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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2422
Presentato in data: 25/03/2016
Progetto di proposta di legge alle Camere, ai sensi dell'art. 121, comma 2 della Costituzione, recante: "Norma sulla tassazione della previdenza complementare. Modifiche all’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)”. (25 03 16) A firma dei Consiglieri: Bargi, Fabbri, Rainieri, Delmonte, Marchetti Daniele, Rancan, Pettazzoni, Liverani, Pompignoli

Presentatori:

Bargi, Fabbri, Rainieri, Delmonte, Marchetti Daniele, Rancan, Pettazzoni, Liverani, Pompignoli

Relazione:

RELAZIONE

 

La previdenza complementare è finalizzata a garantire una pensione aggiuntiva a quella erogata dagli Istituti di Previdenza come INPS, INPDAP, casse professionali: il contribuente, infatti, al termine della vita lavorativa può beneficiare di una pensione integrativa come rendita aggiuntiva rispetto al trattamento pensionistico tradizionale.

Secondo il decreto legislativo n. 252 del 2005 (articolo 2) possono aderirvi i lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), i soci e i dipendenti di società cooperative, gli autonomi e i liberi professionisti, le persone che svolgono lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari, i lavoratori a progetto e occasionali.

I fondi pensione complementare possono essere: negoziali, cioè istituiti dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell’ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale; aperti: istituiti da banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM); Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (PIP), istituiti dalle imprese di assicurazione; preesistenti al Decreto Legislativo 124 del 1993, che ha disciplinato la previdenza complementare per la prima volta.

Stando ai dati elaborati dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), alla fine del 2015 le adesioni alla previdenza complementare in Italia erano circa 7,3 milioni, con una crescita annua di 860.000 unità (+ 13,4%) e un patrimonio stimato di 138,4 miliardi di euro.

L’art. 4, comma 6-ter, del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 (convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89) aveva elevato, per il solo anno 2014, dall’11% all’11,50% l’aliquota dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

La Legge di stabilità 2015, in particolare l’art. 1, comma 621, ha però drasticamente modificato le regole di tassazione delle forme previdenziali complementari, portandone la misura da applicare sul risultato di gestione dal 11,50% al 20%, con effetto retroattivo a partire dal 1 gennaio 2014.

Conseguentemente a questa modifica, il comma 622 ha previsto che i redditi derivanti da titoli pubblici concorrano alla determinazione della base imponibile nella misura del 62,50 per cento, in modo da evitare una penalizzazione per l’investimento in tali titoli effettuato per il tramite di fondi pensione; il comma 624 ha invece disposto che l’imposta complessivamente dovuta per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 venga determinata con l’aliquota del 20%.

Il nuovo meccanismo è stato anche oggetto di chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate tramite l’emanazione della propria circolare n. 2/E del 13 febbraio 2015.

Il provvedimento adottato dal Governo aumenta quindi le imposte sui rendimenti versati in tali fondi per quei lavoratori che decidono di crearsi una pensione “aggiuntiva” attraverso versamenti diretti o destinandovi il proprio TFR.

Il quasi raddoppio dell’imposta verrà percepito solo nel momento in cui il lavoratore, collocato a riposo, deciderà di riscattare il capitale accumulato trasformandolo in un assegno integrativo della propria pensione INPS.

Se infatti su base annua la parte di rendimento soggetta a tassazione potrebbe anche non apparire particolarmente rilevante, considerando un piano di accumulo di almeno 30 anni (o più) questa applicazione si tradurrà in un vero salasso per quei lavoratori che hanno deciso di garantirsi una vecchiaia più “serena” senza gravare sul bilancio dello Stato.

Risulta palesemente contraddittorio, da parte dello Stato, incentivare le forme pensionistiche integrative consentendone la deducibilità dei versamenti fino ad un massimo di 5.164 euro all’anno e riconoscendo un credito d’imposta pari al 9% del risultato maturato (al netto dell’imposta sostitutiva dovuta e a patto che un ammontare del fondo corrispondente al risultato netto maturato venga investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine) per poi trattenerne una discreta porzione al momento della sua maturazione da parte del lavoratore.

Soprattutto alla luce dell’attuale Riforma Fornero che, se non modificata, rischia di generare future schiere di pensionati sempre più poveri, ai quali non rimane altro che garantirsi un’adeguata copertura previdenziale privatistica.

Il nostro progetto di legge alle Camere si limita semplicemente ad abrogare il comma 621 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2015, che aveva innalzato la tassazione sulle forme pensionistiche complementari sostituendo all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo  5  dicembre 2005, n. 252,  le  parole “11  per  cento” con le parole “20 per cento” e, di conseguenza, ad abrogare i commi 622 e 624 conseguenti ad esso.

Abrogando questo comma, perciò, la percentuale di tassazione sulla previdenza complementare tornerebbe al più ragionevole 11%.

Coerentemente bisogna abrogare anche il comma 622 per evitare un anomalo innalzamento della base imponibile nei redditi da titoli pubblici e il comma 624 che – facendo riferimento ai commi 621 e 622 – regola le posizioni di fuoriuscita nel 2014.

 

 


 

Testo:

 

PROGETTO DI LEGGE ALLE CAMERE

Ex Art. 121 della Costituzione: “Norma sulla tassazione della previdenza complementare”

Modifiche all’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)

 

 

 


Art. 1

Modifica tassazione previdenza complementare

 

1 All’art 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), il comma 621 “All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo  5  dicembre 2005, n. 252,  le  parole:  «11  per  cento»  sono  sostituite  dalle seguenti: «20 per cento»” viene abrogato.

2  All’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), il comma 622 “I redditi cui si applica l'articolo 3, comma 2, lettere  a)  e b),  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89,  concorrono  alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista  dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  e successive modificazioni, in base al rapporto tra l'aliquota prevista dalle  disposizioni  vigenti  e  l'aliquota  stabilita  dal  medesimo articolo 17, comma 1, come modificato  dal  comma  621  del  presente articolo” viene abrogato.

3 All’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), il comma 624 “Le disposizioni di cui ai commi 621 e  622  si  applicano  dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31  dicembre  2014. In deroga  all'articolo  3  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212, l'imposta complessivamente dovuta per il periodo d'imposta  in  corso al 31 dicembre 2014 è determinata  con  l'aliquota  stabilita  dalla disposizione di cui al comma 621 del  presente  articolo  e  la  base imponibile, determinata secondo i criteri del comma 622,  è  ridotta del 48 per cento della differenza tra le  erogazioni  effettuate  nel corso del 2014 per il  pagamento  dei  riscatti  e  il  valore  delle rispettive  posizioni  individuali  maturate  al  31  dicembre 2013 maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014” viene abrogato.

 

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