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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2304
Presentato in data: 08/03/2016
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Bettola, Farini e Ferriere nella Provincia di Piacenza" (delibera di Giunta n. 216 del 22 02 16)

Presentatori:

GIUNTA

Relazione:

RELAZIONE

 

1. Il procedimento legislativo di fusione di cui alla l.r. 8 luglio 1996, n. 24.

La legge regionale che disciplina il procedimento legislativo per la fusione di comuni è la l.r. 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di comuni). Tale procedimento prende avvio con una fase di iniziativa legislativa secondo le diverse modalità di cui all’articolo 8, l.r. n. 24/1996, tra le quali si richiama quella (art. 8, comma 2) riconosciuta alla Giunta regionale su istanza dei Consigli comunali interessati, che possono presentare, con deliberazione adottata con maggioranza qualificata, richiesta alla Giunta regionale affinché promuova essa, per loro, la relativa procedura. Dopo tale fase d’iniziativa, se valutata positivamente, l'iter prosegue con la predisposizione e la presentazione, da parte della Giunta regionale, del progetto di legge in Assemblea legislativa. Il procedimento, dopo l'esame assembleare, prosegue con la consultazione delle popolazioni interessate mediante referendum consultivo, ai sensi dell’articolo 133 comma 2 della Costituzione, fino all’eventuale approvazione finale della legge regionale di fusione da parte dell’Assemblea legislativa.

2. Il procedimento di fusione nei tre Comuni di Bettola, Farini e Ferriere nella Provincia di Piacenza.

I Comuni di Bettola, Farini e Ferriere sono Comuni tra loro contigui, collocati nella Val Nure tra i rilievi dell'appennino piacentino. Essi appartengono, insieme al Comune di Ponte Dell’Olio,  all’Unione montana Alta Valnure (costituita nel Marzo del 2014) alla quale hanno trasferito le funzioni di Polizia Municipale, Servizi Sociali, SUAP, Statistica e Protezione civile. Si tratta però di un numero di funzioni piuttosto ridotte e poste a capo di una Unione non ancora pienamente strutturata, motivo per il quale anche la gestione delle funzioni già trasferite non ha avuto un esito completamento positivo.

Lo studio evidenzia inoltre il fatto che il futuro dell'Unione dipenderà anche dall'esito di altre fusioni in corso ed in special modo della fusione tra il Comune di Ponte dell'Olio, appartenete anch'esso all'Unione Alta Valnure e il Comune di Vigolzone, appartenete invece all'Unione Valnure e Valchero e ad un diverso ambito territoriale ottimale. Qualora la fusione tra Ponte dell'Olio e Vigolzone (che hanno presentato anch'essi istanza alla Giunta regionale che dovrà decidere sulla presentazione del relativo progetto di legge) andasse a buon fine, occorre infatti stabilire a quale  Unione dovrà appartenere il nuovo Comune che ne deriverà e se non dovesse essere l'Unione Alta Valnure tale Unione dovrebbe cessare di esistere in quanto non raggiungerebbe il numero minimo di abitanti previsto dalla legge regionale e sopratutto resterebbe costituita da un solo Comune facendo venir emeno quella pluralità condizione imprescindibile per l'esuistenz adi una Unione. In tal caso inoltre il Comune che nascerebbe dalla fusione di Bettola Farini e Ferriere costituirebbe l'unico comune del relativo ambito ottimale.

L'alternativa potrebbe  essere che il nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Bettola, Farini e Ferriere entri a far parte della contigua Unione Valnure e Valchero e del relativo ambito ottimale. La soluzione proposta e auspicata dai Sindaci è però un'altra, ovvero quella di definire una Unione "della Media e Alta Valnure" estesa al nuovo Comune derivante dalla fusione di Ponte del'Olio con Vigolzone; questa ipotesi permettere, secondo l'opinione dei Sindaci, di preservare e valorizzare le peculiarità del territorio montano che diversamente potrebbero non essere comprese sino in fondo in una realtà e in un constesto non più esclusivamente montano.

Molteplici sono pertanto gli scenari che potrebbero aprirsi nell'immediato futuro ma tutti strettamente connessi e dipendenti dagli esiti che avranno i percorsi di fusione in atto; aspetti questi che comunque non compromettono una valutazione positiva del processo di fusione in esame ma che evidenziano la possibilità che si determini successivamente l'esigenza di intervenire per le conseguenti determinazioni concernenti gli ambiti ottimali e le Unioni coinvolte.

