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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3189
Presentato in data: 08/09/2016
Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Informazione, pubblicizzazione e trasparenza delle attività della Regione". (08 09 16) A firma della Consigliera: Piccinini

Presentatori:

Piccinini

Relazione:

RELAZIONE

 

L'accessibilità e la completezza delle banche dati informative relative all'attività della pubblica amministrazione corrisponde sia ali' obiettivo di assicurare piena trasparenza rispetto all'operato delle pubbliche amministrazioni, sia all'esigenza di consentire a cittadini, residenti, imprese, enti, organizzazioni ed associazioni di disporre di puntuali ed d articolate informazioni rispetto ai provvedimenti approvati, legislativi, amministrativi e gestionali, senza filtri inutili ed anacronistici. Se la normativa nazionale di riferimento individua natura, argomento e caratteristiche degli atti e delle informazioni da rendere obbligatoriamente disponibili, corrisponde ad una logica di piena ed immediata trasparenza ed accessibilità l'adozione di soluzioni che prevedano la pubblicazione di tutto quanto non è invece soggetto a vincoli di riservatezza o su cui sussistano divieti o limiti di pubblicizzazione.

In questa logica si assume a riferimento il principio della pubblicizzazione come soluzione ordinaria, limitando i casi di non pubblicazione o di pubblicazione parziale ai casi specifici per i quali operino divieti o limitazioni definiti dalla legge.

D'altro canto diversi enti, fra i quali regioni ed Enti locali, già adottando soluzioni analoghe sui propri siti istituzionali.

L'articolo 1 esplicita il richiamo al principio di massima trasparenza e circolazione delle informazioni, in coerenza con lo Statuto, al fine di garantire ai cittadini e ai residenti una effettiva partecipazione. L'ambito di applicazione del principio investe direttamente la regione Agenzie, Enti strumentali, Aziende regionali, e società controllate. Vien esplicitato l'obiettivo della completezza e della tempestività delle pubblicazioni e l'adozione di un approccio diretto a promuovere livelli di trasparenza e modalità di pubblicizzazione da parte di enti e società partecipate non inferiori a quelli assicurati attraverso l'attuazione delle disposizioni del progetto di legge o, comunque realizzati, se ad essi superiori.

L'articolo 2 stabilisce, oltre al rispetto degli obblighi di legge, la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione di tutti i provvedimenti adottati dagli organi politici, anche monocratici, e dalla dirigenza, per i quali non sussistano divieti o limiti di pubblicizzazione, prevedendo altresì la non intelligibilità di dati personali non pertinenti, di dati sensibili o giudiziari, ovvero dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico sociale degli interessati. Inoltre l'articolo individua i termini temporali entro i quali i provvedimenti adottati devono essere pubblicati, prevedendo l'obbligo di motivazione di eventuali pubblicazioni differite e la scadenza ultima entro la quale, anche in questi casi, la pubblicazione deve essere assicurata.

 


 

Testo:

progetto di legge

Informazione, pubblicizzazione e trasparenza delle attività della Regione

 

 


Art. 1 –Principi

 

1.In coerenza con lo Statuto, al fine di garantire ai cittadini e ai residenti una effettiva partecipazione, la Regione informa la propria attività al principio di massima trasparenza e circolazione delle informazioni, con particolare riferimento agli atti legislativi, di indirizzo, amministrativi, gestionali ed ispettivi, assunti sia direttamente sia da Agenzie, Enti strumentali e ed Aziende regionali, nonché dalle società controllate.

2.Ai fini del comma 1 la Regione assicura la completa e tempestiva pubblicizzazione di tutte le informazioni relative alla propria attività ed a quella delle Agenzie, degli enti strumentali e delle Aziende regionali, nonché delle società controllate.

3.La Regione promuove l'adozione di livelli di trasparenza e modalità di pubblicizzazione da parte di enti e società partecipate non inferiori a quelli assicurati attraverso l'attuazione della presente norma o comunque realizzati, se ad essi superiori.

 

 

Art. 2 –Attuazione

 

1.Oltre al rispetto degli obblighi di legge la Regione assicura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i provvedimenti adottati dagli organi politici, anche monocratici, e dalla dirigenza per i quali non sussistano divieti o limiti di pubblicizzazione. In tali casi la pubblicazione avviene assicurando la non intelligibilità di dati personali non pertinenti, di dati sensibili o giudiziari, ovvero dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico sociale degli interessati.

2.Le pubblicazioni dei provvedimenti del comma 1 avvengono di norma entro due giorni lavorativi dalla data di adozione dei provvedimenti. Eventuali differimenti di tale termine, comunque non superiori ad ulteriori tre giorni lavorativi, devono essere adeguatamente motivati dall'autorità emanante il provvedimento. Le motivazioni sono pubblicate contestualmente ed unitamente ai provvedimenti.

3.L'Amministrazione procederà comunque a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti ovvero i dati sensibili o giudiziari, ai sensi dell'art. 4 commi 1 lett. d) ed e) del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).”)

 

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