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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 921
Presentato in data: 08/07/2015
"Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)" (delibera di Giunta n. 871 del 06 07 15).
Oggetto:
Testo presentato:
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)" (delibera di Giunta n. 871 del 06 07 15).

Presentatori:

Delibera di Giunta n. 871 del 06 07 15.

Testo:

 

PROGETTO DI LEGGE "DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE,

DELLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI, DEL RIUSO DEI BENI A

FINE VITA, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E MODIFICHE ALLA LEGGE

REGIONALE 19 AGOSTO 1996 N. 31 (DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL

DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI)"

 

 


Art. 1

Obiettivi e finalità

 

1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, persegue l’obiettivo di dare attuazione alla Decisione 1386/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 su un programma generale di azione dell'Unione in materia ambientale fino al 2020 “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta” e, nella gestione dei rifiuti, di garantire il rispetto della gerarchia di cui all'art. 4 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti che prevede nell'ordine:

a) prevenzione;

b) preparazione per il riutilizzo;

c) riciclaggio;

d) recupero di altro tipo;

e) smaltimento.

2. La presente legge, nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, sostiene l’adozione delle misure dirette alla riduzione della produzione e al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia in conformità a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) minimizzando il quantitativo di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio con l'obiettivo di raggiungere un quantitativo procapite inferiore ai 150 chilogrammi per abitante.

3. La Regione assume il principio dell'economia circolare, previsto dalla Decisione di cui al comma 1, che promuove una gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la quale gli stessi rientrano una volta recuperati nel ciclo produttivo consentendo il risparmio di nuove risorse.

4. Per le finalità di cui al comma 3, la Giunta regionale istituisce il “Forum permanente per

l’economia circolare” cui partecipano le istituzioni, i rappresentanti della società civile, le imprese e le associazioni ambientaliste, definendo le modalità di partecipazione, anche avvalendosi di appositi strumenti informatici. La partecipazione non prevede oneri per la Regione. Sul portale ambientale della Regione è data evidenza delle attività del Forum.

5. La pianificazione regionale, anche con riferimento alla programmazione impiantistica e alla gestione dei flussi, assume gli obiettivi previsti dalla presente legge. In particolare, pone come obiettivi minimi al 2020:

a) la riduzione della produzione procapite dei rifiuti urbani dal 20% al 25%, rispetto alla

produzione del 2011;

b) la raccolta differenziata al 73%;

c) il 70% di riciclaggio di materia.

6. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5, sono promosse le seguenti azioni:

a) incentivare con meccanismi economici i Comuni che ottengono i migliori risultati di riduzione

dei rifiuti ed in particolare di minimizzazione della produzione procapite di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio;

b) favorire i progetti e le azioni di riduzione della produzione dei rifiuti urbani;

c) favorire i progetti di riuso dei beni a fine vita;

d) favorire i sistemi di raccolta differenziata che consentono di ottenere la minimizzazione della produzione dei rifiuti, la massima differenziazione dei rifiuti ai fini del loro riciclaggio e la migliore qualità delle frazioni raccolte separatamente, quali le raccolte domiciliari di tipo porta a porta o sistemi equipollenti che ottengano pari risultati in termini di minimizzazione della produzione procapite di rifiuti non inviati a riciclaggio;

e) applicare la tariffa puntuale quale strumento per la riduzione della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo specifici meccanismi incentivanti;

f) promuovere lo sviluppo dell'impiantistica collegata al riuso e al riciclaggio, sia per le frazioni differenziate che per il rifiuto residuale;

g) promuovere la ricerca sul rifiuto residuale al fine di modificare a monte sia la produzione dei beni non riciclabili, sia le modalità di gestione carenti di risultato.

 

 

Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione

 

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano:

a) i criteri di incentivazione sulla base dei risultati di minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio;

b) i criteri per l’attuazione della tariffa puntuale;

c) l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, di

cui ai commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica).

 

 

Art. 3

Prevenzione, raccolta differenziata, riuso

 

1. Il regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti può prevedere agevolazioni per le imprese che attuano azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti con particolare riferimento a quelle destinate ad opere benefiche e sociali ovvero alle attività che abbiano ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale, nell’ambito di accordi istituzionali sottoscritti con la Regione e l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente).

