverso modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 24 del 1996. Le misure incentivanti sono connesse all’introduzione di nuove norme di semplificazione procedimentale e di incentivazione finanziaria che non comportano nuovi e maggiori oneri a carico del Bilancio regionale in quanto già previste nell’ambito delle leggi vigenti. In particolare la nuova disposizione apporta modifiche alle modalità di attribuzione di contributi a favore degli Enti Locali, garantendo priorità ai Comuni derivanti da fusioni.

L’articolo 10 prevede l’istituzione di una Conferenza inter-istituzionale per l’integrazione territoriale e definisce i compiti e composizione. A supporto dell’attività della Conferenza opera una o più unità tecniche di missione istituite ai sensi dell’articolo 12 della legge.

L’articolo 11 comma 1 prevede l’istituzione, in convenzione, di uffici comuni a carattere temporaneo tra Regione e istituzioni territoriali, denominati Centri di competenza inter-istituzionale volti allo sviluppo dell’attrattività economica turistica e culturale del territorio. Il comma 2 prevede, al fine di superare sovrapposizioni di competenza e di assicurare il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti pluri-livello nonché ridurre gli oneri a carico dei destinatari dei provvedimenti, di istituire Centri di competenza inter-istituzionale con funzioni tecnico e amministrativo nella gestione dei procedimenti che richiedono un coordinamento unitario delle amministrazioni coinvolte.

L’articolo 12 prevede l’istituzione di Unità tecniche di missione per l’attuazione della presente legge e gestione della transizione, a garanzia della continuità dell’esercizio delle funzioni oggetto di riordino. Le Unità di missione istituite con provvedimento della Giunta Regionale hanno compiti di ricognizione dei procedimenti in corso alla data di trasferimento delle funzioni, del relativo personale nonché dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse alle materie oggetto di riordino nonché dei contratti in essere e dei rapporti attivi e passivi connessi alle materie oggetto di riordino. La norma prevede che le Unità tecniche di missione siano composte da dirigenti e funzionari della Regione, delle Province e delle altre istituzioni territoriali, demandando alla Giunta Regionale la definizione della composizione e delle modalità di funzionamento senza oneri per la finanza regionale. La partecipazione alle Unità tecniche di missione non comporta pertanto compensi ulteriori per le attività svolte mentre le spese di missione restano a carico delle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti e funzionarti coinvolti.

L’articolo 13 modifica la composizione ed il funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), al fine di adeguarne la disciplina alle innovazioni istituzionali apportate dalla legge n. 56 del 2014, con particolare riferimento all’istituzione della Città metropolitana di Bologna ed alla riforma delle province. La disposizione pertanto contiene esclusivamente norme di natura regolamentare e, conseguentemente, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il Titolo II si compone di sei Capi, ciascuno dei quali riferito ad un settore organico di materia, le cui funzioni amministrative sono fatte oggetto di riordino in coerenza con le disposizioni contenute nei Capi I e II del Titolo I.

Conseguentemente:

il Capo I è dedicato al riordino delle funzioni nelle materie dell’ambiente, dell’energia, della difesa del suolo e della costa, della protezione civile (articoli da 14 a 22);

il Capo II è dedicato al riordino delle funzioni nelle materie dei Trasporti e della viabilità (articoli da 23 a 35)

il Capo III è dedicato al riordino delle funzioni nelle materie dell’agricoltura, della protezione della fauna selvatica e dell’attività venatoria, della fauna ittica e della pesca nelle acque interne, nonché della pesca marittima e della maricoltura (articoli da 36 a 43);

il Capo IV è dedicato al riordino delle funzioni nelle materie delle Attività produttive, del Commercio e del Turismo (articoli da 44 a 48);

il Capo V è dedicato al riordino delle funzioni nelle materie dell’Istruzione, dell’istruzione e formazione professionale, della formazione professionale, del lavoro, della cultura, dello sport e dei giovani (articoli da 49 a 57);

il Capo VI è dedicato al riordino delle funzioni nelle materie della Sanità e delle politiche sociali (articoli da 58 a 65).

Capo per capo, la relazione contiene il riferimento alle unità di personale interessate dal processo di mobilità, nel numero risultante dalla ricognizione formalmente effettuata in seno all’Osservatorio regionale per l’attuazione della legge n. 56 del 2014 alla data del 1/1/2015.

Risultano così stimate le unità di personale dedicate alle singole funzioni oggetto di riordino. Il numero di unità di personale è corredata dalla stima del costo complessivo, comprendente una quota forfettaria dei costi per l’esercizio della funzione stessa. Resta fermo che il numero effettivo delle unità di personale e i relativi costi risulteranno definiti con il completamento del processo di trasferimento, così come disciplinato dagli articoli 66 e seguenti, e con il completamento della successiva fase transitoria.

Capo I – Ambiente , energia, difesa del suolo e della costa, protezione civile

Sezione I – Riordino delle funzioni amministrative

L’articolo 14 definisce l’ambito oggettivo e i principi nelle materie oggetto del presente capo ai fini del riordino delle funzioni amministrative con l’elencazione delle singole materie a cui afferiscono le funzioni amministrative considerate.

L’articolo 15 ha lo scopo principale di inquadrare l’assetto complessivo delle competenze tra i vari livelli di governo (Regione, Città Metropolitana di Bologna e Province), relativamente a tutte le materie elencate dall’articolo 14.

In particolare dall’articolo emerge un modello organizzativo secondo cui alcune funzioni sono esercitate direttamente dalla Regione per mezzo delle proprie strutture (quali le funzioni di indirizzo, pianificazione, programmazione, coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi, supporto alle relazioni inter-istituzionali, nonché in via residuale le funzioni già svolte dalla Regione e non espressamente attribuite dal progetto di legge regionale ad altri enti), mentre le attività tecnico-gestionali sono esercitate dalle Agenzie quali enti strumentali.

