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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5559
Presentato in data: 08/11/2017
Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: "Norme in materia di sviluppo del settore musicale". (Delibera di Giunta n. 1709 del 06 11 17)
Oggetto:
Testo presentato:
Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: "Norme in materia di sviluppo del settore musicale". (Delibera di Giunta n. 1709 del 06 11 17)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

Norme in materia di sviluppo del settore musicale

 


 

RELAZIONE

 

Tra le priorità individuate per la strategia di specializzazione regionale 2014-2020, vi è quella di rafforzare i sistemi produttivi ad alto potenziale di crescita, riconoscendo quello delle industrie culturali e creative come uno dei driver di innovazione e di sviluppo più rilevanti.

Per ciò che riguarda la musica, l’Emilia-Romagna si colloca al secondo posto fra le regioni italiane per numero di concerti, con 4.106 spettacoli e al quarto posto per numero di spettatori e spesa del pubblico, con valori rispettivamente pari a 1.046.412 spettatori e a un incasso di oltre 25 milioni di euro (dati SIAE 2016). La regione si distingue inoltre per la presenza di numerosi artisti, professionisti, enti ed imprese che si occupano di educazione, formazione, produzione, diffusione, promozione e ricerca in ogni genere o tendenza, dalla musica antica all’elettronica.

Se dalla comparazione con le altre regioni italiane emerge una realtà vitale e competitiva, il confronto con diverse aree nordeuropee ed inglesi in particolare mostra evidenti opportunità di crescita, in particolare per ciò che riguarda la produzione, la promozione di nuovi autori e l’insieme delle attività economiche connesse. Così come rilevato nel settore del cinema e degli audiovisivi, emerge quindi anche nella musica l’esigenza di supportare le potenzialità di sviluppo del settore nel suo insieme con interventi normativi e di sostegno economico che affrontino in forma integrata i diversi segmenti della filiera: da quello educativo-formativo a quello creativo, da quello produttivo a quello distributivo e promozionale, prendendo in considerazione i diversi soggetti che in essi operano: soggetti pubblici, pubblico-privati, associazioni e privati di varia dimensione economica e natura giuridica.

La Regione interviene da anni e con diversi strumenti a sostegno dell'educazione, della formazione professionale, della produzione, distribuzione e promozione della musica, in Italia e all'estero. L’esigenza che si avverte ora, alla luce dei risultati complessivamente soddisfacenti delle diverse azioni già messe in atto, non è tanto quella di ricondurre ad un unico testo normativo il complesso delle misure che incidono sul settore musicale - una soluzione che muoverebbe in direzione contraria rispetto all’attuale positiva tendenza a superare le barriere dei generi nelle arti performative a favore della multidisciplinarietà e delle ibridazioni sempre più frequenti - quanto piuttosto quella di coordinare e mirare meglio le diverse programmazioni settoriali, potenziando gli interventi esistenti e introducendo nuovi strumenti solo dove necessario per far crescere la filiera della produzione musicale, con particolare attenzione alla creazione di nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali.

Un primo intervento per lo sviluppo del settore musicale riguarda gli interventi sul sistema formativo ed educativo. È a questo livello, infatti, che il nostro paese registra ritardi e inefficienze evidenti. Il recente Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 (Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività) mira a colmare un notevole divario con i sistemi educativi più evoluti ed efficienti; le risorse pubbliche destinate all’attuazione degli interventi previsti nel decreto appaiono tuttavia largamente insufficienti.

Col presente progetto di legge, nel quadro della ripartizione costituzionale delle competenze, si intende contribuire a sviluppare un sistema in rete dialogante, dando impulso a collaborazioni fra più soggetti qualificati per favorire l’offerta formativa nei vari ordini e gradi dell’istruzione musicale, con la consapevolezza che è già prassi consolidata per le istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado, dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado, collaborare con le scuole di musica per l’attuazione di corsi extracurricolari, quali laboratori di canto, musica d’insieme, strumento e pedagogia di didattica musicale.

