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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4224
Presentato in data: 03/03/2017
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Modifiche alle Leggi regionali 30 luglio 2013, n. 15, ad oggetto: 'Semplificazione della disciplina edilizia' e 21 ottobre 2004, n. 23, ad oggetto: 'Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche della Legge 24 novembre 2003, n. 326'". (Delibera di Giunta n. 221 27 02 2017)

Presentatori:

giunta

Testo:

 

Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 30 LUGLIO 2015, N. 15 E

21 OTTOBRE 2004, N. 23

 

 


TITOLO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013, N. 15

 

Art. 1

Modifiche all’art. 2 della legge regionale n. 15 del 2013

 

1.Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a)  il rafforzamento della funzione dello Sportello unico per l’edilizia (SUE) quale unico interlocutore tra i cittadini e la pubblica amministrazione nella materia edilizia, compresa la competenza a trasmettere le comunicazioni di inizio dei lavori (CIL) e le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) che contengono altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche alle altre amministrazioni interessate dall’intervento edilizio, ai fini dello svolgimento del controllo di loro spettanza, nonché la competenza a convocare la conferenza dei servizi per acquisire dalle altre amministrazioni e organismi competenti, ogni atto di assenso, comunque denominato, necessario per la realizzazione dell’intervento edilizio;;

b) la lettera h) è soppressa;

c) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

“i) la previsione dell’immediata utilizzabilità degli immobili di cui sia stata presentata la segnalazione certificata di agibilità, con la possibilità di presentare la segnalazione di agibilità parziale, per singole unità immobiliari o per porzioni dell’edificio;”;

d) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

“l) la razionalizzazione dei controlli dell’attività edilizia, da operarsi in fase di verifica dell’esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’intervento edilizio e in fase di verifica della conformità edilizia e agibilità delle opere realizzate.”.

 

 

Art. 2

Introduzione dell’art. 2 bis nella legge regionale n. 15 del 2013

  1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale n. 15 del 2013 è inserito il seguente:

 

“Art. 2-bis

Uniformazione della disciplina edilizia

1. La presente legge persegue altresì l’obiettivo di uniformare su tutto il territorio regionale la disciplina dell’attività edilizia, recependo la disciplina statale in materia e dando attuazione agli accordi e alle intese tra Stato, Regioni e Autonomie locali aventi la medesima finalità, costituenti livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. In particolare, l’uniformazione della disciplina edilizia è assicurata attraverso l’obbligo:

a)      dell’adozione da parte dei Comuni di regolamenti comunali che riunifichino in un unico provvedimento le disposizioni regolamentari in campo edilizio di loro competenza, nell’osservanza di quanto previsto dall’intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni sancita il 20 ottobre 2016 in attuazione dell’articolo 4, comma 1-sexies, del DPR n. 380 del 2001;

b)      dell’utilizzo negli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica e negli atti normativi di governo del territorio delle definizioni uniformi relative ai parametri urbanistici ed edilizi stabiliti con apposito atto di coordinamento tecnico, di cui all’articolo 12 della presente legge, in conformità all’intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni citata alla lettera a);

c)      della presentazione delle istanze edilizie unicamente attraverso l’utilizzo della modulistica edilizia unificata, predisposta dalla Regione con atto di coordinamento tecnico, in conformità agli accordi tra il Governo, le Regioni e gli enti locali, sanciti in attuazione dell’articolo 24, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari);

d)      della qualificazione delle opere edilizie e della individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono, in conformità al glossario unico approvato ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124).

2. La Regione recepisce gli ulteriori atti e accordi diretti ad ampliare gli ambiti di uniformazione della disciplina edilizia, attraverso l’adozione e l’aggiornamento di atti di coordinamento tecnico, ai sensi dell’art. 12.”.

 

 

Art. 3

Modifiche all’art. 3 della legge regionale n. 15 del 2013

 

1.All’articolo 3 della legge regionale n. 15 del 2013 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. La Giunta regionale mette a disposizione dei Comuni il sistema di cui al comma 1, e stabilisce con apposito provvedimento la data a partire dalla quale le istanze edilizie devono essere presentate unicamente in via telematica, attraverso l’utilizzo del medesimo sistema. A tale scopo la Giunta regionale fornisce alle amministrazioni comunali il supporto tecnico necessario e promuove la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori.”.

