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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 6489
Presentato in data: 09/05/2018
Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 2016, n. 24 (Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito)". (09 05 18) A firma dei Consiglieri: Taruffi, Caliandro, Calvano, Sabattini, Iotti, Bagnari, Poli, Campedelli, Mumolo, Prodi, Zoffoli, Torri, Lori, Rossi, Marchetti Francesca, Bessi, Pruccoli, Serri, Montalti

Presentatori:

Taruffi, Caliandro, Calvano, Sabattini, Iotti, Bagnari, Poli, Campedelli, Mumolo, Prodi, Zoffoli, Torri, Lori, Rossi Nadia, Marchetti Francesca, Bessi, Pruccoli, Serri, Montalti

Testo:

 

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 DICEMBRE 2016, N.24 (Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito)

 


RELAZIONE

 

Il presente progetto di legge ha essenzialmente il compito di adeguare il testo della L.R. 24 del 2016 a quello, sopravvenuto, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà), che introduce la misura nazionale unica di contrasto alla povertà.

Se infatti il SIA (Sostegno per l’inclusione attiva) preso in considerazione dalla L.R. 24/20167 e istituito dallo Stato, era misura transitoria, ora il decreto sopracitato introduce una misura strutturale che rappresenta un livello essenziale delle prestazioni sociali da garantire a livello nazionale, che si differenzia fortemente dal SIA. Inoltre dal 1° luglio sono previste ulteriori modifiche nei requisiti di accesso inserite dalla 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018).

L’impianto della LR 24/16 era stato definito ed articolato avendo a riferimento la misura nazionale SIA, ponendosi l’obiettivo di ampliarne la platea dei beneficiari in modo universalista per meglio contrastare la povertà nella nostra regione. Infatti mentre il SIA prevedeva per l’accesso requisiti di tipo familiare (almeno un componente minorenne o figlio disabile o donna in stato di gravidanza accertata), il Reddito di solidarietà non prevedeva alcun requisito di tipo familiare, bensì soltanto requisiti economici (ISEE inferiore o uguale a 3000 euro), oltre che la residenza in ER da almeno 24 mesi. Secondo queste modalità SIA e RES erano pertanto misure alternative, reciprocamente esclusive. 

Con l’introduzione della misura nazionale unica di contrasto alla povertà (in seguito all’approvazione del decreto legislativo 147/2017), è stato necessario introdurre modifiche alla legge regionale n. 24/16 per garantirne il corretto funzionamento (modifiche introdotte con la legge regionale n. 25 /2017), ma l’ulteriore modifica alla misura nazionale di contrasto alla povertà inserita nella legge di Bilancio 2018 che elimina tutti i requisiti familiari per accedere alla misura nazionale unica di contrasto alla povertà, impone un aggiornamento del RES più completo che necessita di riconfigurarne l’impianto.

Con le ultime modifiche introdotte alla misura nazionale unica di contrasto alla povertà, le platee delle due misure risultano pressoché coincidenti, pertanto il presente progetto di legge regionale prevede che il Res non sia più misura alternativa alla misura nazionale, bensì misura integrativa che ne rafforza la portata per i residenti In Emilia-Romagna.

Il progetto di legge regionale si compone di 12 articoli.

Articolo 1 (che sostituisce l’articolo 1)

Il comma 1 inserisce, tra le fonti “ideali” del RES anche il Piano sociale e sanitario per gli anni 2017-2019, nonché il Piano povertà regionale previsto dalla norma nazionale come compito delle Regioni, sopravvenuti rispetto al testo originario della norma.

Il comma 2 dice espressamente che il RES (Reddito di solidarietà regionale), già previsto dalla L.R.24/2016 come misura indipendente da quella nazionale, è ora misura integrativa della stessa, in armonia con quanto disposto dal decreto legislativo 147/17.