In ragione di tutto quanto premesso, i Comuni di Bettola, Farini e Ferriere hanno optando per la fusione, ritenendola la soluzione più valida per poter adempiere all'obbligo di gestione associata di tutte le funzioni fondamentali di cui all'articolo 14 comma 28 Decreto legislativo 78/2010 e s.m.i (tenuto conto, in ogni caso, della sospensione di tale obbligo sino al termine del processo legislativo di fusione così come previsto dall'articolo 9 comma 4 della L.R. 13/2015 che sospende gli obblighi previsti dall'articolo 7 comma 3 della L.R. 21/12).

La fusione è stata inoltre considerata la soluzione più adeguata per poter (continuare ad) assicurare ai cittadini servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati e realizzare le opere e gli interventi necessari al territorio, riducendo le spese strutturali e consentendo una complessiva semplificazione dell'organizzazione politica e burocratica, mantenendo il decentramento nell'erogazione dei servizi. Evidenti inoltre i benefici attesi dalla fusione in termine di economie di scala nella riorganizzazione unitaria dell'amministrazione.

In ragione di tutto quanto premesso, dapprima i Comuni di Bettola e Farini e successivamente anche il Comune di Ferriere, hanno commissionato ad ANCICOM Emilia-Romagna uno studio per verificare la fattibilità della loro fusione. Lo studio, allegato quale parte integrante delle delibere comunali contenenti l'istanza di fusione, seppur contenente pochi arginali errori ed inesattezze, ha evidenziato la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dall’articolo 3 della L.R. 24/1996 e ha offerto altresì le informazioni di natura demografica, socio economica, patrimoniale e finanziaria relative ai comuni interessati al processo di fusione.

In ragione di ciò, i Comuni di Bettola, Farini e Ferriere hanno sollecitato l’iniziativa legislativa della Giunta regionale per la loro fusione, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, l.r. n. 24/1996 con istanza congiunta dei tre Sindaci del 24/12/15 prot. n. 12112 - acquisita dalla Regione Emilia-Romagna il 24/12/15 prot. PG/2015/0889007 - alla quale è stata allegata la delibera del Consiglio comunale di Bettola n. 46 del 23/12/2015 (prot. PG/2015/0889007 del 24/12/15), la delibera del Consiglio comunale di Farini n. 60 del 23/12/2015 (prot. PG/2015/0889020 del 24/12/15) e la delibera del Consiglio comunale di Ferriere n. 46 del 18/12/2015 (prot. PG/2015/0889039 del 24/12/15) tutte approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati così come previsto dalla l.r. 24/1996 che richiama il  Decreto legislativo 267/2000 art. 6 comma 4.

La Giunta regionale, aderendo a tale istanza assunta dai Comuni interessati nel rispetto dei quorum deliberativi previsti, procede ora a presentare il progetto di legge recante “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Bettola, Farini e Ferriere nella Provincia di Piacenza” ritenendo sussistenti i presupposti di forma e di sostanza necessari al fine di attivare la procedura di fusione.

La presente relazione accompagna il suddetto progetto di legge, illustrando i presupposti e gli elementi tecnici che la l.r. n. 24 del 1996 richiede a supporto del progetto di fusione.

Sul progetto di legge regionale è stato inoltre acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali (ex art. 6 della L.R. 13 del 2009) che si è espresso favorevolmente.

3. Territorio del nuovo Comune

In conformità all’articolo 3, comma 1, l.r. n. 24/1996 (ai sensi del quale “Le modifiche delle circoscrizioni comunali e l’istituzione di nuovi Comuni possono riguardare esclusivamente territori contigui di Comuni appartenenti alla stessa Provincia”) i tre Comuni di Bettola, Farini e Ferriere afferiscono alla Provincia di Piacenza e sono tra loro contigui, come risulta dalle allegate rappresentazioni cartografiche.

I confini del nuovo comune sono stati costruiti derivandoli dalle geometrie dei limiti amministrativi regionali del Database Topografico regionale rilascio 2013.

Le operazioni di fusione delle geometrie sono state eseguite mantenendo accuratamente congruenti gli archi esterni che compongono il nuovo confine comunale, in modo da garantire che le geometrie dei comuni adiacenti non abbiano subito alcuna modifica.

