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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2872
Presentato in data: 01/07/2016
Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Istituzione della Banca Regionale della Terra". (01 07 16) A firma dei Consiglieri: Serri, Caliandro, Calvano, Bagnari, Cardinali, Iotti, Montalti, Marchetti Francesca, Lori, Campedelli, Rontini, Ravaioli, Paruolo, Soncini, Pruccoli, Torri

Presentatori:

Serri, Caliandro, Calvano, Bagnari, Cardinali, Iotti, Montalti, Marchetti Francesca, Lori, Campedelli, Rontini, Ravaioli, Paruolo, Soncini, Pruccoli, Torri

Relazione:

RELAZIONE

 

Il presente progetto di legge istituisce la Banca Regionale della Terra allo scopo di contrastare l'abbandono dei terreni e delle produzioni agricole, mantenere e incrementare la produttività dei terreni, dei fabbricati e delle aziende agricole e favorire il ricambio generazionale in agricoltura.

Il sistema agroalimentare è un settore strategico per l'Emilia-Romagna sotto diversi punti di vista: in ambito economico, l'agricoltura regionale si contraddistingue per l'elevata relazione positiva tra competitività e qualità, come attestato anche dal primato esercitato nelle produzioni agroalimentari di eccellenza, e può rappresentare un veicolo importante per il ripopolamento di aree fragili come quelle montane, attraverso la creazione di nuove opportunità di impresa e occupazione. Dal lato della sostenibilità, la capacità di supportare una filiera agroalimentare sempre più orientata verso produzioni attente alla biodiversità, alla sicurezza alimentare e alla tutela del suolo rappresenta una politica regionale virtuosa in grado di coniugare rispetto dell'ambiente e sviluppo.

La centralità del sistema agroalimentare regionale impone, quindi, il confronto con le sfide che si sono delineate nel nuovo millennio e che hanno riportato l'accesso alla terra, i beni comuni e l'alimentazione ai primi posti delle agende nazionali ed internazionali.

Tra queste sfide rientra il rilancio di un'occupazione in agricoltura che scelga innovazione, qualità, inclusione, e cura dei suoli e delle acque come elementi identitari per contrastare il crescente invecchiamento dei conduttori agricoli, l'erosione di produttività delle produzioni, l'abbandono dei terreni e i connessi rischi idrogeologici, sociali e di competitività.

I dati relativi all'invecchiamento in agricoltura in Emilia Romagna presentati nell'ambito del PSR 2014-2020, evidenziano come oltre la metà dei conduttori di fondi agricoli abbia più di 60 anni e che solo 1'8% dei conduttori abbia un'età inferiore ai 40 anni. A ciò si deve aggiungere che il 64% delle aziende agricole presenti sul territorio regionale sono gestite da agricoltori senior con più di 55 anni senza successione per il proseguimento dell'attività. Questo ultimo dato può essere letto anche attraverso la percentuale di superficie agricola utilizzata (SAU), facendo emergere come il 44% della SAU regionale sia condotto da agricoltori over 55 senza successione.

Accanto alla fotografia di un settore agricolo che invecchia e che deve essere sostenuto nell'inserimento di nuovi imprenditori, si riscontra un crescente dinamismo delle giovani generazioni emiliano romagnole che decidono di intraprendere percorsi formativi e professionali in agricoltura. Negli ultimi anni, infatti, le iscrizioni a Scienze Agrarie hanno registrato aumenti importanti, superiori al 30% e le misure regionali contenute nel PSR 2014-2020 di sostegno all'insediamento di giovani agricoltori hanno avuto riscontri altamente positivi, con più di 400 domande presentate già sul primo bando realizzato per l'erogazione di contributi a sostegno del primo insediamento.

Un elemento di ulteriore e concreto rafforzamento al sostegno dell'effettiva realizzabilità del rinnovato interesse da parte delle giovani generazioni nei confronti dell'agricoltura è rappresentato dall'accesso alla terra, una delle principali barriere ancora esistenti per il ricambio generazionale.

All'interno del!' Accordo di Partenariato Italiano 2014-2020, il tema del ricambio generazionale in agricoltura è identificato come elemento da sostenere per promuovere la competitività del Paese. Nell'Obiettivo Tematico 3 (0T3: Promuovere la competitività delle PMI, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacultura), tra le strategie delineate per favorire l'ingresso dei giovani in agricoltura, si individua la centralità dell'accesso alla terra per sostenere lo startup di nuove imprese, sollecitando anche la programmazione regionale a definire misure puntuali.