Articolo 2 (relativo all’articolo 2)

I commi 1, 1bis e 2 stabiliscono che il beneficio economico del Reddito di solidarietà, integra quello nazionale e che i compiti dei Comuni, sono quelli previsti dal decreto nazionale, anche per quanto ad essi spetta per la parte componente regionale (RES) ad integrazione del reddito della misura nazionale.

Articolo 3 (inserisce il nuovo articolo 2 bis)

Questo articolo esplicita i contenuti e le modalità di approvazione del Piano povertà.

L’ articolo 4 (inserisce il nuovo articolo 2 ter)

Vengono qui stabiliti i destinatari dei finanziamenti. Da un lato lo Stato, tramite il Fondo povertà statale, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 147/2017; dall’altro i Comuni e le loro unioni, per i finanziamenti ordinari contro la povertà, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

Articolo 5 (sostituisce l’articolo 3)

Vengono qui stabiliti i beneficiari del RES, che sono gli stessi stabiliti per la misura nazionale, che abbiano inoltre la residenza in un Comune dell’Emilia-Romagna da almeno ventiquattro mesi continuativi.

Le precedenti norme sono abrogate, in quanto non più adeguate alla situazione normativa attuale.

Articolo 6 (sostituisce l’articolo 4)

Si prevedono qui le competenze sulle modalità di attuazione del RES, l’ammontare del RES e delle modalità di definizione delle risorse da destinare ai Comuni da parte della Giunta regionale, sentita la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali, competente in via generale al coordinamento della programmazione e gestione delle attività di erogazione del RES (vedi art.9).

E’ inoltre previsto l’utilizzo, per il calcolo dell’ammontare del RES in caso di famiglia pluripersonale, della scala di equivalenza dell’ISEE.

Articolo 7 (sostituisce l’art. 5)

Si stabiliscono le modalità di accesso al RES che sono le stesse del REI, con l’inserimento di due anni di residenza in un Comune dell’Emilia-Romagna, ferme restando le competenze degli enti designati per il REI del decreto legislativo 147/2017.

Articolo 8 (sostituisce l’articolo 6)

Si prevede che i Comuni, già designati come soggetti attuatori della misura nazionale dal DLgs 147/2017, tengano conto dell’assegnazione del RES, ferma restando l’unicità del progetto da attuare.

Articolo 9 (sostituisce l’articolo 7)

Le cause di decadenza sono quelle dei REI, a parte il caso di perdita della residenza in un Comune dell’Emilia-Romagna, eventualità nella quale si decade dal solo RES.

L’articolo 10, dedicato alle disposizioni transitorie e finali, specifica, innanzitutto, che a decorrere dal 1 luglio 2018 non sarà più possibile presentare domanda per il RES sulla base dei requisiti precedentemente previsti;  chiarisce poi che i beneficiari della misura regionale (RES) che abbiano i requisiti per richiedere la misura nazionale (REI) possono presentare domanda anche per quest’ultima, al fine di vedersi riconosciuti e ottenere entrambi i benefici; che, invece, i beneficiari della misura regionale (RES) che non abbiano i requisiti per ottenere anche il beneficio statale , continueranno a ricevere la misura regionale fino alla scadenza per questo prevista.

Si specifica infine che coloro che sono già beneficiari della misura nazionale e non di quella regionale, potranno ottenere il nuovo RES fino alla scadenza prevista per la misura nazionale.

L’articolo 11 abroga l’articolo 8 della legge 24/2016 ed il relativo regolamento di attuazione, specificando che le disposizioni di quest’ultimo continuano però ad applicarsi ai beneficiari della misura regionale che non abbiano i requisiti per accedere anche a quella nazionale, fino alla scadenza prevista per il beneficio regionale

L’articolo 12 prevede l’entrata in vigore della legge in data 1° luglio 2018.

