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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4670
Presentato in data: 23/05/2017
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici" (Delibera di Giunta n. 668 del 22 05 17).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

RELAZIONE

 

Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici

 

Il quadro di riferimento

 

La materia ambientale recentemente è stata interessata da alcuni rilevanti interventi del legislatore statale, in particolare:

-          la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali);

-          la legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

-          il D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124).

 

Oltre a tale normativa settoriale, il quadro di riferimento normativo in cui si esplicano le funzioni amministrative nelle materie relative all’ambiente e alla difesa del suolo è stato caratterizzato dall’impatto di due importanti interventi legislativi a carattere generale e trasversale:

-          il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la cui applicazione è a regime a partire dall’anno 2016;

-          il D.Lgs. 18 aprile 2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

 

In considerazione di tale evoluzione del quadro legislativo statale è emersa la necessità di adeguare alcune disposizioni regionali che fanno riferimento al contesto normativo preesistente ai citati provvedimenti.

 

A ciò si aggiunge la necessità, in materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, di aggiornare alcune norme regionali ormai risalenti e di dare attuazione a innovazioni introdotte da alcune recenti riforme regionali, in particolare:

-          la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni);

-          la L.R. 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a favore dell’economia circolare, della riduzione della produzione di rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).

 

Oltre alle esigenze di adeguamento e aggiornamento normativo derivanti dal quadro sopra descritto, sussiste la necessità di dare continuità ad alcune misure a favore dei territori colpiti dagli eventi sismici che hanno colpito i territori dell’Emilia-Romagna e dell’Italia centrale rispettivamente nel 2012 e nel 2016, in continuità con azioni già intraprese da questa Regione.

 

Le finalità e il contenuto del progetto di legge

 

Partendo da tale inquadramento normativo e di contesto, si fornisce di seguito l’illustrazione delle novità che si intendono introdurre con il presente intervento legislativo.

 

Il progetto di legge in oggetto è composto da 33 articoli, strutturati in quattro titoli, che relativamente agli ambiti dell’ambiente e della difesa del suolo e della costa fanno riferimento alle finalità, sopra descritte, di adeguare alcune norme regionali rispetto a normative statali sopravvenute, di aggiornare l’ordinamento regionale e di prevedere apposite misure a favore dei territori colpiti da eventi sismici.

 

Titolo I - Disposizioni generali

 

L’articolo 1 descrive l’oggetto e le finalità della legge.

 

Titolo II – Disposizioni per l’adeguamento di norme regionali e il recepimento di discipline statali

 

Gli articoli da 2 a 4 incidono sulla legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18,  e 24 gennaio 1975, n. 6).

L’articolo 2 modifica l’articolo 13 della L.R. n. 30/1981 per attualizzarne i contenuti e per coordinarli con quanto disposto dal D.lgs. n. 227/2001 in merito alla definizione di bosco, nonché per la migliore applicazione della regolamentazione regionale del settore forestale e degli aspetti trasversali correlati al vincolo idrogeologico, alle misure di prevenzione degli incendi boschivi, alla tutela del paesaggio e alla commercializzazione dei prodotti legnosi. In tale contesto vengono disciplinati il contenuto e le finalità del Regolamento forestale regionale, recante anche le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF).

L’articolo 3 modifica l’articolo 15 della L.R. n. 30/1981 per attualizzarne i contenuti in relazione alla recente riforma del Corpo Forestale dello Stato e all’esigenza di sistematizzare e aggiornare le sanzioni per le infrazioni al regolamento regionale recante anche le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, attualmente modulate in base all’articolo 63 della LR 6/2005.

L’articolo 4 nei primi due commi prevede norme transitorie relative all’applicazione degli articoli 3 e 4 del progetto di legge, prevedendo in particolare l’approvazione entro sei mesi del nuovo Regolamento forestale recante le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, nel rispetto dell’art. 13 della L.R. n. 30/1981 come modificato dal progetto di legge, e l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 15 della medesima L.R. n. 30/1981, come modificato dal progetto di legge, alle violazioni accertate successivamente all’aggiornamento del Regolamento forestale. Il comma 3 contestualizza gli adempimenti di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) nel nuovo assetto delle funzioni conseguenti al riordino istituzionale.

Il comma 4 del medesimo articolo prevede l’abrogazione di alcune disposizioni della L.R. n. 30/1981 per esigenze di coordinamento rispetto alle modifiche introdotte con il progetto di legge.

 

Gli articoli 5 e 6 modificano rispettivamente gli articoli 164-bis e 167 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) in tema di interventi sulla rete stradale.

In particolare, l’articolo 6 modifica l’articolo 167 della L.R. n. 3/1999 relativamente ai finanziamenti connessi a eventi eccezionali e/o calamitosi, sempre più frequenti a seguito del diffuso dissesto idrogeologico nel territorio della Regione, in analogia e uniformità con i finanziamenti per manutenzione straordinaria di cui all’art 167 comma 2. lettera b), che sono destinati a tutta la rete stradale provinciale, sia pure con priorità di spesa per quella di interesse regionale. A seguito del venir meno dei trasferimenti statali conseguenti al trasferimento alle Province di alcune strade della rete statale, non troverebbe infatti più giustificazione la destinazione di risorse del bilancio regionale esclusivamente alla rete di interesse regionale, costituita in gran parte da strade ex statali.

La modifica dell’articolo 164-bis della L.R. n. 3/1999 prevista dall’articolo 5 ha invece finalità di coordinamento normativo, in quanto sopprime il riferimento alla riqualificazione della rete provinciale poichè questa rientra più correttamente fra gli interventi di manutenzione straordinaria, che trovano una disciplina specifica all’articolo 167 comma 2 lettera b) della LR 3/1999 e pertanto al di fuori del Programma Quinquennale di cui all’art. 164 bis comma 1, lettera a).

 

Gli articoli da 7 a 19 modificano la L.R. 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale) soprattutto al fine di recepire le novità introdotte dal D.Lgs. n. 127/2016. Le modifiche sono dirette prevalentemente ad adeguare il testo della legge rispetto a contenuti e riferimenti testuali previsti nelle nuove norme statali, e in alcuni casi a operare forme di razionalizzazione e semplificazione. 

L’articolo 7 modifica le lettere d) ed e) dell’articolo 4, comma 1, della L.R. n. 9/1999 al fine di garantire omogeneità con le lettere precedenti.

L’articolo 8 modifica l’art. 4-bis della L.R. n. 9/1999 con l’intento di fornire un coordinamento, rispetto alla normativa statale, in ordine alla corretta applicazione della norma ivi contenuta in riferimento ai progetti che sono assoggettati a procedura di verifica (screening) ovvero che non sono tenuti ad alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale e che il proponente ha volontariamente deciso di assoggettare a VIA. Difatti la norma nazionale prevede un termine per la realizzazione per i progetti assoggettati a VIA e non prevede alcun termine per le procedure di screening, e inoltre non prevede la possibilità della VIA volontaria.  L’art. 4-bis della l.R. n. 9/1999 nel prevedere la possibilità della VIA volontaria non ha chiarito che le conseguenze della mancata realizzazione del progetto nel termine trovano applicazione solo per i casi di VIA obbligatoria ai sensi delle norme nazionali. Poiché la decisione di assoggettarsi a VIA in maniera volontaria è da privilegiare ai fini della tutela degli interessi pubblici generali in materia di ambiente, appare quindi opportuno chiarire, con la modifica proposta, che nel caso di assoggettamento volontario continua a trovare applicazione quanto previsto dalla norma nazionale per la procedura di screening al fine di non disincentivare l’utilizzo dello strumento volontario.

