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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 7565
Presentato in data: 23/11/2018
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019”. (Delibera di Giunta n. 1951 del 19 11 18)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019


 

RELAZIONE

 

Come noto con il  decreto legislativo  23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni, il Governo ha attuato la delega per l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche  nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati della  riforma della contabilità pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009  e della riforma del c.d. “federalismo fiscale”  prevista dalla legge n. 42 del 2009.

Il sopracitato decreto legislativo n. 118 del 2011- tra le novità introdotte - ha previsto, in particolare al paragrafo 7 dell’allegato 4/1 avente ad oggetto “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, che “le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenete il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione (Omissis). La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente”. Se da un lato sono stati definiti i limiti contenutistici della legge di stabilità, dall’altra nel sopracitato Allegato A/1 è formalizzata la possibilità di introdurre negli ordinamenti contabili regionali la previsione di progetti di legge collegati con cui disporre “modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR”. 

Con  riferimento alla sequenza temporale con cui vengono adottati i diversi strumenti finanziari, dal citato Allegato risulta  che la Nota di aggiornamento del documento economico finanziario regionale (DEFR) è presentata dalla Giunta regionale all’Assemblea Legislativa, al fine di garantire la coerenza con gli aggiornamenti della finanza pubblica nazionale, entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale (20 settembre di ogni anno) e comunque non oltre la data di presentazione del disegno di legge regionale di bilancio. Di seguito, in un’unica sessione, sono approvati nell’ordine i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilità ed infine il progetto di legge di bilancio.

Alla luce delle novità introdotte dal processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche attuato dal Governo, la Giunta regionale ha ritenuto di dover presentare all’Assemblea legislativa la presente proposta di legge con cui sono disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali,  affinché sia esaminata e discussa insieme  ai progetti di legge regionale di stabilità per il 2019 e del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021, ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza fra i citati provvedimenti finanziari.

Il Progetto di legge regionale recante “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019” risulta composto da numerosi articoli, di contenuto eterogeneo, che di seguito si illustrano.

 

Articolo 1 - Finalità

L’articolo detta le finalità generali della legge collegata alla legge di stabilità regionale per il 2019. Le disposizioni contenute nella presente legge sono finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico finanziaria regionale (DEFR)per il 2019, in collegamento con la legge regionale di stabilità ed al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021.

 

Capo I

SVILUPPO ECONOMICO e CULTURALE

Sezione I

Disciplina del Turismo

Articolo 2 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2006

La disposizione integra il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 31 luglio 2006, n. 16 (Valorizzazione del turismo naturista) con la previsione secondo cui la Giunta regionale, con propria deliberazione, nelle aree destinate ai naturisti, possa definire  le tipologie di servizi che devono essere presenti in dette aree ed i relativi requisiti, al fine di dotare le stesse di servizi di qualità che abbiano anche elevati requisiti di ecocompatibilità e basso impatto  in aree spesso di pregio naturalistico.

 

Articolo 3 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016

L’articolo in esame introduce una modifica alla legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7) con cui si intende rafforzare il ruolo strategico che le Destinazioni Turistiche svolgono nell’ambito del nuovo sistema dell’organizzazione turistica regionale. L’esercizio della funzione di coordinamento delle attività di accoglienza, informazione locale e assistenza ai turisti entra così a far parte a pieno titolo dell’attività delle Destinazioni Turistiche che assumono in modo completo il ruolo di enti pubblici che operano in ambito territoriale di area vasta ai fini dell’organizzazione della promo-commercializzazione del turismo dell’Emilia-Romagna ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016. In particolare, la nuova norma prevede che tali funzioni amministrative, conferite ai sensi del medesimo articolo 3, comma 1, alla Citta Metropolitana ed alle Province, possano essere affidate da tali Enti, con convenzione, alle Destinazioni Turistiche.

Si ritiene quindi che, con questa modifica di legge, si creino le condizioni per innovare il sistema dell’accoglienza, informazione locale e assistenza ai turisti attraverso la costituzione di un omogeneo sistema organizzativo dotato di una nuova governance di area vasta.

 

Sezione II

Cultura

Articolo 4 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 29 del 1995

Articolo 5 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000

Articolo 6 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2014

La legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell’Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna), all’articolo 1, definisce l’Istituto quale organo tecnico-scientifico e strumento della programmazione della Regione Emilia-Romagna nel settore dei beni artistici, culturali e naturali. l’Istituto ha personalità giuridica, autonomia statutaria e finanziaria ed opera con autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile. Le modifiche proposte dagli articoli in esame sono volti a semplificare le procedure relative alla assegnazione delle risorse all’IBACN per l’espletamento delle funzioni ad esso attribuite dalle leggi regionali di riferimento, uniformando la disciplina riferita al settore dei beni culturali e rendendola coerente con la normativa e le procedure di riferimento per la gestione delle risorse finanziarie dell’ente.

