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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4965
Presentato in data: 13/07/2017
Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni per la ridefinizione, semplificazione e armonizzazione delle forme di partecipazione dei soggetti del Terzo settore alla concertazione regionale e locale" (Delibera di Giunta n. 1020 del 10 07 17).

Presentatori:

Giunta

Relazione:

RELAZIONE

 

Con il presente Progetto di Legge si persegue sostanzialmente l’obiettivo di adeguare le leggi regionali vigenti in materia di Terzo settore al fine di ridefinire, semplificare e armonizzare le forme di partecipazione dei soggetti dello stesso Terzo settore alla concertazione regionale e locale delle politiche di loro interesse.

 

La necessità della ridefinizione di cui al Progetto di Legge nasce da un ampio confronto avviato dalla Regione nell’ambito delle attività della Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999, organo per la partecipazione dei soggetti del Terzo settore alla concertazione regionale.

 

Da tale confronto è emersa la necessità di individuare possibili azioni destinate alla ridefinizione del sistema di governance dei soggetti del Terzo settore, sia a livello regionale, sia a livello locale, che tenga doverosamente conto dei necessari rapporti con le istituzioni pubbliche, nonché, a tal fine, di introdurre misure di semplificazione e armonizzazione delle forme di partecipazione unitaria dei soggetti del Terzo settore alla concertazione regionale e locale.

 

Pur essendo in una fase di riforma della normativa nazionale in materia di Terzo Settore, si è ritenuto strategico anticipare il presente intervento normativo, per qualificare e rafforzare il sistema di governance regionale e dotarlo di strumenti innovativi, utili anche ai fini dell’attuazione della riforma stessa.

 

Il Progetto di Legge interviene, pertanto, sul sistema definito dalle vigenti leggi regionali n. 34 del 2002 e n. 12 del 2005, abrogando, relativamente al volontariato e all’associazionismo sociale, i rispettivi Osservatori e Conferenze regionali, indette di norma con cadenza triennale, e i Comitati paritetici provinciali del volontariato, istituiti per il confronto tra volontariato e gli Enti locali.

 

Si prevede dunque, attraverso un’ideale unificazione dei due Osservatori vigenti, l’istituzione dell’Osservatorio regionale del Terzo settore, nonché dell’Assemblea regionale del Terzo settore che va a sostituire le due Conferenze regionali del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale.

 

Questa scelta, coerente con i principi ispiratori del “Codice unico del Terzo Settore” di imminente approvazione, consente una semplificazione degli strumenti di confronto a livello regionale, in quanto individua una sede unitaria per le funzioni di osservazione, analisi, valutazione, proposta e impulso, con conseguente razionalizzazione di risorse umane ed economiche, e promuove una visione unitaria ed integrata dei temi relativi al Terzo settore, sia a livello regionale che locale.

 

Coerentemente anche le Conferenze regionali di cui alla L.R. n. 34 del 2002 e alla L.R. n. 12 del 2005, momenti di periodico confronto e riflessione sulle politiche di coinvolgimento e promozione dell’associazionismo e del volontariato, vengono ricondotte ad un unico organismo denominato Assemblea regionale del Terzo settore.

 

A livello territoriale, l’esperienza di anni di attività dei Comitati Paritetici provinciali ha fatto emergere l’inadeguatezza di un sistema di rapporto tra Terzo settore ed enti pubblici continuamente messo in crisi dalla frammentarietà e autoreferenzialità dei singoli soggetti del Terzo settore, nonché dalla difficoltà degli enti pubblici di riconoscere nei comitati paritetici un efficace e legittimato interlocutore per il confronto e la rappresentanza unitaria.

 

Occorre individuare soggetti in grado di garantire, attraverso il dialogo costante tra le diverse componenti, un’espressione condivisa funzionale ad un più semplice ed armonico rapporto con la pubblica amministrazione in ragione delle necessarie azioni di programmazione e concertazione riferite alle politiche di interesse per il Terzo settore.

 

Il Progetto di Legge individua pertanto un nuovo sistema di concertazione locale basato su soggetti associativi unitari di rappresentanza (non più quindi afferenti solo al mondo del volontariato) autonomamente costituiti, nel pieno rispetto delle loro prerogative, ma rispondenti a criteri minimi di garanzia dei principi irrinunciabili di democraticità, rappresentatività, trasparenza.

 

Venendo ad un puntuale esame dell’articolato, il presente Progetto di Legge si compone di 7 articoli.