In primo luogo, è importante infatti superare il fraintendimento generalizzato che da sempre assegna la cura della formazione musicale esclusivamente ai conservatori e alle accademie nazionali, ovvero a istituzioni che hanno finalità prevalentemente professionali e che non possono far fronte ai bisogni di una cultura musicale diffusa e per tutti. L’assenza di una educazione musicale fattivamente presente nelle scuole dell’obbligo ha prodotto il sorgere di una miriade di esperienze esterne basate su modelli di organizzazione diversi e anche molto distanti tra loro nella concezione fondante: scuole civiche, associazioni senza scopo di lucro, fondazioni e cooperative, quasi tutte operanti con le modalità previste dal cosiddetto “terzo settore” oppure configurate come realtà dichiaratamente private. Questo fenomeno, che attesta un’importante esigenza sociale, necessita di un riordino e di un riconoscimento della sua valenza educativa in una dimensione culturale ben più significativa.

Per ciò che riguarda l’ambito dell’educazione e della formazione musicale, i dati disponibili indicano un’importante diffusione della pratica musicale tra i bambini, i ragazzi,  i giovani, così come nella formazione permanente degli adulti, che si svolge nei contesti  più diversi: nelle scuole civiche, nelle organizzazioni private, nel sistema scolastico nazionale a partire dal primo ciclo fino ai licei musicali, negli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale e negli Istituti musicali pareggiati, negli enti di formazione accreditati dalla Regione e dagli organismi che svolgono attività formative accreditate dalla Regione.

L’alfabetizzazione e la formazione musicale di base, capillarmente diffuse sul territorio regionale, possono rappresentare quindi un primo fattore di sviluppo della cultura delle nuove generazioni, nonché un elemento di ulteriore avanzamento del processo di integrazione nella società multiculturale. Per questo, il sostegno da tempo assicurato ai corsi di alfabetizzazione organizzati dalle scuole di musica, dalle bande e dai cori grazie alla LR n. 13/1999 (Norme in materia di spettacolo) col presente progetto di legge viene opportunamente configurato come un primo livello di intervento di qualificazione del sistema educativo e formativo e di promozione della cultura musicale. Al fine di evitare che il sostegno allo sviluppo delle attività di alfabetizzazione svolte da scuole di musica, bande e cori si traduca in meri contributi “a pioggia”, e allo scopo di assicurare invece interventi omogenei, efficaci, coordinati, di qualificazione della didattica e di promozione della musica, sulla scorta delle esperienze già attuate grazie alle convenzioni stipulate in attuazione della L.R. n. 13/1999, si individuano quali soggetti beneficiari di contributi le associazioni di scuole di musica, di bande e cori che abbiano basi associative ampie e diffuse.

Sempre nel settore delle scuole di musica, la Regione Emilia-Romagna è intervenuta già nel 2009 istituendo il riconoscimento regionale del possesso di standard minimi di qualità per attività formative di didattica e pratica musicale: un primo importante passo verso la qualificazione del sistema.  In coerenza con gli indirizzi del D.Lgs. n. 60/2017, col presente progetto di legge si ritiene ora opportuno rafforzare e sviluppare gli interventi già avviati nel 2015 grazie ad un’integrazione (art. 25 bis) della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), allo scopo di arricchire l’offerta educativa finanziando progetti delle scuole di musica volti a favorire la formazione musicale di base in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

Sono quindi confermati contributi regionali a progetti presentati da scuole o da organismi specializzati nell’organizzazione e gestione di attività formative di didattica e pratica musicali, purché in possesso di requisiti e standard minimi relativi agli aspetti didattici, organizzativi e istituzionali tali da assicurare un’offerta educativa omogenea, adeguata e qualificata. I progetti dovranno perseguire il pieno diritto delle persone con disabilità di accedere alle opportunità di formazione musicale e contribuire a sviluppare il confronto di conoscenze e esperienze fra istituzioni analoghe del territorio, così come con organismi europei e internazionali in generale, per una sempre più alta qualificazione.

Sul versante degli interventi mirati allo sviluppo delle competenze, così come in quello relativo allo sviluppo dell'impresa, materie peraltro a competenza regionale esclusiva, la Regione ha sviluppato nel tempo diversi interventi. Il mondo della creazione e della produzione musicale è caratterizzato tuttavia da innovazioni e trasformazioni tali da richiedere frequenti e rapidi adeguamenti delle azioni di sostegno, ad esempio mediante l’istituzione di nuove qualifiche o la formazione di nuove e specifiche figure professionali. Col presente progetto di legge si intendono dunque articolare, definire e mirare più puntualmente le azioni da sviluppare sia attraverso la programmazione delle risorse regionali ed europee già dedicate alla formazione professionale e al lavoro, sia attraverso la destinazione di nuove risorse regionali a favore della ricerca, dell’innovazione, della nascita e dello sviluppo di nuove imprese, della loro internazionalizzazione.