 

 

Art. 4

Modifiche all’art. 4 della legge regionale n. 15 del 2013

 

1.Al comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2013 le parole “il titolo abilitativo” sono sostituite dalle seguenti: “le CIL, le SCIA, i permessi di costruire”.

2.All’articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2013 dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4 bis. Dell’avvenuta presentazione di CIL, SCIA, di domanda di permesso di costruire, di segnalazione certificata di agibilità e di ogni altra istanza segnalazione o comunicazione prevista dalla presente legge, lo Sportello unico rilascia immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. La data di protocollazione degli atti citati non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. I termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere o a svolgere i controlli di competenza e quelli previsti per il formarsi del silenzio assenso decorrono comunque dalla data di ricevimento da parte dello Sportello unico, anche in caso di mancato rilascio della ricevuta o di tardiva protocollazione.”.

3. Il comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

“5. Lo Sportello unico acquisisce tramite conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni, necessari ai fini del rilascio del permesso di costruire o per l’inizio dell’attività edilizia subordinata a SCIA o a CIL. In caso di SCIA e di attività edilizia libera soggetta a CIL, lo Sportello unico svolge la medesima attività su istanza dei privati interessati, anche prima della presentazione della SCIA e della CIL, ai sensi degli articoli 7, comma 7, 14, comma 2, e 15, comma 2, della presente legge..

4. All’articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2013 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

“5 bis. Se per l’attività edilizia soggetta a CIL o a SCIA sono necessarie altre SCIA o altre comunicazioni, l’interessato presenta un’unica CIL o un’unica SCIA e lo Sportello unico trasmette alle altre amministrazioni interessate la CIL o la SCIA al fine di consentire, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività.”.

5. Al comma 6, lettera a), dell’articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2013 sono soppresse le seguenti parole: “, a norma dell’articolo 40-undecies, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio)”.

4. Al comma 8 dell’articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2013 sono soppresse le seguenti parole: “Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dalla presente legge,”.

 

 

Art. 5

Modifiche all’art. 5 della legge regionale n. 15 del 2013

 

1.All’articolo 5, comma 5, secondo periodo, della legge regionale n. 15 del 2013 le parole “provvede altresì al rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità delle opere realizzate, nonché” sono sostituite dalle seguenti: “riceve la segnalazione di agibilità e provvede”.

 

 

Art. 6 

Modifiche all’art 6 della legge regionale n. 15 del 2013

 

1.Alla lettera a) dell’articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 15 del 2013 dopo le parole “beni paesaggistici” sono inserite le seguenti: “, ad esclusione delle autorizzazioni paesaggistiche semplificate di cui all’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.

 

 

Art. 7

Modifiche all’art. 7 della legge regionale n. 15 del 2013

 

1.Al comma 1 dell’art. 7 della legge regionale n. 15 del 2013 dopo la lettera a) è inserita la seguente:

“a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;”.

2.Al comma 2 dell’art. 7 della legge regionale n. 15 del 2013 le parole “inizio dei” sono sostituite dalla seguente: “avvio”.

3.Al comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) le opere di manutenzione straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo e le opere interne alle costruzioni, qualora non modifichino le destinazioni d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio;

b) dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

“c-bis) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della lettera g.6) dell’Allegato, qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio;

c-ter) le recinzioni, le cancellate e i muri di cinta;

c-quater) gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi;

c-quinquies) il recupero e il risanamento delle aree libere urbane e gli interventi di rinaturalizzazione;

c-sexies) i significativi movimenti di terra di cui alla lettera m) dell’Allegato;

c-septies) le serre stabilmente infisse al suolo, tra cui quelle in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;

c-octies) ogni altro intervento edilizio non riconducibile agli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo e agli articoli 10, 13 e 17.”.