L’articolo 16 ridefinisce i compiti dell’Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente (ARPA), già istituita con la legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente (ARPA dell’Emilia-Romagna), e la ridenomina in l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia. A tale fine viene previsto di riformare la legge regionale n. 44 del 1995 entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di riordino. Sono individuate le funzioni ad essa attribuite in materia ambientale, comprese quelle già esercitate dalle Province o dalla Regione. Il medesimo articolo definisce il sistema di governance dell’Agenzia, caratterizzato da un Comitato inter-istituzionale e da un Comitato tecnico.

Oltre che di ambiente, l’Agenzia si occupa di energia, materia cui è dedicata una disposizione a parte, l’articolo 17. Le funzioni di gestione in materia di energia sono svolte da un’apposita sezione dell’Agenzia regionale e includono oltre alle competenze esclusive regionali anche quelle precedentemente assegnate alle Province; esse consistono principalmente nel rilascio di autorizzazioni di infrastrutture ed impianti energetici nonché nel rilascio di concessioni, fatte salve le competenze riservate allo Stato, nelle funzioni di polizia mineraria sulle risorse geotermiche, nel fornire supporto tecnico-scientifico, assistenza tecnica, attività di studio e ricerca e informazione, nonché compiti di osservatorio.

L’articolo 18 conferma in capo agli Enti di gestione per i parchi e la biodiversità le funzioni attribuite dalla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano) e conferisce loro ulteriori funzioni, come la gestione dei Siti della Rete natura 2000 e la valutazione d’incidenza dei piani comunali nonché dei progetti e interventi provinciali o comunali.

Altre nuove funzioni riguardanti il territorio delle aree protette di pertinenza sono, in particolare, quelle che la legge regionale n. 24 del 2011 conferiva alle Province, pur con la precisazione che spettano alla Regione le funzioni di approvazione del progetto d’intervento particolareggiato, del piano territoriale e del regolamento generale del parco, così come del regolamento e del programma triennale di tutela e valorizzazione della riserva.

Quanto alle autorizzazioni alla raccolta di funghi, il progetto di legge rivede l’assetto generale delegandole agli Enti di gestione dei parchi relativamente al territorio di loro competenza e ai Comuni (e alle loro Unioni) per il restante territorio.

Ai fini del coordinamento della normativa in materia, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di riordino istituzionale sarà riformata la citata legge regionale n. 24 del 2011.

L’articolo 19 disciplina l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, risultante dalla ridefinizione dei compiti e della struttura dell’Agenzia già istituita con la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile).

L’articolo prevede che mediante l’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile la Regione svolge le attività tecnico-gestionali nelle materie elencate all’articolo 15, comma 1 alle lettere h), i), l), m), riguardanti quindi la difesa del suolo e della costa, le attività estrattive, la sismica e la protezione civile.

Come precisato dall’articolo 15, le Province e i Comuni conservano le precedenti competenze circa la protezione civile.

All’Agenzia spettano in particolare la progettazione e realizzazione degli interventi di difesa del suolo e di sicurezza idraulica, le funzioni afferenti al servizio di piena, al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica, il rilascio dei pareri previsti dalla normativa di settore, nonché le funzioni in materia di trasporto marittimo e fluviale con riferimento all'idrovia ferrarese.

Il medesimo articolo definisce il sistema di governance dell’Agenzia, caratterizzato da un Comitato tecnico volto a coordinare la corretta attuazione dei piani e programmi regionali e la omogenea applicazione delle disposizioni normative.

Nel complesso dunque l’Agenzia acquisisce alcune funzioni dalle Province e alcune dai Servizi tecnici di bacino della Regione. Il progetto di legge regionale comunque prevede la compiuta riforma della legge regionale di settore, la n. 1 del 2005, entro sei mesi dal riordino.

L’articolo 20 prevede misure relative all’organizzazione e alla razionalizzazione del funzionamento dell’Autorità di bacino del Reno, dell’Autorità dei bacini regionali e dell’Autorità di bacino del Marecchia e del Conca sino al compiuto insediamento delle nuove Autorità di distretto previste decreto legislativo n. 152 del 2006. Le spese di personale, attualmente già sostenute dalla Regione, sono confermate.

In particolare l’articolo dispone che sono attribuite all’Autorità di Bacino del Reno le funzioni di segreteria dell’Autorità dei bacini regionali e dell’Autorità di bacino del Marecchia e del Conca.

In linea con lo spirito complessivo della riforma, teso a valorizzare il livello di governo comunale, l’articolo 21 conferma in capo ai Comuni e alle loro Unioni le funzioni già riconosciute dalla normativa vigente e attribuisce loro ulteriori funzioni. Anche al fine di razionalizzarne il riparto e l’esercizio, vengono poste a livello comunale le funzioni in materia di forestazione, vincolo idrogeologico, tutela dei castagneti, incendi boschivi, abbattimento delle alberature stradali.

Il medesimo articolo precisa che i Comuni mantengono le funzioni in materia sismica previste dalla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico). Previo accordo con la Regione, si procede quindi al superamento dell’attuale modello gestionale che vede l’avvalimento delle strutture tecniche regionali, ma al contempo i Comuni devono garantire l’esercizio di queste funzioni in forma associata.

Da ultimo, l’articolo 22 prevede norme volte a regolare il trasferimento e l’assegnazione del personale delle Province, della Città Metropolitana di Bologna e della Regione alle Agenzie regionali di cui agli articoli 16 e 19, agli Enti di gestione per i parchi e la biodiversità e ad ATERSIR.

Il medesimo articolo detta inoltre specifiche disposizioni per il trasferimento del personale all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per l’energia di cui all’articolo 16, prevedendo che il rapporto di lavoro del personale trasferito continua con l’Agenzia, con applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali e integrativi vigenti presso l’Amministrazione regionale al momento del trasferimento, fino alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo successivo al primo contratto nazionale di lavoro stipulato dopo l’entrata in vigore della presente legge.

