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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2541
Presentato in data: 20/04/2016
Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Norme per il contrasto, la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico, "No slot"". (20 04 16) A firma dei Consiglieri: Bertani, Piccinini, Gibertoni, Sassi, Sensoli

Presentatori:

Bertani, Piccinini, Gibertoni, Sassi, Sensoli

Testo:

Progetto di legge regionale,

di iniziativa dei consiglieri:

“Norme per il contrasto, la prevenzione e il trattamento

del gioco d’azzardo patologico, “No slot””

 

 


Titolo I

Disposizioni generali

 

 

Articolo 1

Principi e finalità

 

1. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto della normativa nazionale, detta norme volte allo sviluppo della cittadinanza responsabile ed a contenimento dell'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco d'azzardo lecito e non lecito sulla salute, sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico ed alla realizzazione di interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria per contrastare le dipendenze patologiche da gioco.

2. Per contribuire efficacemente al perseguimento dei fini, di cui al comma 1, la Regione esercita le proprie competenze legislative ed amministrative in materia favorendo:

a)      gli interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione sul territorio in collaborazione con gli enti locali e le istituzioni presenti sul territorio;

b)      la promozione di iniziative di sensibilizzazione che evidenzino la contraddittorietà della pubblicità relativa ai giochi d’azzardo;

c)      gli interventi volti a diffondere, nei confronti dei minori, la cultura dell'utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione;

d)      gli interventi volti a rafforzare la cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da Gioco d’Azzardo Patologico;

e)      gli interventi di formazione, aggiornamento e qualificazione rivolti al personale che si occupa dei problemi legati al Gioco d’Azzardo Patologico nelle strutture sanitarie pubbliche, agli esercenti delle sale da gioco, agli operatori dei servizi pubblici ed agli operatori della polizia locale;

f)        la prevenzione, il contrasto e il trattamento della dipendenza da Gioco d’Azzardo Patologico;

g)      la prevenzione, il sostegno e il recupero sociale dei soggetti coinvolti, anche mediante l’apporto della rete dei servizi territoriali socio-sanitari, nell’ambito della collaborazione tra Aziende sanitarie (AUSL) e i Comuni;

h)      la tutela di determinate fasce della popolazione maggiormente vulnerabili al gioco d’azzardo;

i)        l'implementazione di un numero verde regionale per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza per l'orientamento ai servizi;

j)        il contenimento dell’impatto delle attività connesse all’esercizio di sale da gioco e di attrazione sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull’inquinamento acustico, sulla quiete pubblica e sulla salute;

k)      la creazione dell’Osservatorio regionale sui disturbi da dipendenza comportamentale e da gioco d’azzardo patologico;

l)        l’attività di progettazione territoriale socio-sanitaria sul fenomeno del gioco d'azzardo, anche in collaborazione con le Aziende sanitarie e gli enti locali ed in coerenza con le attività realizzate a seguito dell'inserimento del gioco d'azzardo patologico nei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012;

m)    la predisposizione del materiale informativo sul gioco d'azzardo patologico, in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore competenti;

n)      le forme di premialità per coloro che espongono il marchio "Slot freE-R";

o)      la promozione, il sostegno di codici etici e le iniziative locali per valorizzare i pubblici esercizi che adottano comportamenti socialmente responsabili nell’interesse della comunità, dell’ambiente e dei consumatori, attraverso la sottoscrizione di carte etiche che contengano azioni volte al contrasto del gioco d'azzardo.

 

 

Art. 2

Definizioni

 

1. Ai fini della presente legge si intende:

 

p)      per “interventi di prevenzione primaria”, quelli diretti a prevenire i rischi da dipendenza da patologie da gioco d’azzardo lecito ed illecito nel territorio regionale, agendo sull’informazione, la formazione, la localizzazione e gli orari delle sale da gioco e di attrazione;

q)      per “interventi di prevenzione secondaria”, quelli diretti a contrastare il fenomeno con obblighi comunicativi e divieti di pubblicità nel territorio regionale;

r)       per “interventi di prevenzione terziaria”, quelli diretti a curare la dipendenza da patologie da gioco d’azzardo;

s)      per “sala da gioco” un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti o comunque accessibili slot machine o videolottery e tutte le forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente;

t)        per “spazi per il gioco”, gli spazi riservati ai giochi d'azzardo leciti all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili slot machine o videolottery e tutte le forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente;

u)      per “apparecchi per il gioco lecito”, gli apparecchi ed i congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del sopra citato Regio Decreto n. 773/1931;

v)      per “gioco d'azzardo patologico (GAP) o azzardopatia”, la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco d’azzardo con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;

w)    per “persone vulnerabili”, i soggetti che, per alcune loro caratteristiche individuali di tipo psicofisico ed ambientale, hanno maggiore probabilità, rispetto alla popolazione generale, di sviluppare una dipendenza da gioco d'azzardo, se esposti a tali stimoli;

2. Ai fini della presente legge si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.

 

 

Art. 3

Piano integrato per il contrasto e la prevenzione GAP

 

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta regionale, il piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, di durata triennale, al fine di promuovere gli interventi di cui all’articolo 1, comma 2.