 

 


Art. 1

Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale n. 24 del 2016

 

1. L’articolo della legge regionale 19 dicembre 2016, n. 24 (Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito), è sostituito dal seguente:

 

“Art. 1

Oggetto e finalità

 

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di dare attuazione ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione, nonché agli articoli 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, istituisce il Reddito di Solidarietà (RES) e sostiene il sistema territoriale di interventi e servizi sociali a contrasto della povertà sulla base delle indicazioni del Piano sociale e sanitario regionale e del Piano regionale per la lotta alla povertà previsto all’art. 14 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà).

 

2. In armonia con le disposizioni statali in materia di contrasto alla povertà, il RES consiste in una misura regionale diretta ad integrare la misura nazionale, volta a contrastare la povertà, l’esclusione sociale e la disuguaglianza, nonché promuovere la crescita sociale ed economica, la valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone, l’acceso al lavoro.”.

 

Art. 2

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 24 del 2016

 

1. La rubrica dell’articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituita dalla seguente: “Reddito di solidarietà e competenze dei Comuni”.

 

2. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituito dal seguente:

 

“1. Il RES consiste in una misura regionale diretta ad integrare la misura nazionale, incrementandone l’ammontare del beneficio così come previsto all’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 147 del 2017.”.

 

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2016 è inserito il seguente comma:

 

“1bis. Il benefico economico è erogato nell’ambito di un progetto personalizzato, di attivazione sociale e di inserimento lavorativo, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 147 de 2017, finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del richiedente e del relativo nucleo familiare.”.

 

4. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituito dal seguente:

 

“2. I Comuni o le loro Unioni svolgono anche per il RES le funzioni loro attribuite dall’articolo 13 del decreto legislativo 147 del 2017, autorizzano la spesa e l’erogazione del contributo economico a favore del richiedente nella misura stabilita dal RES.”.

 

Art. 3

Introduzione dell’articolo 2 bis alla legge regionale n. 24 del 2016

 

1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2016 è inserito il seguente:

 

“Art. 2 bis

Piano regionale per la lotta alla povertà

 

1. L’Assemblea legislativa approva il Piano regionale triennale per la lotta alla povertà, di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 147 del 2017, in cui vengono definiti gli specifici rafforzamenti del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà finanziabili a valere sulla quota del Fondo povertà nazionale e sui fondi regionali ed europei.

 

2. Il Piano dà altresì indicazioni per il coordinamento dei servizi e per la programmazione territoriale.”.

 

Art. 4

Introduzione dell’articolo 2 ter nella legge regionale n. 24 del 2016

 

1. Dopo l’articolo 2 bis della legge regionale n. 24 del 2016 è inserito il seguente:

 

“Art. 2 ter

Finanziamenti

 

1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 147del 2017, la Regione integra con proprie risorse il Fondo Povertà statale per l’erogazione del RES agli aventi diritto. A tal fine le modalità di utilizzo delle risorse e i rapporti finanziari sono regolati ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 147 del 2017.

 

2. I finanziamenti regionali sono altresì destinati ai Comuni o alle loro Unioni per la realizzazione di interventi e servizi sociali a contrasto della povertà, secondo le modalità previste dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).”.

 

Art. 5

Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 24 del 2016

 

1. L’articolo 3 della legge regionale 24 del 2016 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 3

Beneficiari del RES

 

1. Possono accedere al RES i nuclei familiari, ammessi alla misura nazionale di cui al decreto legislativo 147 del 2017, residenti in Emilia-Romagna da almeno ventiquattro mesi continuativi.”.

 

Art. 6

Sostituzione dell’articolo 4 legge regionale 24 del 2016

 

1. L’articolo 4 della legge regionale 24 del 2016 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 4

Ammontare del RES e norme di attuazione

 

1. La Giunta regionale, sentita la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali di cui all’articolo 59 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), nella sua composizione allargata come prevista all’articolo 9, previo parere della competente Commissione assembleare, stabilisce le modalità di attuazione della presente legge, in particolare definisce l’ammontare del RES e le risorse da destinare ai Comuni.