Complessivamente, gli articoli sulla funzione ambiente e di energia prevedono la riallocazione di circa 280 unità di personale che vengono trasferite all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia di cui 200 da Province e circa 80 dalla Regione. Per le 200 unità occorre prevedere un finanziamento da Regione all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia stimabile in circa 9.600.000 € comprensivo di spese di funzionamento; per le 80 unità il trasferimento comporta il corrispondente trasferimento della spesa. Circa 50 unità vengono trasferite da Province a Regione di cui 25 sulle materie della difesa del suolo e 25 sulla protezione civile; ciò determina un incremento di spesa di circa 2.400.000 € comprensivi di spese di funzionamento. I trasferimenti di personale ad ATERSIR non comportano incrementi di spesa essendo prevista una autonoma capacità di finanziamento, quelli agli Enti di gestione delle macroaree potrebbero comportare un onere di finanziamento agli Enti pari a circa 720.000 €.

Capo II Sezione II TRASPORTI E VIABILTA’

Il Capo II del Titolo II disciplina la riforma del sistema di governo regionale e locale nelle materie afferenti a Trasporto e viabilità

Il Capo è articolato in due Sezioni: la prima relativa al Trasporto , sia pubblico locale che privato, e alla Viabilità; la seconda relativa al Trasporto marittimo e fluviale e di navigazione interna.

L’articolo 23 definisce l’oggetto del riordino territoriale delle funzioni in materia di trasporto e viabilità. Sono elencate le funzioni amministrative, spettanti a Regione, Città metropolitana di Bologna e Province in considerazione della legge n. 56 del 2014 e della L. 190 del 2014. Tra le funzioni previste nel Capo II sono ricomprese le funzioni amministrative della Regione in materia di trasporto marittimo, fluviale e di navigazione interna. Con riferimento alle funzioni di navigazione interna si prevede la disciplina della gestione delle idrovie della navigazione interna da parte di AIPO In attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera f-bis) dell’accordo allegato alla legge regionale 2 novembre 2001 n. 42, come modificato dall’articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24.

L’articolo 24 elenca le funzioni della Regione, dividendole in trasporto pubblico, viabilità, aeroporti e interporti. Alcune funzioni in materia di TPL - definizione delle politiche tariffarie del settore TPL - vengono riallocate in capo alla Regione senza oneri a carico delle strutture regionali della Direzione regionale trasporti dotata già delle risorse umane e delle professionalità tecniche capaci di svolgere le funzioni di cui al comma 2 lettere b) e c) dell’articolo 24. L’accentramento delle funzioni amministrative anzidette in capo alla Regione non comporta oneri finanziari

L’articolo 25 elenca le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna e delle Province  in materia di pianificazione del trasporto pubblico e prevede la sottoscrizione di accordi tra la Regione e la Città Metropolitana di Bologna, per la programmazione del servizio ferroviario metropolitano (SFM). Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni amministrative di autorizzazione e controllo del trasporto privato  le funzioni continuano ad essere esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bologna. La disposizione in oggetto non modifica le competenze già attribuite alle Province e non comporta nuovi oneri finanziari in capo alle stesse. L’attuazione delle aggregazioni delle Agenzie negli ambiti individuati comporterà una riduzione degli oneri in capo agli Enti partecipanti alle Agenzie stesse.

L’articolo 26 elenca le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna e delle Province in materia di costruzione, gestione, classificazione e declassificazione delle strade provinciali. La disposizione in oggetto non modifica le competenze già attribuite alle Province e non comporta oneri finanziari nuovi in capo alle stesse, né alla Regione che già provvedeva, in presenza di risorse nel bilancio regionale a destinarne parte per la manutenzione straordinaria della rete provinciale.

L’articolo 27 prevede l’attività di collaborazione tra Regione, Città Metropolitana di Bologna e Province alla redazione e all'aggiornamento di un catasto delle strade provinciali e comunali e alla predisposizione dell'Archivio Regionale delle Strade (ARS) ricadenti nel territorio regionale Trattasi di strumento utile al coordinamento della funzione amministrativa di rilascio delle autorizzazioni dei trasporti eccezionali e di riferimento per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di viabilità. La disposizione in oggetto non modifica le competenze già attribuite alle Province e non comporta oneri finanziari.

L’articolo 28 disciplina la funzione di rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali e alle competizioni sportive su strada. La disposizione in oggetto non modifica le competenze già attribuite alle Province e non comporta oneri finanziari in capo alle stesse.

L’articolo 29 disciplina la decorrenza dell’esercizio delle funzioni delle norme relative al capo II, che sarà dall'entrata in vigore della legge stessa, e la disciplina transitoria rispetto all’esercizio delle funzioni regionali. La disposizione contiene esclusivamente norme di natura regolativa e, conseguentemente, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La Sezione II – trasporto marittimo e fluviale e navigazione interna – consegue oltre all’esigenza di riordino e di definizione di un nuovo assetto organizzativo e gestionale delle funzioni concernenti il sistema idroviario padano-veneto e della navigazione interna.

L’articolo 30 elenca le funzioni amministrative regionali in materia di trasporto marittimo e fluviale e di navigazione interna. La funzione amministrativa relativa all’approvazione del Piano regolatore relativo ai porti della categoria II, classi I e II è riattribuita alla Regione. L’accentramento delle funzioni amministrative anzidette in capo alla Regione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L’articolo 31 conferma le funzioni delle province relative alla navigazione marittima, mentre l’articolo 32 elenca le funzioni dei Comuni in materia di porti di rilievo regionale.

L’articolo 33 prevede la delega ad AIPO delle funzioni in materia di navigazione interna limitatamente all’asta del fiume Po allo scopo di accorpare in un unico ente le funzioni principali di difesa del suolo e di navigazione del sistema idroviario padano-veneto. Nell’articolo sono elencate le funzioni amministrative delegate ad AIPO con decorrenza 1 gennaio 2016. La Regione quantifica minori entrate nel Bilancio regionale per euro 104.000,00 derivante dall’attribuzione ad AIPO dei canoni di navigazione interna, atteso che le somme delle spese istruttorie sono già introitate sul bilancio di AIPO.