L’articolo 9 modifica l’art. 5 della L.R. n. 9/1999 al fine di adeguarne il contenuto all’attuale assetto istituzionale che riguarda le Province.

L’articolo 10 modifica l’art. 6 della L.R. n. 9/1999 per quanto riguarda i commi 3 e 5 al fine di adeguarne il testo al D.Lgs. n. 127/2016.

L’articolo 11 modifica l’art. 7 della L.R. n. 9/1999 al fine di adeguare il testo al D.Lgs. n. 127/2016.

L’articolo 12 modifica l’art. 9 della L.R. n. 9/1999 al fine di garantire il ricorso a modalità informatiche e la trasparenza nello svolgimento del procedimento, in attuazione del D.Lgs. n. 127/2016.

L’articolo 13 modifica l’art. 12 della L.R. n. 9/1999 al fine di correggere un mero errore materiale.

L’articolo 14 modifica l’art. 14 della L.R. n. 9/1999 al fine di adeguarne il contenuto all’attuale assetto istituzionale che riguarda le Province.

L’articolo 15 modifica l’art. 15-bis della L.R. n. 9/1999 al fine di garantire tempi certi al procedimento.

L’articolo 16 modifica l’art. 17 della L.R. n. 9/1999 al fine di adeguare il testo al D.Lgs. n. 127/2016, tenuto anche conto del mutato assetto istituzionale conseguente alla L.R. n. 13/2015.

L’articolo 17 modifica l’art. 18 della L.R. n. 9/1999 al fine di adeguare il testo al D.Lgs. n. 127/2016.

L’articolo 18 sopprime l’art. 23 della L.R. n. 9/1999 al fine di operare una semplificazione, eliminando un passaggio burocratico non più in linea normativa nazionale, che nei casi come quello considerato prevede poteri sostitutivi in capo alle figure apicali delle singole amministrazioni (articolo 2, comma 9-ter della Legge n. 241/1990).

L’articolo 19 modifica gli allegati della L.R. n. 9/1999 al solo fine di recepire l’attuale contenuto degli allegati contenenti gli elenchi delle opere assoggettate alle procedure di verifica (screening) e di VIA di cui al D.Lgs n. 152/2006.

 

L’articolo 20 modifica l’articolo 7, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 2005, n.1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile) al fine di adeguarne le previsioni al mutato assetto delle competenze istituzionali e amministrative derivante dalla L.R. n. 13/2015 ed evitare sovrapposizioni procedurali, nelle more della revisione organica della L.R. n. 1/2005 prevista dalla stessa legge di riforma.

L’esigenza di modifica deriva dal fatto che secondo l’articolo 7, comma 3, della L.R. n. 1/2005 il Comitato Regionale di Protezione Civile, previsto al fine di assicurare l'armonizzazione delle iniziative regionali con quelle di altri enti del sistema regionale di protezione civile e a tale fine composto dal Presidente della Regione o dall’Assessore regionale competente, dal Presidente dell’Uncem e dai Presidenti delle Province, dovrebbe tra l’altro esprimere pareri sul Piano regionale in materia di incendi boschivi di cui all’articolo 13 della stessa legge, mentre attualmente, per effetto della L.R. n. 13/2015, le funzioni di protezione civile non competono più alle Province ma ai Comuni e alle loro Unioni. Nello stesso tempo, occorre considerare che a seguito dell’istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) quale organo di rappresentanza, consultazione e coordinamento tra la Regione e gli enti locali, il Piano regionale in materia di incendi boschivi è tra i provvedimenti che comunque deve essere sottoposto al parere del CAL, in base a quanto previsto dall’articolo 23, comma 3, dello Statuto regionale.

Al fine di adeguare la fase di consultazione sul Piano all’assetto di competenze oggi vigente in materia e utilizzare lo strumento già previsto in via generale per la rappresentanza degli enti competenti, con la modifica prevista dall’articolo in esame si propone quindi di eliminare nella L.R. n. 1/2005 il riferimento al parere del Comitato Regionale di Protezione Civile ai fini dell’approvazione del Piano regionale in materia di incendi boschivi, posto che ai sensi dello Statuto regionale è già previsto che tale Piano deve essere sottoposto al parere del CAL, in cui i suddetti enti competenti sono comunque rappresentati. Si propone quindi la riscrittura del comma 3 dell’articolo 25 della LR n. 1/2005 in tale senso.

 

L’articolo 21 modifica l’articolo 19, comma 5, della L.R. 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) al fine di specificare che limitatamente alle attività da essa svolte ai sensi del medesimo articolo, l’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile provvede, con riferimento al demanio, alla gestione dei relativi beni. Si tratta di una mera specificazione al fine di chiarire la posizione dell’Agenzia rispetto a tali beni.

 

L’articolo 22 modifica l’articolo 3 della L.R. 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a favore dell’economia circolare, della riduzione della produzione di rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)).

Le modifiche sono finalizzate innanzitutto ad allineare il contenuto del comma in questione rispetto all’articolo 25, comma 4, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), ai sensi del quale l’attività di avvio al recupero rientra tra quelle affidate per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Il comma così modificato chiarisce quindi che tale attività è compresa nell’oggetto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Tale modifica tiene conto anche del fatto che con il D.Lgs. n. 50/2016 per la prima volta è stata introdotta nell’ordinamento italiano una disciplina organica per l’affidamento dei contratti di concessione che, disciplinando all’articolo 174 anche per le concessioni l’istituto del subappalto (consistente nel subaffidamento di parti del contratto di concessione) con tutte le specifiche del caso, consente di conciliare l’esigenza di apertura al mercato rimarcata dalla L.R. n. 16 del 2015 con l’impianto configurato dalla normativa statale relativamente alle attività oggetto di concessione.

Con la nuova disposizione si prevede quindi che il concessionario possa svolgere le attività di avvio al recupero attraverso impianti propri o di società collegate o controllate ovvero di altri soggetti economici ad esso associati in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio, ovvero attraverso subaffidamento ad operatori economici individuati a seguito di procedura competitiva, e che una determinata quota di rifiuti per tipologia delle frazioni di cui al punto 1 dell’Allegato E alla parte IV del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 deve essere subaffidata dal gestore ad un soggetto economico selezionato con procedura competitiva alla quale non possono partecipare le società controllate o collegate al concessionario del servizio pubblico o ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio. La nuova norma precisa che il concessionario del servizio resta comunque responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante, l’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (Atersir), come previsto dal citato articolo 174, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Viene inoltre previsto, a salvaguardia dell’esigenza di evitare che nella fase esecutiva del servizio si pervenga, attraverso modifiche sostanziali e senza limiti dell'assetto d'interessi scaturito dalla gara pubblica, a vanificare proprio quell'interesse pubblico che ha imposto lo svolgimento di una procedura selettiva e legittimato l'individuazione di una determinata offerta come la più idonea a soddisfare qualitativamente le esigenze pubbliche cui la concessione del servizio è preordinata, che nel bando per la concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani debba essere indicata la percentuale massima di attività del servizio che può essere complessivamente subaffidata tenendo conto anche dell’attività di avvio a recupero.