4.Al comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel secondo periodo le parole “e da una relazione tecnica” sono soppresse;

b) l’ultimo periodo è soppresso.

5.Dopo il comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013 è aggiunto il seguente comma:

“5 bis. Entro cinque giorni successivi alla presentazione della CIL, lo Sportello unico controlla la completezza della documentazione e verifica, per un campione non inferiore al 25 per cento delle pratiche presentate, la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici per l’esecuzione degli interventi.”.

6.All’articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013 il secondo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente:

“Per i medesimi interventi non è richiesta la segnalazione certificata di agibilità di cui all'articolo 23, salvo il caso di variazione della superficie o del numero delle unità immobiliari.”.

7.Il comma 7 dell’articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

“7. Gli interessati, prima dell'inizio dell'attività edilizia, possono richiedere allo Sportello unico di provvedere all'acquisizione delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari secondo la normativa vigente per la realizzazione dell'intervento edilizio, presentando la documentazione richiesta dalla disciplina di settore per il loro rilascio.”.

 

 

Art. 8

 Sostituzione dell’art. 8 della legge regionale n. 15 del 2013

 

  1. L’articolo 8 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

“Art. 8

Attività edilizia in aree parzialmente pianificate

1. Per i comuni provvisti di Piano Urbanistico Generale (PUG), negli ambiti del territorio assoggettati ad accordo operativo o a piano attuativo di iniziativa pubblica, come presupposto per le trasformazioni edilizie, fino all’approvazione dei medesimi strumenti e a seguito della scadenza della loro efficacia sono consentiti l’attività edilizia libera, di cui all’articolo 7, comma 1, nonché gli interventi sul patrimonio edilizio esistente relativi:

a) alla manutenzione straordinaria;

b) al restauro e risanamento conservativo;

c) alla ristrutturazione edilizia, nei casi e nei limiti previsti dal PUG;

d) alla demolizione senza ricostruzione nei casi e nei limiti previsti dal PUG.

2. Fino all'approvazione della nuova strumentazione urbanistica prevista dalla legge regionale sulla tutela e l’uso del territorio, i medesimi interventi previsti al comma 1 sono consentiti per i Comuni provvisti di Piano Strutturale Comunale (PSC), negli ambiti del territorio assoggettati a Piano Operativo Comunale (POC), fino all’approvazione del medesimo strumento e a seguito della scadenza del termine di efficacia dello stesso, qualora entro il medesimo termine non si sia provveduto all'approvazione del PUA o alla reiterazione dei vincoli espropriativi secondo le modalità previste dalla legge.

3. I medesimi interventi edilizi previsti al comma 1 sono consentiti nei Comuni ancora provvisti di Piano Regolatore Generale (PRG) e fino all'approvazione della nuova strumentazione urbanistica prevista dalla legge regionale sulla tutela e l’uso del territorio, per le aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dal PRG.

4. Sono comunque fatti salvi i limiti più restrittivi circa le trasformazioni edilizie ammissibili, previsti dal PUG, ovvero, in via transitoria, dal RUE o dal regolamento edilizio comunale.”.

 

 

Art. 9

Modifiche all’art. 9 della legge regionale n. 15 del 2013

 

1.Il comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale n. 15 del 2013 è soppresso.

2.Il comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

“6. L’efficacia dei titoli abilitativi è sospesa nei casi di cui all’articolo 90, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e nei casi di cui all’art. 32, comma 1, della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabile).”.

 

 

Art. 10

Modifiche all’art. 10 della legge regionale n. 15 del 2013

 

1.All’articolo 10, comma 1, lettera a), le seguenti parole sono soppresse: “e dell’articolo 40 della legge regionale n. 20 del 2000”;

2.Il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

“2. Per le opere pubbliche di cui al comma 1, lettere a), b) e c) non è richiesta la presentazione della segnalazione certificata di agibilità, di cui agli articoli da 23 a 26. La medesima segnalazione è presentata per le opere private approvate con l’accordo di programma di cui al comma 1, lettera a).”.