 

2. Il RES ha la stessa durata della misura nazionale prevista dal decreto legislativo 147 del 2017, pari a diciotto mesi, superati i quali il sostegno non potrà essere richiesto se non trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo beneficio percepito.

 

3. L’ammontare del RES, ad integrazione di quanto previsto all’articolo 4 del decreto legislativo 147 del 2017, è calcolato in base alla scala di equivalenza di cui all’allegato 1 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”.”.

 

Art. 7

Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 24 del 2016

 

1. L’articolo 5 della legge regionale 24 del 2016 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 5

Modalità di accesso al RES

 

1. La richiesta del RES è presentata da uno dei componenti il nucleo familiare presso il Comune o l'Unione dei Comuni territorialmente competente, mediante il modello di “domanda Unica RES – REI” completo del requisito di residenza in un Comune dell’Emilia-Romagna da almeno 24 mesi continuativi.

 

2. Gli enti competenti all’istruttoria del RES sono gli stessi previsti dal decreto legislativo 147 del 2017.”.

 

Art. 8

Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 24 del 2016

 

1. L’articolo 6 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 6

Progetto personalizzato di attivazione sociale ed inserimento lavorativo

 

1. I Comuni nella predisposizione dei progetti personalizzati di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 147 del 2017, tengono conto della misura aggiuntiva regionale RES.

 

2. Il progetto è unico e viene realizzato con i medesimi strumenti e le stesse modalità previste per la misura nazionale.”.

 

Art. 9

Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale 24 del 2016

 

1. L’articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 7

Cause di decadenza del RES

 

1. Si decade o si è sospesi dal RES se si decade o si è sospesi dalla misura nazionale prevista dal decreto legislativo 147 del 2017.

 

2. Si decade dal solo RES, nel caso in cui si perda la residenza in un Comune dell’Emilia-Romagna.”.

 

Art. 10

Disposizione transitorie e finali

 

1. A decorrere dal 1° luglio 2018:

 

a) non sarà più possibile fare domanda del RES secondo i precedenti requisiti;

 

b) i beneficiari del RES avranno facoltà di presentare domanda per la misura nazionale al fine di ottenere entrambe i benefici;

 

c) qualora non abbiano diritto alla misura prevista dal decreto legislativo 147 del 2017, proseguiranno con le precedenti modalità e regole a ricevere il beneficio regionale fino alla scadenza naturale;

 

d) coloro che siano già beneficiari della misura nazionale e non del RES potranno ottenere il nuovo RES fino alla scadenza prevista per la misura nazionale.

 

2. Ai fini di dare continuità alle misure di contrasto alla povertà, sono fatte salve, in quanto compatibili con la nuova disciplina nazionale e regionale, le disposizioni contenute nel Protocollo d’ intesa fra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Emilia-Romagna per l’attuazione del sostegno per l’inclusione attiva (SIA) e la sua integrazione con il reddito di solidarietà (RES) del 27 giugno 2017 e nel Protocollo d’intesa tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Regione Emilia Romagna del 14 luglio 2017, fino a nuova sottoscrizione relativa all’integrazione del RES con le analoghe misure previste dallo Stato.

 

3. Il RES è aggiornato conformemente alle eventuali modifiche del decreto legislativo n. 147 del 2017, con particolare riferimento ai criteri di ammissione al beneficio e alla durata dello stesso.

 

Art. 11

Abrogazioni

 

1. L’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2016 è abrogato.

 

2. Il regolamento regionale 06 aprile 2017, n.2 (Regolamento di attuazione ai sensi dell'art. 8 legge regionale n. 24/2016 "Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito") è abrogato. Le disposizioni contenute nello stesso regolamento regionale continuano ad applicarsi nei casi previsti all’articolo 10, comma 1, lettera c) della presente legge, fino alla scadenza naturale del beneficio regionale.

 

Art. 12

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2018.

 


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