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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2845
Presentato in data: 24/06/2016
Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifica della Legge Regionale 23 dicembre 2011 n. 23 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente"" (24 06 16). A firma del Consigliere: Bignami

Presentatori:

Bignami

Relazione:

RELAZIONE

 

A quasi cinque anni dalla nascita di Atersir (Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti), il presente progetto di legge mira a migliorare il funzionamento dell’Agenzia stessa, introducendo norme atte a garantirne l’autonomia di azione e l’imparzialità.

Diverse sono infatti le criticità emerse in questi anni e dovute, in particolare, a quei meccanismi che non consentono ai Comuni di esercitare un doveroso controllo, per esempio, sulle tariffe sui rifiuti e sul costo del servizio: controllo che pure sembra essere la ratio che anima il DPR 158/99 in materia (art. 2 c.1 : “La  tariffa  di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle  condizioni  che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali”; art. 3 c.1 “Sulla  base della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2, gli  enti  locali  individuano  il  costo  complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi  relativi  al  servizio  e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento  della  produttività  e  della  qualità  del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato”).

 

Sebbene gli organi dell’Agenzia siano diretta emanazione degli enti locali, l’esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che Atersir funziona in maniera completamente avulsa e scollegata dagli enti locali i quali hanno scarsa capacità di incidere in processi decisionali che tuttavia li coinvolgono direttamente, essendo gli enti locali obbligati a recepire i Piani economico finanziari all’interno dei loro bilanci senza possibilità di chiedere modifiche e/o rettifiche e con grandissime difficoltà a interloquire con la stessa Agenzia.

Il maggiore problema evidenziatosi di recente per alcuni bacini gestionali è stato quello del mancato equilibrio tra costi e ricavi relativamente alla gestione del servizio rifiuti. Si sono verificati casi di Comuni che avrebbero pagato molto di più rispetto al reale costo del servizio dichiarato dal gestore in sede di rendicontazione e Comuni che, viceversa, avrebbero pagato molto di meno. A tal proposito, e dopo le numerose proteste da parte di alcuni Comuni coinvolti, la Procura ha deciso di aprire una indagine in merito, tuttora in corso.

In questo frangente, oltre allo scarso potere di controllo e verifica in capo ai Comuni, sembra mancare anche l’azione della Regione che pure avrebbe facoltà di esercitare i poteri di vigilanza e controllo oltre che i poteri sostitutivi. In diversi Comuni il bando per l’affidamento del servizio idrico e dei rifiuti è scaduto da tempo e si procede per proroghe senza che la Regione intervenga per sanare queste situazioni mentre, dall’altro lato, l’Agenzia stessa, deputata all’emissione dei bandi, fatica a rispettare le tempistiche senza per questo essere richiamata e/o sanzionata dalla Regione stessa.

A tutto ciò si aggiunga il potenziale conflitto di interessi, una criticità non ancora sanata all’interno della legge istitutiva dell’Agenzia, per la quale, a oggi, il presidente di Atersir è allo stesso tempo sindaco della Città Metropolitana nonché sindaco di Bologna, Comune che risulta essere primo azionista di maggioranza relativa della società che gestisce sia il servizio idrico che quello dei rifiuti in molti Comuni della Città Metropolitana e della Regione. Una situazione suscettibile di generare un potenziale condizionamento dell’operato dell’Agenzia tale per cui il “controllore” potrebbe venire a coincidere con il “controllato”. Compito di questo progetto di legge è quello di rimuovere conflitti di interesse, anche potenziali, e riportare chiarezza e trasparenza sulle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente, definendo con maggiore puntualità competenze e responsabilità.

 

Con l’articolo 1, al comma 1, si intende disciplinare i casi di incompatibilità rispetto alla carica di presidente di Atersir. In particolare si mira a evitare che tale ruolo sia ricoperto da sindaci o amministratori di enti che siano azionisti di riferimento o che abbiano un peso societario importante in quelle società che gestiscono il servizio idrico e il servizio rifiuti, al fine di evitare condizionamenti, anche solo potenziali, relativamente al controllo che Atersir dovrebbe esercitare sui costi del servizio trasmessi dai gestori. Si individua come causa di incompatibilità, in coerenza con la normativa nazionale (TUEELL) anche la circostanza che un sindaco o amministratore ricopra ruoli dirigenziali nelle società che gestiscono il servizio idrico e dei rifiuti per conto dei Comuni. Infine, si mira a rimuovere, con la lettera d) ogni situazione di potenziale conflitto che possa ledere in qualche modo l’autonomia e l’imparzialità dell’Agenzia.

Il comma 2 interviene per responsabilizzare la giunta regionale cui viene attribuita la funzione di deliberare sui casi di conflitto di interesse, previo parere dell’Assemblea legislativa, e di rimuovere il presidente dell’Agenzia che risulti essere in conflitto. L’istanza su un caso di potenziale conflitto di interesse può essere presentata da 1/5 dei Comuni componenti un Consiglio locale oppure da 1/5 dei componenti dell’Assemblea Legislativa. La giunta è inoltre chiamata a verificare periodicamente l’inesistenza di cause di conflitto di interesse qualora queste dovessero sopraggiungere successivamente alla nomina del presidente (comma 3), potenziando dunque il ruolo di soggetto terzo che sempre, in questi casi, dovrebbe rivestire la giunta regionale.