Per ciò che riguarda l’esecuzione della musica dal vivo e il sostegno alla creatività, sono stati emanati in anni recenti, dopo una lunga attesa, diversi importanti provvedimenti a livello statale. Grazie al Decreto ministeriale 1 luglio 2014 (Nuovi criteri per l’erogazione e modalità per la liquidazione e l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163) e ad alcuni bandi specifici (Jazz, Bande musicali, S’ILLUMINA, quest’ultimo gestito dalla SIAE, ecc.), il MiBACT ha mostrato interesse e apertura per la produzione dei giovani autori (anche con interventi di defiscalizzazione, grazie al cosiddetto Decreto Bray), orchestre giovanili e nuovi generi, riconoscendo e finanziando per la prima volta i circuiti distributivi nel settore della musica o multidisciplinari. È attualmente in corso l’iter parlamentare per l’approvazione, entro il 2018, del nuovo Codice dello spettacolo, con l’obiettivo di aggiornare l’attuale legge sulla musica datata 1967.

In coerenza con le innovazioni normative e le prime misure adottate a livello statale, col presente progetto di legge la Regione Emilia-Romagna ritiene necessario introdurre specifiche azioni a sostegno degli autori di musica contemporanea, anche di matrice popolare, sia mediante contributi a percorsi di tutoraggio, affiancamento e supporto produttivo e/o promozionale dei nuovi autori, sia incentivando l’esecuzione della musica originale contemporanea dal vivo, compresa quella popolare d'autore. Per la crescita di nuovi talenti e il rilancio dell'economia del settore, di cui l’attrattività turistica è una componente primaria, è importante che nella regione crescano e si rafforzino reti di locali e di festival in grado di programmare con continuità e professionalità concerti di musica originale dal vivo.

Nell’ottica di valorizzare le risorse artistiche, tecniche, professionali e imprenditoriali in generale del territorio, e in analogia con quanto positivamente realizzato nel settore del cinema e degli audiovisivi, si ritiene utile prevedere in capo alla Regione le funzioni di “music commission”, sviluppando la  comunicazione integrata e coordinata di tutte le opportunità e le offerte educative, formative, professionali, imprenditoriali, di circuitazione e di sostegno agli autori e in generale delle iniziative realizzate in attuazione della presente legge, anche con l’obiettivo di attrarre e supportare le produzioni musicali e di video musicali sul territorio regionale.

Infine, sempre al fine di sviluppare l’attrattività turistica dei festival e di altri luoghi o progetti di attività musicali, è previsto un intervento diretto della Regione attraverso proprie società in house. 

Il testo del progetto di legge è composto da 13 articoli, suddivisi in quattro capi: il primo (artt. 1 e 2) indica l’oggetto, le finalità, gli ambiti e gli strumenti attuativi della legge; il secondo (dall’art. 3 al 5) delinea gli interventi per la qualificazione dell’alfabetizzazione e dell’educazione musicale; Il terzo (dall’art. 6 al 8) illustra l’azione regionale per favorire la crescita del settore produttivo musicale e della produzione e fruizione della musica contemporanea dal vivo; il quarto (dall’art. 9 al 13) contiene le modalità di attuazione degli interventi, le disposizioni relative alla modifica di altre leggi regionali, la clausola valutativa, le disposizioni finanziarie relative alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della legge.

 

Art. 1

Definisce l’oggetto e le finalità della legge.  La musica è strumento di formazione culturale, di aggregazione sociale, di espressione artistica e di sviluppo economico. La Regione promuove lo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi formativi, produttivi, distributivi e di promozione della musica, nonché l'innovazione e l'internazionalizzazione della filiera produttiva del settore musicale.

 

Art. 2

Sono individuati gli ambiti di intervento regionale per la promozione dello sviluppo del settore musicale e le programmazioni e le misure dei diversi settori regionali interessati a concorrere sinergicamente all’attuazione della legge, a partire dagli interventi e dai programmi regionali in materia di istruzione e formazione professionale, spettacolo dal vivo, promozione culturale, biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali, attività produttive, turismo, politiche per le giovani generazioni, ecc.

 

Art. 3

Per promuovere e sostenere la qualificazione dell’alfabetizzazione musicale, la Regione concede contributi ad associazioni di scuole di musica, di bande musicali e di cori, operanti in più province del territorio regionale attraverso articolazioni locali, sulla base di progetti, con le caratteristiche definite in questo articolo.

