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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2867
Presentato in data: 29/06/2016
Progetto di proposta di legge alle Camere, ai sensi dell'art. 121, comma 2 della Costituzione, recante: "Modifiche agli articoli 7 e 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno". (29 06 2016) A firma del Consigliere: Bignami

Presentatori:

Bignami

Relazione:

RELAZIONE

 

Con questo Progetto di proposta di legge alle Camere s’intende escludere dal decreto legislativo n. 59/2010, che da’ applicazione alla cosiddetta direttiva Bolkestein relativa ai servizi nel mercato interno, il commercio su aree pubbliche.

L’inserimento del commercio su aree pubbliche tra i servizi soggetti all’applicazione della Bolkestein è stata una scelta tutta italiana, in quanto non seguita da nessun altro Stato membro dell’UE, che espone i nostri mercati tradizionali, condotti da imprese familiari, alla speculazione delle multinazionali della grande distribuzione, con il rischio di gravi ripercussioni sulla natura, sulla tradizione e sulla qualità del commercio ambulante.

In Emilia-Romagna i mercati tradizionali sono realtà importanti dal punto di vista economico e occupazionale, basti pensare che ce ne sono 733, con più di 32.500 posteggi per un totale di 9.000 imprese attive; inoltre è da segnalare che tra gli operatori del settore si registra grande preoccupazione per gli effetti che produrrà a maggio 2017 l’applicazione della Bolkestein, tantè che si auspica una modifica del d.lgs 59/2010.

La direttiva 2006/123/CE, nel formulare una serie di princìpi tendenti all'armonizzazione delle normative nazionali e regionali in materia di servizi al fine di promuovere una maggiore competitività del mercato, ha previsto all'articolo 12 che, nel caso in cui il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato a causa della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, l'autorizzazione debba essere rilasciata per una durata limitata e non possa essere previsto un rinnovo automatico e, inoltre, che si debba applicare “una procedura di selezione tra i candidati potenziali che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento”.

Il decreto legislativo di recepimento n. 59/2010, detta specifiche disposizioni nell'ambito del commercio su aree pubbliche. In particolare, l'articolo 16, inerente alla selezione tra diversi candidati, al comma 1 prevede l'esperimento di procedure selettive nell'ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali. Inoltre, l’articolo 70 (commercio al dettaglio sulle aree pubbliche) al comma 5 demanda a un'intesa in sede di Conferenza unificata l'individuazione dei criteri per il rilascio e per il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché la definizione delle disposizioni transitorie da applicare alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo e a quelle prorogate durante il periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino all'approvazione di tali disposizioni transitorie. La Conferenza unificata ha approvato l'intesa con atto n. 83/CU del 5 luglio 2012 e vi ha dato attuazione con il documento unitario della Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 24 gennaio 2013.

Le modifiche proposte con questo Progetto di proposta di legge alle Camere, che si compone di due articoli, sono opportune e giuste in quanto tese a salvaguardare il commercio ambulante emiliano-romagnoli e dell’intera Nazione e ad uguagliare la nostra legislazione con quella degli altri Stati membri dell’UE.

L’art.1 intende modificare l'articolo 7 (altri servizi esclusi) del decreto legislativo n. 59 del 2010, aggiungendo, con l'introduzione di un'apposita lettera f bis) al comma 1, tra i servizi esclusi dall'applicazione della normativa l'attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, così come le altre attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici, che sono svolte anch'esse sulle aree pubbliche stesse.

L’art. 2 intende abrogare il comma 5 dell'articolo 70 (commercio al dettaglio sulle aree pubbliche) del decreto legislativo n. 59 del 2010.

 


 

Testo:

 

“Modifiche agli articoli 7 e 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” .

 

 


Art. 1

Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59

 

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è aggiunta la seguente:

“f bis) alle attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche e alle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici svolte sulle aree pubbliche”.

 

 

Art. 2

Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59

 

1. Il comma 5 dell'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è abrogato.

 

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