L’articolo 2, al comma 1, introduce meccanismi di controllo per i Comuni, in particolare riguardo al raggiungimento dell’equilibrio tra costi e ricavi nei Piani economico finanziari, prevedendo un parere vincolante per il Consiglio d’ambito in caso di mancato raggiungimento del suddetto equilibrio. Inoltre, con il comma 2, viene introdotto un ulteriore meccanismo di democrazia grazie al quale è possibile chiedere un riesame di atti particolarmente importanti, come il piano d’ambito o ogni altro atto concernente la determinazione della tariffa, purché l’istanza debitamente motivata sia sottoscritta da almeno 1/5 dei Comuni facenti parte del consiglio locale di riferimento. Il comma 3 intende infine potenziare il ruolo di vigilanza e sanzione della Regione qualora i Comuni segnalino inadempienze da parte dell’Agenzia.

L’articolo 3 interviene in modifica degli articoli 4 e 7 della LR 23/2011 adeguandola alle disposizioni contenute nell’articolo 12-bis.

 

 


 

Testo:

 

“Modifica della Legge Regionale 23 dicembre 2011 n.23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”.

 

 


Art. 1

Inserimento dell’articolo 6-bis nella Legge Regionale 23 dicembre 2011 n.23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”

 

Art. 6.bis

Incompatibilità

 

1. Non può ricoprire la carica di Presidente dell’Agenzia:

a) Il Sindaco, il Presidente di Provincia, il Sindaco della Città Metropolitana e ogni altro amministratore il cui Comune o ente amministrato figuri come azionista di riferimento oppure compaia tra i primi tre soci o azionisti detentori di quote pubbliche di una o più società che abbiano in gestione il servizio idrico e/o il servizio rifiuti;

b) Il Sindaco, il Presidente di Provincia, il Sindaco della Città Metropolitana e ogni altro amministratore il cui Comune o ente amministrato sia socio di maggioranza di Consorzi, enti, organismi che figurino a loro volta tra gli azionisti di riferimento oppure tra i primi tre soci o azionisti detentori di quote pubbliche di una o più società che abbiano in gestione il servizio idrico e/o il servizio rifiuti;

c) Il Sindaco, il Presidente di Provincia, il Sindaco della Città Metropolitana e ogni altro amministratore che ricopra ruoli dirigenziali in una o più società che abbiano in gestione il servizio idrico e/o il servizio rifiuti;

d) Il Sindaco, il Presidente di Provincia, il Sindaco della Città Metropolitana e ogni altro amministratore che ricopra uno o più ruoli che risultino in conflitto di interesse con le finalità della presente legge.

2.La Giunta regionale delibera con apposito atto sui casi di conflitto di interesse, in maniera autonoma oppure su istanza di 1/5 dei Comuni componenti un Consiglio locale oppure di 1/5 dei componenti dell’Assemblea legislativa. In caso di accertato conflitto di interesse, la giunta dispone la rimozione del presidente in carica, previo parere dell’Assemblea legislativa.

3.La Giunta regionale, in maniera autonoma, verifica periodicamente l’inesistenza di situazioni di conflitto di interesse ed è garante dell’autonomia e dell’imparzialità dell’Agenzia.

 

 

Art. 2

Inserimento dell’art. 12-bis nella Legge Regionale 23 dicembre 2011 n.23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”

 

Art. 12-bis

Controllo dei Comuni

 

1. I Comuni esercitano il potere di controllo e vigilanza sull’operato dell’Agenzia e in particolare:

a) possono formulare osservazioni sulla determinazione della tariffa;

b) relativamente ai piani economico finanziari, verificano, in sede di consuntivo, il raggiungimento dell’equilibrio tra costi e ricavi. In caso di mancato raggiungimento dell’equilibrio tra costi e ricavi, i Comuni trasmettono al Consiglio d’ambito un parere vincolante sui conguagli da riportare nei piani economico finanziari dell’anno successivo.

2) Il piano d’ambito, con particolare riferimento all’individuazione dell’ordine di priorità degli interventi, nonché i piani economico finanziari e ogni altro atto concernente la determinazione delle tariffe, è sottoposto a riesame da parte del Consiglio d’ambito su richiesta, formulata con istanza debitamente motivata, di almeno 1/5 dei Comuni facenti parte del Consiglio locale di riferimento. Il Consiglio d’ambito si pronuncia entro 30 giorni, previo eventuale parere del Direttore generale.

3) In caso di inadempienza da parte dell’Agenzia, i Comuni trasmettono opportuna segnalazione alla giunta regionale che esercita il potere di vigilanza e sanzione ai sensi dell’art. 12 della presente legge.

 

 

Art. 3

Modifica dell’art. 4 e dell’art 7 nella Legge Regionale 23 dicembre 2011 n.23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”

 

1.All’articolo 4 comma 3 dopo le parole “da parte degli organi degli Enti locali” viene aggiunto: “fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 12-bis”.

2.All’articolo 7 comma 5 le parole “Il Consiglio d’ambito provvede” sono precedute da: “fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 12-bis comma 1 lettera b”.

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