Sempre nell'ambito dell'Accordo di Partenariato, si sottolinea l'importanza strategica di azioni specifiche per favorire l'accesso nelle zone di montagna o con maggiori svantaggi ambientali, dove da un lato la prosecuzione dell'attività agricola riveste notevole importanza anche dal punto di vista della salvaguardia del territorio e dall'altro permane una significativa debolezza nella struttura occupazionale giovanile.

Il Patto per il Lavoro della Regione Emilia Romagna individua a sua volta la promozione del ricambio generazionale in agricoltura tra gli assi prioritari per la realizzazione di una società imprenditiva e dinamica su tutto il territorio regionale.

In questo contesto, l'introduzione dello strumento pubblico regionale della Banca della Terra favorisce l'accesso alla terra realizzando un hub di scala regionale per l'incontro tra domanda e offerta in grado di stimolare il mercato, aprendo nuove opportunità di insediamento e agendo sull'emersione e il consolidamento dell'offerta di terreni agricoli e agro-forestali, delle aziende agricole e dei fabbricati rurali disponibili.

Sul territorio regionale esistono terreni, fabbricati e aziende agricole private j cui proprietari potrebbero essere interessati a cedere la conduzione a fronte di progetti orientati all'innovazione, anche sociale, alla sostenibilità e alla qualità. Accanto alla valorizzazione delle produzioni, diventa così possibile sostenere la continuazione delle gestioni attive e il ricambio generazionale.

A questi beni, riconducibili a proprietà privata, si aggiungono terreni, aziende e fabbricati agricoli di proprietà pubblica scarsamente o marginalmente coltivati, la cui gestione può costituire più un onere che una fonte di reddito per i proprietari, i cui scopi e operatività istituzionali possono esulare dalla conduzione di attività agrarie. Accanto alla risposta all'esigenza di favorire l'insediamento agricolo, la gestione attiva del patrimonio agricolo-forestale pubblico ha ricadute positive anche in termini di ottimizzazione della gestione dei beni pubblici; l'insediamento attivo riduce gli oneri pubblici collegati alla manutenzione e genera proventi che possono essere impiegati per gli interventi di manutenzione e conservazione del territorio.

I terreni abbandonati e incolti rappresentano un ulteriore ambito di interesse della Banca della Terra, al fine di perseguire in modo efficace il recupero delle aree incolte, di limitare gli incendi e gli squilibri idrogeologici legati all'incuria e all'abbandono e, contemporaneamente, aumentare le possibilità di attività agricole innovative e di qualità.

Terreni, fabbricati e aziende agricole che necessitano di gestione attiva sono presenti anche all'interno dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Si tratta di beni che devono trovare in tempi rapidi un'assegnazione che li riporti a veicolo di valore economico e sociale per la collettività, evitandone il deterioramento e promuovendo una gestione attiva. Favorire una veloce consegna dei patrimoni illeciti alla società e all'economia sana è, di conseguenza, un'azione fondamentale che la Banca della Terra contribuisce a realizzare, promuovendo offerta e domanda in modo coordinato e rispondente alle normative.

Dall'altro lato, vi sono numerosi potenziali imprenditori agricoli per i quali l'accesso alla terra rappresenta uno degli ostacoli principali e imprenditori agricoli già attivi che hanno aziende che potrebbero crescere in dimensione, contribuendo al superamento della frammentazione poderale e dei connessi problemi di competitività.

La valutazione relativa alla scorsa programmazione PSR 2017-2013 ha evidenziato come le imprese agricole condotte da giovani sono caratterizzate da una maggiore vitalità economica legata a maggiori livelli di qualificazione professionale e alla maggior propensione alla diversificazione produttiva e all'introduzione di innovazioni in azienda.

L'istituzione della Banca Regionale della Terra intende fornire una riposta concreta alle esigenze e alle tendenze sopra delineate, realizzando una banca dati informatica contenente terreni, aziende e fabbricati agricoli disponibili per l'affitto e la concessione a imprenditori che si impegnino a gestirli secondo un piano di sviluppo aziendale o di gestione forestale i cui contenuti rispondano prioritariamente a requisiti di qualità, sostenibilità, innovazione tecnologica, organizzativa e sociale, e promozione della biodiversità.

