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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5518
Presentato in data: 31/10/2017
Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: "Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna" (Delibera di Giunta n. 1671 del 30 10 17).

Presentatori:

Giunta
Lista documenti:
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Testo:

 

Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna

 


Capo I

Principi generali e norme di riorganizzazione

 

Art. 1

Ambito di applicazione

 

1. La presente legge detta norme di razionalizzazione del sistema delle partecipazioni della Regione nelle società in house providing, anche in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Le norme della presente legge costituiscono condizione per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna.

 

2. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme del decreto legislativo n. 175 del 2016, nonché la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 26 (Misure di razionalizzazione in attuazione dei principi della legge 27 dicembre 2006 n. 296), in quanto compatibile.

 

 

Art. 2

Esercizio del controllo analogo da parte della Regione

 

1. La Regione Emilia-Romagna esercita il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, anche in forma congiunta con altre amministrazioni pubbliche, in conformità con gli statuti delle società partecipate. In caso di controllo congiunto essa esercita i diritti di socio mediante l’eventuale stipulazione di patti parasociali [articolo 2341-bis cc] o negli organismi di coordinamento a ciò deputati.

 

 

Capo II

Riorganizzazione mediante fusione delle società ASTER S.c.p.A. ed ERVET S.p.A.

 

Sezione I

Norme per la partecipazione alla società “ASTERVET S.c.p.A.”

 

Art. 3

Autorizzazione alla partecipazione nella società “ASTERVET S.c.p.A.” scaturente dalla fusione di "ERVET S.p.A." e "ASTER S.c.p.A."

 

1. Al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie della Regione preposte allo sviluppo economico del territorio regionale ed alla ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico, promozione e realizzazione di interventi di interesse generale per il territorio, nonché per la progettazione e realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, la Regione è autorizzata a partecipare alla società ASTERVET S.c.p.A. derivante dalla fusione tra le società "ERVET S.p.A." e "ASTER S.c.p.A.". A tale scopo, nelle more dell'attuazione del procedimento di fusione, la Giunta regionale stabilisce con proprio atto, in conformità a quanto previsto dal codice civile, le linee generali nel rispetto delle quali le società "ERVET S.p.A." e "ASTER S.c.p.A.", sono fuse per unione.

 

2. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione alla società costituita ai sensi del comma 1, che deve avvenire entro il 2018.

 

 

Art. 4

Ambito di attività della società ASTERVET S.c.p.A.

 

1. La partecipazione della Regione, che deve essere azionista di maggioranza, è subordinata alla condizione che lo Statuto della Società preveda che essa persegua la finalità di favorire la crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, il consolidamento della ricerca industriale, del trasferimento tecnologico e del sistema delle competenze, il sostegno allo start up e all'accelerazione di impresa, l'attrazione e lo sviluppo di investimenti nelle filiere produttive e l’internazionalizzazione del sistema regionale, la cooperazione con altri soggetti, il supporto alla programmazione integrata delle risorse pubbliche ad impatto territoriale, quali condizioni per valorizzare e accrescere la competitività del territorio regionale, la  trasformazione delle città e dei contesti produttivi. Le relative iniziative si svilupperanno su quattro principali ambiti:

 

a) ecosistema regionale della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, inteso come
rafforzamento, insieme e con il contributo di tutti i soggetti soci, della rete regionale della ricerca e dell'innovazione, del trasferimento tecnologico degli incubatori e acceleratori d'impresa, della Rete Politecnica e delle Alte competenze, degli sportelli per lo sviluppo e la diffusione delle azioni per la Specializzazione Intelligente;

 

b) internazionalizzazione e attrattività del territorio, mediante azioni di promozione delle filiere regionali, del sistema della ricerca, dell'innovazione, della formazione; sviluppo di azioni rivolte ad investitori regionali, nazionali e internazionali volto a rafforzare il sistema produttivo, il sistema della conoscenza e l’occupazione, in coerenza con la legislazione per la promozione degli investimenti in Emilia-Romagna;

 

c) valorizzazione del territorio e qualificazione dei sistemi produttivi e delle città, attraverso la promozione di azioni infrastrutturali, di innovazione sociale, di sviluppo della conoscenza e di sostenibilità ambientale;

 

d) Supporto alla programmazione degli interventi dei soci nei seguenti ambiti:

 

1) messa a punto, gestione, monitoraggio, valutazione di progetti e programmi strategici di livello regionale, nazionale e dell’Unione europea volti ad accrescere la competitività, la sostenibilità, l’occupazione, la ricerca, l'innovazione, la formazione, la conoscenza, la cooperazione europea ed internazionale;

 

2) partecipazione e sviluppo di reti promosse dai soci a livello europeo ed internazionale;

 

3) realizzazione di studi e ricerche inerenti gli assetti territoriali, economici e sociali allo scopo di migliorare la programmazione strategica ed operativa;

 

4) progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture per lo sviluppo regionale dell’innovazione e della conoscenza, ivi comprese funzioni di committenza e stazione appaltante.