 

Art. 4

La Regione promuove e sostiene l’offerta educativa e formativa delle scuole e degli organismi specializzati nell’attività di didattica e pratica musicale, anche mediante la creazione di reti a livello regionale, nazionale e internazionale tra i soggetti indicati. A tal fine, concede contributi alle scuole e organismi di formazione musicale, aventi determinate caratteristiche, per progetti di musica d’insieme volti a favorire la formazione musicale di base, da realizzare in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

 

Art. 5

Viene istituito un elenco regionale delle scuole e degli organismi di formazione musicale di cui all’art. 4. La Giunta Regionale definisce i requisiti e gli standard minimi dei richiedenti l’iscrizione, l’approvazione, l’aggiornamento e le modalità di pubblicità dello stesso.

 

Art. 6

Descrive gli interventi volti a favorire la crescita del settore produttivo musicale. La Regione, in particolare, promuove iniziative a sostegno di un'occupazione qualificata nei settori connessi alle attività musicali; favorisce l’acquisizione e il consolidamento delle competenze, tecniche, professionali, gestionali necessarie all’inserimento nel mercato del lavoro in questo settore; valorizza le imprese e ne rafforza il sistema, favorisce la creazione di nuove imprese e nuovi lavori.

 

Art. 7

Le attività musicali di carattere imprenditoriale, nel più ampio contesto delle industrie culturali e creative, rappresentano imprese ad alto potenziale innovativo e di crescita per l’intero sistema economico, occupazionale e sociale.

La Regione interviene a sostenere, mediante contributi, le iniziative di promozione imprenditoriale del territorio, per sviluppare e conseguire determinati obiettivi qui elencati, che fanno riferimento in particolare al coinvolgimento degli organismi di educazione musicale, all’innovazione, ricerca e sperimentazione musicale, all’utilizzo di tecnologie digitali e multimediali, alla nascita e allo sviluppo di laboratori di ricerca e di sperimentazione musicale.

 

Art. 8

La Regione favorisce la crescita della filiera del settore produttivo e sostiene la produzione e la fruizione della musica contemporanea dal vivo, in particolare della musica italiana originale dal vivo.

A tal fine, è prevista la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di valenza regionale, secondo gli obiettivi elencati in questo articolo, dedicati in particolare alla valorizzazione e promozione dei talenti e della creatività giovanile, allo sviluppo, consolidamento e valorizzazione di reti e di circuiti di locali e di festival di musica contemporanea originale dal vivo, alla promozione e circuitazione degli artisti e dei complessi musicali della regione.

 

Art. 9

L’articolo definisce attività di Music Commission svolte direttamente dalla Regione per la comunicazione integrata e coordinata di tutte le opportunità e le offerte educative, formative, professionali, imprenditoriali, di circuitazione e di sostegno agli autori e in generale delle iniziative realizzate in attuazione della presente legge. Vengono individuate ulteriori attività dirette della Regione per l'attuazione di quanto previsto dalla legge.

 

Art. 10

I criteri, le priorità e le modalità di accesso ai contributi di cui agli articoli 3, 4, 7, 8 sono stabiliti dalla Giunta regionale.

I beneficiari di contributi forniscono dati e informazioni utili alle attività di osservatorio prevista dall’art. 8 della legge regionale 13/99

 

Art. 11

Definisce la clausola valutativa. L’attività di controllo sull'attuazione della legge e sui risultati conseguiti viene esercitata dall’Assemblea legislativa; a tal riguardo, la Giunta trasmette, con cadenza triennale, una relazione alla competente commissione consiliare.

 

Art. 12

Vengono indicate le abrogazioni e le modifiche di leggi regionali e le modalità di applicazione ai procedimenti in corso.

 

Art. 13

Indica la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge.