Attraverso la Banca della Terra è possibile aumentare la visibilità dell'offerta di terreni, aziende e fabbricati, superando le limitazioni attuali, legate a barriere geografiche e frammentarietà. Contemporaneamente è possibile supportare un ricambio nelle conduzioni sempre più rispondente agli obiettivi di qualità e sostenibilità, alla luce delle premialità previste per l'assegnazione.

Per tutti questi motivi, la Banca della Terra si inserisce a pieno titolo nelle strategie di politica pubblica volte a sostenere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in grado di cogliere la sfida europea.

La banca dati è costituita da tre categorie di beni: la prima categoria è costituita dai beni i cui proprietari, pubblici e privati, volontariamente ne cedono la conduzione a terzi, tramite la Banca della Terra; la seconda categoria è rappresentata dai beni che vengono inseriti nella Banca della Terra perché dichiarati abbandonati

o incolti; la terza categoria riguarda i beni che vengono inseriti nella Banca della Terra a seguito di un provvedimento di sequestro o confisca.

La banca dati viene costituita a partire dall'integrazione delle banche dati esistenti a livello regionale e statale rilevanti ai fini anagrafici e territoriali e si correda di un'interfaccia per la consultazione pubblica dei beni disponibili e delle relative modalità di aggiudicazione.

Ai fini dell'assegnazione, in coerenza con gli obiettivi e le finalità della Banca della Terra, sono identificati dei criteri di priorità per favorire il ricambio generazionale, l'innovazione e l'agricoltura sostenibile. In particolare, costituiscono criteri di priorità l'età inferiore ai 40 anni del richiedente, lo status di imprenditore agricolo o l'impegno ad assumere tale qualifica entro 6 mesi dall'assegnazione del bene, l'espansione di un fondo già coltivato, l'impiego di modelli di agricoltura biologica ovvero di produzioni di qualità o tutelate, la previsione di collaborazioni con startup innovative in ambito agricolo o agroalimentare insediate nel territorio regionale, modelli di agricoltura sociale. La rispondenza dei progetti di insediamento alle finalità della presente legge viene verificata attraverso il piano di sviluppo aziendale o di gestione forestale che il richiedente deve presentare a corredo della candidatura.

Il funzionamento della Banca della Terra, le modalità di inserimento delle diverse tipologie di beni, i criteri e i procedimenti per l'assegnazione sono definite da un apposito regolamento che la Giunta adotta entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Con cadenza triennale, si prevede una presentazione dei risultati ottenuti dalla Banca della Terra da parte della Giunta alla Commissione assembleare competente. La relazione verte sulla consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio agricolo inserito e di quello assegnato e sulle tipologie degli assegnatari e delle attività previste dai piani di sviluppo aziendale o di gestione forestale approvati. Particolare attenzione viene richiesta sul tema dell'innovazione, sia in termini tecnologici e organizzativi che sociali.

Il Progetto di Legge si compone di 8 articoli.

L'art. 1 identifica le finalità che sottendono all'istituzione della Banca della Terra della Regione Emilia Romagna. In particolare, attraverso la valorizzazione del patrimonio agricolo e forestale presente sul territorio regionale, la Banca della Terra persegue molteplici obiettivi: il rafforzamento delle opportunità occupazionali e ~i reddito nelle aree rurali, lo stimolo al ricambio generazionale in agricoltura, il supporto al presidio attivo di tutela di beni comuni quali paesaggio, biodiversità e territorio, il supporto alle politiche di sviluppo regionali sostenendo innovazione, inclusione e legalità.

L'art. 2 reca le caratteristiche della Banca della Terra: una banca dati informatica che contiene terreni agricoli, a vocazione agricola e agro-forestali, aziende agricole e fabbricati rurali disponibili per affitto o concessione.

Si dettagliano le tipologie di beni inseribili nella banca dati: beni di proprietà pubblica e privata di cui i proprietari chiedano l'inserimento, terreni abbandonati o incolti ai sensi della legge 440/1978, beni sottoposti a provvedimento di sequestro o confisca. Il database informatico viene realizzato integrando banche dati esistenti e si identificano i soggetti attuatori e le modalità di fruizione e informazione sulla banca

dati.