2. Sono parte integrante del piano, di cui al comma 1, le attività e gli interventi programmati ai fini della formazione degli operatori sociali e socio-sanitari e alla presa in carico di persone che manifestano dipendenza patologica dal gioco d'azzardo.

3. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 2 dell’art.4, la Regione o i soggetti attuatori del piano integrato possono stipulare convenzioni e accordi con i soggetti in possesso delle competenze specialistiche concernenti il gioco d'azzardo patologico.

4. Il piano integrato di cui al presente articolo è attuato in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) e dalla legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile).

5. Il piano, di cui al comma 1, dovrà prevedere una sezione specifica relativa alla predisposizione di campagne di informazione e di educazione sul gioco d'azzardo, da realizzarsi all'interno delle scuole di ogni ordine e grado, oltre che di sensibilizzazione finalizzate a responsabilizzare i soggetti gestori e ad informare sui rischi per la salute derivanti dal gioco d’azzardo patologico.

 

 

TITOLO II

Interventi di prevenzione primaria e secondaria

 

 

Art. 4

Coinvolgimento e collaborazioni

 

1. La Regione realizza, valorizzare e promuove iniziative partecipate in collaborazione con enti locali, istituzioni scolastiche, Aziende sanitarie ed ospedaliere e con i soggetti di cui alla legge regionale 4 febbraio1994, n. 7 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381), alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 “Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo”) e alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme perla valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 “Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26”).

2. Per le medesime finalità, di cui al comma 1, la Regione:

promuove la stipulazione di convenzioni con Enti locali del territorio regionale e con altri enti pubblici o privati non aventi scopo di lucro operanti nel settore dell'educazione alla legalità e della promozione della cittadinanza responsabile;

promuove iniziative volte alla realizzazione di un codice etico di autoregolamentazione dei gestori delle sale da gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, che li responsabilizzi e vincoli alla sorveglianza e salvaguardia delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori ed al rispetto della legalità, per la prevenzione nei confronti delle organizzazioni criminali;

può concedere contributi alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni, di cui al comma 1 ed iscritte nei rispettivi registri, a partire da quelle più dotate di un forte radicamento sul territorio, per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, per la promozione di iniziative volte alla sensibilizzazione rispetto alla rilevazione della contraddittorietà della pubblicità che diffonde i giochi d’azzardo, quale attività in contrasto con l’utilità sociale, e per la promozione di campagne di prevenzione e di ricerca sul territorio.

3. Gli interventi, di cui al comma 1, sono attuati in coerenza ed aggregati con quanto previsto dalla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) e della legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile).

 

 

Art. 5

Rimodulazione IRAP

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è ridotta l’aliquota IRAP di cui all’art. 16 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nella misura minima ammissibile agli esercizi che provvedano volontariamente, entro il 31 dicembre precedente a quello a cui si riferisce l’agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco, di cui all’art. 110 commi 6 e 7 del R.D. 18 giugno 1931, n.773, nei locali in cui si svolge l’attività e la cui autorizzazione è stata data prima dell’approvazione della presente legge.

2. I contributi e l’agevolazione di cui alla presente legge operano nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2017, a tutti gli esercizi nei quali risultino installati apparecchi da gioco, di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, assoggettati all’aliquota IRAP, di cui all’art. 16 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la stessa è incrementata dello 0,92%.

 

 

Art. 6

Marchio regionale “Slot freE-R” e contributi ed incentivi

 

1. È istituito è regolamentato il marchio regionale “Slot freE-R” con atto della Giunta regionale da emanarsi, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge regionale, sentita la competente Commissione assembleare ed acquisito il parere del CAL di cui alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali).

2. In coerenza con quanto previsto all'articolo 1, comma 2, per la concessione di contributi, finanziamenti, agevolazioni e facilitazioni agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento costituisce condizione di priorità e premialità la disponibilità del marchio “Slot freE-R”.

3. La Regione, al fine di realizzare gli interventi previsti, può concedere contributi ai soggetti attuatori per le attività definite nel piano integrato di cui all'articolo 3, nel rispetto delle norme di settore determinando con proprio atto, sentita la commissione consiliare competente, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi connessi all'attuazione della presente legge.

4. La struttura regionale competente predispone ed aggiorna nel tempo le caratteristiche grafiche del suddetto marchio regionale rilasciato, a cura dei Comuni o delle Unioni di Comuni, agli esercenti di pubblici esercizi, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi pubblici od aperti al pubblico che scelgono di non installare o di disinstallare gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito ed istituisce un Albo pubblico per censire ed aggiornare annualmente l'elenco degli esercizi che aderiscono all'iniziativa “Slot freE-R”, articolato in sezioni locali gestite dai Comuni o dalle Unioni di Comuni, inoltre, approva, nei limiti delle possibilità della legislazione vigente, una specifica direttiva per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3.

5. I Comuni possono prevedere ulteriori forme premianti per gli esercizi “Slot freE-R” e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, tra le quali anche forme di  rimborso o riduzione della tassazione locale.