 

Art. 5

Modalità di intervento

 

1. Per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 4 la Giunta regionale è autorizzata ad approvare:

 

a) una convenzione sulla base del programma annuale di funzionamento della società consortile che riconosce un contributo annuale al fondo consortile dedicato;

 

b) il programma pluriennale delle attività per le quali la Regione prevede l’affidamento alla società ed un programma annuale di specificazione delle singole attività da affidare, cui conseguiranno le relative convenzioni.

 

 

Art. 6

Nomine negli organi sociali

 

1. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che lo Statuto della società preveda la nomina da parte della Giunta regionale del presidente del consiglio di amministrazione o dell’amministratore unico, nonché del presidente del collegio sindacale, fatta salva l’applicazione dell’articolo 2449 del codice civile.

 

 

Art. 7

Disposizione di coordinamento per la fusione di cui al capo II

 

1. Fino alla costituzione delle società ASTERVET S.c.p.A. di cui all’articolo 3 si applicano alle società "ASTER S.c.p.A." ed "ERVET S.p.A.", fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, le disposizioni legislative previgenti all'entrata in vigore della presente legge.

 

2. I procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi al fondo consortile e i corrispettivi contrattuali riconosciuti riguardanti programmi approvati prima dell’entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle Leggi regionali 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico); 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), art. 8, comma 3 bis; 13 maggio 1993, n. 25 (Norme per la riorganizzazione dell’Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio Ervet S.p.A.); 30 giugno 2008, n. 11 (Partecipazione della Regione Emilia Romagna alla Società finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A.), sono disciplinati dalle disposizioni delle stesse leggi, ivi compresa l’attribuzione delle competenze, fino alla loro conclusione.

 

 

Sezione II

Nome transitorie per l’acquisto di ramo d’azienda in “ERVET S.p.A."

 

Art. 8

Disposizione di coordinamento per l’acquisto di ramo d’azienda di “F.B.M. S.p.A.”

in “ERVET S.p.A."

 

1. Ai fini della creazione della società consortile cui all’articolo 3, in particolare per la promozione e l’attuazione di iniziative e di interventi di interesse generale per il territorio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, l’oggetto sociale della società "ERVET S.p.A” è modificato secondo quanto previsto dell’articolo 9 al fine di consentire l’acquisizione del ramo d’azienda di “F.B.M. S.p.A.” relativo a tali attività. 

 

2. Fino all’acquisizione del ramo d’azienda di cui al comma 1, si applica l’articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1993, nel testo previgente.

 

 

Art. 9

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1993

 

1. Dopo la lettera e) dell'articolo 3 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 25 è aggiunta la seguente: “e-bis) progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture per lo sviluppo regionale e dell’innovazione e della conoscenza, ivi comprese funzioni di committenza e stazione appaltante;"

 

 

Capo III

Norme comuni di razionalizzazione mediante aggregazione fra le società CUP 2000 S.c.p.A. e LEPIDA S.p.A.. Disposizioni transitorie di prima applicazione

 

Art. 10

Disposizione di coordinamento per il conferimento di ramo d’azienda della società

“CUP2000 S.c.p.A.” in “Lepida S.p.A.”

 

1. Al fine di costituire un polo specializzato dello sviluppo dell’ICT regionale sia in termini di infrastrutture, che di progettazione, l’autorizzazione alla partecipazione alla società “Lepida S.p.A.” di cui all’articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione) è subordinata alla condizione prevista dall’articolo 11 ed all’acquisizione del ramo d’azienda di “CUP 2000 S.c.p.A.” relativo alla ICT. A tal fine altresì autorizzata la partecipazione in caso di trasformazione di Lepida S,p.A. in S.c.p.A..

 

2. Fino all’acquisizione del ramo d’azienda di cui al comma 1, si applica l’articolo 10, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2004, nel testo previgente.

 

3. Successivamente alla realizzazione dell’acquisizione del ramo d’azienda di cui al comma 1, la Regione a fronte del recesso dalla società “CUP 2000 S.c.p.A” è autorizzata all’acquisizione delle azioni derivanti dal relativo aumento di capitale sociale della società “Lepida S.p.A.” fino a concorrenza dell’importo della propria quota sociale in “CUP 2000 S.c.p.A”.   

 

 

Art. 11

Modifiche all’articolo 10 legge regionale n. 11 del 2004

 

1. Dopo il comma 3-bis dell’articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004 è inserito il seguente:

 

“3-ter. L’autorizzazione di cui al presente articolo è subordinata alla condizione che l’oggetto sociale della società preveda:

 

a) La costituzione di un polo aggregatore nello sviluppo dell’ICT regionale in termini di progettazione, realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione per lo sviluppo tecnologico ed innovativo della sanità e del sociale;

 

b) la fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government di cui all'articolo 6;

 

c) l’attività di formazione e di supporto tecnico nell’ambito dell’Information and Communication Technology (ICT).”.

 

 

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