 

L’art. 1 definisce l’oggetto e gli obiettivi del Progetto di Legge recando disposizioni di adeguamento delle leggi regionali vigenti in materia di Terzo settore volte alla ridefinizione, semplificazione e armonizzazione delle forme di partecipazione dei soggetti dello stesso Terzo settore alla concertazione regionale e locale delle politiche di loro interesse.

 

L’art. 2 definisce le forme di partecipazione dei soggetti del terzo settore, sia a livello regionale, sia a livello locale, riconoscendo il ruolo svolto dagli organismi unitari di rappresentanza maggiormente rappresentativi, liberamente costituiti.

Al fine del riconoscimento, per tali organismi associativi vengono indicati requisiti costitutivi minimi.

A tali organismi faranno riferimento i soggetti pubblici previsti dalla legge regionale n. 2 del 2003 per la programmazione e la concertazione locale riferita alle politiche di interesse per il Terzo settore.

 

L’art. 3 istituisce l’Osservatorio regionale del Terzo settore definendone le funzioni.

Alla Giunta regionale, su proposta della Conferenza regionale del Terzo Settore, è demandato di determinare la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio, l’eventuale integrazione della composizione dello stesso con rappresentanti di ulteriori soggetti del Terzo settore, nonché le forme di raccordo e confronto con la Conferenza regionale del Terzo settore.

 

L’art. 4 istituisce l’Assemblea regionale del Terzo Settore quale momento di confronto, verifica e proposta sulle politiche di interesse per il volontariato e l’associazionismo di promozione sociale.

L’Assemblea, indetta di norma ogni due anni, riassume in sé le Conferenze regionali del Volontariato e dell’Associazionismo di cui, rispettivamente, agli articoli 20 della legge regionale n. 12 del 2005 e 14, comma 4, della legge regionale n. 34 del 2002, in via di abrogazione.

 

L’art. 5 introduce variazioni all’articolo 3 della legge regionale n. 34 del 2002 sostituendone interamente la lettera f) del comma 1.

Tale variazione prevede che le eventuali deroghe al principio della democraticità dell'ordinamento interno in relazione alla particolare natura di talune associazioni di promozione sociale, siano disposte dal Presidente della Regione sentito l'Osservatorio regionale del Terzo settore.

 

L’art. 6 prevede una norma transitoria per cui i componenti degli Osservatori regionali di cui agli articoli 20 della legge regionale n. 12 del 2005 e 14, comma 4, della legge regionale n. 34 del 2002, in via di abrogazione, in carica all’entrata in vigore della presente legge, continuano il loro mandato fino all’insediamento dell’Osservatorio regionale del Terzo settore.

 

L’art. 7 abroga l’articolo 14 della legge regionale n. 34 del 2002, relativo all’Osservatorio regionale dell’associazionismo di promozione sociale e gli articoli 20, relativo alla Conferenza regionale del volontariato, 21, 22, relativo all’Osservatorio regionale del volontariato, e 23 della legge regionale n. 12 del 2005.

In particolare l’abrogazione dell’articolo 21 della legge regionale n. 12 del 2005 si rende necessaria poiché la ridefinizione, semplificazione e armonizzazione delle forme di partecipazione dei soggetti dello stesso Terzo settore alla concertazione regionale e locale delle politiche di loro interesse prevista dal Progetto di Legge garantisce ampiamente il costante raccordo tra il volontariato e l’associazionismo e gli Enti locali.

L’abrogazione dell’articolo 23 della legge regionale n. 12 del 2005 si rende necessaria poiché sempre le stesse nuove forme di partecipazione previste dal Progetto di Legge prevedono forme unitarie di rappresentanza del Terzo settore, anche in relazione alla concertazione locale, superando di fatto organismi quali i comitati paritetici provinciali finalizzati al rapporto del solo volontariato con gli enti locali.

 


 

Testo:

 

Disposizioni per la ridefinizione, semplificazione e armonizzazione delle forme di partecipazione dei soggetti del Terzo settore alla concertazione regionale e locale

 


Art. 1

Oggetto e finalità

 

1. La presente legge reca disposizioni di adeguamento delle leggi regionali vigenti in materia di Terzo settore volte alla ridefinizione, semplificazione e armonizzazione delle forme di partecipazione dei soggetti dello stesso Terzo settore alla concertazione regionale e locale delle politiche di loro interesse.

 

Art. 2

Forme di partecipazione

 

1. I soggetti del Terzo settore partecipano alla concertazione regionale tramite la Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'articolo 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) e gli organismi ad essa collegati.