Il trasferimento all’IBACN delle risorse stanziate in bilancio per l’espletamento delle proprie funzioni, avverrà pertanto con atto dirigenziale, non più con una deliberazione della Giunta regionale.

Si sottolinea al riguardo che ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 29 del 1995, la Giunta rimane competente ad approvare il bilancio preventivo dell’Istituto, le sue variazioni e il rendiconto consuntivo; il bilancio preventivo dell’IBACN deve essere approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui il preventivo si riferisce; in quella sede sono specificate le destinazioni di intervento e le risorse necessarie. L’Istituto, inoltre, sempre secondo le disposizioni contenute nel medesimo articolo, deve presentare annualmente un rendiconto consuntivo con relazione annuale sulle attività svolte, anch’esso soggetto ad approvazione dalla Giunta. In capo alla Giunta viene inoltre riconosciuto, al fine di assicurare la regolarità della gestione e la conformità dell’azione dell’Istituto agli indirizzi fissati, un potere di vigilanza che può essere esercitato anche mediante apposite ispezioni e richieste al Revisore unico, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, della legge regionale n.  29 del 1995.

Articolo 7 - Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 11 del 2018

La Regione Emilia-Romagna è socio fondatore della Fondazione Teatro comunale di Bologna sulla base della disciplina statale che regola il settore delle fondazioni lirico-sinfoniche. Il Teatro Comunale di Bologna, a seguito dell'approvazione di specifiche norme statali, al pari di altre istituzioni lirico-sinfoniche ha avviato un percorso di risanamento per raggiungere il pareggio di bilancio e un tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario.

L'aumento del contributo regionale annuale al fondo di gestione da parte della Regione e del Comune, così come le misure di riduzione dei costi adottate dalla Fondazione Teatro Comunale col piano di risanamento approvato dal Commissario straordinario di Governo hanno permesso di raggiungere nel 2017 il pareggio di bilancio. Al fine di contribuire al rafforzamento dello stato patrimoniale della Fondazione Teatro Comunale di Bologna, nel quadro del Piano di risanamento attualmente in corso approvato dai competenti organi dello Stato, la modifica proposta stabilisce che la partecipazione della Regione all’aumento del patrimonio della Fondazione medesima, in sintonia con quanto deliberato negli anni scorsi dal Comune di Bologna, avvenga sì mediante il conferimento di un immobile al patrimonio della Fondazione, come stabilito dall’articolo 15 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 11, senza tuttavia destinare tale conferimento al fondo di dotazione, fondo su cui insiste un vincolo di indisponibilità ai sensi dell’art. 11, comma 15, lettera c) del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91 “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112.

 

Capo II

CURA DEL TERRITORIO e DELL’ AMBIENTE

Sezione I

Disposizioni di adeguamento normativo in materia di consorzi di bonifica

Articolo 8 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 42 del 1984

La norma interviene sul comma 14 dell’articolo 16 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) correggendo il richiamo a due commi dello stesso articolo, la cui erroneità è evidente a livello logico-sistematico.

Articolo 9 - Modifiche all’articolo 27 della legge regionale n. 42 del 1984

La norma modifica l’articolo 27 della legge regionale n. 42 del 1984 eliminando previsione relativa alla consultazione della Commissione prevista all’articolo 25 nell’ambito delle procedure per l’assegnazione ai consorzi dei contributi annuali da parte della Regione per la manutenzione di opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. La modifica deriva da esigenze di semplificazione e accelerazione dei tempi procedimentali a fronte del progressivo venire dell’efficacia della disposizione originaria nel contesto attuale.

 

Sezione II

Disposizioni di coordinamento normativo in materia ambientale

Articolo 10Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012

La ricostruzione post sisma è in avanzata fase di conclusione; ciò non di meno lo stato di emergenza con norma primaria è stato procrastinato al 31.12.2020 così come previsto dall’art.2 bis comma 44 D.L.148/2017, definendo il cosiddetto cratere ristretto art. 2 bis comma 43 stesso decreto riducendo i comuni interessati al numero di 30.

Allo scopo di uniformare tra di loro le suddette scadenze, l’Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012 ed ATERSIR hanno congiuntamente elaborato e predisposto l’aggiornamento del fondo solidarietà per i danni economico finanziari a carico del Servizio Gestione Rifiuti Urbani Assimilati (SGRUA) per il mancato gettito dei rifiuti urbani sino al termine dello stato d’emergenza.