L’articolo 34 prevede il trasferimento del personale già in distacco presso AIPO ad esclusione del personale che esercita le funzioni sull’idrovia ferrarese. Sono previste per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 oneri per il bilancio regionale per il trasferimento del personale ad AIPO la cui copertura è assicurata per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 mediante accantonamenti come successivamente previsto in norma finanziaria (articolo 72). Gli oneri hanno natura di trasferimento per spese correnti derivanti da attività continuative. Con successivo accordo la Giunta Regionale, previa intesa con AIPO, disciplina inoltre il trasferimento dei beni strumentali e delle risorse finanziarie.

Nel complesso, le norme in questione comportano il trasferimento di circa 50 unità di personale ad AIPO con conseguente integrazione del finanziamento di circa euro 2.000.000,00, compensati dai minori oneri che verranno sostenuti dalla Regione come spesa di personale.

L’articolo 35 definisce la gestione dei beni immobili appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile regionale, insistenti sull’asta del fiume Po, funzionali allo svolgimento delle attività delegate ad AIPO. Per quanto riguarda invece i beni mobili funzionali all’attività già espletata in avvalimento da AIPO la Regione assegna in comodato d’uso i beni mobili registrati – ad eccezione degli autoveicoli - e cede gratuitamente gli altri beni mobili .

 

Capo III - Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell’attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura

Il Capo III del Titolo II del progetto di legge mira a definire il nuovo assetto dell’esercizio delle funzioni in materia di agricoltura, di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne e di pesca marittima e maricoltura in ambito regionale.

Il legislatore regionale del 1997, in linea con le riforme dell’epoca in materia di decentramento amministrativo ed in particolare con il decreto legislativo n. 143 del 1997, aveva previsto attraverso la legge regionale n. 15 del 1997 un trasferimento “massivo” delle funzioni amministrative in agricoltura alle Province ed alle Comunità Montane, attribuendo a tali Enti tutte le funzioni amministrative rientranti nella sfera di competenza regionale sulla base della normativa comunitaria, statale e regionale, ad eccezione di quelle riservate alla Regione ed alcune riservate esclusivamente alle Province. Tuttavia, le criticità emerse negli anni collegate all’attuazione di provvedimenti di natura comunitaria connessi all’erogazioni di fondi europei che, come noto, in termini finanziari, costituiscono la fonte prevalente di sostegno al settore dell’agricoltura regionale, nonché i nuovi regolamenti comunitari per lo sviluppo rurale 2014-2020 che hanno rafforzato notevolmente il ruolo delle Autorità di Gestione dei Programmi, esercitato dalle Regioni, hanno orientato la decisione di riaccentrare a livello regionale l’esercizio delle funzioni in materia di agricoltura con lo scopo di garantire un controllo diretto delle attività svolte dagli uffici e un potere di indirizzo e coordinamento pieno, assicurando attraverso sedi decentrate sul territorio la diretta interlocuzione con l’utenza interessata. Tale modello naturalmente permette sia la gestione finanziaria di altre linee comunitarie di intervento, diverse dallo sviluppo rurale, sia il presidio su alcuni procedimenti di tipo regolativo che rientrano più propriamente nell’ambito della disciplina regionale.

Gli articoli 37 e 38 definiscono pertanto le funzioni in materia di agricoltura in capo alla Regione nonché le modalità per far fronte ad esigenze di carattere emergenziale, il riaccentramento delle funzioni già attribuite ai sensi della Legge regionale n. 15 del 1997 e di ulteriori leggi specifiche di settore alle Province, alle Comunità Montane e agli enti a quest’ultime subentrati, prevedendo specifiche disposizioni di continuità nell’esercizio delle attività fino all’adozione dei provvedimenti della Giunta regionale che individueranno la decorrenza del subentro da parte della Regione, collegata ai trasferimenti del personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali.

In materia di agricoltura l’accentramento delle funzioni in capo alla Regione per le ragioni anzidette comporta il trasferimento (ai sensi dell’articolo 66) in Regione del personale delle Province e della Città  metropolitana di Bologna dedicato alle medesime funzioni, quantificato in 383 unità di personale oltre a circa 25 unità dalle Unioni montane con conseguenti maggiori oneri a carico del bilancio regionale per un importo pari a circa Euro 19.584.000, comprensivo di spese di funzionamento.

L’articolo 39 disciplina nello specifico l’istituzione, la composizione ed i compiti della Conferenza agricola, quale sede di consultazione delle Amministrazioni provinciali e della Città Metropolitana di Bologna, al fine di cogliere appieno le esigenze territoriali e sostenere lo sviluppo socio-economico dell’agricoltura regionale, senza oneri a carico della regione

Per quanto concerne i settori della protezione della fauna selvatica e dell’esercizio dell'attività venatoria, della tutela della fauna ittica e dell'esercizio della pesca nelle acque interne svolte dalle Amministrazioni provinciali ai sensi delle leggi regionali n. 8 del 1994 e n. 11 del 2012, l’analisi circa l’ambito di esercizio ottimale delle funzioni ha portato ad analoga scelta di riaccentramento.

L’articolo 40 definisce pertanto le funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne in capo alla Regione con esclusione di alcune attività svolte principalmente dalla polizia provinciale, prevedendo il riaccentramento delle funzioni già attribuite alle Province ai sensi delle Leggi regionali n. 8 del 1994, n. 3 del 2007 e n. 11 del 2012. Anche per queste materie sono dettate specifiche disposizioni di continuità nell’esercizio delle attività fino all’adozione dei provvedimenti della Giunta regionale che individueranno la decorrenza del subentro da parte della Regione, collegata ai trasferimenti del personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali.

In materia di caccia e pesca, l’accentramento delle funzioni in capo alla Regione comporta il trasferimento (ai sensi dell’articolo 66) in Regione del personale delle Province e della Città metropolitana di Bologna dedicato alle medesime funzioni, quantificato in 60 unità di personale con conseguenti maggiori oneri a carico del bilancio regionale per un importo pari a circa Euro 2.880.000, comprensivo di spese di funzionamento.

