Testo:
Ratifica del Protocollo di Intesa tra la Regione Emilia-Romagna, l’Autorità di bacino del fiume Po, la Regione Lombardia, la Regione Piemonte e la Regione Veneto per una gestione sostenibile e unitaria della pesca e per la tutela del patrimonio ittico nel fiume Po
Art. 1
Oggetto e finalità
1. In conformità all'articolo 25, comma 1, all’articolo 28, comma 4, lettera h) dello Statuto regionale e all'articolo 21, comma 4, della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale), è ratificato il Protocollo di Intesa tra la Regione Emilia-Romagna, l’Autorità di bacino del fiume Po, la Regione Lombardia, la Regione Piemonte e la Regione Veneto per una gestione sostenibile e unitaria della pesca e per la tutela del patrimonio ittico nel fiume Po.
2. Il Protocollo di Intesa di cui al comma 1, debitamente sottoscritto e allegato alla presente legge per costituirne parte integrante e sostanziale, ha lo scopo di definire gli ambiti di intervento e di uniformare le modalità e le procedure per regolare e facilitare la gestione comune della pesca e della tutela della fauna ittica nel fiume Po, adottando normative e pratiche condivise di gestione nei territori delle Regioni rivierasche. Il Protocollo di Intesa non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
Art. 2
Efficacia dell'Intesa
1. Il Protocollo di Intesa di cui all’articolo 1, già ratificato dalla Autorità di bacino del fiume Po, dalla Regione Lombardia, dalla Regione Piemonte e della Regione Veneto, ha efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
Adempimenti consequenziali
1. L’approvazione di eventuali ulteriori accordi di carattere attuativo discendenti dal Protocollo di Intesa di all’articolo 1, nonché di eventuali atti attuativi ed esecutivi dello stesso, sono demandati a deliberazioni della Giunta regionale, fatta salva l’istituzione di ulteriori organi comuni da ratificare con legge regionale.