L’articolo inoltre aggiunge all’art. 3 della L.R. n. 16/2015, dopo il comma 8, il comma 8-bis, dove viene specificato che il concessionario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, qualora previsto dal bando di gara, debba svolgere l’attività di recupero della frazione organica, negli impianti propri o di imprese ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio, o di imprese ad esso collegate o controllate operanti nel mercato. La scelta di ricomprendere nel perimetro dell’affidamento del servizio anche il trattamento della frazione organica sarà compiuta da Atersir con il bando e il capitolato di gara. Tale scelta risponde all’esigenza di responsabilizzare il concessionario nel fare una raccolta di qualità della frazione organica, visto che poi sarà tenuto a realizzare anche il recupero della stessa. La norma inoltre tiene conto del fatto che in base alla pianificazione attuale dei flussi di rifiuti il quantitativo di frazione organica è destinato a crescere in conseguenza degli elevati obiettivi di raccolta differenziata. E’ necessario tuttavia che “si chiuda il cerchio” e che tutta la frazione raccolta possa essere recuperata, e si prevede pertanto che in caso di insufficienza dell’impiantistica presente sul mercato si proceda alla pianificazione, da parte di Atersir, della realizzazione di nuovi impianti al servizio del ciclo integrato dei rifiuti. Questa scelta è da ricondurre alla volontà della Regione di far fronte responsabilmente alla chiusura del ciclo del rifiuto attraverso, se necessario, la previsione dell’impiantistica di servizio. Ragionando diversamente non si realizzerebbe una compiuta pianificazione dei rifiuti, che è competenza espressamente attribuita alla Regione dal legislatore statale.

 

L’articolo 23 prevede l’abrogazione del comma 6 dell’art. 21 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale e integrazioni a leggi regionali) al fine di consentire la possibilità del pagamento in misura ridotta delle sanzioni connesse all’accertamento delle violazioni sull’utilizzo delle aree del demanio idrico.

 

Titolo III – Disposizioni per l’aggiornamento della legislazione regionale

 

L’articolo 24 introduce una disciplina settoriale per l’approvazione degli strumenti di pianificazione di competenza della Regione previsti dalle normative in materia ambientale, ricalcata sulla procedura prevista nei titoli I e II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) relativa alla valutazione ambientale strategica (VAS). In tale modo si evitano duplicazioni e dilatazioni procedurali, essendo di regola i piani sottoposti alla procedura di VAS. La norma interessa in particolare il procedimento per l’approvazione del Piano di gestione dei rifiuti, del Piano di bonifica delle aree inquinate, del Piano di tutela delle acque, del Piano per la qualità dell’aria, del Piano forestale.

 

L’articolo 25 promuove i Contratti di fiume quali strumenti di pianificazione a scala di bacino e sottobacino idrografico che perseguono la tutela delle risorse idriche unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico e alla valorizzazione dei territori perifluviali, in coerenza con l’articolo 68-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, introdotto dalla Legge n. 221/2015, riconoscendone l’importanza nell’ambito della strategia nazionale di adattamento al cambiamento climatico.

Il comma 3 inoltre prevede che la Regione attivi, in via sperimentale, una fase di monitoraggio delle esperienze in corso di realizzazione con lo scopo di valutare l’efficacia delle nuove modalità gestionali, improntate a criteri di partecipazione ed integrazione territoriali.

 

L’articolo 26 prevede la possibilità di utilizzare i corsi d’acqua naturali e artificiali appartenenti al demanio idrico e di bonifica per il vettoriamento della risorsa idrica, al fine di agevolare l’utilizzo dei corsi d’acqua naturali e artificiali, compresi quelli afferenti la bonifica, quali “strade dell’acqua”, e cioè vettori di risorsa, al fine di evitare la costruzione di nuove infrastrutture o comunque opere per l’approvvigionamento idrico e ridurre anche il ricorso al prelievo da fonti sotterranee aumentando la possibilità di fornitura da derivazioni superficiali.

A tale fine l’articolo prevede che l’autorità procedente al rilascio del titolo concessorio è competente anche per il vettoriamento, per il quale è di norma corrisposto un canone determinato tenendo conto degli effetti sul corso d’acqua, e precisa che la risorsa vettoriata è riservata all’utente al quale è concessa.

 

L’articolo 27 prevede il ricorso a strumenti di collaborazione con l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, istituita ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 152/2006, al fine di accompagnare il processo di trasferimento delle funzioni delle Autorità di bacino regionali e interregionali, in attuazione di quanto previsto dal medesimo D.Lgs. n. 152 del 2006. A inizio di quest’anno è infatti giunta a un punto decisivo il processo di riforma previsto da tale decreto, con la soppressione delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali e il trasferimento delle relative funzioni e risorse alle Autorità di bacino distrettuali.

A tale riguardo l’articolo autorizza la Giunta a concludere intese o accordi con la nuova Autorità e ad assicurare, anche attraverso disposizioni organizzative, il presidio del territorio emiliano-romagnolo nella fase transitoria di tale processo.

 

L’articolo 28 è diretto a promuovere l’esercizio integrato delle funzioni per la tutela dell’ecosistema marino e delle zone costiere attraverso il coordinamento dei soggetti del sistema regionale che agiscono a tale fine, in particolare l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) in relazione  alle attività ad essa riconosciute dalla propria legge istitutiva e dalla L.R. n. 13/2015, e la Fondazione Centro Ricerche Marine, a cui la Regione partecipa per lo svolgimento delle attività di ricerca, studio, analisi e monitoraggio in materia. A tale fine è previsto che la Regione possa sottoscrivere accordi e protocolli con i soggetti indicati nel medesimo articolo.

 

L’articolo 29 prevede per i gestori degli impianti che trattano rifiuti l’obbligo di fornitura delle informazioni relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti tramite il Sistema Informativo Regionale sui Rifiuti adottato dalla Regione. Tale obbligo discende dall’importanza che riveste la verifica periodica delle grandezze connesse agli obiettivi posti dalla pianificazione regionale. Gli indicatori connessi alle previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti si fondano infatti sull’acquisizione periodica delle informazioni di produzione e di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Tali informazioni costituiscono infatti gli elementi conoscitivi necessari per attuare eventuali misure specifiche anche al fine di riorientare la pianificazione stessa.

In relazione all’importanza strategica delle suddette attività di monitoraggio, l’articolo prevede in caso di mancata fornitura delle informazioni l’applicazione da parte della Regione di una sanzione pecuniaria.

 

L’articolo 30, in correlazione con le misure del Piano Regionale per la qualità dell’aria, è finalizzato al presidio delle misure di sostenibilità ambientale e risparmio energetico degli insediamenti urbani tramite previsto il divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale o estiva in spazi di pertinenza dell’organismo edilizio, di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari e in vani e locali tecnici, e l’obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali per evitare dispersioni energetiche.

Per la violazione di tali obblighi l’articolo prevede apposite sanzioni amministrative, rese opportune anche per contribuire a superare le condizioni che hanno motivato la procedura di infrazione comunitaria 2014/2147 per il superamento dei valori limite giornalieri di PM10 nel territorio della Regione.

 

L’articolo 31 autorizza la Regione a partecipare quale socio ordinario all’Associazione Sprecozero.net - Rete nazionale degli enti territoriali contro lo spreco, senza scopo di lucro, in continuità con gli obiettivi della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31).