6. Con cadenza annuale sono pubblicati, su apposita sezione del portale web della Regione, gli elenchi georeferenziati aggiornati dei locali e degli esercenti assegnatari del marchio “Slot freE-R”, per la fruibilità dei quali la Giunta regionale può individuare specifiche modalità di accesso informatico tramite dispositivi mobili.

7. La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, ed a qualunque titolo erogati considera condizione preferenziale l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo all'interno degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco d'azzardo lecito.

8. La Regione, allo scopo di contrastare i fenomeni di dipendenza dal gioco d’azzardo e ridurre l’impatto e le ricadute sulla collettività, in termini di costi, sicurezza, salute e legalità, non elargisce contributi ed incentivi di qualsiasi natura alle testate giornalistiche, emittenti radio e sale cinematografiche, che trattano comunicazioni commerciali dirette o indirette, che inducano all’acquisto di prodotti o alla partecipazione ad attività di gioco d’azzardo, all’utilizzo degli apparecchi e congegni automatici, di cui all’articolo 2, comma 2, o ad attività, anche online, comunque denominate e finalizzate alla riscossione di somme di denaro o premi, la cui vincita sia determinata esclusivamente dal caso.

9. La Regione, per le finalità di cui al comma 8, non elargisce contributi ed incentivi di qualsiasi natura alle Società sportive che pubblicizzano le attività di cui al comma 8.

10. La Regione nella ripartizione di fondi all'interno del suo territorio predilige i comuni che realizzano la  piena attuazione della presente legge.

 

 

Art. 7

Fondo regionale per la tutela delle amministrazioni comunali

 

1. Al fine di evitare che le amministrazioni pubbliche coinvolte in giudizi civili e amministrativi in ragione dell'espletamento dei compiti di cui alla presente legge possano subire un pregiudizio economico, è istituito il Fondo regionale per la tutela delle amministrazioni comunali, alimentato dai proventi delle sanzioni di cui all’art. 19, dalle maggiori entrate IRAP determinate dalla differenza tra la maggiorazione di cui all’art. 5 comma 3, e la riduzione IRAP prevista dall’art. 5 comma 1, nonché, dal contributo di fondazioni, enti pubblici e privati e di soggetti comunque interessati.

 

 

Art. 8

Azioni a sostegno della cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole

 

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), previa stipulazione di accordi ai sensi dell'articolo 3, promuove ed incentiva iniziative finalizzate al rafforzamento della cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole e concede contributi a favore di enti pubblici per:

a)      la realizzazione di attività di qualificazione e di aggiornamento del personale dei servizi educativi, socio educativi, socio-sanitari e sanitari, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado;

b)      la realizzazione di attività, in collaborazione con le Università aventi sede nel territorio regionale per la valorizzazione delle tesi di laurea inerenti ai temi della presente legge;

c)      la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole nella comunità regionale, in particolare fra i giovani.

2. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa concorre alle attività di cui al presente articolo mediante la concessione di patrocini e altri interventi con finalità divulgative.

 

 

Art. 9

Attività della polizia locale. Interventi formativi

 

1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 24 del 2003, valorizza il ruolo della polizia locale nell'attuazione delle politiche di prevenzione primaria e secondaria della presente legge, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 3 della presente legge.

2. La Regione promuove, avvalendosi della fondazione "Scuola interregionale di Polizia locale" di cui al capo III bis della legge regionale n. 24 del 2003, la formazione degli operatori di polizia locale, anche in maniera congiunta con gli operatori degli Enti locali, delle Forze dell'ordine, delle Aziende sanitarie, nonché con le organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale sui temi oggetto della presente legge.

3. I rappresentanti dei Comuni, nell'ambito dei comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduti dai prefetti, informano gli organi competenti delle situazioni presenti sul territorio e comunicano i dati sull’incidenza del gioco d’azzardo, che ricevono dalle aziende sanitarie di riferimento, al fine di garantire una pianificazione di interventi, ad opera delle Forze dell'ordine e delle Polizie Locali, per la prevenzione ed il contrasto al gioco d'azzardo patologico.

 

 

Art. 10

Disposizioni relative alla formazione dei gestori delle sale da gioco e dei locali d’intrattenimento

 

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, d'intesa con ANCI Emilia-Romagna, sentite le organizzazioni di categoria e la competente commissione consiliare, disciplina le modalità attraverso le quali vengono attivati corsi di formazione obbligatoria per i gestori delle sale da gioco e dei locali ove siano installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, precisandone i tempi, le modalità, le tipologie dei soggetti attuatori e i costi a carico dei partecipanti.

2. I corsi di cui al comma 1 sono finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo patologico, nonché alla conoscenza generale della normativa in materia di gioco d'azzardo.

 

 

Art. 11

Apertura ed esercizio dell'attività

 

1. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 del R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura, sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente.

2. L’autorizzazione viene concessa per cinque anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza, per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini della presente legge per nuova installazione s'intende il collegamento degli apparecchi di cui al comma 1 alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui all’art. 12, comma 1, relativa alla determinazione della distanza da luoghi sensibili.