 

2. La Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo svolto dagli organismi unitari di rappresentanza maggiormente rappresentativi, liberamente costituiti a livello territoriale e regionale da soggetti del Terzo settore iscritti nei rispettivi registri.

 

3. Gli organismi associativi di cui al comma 2 devono essere costituiti con atto pubblico o scrittura privata autenticata e prevedere espressamente nei propri statuti:

 

a) la democraticità della struttura;

 

b) i criteri per l’accesso degli aderenti che consentano l’adesione di tutti i soggetti iscritti nei registri;

 

c) le forme di elettività degli organi associativi;

 

d) le modalità di controllo da parte degli associati;

 

e) le garanzie di trasparenza.

 

4. La Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con la Conferenza regionale del Terzo settore di cui al comma 1, promuove la costituzione degli organismi associativi unitari di cui al comma 2 qualora non esistenti.

 

5. A tali organismi fanno riferimento i soggetti pubblici previsti dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) per la programmazione e la concertazione locale riferita alle politiche di interesse per il Terzo settore.

 

Art. 3

Osservatorio regionale del Terzo settore

 

1. È istituito l'Osservatorio regionale del Terzo settore quale Sezione speciale della Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'articolo 2, composto da rappresentati dei soggetti del Terzo settore, quali le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.

 

2. La Giunta regionale, su proposta della Conferenza regionale del Terzo Settore, con proprio atto stabilisce:

 

a) la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1;

 

b) l’eventuale integrazione della composizione dell’Osservatorio con rappresentanti di ulteriori soggetti del Terzo settore;

 

c) le forme di raccordo e confronto tra l’Osservatorio e la stessa Conferenza regionale del Terzo settore.

 

3. L'Osservatorio, organo consultivo a supporto delle attività della Conferenza del Terzo settore, assolve alle seguenti funzioni:

 

a) analizzare e valutare le necessità del territorio e le priorità di intervento, anche attraverso un confronto attento con le realtà associative di base;

 

b) favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze trasversali al Terzo settore, nonché raccogliere dati, documenti e testimonianze riguardanti le attività dello stesso Terzo settore;

 

c) proporre alla Conferenza del Terzo settore, con particolare riferimento alle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri, iniziative di studio e di ricerca ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di volontariato e di promozione sociale nel contesto del Terzo settore, anche in collaborazione con gli enti locali;

 

d) adottare iniziative di proposta, di impulso, di sensibilizzazione, di monitoraggio e di verifica in materia di Terzo settore.

 

4. La partecipazione all’Osservatorio regionale del Terzo settore non comporta la corresponsione di compensi o rimborsi di spesa a carico della Regione Emilia-Romagna.

 

Art. 4

Assemblea regionale del Terzo settore

 

1. La Regione, sentiti la Conferenza regionale del Terzo settore e l'Osservatorio regionale del Terzo Settore, indice l’Assemblea regionale del Terzo Settore quale momento di confronto, verifica e proposta sulle politiche di interesse per il volontariato e l’associazionismo di promozione sociale. L’Assemblea è costituita dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri ed è indetta di norma ogni due anni.

 

2. Sono invitati a partecipare all’Assemblea gli Enti locali, le Aziende sanitarie di cui alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), le fondazioni bancarie previste dalla legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale), nonché, tramite pubblico avviso, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale non iscritte nei registri.

 

3. All’Assemblea regionale del Terzo settore viene presentato un rapporto dei Centri di servizio per il volontariato sulle attività svolte.

 

Art. 5

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 34 del 2002

 

1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 “norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo”) è sostituita dalla seguente:

“f) la democraticità dell'ordinamento interno, ed in particolare l'elettività delle cariche associative, l'uguaglianza degli associati anche in riferimento all'esercizio del voto individuale, nonché l'effettività del rapporto associativo. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Presidente della Regione, sentito l'Osservatorio regionale del Terzo settore, può consentire deroghe alla presente disposizione;”.

 

Art. 6

Norma transitoria

 

1. I componenti degli Osservatori regionali del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale in carica all’entrata in vigore della presente legge, continuano il loro mandato fino all’insediamento dell’Osservatorio previsto all’articolo 3.

 

Art. 7

Abrogazione di norme

 

1. L’articolo 14 della legge regionale n. 34 del 2002 è abrogato.

 

2. Gli articoli 20, 21, 22 e 23 della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della l.r. 2 settembre 1996, n. 37 “Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge quadro sul volontariato. Abrogazione della l.r. 31 maggio 1993, n. 26”) sono abrogati.

 

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