 

2. L’agevolazione di cui al comma 1 è rapportata al valore delle iniziative di prevenzione della produzione di rifiuti sulla base dei criteri stabiliti con apposito regolamento da parte di Atersir.

3. Nelle more dell’emanazione del decreto previsto dal comma 4 dell’art. 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai fini del calcolo delle rese di raccolta differenziata la Regione assume la metodologia di calcolo elaborata dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA).

4. La Giunta regionale conforma le proprie direttive a quanto previsto dal comma 3.

5. In attuazione del principio dell'economia circolare, le frazioni raccolte in maniera differenziata devono essere conferite ad impianti che ne favoriscano la massima valorizzazione in termini economici ed ambientali in coerenza con il principio di prossimità privilegiando il recupero di materia a quello di energia. A tal fine è svolta una procedura competitiva ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) per l'individuazione dell'impianto ove conferire le frazioni. I ricavi derivanti dal conferimento delle frazioni sono computati nel piano tariffario del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.

6. Al fine di ridurre il più possibile la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull’ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, la Regione promuove il compostaggio domestico e di comunità.

7. I Comuni possono, tramite apposito regolamento, rendere obbligatorio il compostaggio

domestico per le utenze site in zone agricole o in case sparse.

8. La Regione promuove i “centri comunali per il riuso”, quali strutture dove portare i beni di cui il possessore non intende più servirsi, ma ancora suscettibili di vita utile, nelle condizioni in cui sono o tramite ripristino funzionale, attraverso pulizia, smontaggio, riparazione o altra manutenzione atta al loro reimpiego.

9. I Comuni disciplinano il funzionamento dei centri di cui al comma 8 e le relative modalità di accesso, le modalità di cessione, gratuita od onerosa, dei beni, le modalità di copertura dei costi di gestione, nonché la destinazione di eventuali introiti.

10. Al fine di valutare la sostenibilità ambientale dei processi, la pianificazione di settore può applicare l’analisi del ciclo di vita (LCA), comprensiva del calcolo dell’energia incorporata nei materiali di recupero, dell’energia risparmiata con il loro utilizzo rispetto alla sostanza vergine, del sequestro del carbonio nei materiali compostati, nonché degli effetti locali e globali della crisi determinata dalla scarsità delle risorse, per verificare la necessità di trattamento degli scarti della selezione delle frazioni differenziate, dei rifiuti derivanti dallo spazzamento e del rifiuto residuale per estrarre ulteriori materiali al fine del riciclaggio e del recupero di materia.

11. E’ vietato l’uso di terreno vegetale, quale materia prima, per la copertura giornaliera dei rifiuti in discarica.

 

 

Art. 4

 

Incentivazione alla riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio

 

1. La riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio costituisce il criterio principale per la valutazione di efficienza nella gestione dei rifiuti.

2. Al fine di incentivare la riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, viene costituito presso Atersir il “Fondo d’ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti” (“Fondo”) alimentato da una quota compresa tra i costi comuni del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e, a decorrere dall'anno 2016, dal contributo derivante dalla quota parte del tributo speciale di cui all’art. 11 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), nonché dagli eventuali contributi pubblici specificatamente finalizzati.

3. La quota dei costi comuni di cui al comma 2, compresa tra il 5 e il 15 per cento del costo medio di smaltimento regionale, è applicata per ogni singolo Comune ai quantitativi di rifiuti non inviati a iciclaggio nell'anno precedente sulla base delle risultanze della banca dati ORSo (Osservatorio rifiuti sovra regionale) della sezione regionale del catasto rifiuti presso Arpa Emilia-Romagna, ed è individuata secondo criteri stabiliti da Atersir. Il Fondo è attivato e gestito da Atersir con propri atti amministrativi.

4. Il “Fondo d’ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti” è destinato:

a) per una quota di 2/3, a diminuire il costo del servizio di igiene urbana degli utenti dei comuni che nell’anno precedente l’applicazione hanno prodotto quantitativi di rifiuti procapite per abitante equivalente, come definito dal comma 7, non inviati a riciclaggio

inferiori al 70% della media regionale registrata; l’incentivo ai Comuni è calcolato in maniera progressiva ed automatica rispetto ai quantitativi non inviati a riciclaggio;

b) per una quota di 1/3, a ridurre i costi di avvio della trasformazione del servizio dei comuni che intendono applicare una raccolta porta a porta che comprenda almeno il rifiuto urbano indifferenziato, il rifiuto organico umido e la carta, o di trasformazioni del servizio che portino allo stesso risultato in quantità e qualità di riduzione di rifiuti non destinati a riciclaggio, finalizzati anche all’implementazione di sistemi di tariffazione puntuale, e per la realizzazione dei “centri comunali per il riuso”.