4. Sono equiparati alla nuova installazione:

a)      il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;

b)      la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;

c)      l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

5. La nuova costruzione e gli interventi edilizi di recupero delle sale da gioco, nonché il mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere, da qualunque funzione a quella di sala da gioco, sono subordinati al rilascio del permesso di costruire, secondo quanto disposto dall'articolo 18 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia). I termini istruttori di cui all'articolo 18, comma 4 della legge regionale n. 15 del 2013 sono raddoppiati.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 trovano altresì applicazione per i locali pubblici, aperti al pubblico e per i circoli privati, nonché, per le attività commerciali e i pubblici esercizi, comunque denominati, che siano destinati alla raccolta di scommesse o che offrano servizi telematici di trasmissione dati anche al di fuori dai confini nazionali, finalizzati al gioco d'azzardo e alle scommesse.

7. Ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità, i locali sono sottoposti a controllo sistematico, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della legge regionale n. 15 del 2013, per i medesimi locali non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 23, commi 5 e 7 della medesima legge.

8. Gli interventi e le opere di cui ai commi 5 e 6, eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale o in parziale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi entro un congruo termine, comunque non superiore a sessanta giorni, stabilito dallo Sportello unico per l'edilizia con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del Comune ed a spese dei responsabili dell'abuso. Per i medesimi interventi non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 14, commi 2 e 4, dall'articolo 15, commi 2 e 3, dall'articolo 16 e dall'articolo 16 bis, comma 4 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).

9. Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti, secondo quanto previsto dal piano integrato di cui all’articolo 3, a frequentare corsi di formazione predisposti dalle Azienda USL sui rischi del gioco d’azzardo patologico e sulla rete di sostegno, inoltre, nel piano integrato saranno individuati, anche in relazione al numero di apparecchi, di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, installati nella sala da gioco, i soggetti cui sono rivolti i corsi di formazione.

10 All'interno delle sale da gioco, i gestori sono tenuti ad esporre:

a)      un test di verifica, predisposto dalla Azienda USL competente per territorio, per una rapida autovalutazione del rischio di dipendenza, e opuscoli informativi riguardo alla disponibilità dei servizi di assistenza attivati nell'ambito del piano integrato di cui all'articolo 3;

b)      un cartello informativo ben esposto e visibile da tutti contenente informazioni sulla presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici dedicati al cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al Gioco d’azzardo patologico.

11)  Nei nuovi spazi per il gioco, le apparecchiature per il gioco d’azzardo e le apparecchiature di cui al comma 2, art. 2, della presente legge, devono essere collocate in modo da non essere visibili dall’esterno del locale e in un settore dedicato dello stesso, l’accesso al quale è vietato ai minori di anni 18.

 

 

Articolo 12

Ubicazione delle sale da gioco e orari

 

  1. 1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge e gli obiettivi di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP, è vietata la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 e  apparecchi di cui al comma 2 art. 2 della presente legge, in locali che si trovino a una distanza, determinata con proprio atto dalla Giunta regionale, ma comunque entro il limite minimo di mille metri, da: istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, istituti di credito e sportelli bancomat, esercizi di compravendita di oggetti preziosi anche usati, attrezzature balneari e spiagge, giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi pubblici attrezzati..
  2. 2. I Comuni hanno facoltà di individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell'impatto dell'installazione degli apparecchi ivi previsti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico, il disturbo della quiete pubblica e alla salute, nel rispetto delle pianificazioni di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, (Previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco).
  3. 3. Salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, per i medesimi obiettivi e finalità di cui ai commi 1 e 2, i Comuni possono disciplinare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione della legge regionale n. 20 del 2000, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze.
  4. 4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Aziende sanitarie in raccordo con l’osservatorio regionale comunicano ai Sindaci di ogni singolo Comune del territorio regionale o alle Unioni di Comuni i dati sull’incidenza delle patologie da gioco, la comunicazione è rinnovata con cadenza semestrale con i dati aggiornati sull’incidenza e la variazione rispetto alle precedenti comunicazioni.
  5. 5. I Sindaci, nell’ambito delle competenze e dei poteri di cui all’articolo 54 del TUEL n. 267 del 2000, ricevute le comunicazioni che evidenzino una progressione in aumento del fenomeno, possono emanare provvedimenti per la limitazione dell’orario di apertura delle sale da gioco e relative sanzioni per i casi di eventuale violazione degli stessi, in similitudine a quanto previsto per le nuove aperture ed i trasferimenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

 

 

Articolo 13

Informazione e promozione alla consapevolezza dei rischi e divieto di pubblicità

 

1. E’ vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da giochi e di attrazione.

2. I gestori di sale da gioco, ricevitorie, tabaccherie e comunque esercizi dotati di apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito di cui all'articolo 110 comma 6 del regio decreto 773/1931, o comunque di apparecchi di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti ad esporre all'ingresso e all'interno dei locali materiale informativo diretto a evidenziare i rischi connessi al gioco d’azzardo.

3. All'esterno delle sale giochi non potranno essere esposte insegne che pubblicizzino l'attività secondaria e complementare di somministrazione qualora esistente.