Al termine delle operazioni di generazione della nuova geometria sono stati eseguiti alcuni controlli per testare il risultato:

  • Controllo di correttezza topologica tra i poligoni originali e il risultato delle operazioni di fusione, rilevando la totale sovrapposizione degli archi di confine.
  • Sovrapposizione dell’insieme dei fogli di mappa catastali dei comuni originari alla nuova geometria, rilevando la permanenza dell’accuratezza geometrica tra i precedenti confini e i nuovi
  • Sovrapposizione della nuova geometria alla Carta Tecnica Regionale scala 1:5.000, rilevando una perfetta congruenza con i limiti morfologici degli oggetti cartografici rappresentati.

Il nuovo comune avrà un perimetro di 119,48 Km. Si posiziona geograficamente al confine tra la provincia di Piacenza, a cui appartiene, quella di Parma e la Regione Liguria. Confina con i comuni di Ottone, Cerignale, Corte Brugnatella, Coli, Travo, Vigolzone, Ponte dell’Olio, Gropparello, Morfasso della Provincia di Piacenza, Bardi e Bedonia della Provincia di Parma e Rezzoaglio e Santo Stefano d’Aveto della Provincia di Genova della regione Liguria.

4. Indicazioni di natura demografica, socio-economica, patrimoniale e finanziaria degli enti locali interessati e prospettive di organizzazione e gestione di servizi e funzioni istituzionali e amministrative nel territorio del nuovo Comune.

 

Comuni

Residenti all'1.1.2015

Superfice in Kmq

Abitanti per Kmq

Bettola

2.877

122,37

23,51

Farini

1.340

112,36

11,92

Ferriere

1.336

178,5

7,48

Totale

5.553

413,23

13,44

 

Per una puntuale ricostruzione delle indicazioni di natura socio-economica, patrimoniale e finanziaria degli enti locali interessati, nonché per le prime prospettive di riorganizzazione e gestione unitaria di servizi e funzioni istituzionali ed amministrative nel territorio del nuovo Comune, si ritiene di rinviare ai contenuti dello studio di fattibilità come espressamente indicato nelle richiamate deliberazioni dei Consigli comunali con le quali è stata richiesta l’iniziativa legislativa della Giunta regionale.

Tale studio, articolato in una parte centrale, relativa all'analisi dei soli dati dei Comuni di Bettola e Farini e in una Appendice finale contenente i dati del Comune di Ferriere (con l'ipotesi di ampliamento della fusione a quest'ultimo), ha analizzato in particolare la dimensione politico istituzionale, demografica ed economico-finanziaria dei tre Comuni, occupandosi anche degli aspetti relativi alla gestione del personale, a quelli dei servizi sociali e a quelli dell'urbanistica.

I tre Comuni presentano una situazione demografica del tutto simile (soprattutto tra i Comuni di Farini e Ferriere), caratterizzata non solo da una bassa densità abitativa (con una popolazione piuttosto anziana) ma anche da un deciso  trend di  diminuzione della popolazione.

L'economia si basa principalmente sull'agricoltura e l'allevamento ma anche la variazione percentuale delle imprese che operano in questi settori presenta un forte trend negativo.

Con riguardo agli aspetti economico-finanziari, lo studio analizza in chiave comparata i principali dati di bilancio (desunti in prevalenza dai certificati al conto del bilanzio relativamente all'esercizio 2014). La strada della fusione pare percorribile ma lo studio evidenzia la necessità di analizzare con particolare attenzione alcune criticità legate soprattutto al Comune di Ferriere, nel quale si rileva una imposizione tributaria più altra rispetto agli altri due Comuni, un alto livello di indebitamento e una assenza di giacenza di cassa al 31.12.2014.

Relativamente alla gestione del personale emerge che i tre Comuni gestiscono gli adempimenti legati alle risorse umane in forma singola in quanto la relativa funzione non è stata conferita all'Unione Alta Valnure. Lo studio esamina i profili legati alla gestione economica del personale, alla gestione previdenziale e alle attività attinenti la parte giuridica, analizzandone gli aspetti comuni e le principali differenze. I dati messi a confronto dallo studio individuano comunque nella fusione la scelta più appropriata per addivenire ad una buona razionalizzazione del personale e ad una riduzione dei costi ottenendo così sicuri margini di efficientamento.