 

 

Art. 11

Modifiche all’art. 11 della legge regionale n. 15 del 2013

 

1.I commi 2 e 3 dell’articolo 11 della legge regionale n. 15 del 2013 sono soppressi.

 

 

Art. 12

Modifiche all’art. 12 della legge regionale n. 15 del 2013

 

1.All’articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 15 del 2013 il secondo periodo è sostituto dal seguente:

“Decorso inutilmente tale termine, salvo diversa previsione, gli atti di cui al presente articolo trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili, fatti salvi gli interventi edilizi per i quali, prima della scadenza del medesimo termine, sia stato presentato il relativo titolo abilitativo o la domanda per il suo rilascio.”.

 

 

Art. 13

Modifiche all’art. 13 della legge regionale n. 15 del 2013

 

1.All’articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a)all’alinea sono soppresse le seguenti parole: “gli interventi non riconducibili alla attività edilizia libera e non soggetti a permesso di costruire, tra cui”;

b)alla lettera a) sono aggiunte in fine le parole “, lettera a)”;

c)alla lettera c) sono aggiunte in fine le seguenti parole "che non presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a);";

d)dopo la lettera e) è inserita la seguente:

“e-bis) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione, ai sensi della lettera g.6) dell’Allegato, che non presentano i requisiti di cui all’art. 7, comma 4, lettera c-bis);”;

le lettere i), l), n), o) e p) sono soppresse.

 

 

Art. 14

Modifiche all’art. 14 della legge regionale n. 15 del 2013

 

1.Dopo il comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2013 sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Se la SCIA comprende altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche necessarie per l’inizio dei lavori, l’interessato presenta un’unica SCIA che, a seguito della verifica di completezza di cui al comma 4, viene trasmessa dallo Sportello unico alle altre amministrazioni interessate al fine del controllo, per quanto di competenza, della sussistenza dei requisiti e dei presupposti per eseguire l’intervento edilizio, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, primo periodo. Almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 5 del presente articolo, le amministrazioni interessate possono presentare allo Sportello unico proposte motivate per l’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.

2-ter. Se la SCIA è subordinata all’acquisizione di atti di assenso, comunque denominati, o all’esecuzione di verifiche preventive, l’interessato, unitamente alla SCIA, presenta la relativa istanza allo Sportello unico, corredata dalla necessaria documentazione. Lo Sportello unico, entro cinque giorni dal ricevimento, convoca la conferenza di servizi, di cui all’articolo 14 della legge n. 241 del 1990, e l’inizio dei lavori è subordinato alla conclusione positiva della stessa conferenza di servizi.”.

2.Al comma 8 dell’articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2013, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “, disponendo la sospensione dei lavori per le parti interessate dalla conformazione del progetto.”.

3.Al comma 11 dell’articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2013 le parole “al fine del rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità” sono sostituite dalle seguenti: “della presentazione della segnalazione certificata di agibilità”.

4.Il comma 12 dell’articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

“12. Decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 5, i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’intervento e di rimozione degli effetti dannosi, di cui ai commi 8, 9 e 10, sono assunti in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990.”.

 

 

Art. 15

Modifiche all’art. 15 della legge regionale n. 15 del 2013

 

1.Il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

“1. Nella SCIA l’interessato può dichiarare che i lavori non saranno avviati prima della conclusione del procedimento di controllo, di cui all’articolo 14, commi da 4 a 10, ovvero può indicare una data successiva di inizio lavori, comunque non posteriore ad un anno dalla presentazione della SCIA. In tale caso la SCIA è efficace dalla data ivi indicata.”.

2.Il comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

“3. La SCIA subordinata all’acquisizione di atti di assenso, comunque denominati, o all’esecuzione di verifiche preventive è efficace dalla data di positiva conclusione della conferenza di servizi, ai sensi del comma 2-ter dell’art. 14.”.

 

 

Art. 16

Modifiche all’art. 16 della legge regionale n. 15 del 2013

 

1.All’art. 16, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2013 le parole “commi 7 e 8” sono sostituite dalle seguenti: “commi da 7 a 10”.