4. All’interno delle sale da giochi dovranno essere esposti cartelli informativi, in posizioni ben visibili, in cui è ammesso valorizzare il ruolo sociale del gioco, la voglia di divertirsi con serenità, e nei quali dovranno, inoltre, essere presenti:

a)      inviti alla moderazione;

b)      inviti al senso di responsabilità;

c)      inviti rivolti a comunicare i rischi dell’abuso;

d)      comunicazioni volte a far capire le circostanze per cui il gioco può trasformarsi da un divertimento ad un problema patologico;

e)      comunicazioni sulla possibilità di chiedere aiuto e informazioni sui centri socio-educativi, socio-sanitari e sui Servizi per le Dipendenze di riferimento presenti sul quel determinato territorio;

f)        indicazioni, con caratteri conformi al resto del testo, sulle reali percentuali di vittoria per ogni singola tipologia di gioco, al fine di dare una rappresentazione il più possibile veritiera e da mettere in rilievo sulla circostanza che il premio rappresenti una probabilità e non una evenienza frequente, onde evitare il formarsi di illusioni che minimizzino il rischio esaltando l'euforia della vittoria.

5. La Giunta regionale con apposito atto determinerà le ulteriori specifiche informazioni d’obbligo che dovranno essere presenti nei locali delle sale da gioco e intrattenimento.

6. La pubblicità del gioco d'azzardo non è consentita nella distanza inferiore ai 1000 metri da istituti scolastici e formativi di qualsiasi ordine e grado, luoghi deputati all’aggregazione sociale dei giovanili o comunque abitualmente frequentati da minorenni, strutture operanti in ambito sanitario o che erogano servizi sanitari alla generalità dei cittadini, strutture scolastiche o socio-assistenziali, parchi pubblici ed in tutti i luoghi di proprietà della Regione o da essa dipendenti.

7. Ai fini della tutela della salute dei cittadini più vulnerabili la pubblicità del gioco d'azzardo o di apparecchi all’interno e all’esterno degli esercizi deve contenere indicazioni, con caratteri conformi al resto del testo pubblicitario, sulle reali percentuali di vittoria per ogni singola tipologia di gioco oggetto della pubblicità, al fine di dare una rappresentazione il più possibile veritiera, tale da mettere in rilievo che il premio rappresenta una probabilità e non una evenienza frequente, onde evitare il formarsi di illusioni che minimizzano il rischio esaltando l'euforia della vittoria; per la stessa finalità tale pubblicità non è consentita se specificamente rivolta ai minori, se sottolinea solo i vantaggi del gioco d’azzardo, se ritrae il gioco d’azzardo come una strategia ragionevole per il miglioramento della situazione finanziaria di qualcuno, se incoraggia le persone a cercare di riconquistare le loro perdite; se ritrae impropriamente il ruolo svolto dalla fortuna nel gioco d’azzardo.

8. La Giunta regionale in collaborazione con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, in attuazione dell’art. 8 comma 1, sentita la Commissione consiliare competente, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, predispone campagne volte al sostegno della cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, di informazione e di educazione sul gioco d'azzardo da realizzarsi all'interno delle scuole di ogni ordine e grado, oltre che di sensibilizzazione finalizzate a responsabilizzare i soggetti e a informare sui rischi per la salute derivanti dal gioco d'azzardo patologico.

9. La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale e con le associazioni di categoria, cooperative Taxi, per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione che vieti la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco d'azzardo lecito sui propri mezzi di trasporto, a tal fine la Giunta regionale stabilisce specifiche forme di premialità.

 

 

Articolo 14

Divieti

 

1. È vietata la messa a disposizione presso qualsiasi pubblico esercizio di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line cioè gli autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero dai soggetti privi di qualsivoglia titolo concessore o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

2. È vietato ai minori l’utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito, in particolare quelli meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire premialità rappresentata da tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (ticket redemption).

3. Al fine di garantire l'applicazione del divieto della partecipazione dei minori ai giochi con vincita in denaro nonché di prevenire forme di dipendenza per i soggetti vulnerabili, si rende obbligatoria l'introduzione di meccanismi idonei a bloccare in modo automatico l'accesso ai giochi per i minori, mediante l'inserimento nei software degli apparecchi da intrattenimento, dei videogiochi e dei giochi on line di appositi sistemi di filtro, richiedenti l'uso della carta d'identità elettronica, della tessera sanitaria regionale o del codice fiscale, nonché la previsione, al momento dell'accesso ai medesimi, di avvertenze contro la dipendenza da gioco e indicazioni sulle reali percentuali di vincita per ogni tipologia di gioco.

4. I Sindaci possono disporre il divieto di vendita e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche ai soggetti che utilizzano gli strumenti da gioco, di cui all’art. 2 commi 1 e 2, messi a disposizione dalle associazioni e dai circoli, aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali riconosciute ai sensi di legge e che possono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati.

5. I Sindaci per le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) che svolgono attività accessorie di sale gioco ed intrattenimento possono disporre il divieto di somministrare bevande alcoliche e superalcoliche agli utenti che si servono dell’attività accessoria.

6. Gli esercenti di sale da gioco ed intrattenimento, ai fini dell’autorizzazione ed in applicazione dei relativi criteri determinati dai Comuni, devono prestare agli stessi idonee garanzie affinché sia impedito l’accesso dei minorenni ai giochi a loro vietati, ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R,D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche.

