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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2834
Presentato in data: 22/06/2016
Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Norme regionali in materia di gestione delle aree del demanio idrico. Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7". (22 06 16) A firma dei Consiglieri: Liverani, Pompignoli, Fabbri, Rainieri, Delmonte, Marchetti Daniele, Rancan, Pettazzoni, Bargi

Presentatori:

Liverani, Pompignoli, Fabbri, Rainieri, Delmonte, Marchetti Daniele, Rancan, Pettazzoni, Bargi

Relazione:

RELAZIONE

 

Il seguente progetto di legge interviene per modificare alcune disposizioni contenute nella legge regionale 14 aprile 2004 n. 7 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali). Nello specifico si vuole inserire nel testo della normativa vigente un nuovo punto, riguardante l'esenzione dal pagamento del canone per le concessioni delle aree del demanio idrico, identificate come rampe carrabili ad utilizzo privato per l'acceso alle abitazioni rurali e alle pertinenze ad uso agricolo. Questo accorgimento permette di riformulare il testo corrente in un'ottica di risparmio ed equità per coloro i quali sfruttano gli accessi carrabili al solo fine di raggiungere le proprie abitazioni e le pertinenze agricole, altrimenti intercluse. A decorrere dal mese di novembre 2014, infatti, l'ex Servizio Tecnico di Bacino della Romagna ha proceduto ad effettuare rilievi sugli argini demaniali per poi notificare ai singoli proprietari agricoli verbali di accertamento di illecito amministrativo inerenti l'utilizzo improprio delle rampe carrabili. In un contesto come quello agroalimentare, dove le aziende sono vessate da un' elevata pressione fiscale, anche un piccolo sgravio -come quello suggerito dal proponente può incentivare e premiare gli agricoltori. Modificare l'articolo 20, comma 3, lettera h) della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Canoni, spese istruttorie e cauzione), aggiungendo il nuovo punto 5 bis) permette di esonerare dal pagamento del canone esclusivamente soggetti, imprese singole o associate che utilizzino rampe carrabili situate su concessioni demaniali idriche con il fine esclusivo di raggiungere la propria abitazione o le pertinenze ad uso agricolo. Questo tipo di approccio perfeziona la legge regionale 14 aprile 2004, n. 7, rendendola più vicina ai bisogni e alle richieste degli agricoltori emiliano romagnoli.

-L'art. 1 che modifica l'articolo 20 della legge regionale sopracitata, circoscrive la categoria dei soggetti contribuenti indicando i requisiti per accedere all'esenzione del canone di concessione per le aree del demanio idrico.

-L'art. 2 evidenzia che la proposta di legge apporterà variazioni alle entrate di bilancio dell'ente, al momento non quantificabili ma tuttavia in diminuzione.

 


 

Testo:

 

"Norme regionali in materia di gestione delle aree del demanio idrico. Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2004, n.7"

 

 


Art. 1

Modifica dell 'articolo 20, legge regionale 14 aprile 2004, n. 7

 

1. All'articolo 20, comma 3, lettera h) della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Canoni, spese istruttorie e cauzione), è aggiunto il seguente nuovo punto 5 bis): "Sono escluse dal pagamento del canone per le concessioni delle aree del demanio idrico di cui alla lettera h), punto 5), le rampe carrabili ad utilizzo privato per l'acceso alle abitazioni rurali e alle pertinenze ad uso agricolo".

 

 

Art. 2

Norma finanziaria

 

1. Il presente progetto di legge comporta delle variazioni in diminuzione delle entrate di bilancio dell'ente.

 

 

Art. 3

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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