 

 

Art. 17

Modifiche all’art. 17 della legge regionale n. 15 del 2013

 

1.All’articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2013 la lettera b) è soppressa.

 

 

Art. 18

Modifiche all’art. 18 della legge regionale n. 15 del 2013

 

1.Al comma 4 dell’articolo 18 della legge regionale n. 15 del 2015 sono soppresse le seguenti parole: “e richiedendo alle amministrazioni interessate il rilascio delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari al rilascio del provvedimento di cui all’articolo 9, comma 5”.

2.Il comma 7 dell’articolo 18 della legge regionale n. 15 del 2015 è sostituito dal seguente:

“7. Se per il rilascio del permesso è necessaria l’acquisizione di atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni, il responsabile del procedimento convoca la conferenza di servizi, di cui all’articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Se per il rilascio del permesso sono necessarie SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, il responsabile del procedimento provvede alla trasmissione della relativa documentazione alle amministrazioni interessate al fine di consentire il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, primo periodo.”.

3.Al comma 9 dell’articolo 18 della legge regionale n. 15 del 2015 il secondo periodo è sostituito dal seguente:

Fino all'approvazione dell'atto di coordinamento tecnico il medesimo termine è raddoppiato per i progetti particolarmente complessi, secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.”.

4.Il comma 12 dell’articolo 18 della legge regionale n. 15 del 2015 è soppresso.

 

 

Art. 19

Modifiche all’art. 20 della legge regionale n. 15 del 2013

 

1.Dopo il comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2013 è inserito il seguente:

“2 bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree produttive dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d’uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d’uso non comporti aumento della superficie coperta prima dell’intervento di ristrutturazione.”.

2.Al comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2013 dopo le parole “gli interventi di” sono inserite le seguenti: “riuso e di rigenerazione urbana nonché, in via transitoria, gli interventi di”.

 

 

Art. 20

Modifiche all’art. 22 della legge regionale n. 15 del 2013

 

1.Il comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

“1. Sono realizzate con SCIA le varianti al titolo abilitativo che non costituiscono variazione essenziale ai sensi dell’articolo 14 bis della L.R. n. 23 del 2004.”.

 

 

Art. 21

Sostituzione dell’art. 23 della legge regionale n. 15 del 2013

 

1.L’articolo 23 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

“Art. 23

Segnalazione certificata di agibilità

1. La segnalazione certificata di agibilità è presentata per gli interventi edilizi abilitati con SCIA e con permesso di costruire e per gli interventi privati la cui realizzazione sia prevista da accordi di programma, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a). La segnalazione certificata di agibilità è presentata altresì per gli interventi edilizi eseguiti con CIL nei casi di variazione del numero o della superficie delle unità immobiliari. La stessa segnalazione è facoltativamente presentata dagli interessati nei restanti casi di opere eseguite con CIL e nei casi di titolo in sanatoria.

2. La segnalazione certificata di agibilità può altresì essere presentata, anche in assenza di lavori, per gli immobili privi di agibilità che presentano i requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, secondo quanto specificato dalla modulistica edilizia unificata.

3. L'interessato presenta allo Sportello unico, entro quindici giorni dall'effettiva conclusione delle opere e comunque entro il termine di validità del titolo originario, la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità corredata:

a)dalla comunicazione di fine dei lavori;

b)dalla dichiarazione asseverata, predisposta da professionista abilitato, che l'opera realizzata è conforme al progetto approvato o presentato ed alle varianti, dal punto di vista dimensionale, delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, ad esclusione dei requisiti e condizioni il cui rispetto è attestato dalle certificazioni di cui alla lettera c);

c)dal certificato di collaudo statico o dal certificato di rispondenza di cui all’articolo 19 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), dalla dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico e da ogni altra dichiarazione di conformità comunque denominata, richiesti dalla legge per l'intervento edilizio realizzato;

d)dall'indicazione del protocollo di ricevimento della richiesta di accatastamento dell'immobile presentata dal richiedente, quando prevista;

e)dalla SCIA per le eventuali varianti in corso d'opera realizzate ai sensi dell'articolo 22;

f)dalla documentazione progettuale che si è riservato di presentare all'atto della fine dei lavori, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera c).