7. All’interno delle strutture sanitarie pubbliche regionali è vietata l’attività di vendita di lotterie istantanee e ad estrazione e prodotti similari, nonché la vendita di alcolici, l’eventuale presenza di tale attività in strutture sanitarie private accreditate o convenzionate con la Regione è condizioni preclusiva per il mantenimento o riconoscimento dell’accreditamento o convenzione.

 

 

TITOLO III

Interventi di prevenzione terziaria

 

Articolo 15

Prevenzione e cura GAP

 

1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, definisce le linee di indirizzo a cui debbono attenersi le Aziende sanitarie e ospedaliere per interventi:

a)      di predisposizione di piani di formazione e informazione degli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale, per i cittadini che soffrono di dipendenza da gioco d’azzardo patologico, nonché, per gli studenti delle istituzioni scolastiche di primo grado e delle istituzioni scolastiche e formative di secondo grado, con particolare riferimento al gioco on line;

b)      di trattamento della dipendenza da patologie da gioco d’azzardo.

2. I servizi delle Aziende sanitarie e ospedaliere di trattamento della dipendenza da patologie da gioco, tramite le loro articolazioni, e i servizi multidisciplinari integrati, in raccordo con i consultori familiari, assicurano gratuitamente:

a)      l'attività di accoglienza;

b)      la valutazione diagnostica;

c)      la presa in carico e cura;

d)      il reinserimento sociale della persona affetta da GAP;

e)      il sostegno ai familiari, anche in collaborazione con le associazioni che si occupano di gioco d'azzardo patologico.

3. I servizi delle Aziende sanitarie e ospedaliere di cui al comma 2, dovranno garantire una gestione dinamica dei casi clinici, utilizzando progetti terapeutici individualizzati ed in rete con altri servizi, inoltre, per l’accesso all’utenza, con gratuità delle prestazioni, dovrà essere garantito:

a)      l’anonimato ed il rigoroso rispetto della privacy;

b)      l’accesso diretto senza necessità della richiesta del medico di base;

c)      la presa in carico attraverso un primo colloquio, l’inquadramento diagnostico, il trattamento, le consulenze specialistiche, il monitoraggio degli esiti;

d)      il sostegno alla formazione di gruppi Auto Mutuo Aiuto (A.M.A.) al fine di promuovere la condivisione del problema, facilitando in tal modo il dialogo, lo scambio reciproco e il confronto;

e)      la possibile attivazione d’interventi di trattamento, anche di tipo residenziale, e la costituzione di strutture specialistiche monotematiche.

4. Le Aziende sanitarie locali, tramite i propri servizi competenti, predispongono un piano operativo per il controllo igienico sanitario delle strutture in cui sono installate apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, in particolare, verificano la conformità della documentazione prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 (Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi).

6. La Regione promuove specifiche azioni, nei confronti delle situazioni di usura connessa ad indebitamento dovuto a Gioco d’Azzardo Patologico, di tipo educativo e culturale volte a favorirne l'emersione, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti nel territorio regionale, al fine di prevenire il ricorso all’usura da parte di soggetti dipendenti dal gioco d’azzardo e delle loro famiglie, promuovendo la diffusione della cultura dell’utilizzo responsabile del denaro anche per evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento e della connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte di soggetti affetti da dipendenza dal gioco d’azzardo e delle loro famiglie.

7. La Giunta regionale può definire apposite convenzioni con gli istituti di credito e con gli operatori finanziari per facilitare l’erogazione di forme di finanziamento a tassi agevolati alle persone affette da Gioco d’Azzardo Patologico (GAP), che seguono percorsi di recupero, attivando per tale finalità un Fondo di garanzia, istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, con lo scopo di sostenere situazioni di difficoltà delle persone affette da tale patologia e delle loro famiglie, nel caso vengano a trovarsi in situazioni debitorie di particolare gravità ed anche al fine di contrastare pratiche di usura connesse alla situazione debitoria originate a seguito delle dipendenze patologiche da gioco.

8. Le Aziende sanitarie, in raccordo con l’osservatorio regionale di cui all’art. 16, registrano tutti i casi trattati di gioco d’azzardo patologico, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 12 comma 4.

9. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, istituisce un numero verde regionale e uno specifico indirizzo di posta elettronica per l’accesso ai servizi di ascolto, assistenza e consulenza al fine di fornire i primi orientamenti di fronte all’insorgere di forme di dipendenza da gioco d’azzardo.

 

 

Articolo 16

Osservatorio

 

1. La Regione esercita le funzioni di Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo attraverso una apposita sezione dell’Osservatorio regionale delle dipendenze patologiche avente ad oggetto la dipendenza patologica da gioco, al fine di monitorarne gli effetti in tutte le sue componenti: culturali, legali, di pubblica sicurezza, commerciali, sanitarie ed epidemiologiche, sociali e socio-economiche del gioco d'azzardo.

2. L’Osservatorio, di cui al comma 1, avrà le seguenti finalità:

a)      studiare e monitorare il fenomeno in ambito regionale;

b)      proporre strategie, linee di intervento, campagne informative e di sensibilizzazione;

c)      validare protocolli amministrativi, diagnostici e trattamentali;

d)      rilevare i dati di incremento del gioco d'azzardo patologico in collaborazione con le Aziende sanitarie locali e trasferire i dati ai Sindaci affinché possano assumere provvedimenti limitativi degli orari delle sale da gioco e altre misure che reputino necessarie.