5. Con regolamento approvato da Atersir sono definiti i criteri per la ripartizione del fondo nel rispetto di quanto previsto al comma 4, sentita la Commissione tecnica indipendente con funzioni consultive, istituita da Atersir secondo i criteri da essa definiti. La Commissione è composta da cinque membri, di cui due indicati dalle associazioni ambientaliste iscritte nel registro regionale del volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato). La partecipazione ai lavori della Commissione non comporta la corresponsione di compensi o rimborsi delle spese di trasferta. La Commissione è rinnovata ogni tre anni.

6. La Commissione tecnica di cui al comma 5 è obbligatoriamente sentita in relazione alle azioni cui destinare l’utilizzo del Fondo sulla base dei risultati qualitativi e quantitativi dei sistemi di gestione posti in essere.

7. Atersir, sentita la Commissione di cui al comma 5, individua il meccanismo per trasformare in abitanti/equivalenti le diverse utenze non domestiche e le utenze domestiche non residenti, nonché i coefficienti correttivi degli abitanti/equivalenti che tengano conto delle maggiori difficoltà al raggiungimento degli obiettivi per determinati Comuni, a causa di dispersione territoriale, flussi turistici o pendolarismo.

8. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, Atersir provvede all’individuazione del meccanismo di cui al comma 7. In sede di prima applicazione, qualora i coefficienti correttivi non siano stati individuati nei termini previsti, il meccanismo di incentivazione è calcolato in via suppletiva sulla base degli abitanti residenti, degli studenti universitari e delle presenze turistiche,

salvo successivo conguaglio sulla base degli abitanti equivalenti.

9. Il meccanismo di incentivazione e quello di calcolo degli abitanti/equivalenti sono oggetto di verifica biennale da parte di Atersir. I risultati di tale verifica devono essere trasmessi alla struttura regionale competente in materia di rifiuti.

 

 

Art. 5

 

Criteri per l’applicazione della tariffazione puntuale

 

1. La tariffazione puntuale è strumento per incentivare prioritariamente il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare secondariamente l’invio a riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate.

2. La tariffazione puntuale può essere attuata, di norma, utilizzando le seguenti modalità, riferite al riconoscimento dell’utenza:

a) in via prioritaria attraverso il riconoscimento del singolo utente costituito da famiglia o

impresa;

b) attraverso il riconoscimento di un gruppo limitato di utenti per il solo caso delle utenze

domestiche. Il gruppo di utenti è al massimo commisurato alle dimensioni dell’edificio

abitativo.

3. La tariffazione puntuale può essere attuata utilizzando, di norma, una delle seguenti modalità, o combinazioni di esse, riferite alla misurazione del rifiuto:

a) mediante contenitori a volumetria predefinita consegnati all’utente;

b) mediante conteggio dei ritiri di sacchi standard o numero di svuotamenti di contenitori a volumetria predefinita consegnati all’utente;

c) misurazione del volume del rifiuto mediante la volumetria dei contenitori consegnati

all’utenza, o mediante sacco prepagato o mediante meccanismi di misurazione volumetrica inseriti nei contenitori utilizzati da più utenze;

d) misurazione del peso tramite pesatura dei rifiuti conferiti dai singoli utenti attraverso

contenitori dedicati, oppure tramite uso di sacchetti contrassegnati, o mediante dispositivi di pesatura nei contenitori di raccolta per più utenti, oppure sistemi di pesatura nei centri di raccolta.

4. La misurazione del rifiuto residuale è condizione necessaria per l’applicazione della tariffa puntuale. Anche la misurazione delle principali frazioni differenziate può concorrere alla tariffa puntuale. In tutti i casi, il sistema di tariffazione applicato deve favorire il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione della produzione di rifiuto e di miglioramento della qualità della raccolta differenziata.