4.La Giunta regionale, con la modulistica edilizia unificata, individua i contenuti dell'asseverazione di cui al comma 3, lettera b), e la documentazione da allegare alla segnalazione certificata di agibilità, allo scopo di semplificare e uniformare l’attività di verifica della completezza documentale.

5.Lo Sportello unico, rilevata l'incompletezza formale della documentazione presentata, richiede agli interessati, per una sola volta, la documentazione integrativa non a disposizione dell'amministrazione comunale. La richiesta sospende il termine di trenta giorni per il controllo della segnalazione, il quale riprende a decorrere per il periodo residuo dal ricevimento degli atti.

6.L'utilizzo dell'immobile è consentito dalla data di presentazione della segnalazione, fatto salvo l'obbligo di conformare l'opera realizzata alle eventuali prescrizioni stabilite dallo Sportello unico in sede di controllo della segnalazione di conformità edilizia e di agibilità, ai sensi del comma 11, secondo periodo.

7.Sono sottoposti a controllo sistematico:

a) gli interventi di nuova costruzione;

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia.

8.L'amministrazione comunale può definire modalità di svolgimento a campione dei controlli di cui al comma 7, comunque in una quota non inferiore al 25 per cento degli stessi, qualora le risorse organizzative disponibili non consentano di eseguire il controllo di tutte le opere realizzate.

9.Fuori dai casi di cui al comma 7, almeno il 25 per cento dei restanti interventi edilizi, indicati ai commi 1 e 2, è soggetto a controllo a campione.

10.I controlli sistematici e a campione sono effettuati entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della segnalazione. Entro tale termine il responsabile del procedimento, previa ispezione dell'edificio, controlla:

a) che le varianti in corso d'opera eventualmente realizzate siano conformi alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3;

b) che l'opera realizzata corrisponda al titolo abilitativo originario, come integrato dall'eventuale SCIA di fine lavori presentata ai sensi dell'articolo 22, o alla CIL, come integrata dalla comunicazione di fine lavori;

c) la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, in conformità al titolo abilitativo originario;

d) la correttezza della classificazione catastale richiesta, verificando la coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle opere realizzate e segnalando all'Agenzia delle entrate le eventuali incoerenze riscontrate.

11. In caso di esito negativo dei controlli di cui al comma 10, lettere a) e b), trovano applicazione le sanzioni di cui alla legge regionale n. 23 del 2004, per le opere realizzate in totale o parziale difformità dal titolo abilitativo o in variazione essenziale allo stesso. Ove lo Sportello unico rilevi la carenza delle condizioni di cui al comma 10, lettera c), ordina motivatamente all'interessato di conformare l'opera realizzata, entro il termine di sessanta giorni. Trascorso tale termine trova applicazione la sanzione di cui all'articolo 26, comma 2, della presente legge.

12. La presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso, ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), ovvero per motivi strutturali.”.

 

 

Art. 22

Modifiche all’art. 25 della legge regionale n. 15 del 2013

 

1.Al comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale n. 15 del 2013 le parole “Il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità parziale può essere richiesto:” sono sostituite dalle seguenti: “La segnalazione certificata di agibilità parziale può essere presentata:”.

2.Al comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale n. 15 del 2013 la parola “richiesta” è sostituita con la parola “segnalazione” e le parole “il procedimento di cui all’articolo 23.” sono sostituite con le parole “l’articolo 23.”

 

 

Art. 23

Modifiche all’art. 26 della legge regionale n. 15 del 2013

 

1.La rubrica dell’articolo 26 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituita dalla seguente: “Sanzioni per il ritardo e per la mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità”.

2.Al comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale n. 15 del 2013 le parole “richiesta del certificato di conformità edilizia e” sono sostituite dalle seguenti: “presentazione della segnalazione certificata”.

3.Al comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale n. 15 del 2013 le parole “domanda di conformità edilizia e” sono sostituite dalle seguenti: “segnalazione certificata di”.

