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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 7159
Presentato in data: 18/09/2018
Progetto di legge d'iniziativa del Consiglio comunale di Bologna "contro l'omotransnegatività e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere". (Deliberazione della Consulta di garanzia statutaria di ammissibilità n. 2 del 19 luglio 2018 pubblicata sul BURERT n. 230 del 25/07/2018)

Presentatori:

Deliberazione della Consulta di garanzia statutaria di ammissibilità n. 2 del 19 luglio 2018 pubblicata sul BURERT n. 230 del 25/07/2018

Testo:

 

Progetto di legge regionale consiliare contro l’omotransnegatività e le violenze determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere

 


RELAZIONE

 

L'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, in forza dei quali mira a combattere la discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. In tal senso l’art. 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), da leggere in combinato disposto con gli artt. 1 e 21 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea.

In particolare a giugno 2013 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato precisi orientamenti per la promozione e la tutela dell’esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) al di fuori dell'Unione europea, e che dovrebbe garantire una tutela efficace di tali diritti all’interno dell’UE. Tant'è che l 'Unione Europea già coordina la sua azione attraverso politiche globali in materia di uguaglianza e non discriminazione tramite la "Strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti".

Con un documento del settembre 2015, le Nazioni Unite hanno chiesto agli Stati membri di intraprendere azioni urgenti per porre fine a violenza e discriminazione contro le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali, su vari piani di intervento, affinché le persone abbiano lo stesso diritto vivere senza subire persecuzioni a causa del proprio orientamento sessuale o identità di genere. L'ONU registra l’aumento della violenza fisica e psicologica contro le persone omosessuali e transessuali in tutte le parti del mondo, documentando perfino rapimenti e tortura. Sono 76 i Paesi che criminalizzano le persone omosessuali esponendole al rischio di essere ingiustamente arrestate e/o condannate. Studi e ricerche internazionali e nazionali, inoltre, relativi alle ricadute negative dell'omotransnegatività sullo stato di salute delle persone LGBTI, confermano che ambienti sociali e culturali ostili sono correlati ad auto—isolamento sociale, non accettazione di sé, minore conoscenza e dunque minore prevenzione rispetto a malattie sessualmente trasmissibili come l’HIV e i test relativi, con un aumento inevitabile di rischio per l'intera popolazione.

In occasione delle ultime Giornate mondiali contro l’omofobia e la transfobia il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha lanciato appelli alle istituzioni affinché si spendano per realizzare una libertà che deve appartenere a tutte le persone, indipendentemente dall’orientamento sessuale. II Capo dello Stato ha sottolineato che “l’omofobia e la transfobia violano la dignità umana, ledono il principio costituzionale di eguaglianza e comprimono la libertà e gli affetti delle persone " e che l'intolleranza affonda le sue radici nel pregiudizio e deve essere contrastata attraverso l’informazione, la conoscenza, il dialogo e l'educazione al rispetto".

Un passo importante nella direzione di un riconoscimento di piena cittadinanza ai diritti LGBT è stata l'approvazione della legge sulle unioni civili, che ha di fatto per la prima volta evidenziato e affrontato i bisogni e le aspettative di status anche delle persone dello stesso sesso nella dimensione relazionale e affettiva, costituendo un terreno fertile per consolidare, integrare migliorare l'impianto normativo complessivo, compresi la prevenzione e il contrasto all’omofobia e transfobia. Eppure, la proposta di legge per il contrasto all’omofobia e alla transfobia, dopo l'approvazione in prima lettura alla Camera il 20 settembre 2013, è ancora oggi ferma in Senato e non si accenna a dare risposta normativa agli episodi di violenza fisica, incitamento all'odio, bullismo, condotte suicidarie che riempiono tristemente la cronaca giornalistica nazionale come internazionale.

