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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2317
Presentato in data: 09/03/2016
Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università)". (09 03 16) A firma del Consigliere: Marchetti Daniele

Presentatori:

Marchetti Daniele

Relazione:

RELAZIONE

 

RELAZIONE

Il progetto di legge intende sanare quella che, a parere dei sottoscrittori, appare come una vessazione nei confronti dei comuni facenti parte del Nuovo Circondario Imolese. Il secondo articolo dello Statuto dell'Ente di secondo livello, preclude, infatti, ai singoli comuni di abbandonare l'ente che può essere sciolto solo in caso di decisione unanime. Attraverso alcune modifiche alla normativa regionale, il Nuovo Circondario Imolese sarà tenuto a rimuovere questo divieto dal proprio Statuto e a regolamentare le modalità di uscita.

Il progetto di legge si compone di due articoli, che recano misure di razionalizzazione della normativa regionale in materia di Autonomie locali. Le due norme modificano altrettante disposizioni contenute nelle legge regionale n. 6 del 2004 (Riforma del sistema amministrativo

regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università).

Gli articoli 1 e 2 modificano rispettivamente gli articoli 23 e 26 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università). Le due innovazioni, tra loro strettamente coordinate, riguardano la composizione del Nuovo Circondario Imolese e sono dirette ad introdurre per i Comuni, che ne fanno parte per espressa previsione della medesima L.R.

n. 6 del 2004, la possibilità di recedere unilateralmente o di deliberare lo scioglimento dell'ente. Si intende in questo modo far salva la 'libera determinazione degli Enti locali che costituiscono il Circondario, senza alterarne la natura di ''forma speciale di cooperazione, finalizzata all'esercizio di funzioni comunali ed al decentramento di funzioni provinciali" definita dall'art. 22 della L.R. n. 6/04, e senza modificarne le funzioni, elencate negli artt. 24 e 25 della stessa legge.

L'articolo 1 del progetto di legge, in particolare, inserendo nell'articolo 23 della L.R. n. 6/04 un nuovo comma l-bis, introduce espressamente la facoltà per i Comuni elencati nel comma 1 del medesimo articolo (Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina e Mordano) di recedere dal Nuovo Circondario o disporne lo scioglimento "nei limiti e con le con le modalità stabiliti dallo Statuto" dello stesso Circondario. La possibilità di recesso, quindi, non viene lasciata all'assoluta discrezionalità di ciascun Ente, ma può essere esercitata soltanto in presenza dei presupposti e nel rispetto delle procedure definiti da un atto -lo Statuto -approvato concordemente da tutti i Consigli comunali.

L'articolo 2 aggiunge invece all'articolo 26 della L.R. n. 6/04 un nuovo comma 4-bis, che fissa i principi cui deve attenersi la disciplina statuaria del recesso e scioglimento. La norma si inserisce coerentemente nel contesto ordinamentale della Regione Emilia-Romagna, poiché si limita ad estendere al Nuovo Circondario la disciplina generale sullo scioglimento delle Unioni di Comuni già dettata dall'articolo 19, comma 3, della L.R. n. 21 del 21 dicembre 2012. Il nuovo testo dell'articolo 26, comma 4-bis, della L.R. n. 6 del 2004 prevede infatti che lo Statuto del Nuovo Circondario definisca le procedure per lo scioglimento e per il recesso da parte dei Comuni partecipanti con i relativi adempimenti, inclusa la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra il Circondario ed il Comune uscente. Discostandosi da quanto disposto dall'articolo

19, comma 3, della L.R. n. 21 del 21 dicembre 2012, la norma dispone che il recesso dal Circondario non comporta sanzioni o risarcimenti; il diverso trattamento si giustifica per il fatto che le Unioni di Comuni sono istituite per un periodo di tempo limitato e le sanzioni sono connesse ad un'uscita anticipata. La partecipazione al Nuovo Circondario Imolese non è invece soggetta ad alcun termine. La disciplina del recesso contenuta nello Statuto' deve, comunque garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni e dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso il Circondario. Deve altresì prevedere l'obbligo per il Comune recedente di farsi carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accesi dal Circondario.

 

 

 

 


 

Testo:

 

PROGETTO DI LEGGE

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2004, N. 6

(RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E

RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE.

RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ)

 

 


Art. 1

Modifiche all’articolo 23 della legge regionale n. 6 del 2004

 

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università) è aggiunto il seguente:

"1 bis. I Comuni di cui al comma 1 possono disporre lo scioglimento del Nuovo Circondario

o recedere unilateralmente da esso nei limiti e con le modalità stabiliti dallo Statuto ai sensi dell'articolo 26, comma 4-bis".

 

 

Art. 2

Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 6 del 2004

 

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Lo Statuto definisce altresì le procedure per lo scioglimento del Circondario e per il recesso da parte dei Comuni partecipanti ed i relativi adempimenti, inclusa la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra il Circondario ed il Comune uscente. Il recesso dal Circondario non può comportare sanzioni o risarcimenti. La disciplina del recesso deve comunque garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni e dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso il Circondario. Deve altresì prevedere l'obbligo per il Comune recedente di farsi carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accesi dal Circondario".

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