In relazione ai servizi educativi e scolastici, si esamina la situazione presente nei singoli Comuni, proponendo di avviare (a seguito della fusione) progetti sperimentali per la valorizzazione dei servizi educativi per la prima infanzia. Si evidenzia altresì la necessità di una riorganizzazione dei servizi di welfare locale così come anche una miglior programmazione degli interventi (ordinari e straordinari) in materia di edilizia scolastica. Parte di tali interventi è comunque facilitata dal fatto che i tre Comuni fanno riferimento all'Istituto comprensivo di Bettola, sede amministrativa dell'intera rete scolastica.

I servizi socio-sanitari sono erogati  dai Comuni di Bettola e Farini sia direttamente che in forma associata mediante l'Unione Alta Valnure mentre  il Comune di Ferriere vi provvede solo attraverso l'Unione. Si ritiene che con la fusione possa avviarsi una riorganizzazione dei servizi alla persona calibrata soprattutto sulle competenze e professionalità necessarie anche approfondendo il rapporto con l'Unione di appartenenza.

La promozione delle attività legate alla cultura, al turismo e allo sport invece, non potendo contare su personale dipendente dedicato dei tre Comuni passa necessariamente attraverso il lavoro delle associazioni presenti sul territorio.

Stante la rilevazione effettuata e le problematiche emerse, spesso legate alle modeste dimensioni dei Comuni e all'ampia estensione territoriale degli stessi, lo studio analizza il problema dell'accesso ai servizi proponendo di "istituire ed organizzare lo sportello sociale integrato quale porta d'accesso ai servizi e agli interventi rivolti alla persona (educativi, scolastici, socio-sanitari, culturali e sportivi) per assicurare unitarietà ad accesso, presa in carico e valutazione del bisogno"; l'obiettivo è quello di realizzare uno sportello sociale informatizzato. Chiaramente un tale progetto richiede un adeguamento tecnologico dell'intera rete informatica con un diretto coinvolgimento dell'Unione (alla quale è trasferita la funzione informatica).

Infine, con riguardo all'urbanistica, è esaminata l'organizzazione degli uffici preposti (risultati di dimensioni ridotte e poco strutturati) e il loro carico di lavoro in riferimento alle pratiche (verificando una significativa flessione del volume di alcune pratiche) e agli incassi del triennio 2012 – 2014 (segnalando al riguardo dinamiche molto diverse, con un sensibile aumento degli incassi a Bettola e una flessione invece a Farini e Ferriere). Esclusa l'opzione di conferire all'Unione la gestione del servizio (in quanto trattasi di Unione da poco istituita e poco strutturata), viene invece valutata l'opportunità di unificare lo stesso in capo al nuovo comune derivante da fusione (con l'unificazione degli uffici, una maggior specializzazione del personale dedicato e con l'adozione di uno strumento urbanistico unico - per la realizzazione del quale vengono proposti percorsi alternativi).

5. Illustrazione dei contenuti del progetto di legge regionale

Il progetto di legge regionale si compone di sette articoli.

L’articolo 1 è composto da quattro commi. Il comma 1 prevede l’istituzione del nuovo Comune nella Provincia di Piacenza, mediante fusione dei due Comuni di Bettola, Farini e Ferriere a decorrere dal 1° gennaio 2017. La scelta della data di decorrenza del 1° gennaio consente di semplificare l’adozione di una serie di atti, soprattutto di natura economico finanziaria, e permette di programmare le prime elezioni del nuovo Comune in coincidenza con la tornata elettorale amministrativa generale del 2017, riducendo al minimo il lasso di tempo in cui il nuovo Comune dovrà essere retto da un organo straordinario. Il comma 2 dà atto del fatto che la denominazione del nuovo Comune sarà definita a seguito del referendum consultivo, che deve obbligatoriamente essere indetto, ai sensi dell’articolo 133 comma 2 della Costituzione, anche per modificare le denominazioni dei Comuni. Al riguardo, nelle deliberazioni dei Consigli comunali con le quali è stata proposta l’istanza alla Giunta regionale, è stata individuata una rosa di possibili denominazioni del nuovo Comune (Alta Val Nure, Alta Valle del Nure, Terre dell'Alta Val Nure, I tre Borghi dell'Alta Val Nure) la cui scelta sarà quindi rimessa a quesito referendario. Il comma 3 precisa che il territorio del nuovo Comune è costituito dal territorio dei Comuni d’origine, come da allegata cartografia descritta ed elaborata secondo le modalità di cui al paragrafo 3 della presente relazione. Il comma 4 rinvia all’Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni già istituito ai sensi dell’articolo 4 comma 5 della L.R. 07 febbraio 2013 n. 1 (per il progetto di fusione della Valsamoggia ) e finalizzato a monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione prevedendo l'integrazione di tale organo con i funzionari del nuovo Comune.