Nell’articolo 41, analogamente a quanto previsto nel settore dell’agricoltura e senza oneri per la Regione, al fine di cogliere le connotazioni collegate alle diversità degli ambiti territoriali in sede istituzionale, sono individuati due appositi organismi di partecipazione e consultazione delle Amministrazioni provinciali e della Città metropolitana di Bologna, uno per gli aspetti collegati alla programmazione e pianificazione nel settore della caccia e l’altro nel settore della pesca nelle acque interne nell’intero territorio regionale.

Nel settore della pesca marittima e maricoltura, l’articolo 42 ha disposto il riaccentramento in capo alla Regione delle funzioni di concessione dei contributi di cui alla legge regionale n. 3 del 1979 - delegate alle Province costiere di Ferrara, Ravenna, Forlì- Cesena e Rimini dall’articolo 80 della Legge regionale n. 3 del 1999 - riconoscendo così un unico centro di competenza in analogia a quanto avviene per quegli interventi nella medesima materia il cui presidio è già a livello regionale in quanto finanziati con risorse derivanti dai fondi europei per la pesca. Considerato che la linea di finanziamenti regionali per gli interventi di cui alla legge regionale n. 3 del 1979 si è esaurita da tempo, la disposizione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Da ultimo, nelle disposizioni finali di cui all’articolo 43, si rinvia a successivi provvedimenti normativi la rivisitazione delle leggi di settore collegate al riordino.

Capo IV Attività produttive, Commercio e Turismo

Il Capo IV disciplina il riordino delle funzioni spettanti a ciascun livello del governo territoriale in materia di attività produttive ed, in particolare, quelle in materia di industria e servizi, ricerca e innovazione, internazionalizzazione delle imprese, fiere, commercio, turismo, artigianato, cooperazione, coordinamento e sviluppo della rete degli sportelli unici, mentre in materia di demanio marittimo demanda ad apposita legge regionale. L’articolo 44 esplicita la suddetta allocazione di funzioni.

L’articolo 45 prevede che la Regione eserciti in materia di attività produttive funzioni di programmazione e di pianificazione disponendo altresì che siano di competenza regionale i rapporti con lo Stato e l’Unione Europea e lo sviluppo delle relazioni internazionali per il sistema produttivo, nonché il conferimento delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali. L’articolo – con una disposizione di natura regolatoria - demanda alla Giunta regionale l’adozione di misure organizzative atte a fronteggiare esigenze di intervento connesse all’utilizzo dei fondi e all'attuazione dei programmi dell'Unione Europea. L’articolo riconosce infine in capo alla Regione una competenza residuale secondo cui sono di propria spettanza tutte le funzioni non specificatamente delegate o attribuite agli enti locali da leggi regionali o nazionali.

L’articolo 46 prevede che la Regione assicuri il coordinamento dei SUAP e lo sviluppo della piattaforma e della banca dati regionale, così come previsto dall’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2010, supportando la Città metropolitana di Bologna, le Province e le Unioni dei comuni nello sviluppo di un sistema della rete dei SUAP basata su ulteriori livelli di integrazione, in particolare per la gestione dei procedimenti caratterizzati da un elevato impatto economico e produttivo.

L’articolo 47 conferma - in materia di commercio - alla Città metropolitana di Bologna ed alle Province le scelte di pianificazione inerenti le grandi strutture di vendita di rilievo sovracomunale, in coerenza con il comma 85 dell’articolo 1 della legge n. 56 del 2014 che, tra le funzioni fondamentali conferite alla Provincia, ricomprende la “pianificazione territoriale provinciale di coordinamento (lettera a). Ai suddetti enti spetta altresì la definizione di proposte ai fini del programma regionale di intervento per la riqualificazione dei centri commerciali naturali di cui alla legge regionale n. 41 del 1997 e la collaborazione con la Regione ai fini dell’attività dell'Osservatorio regionale del commercio.

Tale articolo prevede, inoltre, che in materia di turismo, la Città metropolitana di Bologna e le Province esercitino in particolare alcune funzioni di proposta ai fini della programmazione regionale, tra cui la definizione di proposte dei Programmi Turistici di Promozione Locale (PTPL) con i quali vengono stabilite le priorità degli interventi per lo sviluppo delle attività di promozione turistica a carattere locale di cui alla legge regionale n. 7 del 1998. I PTPL, la cui adozione spettava alle Province, sono ora portati a livello  regionale, mentre le province ed la Città metropolitana di Bologna – in quanto più vicine alle esigenze del territorio – definiscono le proposte. Ulteriori funzioni di proposta sono quelle relative al programma regionale di intervento per la qualificazione degli impianti e delle stazioni sciistiche – di cui alla legge regionale n. 17 del 2002 – e quelle relative al programma regionale di intervento in materia di porti, di cui alla legge regionale n. 11 del 1983.

Si prevede altresì che, sempre in materia di turismo, la Città metropolitana di Bologna e le Province esercitino le funzioni gestionali, anche d’intesa fra gli enti competenti nell’ambito delle aree vaste a finalità turistica che saranno individuate con apposita legge regionale ai sensi dell’articolo 48, ed in particolare le funzioni relative alla gestione di attività amministrative connesse sia ai Programmi Turistici di Promozione Locale, sia al riconoscimento della qualifica di Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica o di Ufficio di Informazione Turistica, sia al rilascio dell’attestato di idoneità e del tesserino di riconoscimento per le professioni turistiche di accompagnamento (compresa la tenuta degli elenchi degli abilitati). È altresì previsto l’esercizio di alcune funzioni di raccolta dati e statistiche: la raccolta dati relativi alle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere (con particolare riferimento ai dati riguardanti ricettività, attrezzature e servizi), nonché il coordinamento e gestione del servizio di statistica turistica, con particolare riferimento alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza ricettiva ed il movimento turistico elencati nel Piano Statistico Nazionale (PSN) e nel Programma Statistico Regionale di cui alla legge regionale n. 11 del 2004.

In materia di turismo, i Comuni e le Unioni di Comuni costituite negli ambiti territoriali, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 21 del 2012, si prevede che svolgano l’attività di vigilanza, controllo e sanzionatoria sulle agenzie di viaggio e turismo, nonché l’affidamento agli Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica del servizio di prenotazione turistica in ingresso per il territorio regionale.