 

Titolo IV – Misure a favore dei territori colpiti da eventi sismici

 

L’articolo 32 prevede, in riferimento agli eventi sismici che nell’ultimo anno hanno colpito i territori delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) che la Giunta regionale autorizzi l'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la  Protezione Civile a gestire un apposito conto corrente bancario finalizzato a raccogliere le donazioni provenienti da soggetti pubblici e privati, destinate al finanziamento di un programma di attività urgenti di soccorso alle popolazioni colpite, nonché di interventi di realizzazione, ripristino o ricostruzione di strutture ed infrastrutture pubbliche strategiche o di strutture ed infrastrutture pubbliche o private di particolare rilevanza sociale, distrutte o danneggiate nei territori dei comuni colpiti.

L’articolo disciplina le modalità di approvazione e attuazione del programma di attività ed interventi e le relative norme finanziarie.

 

L’articolo 33 prevede di estendere al 2017 la copertura dei danni economici e finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani causati dagli eventi sismici del maggio 2012 in Emilia-Romagna e di incrementare l'importo massimo del relativo fondo da 15 a 18 milioni di euro (il fondo è destinato alla copertura del costo del servizio che non è stato addebitato alle utenze, che pur permanendo sul territorio comunale, hanno subito inagibilità parziali o totali delle unità immobiliari di competenza).

Dalla relazione istruttoria di Atersir, soggetto a cui compete la gestione del fondo, si evince infatti che i danni, intesi come costi non addebitati alle utenze terremotate, consuntivati per gli anni 2013, 2014 e 2015 ammontano rispettivamente a circa 4.000.000 €, 3.500.000 € e 3.000.000 €. Ipotizzando quindi che, seppure in diminuzione, siano ancora presenti utenze inagibili, si può stimare che per la copertura dei danni relativi al 2016 ed al 2017 siano necessari rispettivamente circa 2.500.000 € e 2.500.000 €. Pertanto, considerando che i danni per l'anno 2012 sono stati pari a circa 3.000.000 € e che Atersir ha contribuito al fondo con proprie risorse per circa 500.000 €, l'importo complessivo del fondo necessario alla copertura dei danni per il periodo 2012-2017 risulta pari a 18.000.000 €.

 


 

Testo:

 

Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale in materia ambientale

e a favore dei territori colpiti da eventi sismici

 


INDICE

 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1 – Oggetto e finalità

 

TITOLO II - Disposizioni per L’ADEGUAMENTO di norme regionali e IL RECEPIMENTO DI discipline statali

 

CAPO I - Disposizioni relative alla forestazione

 

Art. 2 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1981

 

Art. 3 - Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 30 del 1981

 

Art. 4 - Disposizioni transitorie e abrogazioni

 

CAPO II - Disposizioni relative a infrastrutture

 

Art. 5 – Modifica all’articolo 164-bis della legge regionale n. 3 del 1999

 

Art. 6 -  Modifiche all’articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999

 

CAPO III - Disposizioni relative alla procedura di valutazione di impatto ambientale

 

Art. 7 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 9 del 1999

 

Art. 8 - Modifiche all’articolo 4 bis della legge regionale n. 9 del 1999

 

Art. 9 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 9 del 1999

 

Art. 10 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 9 del 1999

 

Art. 11 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999

 

Art. 12 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 1999

 

Art. 13 - Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 9 del 1999

 

Art. 14 - Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 9 del 1999

 

Art. 15 - Modifiche all’articolo 15 bis della legge regionale n. 9 del 1999

 

Art. 16 - Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999

 

Art. 17 - Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 9 del 1999

 

Art. 18 - Modifiche all’articolo 23 della legge regionale n. 9 del 1999

 

Art. 19 - Modifiche agli allegati della legge regionale n. 9 del 1999

 

CAPO IV - Disposizioni procedimentali relative al Piano Regionale sugli incendi boschivi

 

Art. 20 – Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n.1 del 2005

 

CAPO V - Disposizioni relative all’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

 

Art. 21 - Modifiche all’articolo 19 della legge regionale n. 13 del 2015

 

CAPO VI- Disposizioni relative al ciclo dei rifiuti

 

Art. 22 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2015

 

CAPO VII - Disposizioni relative alle sanzioni in materia di demanio idrico

 

Art. 23 - Modifiche all’articolo 21 della legge regionale n. 7 del 2004

 

TITOLO III - Disposizioni per l’AGGIORNAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

 

Art. 24 - Pianificazione ambientale di settore

 

Art. 25 - Contratti di Fiume

 

Art. 26 - Disposizioni per l’utilizzo del reticolo idrografico naturale e artificiale

 

Art. 27 - Strumenti di collaborazione per l’attuazione della riforma delle Autorità di bacino

 

Art. 28 - Integrazione istituzionale in materia di ecosistema marino e zone costiere

 

Art. 29 - Adempimenti relativi al Sistema Informativo Regionale sui Rifiuti

 

Art. 30 - Sanzioni per la violazione dei divieti posti a tutela della qualità dell’aria

 

Art. 31 - Partecipazione all’associazione Sprecozero.net

 

TITOLO IV - Misure a favore dei territori colpiti da eventi sismici

 

Art. 32 - Interventi del "Sistema Emilia-Romagna" nel territorio delle Regioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei periodi successivi.

 

Art. 33 - Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012


Titolo I

DISPOSIZIONI gENERALI

 

Art. 1

Oggetto e finalità

 

1. La presente legge, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, detta norme:

 

a) volte al recepimento di disposizioni legislative statali e all’adeguamento delle norme regionali nelle materie relative all’ambiente e alla difesa del suolo e della costa, in particolare per quanto riguarda la forestazione, la procedura di valutazione di impatto ambientale, il ciclo dei rifiuti, le sanzioni relative al demanio idrico;

 

b) finalizzate all’aggiornamento della normativa regionale per quanto riguarda i piani di settore, i contratti di fiume, l’utilizzo del reticolo idrografico, il sistema informativo regionale sui rifiuti, le sanzioni connesse a misure previste dalla pianificazione regionale sulla qualità dell’aria, la collaborazione e l’integrazione istituzionale;

c) volte e a introdurre o a confermare misure a favore dei territori colpiti da eventi sismici negli anni 2012 e 2016.

 

Titolo II

Disposizioni per l’adeguamento di norme regionali

e il recepimento di discipline statali

 

CAPO I

Disposizioni relative alla forestazione

 

Art. 2

Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1981

 

1. L’articolo 13 della legge regionale legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18, e 24 gennaio 1975, n. 6) è sostituito dal seguente:

 

“Art. 13
Regolamento forestale regionale

 

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma regionale in materia sono adottate le definizioni di bosco e di arboricoltura da legno di cui all'articolo 2, commi 1, 3, 5 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

 

2. Il regolamento forestale recante le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF) disciplina sull’intero territorio regionale la realizzazione degli interventi di gestione dei boschi e degli altri ambiti di interesse forestale di cui al comma 3 del presente articolo, individuando disposizioni specifiche per:

 

a) i territori sottoposti a vincolo idrogeologico, delimitati ai sensi del regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);

 

b) le aree a rischio di incendio boschivo in conformità con la legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivo) e in coerenza con il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

 

c) le aree protette e i siti della Rete Natura 2000, per i quali apposite disposizioni del regolamento hanno il valore di misure di conservazione generali riguardo alle attività di cui al comma 3.