 


INDICE

 

 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto, finalità e obiettivi

Art. 2 Ambiti e strumenti attuativi

 

CAPO II – QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA EDUCATIVA, FORMATIVA

Art. 3 Qualificazione dell’alfabetizzazione musicale

Art. 4 Qualificazione dell’educazione musicale

Art. 5 Elenco regionale delle scuole di musica

 

CAPO III – SVILUPPO DELLA PRODUZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE

Art. 6 Promozione e sviluppo di nuove competenze

Art. 7 Sviluppo delle capacità e delle attività imprenditoriali

Art. 8 Produzione e fruizione della musica contemporanea originale dal vivo

 

CAPO IV – DISPOSIZIONI ATTUATIVE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 9   Emilia-Romagna Music Commission e attività dirette della Regione

Art. 10 Modalità di attuazione degli interventi

Art. 11 Clausola valutativa

Art. 12 Abrogazioni e modifiche di leggi regionali

Art. 13 Disposizioni finanziarie

 


CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1

Oggetto e finalità

 

1. La Regione, riconoscendo la musica quale strumento di formazione culturale, di aggregazione sociale, di espressione artistica e di sviluppo economico capace di concorrere alla realizzazione della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, promuove il rafforzamento, l'innovazione, l'internazionalizzazione della filiera produttiva, distributiva e di promozione della musica.

 

2. Per lo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi formativi, produttivi, distributivi e promozionali, la Regione integra e coordina i propri interventi nei diversi ambiti settoriali interessati, al fine di:

 

a) sostenere la qualificazione dell’offerta di educazione e formazione musicale;

 

b) favorire lo sviluppo delle competenze professionali;

 

c) promuovere l’occupazione e lo sviluppo delle capacità e delle attività imprenditoriali, in   particolare giovanili, nel settore musicale, nel più ampio contesto del le politiche per la crescita delle industrie culturali e creative;

 

d)  valorizzare la creatività e i talenti degli artisti e delle formazioni emergenti;

 

e)  favorire l'esecuzione della musica contemporanea originale dal vivo;

 

f)  promuovere l’educazione all’ascolto;

 

g) promuovere la cultura della legalità e dei diritti degli autori, degli artisti, dei professionisti e dei lavoratori del settore musicale, anche ai sensi della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili).

 

 

Art. 2

Ambiti e strumenti attuativi

 

1. Le finalità e gli obiettivi di cui all’articolo 1 vengono perseguiti dalla Regione mediante gli interventi e le misure della presente legge, nonché attraverso le programmazioni e misure settoriali seguenti:

 

a) gli interventi in materia di qualificazione dell’offerta di istruzione e di istruzione e formazione professionale nonché di formazione professionale di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e alla legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale);

 

b) il Programma regionale in materia di spettacolo adottato in attuazione della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo);

 

c) il Programma regionale in materia di promozione culturale in attuazione della legge regionale 22 agosto 1994 n. 37 (Norme in materia di promozione culturale);

 

d) il Programma regionale degli interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali di cui alla legge regionale 24 marzo 2000, n.18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali);

 

e) il Programma regionale delle Attività produttive di cui all'articolo 54 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nonché le disposizioni di attuazione delle leggi regionali in materia di artigianato, commercio, turismo, cooperazione, ricerca industriale e trasferimento tecnologico e promozione degli investimenti in Emilia-Romagna;

 

f) gli interventi in attuazione della legge regionale 28 luglio 2008 n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni);

 

g) altri programmi nazionali e comunitari coerenti con le finalità della presente legge.

 

 

CAPO II

QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA EDUCATIVA, FORMATIVA

 

Art. 3

Qualificazione dell’alfabetizzazione musicale

 

1. La Regione promuove e sostiene le attività di alfabetizzazione musicale svolte dalle scuole di musica e dalle formazioni di tipo bandistico e corale, mirate a promuovere una cultura musicale diffusa e differenziata.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi ad associazioni di scuole di musica, di bande musicali e di cori che operino in più ambiti provinciali del territorio regionale per la realizzazione di:

 

a) progetti di valenza regionale volti ad incentivare e qualificare le attività di alfabetizzazione musicale organizzate da scuole di musica;

 

b) progetti di valenza regionale volti ad incentivare le attività di alfabetizzazione musicale organizzate dai complessi bandistici della regione, la loro qualificazione, nonché la promozione della musica d’insieme delle formazioni musicali bandistiche giovanili;

 

c) progetti di valenza regionale volti alla promozione e alla qualificazione della musica corale, che comprendano corsi di alfabetizzazione musicale organizzate dai complessi corali stessi.

 

 

Art. 4

Qualificazione dell’educazione musicale

 

1. La Regione promuove la qualificazione del proprio sistema educativo e formativo e sostiene l’offerta educativa e formativa delle scuole e degli organismi specializzati nell’organizzazione e gestione di attività di didattica e pratica musicale.