3. L’Osservatorio di cui al comma 1 dovrà dotarsi di un portale on line “Osservatorio on line permanente sul fenomeno del gioco d'azzardo” finalizzato a:

a)      divulgare informazioni scientifiche sulle tematiche in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di cura;

b)      orientare le persone affette da patologia verso le istituzioni e gli operatori del settore specializzati nel recupero dalle dipendenze, siano essi a carattere nazionale, regionale o locale;

c)      sviluppare strumenti, tecniche, metodologie ed interventi che permettano: la rilevazione e il monitoraggio costante dell’andamento della patologia anche sul web;

d)      la valutazione degli impatti e dei risultati delle politiche regionali in materia di contenimento di tali fenomeni patologici e la valutazione delle politiche e delle strategie regionali da adottare in materia per informare e sensibilizzare, prioritariamente i giovani, sulla dipendenza dal gioco d’azzardo, in coerenza con le politiche comunitarie e nazionali e con le migliori prassi in materia.

4. Le funzioni di osservatorio regionale comprendono:

a)      lo studio e il monitoraggio del fenomeno in ambito regionale, anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1;

b)      la predisposizione e la formulazione di strategie, linee di intervento, campagne informative e di sensibilizzazione, anche in raccordo con analoghi organismi operanti a livello nazionale, regionale e locale;

c)      l'individuazione di buone prassi e i conseguenti protocolli applicativi destinati alle strutture pubbliche e private coinvolte nell'ambito degli interventi promossi dal piano integrato di cui all'articolo 3.

5. La Giunta regionale, con apposito atto, disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della Regione chiamate a collaborare all'esercizio della funzione di osservatorio regionale.

 

 

Art. 17

Interventi di supporto regionale

 

1. La Regione supporta le amministrazioni comunali attraverso:

a)      funzioni di assistenza tecnica, giuridica, consulenziale e progettuale agli Enti Locali in riferimento alla disciplina ed alle autorizzazioni relative alle sale giochi di cui all'articolo 1, comma 2, con particolare riguardo agli orari di apertura, ai requisiti architettonici, strutturali, edilizi e dimensionali, alle previsioni degli orari di apertura, all'ubicazione, al fine di sostenere l'adozione di soluzioni strettamente coerenti con le finalità dell'articolo 1, comma 1 e con l'obiettivo di tutela della salute pubblica dai rischi di diffusione di forme di dipendenza dal gioco;

b)      il sostegno finanziario, con appositi contributi per le eventuali spese legali dei Comuni nei procedimenti giurisdizionali, che coinvolgano la giustizia amministrativa ed inerenti l’adozione di provvedimenti limitativi sugli orari e le distanze minime delle sale da gioco, eventualmente impugnati dai gestori di sale da gioco;

c)      un attività in convenzione con Anci Emilia-Romagna volta garantire, attraverso propri legali, assistenza giudiziaria ai Comuni nei procedimenti giurisdizionali, che coinvolgono la giustizia amministrativa, inerenti l’adozione di provvedimenti limitativi sugli orari e distanze delle sale da  gioco.

2. La Regione, tramite le Aziende USL, rende disponibili agli esercenti di sale da gioco e di locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito il materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al GAP, in attuazione dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

3. La Regione rende inoltre disponibile, tramite le Aziende USL, un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile ed i contenuti di un test di verifica per una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza, il materiale fornito è esposto in luogo visibile ed accessibile al pubblico.

4. La Giunta regionale con apposito atto determina il costo del materiale di cui ai commi 2 e 3, di pertinenza dei gestori delle sale da gioco e la quantità del materiale informativo di cui ogni sala da gioco deve disporre.

 

 

Articolo 18

Strumenti per l'attuazione coordinata delle funzioni regionali. Cooperazione istituzionale

 

1. La Giunta regionale promuove e coordina le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della comunità regionale ai fini della presente legge, la struttura regionale competente per le iniziative sui fenomeni connessi alla dipendenza da patologie da gioco:

a)      assicura la valorizzazione ed il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente legge e ne rappresenta il punto di riferimento nei confronti dei cittadini e delle associazioni;

b)      mantiene un rapporto di costante consultazione con le principali associazioni, di cui all'articolo 3 della presente legge, anche al fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche;

2. Nell'ambito delle finalità della presente legge, la Regione promuove, anche attraverso l'esercizio delle sue funzioni di coordinamento in materia di polizia locale e la Conferenza regionale prevista dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 24 del 2003, la cooperazione con le Istituzioni dello Stato competenti per il contrasto delle dipendenze patologiche.

3. Le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della comunità regionale sulle materie di cui alla presente legge sono svolte in raccordo tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

 

 

Articolo 19

Sanzioni

 

1. Spetta ai Comuni la competenza dei controlli sul rispetto delle norme della presente legge, tramite la polizia locale e le altre Forze dell’ordine deputate, al fine di evitare la diffusione del fenomeno del gioco d'azzardo patologico.