L'art. 3 identifica le modalità di assegnazione dei terreni, dei fabbricati e delle aziende agricole, definendo i criteri di premialità e l'obbligatorietà della presentazione da parte dei richiedenti di un piano di sviluppo aziendale o di gestione forestale a seconda della tipologia di bene per cui si concorre. Le premialità riguardano l'età inferiore ai 40 anni del soggetto richiedente, il possesso o l'acquisizione del titolo di imprenditore agricolo, la previsione, nel piano aziendale proposto per l'assegnazione, di modelli di agricoltura biologica e sostenibile, ovvero di produzioni a marchio di qualità o tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario regionale ai sensi della I.r. 1/2008, la previsione nel piano di sviluppo aziendale proposto per l'assegnazione di progetti di collaborazione con start up innovative d'ambito agricolo e agroalimentare insediate nel territorio regionale, l'iscrizione all'Albo regionale delle imprese forestali, progetti di agricoltura sociale. Infine, per favorire il superamento della frammentazione fondiaria, costituisce criterio di priorità l'essere proprietario e detentore di diritti reali su terreni o beni confinanti con il bene da assegnare, purché siano già adibiti ad attività agricola, agro-forestale o silvo-pastorale e purché sussista contemporaneamente almeno uno degli altri criteri di priorità. Il piano di sviluppo aziendale o di gestione forestale, unitamente ai criteri di premialità concorrono a sostenere un ricambio in agricoltura in grado di rispondere agli obiettivi di qualità, innovazione e sostenibilità.

L'art. 4 introduce la disciplina per i terreni abbandonati o incolti nell'ambito dell'inserimento nella Banca della Terra in attuazione dei principi e dei criteri della legge 440/1978 e in ottemperanza con l'ordinamento europeo, nazionale e regionale. Vengono identificate le caratteristiche per la classificazione dei terreni, i soggetti coinvolti nel censimento e nell'assegnazione e le tutele per i proprietari, da dettagliarsi all'interno del Regolamento della Banca della Terra specificato nell'art. 6.

L'art. 5 stabilisce che la Banca della Terra venga coordinata con le altre azioni di supporto allo sviluppo rurale, territoriale e sociale, con particolare riferimento alle giovani generazioni.

L'art. 6 individua i contenuti del Regolamento per il funzionamento della Banca della Terra e per l'utilizzo dei terreni abbandonati e incolti, con riferimento alle modalità di realizzazione, aggiornamento e gestione della banca dati informatica, alle procedure per assicurarne l'accessibilità, i criteri per la redazione del piano di sviluppo aziendale o di gestione forestale, i punteggi relativi ai diversi criteri di priorità per l'assegnazione, le modalità di assegnazione, controllo e tutele di terzi. Relativamente ai terreni abbandonati e incolti, il Regolamento disciplina inoltre le procedure per il censimento, la pubblicità, la determinazione del canone e la tutela dei proprietari.

L'art. 7, con clausola valutativa, dispone il controllo dell'Assemblea Legislativa sull'attuazione della presente legge, prevedendo una relazione triennale alla commissione competente in cui si dia conto del funzionamento e dell'operatività della Banca della Terra, della consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio agricolo inserito, nonché di quello assegnato, unitamente alle caratteristiche degli assegnatari e degli alienatari, dei relativi piani aziendali e dei contributi erogati.

L'art. 8 reca la norma finanziaria, individuando nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" -Programma 1 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" l'ambito in cui imputare gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 2016-2018. Per gli esercizi successivi al 2018, la Regione provvede al finanziamento degli interventi previsti dalla seguente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'ordinamento vigente in ambito di contabilità e finanza pubblica.

 


 

Testo:

 

PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA CONSIGLIERI RECANTE:

"ISTITUZIONE DELLA BANCA REGIONALE DELLA TERRA"

 

 


Art. 1

Oggetto e finalità

 

1. AI fine di valorizzare il patrimonio agricolo e forestale presente sul proprio territorio, la Regione Emilia-Romagna istituisce la Banca regionale della terra, di seguito denominata Banca.

2. La Banca, facilitando l'incontro di domanda e offerta dei terreni, dei fabbricati rurali e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata, si propone di:

a) favorire il recupero delle terre incolte o abbandonate;

b) sostenere l'imprenditoria agricola, ed in particolare giovanile, attraverso il supporto al ricambio generazionale, all'innovazione fondiaria ed al primo insediamento;

c) prevenire lo spopolamento dei territori montani e rurali della Regione attraverso il supporto a nuove possibilità occupazionali e di reddito;

d) valorizzare beni comuni quali la biodiversità, le risorse naturali, la sicurezza del territorio e il paesaggio, attraverso il mantenimento del presidio umano qualificato nelle aree rurali e montane;