L’articolo 48 prevede che la Giunta regionale possa, con propri atti, dettare criteri e modalità per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente capo in forma associata, definendo gli ambiti ottimali di esercizio.

L’attuazione del capo IV comporta il trasferimento in Regione di circa 70 unità di personale con conseguenti maggiori oneri a carico del bilancio regionale di circa Euro 3.360.000, comprensivo di spese di funzionamento. Per l’esercizio delle funzioni confermate alle Province o alla Città metropolitana di Bologna, in particolare nella materia del turismo, tutto o parte del personale trasferito potrà essere successivamente distaccato presso i precitati Enti con le procedure di cui all’articolo 66, comma 11.

 

CAPO V Istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, lavoro, cultura, sport e giovani

Nell’ambito di quanto previsto dalla legge n. 56 del 2014, nelle materie riportate nell’articolo 49 - inerenti l’istruzione, l’istruzione e formazione professionale, la formazione professionale, il lavoro, la cultura, lo sport e i giovani - l'articolo 50 elenca una serie di funzioni assegnate o mantenute alla Regione.

Per l'esercizio di tali funzioni è previsto il trasferimento di 140 unità di personale per un costo 5.600.000,00 €. Per le ulteriori spese di funzionamento legate all'esercizio di dette funzioni è stata stimata una cifra di 1.120.000,00 €.

L'articolo 51 definisce le funzioni spettanti alla Città metropolitana di Bologna e alle Province.

L'articolo 52 detta le prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per il lavoro - subordinatamente all’emanazione della disciplina statale attuativa della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di via e di lavoro) - con la previsione dell’assunzione da parte della Regione delle competenze dei centri per l’impiego attraverso l’organizzazione di un modello a rete di servizi, a presidio territoriale delle politiche attive e passive del lavoro, fondato sulla cooperazione tra le istituzioni territoriali, nonché sulla collaborazione di soggetti pubblici e privati.

L'articolo 53 prevede disposizioni di prima applicazione concernenti l’istituzione dell’Agenzia riguardanti i costi di gestione per il funzionamento dei Centri per l’impiego nonché per il personale regionale. Riguardo al personale attualmente addetto ai Centri per l’impiego della Città metropolitana di Bologna e delle Province, la quantificazione esatta del numero dei dipendenti (circa 500) e dei relativi costi a carico dell’Agenzia sarà resa possibile dalle norme statali attuative della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Per quanto riguarda il personale regionale oggetto di trasferimento all'Agenzia, individuato in 35 unità per un costo di 1.400.000,00 euro, non determina maggiori oneri trattandosi di personale già alle dipendenze della Regione.

L'articolo 54 disciplina il funzionamento dell’Agenzia regionale per il lavoro attraverso l'introduzione di una serie di modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005.

Il Capo V si chiude con gli articoli 55 e 56 che confermano le funzioni in materia di cultura, sport e giovani attribuite ai Comuni e alle loro Unioni dalla normativa regionale vigente.

Per l'esercizio di tali funzioni è previsto il trasferimento verso la Regione di 25 unità di personale per un costo di 1.000.000,00 €. Per le ulteriori spese di funzionamento legate all'esercizio di dette funzioni è stata stimata una cifra di 200.000,00 €.

L’articolo 57 conferma le funzioni attribuite ai comuni ed alle loro Unioni dalla normativa vigente, sulla base della programmazione regionale.

Capo VI Sanità e Politiche sociali

Il Capo VI, in materia di sanità e politiche sociali, si prefigge, innanzitutto, di confermare la disciplina del modello di governance sociale e sanitaria che la Regione ha già fatto proprio con diversi atti amministrativi, da ultimo il Piano sociale e sanitario 2008/2010 (la cui validità è stata prorogata con delibera dell'Assemblea Legislativa n. 117 del 2013), adeguandolo tuttavia alle nuove prospettive legate al riordino complessivo degli assetti e delle funzioni amministrative.

Il Capo VI è articolato in tre Sezioni e si compone di 8 articoli, dal 58 al 65.

Gli articoli da 58 a 61, inseriti nella Sezione I, riguardano l'oggetto e le disposizioni generali.

L'articolo 58 inquadra in linea generale i contenuti del Capo dedicato alle norme in materia di sanità e politiche sociali.

L'articolo 59 reca disposizioni sulle relazioni istituzionali tra la Regione e gli Enti locali, e prevede l'istituzione della Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali.

L'articolo 60 si occupa delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie, prevedendo che con specifici atti della Giunta regionale verranno individuati la composizione, le modalità di funzionamento, le funzioni e gli strumenti di supporto tecnico delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie operanti nella Città metropolitana di Bologna o in ambito di area vasta.

L'articolo 61 reca la disciplina dei Comitati di Distretto stabilendo, in particolare, che sia la Regione ad individuare, in coerenza con le politiche territoriali di carattere istituzionale, gli ambiti distrettuali quali articolazioni fondamentali delle Aziende sanitarie e circoscrizioni territoriali nelle quali gli enti locali e gli altri soggetti istituzionali esercitano le funzioni di regolazione, programmazione, governo, verifica e realizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari.

Le norme contenute nella Sezione I del Capo I non comportano nuovi oneri a carico del Bilancio regionale riferendosi ad organismi già previsti dalla normativa vigente.

Gli articoli da 62 a 64, inseriti nella Sezione II, riguardano disposizioni in materia di sanità, di servizi sociali e di servizi educativi.

L'articolo 62 elenca le specifiche funzioni spettanti alle Province e alla Città Metropolitana di Bologna in materia di Sanità Pubblica.

L'articolo 63 è dedicato al nuovo assetto delle funzioni in materia di organizzazione del servizio farmaceutico. L'articolo prevede che le attuali funzioni, prevalentemente svolte dalle Province, vengano ripartite tra la Regione, i Comuni e le Aziende sanitarie. L'articolo in oggetto, inoltre, rimanda ad una  successiva legge regionale la disciplina del procedimento di formazione e revisione della pianta organica. A seguito dell’approvazione di tale legge, il personale provinciale impiegato sulle funzioni viene trasferito con le modalità previste dalle norme contenute nel Titolo III.