 

Articolo 11 - Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2018

La disposizione in esame, modificando l’articolo 15 della legge regionale legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale dei progetti), introduce una norma di semplificazione nella nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale dei progetti, di favore per il proponente e di coordinamento rispetto alle disposizioni di settore che attengono alla documentazione progettuale relativa ai titoli edilizi e all’autorizzazione sismica.

In base alla normativa di settore sul procedimento unico di VIA, l’istanza trasmessa dal proponente deve essere corredata dalla documentazione e dagli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto.

Nel caso dell’autorizzazione sismica la normativa regionale di cui alla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico) consente al proponente di scegliere di effettuare il deposito del progetto sismico ovvero di richiedere il rilascio dell’autorizzazione sismica dopo l’acquisizione del titolo edilizio, prima di iniziare i lavori.

In particolare l’articolo 10, comma 3 della legge regionale n. 19 del 2008 consente di scegliere fra due opzioni e cioè corredare la domanda per i titoli edilizi con l’istanza di autorizzazione sismica (o con il deposito del progetto esecutivo) ovvero di corredare la domanda per i titoli edilizi con la documentazione minima atta a dimostrare che l’attività di progettazione è avvenuta in una visione unitaria e integrata che tiene conto anche della normativa sismica rinviando ad una fase successiva e autonoma rispetto al procedimento edilizio la presentazione del progetto esecutivo delle strutture.

La disposizione introdotta con l’articolo di cui trattasi consente quindi di operare il coordinamento della disciplina sul procedimento unico di VIA con la normativa regionale di settore in materia di autorizzazione sismica.

 

Sezione III

Disciplina del Trasporto pubblico

Articolo 12 - Modifica all’articolo 11 della legge regionale n. 30 del 1992

La modifica è necessaria per coordinare l’articolo 11 (Norme finanziarie) della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) con le modifiche già apportate agli articoli 4 e 7 della stessa legge, dagli articoli 29 e 31 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 11 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020).

Articolo 13 - Modifiche all’articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999

La modifica si rende necessaria per consentire l’assegnazione alle Province e a alla Città metropolitana di Bologna di contributi destinati ad interventi di ripristino o consolidamento di opere d’arte resisi necessari per evitare limitazioni alla circolazione lungo la rete provinciale, con priorità di spesa per quella ricadente nella rete stradale di interesse regionale al fine di mantenere omogenei standard tecnici e funzionali sulla stessa

 

CAPO III

MISURE DI ADEGUAMENTO IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE

Articolo 14 - Inserimento dell’articolo 8-bis nella legge regionale n. 10 del 2000

Le disposizioni dell’articolo 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, così come convertito con modificazioni dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111, promuovono l’avvio di processi di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico nella disponibilità degli enti pubblici.

La disposizione in esame introduce nell’ordinamento regionale il principio in forza del quale qualsiasi conferimento di beni immobili del patrimonio disponibile della Regione e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale a fondi comuni di investimento di cui all’articolo 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 non può avvenire senza l’approvazione di un progetto di valorizzazione volto a realizzare una pubblica utilità complessiva. La norma novella la legge regionale n. 10 del 2000, recante la “Disciplina dei beni regionali”, attraverso l’introduzione di un regime peculiare per i progetti di valorizzazione immobiliare dichiarati di pubblica utilità con apposito atto di Giunta regionale. Pertanto, la norma disciplina la regolarizzazione edilizia ed urbanistica, o le varianti alle vigenti previsioni urbanistiche, degli immobili oggetto dei progetti di valorizzazione dichiarati di pubblica utilità, prevedendo:

-          la partecipazione delle amministrazioni comunali mediante acquisizione del loro parere entro termine certo, al fine di promuovere la celerità dell’azione amministrativa;

-          la possibilità di disciplinare unitariamente, sotto il profilo urbanistico, gli adempimenti necessari alla realizzazione del progetto di valorizzazione immobiliare.

Infine, la presente proposta di legge individua in una delibera dell’Assemblea Legislativa – quale organo rappresentativo dei più ampi interessi - la conclusione del procedimento in caso di dissenso di una o più amministrazioni comunali.

Articolo 15 - Inserimento dell’articolo 5-bis nella legge regionale n. 9 del 2017

 

L’ordinamento legislativo italiano impone alle amministrazioni e enti pubblici di pubblicare specifiche notizie, atti e provvedimenti (pubblicità legale o obbligatoria) per:

 

-          assicurare la conoscibilità di atti e fatti giuridici specificatamente individuati da leggi;

-          garantire che atti e documenti amministrativi producano effetti legali;

-          favorire eventuali comportamenti conseguenti da parte degli interessati.