e) favorire l'inclusione sociale nelle aree rurali coniugando l'utilizzo delle risorse agricole con le attività tese all'inserimento sociale e lavorativo dei soggetti svantaggiati e fragili di cui all'articolo 3 della legge regionale 17 luglio 2014, n. 12 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381");

f) supportare le politiche di sviluppo territoriali in un'ottica di innovazione, inclusione e sostenibilità;

g) generare risorse per la manutenzione e la gestione attiva del patrimonio pubblico agricolo e agroforestale;

h} creare le condizioni affinché la proprietà dei terreni inseriti nella Banca sia trasferita a soggetti che ne salvaguardino l'uso produttivo, nel pieno rispetto dell'autonomia privata ed in conformità alla legislazione vigente.

 

 

Art. 2

Banca regionale della terra

 

1. La Banca regionale della terra consiste in una banca dati informatica, completa ed aggiornata, di tutti i terreni agricoli ed a vocazione agricola, dei terreni agro-forestali, delle aziende agricole e dei fabbricati rurali, di proprietà pubblica o privata, idonei e disponibili per l'affitto e la concessione, o sottoposti a provvedimento di sequestro o confisca secondo quanto previsto dal comma 2, lettera f}, nonché dei terreni agricoli considerati abbandonati o incolti ai sensi dell'articolo 4.

2. La Banca comprende l'elenco:

a) dei beni di cui al comma 1 di proprietà della Regione e dei suoi enti strumentali e dipendenti;

b) dei beni di cui al comma 1 di proprietà degli enti locali che ne richiedano l'inserimento;

c) dei beni di cui al comma 1 di proprietà dello Stato o degli enti pubblici statali che ne richiedano l'inserimento;

d) dei beni di cui al comma 1 di proprietà di altri enti pubblici o di soggetti privati che ne richiedano l'inserimento;

e) dei terreni dichiarati temporaneamente disponibili, in quanto abbandonati o incolti, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, in attuazione dei principi e dei criteri della legge n. 440 del4 agosto 1978 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), al fine di favorire il recupero delle terre abbandonate, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali;

f) dei beni di cui al comma l, sequestrati o confiscati ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e dell'art 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356, di cui l'ente titolare della proprietà o della gestione richieda l'inserimento nella Banca, compatibilmente con la normativa vigente.

3. Per la realizzazione, l'implementazione, l'aggiornamento e la gestione della Banca, la Regione si avvale prioritariamente dell'integrazione di banche dati esistenti, disponibili presso la Regione medesima, l'Agenzia del Territorio o altri enti e istituzioni, con il sistema informativo regionale. le attività possono essere affidate ad amministrazioni ed enti pubblici, previa convenzione.

4. le informazioni sulla fruizione della Banca, sui beni in essa presenti, nonché sulle procedure di cui all'articolo 3, sono accessibili al pubblico tramite il sito web della Regione e sono rese con le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 6, che disciplina il funzionamento della Banca.

5. la Regione cura l'informazione esterna, tesa alla conoscenza ed alla valorizzazione della Banca presso Istituzioni, enti e cittadini, sentiti gli Enti locali e le rappresentanze economiche e associative.

 

 

Art. 3

Assegnazione dei beni inseriti nella Banca regionale della terra

 

1. I beni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere da al ad e) sono assegnati secondo la procedura stabilita dal regolamento di cui all'articolo 6, che deve prevedere la redazione di un piano di sviluppo aziendale o di un piano di gestione forestale da parte del richiedente.

2. I beni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), sono assegnati nel rispetto delle procedure definite dalle norme che li regolano.

3. Costituiscono criteri di priorità ai fini dell'assegnazione dei beni di cui al comma 1:

a) l'età inferiore ai 40 anni del richiedente;

b) l'essere imprenditore agricolo, in forma singola o associata, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile o l'impegnarsi ad acquisire tale qualifica entro sei mesi dall'assegnazione del bene. In tale ultimo caso, l'assegnazione diviene effettiva solo dopo l'acquisizione della qualifica stessa;

c) per terreni prevalentemente forestali, l'iscrizione del richiedente all'albo regionale delle imprese forestali di cui all'articolo 3-bis della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975 n.6);

d) la previsione, nel piano di sviluppo aziendale, dell'impiego di modelli di agricoltura biologica e sostenibile, ovvero la realizzazione di produzioni a marchio di qualità o tutelate ai sensi della legge regionale 29 gennaio 2008, n.l (Tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario del territorio emiliano-romagnolo);