 

3. Il regolamento forestale stabilisce le norme tecniche delle attività di seguito elencate:  

 

a) gestione dei boschi e delle aree ad essi assimilate ai sensi della normativa statale;

 

b) coltivazione dei castagneti da frutto;

 

c) arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo, pioppicoltura e altre piantagioni legnose a ciclo breve, tartufaie coltivate e tutte le aree oggetto di interventi di imboschimento realizzati con finanziamento pubblico ancorché non rientranti nella definizione di bosco;

 

d) gestione di siepi e formazioni vegetali lineari, dei terreni arbustati, di sistemi agroforestali funzionali al ripristino di spazi aperti in abbandono a seguito della colonizzazione spontanea da parte di specie forestali;

 

e) gestione dei terreni saldi, dei terreni pascolivi e dei terreni agricoli limitatamente ai territori sottoposti a vincolo idrogeologico, delimitati ai sensi del r.d.lgs. n. 3267 del 1923;

 

f) comportamenti a rischio di incendio boschivo nelle aree boscate, cespugliate o arborate e nelle relative aree limitrofe ai sensi della legge n. 353 del 2000;

 

g) uso dei mezzi motorizzati nei boschi e in percorsi comunque fuori strada, nonché nelle piste e strade forestali, nelle strade poderali e interpoderali, nelle mulattiere e nei sentieri;

 

h) produzione di legno e prodotti da esso derivati da terreni con vegetazione forestale, ancorché non compresi nella definizione giuridica di bosco anche per difetto di superficie.

 

4. Il regolamento forestale individua gli interventi forestali e le altre attività soggetti ad autorizzazione e quelli soggetti a comunicazione.

 

5. La gestione delle procedure autorizzative, da parte degli enti territorialmente competenti ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 13 del 2015, è effettuata mediante un sistema telematico regionale la cui regolamentazione è disciplinata con atti della Giunta regionale. Gli enti competenti, ai fini dell’utilizzo dell’applicativo, devono offrire il supporto tecnico a tutti i cittadini e alle imprese operanti sul territorio regionale che ne fanno richiesta.

 

6. Gli interventi selvicolturali eseguiti in conformità al regolamento forestale sono riconducibili ai tagli colturali di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

 

7. Gli Enti di gestione delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 possono integrare le prescrizioni del regolamento forestale, attraverso i propri regolamenti di settore o le misure di conservazione sito specifiche o i piani di gestione dei siti, quando sia dimostrato che le stesse risultino insufficienti per la tutela dei territori interessati e di particolari habitat e specie presenti.

 

8. La presente legge e il regolamento forestale di cui al presente articolo costituiscono in ambito regionale i riferimenti normativi a supporto dell'applicazione del Regolamento EU Timber Regulation (EUTR) n. 995/2010 limitatamente alla parte relativa alla materia forestale, inclusa la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità. Il sistema telematico regionale di cui al comma 5 costituisce uno strumento di supporto all’applicazione del medesimo Regolamento relativamente all’applicazione delle regole sulla tracciabilità e sulla dovuta diligenza degli operatori del settore.”

 

Art. 3

Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 30 del 1981

 

1. L’articolo 15 della legge regionale n. 30 del 1981 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 15

Vigilanza e sanzioni

 

1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento forestale e dalla legge n. 353 del 2000, spettanti agli enti territorialmente competenti ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 13 del 2013, la Regione può promuovere le forme di collaborazione di cui all’articolo 42 della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili) con l’Arma dei Carabinieri, nell’ambito delle relative competenze in materia di tutela forestale e ambientale, e con li altri soggetti preposti dalla legge, nel rispetto della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). Analoghe forme di collaborazione, per le medesime finalità, possono essere attivate dagli enti competenti in materia forestale e dagli enti di gestione delle aree protette e dei siti Natura 2000.

 

2. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel Regolamento forestale di cui all’art. 13 della presente legge si applicano:

 

a) la sanzione amministrativa pecuniaria da 30,00 euro a 100,00 euro per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie, in caso di inosservanza delle prescrizioni del regolamento relative all'allestimento e sgombero delle tagliate;

 

b) la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci volte il valore  delle piante tagliate, con un minimo di 100,00 euro, per l'esecuzione di interventi selvicolturali senza la prescritta autorizzazione o comunicazione o in difformità dalle prescrizioni del regolamento forestale, dagli strumenti di pianificazione, dal progetto approvato o dalle prescrizioni imposte dall'Ente competente ovvero delle  piante sradicate, o danneggiate nei boschi e nelle altre aree di interesse forestale di cui all'art. 13 della presente legge;

 

c) la sanzione amministrativa pecuniaria da 20,00 euro a 50,00 euro ogni 10 metri lineari, con un minimo di 100,00 euro per l'apertura di vie di esbosco terrestri o aeree in difformità dalle prescrizioni del regolamento forestale o per il mancato ripristino della viabilità permanente danneggiata a causa del trasporto del legname esboscato;

 

d) la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 300,00 euro per il transito non autorizzato o in difformità della autorizzazione rilasciata nei boschi e in percorsi comunque fuori strada, sulle piste forestali, nei terreni saldi, nei terreni pascolivi e nei terreni agrari e nelle altre aree di interesse forestale;

 

e) la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 500,00 euro per violazioni alle norme del regolamento diverse da quelle indicate alle lettere da a) a d). 

 

3. Il pagamento della sanzione non esonera il trasgressore dall’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi o di richiedere l’autorizzazione in sanatoria per l’intervento realizzato, ove possibile. In caso di inadempimento a tale obbligo e di inottemperanza all’ordinanza di ripristino emessa dagli Enti competenti, i lavori di remissione sono eseguiti dagli stessi enti con oneri a carico del trasgressore.

 

4. Restano ferme le disposizioni relative al danno ambientale previste dalla normativa statale.”

 

Art. 4

Disposizioni transitorie e abrogazioni

 

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione approva il regolamento forestale recante le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF) in attuazione dell’articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1981 come modificato dall’articolo 2, comma 1, della presente legge.

 

2. Le sanzioni di cui all’articolo 15 della legge regionale n. 30 del 1981, come modificato dall’articolo 3, comma 2, della presente legge, si applicano alle violazioni accertate successivamente all’entrata in vigore del nuovo regolamento forestale. Fino a tale data si applicano le sanzioni previste dall’articolo 63 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000).

 

3. I terreni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano rimboschiti da almeno cinque anni per effetto di atti di occupazione temporanea o di sottomissione di cui al r.d.lgs. n. 3267 del 1923 sono riconsegnati, dagli enti che ne erano entrati in possesso o da quelli ad essi succeduti nell’esercizio delle funzioni, ai legittimi proprietari.

 

4. Sono abrogati gli articoli 6, 7, 11, 14 della legge regionale n. 30 del 1981. 

 

CAPO II

Disposizioni relative a infrastrutture

 

Art. 5

Modifica all’articolo 164-bis della legge regionale n. 3 del 1999

 

1. Al comma 1, lettera a) dell’articolo 164 bis della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) le parole “la riqualificazione,” sono soppresse.