5. La parte variabile della tariffa deve essere direttamente proporzionale alla quantità di rifiuti

misurata di cui al comma 4.

6. Fermo restando quanto previsto all’art. 3, comma 1, sconti sulla tariffa possono essere applicati esclusivamente per il compostaggio domestico e per casi e ragioni socio-sanitarie.

7. Sistemi di tariffazione puntuale che portano a peggiorare la qualità delle frazioni differenziate e ad innalzare i quantitativi complessivi di rifiuti prodotti devono essere abbandonati, così come quelli che portano ad aumentare la produzione complessiva di rifiuti procapite.

8. Atersir, sentita la Commissione di cui al comma 5 dell'art. 4, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e nelle more di quanto previsto dal comma 667 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014), predispone le linee guida per l'applicazione della tariffa puntuale differenziata per utenze domestiche ed utenze non domestiche, basata sul criterio principale di minimizzazione della produzione dei rifiuti ed in particolare sulla minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, e determina le tempistiche della sua applicazione sul territorio regionale, entro

comunque il 31 dicembre 2020, con priorità per l'applicazione alle utenze non domestiche.

 

 

Art. 6

 

Organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti

 

1. Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, i Comuni

decidono, all’interno del Consiglio d’ambito di cui alla legge regionale n. 23 del 2011, quali sono i bacini di affidamento.

2. Il gestore del servizio di raccolta potrà essere diverso da quello degli impianti di smaltimento dei rifiuti qualora l’impianto sia di proprietà privata.

3. I gestori del ciclo integrato dei rifiuti sono tenuti a fornire ad Atersir una relazione annuale con tutti i dati tecnici ed economici relativi al servizio svolto secondo le linee guida fissate dalla Giunta regionale. Sono altresì tenuti a fornire entro trenta giorni dalla richiesta i dati di tipo tecnico od economico richiesti da Atersir ovvero dai Comuni per informazioni specifiche e contingenti non ricomprese fra quelle in possesso di Atersir. In caso di mancato rispetto trova applicazione la sanzione per mancata fornitura delle informazione di cui al comma 5 dell'art. 12 della legge regionale n. 23 del 2011 da parte di Atersir.

4. I Comuni sono tenuti a fornire ai propri residenti le informazioni sul servizio in loro possesso.

5. I dati relativi alla gestione dei rifiuti di cui al comma 3 fanno parte del sistema informativo

regionale previsto al comma 2 dell’art. 12 della legge regionale n. 23 del 2011.

 

 

Art. 7

 

Modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31

 

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 è inserito il seguente comma:

“1 bis. Ai fini della presente legge si intende per impianto di incenerimento senza recupero di energia l’impianto di cui al D.Lgs. n. 152/2006, Parte IV, Allegato C, nota (4), che non raggiunge l’efficienza energetica definita dalla normativa comunitaria e statale per il rilascio dell’autorizzazione all’operazione di recupero dei rifiuti R1 -Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia”.

2. All'articolo 2 della legge regionale n. 31 del 1996 le parole “, ricorrendo al sistema bancario e postale, anche mediante strumenti elettronici e informatici, secondo modalità stabilite da apposita deliberazione della Giunta regionale” sono sostituite con le parole “nei termini previsti dalla legge statale”.

3. L'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 1996 è sostituito dal seguente:

 

“ Art. 3

Dichiarazione annuale

 

1.La dichiarazione annuale di cui al comma 30 dell'art. 3 della legge statale, contenente tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo ai sensi dei commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge statale, deve essere redatta secondo il modello approvato con determinazione del Dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi.

2.Per ogni discarica od impianto di incenerimento senza recupero di energia deve essere presentata una distinta dichiarazione.

3. La dichiarazione annuale deve essere presentata, con strumenti idonei a garantire la certezza della data di trasmissione, contestualmente alla struttura regionale competente in materia di tributi e alla Provincia in cui è ubicata la discarica o l'impianto di incenerimento, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione medesima.”.

4. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 31 del 1996 è sostituito dal seguente:

“ 1. I processi verbali di constatazione di cui al comma 33 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di tributi per i provvedimenti di competenza di cui all'art. 5. ”.