 

È la legge quindi che stabilisce quali atti debbano essere pubblicati all’albo.

 

Per quanto attiene alla disciplina degli Enti Locali, il comma 1 dell'art. 124 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL prevede che 1. Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. 2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni”.

 

L’obbligo di pubblicazione, tramite affissione all’albo on line), degli atti adottato dal direttore generale delle aziende sanitarie era contenuta nell’art. 37 della l.r. 50/1994, ora abrogata dalla l.r. 9/2018.

 

Si rende pertanto indispensabile, anche nel rispetto della normativa privacy che impone alle PP.AA. un attento bilanciamento tra gli obblighi di pubblicità e di tutela dei dati personali, disciplinare la pubblicazione legale degli atti delle Aziende Sanitarie e degli Enti del SSR.

 

Pertanto nella norma in esame è previsto che le Aziende sanitarie e gli Enti del SSR pubblicano, anche per estratto, nell’Albo istituito ai sensi dell’art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69, e nel rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, le deliberazioni del Direttore Generale e le determinazioni dirigenziali. In coerenza con le previsioni nazionali relative all’istituzione dell’albo on-line e nel rispetto delle indicazioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e dell’Agenzia per l’Italia Digitale, tali atti sono pubblicati per quindici giorni interi e consecutivi e diventano esecutivi dal giorno della loro pubblicazione.

 

Relativamente alla tipologia di atti oggetto di pubblicazione legale si prevede espressamente l’obbligo di pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali in coerenza con l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato con le proprie sentenze (cfr. Sentenze Cons. Stato, V, 3 febbraio 2015, n. 515 e Consiglio di Stato Sez. V del 11.5.2017).

 

Articolo 16 - Riassetto dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e dell’Azienda USL di Modena

 

Le disposizioni e misure contenute nel presente articolo sono volte a configurare il riassetto delle Aziende sanitarie di Modena, a seguito del percorso di sperimentazione gestionale autorizzato con delibera della Giunta regionale n. 1004 del 2016 per la gestione unica e integrata, in capo all’AOU di Modena, dello stabilimento dell’Ospedale civile Sant’Agostino Estense di Baggiovara e del Policlinico di Modena, nel triennio 2016-2018. 

 

Il progetto esecutivo della sperimentazione, predisposto dall’Organismo di indirizzo e verifica appositamente costituito dalla Regione per l’elaborazione e governance del progetto di sperimentazione, è stato approvato in sede di CTTS di Modena in data 5 ottobre 2018.

 

Il riassetto delle Aziende sanitarie di Modena comporta:

-          - dal punto di vista organizzativo che l’AOU di Modena, a decorrere dal 1 gennaio 2019, viene costituita in un unico presidio che si articola nei due stabilimenti ospedalieri: Policlinico di Modena e l’Ospedale Civile Sant’Agostino Estense di Baggiovara;

-          - dal punto di vista dell’assetto patrimoniale, la conferma dei provvedimenti assunti per il trasferimento dei beni immobili e mobili, di cui all’art.13 della legge regionale n. 13 del 2016.

-          - dal punto di vista dei contratti, il subentro di tutti i rapporti giuridici in essere.

 

In merito al personale, la ridefinizione dell’assetto comporta che il personale dell’Azienda Usl di Modena risultante assegnato temporaneamente presso l’AOU di Modena, alla data del 1 gennaio 2019, viene trasferito all’AOU di Modena, ai sensi e secondo le procedure dell’art.31 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con la tempistica definita dal medesimo articolo.  

 

Il processo di riorganizzazione descritto è volto a garantire l’attuazione dei principi previsti dalla legge regionale n. 29 del 2004  quali la valorizzazione delle risorse umane e professionali, la qualità e la sicurezza del lavoro, la formazione e la riqualificazione condivisa delle risorse umane, nel rispetto del confronto con le organizzazioni sindacali.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Articolo 17 - Esercizio di funzioni conferite con la legge regionale n. 13 del 2015

L’articolo interviene sull’assetto della legge regionale 13/2015 e della legge regionale 4/2016 con riferimento alle funzioni regionali conferite ad Enti strumentali della Regione - ARPAE, ARL –, a Province, Citta Metropolitana, ecc. ed altri Enti pubblici compresi sul territorio regionale.

Completati i primi 36 mesi di avvio del processo di riordino e verificata l’insussistenza di esuberi di organici tra il personale trasferito, la proposta intende garantire ex lege ai nuovi titolari delle funzioni il trasferimento delle risorse finanziarie per consentire agli enti stessi di organizzare stabilmente i propri organici per l’esercizio delle funzioni conferite.  A tale fine, non sussistendo più la necessità di trasferire agli enti titolari delle funzioni conferite il personale regionale già in posizione di distacco fino al 31/12/2018, la regione acconsente il rinnovo del distacco, o il comando oneroso - previo consenso degli interessati e su richiesta degli enti – del proprio personale per un periodo transitorio massimo di 3 anni a decorrere dal 1° gennaio 2019 e previa convenzione.