L’articolo 2 contiene norme di natura ricognitiva declinate in due commi, nei quali, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 15, comma 2 e 16 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si ribadisce, da un lato, che lo Statuto del nuovo Comune deve prevedere che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi e, dall'altro, che lo Statuto stesso può prevedere l’istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Il comma 2 precisa altresì che agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali nei limiti previsti dalla legge statale, competente in materia in via esclusiva.

L’articolo 3 contiene una serie di norme volte a regolare la successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali. Il comma 1 prevede il generale subentro del nuovo Comune nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi afferenti ai Comuni d’origine, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996 a cui fanno seguito le norme sul trasferimento al nuovo Comune dei beni demaniali e patrimoniali (comma 2) e sul trasferimento del personale dei preesistenti Comuni al Comune di nuova istituzione (comma 3). La disciplina contenuta in tale articolo è peraltro completata da quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014 n. 56 all'articolo 1 commi 128 e 123. Tali norme precisano, infatti, che il trasferimento della proprietà dei beni mobili ed immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali e che, per quanto riguarda il personale, nell'anno di estinzione del Comune, le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al CCNL relativo al comparto Regioni e autonomie locali del 1 aprile 1999, confluiscono per l'intero importo, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione. Il comma 4 dispone la vigenza degli strumenti urbanistici dei preesistenti Comuni con riferimento agli ambiti territoriali d’origine dei Comuni che li hanno approvati, sino a quando non vi provvederà il Comune di nuova istituzione, ai sensi dell’articolo 14, comma 3 della legge regionale n. 24 del 1996.

L’articolo 4 precisa che i Comuni interessati dal processo di fusione sono tutti comuni totalmente montani e garantisce il permanere, in capo ai territori montani, dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea e dalle leggi statale e regionali.

L’articolo 5 dispone la concessione dei contributi regionali nel rispetto dei criteri individuati dal programma di riordino territoriale in vigore al momento della presentazione dell'istanza. Per le istanze di fusione inoltrate alla Giunta regionale entro il 2015 i criteri per la quantificazione dei contributi spettanti alle nuove fusioni di comuni sono precisati nella DGR n. 329 del 31 marzo 2015 recante “Stralcio del programma di riordino territoriale recante i criteri per quantificare i contributi alle nuove fusioni di comuni intraprese nell'anno 2015. Proroga del termine di rendicontazione dei contributi straordinari concessi nel 2014 ai comuni istituiti mediante fusione”. Al comma 1 si precisa che i criteri di quantificazione sono dati dalla popolazione e dal territorio complessivi, dal numero dei Comuni e dal volume complessivo delle spese correnti. Sulla base di tali criteri, come specificati nell’ambito del programma di riordino territoriale, il comma 2 definisce la quantificazione del contributo ordinario della durata complessiva di quindici anni, fissandolo in euro 196.000 di ammontare costante nel tempo.

Di seguito il calcolo del Contributo ordinario annuale, della durata di 15 anni, secondo i criteri della DGR 329/2015 citata, Allegato A, commi da 8 a 13:

Dati relativi all’aggregazione di Comuni

Fascia

Importo contributo

Numero dei Comuni coinvolti: 3

Contributo concesso nel caso in cui si fondano più comuni (range da 3 a 4 – oltre i 4)

€. 20.000,00

Tab. A - Totale popolazione dei Comuni: abitanti 5.553

da 5.001 – 10.000 abitanti

€. 44.000,00

Tab. A -Totale territorio dei Comuni: Kmq 413,23

Oltre 200  Kmq.

€. 92.000,00

Tab B -Volume delle spese correnti dei Comuni: 5.188.775

Da 5.000.001 a 10.000.000 Euro

€. 40.000,00

 

Totale contributo per 15 anni

€. 196.000,00

Oltre al contributo ordinario è previsto anche un contributo straordinario in conto capitale, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, della durata di tre anni e pari a 150.000 euro all’anno, ai sensi dell’articolo 16, comma 4 della legge regionale n. 10 del 2008 (comma 3).