5. Nell’articolo 5 della legge regionale n. 31 del 1996 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole “di cui agli articoli 16 e 17” sono soppresse;

b) al comma 2 le parole “contenute nel D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.” sono sostituite dalle seguenti parole: “di cui al Titolo I, capo II e al Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.”.

6. Nell’articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1996 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole “alla struttura tributaria regionale” sono sostituite con “, con strumenti idonei a garantire la certezza della data di trasmissione, alla struttura regionale competente in materia di tributi” e il secondo capoverso è soppresso.

b) al comma 2 le parole “La Regione” sono sostituite con “La struttura regionale competente in materia di tributi”.

7. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 31 del 1996 le parole “ alla struttura tributaria regionale” sono sostituite con le seguenti ”alla struttura regionale competente in materia di rifiuti”.

8. Nell’articolo 10 della legge regionale n. 31 del 1996 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3 le parole “del Consiglio” sono sostituite con le parole “dell’Assemblea

legislativa”.

c) al comma 4 le parole “30 giugno” sono sostituite con le parole “31 ottobre” e le parole “dei commi 1 e 2” sono sostituite con le parole “del comma 1”.

9. Nell’articolo 11 della legge regionale n. 31 del 1996 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole “tributo regionale” sono sostituite con “tributo speciale”, le parole

“della qualità urbana e” sono soppresse e dopo le parole “produzione di beni e di servizi”

sono introdotte le seguenti: “e la produzione di rifiuti, al compostaggio in loco, al sostegno

dei progetti di potenziamento della raccolta differenziata ai fini del riuso dei beni e del

riciclaggio della materia, alla tariffazione puntuale, all'impiantistica finalizzata al riuso e al

riciclaggio, nonché alla ricerca sul rifiuto residuale, al fine di modificare a monte sia la

produzione dei beni non riciclabili, sia le modalità di gestione carenti di risultato.”.

b) alla lettera a) del comma 2 le parole “ la raccolta differenziata, il recupero ed il riciclo dei rifiuti per le finalità di cui alla L.R. 12 luglio 1994, n. 27” sono sostituite con le seguenti “ai sensi degli art. 99, 99 bis e 100 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3”.

c) alla lettera b) del comma 2 dopo la parola “degradate” sono inserite le seguenti “ai sensi degli art. 99, 99 bis e 100 della L.R. 21 aprile 1999 , n. 3”.

d) alla lettera d) del comma 2 le parole “L.R. 2 aprile 1988, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni” sono sostituite con “L.R. 17 febbraio 2005, n. 6”.

e) il comma 3 è abrogato.

f) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. Per incentivare la riduzione della produzione procapite di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio e incrementare la raccolta differenziata in termini quantitativi e qualitativi, la Regione contribuisce nell'ambito delle entrate di cui al comma 1 al fondo costituito presso l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) di cui alla L.R. 23 dicembre 2011, n. 23. La Giunta regionale definisce annualmente la quota di contribuzione e le modalità di rendicontazione.”. 10. Nell'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1996 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'ammontare dell'imposta del tributo speciale è determinato moltiplicando il

quantitativo di rifiuti conferiti espresso in chilogrammi, per gli importi e per gli anni di

seguito indicati:

a) a decorrere dall’anno 2016:

1) 9,00 Euro ogni mille chilogrammi per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica

per rifiuti inerti;

2) 19,00 Euro ogni mille chilogrammi per i rifiuti urbani ammissibili al conferimento in

discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi;

3) 15,00 Euro ogni mille chilogrammi per i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti

urbani, ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi;

4) 12,00 Euro ogni mille chilogrammi per i rifiuti non ricompresi ai punti 1), 2) e 3)

ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi;

5) 25,82 Euro ogni mille chilogrammi per i rifiuti non ricompresi ai punti 1), 2) e 3)

ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi.

b) a decorrere dall’anno 2020:

1) 9,00 Euro ogni mille chilogrammi per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica

per rifiuti inerti;

2) 25,82 Euro ogni mille chilogrammi per i rifiuti urbani ammissibili al conferimento in

discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi;

3) 19,00 Euro ogni mille chilogrammi per i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti

urbani, ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi;

4) 12,00 Euro ogni mille chilogrammi per i rifiuti non ricompresi ai punti 1), 2) e 3)

ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi;

5) 25,82 Euro ogni mille chilogrammi per i rifiuti non ricompresi ai punti 1), 2) e 3)

ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi.

b) i commi 2,3,4,5 e 6 sono abrogati.

c) dopo il comma 6 ter è inserito il seguente:

“6 quater. L'agevolazione di cui al comma 6 bis è riconosciuta esclusivamente se il soggetto

conferitore in discarica coincide con il gestore dell'impianto di trattamento.”.