e) la previsione, nel piano di sviluppo aziendale o nel piano di gestione forestale, di progetti di collaborazione con start up innovative d'ambito agricolo, agroalimentare e agroforestale insediate nel territorio regionale;

f) l'utilizzo del bene per finalità di agricoltura sociale;

g) per i terreni di montagna e collina non idonei ad essere sottoposti a lavorazioni frequenti o profonde, la presentazione, nel piano di sviluppo aziendale, di progetti che prevedono l'utilizzo estensivo a pascolo o la produzione di piccoli frutti, piante officina li, frutta a guscio;

h) l'essere proprietari o titolari di diritti reali sui terreni o i beni confinanti col terreno da assegnare e già adibiti ad attività agricola, agro-forestale o silvo-pastorale, ai fini dell'espansione dell'attività stessa, purché sussista almeno una delle condizioni elencate nel presente comma dalla lettera a) alla lettera g).L'assegnazione dei beni di cui al comma l, in riferimento al piano di sviluppo aziendale o al piano di gestione forestale presentato, specifica le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricoloforestale, l'uso per il quale il bene viene assegnato, la durata dell'assegnazione e l'ammontare del canone o corrispettivo che deve essere corrisposto dall'assegnatario al proprietario, secondo i criteri e con le modalità disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 6.

4. L’assegnazione dei beni di cui al comma 1, in riferimento al piano di sviluppo aziendale o al piano di gestione forestale presentato, specifica le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo-forestale, l’uso per il quale il bene viene assegnato, la durata dell’assegnazione e l’ammontare del canone o corrispettivo che deve essere corrisposto dall’assegnatario al proprietario, secondo i criteri e con le modalità disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 6.

 

Art. 4

Censimento e utilizzo dei terreni abbandonati o incolti

 

1. Si considerano abbandonati o incolti:

a) i terreni agricoli che non siano destinati a uso produttivo da almeno 5 anni, ad esclusione di terreni oggetto di impegni e vincoli derivanti da normativa europea e di quelli espressamente indicati dalla normativa vigente;

b) i terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco ai sensi dell'ordinamento nazionale e regionale vigente.

2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, i Comuni, avvalendosi eventualmente delle Unioni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), anche in collaborazione con gli uffici decentrati della Regione, gli enti per la gestione dei Parchi e la Biodiversità e gli enti di gestione del Patrimonio forestale regionale, effettuano il censimento, secondo le procedure individuate dal regolamento stesso, dei terreni abbandonati o incolti presenti nel proprio territorio e lo trasmettono alla Regione.

3. L'avvenuto censimento è notificato ai proprietari e agli aventi diritto, che possono presentare osservazioni, richieste di cancellazione o di gestione diretta entro i termini e con le modalità indicate dal regolamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Qualora, nei termini previsti, non pervengano osservazioni o richieste, i terreni sono inseriti nella Banca. Negli altri casi, il regolamento stesso disciplina termini e modalità per l'eventuale inserimento dei terreni nella Banca.

4. La Regione coordina le attività tecnico-amministrative finalizzate all'inserimento dei terreni nella Banca.

5. La Regione, anche attraverso i propri uffici decentrati, provvede all'approvazione del piano di sviluppo aziendale o del piano di gestione forestale per la coltivazione dei terreni individuati quali abbandonati o incolti, redatto dai soggetti che fanno richiesta di assegnazione dei terreni medesimi e che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata in conformità al piano stesso, che deve essere allegato alla richiesta. Il piano di sviluppo aziendale e il piano di gestione forestale sono redatti e approvati secondo i criteri e le procedure definite dal regolamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Per i terreni di montagna possono essere presentati anche progetti di utilizzo a pascolo dei terreni.

6. L'assegnazione è revocata e il terreno è riassegnato in caso di conduzione non conforme al piano approvato o di mancato pagamento del canone secondo le modalità stabilite del regolamento di cui all'articolo 6, comma 2.

7. L'approvazione del piano consente al Comune o, all'Unione di Comuni l'occupazione temporanea e non onerosa dei terreni, per il periodo di efficacia del piano medesimo, ai fini della successiva assegnazione ai privati richiedenti, secondo le modalità definite dal regolamento, ai sensi dell'articolo 6. Ai proprietari i cui terreni sono stati oggetto di assegnazione è dovuto il canone determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

8. I proprietari e gli aventi diritto possono chiedere, entro i termini e secondo i criteri e le modalità stabiliti, dal regolamento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, di, gestire direttamente i terreni, allegando alla richiesta il piano di sviluppo aziendale o il piano di gestione forestale.