L'articolo 64 stabilisce che le funzioni in materia sociale ed educativa già spettanti alle Province e non ricomprese nel comma 85 dell’articolo 1 della legge n. 56 del 2014 siano svolte dalla Regione.

A seguito della riforma legislativa di cui alla Sezione II è previsto il trasferimento in Regione di circa 70 unità di personale con conseguenti maggiori oneri di circa 3.360.000 € comprensivi di spese di funzionamento.

Infine, l'articolo 65 (Sezione III - Norme transitorie) dispone, ai fini della continuità amministrativa, che la scadenza del 30 giugno 2015, prevista come termine per l'esercizio delle funzioni provinciali relative alle procedure di iscrizione, verifica e cancellazione afferenti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, al registro regionale delle associazioni di promozione sociale, e all’albo regionale delle cooperative sociali, sia prorogata fino al perfezionamento delle procedure di trasferimento del personale alla Regione ai sensi delle norme contenute nel Titolo III.

L’articolo 66 disciplina il processo di ricollocazione del personale all’esito del riordino territoriale ed organizzativo che è attuato dalla Regione attraverso forme di coinvolgimento delle organizzazione sindacali maggiormente rappresentative con l'obiettivo di ottimizzare l'allocazione delle risorse umane ai nuovi soggetti istituzionali individuati perseguendo, in via prioritaria, la valorizzazione delle competenze e il mantenimento della professionalità dei dipendenti nel nuovo contesto organizzativo.

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale, la Giunta regionale, a seguito di esame congiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, approva con delibera gli elenchi di ricollocazione del personale soprannumerario della Città metropolitana di Bologna e delle Province. Non sono compresi in detti elenchi: coloro che saranno collocati a riposo entro il 31 dicembre 2016; coloro che svolgono compiti di polizia provinciale; coloro che sono addetti ai centri per l'impiego. Il personale della polizia provinciale e dei centri per l’impiego sarà ricollocato solo all’esito del riordino dei rispettivi settori. E’ incluso negli elenchi il personale con contratto a tempo determinato assegnato su funzioni regionali.

Le procedure di ricollocazione del personale soprannumerario presso la Regione Emilia-Romagna e gli altri enti individuati come destinatari di funzioni nell’ambito del riordino di cui alla presente legge, devono essere completate entro il 31 dicembre 2016.

Il personale addetto a funzioni regionali confermate o attribuite alla Città metropolitana di Bologna e alle Province con leggi regionali di riordino funzionale è trasferito alla Regione e successivamente distaccato presso i precitati Enti, tenuto conto anche degli ambiti territoriali ottimali per lo svolgimento delle funzioni, previa stipulazione di una convenzione tra gli enti interessati che disciplini le modalità di gestione del rapporto di lavoro e fermi restando gli oneri a carico della Regione.

Il personale impegnato su funzioni già assegnate ai Comuni e alle loro Unioni, oggetto di riallocazione ai sensi della presente legge, è trasferito all’Ente cui le funzioni sono assegnate. In base all’articolo 1, comma 96, lett. a della legge n. 56 del 2014, il personale  trasferito mantiene infatti la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del  trasferimento, nonché' l’anzianità di servizio maturata.

Il personale addetto a funzioni regionali per cui è previsto il collocamento in quiescenza entro il 31 dicembre 2016, resta alle dipendenze dall’Amministrazione di provenienza e viene utilizzato, fino alla cessazione dal servizio, dagli enti cui vengono attribuite le funzioni, previa convenzione e con oneri a carico dell'ente utilizzatore.

Dalla data del trasferimento cessano di applicarsi, al personale trasferito, le disposizioni della legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni), e con ciò vengono quindi meno – per tale personale - le disposizioni normative che regolavano il sistema delle deleghe alle province.

Fermo restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio, la Regione e gli altri enti individuati per la riallocazione delle funzioni incrementano il proprio fondo in misura pari alle risorse relative al personale trasferito, ai sensi della presente legge, per l’esercizio delle funzioni; al fine di garantire la neutralità finanziaria, la Città metropolitana di Bologna e le Province riducono del medesimo importo le risorse e i fondi di rispettiva competenza. La Regione e gli altri Enti decurtano altresì il proprio fondo per il trattamento accessorio a seguito di trasferimento di proprio personale ad altro Ente nell’ambito dei processi di riallocazione delle funzioni. Nell’ambito della disponibilità complessiva dei fondi così rideterminati, la Regione e gli altri enti, nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali, promuovono politiche retributive finalizzate alla progressiva equiparazione dei trattamenti accessori.

Il trasferimento delle funzioni in capo alla Regione, previsto dal presente progetto di legge, comporta il trasferimento in Regione del personale delle Province e della Città metropolitana di Bologna già dedicato alle medesime funzioni.

Il maggiore onere di personale e connesse spese di funzionamento (stimabili nel 20% della spesa di personale), quantificato in relazione a 1038 unità di personale trasferito direttamente impegnato sulle funzioni oltre ad una quota di circa 100 unità di personale adibito a funzioni trasversali di supporto alle funzioni medesime, determinerà conseguentemente un incremento di spesa carico del bilancio regionale per un importo che si quantifica in euro 55.824.000,00. Come previsto dall’articolo 72, la relativa spesa trova copertura nei fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo U86350 “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti” del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015- 2017.

 

Il Titolo III si compone di due Capi

Capo I contenente le disposizioni transitorie volte a garantire la continuità di esercizio delle funzioni amministrative in atto esercitate da ciascun livello amministrativo fino al completamento del processo di trasferimento del personale, dei beni e delle risorse strumentali connesse all’esercizio delle funzioni medesime (articoli da 66 a 72);

Capo II che indica le modifiche e le abrogazioni normative necessarie ad assicurare fin da subito l’operatività di gran parte delle disposizioni settoriali previste al Titolo II in coerenza con i principi sul riordino individuati al Titolo I, Capo I. (articoli da 73 a 85).