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Ai rifiuti conferiti in discarica abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in

modo incontrollato, si applicano gli importi di cui al comma 1 del presente articolo

relativamente all’importo vigente nell’anno di riferimento, in relazione alle caratteristiche

del rifiuto ai fini dell'ammissibilità in discarica.”.

e) Il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Ai fini dell'individuazione dell’importo per il calcolo dell’ammontare dell’imposta

valgono le caratteristiche del rifiuto ai fini dell'ammissibilità in discarica.”.

11. Dopo l'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1996 sono inseriti i seguenti articoli:

 

“Art. 13 bis

Procedimento per l’iscrizione nell’elenco annuale per il pagamento del tributo in misura ridotta

 

1. A decorrere dall’anno 2016, per il pagamento del tributo speciale in misura ridotta di cui ai commi 6 bis e 6 ter dell'art. 13, per il conferimento di scarti e sovvalli, la Regione costituisce annualmente un elenco dei gestori degli impianti di cui al comma 40 dell’art. 3 della legge statale ammessi, che viene pubblicato entro il mese di febbraio sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione ai fini di pubblicità legale. Di tale pubblicazione viene data informazione sul sito istituzionale della Regione.

2. I gestori degli impianti di cui al comma 1 presentano, con strumenti idonei a garantire la certezza della data di trasmissione, alla struttura regionale competente in materia di rifiuti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), secondo il modello predisposto dalla Regione, in ordine alla sussistenza dei requisiti per beneficiare del pagamento del tributo in misura ridotta, entro il 30 novembre di ogni anno per l’anno successivo, a pena di decadenza. Se entro 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione la struttura regionale competente non procede alla comunicazione della sospensione dei termini del procedimento o alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'iscrizione in elenco si intende accolta.

3. In caso di prima presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 in corso d’anno, il Servizio regionale competente in materia di rifiuti esamina la dichiarazione e, se entro 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, non procede alla comunicazione della sospensione dei termini del procedimento o alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'iscrizione in elenco si intende accolta e ne è data comunicazione ai gestori delle discariche ubicate in regione Emilia-Romagna.

4. ll gestore della discarica, in qualità di soggetto obbligato d’imposta, ha facoltà di pagare il tributo per lo smaltimento degli scarti e sovvalli prodotti negli impianti di cui al comma 40 dell’art. 3 della legge statale in misura ridotta, dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, fermo restando il recupero del tributo e delle relative sanzioni e interessi qualora il gestore dell'impianto non venga inserito in elenco per mancanza dei requisiti.

5. Ogni variazione della dichiarazione di cui ai commi 2 e 3 rilasciata deve essere comunicata con le modalità di cui al comma 2 alla struttura regionale competente in materia di rifiuti, che provvede all'istruttoria, comunicandone l'esito entro 60 giorni dalla ricezione.

6. La Regione qualora, successivamente all'avvenuta iscrizione, anche a seguito del controllo, accerti la mancanza o il venir meno dei requisiti dichiarati, provvede alla cancellazione dell’impianto dall'elenco di cui al comma 1.

7. La cancellazione determina la decadenza dall’applicazione del tributo in misura ridotta dalla data in cui sono venuti meno i requisiti.

8. A seguito della cancellazione dall’elenco la struttura regionale competente in materia di tributi notifica l’atto di accertamento al soggetto obbligato d’imposta con le modalità previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) per il recupero della differenza di tributo e dei relativi interessi.