 

Art. 6

Modifiche all’articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999

 

1.  Nel comma 2 dell’articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) alla lettera b), dopo le parole “standard tecnici e funzionali sulla stessa”, sono inserite le parole “o di risolvere specifiche criticità sulla rete provinciale;”;

 

b) la lettera c) è sostituita con la seguente: “c) opere, resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi, volte alla sistemazione della rete stradale provinciale, con priorità di spesa per quella ricadente nella rete stradale di interesse regionale al fine di mantenere omogenei standard tecnici e funzionali sulla stessa;”.

 

CAPO III

Disposizioni relative alla procedura di valutazione di impatto ambientale

 

Art. 7

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 9 del 1999

 

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura  di Valutazione di Impatto Ambientale) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) alla lettera d), dopo le parole “i progetti” sono inserite le parole: “di nuova realizzazione”;

 

b) alla lettera e), dopo le parole “i progetti” sono inserite le parole: “di nuova realizzazione”.

 

Art. 8

Modifiche all’articolo 4 bis della legge regionale n. 9 del 1999

 

1. All’articolo 4 bis legge regionale n. 9 del 1999, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2. bis. In caso di procedura di V.I.A.  effettuata ai sensi del comma 2 non trova applicazione quanto previsto al comma 10 dell’art. 17 per quanto riguarda il termine di realizzazione del progetto.”.

 

Art. 9

Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 9 del 1999

 

1. Al secondo periodo del comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale n. 9 del 1999, le parole “La convenzione è onerosa per le province ed i comuni” sono sostituite dalle parole: “La convenzione è onerosa per i comuni”.

 

Art. 10

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 9 del 1999

 

1. All’articolo 6 della legge regionale n. 9 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 3 è sostituito con il seguente:

 

“3. Alle procedure di VIA relative ad attività produttive si applica quanto previsto dall’articolo 14, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

 

b) il comma 5 è abrogato.

 

Art. 11

Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999

 

1. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito con il seguente:

 

“1. Alle procedure di VIA relative ad opere pubbliche o di pubblica utilità si applica quanto previsto dall’articolo 14, comma 4, della Legge n. 241 del 1990.”.

 

Art. 12

Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 1999

 

1. All’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo: “La domanda è presentata secondo le modalità informatiche definite dalla Giunta regionale con le direttive di cui all’articolo 8.”;

 

b) al comma 3, dopo le parole “di cui al comma 1, lettera c)”, sono inserite le seguenti parole: “nonché le osservazioni presentate e le eventuali controdeduzioni del proponente.”;

 

c) al comma 7, le parole “preliminare con finalità istruttorie” sono sostituite con le seguenti parole: “istruttoria di cui all’articolo 14, comma 1, della Legge n. 241 1990.”.

 

Art. 13

Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 9 del 1999

 

1. Alla lettera g) del comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale n. 9 del 1999, la parola “decommissiong” è sostituita con la parola: “decommissioning”.

 

Art. 14

Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 9 del 1999

 

1. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale n. 9 del 1999, le parole: “, le province” sono soppresse;

 

Art. 15

Modifiche all’articolo 15-bis della legge regionale n. 9 del 1999

 

1. Al termine del comma 1 dell’articolo 15-bis della legge regionale n. 9 del 1999, dopo le parole “corso della valutazione” è aggiunto il seguente periodo: “È facoltà del proponente presentare per una sola volta integrazioni volontarie nel rispetto del termine e delle modalità di cui al comma 2.”.

 

Art. 16

Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999

 

1. All’articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 1 è soppresso;

 

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

 

“2. Il provvedimento di VIA positivo, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge n. 241 del 1990, comprende ed acquisisce tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli atti di assenso comunque necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto in base alla vigente normativa.”.

 

c) l’alinea del comma 4 è sostituita dalla seguente: “La procedura di V.I.A., effettuata ai sensi della presente legge, acquisisce e sostituisce in particolare:”;

 

d) al comma 4, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

 

“b-bis) L’autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui all’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35). A tal fine il S.I.A. e gli elaborati progettuali contengono anche i documenti previsti dall’articolo 4, comma 1, del DPR n. 59 del 2013 ed il provvedimento finale di VIA contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli atti che l’AUA sostituisce ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del DPR n. 59 del 2013.”.

 

e) al comma 5, le parole “Le proposte di variante alla pianificazione territoriale provinciale possono attenere unicamente a specifiche modifiche cartografiche degli strumenti stessi.” sono sostituite con le seguenti: “Le proposte di variante alla pianificazione territoriale provinciale ed urbanistica possono riguardare unicamente specifiche modifiche attinenti le previsioni relative alle aree interessate dal progetto assoggettato alla procedura di VIA.”

 

f) al comma 5, ultimo periodo, le parole “In tal caso, inoltre, alla conferenza di servizi partecipa la Regione ai fini dell’intesa” sono sostituite con le seguenti: “In tal caso, inoltre, alla conferenza di servizi partecipa la Regione qualora la variante sia relativa alla pianificazione territoriale provinciale e la Provincia qualora la variante sia relativa alla pianificazione urbanistica comunale ai fini dell’intesa”

 

g) il comma 7 è soppresso.

 

Art. 17

Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 9 del 1999

 

1. Il comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito con il seguente:

 

“1. Nell’ambito della procedura di VIA l’Autorità competente indice, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di deposito degli elaborati nel BURERT, una conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge n. 241 del 1990, per l’acquisizione degli atti necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto di cui all’articolo 17. Dell’indizione della conferenza di servizi è data tempestiva comunicazione alla Regione.”.

 

Art. 18

Soppressione dell’articolo 23 della legge regionale n. 9 del 1999

 

1. Il comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale n. 9 del 1999, è soppresso.

 

Art. 19

Modifiche agli allegati della legge regionale n. 9 del 1999

 

1. Agli Allegati della legge regionale n. 9 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) nell’Allegato A.1, al punto A.1.6, le parole “Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche sulla terraferma” sono sostituite con le seguenti: “Attività di coltivazione sulla terraferma delle risorse geotermiche sulla terraferma”.

 

b) nell’Allegato B.1, al punto B.1.2 le parole “Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie” sono sostituite con le seguenti: “Attività di ricerca di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie”.

 

c) nell’Allegato B.1, al punto B.1.3 le parole “Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi” sono sostituite con le seguenti: “Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi”.

 

d) nell’Allegato B.1, il punto B.1.5 “Impianti per il trattamento di residui radioattivi” è soppresso.

 

e) nell’Allegato B.1, al punto B.1.12, le parole “Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale” sono sostituite con le seguenti: “Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua”.

 

f) nell’Allegato B.2, al punto B.2.59, le parole “Depositi di fanghi, diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo n. 152 del 2006, con capacità superiore a 10.000 metri cubi” sono sostituite con le seguenti: “Depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 10.000 metri cubi”.

 

g) nell’Allegato B.3, al punto B.3.7, le parole “Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.500 metri” sono sostituite con le seguenti: “Costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri”.

 

CAPO IV

Disposizioni procedimentali relative al Piano Regionale sugli incendi boschivi

 

Art. 20

Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n.1 del 2005

 

1. Il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 7 febbraio 2005, n.1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile) è sostituito dal seguente:

 

“3. Il Comitato esprime in particolare pareri alla Giunta regionale in ordine al programma e ai piani di cui agli articoli 11 e12.”.