 

 

Art. 24

Modifiche all’art. 30 della legge regionale n. 15 del 2013

 

1.Al comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale n. 15 del 2013 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) un aumento delle unità immobiliari non rientrante nella definizione di manutenzione straordinaria, di cui alla lettera b), secondo periodo, dell’Allegato alla presente legge.”.

2.Il comma 2 dell’articolo 30 della legge regionale n. 15 del 2013 è soppresso.

3.Il comma 3 dell’articolo 30 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

3. Ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, l'Assemblea legislativa provvede a definire ed aggiornare almeno ogni cinque anni le tabelle parametriche. Le tabelle sono articolate in relazione:

a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei Comuni;

b)alle caratteristiche geografiche e socio-economiche dei Comuni;

c)ai diversi ambiti e zone previsti negli strumenti urbanistici;

d)alle quote di dotazioni per attrezzature e spazi collettivi fissate dalla legge regionale ovvero stabilite dai piani urbanistici generali;

e)alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’Allegato, lettera f), primo, secondo e terzo periodo, anziché quelli di nuova costruzione;

f)alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, denominato contributo straordinario, è regolato dalla disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio.”.

2.Il comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

“4. Fino alla ridefinizione delle tabelle parametriche, nei termini previsti dall’art. 10 della legge regionale 9 maggio 2016, n. 7 (Prima variazione generale di bilancio della Regione Emilia-Romagna 2016-2018), continuano a trovare applicazione le deliberazioni del Consiglio regionale 4 marzo 1998, n. 849 (Aggiornamento delle indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10) e n. 850 (Aggiornamento delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10).”.

 

 

Art. 25

Modifiche all’art. 31 della legge regionale n. 15 del 2013

 

1.Il comma 4 dell’articolo 31 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

“4. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, i Comuni hanno la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni..

 

 

Art. 26

Modifiche all’art. 32 della legge regionale n. 15 del 2013

 

1.All’articolo 32, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a)la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

“c) per gli interventi di manutenzione straordinaria, di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), senza aumento della superficie calpestabile;

c bis) per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), senza aumento della superficie calpestabile e senza mutamento della destinazione d’uso che comporti un aumento di carico urbanistico, ai sensi dell’articolo 28, comma 3;”;

b)la lettera g) è sostituita dalla seguente:

“g) il frazionamento di unità immobiliari eseguito con opere di manutenzione straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo senza aumento della superficie calpestabile e senza mutamento di destinazione d’uso che comporti un aumento di carico urbanistico, ai sensi dell’articolo 28, comma 3;”;

c)alla lettera l) dopo le parole “di tutela” sono aggiunte le seguenti: “dell’assetto idrogeologico e”.

 

 

Art. 27

Modifiche all’Allegato alla legge regionale n. 15 del 2013

 

1.All’Allegato alla legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a)la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) “Interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso;”;

b)la lettera e) è soppressa;

c)alla lettera f) sono apportate le seguenti modifiche:

1.alla fine del terzo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “, nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente”;

2.l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono altresì quelli che comportino, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nei centri storici o negli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004;”;

a)alla lettera g.5) sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale, per la sosta ed il soggiorno di turisti;”.

 

 

TITOLO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2004, N. 23

 

Art. 28

Modifiche all’art. 12 della legge regionale n. 23 del 2004

 

1.Il comma 4 dell’art. 12 della legge regionale n. 23 del 2004 è sostituito dal seguente:

“4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l’inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.”.

 

 

Art. 29

Modifiche all’art. 13 della legge regionale n. 23 del 2004

 

1. Dopo il comma 4 dell’art. 13 della legge regionale n. 23 del 2004 sono aggiunti i seguenti commi:

“4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui agli articoli 9 e 10, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali.

4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al Comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.”:

 

 

Art. 30

Modifiche all’art. 14-bis della legge regionale n. 23 del 2004

 

1.Al comma 1 dell’art. 14-bis della legge regionale n. 23 del 2004, sono soppresse le seguenti parole: “come integrato dalla SCIA di fine lavori”.