L’articolo 67 disciplina la decorrenza delle funzioni e disposizioni per la continuità amministrativa, prevedendo che le funzioni oggetto di riordino vengano esercitate dal nuovo ente titolare a decorrere dalla data di trasferimento del relativo personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di settore.

L’articolo 68, al fine di garantire la continuità amministrativa dei procedimenti amministrativi in corso, prevede che i procedimenti amministrativi in corso alla data di decorrenza dell’esercizio delle funzioni oggetto di riordino vengano conclusi dall’ente subentrante, fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni di settore.

L’articolo 69 prevede che la Giunta regionale istituisca, ai sensi dell’articolo 12, unità tecniche di missione per la puntuale ricognizione dei procedimenti amministrativi in corso alla data di decorrenza dell’esercizio delle funzioni oggetto di riordino, del trasferimento del relativo personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse. La ricognizione ha altresì ad oggetto lo stato di utilizzo delle risorse collegate alle procedure di spesa gestite dagli enti titolari dei procedimenti con fondi assegnati dalla Regione.

L’articolo 70 prevede la costituzione di specifiche unità tecniche di missione per la ricognizione dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali.

L’articolo 71 - al fine di dar conto in maniera puntuale degli effetti della legge - prevede infine la creazione di una Unità tecnica di missione per il monitoraggio degli effetti derivanti dal riordino delle funzioni amministrative, istituita dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 12.

L’articolo 72 prevede disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri derivanti dalla legge.

 

Il Capo II reca “Modifiche ed abrogazioni di norme”

Gli articoli contenuti in questo Capo contengono le norme modificative ed abrogative che conseguono all’impianto normativo delineato ed, in particolare, l’articolo 73 indica le materie in cui sono attuati tali interventi.

La Sezione I contiene norma di modifica alla legislazione in materia di fusione di comuni e di esercizio associato di funzioni (articolo 74), la Sezione II detta modifiche ed abrogazioni in materia di ambiente ed energia (articolo 75).

Nella Sezione III - dedicata alle “Modifiche e abrogazioni di norme normative in materia di viabilità” - sono contenute le disposizioni relative sia alla abrogazione di alcuni articoli in materia di trasporti della legge regionale n.3 del 1999 “Riforma del sistema regionale e locale” a seguito del riordino delle funzioni amministrative sia alla modifica delle  leggi regionali relative alla sicurezza dei trasporti .

Nell’articolo 76 è modificato il Titolo VI, Capo VI della legge regionale 3 del 1999, rendendo la disciplina della viabilità di interesse regionale coerente con la riforma operata con il presente progetto di legge e abrogando il Capo VII dello stesso Titolo VI.

Nell'articolo 77 è prevista la sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1992 e la costituzione dell’Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza stradale, riformando l'analogo organismo previsto dall'articolo sostituito e dall’articolo 6 della legge regionale n. 35 del 1990 (Consulta e comitato tecnico. Osservatorio regionale per l’educazione stradale e la sicurezza) che è abrogato. L'articolo prevede le funzioni dell’Osservatorio, ne disciplina le nomine e la composizione.

E' previsto che con delibera della Giunta regionale siano definite le modalità di funzionamento e l’individuazione della struttura di supporto tecnico. L'articolo elenca le funzioni dell’Osservatorio, ne disciplina le nomine e la composizione. La disposizione prevede minori spese per il Bilancio regionale rispetto alla disciplina previgente che prevedeva l’attribuzione di compensi oltre che rimborsi spese. Ai componenti dell’Osservatorio sono riconosciute esclusivamente le spese di trasferta sostenute per l’attività svolta per l’Osservatorio con le modalità previste dalla normativa vigente per il personale regionale, secondo la categoria o qualifica di appartenenza. Le spese di trasporto dei dirigenti designati dal CAL sono a carico delle amministrazioni di appartenenza secondo la propria normativa.

La Sezione IV è dedicata alle modifiche normative in materia di istruzione, formazione professionale, istruzione e formazione professionale. In particolare l’articolo 78 contiene dettagliate modificazioni alla legge regionale n. 12 del 2003 in materia di istruzione e formazione, l’articolo 79 modifica la legge regionale n. 5 del 2011.

L’articolo 80 contiene una modifica di natura sistematica alla legge regionale n. 43 del 2001 (Testo Unico in materia di rapporti di lavoro ed organizzazione della Regione Emilia-Romagna) al fine di inquadrare la nuova Agenzia regionale per il lavoro nell’ambito del sistema delle Agenzie regionali.

La Sezione V contiene modifiche alla legislazione in materia di cultura spettacolo (articoli 81 e 82), nonché in materia di sport (articoli 83).

La Sezione VI concerne le modifiche normative in materia di Sanità e politiche sociali (articolo 84).

Infine la Sezione VII contiene modifiche normative in materia di statistica (articolo 85), riformando sul punto la legge regionale n. 11 del 2004.

 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL PROGETTO DI LEGGE

ONERI PREVISTI

2015

2016

2017

Nuove o maggiori spese correnti (art. 34)

 

2.000.000,00

2.000.000,00

Nuove o maggiori spese correnti (art. 66)

55.824.000,00

55.824.000,00

55.824.000,00

Nuove o maggiori spese d’investimento (art./artt.   )

 

 

 

Minori entrate (art. 33)

 

104.000,00

104.000,00

Totale oneri da coprire

55.824.000,00

57.928.000,00

57.928.000,00

MEZZI DI COPERTURA

 

 

 

Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali (capitolo 86350, voce 13)

 

2.104.000,00

2.104.000,00

Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali (capitolo 86350, voce 14)

55.824.000,00

55.824.000,00

55.824.000,00

Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa

 

 

 

Nuove o maggiori entrate (art./artt.    )

 

 

 

Totale mezzi di copertura

55.824.000,00

57.928.000,00

57.928.000,00

 

Per gli esercizi successivi al 2017, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) e dall’articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

 

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