 

 

Art. 13 ter

 

Obblighi del gestore degli impianti per il pagamento del tributo in misura ridotta

 

1. A decorrere dall'anno 2016, per il pagamento del tributo speciale in misura ridotta di cui ai commi 6 bis e 6 ter dell'art. 13, entro il termine previsto per il versamento trimestrale del tributo dalla legge statale, i gestori degli impianti di cui all’art.13 bis devono inviare, con strumenti idonei a garantire la certezza della data di trasmissione, alla struttura regionale competente in materia di rifiuti, una dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, secondo il modello predisposto dalla Regione, nella quale sono dichiarati il raggiungimento della percentuale minima di recupero, i rifiuti entranti nell’impianto, gli scarti e i sovvalli inviati in discarica, i materiali e i rifiuti inviati a recupero alle condizioni di cui ai commi 6 bis, 6 ter e 6 quater dell'art. 13 e gli eventuali rifiuti inviati ad altri impianti di trattamento.

2. Il mancato invio della dichiarazione entro il termine di cui al comma 1 comporta il pagamento del tributo speciale dal soggetto obbligato d'imposta nella misura intera per il trimestre di riferimento. La struttura regionale competente in materia di tributi notifica l’atto di accertamento al soggetto obbligato d’imposta con le modalità previste dal decreto legislativo n. 472 del 1997 per il recupero della differenza di tributo e dei relativi interessi.

3. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 2 comporta la cancellazione d'ufficio dall’elenco dal primo giorno di inizio del trimestre a cui la dichiarazione prevista al comma 1 si riferisce. Per essere ammessi al beneficio occorre presentare una nuova dichiarazione ai sensi dell’art.13 bis.”.

12. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 31 del 1996 è abrogato.

 

 

Art. 8

 

Clausola valutativa

 

1. L’Assemblea legislativa, tramite la Commissione assembleare competente, esercita il

monitoraggio e il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A fine la Giunta regionale, la prima volta nel corso del 2017 e successivamente con cadenza triennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sui risultati della sua attuazione, in particolare per quanto riguarda la riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio.

 

 

Art.9

Accertamento e contestazione delle violazioni ai divieti in materia di raccolta dei rifiuti

 

 

1. All’accertamento ed alla contestazione delle disposizioni sulle modalità di raccolta dei rifiuti urbani contenute nei regolamenti di gestione del servizio provvede anche il soggetto gestore attraverso i propri dipendenti che a tal fine sono nominati agenti accertatori dall’ente preposto.

2. La nomina di cui al comma 1 è effettuata con le modalità fissate con regolamento di Atersir.

 

 

Art. 10

Disposizioni finali

 

 

1. Le disposizioni relative all’ammontare dell’imposta prevista all’articolo 13 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) come modificato dalla presente legge trovano applicazione nel rispetto di quanto previsto al comma 29 dell’art. 3 della legge n. 549 del 1995.

 

 

 

 

 

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

 

Analisi degli articoli

 

Art. 1

 

Norma di principio che definisce obiettivi e finalità del progetto di legge in attuazione alla

disciplina comunitaria nella gestione dei rifiuti urbani e di sostegno delle misure dirette alla riduzione dei rifiuti nella fase di produzione, al recupero mediante la preparazione per il riutilizzo,

al riciclaggio o ad ogni altra operazione di recupero di materia con priorità rispetto all'uso del rifiuto come fonte per produrre energia, per facilitare la transizione verso “un'economia circolare”. L'istituzione di un Forum permanente, quale piattaforma per un dialogo continuo fra istituzioni, rappresentanti della società civile, imprese e associazioni ambientaliste costituisce un momento di condivisione delle conoscenze nel settore della gestione dei rifiuti e sul tema dell'economia circolare, senza oneri su bilancio regionale.

 

Per quanto attiene le disposizioni relative alle azioni individuate per il raggiungimento degli obiettivi hanno natura di indirizzo per la programmazione di interventi già previsti dalla legislazione vigente quali ad esempio il Piano di azione ambientale di cui alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3.

 

Art. 2

 

La norma definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione della legge.