2. La collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931 in violazione della distanza prevista dall'articolo 12, comma 1, o di quanto stabilito dai Comuni ai sensi dell'articolo 12, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro per ciascun apparecchio, il Comune dispone, inoltre, l'immediata rimozione degli apparecchi.

2. Gli esercizi per i quali è accertata la violazione dei divieti della partecipazione dei minori ai giochi, di cui alla presente legge, sono assoggettati alla misura della sospensione dell'autorizzazione della licenza da un minimo di un giorno a un massimo di quindici. Qualora nell'arco di tre anni vengano sanzionati almeno tre volte, l'autorizzazione è revocata.

3. Il gestore che utilizza abusivamente il logo previsto dall'articolo 6 o che, acquisito regolarmente il logo, non ne rispetta il vincolo di non installare o di disinstallare apparecchi per il gioco d'azzardo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

4. L'inosservanza della partecipazione alle attività formativa di cui all’art. 10 comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro e la sospensione dell'autorizzazione della licenza da un minimo di un giorno a un massimo di quindici.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 11 (Apertura ed esercizio dell'attività) e 12 (Ubicazione delle sale da gioco e orari) sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 10.000 euro, nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da 10 a 60 giorni.

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 13, commi 1, 2, 3, 4 e 5 comporta per i soggetti per i quali è accertata la violazione, la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro e la sospensione dell'autorizzazione della licenza da un minimo di un giorno a un massimo di quindici, qualora nell'arco di tre anni vengano sanzionati almeno tre volte, l'autorizzazione è revocata.

7. L'inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 14, comporta per i soggetti per i quali è accertata la violazione, le medesime sanzioni di cui al comma 5.

8. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate e introitate dai Comuni, che ne incamerano i relativi proventi per un massimo del 75% del totale sanzionato, il rimanente 25% è riversato dai Comuni nelle casse del bilancio regionale al fine di finanziare il fondo per la tutela delle amministrazioni comunali di cui all'articolo 7.

 

 

TITOLO IV

Disposizioni finali

 

Art. 20

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

2. I minori introiti derivanti dall'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui all’art. 5 comma 2, sono compensati dalle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'aggravio fiscale di cui al comma 4 dello stesso articolo e dalla frazione a favore della Regione delle sanzioni di cui all’art. 19 comma 6.

3. Le maggiori entrate determinate dalla differenza tra l’aggravio fiscale determinato dall’art. 5 comma 3 e l’agevolazione fiscale determinata dal comma 1 dello stesso articolo confluiscono nel Fondo regionale per la tutela delle amministrazioni comunali di cui all’art. 7.

 

 

Art. 21

Clausola valutativa

 

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nel favorire sul territorio regionale la promozione del gioco misurato, responsabile e consapevole, dello sviluppo della cittadinanza responsabile, della promozione di interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria per contrastare le dipendenze da patologie da gioco d’azzardo, di cui all'articolo 2.

2. Ai fini, di cui al comma 1, ogni due anni la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

a)      l'evoluzione dei fenomeno delle dipendenze da patologiche da gioco;

b)      gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge, evidenziandone i risultati ottenuti;

c)      l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei soggetti privati coinvolti;

d)      gli effetti di tali interventi sulla diffusione delle sale da gioco nel territorio regionale anche rispetto alla situazione preesistente e ad altre realtà confrontabili;

e)      i risultati conseguiti dalle misure in materia sanitaria;

f)        le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione delle procedure previste per l'apertura e l'esercizio delle sale da gioco e l'esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico;

g)      la diffusione del marchio “Slot freE-R”.

3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti

 

 

Art. 22

Modifiche alla legge regionale n. 34 del 2002

 

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)” è inserito il seguente comma:

“3 bis – Le associazioni di promozione sociale devono assicurare di non ospitare in nessuna loro sede, ivi comprese quelle dei singoli circoli ad esse associate, apparecchi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) e comma 2 della presente legge.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 34 del 2002 è inserito il seguente comma:

“2 bis – Ogni contributo, agevolazione, facilitazione o aiuto concesso a qualsisia titolo alla realizzazione di eventi organizzati o promossi dalla associazioni iscritte al registro regionale di cui all’articolo 4 è subordinato all’assenza negli spazi, nei luoghi, nei materiali informativi o documentali, anche disponibili sul web relativi all’evento stesso di qualsiasi forma di promozione o pubblicità di soggetti che operano nell’ambito del gioco d’azzardo o delle slot machine e videolottery o di tutte le forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente”.

 

 

Art. 23

Norme transitorie

 

1. Le sale gioco ed assimilate, secondo la normativa vigente, gli esercizi pubblici, gli esercizi commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici od aperti al pubblico in cui siano presenti o comunque accessibili slot machine o videolottery già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno adeguarsi ai contenuti della presente legge entro un anno, salvi i disposti della precedente normativa regionale oggetto dell’abrogazione di cui all’art. 24 per i quali non vi è deroga temporale.

 

 

Art. 24

Abrogazioni

 

1. La Legge regionale 4 luglio 2013, n. 5, “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate” è abrogata.

 

 

Art. 25

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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