Durante il periodo transitorio ogni ente coinvolto nella delega di funzioni regionali sarà tenuto ad organizzarsi autonomamente prevedendo l’ampliamento dei propri organici per far fronte alle funzioni esercitate anche nell’ambito di progetti speciali o accordi attuativi della legge regionale.

Nello stesso tempo, e con gradualità, il personale già distaccato che manifesterà la volontà di rientrare nell’organizzazione regionale, potrà essere ricollocato in una delle funzioni regionali che presentano carenza di organico sulla base della programmazione dei fabbisogni professionali della Regione e comunque nel rispetto della minore distanza dalla propria residenza.

 

Articolo 18 - Vigenza delle graduatorie regionali

L’articolo mira a prorogare di un ulteriore anno, ossia fino al 31/12/2019, la validità delle graduatorie della Regione Emilia-Romagna per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale inquadrato in categoria C, vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 25 del 2017 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità 2018).

Ciò da un lato risponde all’esigenza di alcuni enti regionali coinvolti nell’ambito del processo di riordino delle funzioni di cui alla legge regionale 13/2015, di completare le assunzioni di personale previa richiesta di utilizzo delle graduatorie per la copertura di posti disponibili; dall’altro consente alla Regione, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali programmate per l’esercizio 2019, di acquisire risorse anche a tempo determinato, in sostituzione di personale in quiescenza ovvero per realizzare progetti finanziati da organismi nazionali e comunitari.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

Articolo 19 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1979 n. 26

La norma interviene per esplicitare con chiarezza i termini per il corretto adempimento fiscale del versamento della tassa di concessione, a cui è tenuto il soggetto che ha richiesto il rilascio o il rinnovo della concessione di costituzione di aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistiche-venatorie e di centri privati di riproduzione fauna selvatica, in particolare, escludendo deliberatamente la fattispecie degli appostamenti fissi in attesa di un’armonizzazione normativa regionale da parte della competente Direzione a seguito della disciplina di riordino introdotta dalla legge regionale n. 13 del 2015.

 

Articolo 20 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 26 del 1979

Con la modifica apportata dal nuovo articolo della legge regionale si introduce un rinvio diretto al comma 1 dell’art. 13 del D.Lgs. 471/1997, come modificato dall’art. 15, comma 1, lett. o), del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, in quanto la nuova disciplina nazionale prevede una diversa graduazione della sanzione in caso di ritardato pagamento (oltre i 90 giorni) della tassa sulle concessioni regionali.

 

Articolo 21 - Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 26 del 1979

L’articolo in esame prevede una semplificazione disponendo che  il contribuente possa richiedere, invece che al Presidente della Giunta, direttamente al dirigente la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate al fine di adeguare la legislazione regionale ai nuovi assetti di ripartizione delle competenze fra la dirigenza e gli organi politici.

 

Articolo 22 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1996

L’articolo 8 della L.R. 31/1996, riguardante principalmente le istanze di rimborso degli aventi titolo, viene integrato dal comma 2 bis ritenendo utile specificare, per il tributo speciale in discarica, quanto già disciplinato per le compensazioni in generale dei tributi regionali di cui all’art.6 della L.R. 30/2003, al fine di definire con maggior chiarezza gli stessi aspetti procedurali.

 

Articolo 23 - Estinzione dei crediti tributari di modesta entità

L’articolo in esame recepisce quanto già disposto in materia dal comma 10 dell’art. 3 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 aprile 2012, n. 44 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), secondo cui “A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione   dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta”.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI ULTERIORI e FINALI

Articolo 24 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2018

A seguito della emanazione della legge regionale n. 1 del 2018 si è subito dato avvio alle procedure di fusione in esse previste. La fusione delle società Aster ed Ervet risultava particolarmente complessa, sia con riguardo alla tipologia delle società oggetto di fusione, e alla molteplicità di attività da esse svolte, sia in considerazione della preliminare e necessaria acquisizione del ramo d’azienda di pertinenza di Fbm spa in Ervet spa e successiva liquidazione di quanto rimanente della società stessa.

 

Il processo di acquisizione del ramo d’azienda di Fbm sopra citato si è concluso nel mese di settembre 2018.

 

Si sta procedendo ora con la fusione di Aster ed Ervet, ma la complessità della procedura richiede che si preveda che la stessa possa concludersi entro il 31 dicembre 2019.   