 

2. La Regione promuove altresì la creazione di reti a livello regionale, nazionale e internazionale tra scuole e organismi di formazione musicale per l’elaborazione di progetti comuni in materia di formazione musicale.

 

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione concede contributi per progetti di musica d’insieme, volti a favorire la formazione musicale di base, a scuole e organismi di formazione musicale, pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro, che operano nel territorio dell’Emilia-Romagna e in possesso di requisiti e standard minimi relativi agli aspetti didattici, organizzativi e istituzionali tali da assicurare un’offerta educativa omogenea, adeguata e qualificata.

 

4. I progetti di cui al comma 3, da realizzare in collaborazione con le istituzioni scolastiche, dovranno avere carattere di inclusività e favorire la creazione di reti e partenariati in ambito regionale, nazionale e transnazionale.

 

5. Per l’individuazione dei soggetti in possesso dei requisiti e standard minimi di cui al comma 3, la Regione istituisce un elenco regionale delle scuole e degli organismi di formazione musicale.

 

 

Art. 5

Elenco regionale delle scuole di musica

 

1. I criteri, le modalità e le procedure per l’approvazione, l’aggiornamento e la pubblicità dell’elenco delle scuole e degli organismi specializzati nell’organizzazione e gestione di attività di didattica e pratica musicale di cui all’articolo 4 sono stabiliti dalla Giunta regionale.

 

 

CAPO III

SVILUPPO DELLA PRODUZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE

 

Art. 6

Sviluppo di nuove competenze

 

1. La Regione, al fine di favorire la crescita del settore produttivo musicale:

 

a)  promuove iniziative a sostegno di un'occupazione qualificata nei settori connessi alle attività musicali, anche in comparti tecnologicamente avanzati, all’interno del più vasto campo delle industrie culturali e creative;

 

b) persegue, in particolare, l’obiettivo di favorire l’acquisizione, la crescita e la qualificazione delle competenze nei settori connessi alle attività musicali anche attraverso adeguate iniziative di formazione;

 

c) valorizza le imprese quali organizzazioni in cui si producono e si innovano competenze professionali, quali luoghi non formali di apprendimento e quali soggetti che possono concorrere alla progettazione e realizzazione di processi formativi.

 

2. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, nell’ambito dei programmi di cui alla legge regionale n. 12 del 2003 e alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), sostiene:

 

a) lo sviluppo delle competenze tecniche e professionali necessarie all’inserimento qualificato nel mercato del lavoro;

 

b) la qualificazione e il rafforzamento delle competenze tecniche e professionali degli operatori per una permanenza qualificata nel mondo del lavoro e per lo sviluppo professionale;

 

c) l’innalzamento e la crescita delle competenze gestionali e manageriali per rafforzare il sistema delle imprese e favorire la creazione di nuove imprese e nuovi lavori.

 

 

Art. 7

Sviluppo delle capacità e delle attività imprenditoriali

 

1. La Regione, nell’ambito della programmazione per lo sviluppo delle attività produttive, sostiene la crescita delle attività musicali di carattere imprenditoriale, nel più ampio contesto delle industrie culturali e creative, quali imprese ad alto potenziale innovativo e di crescita per l’intero sistema economico, occupazionale e sociale.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro, per progetti e interventi mirati a conseguire o sviluppare:

 

a) il coinvolgimento degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, degli Istituti musicali pareggiati e degli altri organismi di educazione musicale nelle iniziative di promozione imprenditoriale del territorio;

 

b) le startup innovative in campo musicale, anche sollecitando l’integrazione di competenze multidisciplinari, con particolare riferimento alle competenze digitali;

 

c) i processi di integrazione e di sviluppo di rete per il rafforzamento della competitività delle imprese e delle filiere produttive;

 

d) l’utilizzo esteso delle tecnologie digitali e multimediali a supporto dei processi creativi, della produzione, distribuzione e conservazione delle opere musicali;

 

e) la nascita e lo sviluppo di laboratori di ricerca e di sperimentazione musicale a sostegno dell’innovazione e del trasferimento tecnologico, anche in una logica multidisciplinare, per la produzione, la distribuzione e la diffusione della musica anche con l'utilizzo dei canali web e digitali.

