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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 913
Presentato in data: 08/07/2015
"Diffusione delle tecniche salvavita, dei concetti di prevenzione primaria, della disostruzione pediatrica e della rianimazione cardiopolmonare". (08 07 15) A firma dei Consiglieri: Marchetti Daniele, Rancan, Bargi, Fabbri, Delmonte, Pettazzoni, Rainieri, Liverani, Pompignoli

Presentatori:

Consiglieri: Marchetti Daniele, Rancan, Bargi, Fabbri, Delmonte, Pettazzoni, Rainieri, Liverani, Pompignoli

Relazione:

RELAZIONE

 

”) Signor Presidente, colleghi consiglieri, nei paesi occidentali gli incidenti rappresentano la prima causa di morte e di disabilità in età pediatrica. Ai primi posti, tra le cause di morte nei primi quattro anni di vita, troviamo l'inalazione di un corpo estraneo, drammaticamente correlata al ritardo con cui si interviene nell'effettuazione delle manovre salvavita.

 

Anche la morte improvvisa per arresto cardiaco ha un triste primato e, sebbene sia rara in tenera età, quando succede necessita di un intervento molto rapido nell'ordine dei quattro minuti mentre le statistiche indicano che un mezzo di soccorso riesce ad arrivare mediamente nell'arco di otto minuti. Il presente progetto di legge ha come obiettivo quello di diffondere percorsi, formativi e/o informativi volti a preparare le persone (personale scolastico docente e non docente, genitori, educatori, etc.) sulle "tecniche salvavita" e sui concetti di prevenzione primaria quali la disostruzione pediatrica e la rianimazione cardiopolmonare.

 

Per "manovre di disostruzione pediatrica" s'intendono le manovre atte a liberare le vie aeree ostruite da un corpo estraneo. Queste manovre sono codifìcate a livello internazionale secondo un preciso algoritmo e vengono definite "salvavita" in quanto, i soggetti con la trachea ostruita, possono andare in contro alla morte per soffocamento. Questo tipo di manovre possono essere utilizzate sia sui lattanti che sui bambini ma anche su adulti.

 

I dati sono allarmanti: il 14 aprile scorso, a Novara, un bimbo è morto soffocato da una caramella sotto gli occhi dei nonni. Il 12 marzo scorso un bimbo era con la mamma al bistrot di Ikea e stava mangiando un panino con wurstel. Un pezzetto non è andato giù, il bambino ha cominciato a tossire, è diventato rosso, la mamma ha cercato aiuto ma in 20 minuti nessuno è riuscito ad aiutarlo, in tanti ci hanno provato ma inutilmente. Qualcuno nel tentativo di togliere il pezzettino che era rimasto in gola ha spinto ancora più giù il boccone peggiorando la situazione. Il bambino poi è deceduto. Il 28 maggio scorso in provincia di Cuneo una bimba è morta soffocata da un nocciolo di ciliegia. Il 7 marzo scorso un pensionato di Binago è morto mentre stava cenando a casa con la moglie a causa di un pezzetto di cibo che ha ostruito le vie aeree. Un particolare ricorrente da annotare quando accadono questi incidenti è che, spesso, ci sono persone presenti ma nessuno sa come intervenire, oppure si interviene in modo non appropriato rischiando di peggiorare la situazione quando in realtà le manovre corrette da effettuare sono estremamente semplici ,

alla portata di tutti e, soprattutto, riescono a risolvere la situazione nel 98% dei casi.

 

La finalità che si vuole raggiungere con l'approvazione di questa proposta di legge è quella di formare le persone sull 'importanza e sulla conoscenza delle "tecniche salvavita" e sui concetti di prevenzione primaria, persone che, a loro volta, sensibilizzeranno altre persone creando, con il tempo, una rete "virtuosa" di soggetti in grado di intervenire tempestivamente applicando correttamente le tecniche salvavita.

 

L'addestramento formativo viene svolto dai soggetti/enti formatori accreditati dal sistema sanitario di emergenza urgenza e si perfeziona con rilascio di un attestato di qualificazione.