 

Articolo 25Entrata in vigore

La disposizione prevede l'entrata in vigore immediata delle disposizioni contenute nella legge.

 


Art. 1

Finalità

 

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR 2018) in collegamento con la legge di stabilità regionale ed al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021.

 

 

Capo I

SVILUPPO ECONOMICO e CULTURALE

Sezione I

Disciplina del Turismo

 

Art. 2

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale  n. 16 del 2006

 

1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 31 luglio 2006, n. 16 (Valorizzazione del turismo naturista) è aggiunto il seguente periodo:

 

“Con deliberazione della Giunta Regionale potranno essere definiti i requisiti relativi ai servizi delle aree destinate al naturismo, fatto salvo quanto previsto alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) e relative direttive di attuazione per le strutture ricettive.”

 

 

Art. 3

Modifiche all'articolo 3  della legge regionale n. 4 del 2016

 

1. Dopo il comma 1 dell’ articolo  3 della legge regionale  25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7) è aggiunto il seguente comma:

 

“1-bis) La Città metropolitana di Bologna e le Province possono affidare con convenzione le funzioni di cui alla lettera c) del comma 1 alle Destinazioni Turistiche di cui all’articolo 12”.

 

 

Sezione II

Cultura

Art. 4

Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 29 del 1995

 

1. Il comma 2 dell’ articolo 10  della legge regionale  10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della regione Emilia-Romagna)è sostituito dal seguente:

 

“2. La Regione può, altresì, trasferire risorse per particolari attività, progetti, iniziative sulla base delle previsioni contenute nel bilancio dell’Istituto approvato dalla Giunta regionale”.

 

 

Art. 5

Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000

 

1. Il comma 4 dell’articolo 7  della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) è sostituito dal seguente:

 

“4. La Regione trasferisce annualmente all’IBACN le risorse stanziate in bilancio per la programmazione bibliotecaria e per quella museale stabilendo anche i termini per l’utilizzo dei fondi assegnati”.

 

 

Art. 6

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2014

 

1. Nel comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale  18 luglio 2014, n. 16 (Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna) tra le parole “la Regione provvede”  e “al finanziamento” sono inserite le seguenti “al trasferimento delle risorse necessarie”.

 

 

Art. 7

Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 11 del 2018

 

1. Al comma 1 dell’ articolo  15 della legge regionale  27 luglio 2018, n. 11 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2018-2020) le parole “fondo di dotazione” sono sostituite dalla parola “patrimonio”.

 

 

Capo II

TERRITORIO E AMBIENTE

 

Sezione I

Disposizioni di adeguamento normativo in materia di consorzi di bonifica

 

Art. 8

Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 42 del 1984

 

1. Al comma 14 dell’articolo 16 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) i numeri “12” e “11” sono sostituiti rispettivamente con “13” e “12”.

 

 

Art. 9

Modifiche all’articolo 27 della legge regionale n. 42 del 1984

 

1. All’articolo 27 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) le parole “sentita la Commissione consultiva di cui al precedente articolo 25” sono soppresse.

 

Sezione II

Disposizioni di coordinamento normativo in materia ambientale

 

Art. 10

Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012

 

1. Al comma 2 dell’articolo 34 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015) le parole “negli anni dal 2012 al 2017” sono sostituite dalle parole “negli anni dal 2012 al 2020”.

 

2. Al comma 3 dell’articolo 34 legge regionale n. 19 del 2012 le parole “diciotto milioni di euro” sono sostituite dalle parole “ventidue milioni e mezzo di euro”.

 

 

Art. 11

Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2018

 

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale dei progetti) è inserito il seguente:

 

“3-bis. Il proponente può chiedere che il provvedimento autorizzatorio unico subordini la realizzazione del progetto all’ottenimento dell’autorizzazione sismica. In tal caso l’istanza di cui al comma 1 è corredata con le documentazioni di cui all’articolo 10, comma 3, lettera b) della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico)”.

 

 

Sezione III

Disciplina del Trasporto pubblico

 

Art. 12

Modifica all’articolo 11 della legge regionale n. 30 del 1992

 

1. Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 20 luglio 1992, n.30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti), le parole “dall'art. 4, limitatamente alle lettere b), c) e d), dall'art. 7, limitatamente alle lettere a), b) e c)” sono sostituite dalle seguenti “dall'art. 4, limitatamente alle lettere b), c), d) ed e-bis), dall'art. 7, limitatamente alle lettere a), b), c) ed e bis)”.