Di seguito il calcolo del Contributo straordinario annuale, della durata di 3 anni, secondo i criteri della DGR 329/2015 citata, Allegato A, commi 3 e 5:

Dati relativi all’aggregazione di Comuni

Fascia

 

Importo contributo

3 comuni con 40 dipendenti

numero comuni:

da 2 a 3

Numero dipendenti superiore/ inferiore a 30

Euro 150.000

Il comma 4 riconosce per il nuovo Comune, per i dieci anni successivi alla sua costituzione, priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali – ferme restando le previsioni e le priorità contenute nelle programmazioni approvate dalla Commissione europea - e lo equipara ad una Unione di Comuni ai fini dell’accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale. Tale previsione intende non privare il Comune di nuova istituzione, che nasce da una Unione di Comuni, della possibilità di accedere a contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni; la fusione infatti realizza al massimo grado l’intercomunalità, assai più di quanto non possa conseguirsi attraverso altri modelli associativi. Il comma 5, dispone che al nuovo Comune in quanto istituito per fusione si applichi l’articolo 1 comma 729 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), il quale dispone che “Gli spazi finanziari ceduti dalla regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011”.

L’articolo 6 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai contributi previsti dall’articolo 5, commi 2 e 3 per gli esercizi 2017 e 2018 mediante specifici accantonamenti iscritti nel fondo speciale destinato alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi in corso di approvazione mentre, per gli esercizi successivi al 2018, dispone che agli oneri si farà fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 e dell'articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Infine, l’articolo 7 contiene disposizioni volte a regolare la fase transitoria, dall’istituzione del nuovo Comune fino alla prima elezione dei relativi organi, nella tornata elettorale del 2017. Il comma 1 prevede che i Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2016, d’intesa tra loro, formulino proposte e adottino provvedimenti utili per consentire la piena operatività del nuovo Comune dal 1° gennaio 2017, sia con riguardo all’organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l’obiettivo di garantire continuità nell’accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi. Il comma 2 riconosce in capo al Comitato dei Sindaci dei preesistenti comuni, istituito senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai sensi dell'articolo 1 comma 120 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il compito di coadiuvare il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione sino alla elezione dei nuovi organi . Si prevede che il Comitato venga consultato sullo schema di bilancio e sull’eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il comma 3 stabilisce che, in via transitoria, alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni preesistenti alla fusione decadono e, fino alla nomina dell’organo di revisione contabile del nuovo comune, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall’organo di revisione contabile in carica, alla data dell’estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica. Il comma 4 precisa che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 163 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel Comune di nuova istituzione, per stabilire il limite degli stanziamenti dell’anno precedente si fa riferimento alla sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti. Il comma 5 contiene una norma relativa alla prorogatio dei consiglieri comunali dei Comuni estinti in seno agli enti di secondo grado, stabilendo che i consiglieri comunali cessati per effetto dell’estinzione dei comuni d’origine, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti, conformemente all’articolo 141, comma 5, del Decreto legislativo n. 267 del 2000 e che tutti i soggetti nominati dal Comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori. Il comma 6 dispone, conformemente a quanto disposto dall'articolo 1 comma 109 della legge 7 aprile 2014 n. 56, che agli amministratori del nuovo Comune nato dalla fusione di più comuni aventi una popolazione inferiore a 5000 abitanti si applicano, limitatamente al primo mandato amministrativo, le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Tali disposizioni transitorie sono peraltro integrate con quelle più ampie contenute nella L. 56/2014 e finalizzate a supportare il nuovo Comune nato da fusione nella prima fase di avvio dello stesso. Il comma 7 rinvia per tutto quanto non espressamente contenuto nella presente legge, alle altre leggi statali e regionali in materia di fusioni.

 

 


 

Testo:

 

Progetto di legge regionale d’iniziativa della Giunta regionale recante “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Bettola, Farini e Ferriere nella Provincia di Piacenza”

 

 


Art. 1

Istituzione di nuovo Comune mediante fusione

 

1. Ai sensi dell’articolo 15 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni), è istituito, nella Provincia di Piacenza, un unico Comune mediante fusione dei contigui Comuni di Bettola, Farini e Ferriere, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

2. Tenendo conto degli esiti del referendum consultivo regionale indetto ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni), il nuovo Comune è denominato ………………………………

3. Il territorio del nuovo Comune è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Bettola, Farini e Ferriere come risultante dall’allegata cartografia.