9. Qualora i terreni abbandonati o incolti inseriti nella banca della terra non siano oggetto di richieste di coltivazione, il Comune o l'Unione ha facoltà di provvedere direttamente agli interventi necessari ai fini della tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali, come definiti da un piano di intervento redatto dall'Ente. In tal caso, il Comune o l'Unione provvede al recupero delle spese secondo i criteri determinati dal regolamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

 

 

Art. 5

Misure di sostegno per l'accesso alla terra

 

1. La Regione concorre al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge mediante l'attuazione degli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale relativi alfa sviluppo rurale, territoriale e sociale, individuando, in particolare i fabbisogni e le specifiche azioni di sostegno volte a favorire il riutilizzo a fini agricoli e forestali dei terreni incolti o abbandonati e dando priorità ai giovani imprenditori.

 

 

Art. 6

Regolamento per il funzionamento della Banca della Terra e per l'utilizzo dei terreni abbandonati e incolti

 

1.Con regolamento, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità di attuazione della legge medesima ed in particolare:

a) le modalità di implementazione, aggiornamento e gestione della Banca, ivi comprese le modalità di acquisizione e gestione dei dati da parte di soggetti esterni alla Regione, prevedendo comunque che la descrizione dei terreni e dei beni fornisca informazioni sulle modalità di affitto e concessione;

b) le modalità per rendere accessibili al pubblico le informazioni sulla fruizione della Banca;

c) la modulistica relativa all'inserimento e al trattamento dei terreni e dei beni di soggetti terzi entro la Banca;

d) i criteri per la redazione e approvazione del piano di sviluppo aziendale o del piano di gestione forestale;

e) i punteggi relativi ai criteri di priorità di cui all'articolo 3, comma 3;

f) i criteri, le modalità e le procedure, per l'assegnazione dei terreni e dei beni inseriti nella Banca;

g) le idonee garanzie a copertura del regolare pagamento dei canoni dovuti ai proprietari dei beni assegnati;

h) le modalità di controllo sulla conduzione dei beni assegnati.

2. Nel medesimo regolamento vengono disciplinate le modalità per il censimento e l'utilizzo dei terreni abbandonati o incolti di cui all'articolo 4. In osservanza dei principi e dei criteri di cui alla legge n. 440 del 1978, la Giunta regionale definisce:

a) le norme tecniche e le procedure per il censimento dei terreni ed i relativi aggiornamenti;

b) i criteri per l'adeguata pubblicità degli elenchi dei terreni classificati come abbandonati o incolti;

c) le procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto dell'avvenuto censimento;

d) i termini e le modalità per la presentazione di osservazioni, richieste di cancellazione o di gestione dei terreni da parte dei proprietari o degli aventi diritto, nonché per l'inserimento dei terreni nella Banca;

e) i criteri di determinazione dei canoni dovuti ai proprietari dei terreni assegnati, l'introduzione di idonee garanzie a copertura del regolare pagamento dei canoni, nonché le norme concernenti la revoca e la riassegnazione;

f) le modalità per il coordinamento delle attività tecnico-amministrative di cui all'articolo 4, comma 4;

g) i criteri per il recupero delle spese sostenute dai Comuni e dalle Unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 8.

 

 

Art. 7

Clausola valutativa

 

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel valorizzare il patrimonio agricolo e forestale presente sul territorio regionale. A tal fine la Giunta, con cadenza triennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione su attuazione e risultati ottenuti della presente legge, evidenziando i seguenti aspetti:

a) fase di costituzione della Banca regionale della terra e successive attività di gestione e promozione della stessa;

b) tipologia, caratteristiche e distribuzione territoriale del patrimonio inserito nella Banca;

c) come la Banca regionale della terra ha favorito la gestione attiva del patrimonio agricolo e forestale, evidenziando dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale di quanto assegnato;

d) tipologie degli assegnatari e attività insediate stanti i piani di sviluppo aziendale o di gestione forestale, dando conto in particolare del sostegno all'imprenditoria giovanile, alle start up innovative insediate e alle forme di agricoltura sociale avviate;

e) eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

 

 

Art. 8

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 2016-2018 la Regione provvede nell'ambito delle risorse di cui al bilancio di previsione 2016-2018 della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" Programma 1 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare".