 

Nel dettaglio la proposta di legge prevede:

 

- all’articolo 1 si definiscono le finalità perseguite dalla proposta di legge in esame;

- all'articolo 2 si individuano i destinatari e gli interventi della proposta di legge regionale;

- all'articolo 3 sono definiti i requisiti dei soggetti formatori;

- all’articolo 4 si prevede una specifica premialità nell'erogazione di contributi regionali per quelle istituzioni scolastiche che prevedono percorsi formativi e informativi sulle "tecniche salvavita, dei concetti di prevenzione primaria, della concetti di prevenzione primaria, della disostruzione pediatrica della rianimazione cardiopolmonare;

- all 'articolo 5 si definiscono gli aspetti fìnanziari della proposta di legge in esame.

 


 

Testo:

 

PROGETTO DI LEGGE

Diffusione delle tecniche salvavita, dei concetti di prevenzione primaria, della disostruzione pediatrica e della rianimazione cardiopolmonare.

 

 


Articolo 1

Finalità

 

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della prevenzione primaria, promuove e incentiva la massima e gratuita diffusione di semplici manovre "salvavita", mediante percorsi formativi e/o informativi volti a preparare il maggior numero di persone alle tecniche di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare.

2. La Regione Emilia-Romagna, altresì, sensibilizza e promuove opportune campagne di sensibilizzazione e diffusione delle linee guida, sulla tecniche di cui al comma 1 presso le istituzioni scolastiche, rivolte a personale docente e non docente, educatori, genitori e studenti, con il sostegno dei soggetti formatori.

 

 

Articolo 2

Destinatari e interventi

 

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce modalità, tempi e criteri per istituire una rete di soggetti in grado di intervenire tempestivamente, in ogni situazione, applicando correttamente le tecniche di cui all'articolo 1.

2. Le norme contenute nella presente legge sono rivolte alle famiglie, agli studenti e al personale scolastico docente e non docente, che operano:

a) nei servizi educativi per minori e per l'infanzia;

b) negli asili nido pubblici e privati;

c) nelle scuole dell' infanzia;

d) nelle scuole dell'obbligo (primaria e secondaria);

e) nelle scuole secondarie di secondo grado;

f) negli enti educativi diversi;

g)nelle strutture che tengono corsi preparto.

3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce:

a) le modalità di formazione e aggiornamento dei soggetti di cui al comma 2;

b) l'organizzazione dei corsi e della didattica.

4. Al termine dei percorsi formativi, ai partecipanti che hanno superato la prova di valutazione pratica, viene rilasciato un attestato di qualificazione specifico per il corso effettuato.

 

 

Articolo 3

Soggetti accreditati alla formazione

 

1. Sono soggetti accreditati alla formazione quelli di comprovata esperienza nella specifica attività di formazione.

2. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti formatori.

 

 

Articolo 4

Obblighi e premialità

 

1. Tutti i servizi educativi per l'infanzia accreditati presso la Regione Emilia-Romagna sono tenuti ad attuare percorsi informativi e formativi rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e agli studenti sulle "tecniche salvavita" e sui concetti di prevenzione primaria quali la disostruzione pediatrica e la rianimazione cardiopolmonare, tenuti dai soggetti/enti formatori di cui alla lettera b), comma 3 dell'articolo 2;

2. La Regione Emilia-Romagna prevede una specifica premialità nei criteri dei bandi e nell'erogazione di contributi che coinvolgono le scuole dell'infanzia e asili nido, nonché tutte le scuole dell'obbligo che istituiscono percorsi informativi e formativi sulle "tecniche salvavita" e sui concetti di prevenzione primaria quali la disostruzione pediatrica e la rianimazione cardiopolmonare al personale docente e non docente, alle famiglie e agli studenti.

3. In tutte le istituzione scolastiche del territorio regionale è prevista l'attivazione di corsi di rianimazione cardiopolmonare (BLS e BLSD) certificativi per gli studenti delle classi terminali del ciclo di studi.

 

 

Articolo 5

Norma finanziaria

 

1. La presente legge non comporta oneri a carico del Bilancio. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).

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