4. Il monitoraggio degli effetti scaturenti dal processo di fusione è esercitato dall’Osservatorio regionale di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 1 (recante“Istituzione del Comune di Valsamoggia mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella provincia di Bologna”) che viene a tal fine integrato con la partecipazione di funzionari del nuovo Comune.

 

 

Art. 2

Partecipazione e municipi

 

1. Ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del Decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del nuovo Comune deve prevedere che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

2.Ai sensi dell’articolo 16 del Decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del nuovo Comune può prevedere l’istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare l’organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.

 

 

Art. 3

Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali

 

1. Il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Bettola, Farini e Ferriere, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.

2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Bettola, Farini e Ferriere sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di nuova istituzione.

3. Il personale dei preesistenti Comuni di Bettola, Farini e Ferriere è trasferito al Comune di nuova istituzione ai sensi dell’articolo 2112 del Codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 31 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Bettola, Farini e Ferriere, restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell’articolo14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di nuova istituzione.

 

 

Art. 4

Norme di salvaguardia

 

L’istituzione del nuovo Comune non priva i territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Ai fini dell’attuazione della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), il Comune di nuova istituzione è definito montano, ai sensi dell’articolo 1, comma 5,della suddetta legge.

 

 

Art. 5

Contributi regionali

 

1. Nel rispetto dei criteri individuati dal programma di riordino territoriale in vigore alla data di presentazione dell'istanza, la Regione quantifica i contributi per le fusioni in base alla popolazione e al territorio complessivi, al numero dei Comuni e al volume complessivo delle spese correnti.

2. La Regione eroga al Comune di nuova istituzione un contributo annuale, di ammontare costante, della durata complessiva di quindici anni, pari a 196.000 euro all’anno.

3. Al Comune di nuova istituzione viene concesso, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, un contributo straordinario in conto capitale della durata di tre anni, pari a 150.000 euro all’anno.

4. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il nuovo Comune:

a) ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ferme restando le previsioni e le priorità contenute nelle programmazioni approvate dalla Commissione europea;

b) è equiparato ad una Unione di Comuni ai fini dell’accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale.

5. Al nuovo Comune, in quanto istituito per fusione, si applica l’articolo 1, comma 729, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) nel rispetto delle condizioni dettate dall'articolo 1, comma 728, della legge suddetta.

 

 

Art. 6

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall’articolo 5, commi 2 e 3 della presente legge, per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli o apportando eventuali variazioni a capitoli esistenti, nell’ambito di Missioni e Programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi, al capitolo U86350 “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) nonché dall’articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

 

Art. 7

Disposizioni transitorie

 

1. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2016 d’intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del nuovo Comune dal 1° gennaio  2017, sia con riguardo all’organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l’obiettivo di garantire continuità nell’accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.

2. Il Comitato dei Sindaci dei preesistenti Comuni, istituito senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai sensi dell’articolo 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), coadiuva il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione, a decorrere dal 1 gennaio 2017 e sino alla elezione dei nuovi organi. Tale Comitato viene consultato sullo schema di bilancio e sull’eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici.

3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 124, lett. b), della legge n. 56 del 2014, alla data di istituzione del nuovo Comune, gli organi di revisione contabile dei Comuni preesistenti decadono e, fino alla nomina dell’organo di revisione contabile del nuovo Comune, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall’organo di revisione contabile in carica, alla data dell’estinzione, nel Comune di maggiore dimensione demografica.

4. In conformità all’articolo 1, comma 125, lettera b) della legge n. 56 del 2014, ai fini dell’applicazione dell’articolo 163 del Decreto legislativo n. 267 del 2000, nel Comune di nuova istituzione, per stabilire il limite degli stanziamenti dell’anno precedente si fa riferimento alla sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni estinti.