 

 

Art. 13

Modifiche all’articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999

 

1. Al comma 2 dell’articolo 167 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del Sistema regionale e locale), dopo la lettera c) è inserita la seguente:

 

“c bis) Interventi di ripristino o consolidamento di opere d’arte resisi necessari per evitare limitazioni alla circolazione lungo la rete provinciale, con priorità di spesa per quella ricadente nella rete stradale di interesse regionale al fine di mantenere omogenei standard tecnici e funzionali sulla stessa;”.

 

2. Il comma 4 dell’articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:

 

“4. Le risorse, specificamente autorizzate dal bilancio regionale, per gli interventi di cui al comma 2, lettere c) e c bis), sono assegnate con delibera della Giunta regionale alle province interessate”.

 

 

CAPO III

MISURE DI ADEGUAMENTO IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE

 

Art. 14

Inserimento dell’articolo 8-bis nella legge regionale n. 10 del 2000

 

1. Dopo l’articolo 8 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali – Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11), è inserito il seguente:

“Art. 8-bis

Conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento ai sensi dell’articolo 33 del decreto legge n. 98 del 2011

 

1. Il conferimento di beni immobili del patrimonio disponibile della Regione e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale a fondi comuni di investimento di cui all’articolo 33 del decreto legge  6 luglio 2011, n. 98  (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, avviene previa deliberazione della Giunta regionale che approva il progetto di valorizzazione e ne dichiara la pubblica utilità.

 

2. La deliberazione di cui al comma 1, previa acquisizione del parere delle amministrazioni comunali interessate, comporta, anche in variante alle vigenti previsioni urbanistiche, il conseguimento dell’ammissibilità della destinazione funzionale degli immobili prevista dal progetto di valorizzazione nonché la regolarizzazione edilizia ed urbanistica dei medesimi immobili. Sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale, i Comuni esprimono il loro parere entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento. In caso di dissenso di una o più amministrazioni comunali, il procedimento è concluso con deliberazione dell’Assemblea Legislativa regionale”.

 

 

Art. 15

Inserimento dell’articolo 5-bis nella legge regionale n. 9 del 2017

 

1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 1 giugno 2017, n. 9 (Fusione dell'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e dell'Azienda ospedaliera 'Arcispedale Santa Maria Nuova'. Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria), è inserito il seguente:

 

“Art. 5-bis

Pubblicità legale degli atti delle Aziende sanitarie e degli Enti del SSR

 

1. Le Aziende sanitarie e gli Enti del SSR pubblicano, anche per estratto, nell’Albo istituito ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) e nel rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, le deliberazioni del Direttore Generale e le determinazioni dirigenziali. Tali atti sono pubblicati per quindici giorni consecutivi, se non diversamente stabilito da specifiche disposizioni, e diventano esecutivi dal giorno della loro pubblicazione”.

 

 

Art. 16

 

Riassetto dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

e dell’Azienda USL di Modena

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Modena è costituita da un unico presidio e si articola nei due stabilimenti ospedalieri: Policlinico di Modena e l’Ospedale Civile di Baggiovara. L’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Modena subentra a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità nei rapporti attivi e passivi in essere, interni e esterni in capo all’Azienda USL di Modena direttamente riferiti alla gestione dello stabilimento dell’Ospedale Civile di Baggiovara.  Dalla medesima data viene conseguentemente ridefinito l’assetto del Presidio ospedaliero unico dell’Azienda USL di Modena. Relativamente al patrimonio, restano confermati i provvedimenti assunti in attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 29 luglio 2016, n.13 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018).

 

2. Il personale dell’Azienda USL di Modena, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, che alla data di cui al comma 1 è collocato in assegnazione temporanea presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, ai sensi dell’articolo 22-ter, comma 3, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna), è trasferito all’Azienda Ospedaliero-Universitaria stessa ai sensi e secondo le procedure dell’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Il trasferimento decorre dal 1° gennaio 2020, o altra diversa data, anche precedente, da stabilire con atto della Giunta regionale. Sino alla data del trasferimento il personale permane in posizione di assegnazione temporanea. La Giunta regionale può fornire indirizzi in merito, con particolare riferimento alla data di decorrenza del trasferimento del personale ed ai relativi effetti sulle dotazioni organiche e sui fondi contrattuali delle Aziende interessate.

 

3. In coerenza con i principi previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale) i  processi di cui al presente articolo sono svolti garantendo la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori, la qualità e la sicurezza del lavoro, l’ottimale allocazione delle risorse per l’esercizio dei servizi, la formazione e la riqualificazione condivisa delle risorse umane, nonché il confronto con le organizzazioni sindacali, delle quali si riconosce il ruolo.