 

 

Art. 8

Produzione e fruizione della musica contemporanea originale dal vivo

 

1. La Regione, per favorire la crescita della filiera del settore produttivo e promuovere la musica quale strumento di aggregazione sociale, sostiene la produzione e la fruizione della musica contemporanea dal vivo ed in particolare della musica italiana originale dal vivo.

 

2. A tal fine, la Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro, per la realizzazione di progetti di valenza regionale che sviluppino azioni volte a perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

 

a) ricerca, valorizzazione e promozione dei nuovi autori e della creatività, in particolare giovanile, attraverso iniziative di orientamento, tutoraggio e supporto nelle fasi produttive, distributive e promozionali, anche all'estero;

 

b) sviluppo, consolidamento e valorizzazione, anche ai fini turistici, di circuiti di locali e di reti di festival di musica contemporanea originale dal vivo;

 

c) circuitazione degli artisti e dei complessi musicali della regione, ed in particolare degli artisti individuati grazie alle azioni di cui alla precedente lettera a), nei locali e nei festival di musica contemporanea originale dal vivo;

 

d) promozione e circuitazione all'estero degli artisti e dei gruppi musicali della regione.

 

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI ATTUATIVE, FINALI E TRANSITORIE

 

Art. 9

Emilia-Romagna Music Commission e attività dirette della Regione

 

1. La Regione esercita le attività di Music Commission per l'Emilia-Romagna. Per attività di Music Commission, ai fini della presente legge, si intendono:

 

a) la comunicazione integrata e coordinata di tutte le opportunità e le offerte educative, formative, professionali, imprenditoriali, di circuitazione e di sostegno agli autori e in generale delle iniziative realizzate in attuazione della presente legge;

 

b) la creazione delle condizioni per attrarre in Emilia-Romagna produzioni musicali e di video musicali nazionali e straniere, con l'offerta di servizi di supporto e facilitazioni logistiche e organizzative, da attuarsi di norma in collaborazione con gli enti locali e i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio della regione;

 

c)  la promozione delle risorse professionali e imprenditoriali della regione.

 

2. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, la Regione provvede altresì ad acquisire o sviluppare studi, ricerche, attività di divulgazione e diffusione, assistenza tecnica, sviluppo di sistemi informativi, anche per la costituzione di nuclei di valutazione.

 

3. La Regione può attivare specifici interventi per la valorizzazione e promozione turistica dei festival e delle attività musicali, attraverso società in house.

 

 

Art. 10

Modalità di attuazione degli interventi

 

1. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, i criteri, le priorità e le modalità di accesso ai contributi di cui agli articoli 3, 4, 7, 8 nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.

 

2. I soggetti destinatari di contributi in attuazione della presente legge sono tenuti a fornire dati e informazioni per lo svolgimento delle attività di osservatorio prevista dall’articolo 8 della legge n. 13 del 1999.

 

 

Art. 11

Clausola valutativa

 

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

 

a) quali interventi sono stati effettuati per lo sviluppo e il rafforzamento del sistema formativo con particolare riguardo alla qualificazione dell’alfabetizzazione e dell’educazione musicale;

 

b) quali interventi sono stati effettuati per lo sviluppo e il rafforzamento della produzione e della distribuzione con particolare riguardo alle nuove competenze tecniche professionali e alla nascita e allo sviluppo di attività musicali di carattere imprenditoriale;  

 

c) quali interventi sono stati effettuati per la valorizzazione e la promozione della musica e delle possibilità e modalità di sua fruizione secondo le finalità della legge;

 

d) l'ammontare delle risorse stanziate ed erogate in relazione alle varie tipologie degli interventi di cui alle lettere precedenti, con indicazione dei soggetti pubblici e privati beneficiari, dei soggetti coinvolti e dei risultati derivati;

 

e) le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della legge.

 

2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

 

 

Art. 12

Abrogazioni e modifiche di leggi regionali

 

1. L’articolo 25 bis (Interventi per la promozione dell'educazione musicale in Emilia-Romagna) della legge regionale n. 12 del 2003 è abrogato.

 

2. La lettera e) del comma 1 dell’art. 4 (Tipologie di intervento regionale) della legge regionale n. 13 del 1999 è abrogata.

 

3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti, ancorché abrogate.

 

 

Art. 13

Disposizioni finanziarie

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte, per gli esercizi 2018 e 2019, mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli o apportando eventuali variazioni a capitoli esistenti, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" del bilancio di previsione 2017 -2019. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

 

2. Per gli esercizi successivi al 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

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