5. Ai sensi dell’articolo 1, comma 122, della legge n. 56 del 2014, in conformità all’articolo 141, comma 5, del Decreto legislativo n. 267 del 2000, i consiglieri comunali cessati per effetto dell’estinzione dei Comuni d’origine, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

6. Agli amministratori del nuovo Comune, nato dalla fusione di più comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si applicano per il primo mandato amministrativo, ai sensi dell'articolo 1 comma 109 della legge n. 56 del 2014, le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

7. Per tutto quanto non espressamente richiamato dalla presente legge si fa rinvio alle disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali in materia di fusioni.

 

 

 

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

 

Art. 1 Istituzione di nuovo Comune mediante fusione

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo. L’Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni è già istituito, senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 1 (delibera istitutiva DGR 1446 del 6/10/2015).

 

Art. 2 Partecipazione e municipi

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo.

 

Art. 3 Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

 

Art. 4 Norme di salvaguardia

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

 

Art. 5 Contributi regionali e quantificazione

Il comma 1 contiene il rinvio alla disciplina dei criteri e delle modalità per la quantificazione dei contributi.

I commi 2 e 3 prevedono l’entità dei contributi regionali destinati al nuovo Comune istituito mediante fusione e, quindi, comportano nuove spese sia correnti (comma 2) sia per investimenti in conto capitale (comma 3).

Di seguito il calcolo del contributo ordinario annuale, della durata di 15 anni, secondo i criteri della DGR 329/2015 citata, Allegato A, commi da 8 a 13:

 

Dati relativi all’aggregazione di Comuni

Fascia

Importo contributo

Numero dei Comuni coinvolti: 3

Contributo concesso nel caso in cui si fondano più comuni (range da 3 a 4 – oltre i 4)

€. 20.000,00

Tab. A - Totale popolazione dei Comuni:  abitanti 5.553

da 5.001 – 10.000 abitanti

€. 44.000,00

Tab. A -Totale territorio dei Comuni: Kmq 413,23

Oltre 200  Kmq.

€. 92.000,00

Tab B -Volume delle spese correnti dei Comuni: 5.188.775

Da 5.000.001 a 10.000.000 Euro

€. 40.000,00

 

Totale contributo per 15 anni

€. 196.000,00

 

Di seguito il calcolo del contributo straordinario in conto capitale, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, della durata di tre anni e pari a 150.000 euro all’anno, ai sensi dell’articolo 16, comma 4 della legge regionale n. 10 del 2008 (comma 3), quantificato secondo i criteri della DGR 329/2015 citata, Allegato A, commi 3 e 5:

 

Dati relativi all’aggregazione di Comuni

Fascia

 

Importo contributo

3 comuni con 40 dipendenti

numero comuni:

da 2 a 3

Numero dipendenti superiore/ inferiore a 30

Euro 150.000

 

Per la copertura degli oneri si rinvia alle note riferite all’art. 6 “Norma finanziaria”.

 

Art. 6 Norma finanziaria

Prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai contributi previsti dall’articolo 5, commi 2 e 3 per gli esercizi 2017 e 2018 mediante i fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi, al capitolo U86350 “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018.

Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) nonché dall’articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

Art. 7 Disposizioni transitorie

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo. L’istituzione dell’organismo consultivo, composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto ai partecipanti non sono riconosciuti rimborsi spese e gettoni di presenza.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL PROGETTO DI LEGGE

 

ONERI PREVISTI

Esercizio in corso

Pluriennale

2° esercizio (1)

Pluriennale 3°

esercizio (1)

 

Nuove o maggiori spese correnti a

decorrere dall’esercizio 2017 (articolo 5)

 

Euro 196.000

Euro 196.000

Nuove o maggiori spese d’investimento

a decorrere dall’esercizio 2017

(articolo 5)

 

Euro 150.000

Euro 150.000

Minori entrate

(art./artt.)

 

 

 

Totale oneri da coprire

 

Euro 346.000

Euro 346.000

MEZZI DI COPERTURA

 

 

 

Utilizzo accantonamenti iscritti nei

fondi speciali (capitolo 86350)

 

Euro 346.000

Euro 346.000

Riduzioni di precedenti autorizzazioni

di spesa

 

 

 

Nuove o maggiori entrate

(art./artt.)

 

 

 

Totale mezzi di copertura

 

Euro 346.000

Euro 346.000

1) Nel caso di oneri quantificati che si riflettono sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.

Modalità di copertura negli anni successivi (2):

Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) nonché dall’articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

1) Nel caso di oneri non quantificati al punto precedente.

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