La Regione Emilia—Romagna ha strutturato il proprio welfare in stretta collaborazione sia con l'associazionismo sia con gli Istituti che sono in prima linea per la promozione dei diritti umani e civili e si è dotata nel 2014 della prima legge quadro regionale per la parità e contro le discriminazioni di genere (L.R. n. 6 del 27.6.2014) che all' art. 13 comma 1 lett. a), in particolare, sancisce l’impegno della Regione a "prevenire ogni tipo di violenza e discriminazione di genere, in quanto lesiva della libertà, della dignità, dell' inviolabilità della persona".  In un quadro, dunque, di lenta quanto inesorabile affermazione dei diritti e libertà personali, si ritiene fondamentale l’attivazione di ciascuno e la partecipazione di tutti ad una "causa" di civiltà che la presente legge regionale intende promuovere, costituendo altresì un arricchimento dell’ordinamento regionale e un sostegno alla prosecuzione dell'esame della proposta di legge nazionale.

 


Art. 1

Principi e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con gli indirizzi promossi dall'ONU, con i principi di cui all' articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, della Convenzione Europea dei diritti umani CEDU e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Carta di Nizza) delle Risoluzioni del Consiglio d'Europa (1728) 2010, (2048) 2015 e (380) 2015, delle Risoluzioni del Parlamento Europeo A 3 0028/94 sulla parità dei diritti per le persone omosessuali e 17/19 del 2011 sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere nel quadro delle Nazioni Unite, della Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 31 marzo 2010 CM/REC (2010) 5, nonché in ottemperanza agli articoli 2 e 3 della Costituzione, in attuazione dell'art. 2, lett. a) e d) dello Statuto regionale e della legge regionale 27.6.2014 n. 6 promuove e realizza politiche, programmi ed azioni finalizzati a consentire ad ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, nonché a prevenire e superare le situazioni, anche potenziali, di discriminazione e omotransnegatività, quali comportamenti di avversione, dileggio, violenza verbale, psicologica e fisica.

 

2. La Regione garantisce il diritto all'autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere.

 

3. La Regione assicura l'accesso ai servizi e agli interventi ricompresi nelle materie di competenza regionale senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall’identità di genere.

 

4. La Regione, ai fini di prevenire le discriminazioni per motivi derivanti dall' orientamento sessuale o dall'identità di genere e favorire l'acquisizione di una cultura della non discriminazione, promuove e valorizza l'integrazione tra le politiche educative, scolastiche e formative, sociali e sanitarie, del lavoro. Per conseguire tale scopo, la Regione aderisce a RE.A.DY (Rete nazionale delle Pubbliche Amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere), nominando un delegato mediante decreto del Presidente della Giunta, e ai coordinamenti che rafforzino la visione plurale, inclusiva ed equa della comunità regionale.

 

 

Art. 2

Interventi in materia di politiche del lavoro, formazione

e aggiornamento professionale e integrazione sociale

 

1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano interventi in favore delle persone discriminate in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere, anche mediante la promozione di specifiche politiche lavoro, di formazione riqualificazione professionale nonché per l’inserimento lavorativo.

 

2. La Regione e gli enti locali, nei codici di comportamento e nelle attività di formazione e aggiornamento del personale, promuovono pari opportunità e parità di trattamento di ogni orientamento sessuale e identità di genere, anche mediante il contrasto degli stereotipi e di un linguaggio offensivo o di dileggio, così come sancito dall'art. 9 commi 2, 3, 4 della legge regionale 27 giugno 2014 n. 6.

 

3. La Giunta regionale, con proprio atto individua indirizzi e modalità per l’attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2.

 

 

Art. 3

Educazione e Sport

 

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, in collaborazione con le associazioni e le agenzie educative del territorio, nonché d’intesa con l’ufficio scolastico regionale, favorisce nelle scuole di ogni ordine e grado la promozione di attività di formazione e aggiornamento del personale docente in materia di contrasto agli stereotipi, prevenzione del bullismo e cyber—bullismo motivato dall'orientamento sessuale o dall' identità di genere, sostenendo progettualità che in tal senso coinvolgano anche i genitori e le famiglie quali responsabili del dovere e diritto di educare la prole ex art. 30 della Costituzione.