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2018, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

 

 

 

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

 

Analisi degli articoli

Art. 1

L'articolo enuncia le finalità dell'intervento. Non sono previsti oneri in quanto gli interventi vengono poi declinati in articoli successivi.

Art. 2

L'articolo prevede l'istituzione della Banca regionale della terra: banca dati informatica, completa ed aggiornata, con tutti i terreni agricoli e a vocazione agricola, dei terreni agro-forestali, delle aziende agricole e dei fabbricati rurali, di proprietà pubblica o privata idonei e disponibili per l'affitto e la concessione in quanto incolti (in attuazione dei principi e dei criteri della legge n.440 del 1978), o sottoposti a provvedimento di sequestro o confiscati ai sensi del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.Lgs 159/2011).

La Regione si avvale dell'integrazione di banche dati esistenti, disponibili presso la Regione medesima, l'Agenzia del Territorio, altri enti e istituzioni, con il sistema informativo regionale, tenendo in considerazione la possibilità di affidare la realizzazione, l'implementazione, l'aggiornamento e la gestione della banca dati ad amministrazioni e enti pubblici, previa convenzione.

Le informazioni sulla fruizione della Banca si prevede siano accessibili al pubblico tramite il sito web della Regione Emilia-Romagna.

Le risorse per fare fronte all'implementazione, alla gestione e alla promozione della Banca dati, rientrano nell'ambito di quanto stanziato nel bilancio regionale relativamente alla missione 16 programma 1 riallocando parte delle risorse ivi previste.

Art. 3

L'articolo norma l'assegnazione dei terreni attraverso una procedura stabilita con regolamento, che prevede la redazione di un piano di sviluppo aziendale o piano di gestione forestale da parte del richiedente.

Nell'articolo viene enunciato che nel provvedimento di assegnazione è specificata la durata dell'assegnazione e l'ammontare del canone o corrispettivo.

Si tratta di disposizione di carattere ordina mentale che non prevede oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

L'articolo dispone che i Comuni, avvalendosi eventualmente delle Unioni di Comuni, degli Enti per la gestione dei Parchi e la Biodiversità, degli Enti di gestione del Patrimonio forestale regionale, effettuino il censimento dei terreni abbandonati o incolti presenti nel proprio territorio al fine dell'inserimento in banca dati, secondo modalità disposte da Regolamento.

La Regione coordina le attività tecnico-amministrative finalizzate all'inserimento dei terreni nella Banca, fissa le modalità e i criteri per la predisposizione del piano di sviluppo aziendale o piano di gestione forestale per la scelta del contraente secondo i criteri e le procedure definite dal Regolamento e li approva.

12

Qualora i terreni abbandonati o incolti inseriti nella banca della terra non siano oggetto di richieste di coltivazione, il Comune o l'Unione ha facoltà di provvedere direttamente agli interventi necessari ai fini della tutela degli interessi sociali, economici e ambientali. In tal caso, il Comune o l'Unione provvede al recupero delle spese secondo i criteri determinati da Regolamento.

Si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale che non prevedono oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

In tale articolo è disposto che la Regione concorre al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge mediante l'attuazione degli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale relativi allo sviluppo rurale, territoriale e sociale, individuando, in particolare i fabbisogni e le specifiche azioni di sostegno volte a favorire il riutilizzo a fini agricoli e forestali dei terreni incolti o abbandonati e dando priorità ai giovani imprenditori.

Non sono previsti quindi oneri in quanto trattasi di disposizione di tipo ordinamentale che non istituisce nuove figure di contributi ma si limita a prevedere criteri di premialità nell'ambito di iniziative e misure già in essere.

Art. 6

L'articolo prevede l'adozione di un Regolamento per definire le modalità di implementazione, aggiornamento e gestione della Banca dati ivi comprese le modalità di acquisizione e gestione dei dati da parte di soggetti esterni alla Regione.

Il regolamento, tra i vari aspetti che deve trattare, disciplina i criteri per la redazione e approvazione del piano di sviluppo aziendale o del piano di gestione forestale e definisce i punteggi, i criteri e le priorità per l'assegnazione dei terreni presenti nella stessa.

Norma ordinamentale senza oneri aggiuntivi per il bilancio.

Art. 7

Norma ordina mentale senza oneri aggiuntivi per il bilancio.

Art. 8

È la norma finanziaria.

 

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