 

 

CAPO V

Disposizioni relative all’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

 

Art. 21

Modifiche all’articolo 19 della legge regionale n. 13 del 2015

 

1. All’articolo 19, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “L’Agenzia provvede, con riferimento al demanio, alla gestione dei relativi beni limitatamente alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui al presente comma, e in generale opera sul territorio per la realizzazione di interventi di difesa del suolo e della costa finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità.”

 

CAPO VI

Disposizioni relative al ciclo dei rifiuti

 

Art. 22

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2015

 

1. Al comma 8 dell’art. 3 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a favore dell’economia circolare, della riduzione della produzione di rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

“L’attività di avvio al recupero, prevista all’art. 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) tra le attività di gestione integrata dei rifiuti urbani, che comprende tutte le operazioni e i trattamenti preliminari al riciclo, è svolta dal concessionario del servizio. Il concessionario può svolgere detta attività attraverso impianti propri o di società collegate o controllate, o di imprese ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio, ovvero attraverso subaffidamento ad operatori economici individuati a seguito di procedura competitiva. In ogni caso una quota di rifiuti non inferiore al 25 per cento del quantitativo per tipologia delle frazioni di cui al punto 1 dell’Allegato E alla parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006, raccolte separatamente, è gestita in subaffidamento da un soggetto economico selezionato dal concessionario con procedura competitiva alla quale non possono partecipare le società controllate o collegate al concessionario del servizio pubblico o ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio. Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti di Atersir ai sensi della normativa vigente. Il bando per l’affidamento della concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani deve prevedere la percentuale massima di attività complessivamente oggetto di subaffidamento del servizio tenendo conto anche dell’attività di cui al presente comma. I ricavi derivanti dal conferimento delle frazioni sono computati nel piano tariffario del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani secondo quanto stabilito nel contratto di servizio.”.

 

2. Dopo il comma 8 dell’articolo 3 è aggiunto il seguente:

 

“8-bis. Il concessionario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, qualora previsto dal bando di gara, svolge anche l’attività di recupero della frazione organica negli impianti propri o di imprese ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio o di imprese ad esso collegate o controllate. Qualora nel mercato non siano presenti imprese idonee per lo svolgimento di tale attività, Atersir provvede a pianificare la realizzazione di impianti per il trattamento della frazione organica.”.

 

CAPO VII

Disposizioni relative alle sanzioni in materia di demanio idrico

 

Art. 23

Modifiche all’articolo 21 della legge regionale n. 7 del 2004

 

1. Il comma 6 dell’art. 21 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale e integrazioni a leggi regionali) è abrogato.

 

 

Titolo III

Disposizioni per l’AGGIORNAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

 

Art. 24

Pianificazione ambientale di settore

 

1. Ai fini della formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione di competenza della Regione previsti dalle normative in materia ambientale, si applica la procedura disciplinata nei titoli I e II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) relativa alla valutazione ambientale strategica (VAS). La medesima disciplina si applica anche per la modifica dei piani.

 

2. A seguito dell’adozione da parte della Giunta regionale la proposta di piano completa di tutti gli elaborati costitutivi è sottoposta alla fase di consultazione prevista dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 152 del 2006. L’avviso di cui all’articolo 14, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è comunicato agli enti territoriali regionali.

 

3. Dalla data di adozione della proposta di piano trovano applicazione le norme di salvaguardia previste dalla disciplina regionale generale in materia di pianificazione territoriale.

 

4. l’Assemblea Legislativa, esaminate e decise le osservazioni presentate, approva il piano.

5. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURERT) dell’avviso dell’avvenuta approvazione.

 

Art. 25

Contratti di Fiume

 

1. In coerenza con quanto disposto dall’articolo 68-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, la Regione Emilia-Romagna promuove i Contratti di fiume quali strumenti di pianificazione a scala di bacino e sottobacino idrografico che perseguono la tutela delle risorse idriche unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico e alla valorizzazione dei territori perifluviali, contribuendo allo sviluppo locale delle relative aree, e ne riconosce l’importanza nell’ambito della strategia nazionale di adattamento al cambiamento climatico.

 

2. La Regione, in collaborazione con gli Enti Locali e gli altri soggetti istituzionali negli ambiti  delle rispettive competenze, adotta iniziative e interventi volti a promuovere la diffusione di una cultura dell’acqua caratterizzata da sostenibilità sociale, ambientale ed economica, favorire la partecipazione e la responsabilizzazione di tutti i soggetti pubblici e privati che operano e interagiscono nella gestione dell’acqua e dei sistemi paesistico-ambientali ad essa connessi, incentivare la divulgazione dei principi, delle metodologie e dei risultati ottenuti con i Contratti di Fiume, anche attraverso  il coinvolgimento di Università ed Istituti di ricerca. La Regione assicura inoltre la coerenza tra le azioni previste nei Contratti di Fiume con i propri strumenti di pianificazione e programmazione e verifica il rispetto degli impegni assunti anche nella pianificazione e programmazione locale.

 

3. Ai fini del presente articolo la Regione attiva, in via sperimentale, una fase di monitoraggio delle esperienze in corso di realizzazione con lo scopo di valutare l’efficacia delle nuove modalità gestionali, improntate a criteri di partecipazione ed integrazione territoriali.

 

Art. 26

Disposizioni per l’utilizzo del reticolo idrografico naturale e artificiale

 

1. Al fine di ottimizzare l’approvvigionamento, il trasporto e la distribuzione della risorsa idrica è consentito utilizzare per il vettoriamento della stessa i corsi d’acqua naturali e artificiali appartenenti al demanio idrico e di bonifica, da considerarsi nel complesso quale rete di interconnessione, atta a raggiungere gli utenti riducendo la necessità di nuove opere.

 

2. L’autorità procedente al rilascio del titolo concessorio è competente anche per il vettoriamento di cui al comma 1, previo parere dell’ente che ha in gestione il corso d’acqua se soggetto diverso. Per il vettoriamento è di norma corrisposto un canone, determinato tenendo conto degli effetti dello stesso sul corso d’acqua.

 

3. La risorsa vettoriata è riservata all’utente al quale è concessa. I concessionari della risorsa idrica che utilizzano opere di derivazione insistenti sul tratto di corso d’acqua interessato dal vettoriamento non possono prelevare qualora la portata dello stesso, al netto della risorsa vettoriata, sia inferiore al deflusso minimo vitale.

 

Art. 27

Strumenti di collaborazione per l’attuazione della riforma delle Autorità di bacino

 

1. La Giunta regionale è autorizzata a concludere intese o accordi con l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, istituita ai sensi dell’art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale), al fine di accompagnare il processo di trasferimento delle funzioni delle Autorità di bacino regionali e interregionali, in attuazione di quanto previsto dal medesimo articolo 63 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e di assicurare, anche attraverso disposizioni organizzative, il presidio del territorio emiliano-romagnolo nella fase transitoria di tale processo.

 

Art. 28

Integrazione istituzionale in materia di ecosistema marino e zone costiere

 

1. La Regione Emilia-Romagna garantisce l’esercizio integrato delle funzioni per la tutela dell’ecosistema marino e delle zone costiere attraverso il coordinamento dei soggetti del sistema regionale che agiscono a tale fine, in particolare l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) in relazione  alle attività ad essa riconosciute dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e  l’Ambiente) e dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, comuni e loro Unioni) e la Fondazione Centro Ricerche Marine, a cui la Regione partecipa per lo svolgimento delle attività di ricerca, studio, analisi e monitoraggio in materia.

