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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3275
Presentato in data: 26/09/2016
Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifica alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 14 (Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche)". (26 09 16) A firma dei Consiglieri: Taruffi, Torri

Presentatori:

Taruffi, Torri

Testo:

 

Modifica alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 14 (Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche)".

 


Art. 1

Modifica alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 14

 

1.AI comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 14, dopo le parole "e con mezzi non motorizzati" vengono eliminate le parole "e motorizzati".

2.AI comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 14, le parole "dai commi 2 e 3" sono sostituite dalle parole "dai successivi commi".

3.Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 26 luglio 2013, h. 14, è abrogato.

4.Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 14, è così riscritto: "4. Su ciascun percorso della REER è comunque fatta salva la possibilità di deroga temporanea legata allo svolgersi di manifestazioni concessa dall'ente titolare, in accordo con il comune competente per territorio ovvero, in caso di gestione associata delle funzioni, con l'Unione competente. La deroga deve indicare la durata della stessa, contenere le necessarie prescrizioni comportamentali e prevedere il ripristino delle condizioni del terreno e dell'ambiente circostante a spese del richiedente. Il richiedente è tenuto a presentare preventivamente una cauzione che copra interamente le spese di ripristino ambientale, anche attraverso la stipula di un'idonea polizza fidejussoria."

5.AI termine del comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 14, sono aggiunte le parole "dietro presentazione preventiva da parte del richiedente della cauzione di cui al comma precedente."

 

 

Art. 2

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

 

 

 

Scheda tecnico-finanziaria

 

Art. 1 Modifica i commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 4 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 14 (Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche) escludendo il transito dei mezzi motorizzati sui sentieri della rete escursionistica regionale, fatta salva la possibilità di una deroga temporanea legata allo svolgersi di manifestazioni per la quale detta le necessarie prescrizioni comportamentali e di ripristino dello stato ambientale dei luoghi. Si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale.

 

Art. 2 Determina l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

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