 

2. La Regione promuove altresì attività e iniziative a sostegno dell'associazionismo sportivo impegnato a favorire l’equa partecipazione allo sport, contrastando stereotipi di genere e l’abbandono sportivo come previsto dalla legge regionale 31 maggio 2017 n. 8.

 

 

Art. 4

Promozione di eventi culturali

 

1. La Regione e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono e sostengono eventi socio—culturali che diffondono cultura dell'integrazione e della non discriminazione, al fine di sensibilizzare i cittadini al rispetto delle diversità.

 

2. Ai fini di cui al comma 1, per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura dell'integrazione, della non discriminazione e del reciproco rispetto, la Regione può concedere contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali secondo le leggi vigenti e nel segno della trasparenza.

 

 

Art. 5

Interventi in materia socio-assistenziale e socio-sanitaria

 

1. Il Servizio sanitario regionale, i servizi socio -assistenziali e socio - sanitari sostengono e promuovono iniziative di informazione, consulenza e sostegno in favore delle persone gay e lesbiche, transessuali, transgender e intersex. Le medesime iniziative sono offerte ai genitori e alle famiglie.

 

2. La Regione promuove l’attivazione e il sostegno agli interventi di cui al presente articolo in coerenza con il Piano sociale e sanitario regionale e con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione di settore anche in termini di formazione di operatori e operatrici.

 

 

Art. 6

Misure di contrasto alla discriminazione e alla violenza e di sostegno alle vittime

 

1. La Regione promuove e sostiene progetti e interventi di accoglienza, soccorso protezione e sostegno alle vittime di discriminazione o di violenza commesse in ragione del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere, nell' ambito del sistema integrato dei servizi alla persona presenti sul territorio ed avvalendosi del Centro regionale contro le discriminazioni.

 

2. Ai fini di cui al presente articolo, la Regione può stipulare protocolli d'intesa e convenzioni con gli enti pubblici, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali.

 

 

Art. 7

Funzioni di osservatorio regionale sulle discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere

 

1. La Regione svolge funzioni di monitoraggio sulle discriminazioni e le violenze determinate dall' orientamento sessuale e dall'identità di genere nell'ambito dell'osservatorio così come previsto dagli artt. 18 (Funzioni di osservatorio regionale e monitoraggio permanente sulla violenza di genere) e 41 (Centro regionale contro le discriminazioni) della legge regionale 27 giugno 2014 n. 6.

 

2.Le funzioni di monitoraggio comprendono:

 

a) la raccolta dei dati e il monitoraggio dei fenomeni legati alla discriminazione e violenza dipendente dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere in Emilia- Romagna;

 

b) la raccolta ed elaborazione delle buone prassi adottate nell'ambito di azioni e progettualità a sostegno delle finalità della presente legge.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative di integrazione delle funzioni di cui al comma 2.

 

4.Lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

 

Art. 8

Funzioni del Comitato Regionale per le Comunicazioni

 

1. In coerenza con le finalità di cui alla presente legge, il Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) nell'ambito della funzione di monitoraggio e delle altre funzioni di cui alla Legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni), effettua la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale, nonché dei messaggi commerciali e pubblicitari, eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o all'identità di genere della persona, anche in attuazione dell’articolo 36 bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici). Nei casi non conformi ai codici di autodisciplina della comunicazione commerciale da parte dei soggetti aderenti a tali codici, il CORECOM si fa parte attiva nella segnalazione alle autorità e agli organismi competenti.

 

2. Nell'ambito delle funzioni di disciplina dell'accesso radiofonico e televisivo regionale, il CORECOM garantisce adeguati spazi di informazione e di espressione in ordine alla trattazione delle tematiche di cui alla presente legge.

 

 

Art. 9

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con l'istituzione di apposite unità previsionali di base relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità.

 

 

Art. 10

Clausola valutativa

 

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta con cadenza triennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione, avvalendosi del monitoraggio di cui all'art. 7 della presente legge.

 

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione integrata della presente legge.

 

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti in tutti gli ambiti.

 

 

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