 

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

 

Art. 17

Esercizio di funzioni conferite con la legge regionale n. 13 del 2015

 

1. Al fine di favorire l’esercizio autonomo delle funzioni conferite ad altri enti pubblici ai sensi della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), e dalla legge regionale 25 marzo 2016 n. 4 (Ordinamento turistico regionale – sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione truistica), dal 1°  gennaio 2019 la Regione Emilia-Romagna garantisce agli enti destinatari, previo rinnovo della convenzione, il trasferimento annuale delle risorse finanziarie necessarie all’esercizio delle funzioni. L’importo annuale del trasferimento finanziario riconosciuto agli enti sarà stabilito in ragione del costo complessivo, individuato per l’esercizio 2018, per ciascuna delle figure professionali in posizione di distacco al 31/12/2018, fatte salve integrazioni specifiche per il sostegno dei costi generali. L’entità del trasferimento finanziario sarà annualmente decurtata dei costi sostenuti dalla Regione per il personale eventualmente distaccato;

 

2. Il presente articolo può essere applicato anche per lo svolgimento, previa convenzione, di attività nell’ambito di progetti speciali e accordi tra la Regione e gli enti che esercitano funzioni conferite ai sensi delle leggi di cui al comma 1.

 

3. La posizione di distacco, su richiesta dell’ente e previo assenso del dipendente, può essere sostituita dal comando oneroso disposto ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 (Misure straordinarie di gestione flessibile del personale) per un periodo massimo di trentasei mesi non rinnovabile, decorrenti dal 1° gennaio 2019. Il comando è finalizzato a garantire all’ente di adeguare il proprio organico per dotarsi stabilmente di personale proprio, anche tramite mobilità volontaria del personale già comandato. Il comando oneroso non comporta riduzione del finanziamento di cui al comma 1.

 

4. Il periodo di distacco o di comando oneroso disposto ai sensi del presente articolo non può complessivamente superare il periodo massimo di trentasei mesi in quanto finalizzato a permettere agli enti di cui al comma 1 di completare il proprio organico per l’esercizio autonomo delle funzioni conferite;

 

 

Art. 18

Vigenza delle graduatorie regionali

 

1. Le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dall’articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018) sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.

 

 

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

 

Art. 19

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 26 del 1979

 

1. Nell’articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1979, n. 26 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), dopo il comma quarto è aggiunto il seguente comma:

 

“La tassa per la concessione di costituzione di aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistiche-venatorie e di centri privati di riproduzione fauna selvatica va corrisposta all’atto del rilascio della concessione. Per gli anni successivi va corrisposta entro il 31 gennaio dell’anno cui si riferisce”.

 

 

Art. 20

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 26 del 1979

 

1. Il  comma 3  dell’articolo 6  della legge regionale n. 26 del 1979 è sostituito dal seguente:

 

“3. In caso di ritardato pagamento della tassa sulle concessioni regionali, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa ai sensi del comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, salvo quanto previsto in caso di ravvedimento dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.472”.

 

 

Art. 21

Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 26 del 1979

 

1. Al comma secondo dell’articolo 11 della legge regionale n. 26 del 1979 le parole “al Presidente della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “al dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali o suo delegato”.

 

 

Art. 22

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1996

 

1. La rubrica dell’articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1996, n.31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) è sostituita dalla seguente: “Rimborsi e compensazioni”

 

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1996 è inserito il seguente comma:

 

“2 bis. Se il gestore dell’impianto ha effettuato pagamenti in eccedenza rispetto al dovuto per ciascun trimestre può presentare istanza di compensazione, in carta semplice, con allegazione di idonea documentazione attestante il credito, da trasmettere alla struttura regionale competente in materia di tributi entro trenta giorni dall’effettuazione del pagamento eccessivo. La compensazione viene imputata ai trimestri successivi dello stesso anno d’imposta. Se non è possibile esperire la totale compensazione del credito nel medesimo anno d’imposta, il credito non compensato, indicato nella dichiarazione annuale, viene per la parte restante rimborsato e può essere portato in compensazione nell’anno d’imposta successivo solo a seguito di espressa autorizzazione della stessa struttura regionale competente”.

 

 

Art. 23

Estinzione dei crediti tributari di modesta entità

 

1. A decorrere dal 1° luglio 2012 per i crediti tributari in essere alla data di entrata in vigore della presente legge non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi regionali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 30 euro, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

 

2. Se l'importo del credito supera il limite previsto dal comma 1, si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.

 

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.

 

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI ULTERIORI E FINALI

 

Art. 24

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2018

 

1. Nel comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 13 marzo 2018, n. 1 (Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna) le parole “che deve avvenire entro il 2018” sono sostituite dalle seguenti: “che deve avvenire entro il 2019”.

 

 

Art. 25

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

 


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