 

2. Al fine di garantire l’esercizio coordinato delle attività di cui al comma 1 la Regione può sottoscrivere accordi e protocolli con i soggetti indicati nel medesimo comma.

 

Art. 29

Adempimenti relativi al Sistema Informativo Regionale sui Rifiuti

 

1. I gestori degli impianti che trattano rifiuti sono tenuti a fornire le informazioni relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti tramite il Sistema Informativo Regionale sui Rifiuti adottato dalla Regione, nel rispetto delle modalità previste con deliberazione della Giunta. La violazione dell’obbligo di fornire le suddette informazioni comporta l’applicazione da parte della Regione di una sanzione pecuniaria non inferiore a euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00, commisurata alla gravità dell'inadempienza.

 

2. Sono fatti salvi gli adempimenti relativi agli altri flussi informativi previsti a carico dei concessionari del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei gestori degli impianti inclusi nella regolazione pubblica del servizio, e le sanzioni ad essi applicabili ai sensi dell’articolo 12, comma 4, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente).

 

Art. 30

Sanzioni per la violazione dei divieti posti a tutela della qualità dell’aria

 

1. La violazione del divieto di installazione o di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale o estiva in spazi di pertinenza dell’organismo edilizio, di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari e in vani e locali tecnici, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50, 00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del soggetto che è, in tutto o in parte, proprietario dell’impianto ovvero dell’amministratore nel caso di impianti centralizzati amministrati in condominio.

 

2. La violazione dell’obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali per evitare dispersioni energetiche derivanti dall’utilizzo di impianti di climatizzazione invernale o estiva, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale, comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50, 00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del titolare dell’esercizio commerciale. Sono esclusi dall’applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente comma gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l’isolamento termico degli ambienti.

 

Art. 31

Partecipazione all’associazione Sprecozero.net

 

1. Al fine di perseguire il corretto utilizzo delle risorse, lo scambio di informazioni e l’accesso a iniziative di prevenzione e recupero degli sprechi da parte degli enti territoriali, in continuità con gli obiettivi della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31) la Regione, ai sensi dell’articolo 64, comma 3, dello Statuto, è autorizzata a partecipare all’associazione Sprecozero.net- Rete nazionale degli enti territoriali contro lo spreco.

 

2. L’associazione Sprecozero.net ha come finalità statutarie la condivisione, promozione e diffusione delle migliori iniziative utili nella lotta agli sprechi, in particolare alimentari.

 

3. La partecipazione della Regione all’associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

 

a) che lo statuto e le iniziative dell’associazione siano conformi ai principi dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;

 

b) che l’associazione non persegua fini di lucro.

 

4. La Regione aderisce all’associazione Sprecozero.net quale socio ordinario, e a tale fine è autorizzata a corrispondere all’associazione una quota associativa annuale pari a 250,00 euro, secondo quanto previsto dallo statuto dell’associazione, nell’ambito delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge di approvazione del bilancio.

 

5. Agli oneri derivanti dalla partecipazione all’associazione Sprecozero.net, per gli esercizi finanziari 2017-2019 la Regione fa fronte nell’ambito della Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale, mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 23 dicembre 2016, n. 27 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019), a valere sulla legge regionale 30 giugno 2010, n. 8 (Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni). La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle conseguenti variazioni di bilancio.

 

6. Per gli esercizi successivi al 2019, agli oneri derivanti all’attuazione della presente legge si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

7. Il Presidente della Regione, o suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l’adesione all’associazione e ad esercitare i diritti inerenti alla qualità di associato.

 

 

Titolo IV

Misure a favore dei territori colpiti da eventi sismici

 

Art. 32

Interventi del "Sistema Emilia-Romagna" nel territorio delle Regioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei periodi successivi

 

1. In riferimento agli eventi sismici che il  24 agosto 2016, il 26 ottobre 2016,  il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017 hanno  colpito i territori delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria, per i quali con le rispettive  deliberazioni  del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, del 27 ottobre 2016, del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017  è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) la Giunta regionale, con proprio atto, autorizza l'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la  Protezione Civile, di seguito Agenzia regionale,  a gestire un apposito conto corrente bancario finalizzato a raccogliere le donazioni provenienti da soggetti pubblici e privati, destinate al finanziamento di un programma di attività urgenti di soccorso alle popolazioni colpite, nonché di interventi di realizzazione, ripristino o ricostruzione di strutture ed infrastrutture pubbliche strategiche o di strutture ed infrastrutture pubbliche o private di particolare rilevanza sociale, distrutte o danneggiate nei territori dei comuni colpiti.

 

2. Il programma di attività ed interventi di cui al comma 1 può essere articolato anche in stralci successivi e può prevedere sia la realizzazione di strutture ed infrastrutture sia l'acquisizione di beni o servizi volti al superamento dell'emergenza e al ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree interessate dagli eventi sismici nonché l'erogazione, per le suddette finalità, di contributi a soggetti pubblici aventi sede in tali  aree.

 

3. Le risorse versate sul conto corrente di cui al comma 1 sono introitate periodicamente dall'Agenzia regionale ed iscritte nel bilancio della stessa in appositi capitoli di entrata e di spesa, all'uopo istituiti, con determinazione del direttore dell'Agenzia medesima.

 

4. All'approvazione dei programmi delle attività e degli interventi di cui al comma 1 provvede, con proprio atto, la Giunta regionale.

 

5. Per l'attuazione dei programmi degli interventi, definiti come specificato al comma 4, l'Agenzia regionale provvede nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione di contributi ai soggetti pubblici nonché, in caso di interventi o attività da realizzare direttamente quale soggetto attuatore, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle successive disposizioni attuative, e dei provvedimenti dei competenti organi dello Stato.

 

6. L'Agenzia regionale è tenuta ad informare costantemente la Giunta regionale sull'entità delle somme acquisite e sullo stato di attuazione degli interventi programmati, nonché a fornire, a seguito della chiusura del conto corrente bancario di cui trattasi, una dettagliata rendicontazione delle somme impiegate ed una relazione sugli interventi realizzati, per la successiva pubblicazione sul sito internet della Regione e su quello dell'Agenzia medesima.

 

7. La Regione, nell'ambito degli interventi previsti dal presente articolo, è autorizzata a trasferire all'Agenzia regionale, per l'esercizio 2017, l’importo di euro 200.000,00 per la realizzazione, il ripristino o la ricostruzione di strutture ed infrastrutture pubbliche strategiche di particolare rilevanza sociale, distrutte o danneggiate, nel territorio dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici.

 

8. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce gli interventi e le modalità di realizzazione degli stessi.

 

9. L'Agenzia regionale è tenuta a fornire alla Giunta regionale una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento degli interventi e la rendicontazione della relativa spesa.

 

10. Agli oneri derivanti dal comma 7, la Regione fa fronte mediante l’utilizzo dei fondi stanziati nell’ambito della Missione 11 Soccorso civile, Programma 1 Sistema di protezione civile, Titolo 2 Spese in conto capitale, del bilancio di previsione 2017-2019. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle conseguenti variazioni di bilancio.

 

Art. 33

Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012

 

1. All’articolo 34 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole “negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016” sono sostituite dalle parole “negli anni dal 2012 al 2017”;

 

b) al comma 3 le parole “quindici milioni” sono sostituite dalle parole “diciotto milioni”.

 

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