 

Art. 3

 

Nella norma vengono introdotte disposizioni normative a sostegno della prevenzione nella produzione di rifiuti, della raccolta differenziata e del riuso dei beni. La metodologia di calcolo elaborata dall'Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA), nelle more dell'intervento statale, viene assunta anche dalla Regione al fine del calcolo delle rese di raccolta differenziata. In attuazione del principio dell'economia circolare, si stabilisce la massima valorizzazione in termini economici delle frazioni di raccolte in maniera differenziata nel rispetto del principio di prossimità e di una procedura competitiva, privilegiando il recupero di materia a quello di energia; i ricavi derivanti dal conferimento devono essere computati nel piano tariffario del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani. Per la riduzione della produzione dei rifiuti organici, tramite regolamento, i Comuni possono rendere obbligatorio il compostaggio domestico per le utenze in zona agricola o in case sparse. Per quanto attiene al riuso, le disposizioni hanno natura programmatica e rinviano ad una disciplina per il funzionamento dei centri comunali per il riuso. Contiene inoltre alcune precisazioni in ordine alla possibilità di utilizzare l'analisi del ciclo di vita (LCA) nella pianificazione regionale di settore e disposizioni di principio in ordine al compostaggio domestico e di comunità, alla copertura giornaliera dei rifiuti in discarica.

 

Art. 4

 

La norma prevede la costituzione presso l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) di un fondo a sostegno delle gestioni meritorie relativamente agli utenti dei comuni che hanno raggiunto una determinata quantità procapite di produzione di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio e a sostegno della trasformazione del servizio con modelli innovativi di raccolta tesi ad incrementare i rifiuti da destinare a riciclaggio nonché per la realizzazione dei centri comunali per il riuso.

 

Tale fondo viene alimentato da una quota compresa tra i costi comuni del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dall'anno 2016 da una quota parte del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi determinata annualmente dalla Giunta regionale, come previsto dall'articolo 11 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (come modificata dal presente progetto di legge), nell'ambito delle autorizzazioni previste dal bilancio regionale, nonché da eventuali contributi pubblici specificatamente finalizzati. Il fondo è attivato e gestito da Atersir, nell'ambito del proprio bilancio, con propri atti amministrativi.

 

Art. 5

 

La norma, di natura programmatica, definisce aspetti per l'applicazione della misurazione del

rifiuto, della tariffazione e di indirizzo per la predisposizione, da parte dell'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, delle linee guida per la sua applicazione nel

territorio regionale.

 

Art. 6

 

Le disposizioni normative individuano il livello in cui deve avvenire la definizione dei bacini di affidamento con riferimento all'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti, dettando disposizione in ordine anche ai dati relativi alla gestione del servizio.

 

Art. 7

 

L'articolo introduce alcune modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 del 1996 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi); i commi da 1 a 8 derivano da sopravvenute disposizioni statali o dalla necessità di introdurre alcune precisazioni e pertanto si tratta di modifiche di carattere normativo.

 

Al comma 9 sono ridefiniti, alla luce della normativa comunitaria e statale sulla gerarchia dei rifiuti, gli interventi in materia ambientale, a cui viene destinata quota del gettito del tributo speciale nell'ambito delle autorizzazioni previste dal bilancio regionale.

 

Con le modifiche di cui al comma 10 di questo articolo viene fissato, a decorrere dal 2016,

l'ammontare dell'imposta del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, entro i limiti massimi fissati dalla legge statale che lo ha istituito al fine di favorire la minore produzione dei rifiuti e il recupero dagli stessi (art. 3, commi da 24 a 40 della legge 28 dicembre 1995 n. 549), nelle diverse annualità. Tale disposizione entrerà in vigore nel rispetto di quanto stabilito al comma 29 dell'art. 3 della sopracitata legge n. 549/1995, secondo cui “l'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo....”.

 

Al comma 11, attraverso l'introduzione degli articoli 13 bis e 13 ter nella legge regionale n. 31 del 1996, è disciplinato il procedimento per poter beneficiare della riduzione per il conferimento in discarica degli scarti e sovvalli, previsto dalla legge statale istitutiva del tributo.

 

Art. 8

 

La norma introduce una clausola valutativa, prevedendo una relazione sui risultati da parte della Giunta.

 

Art. 9

 

Per potenziare i controlli in materia ambientale, con specifico riferimento al controllo del corretto conferimento dei rifiuti urbani, la norma prevede che all'accertamento e alla contestazione delle disposizioni sulle modalità di raccolta contenute nei regolamenti di gestione del servizio, possa provvedere anche il gestore del servizio, tramite i propri dipendenti nominati agenti accertatori.

 

Art. 10

 

Riguarda la decorrenza dell'applicazione delle modifiche dell'ammontare dell'imposta del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

 

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