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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4865
Presentato in data: 27/06/2017
Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019" (Delibera di Giunta n. 876 del 16 06 17).
Oggetto:
Testo presentato:
Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019" (Delibera di Giunta n. 876 del 16 06 17).

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019

 


Titolo I

OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE

 

Art. 1

Oggetto e finalità

 

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR 2017) in collegamento con la legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019.

 

Titolo II

CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

 

Capo I

Trasporti

 

Art. 2

Modifiche all'articolo 6 della Legge regionale n. 30 del 1992

 

1. Il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) è sostituito dal seguente:

 

“4. Ai componenti dell’Osservatorio sono riconosciute esclusivamente le spese di trasferta sostenute per l’attività svolta per l’Osservatorio medesimo, con le modalità previste dalla normativa vigente per il personale regionale, secondo la categoria o qualifica di appartenenza. Ai Presidenti è riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, nei limiti e secondo le modalità vigenti per i dirigenti regionali.”

 

Art. 3

Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 30 del 1998

 

1. Al comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale n. 30 del 1998 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) dopo la lettera c ter) inserita la seguente lettera:

 

“c quater) Promozione dell’accessibilità dei veicoli a vario titolo autorizzati al transito in tutte le zone a traffico limitato (ZTL) istituite nei Comuni del territorio regionale dotati di sistemi di controllo elettronico degli accessi, sulla base di appositi accordi tra Comuni interessati e la Regione per la comunicazione dei dati relativi ai veicoli”.

 

Capo II

Settore abitativo

Art. 4

Modifica all’articolo 30 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24

 

1. Il comma 3 dell’articolo 30 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) è sostituito dal seguente:

 

“3. La dichiarazione di decadenza comporta il pagamento del canone di locazione maggiorato, determinato ai sensi dell’articolo 35, comma 2”.

 

Titolo III

SVILUPPO ECONOMICO

 

Capo I

Agricoltura

 

Art.5

Adesione a GACSA

 

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di promuovere lo sviluppo di tecniche, politiche e investimenti per un’agricoltura sostenibile, per la sicurezza alimentare e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, è autorizzata ad aderire a GACSA (Global Alliance for Climate Smart Agriculture), una rete internazionale di istituzioni pubbliche e private che sostiene le predette finalità, coordinata dalla FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations).

 

2. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna a GACSA (Global Alliance for Climate Smart Agriculture).

 

3. L’adesione non comporta oneri per la Regione Emilia-Romagna.

 

Capo II

Fiere

 

Art. 6

Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 12 del 2000

 

1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale) è aggiunto il seguente periodo:

“Gli esercenti l’attività fieristica sono operatori di mercato sottoposti alle regole di concorrenza”.

 

Art. 7

Abrogazione degli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 12 del 2000

 

1. Nella legge regionale n. 12 del 2000 sono abrogati:

 

a) l’articolo 7 (Soggetti gestori dei centri fieristici);

 

b) l’articolo 8 (Trasformazione degli enti fieristici).

 

TITOLO IV

ULTERIORI DISPOSIZIONI

 

Capo I

Tributi

 

Art. 8

Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 9 del 2012

 

1. La rubrica   dell’articolo 16 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. primo provvedimento generale di variazione) è sostituita dalla   seguente:

“Riscossione delle tasse automobilistiche da parte delle banche e di altri soggetti autorizzati”.

 

2. All’articolo 16 della legge regionale n. 9 del 2012, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

 

“1-bis.   Oltre ai soggetti previsti al comma 1, la riscossione delle tasse automobilistiche è consentita altresì ai soggetti autorizzati a prestare i servizi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), n. 4 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), a condizione che siano a ciò autorizzati, ai sensi dell’articolo 114-novies, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, ed iscritti al relativo albo.”.

 

3. Al comma 3 dell’articolo   16 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9, dopo le parole “di cui al comma 1” sono aggiunte le parole “e al comma 1-bis”.

 

Capo II

Personale

 

Art. 9

Norma transitoria in attuazione dell’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2001

 

1. Nelle more del riassetto complessivo dei finanziamenti disposti dalla Regione a favore degli enti locali, disposti ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale   22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni), al fine di garantire il mantenimento delle funzioni, restano fermi per l’anno 2017 gli impegni dedotti dalle intese relative all’anno 2016, in attesa di una revisione da effettuarsi entro il 31 dicembre 2017.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 10

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

 

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