2.Il comma 2 dell’art. 14-bis della legge regionale n. 23 del 2004 è soppresso.

3.Al comma 3 dell’art. 14-bis della legge regionale n. 23 del 2004 le parole “ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 20 del 2000.” sono sostituite dalle seguenti: “con atto di coordinamento tecnico.”

 

 

Art. 31

Modifiche all’art. 16 bis della legge regionale n. 23 del 2004

 

1.Al comma 1 dell’art. 16 bis della legge regionale n. 23 del 2004 le parole “258,00 euro” sono sostituite dalle seguenti: “1000 euro”.

2.Alle lettere a) e b) del comma 3 dell’art. 16 bis della legge regionale n. 23 del 2004 le parole “in materia edilizia” sono sostituite con le seguenti: “n. 15 del 2013”.

 

 

Art. 32

Modifiche all’art. 17 della legge regionale n. 23 del 2004

 

1.All’art. 17, comma 3, lettera c), della legge regionale n. 23 del 2004 le parole “500 euro” sono sostituite con le seguenti: “1000 euro”.

2.Al comma 4-bis dell’art. 17 della legge regionale n. 23 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a)le parole “3 della legge regionale n. 31 del 2002” sono sostituite con le seguenti: “6, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 15 del 2013.”;

b)è aggiunto in fine il seguente periodo: “Nei casi in cui il vincolo paesaggistico sia stata apposto in data successiva alla realizzazione delle opere oggetto della sanatoria, l’accertamento di conformità è subordinato all’acquisizione dell’assenso delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo. L’assenso è espresso con le modalità previste per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004.”.

 

 

Art. 33

Modifiche all’art. 19 bis della legge regionale n. 23 del 2004

 

1.Al comma 1 dell’art. 19 bis della legge regionale n. 23 del 2004 le seguenti parole “o dimensione” sono soppresse.

2.Dopo il comma 1 dell’art. 19 della legge regionale n. 23 del 2004 sono aggiunti i seguenti commi:

“1-bis.Costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina dell’attività edilizia di cui all’articolo 9, comma 3, della L.R. n. 15 del 2013, non comportino aumento di volume o di superficie superiori al 2% e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile. A tali tolleranze possono essere ricondotte, in via esemplificativa:

a) il minore dimensionamento dell’edificio;

b) la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;

c) l’inesatta esecuzione di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne;

d) la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria.

1-ter. Nell’osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell’affidamento dei privati, costituiscono altresì tolleranze costruttive le parziali difformità, rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l’amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell’ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell’agibilità dell’immobile. È fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all’articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990, nei limiti e condizioni ivi previste.

1-quater. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie e rappresentate nei relativi elaborati progettuali, secondo le modalità definite dall’atto di coordinamento tecnico assunto ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della L.R. n. 15 del 2013.”.

 

 

Art. 34

Modifiche all’art. 21 della legge regionale n. 23 del 2004

 

1.Al comma 2 dell’art. 21 della legge regionale n. 23 del 2004 le parole “Agenzia del territorio” sono sostituite dalle seguenti: “Agenzia delle entrate”.

 

 

 

 

 

 

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

 

L’articolato del progetto di legge comprende 34 articoli ed è strutturato in due Titoli:

  • il Titolo I (MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013, N. 15) contempla 27 articoli i quali modificano, sostituiscono o introducono altrettanti articoli della LR 15/2013 (Semplificazione della disciplina edilizia);
  • il Titolo II (MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2004, N. 23) contempla 7 articoli di modifica di altrettanti articoli della LR 23/2004 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del DL 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).

Si tratta in tutti i casi di modifiche alla disciplina regionale dell’attività edilizia, incidenti sulle relative competenze dei Comuni o delle relative Unioni, e dovute a necessità di adeguamento rispetto a sopravvenute disposizioni statali, o di coordinamento rispetto ai contenuti del progetto di nuova legge urbanistica regionale (progetto di legge d’iniziativa della Giunta regionale “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”) in corso di approvazione.

Non comporta pertanto nessun onere a carico del bilancio regionale.

 

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