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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 8435
Presentato in data: 06/06/2019
Progetto di legge di iniziativa della Giunta recante: "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna quale socio alla Fondazione di partecipazione "ATER Fondazione"". (Delibera di Giunta n. 915 del 05 06 19)

Presentatori:

Giunta
Lista documenti:
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Testo:

 

Partecipazione della Regione quale socio alla Fondazione di partecipazione ATER Fondazione

 


RELAZIONE

 

L’Associazione Teatrale dell’Emilia-Romagna – ATER nasce negli anni ’60 dalla necessità dei comuni dell’Emilia-Romagna di acquisire, gestire o costruire luoghi teatrali; tra i suoi fondatori vi sono infatti i principali comuni capoluoghi di provincia e alcune città minori. Nel 1964 viene ufficialmente costituita, con lo scopo di fornire servizi ai propri associati, favorire le produzioni liriche con contratti collettivi e supportare la gestione dei teatri.

Nel 1969 ATER diede vita ad un complesso orchestrale di base a preludio di una formazione stabile, poi denominata Orchestra Stabile in Emilia-Romagna (OSER), che verrà definitivamente formata solo nel 1975. Ad ATER si deve anche la nascita di Emilia- Romagna Teatro (ERT) che, sin dalla sua costituzione, nel 1977, si occupa della produzione nel settore della prosa. Sempre in seno ad ATER è sorta la compagnia di danza Aterballetto, istituzione che permise l’entrata di ATER nel mondo produttivo della danza. L’effettiva produzione di balletti iniziò nel 1977.

Dallo sviluppo progressivo delle attività originarie di ATER sono così sorte quelle che oggi sono la Fondazione Arturo Toscanini, il Teatro Nazionale “Emilia Romagna Teatro Fondazione” (ERT) e la Fondazione Nazionale della Danza con la compagnia Aterballetto.

L’Archivio storico di ATER è stato dichiarato “di interesse storico particolarmente rilevante” e come tale sottoposto alla disciplina del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” con notifica del Soprintendente archivistico per l’Emilia-Romagna del 23 agosto 2007. Il complesso archivistico è conservato dal 2010 presso l’Archivio Storico della Regione Emilia-Romagna, a San Giorgio di Piano (BO).

La Regione è entrata come socio nella compagine di ATER con la legge regionale 18 aprile 1992, n. 20 “Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all’Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER), all’Associazione “ERT – Emilia-Romagna Teatro e all’Associazione “Centro Regionale della Danza”. Con questa legge la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il proprio intervento negli enti ritenuti fondamentali per il sistema regionale dello spettacolo, ATER, Centro Regionale della Danza (CRD) ed Emilia-Romagna Teatro (ERT), al fine di riqualificarne scopi e funzioni, riservando attenzione alle esigenze di autonomia delle strutture produttive, conservandone il radicamento nella realtà regionale e garantendone tanto la dimensione regionale quanto il carattere associativo.

Successivamente, le due associazioni ERT e CRD sono state trasformate in fondazioni e la Regione ha confermato la propria partecipazione grazie alle leggi 21 agosto 2001, n. 30 “PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE - TEATRO STABILE PUBBLICO REGIONALE" e legge regionale 31 maggio 2002, n. 10 “PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA "FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA".

ATER nell’arco della sua storia ha adeguato la sua missione originaria al mutamento degli scenari e al grande sviluppo del sistema dello spettacolo nel territorio regionale. Dal 2000 ATER ha dato vita al circuito regionale della danza e a importanti rassegne e festival di musica contemporanea e world music.

A seguito della riforma del sistema di finanziamento dello spettacolo operata col Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo del 1° luglio 2014, entrato in vigore il 1° gennaio 2015, sono state introdotte e disciplinate nel sistema teatrale nazionale le funzioni di Teatro nazionale e di Circuito regionale multidisciplinare. ERT, al fine di conseguire il riconoscimento quale Teatro Nazionale ha dovuto concentrare le proprie risorse sulla produzione teatrale, limitando fortemente la gestione e la programmazione di sedi teatrali in città non capoluogo, settore nel quale la Fondazione ERT si era impegnata con successo negli anni precedenti. D’intesa e su impulso della Regione, nel 2015 ATER è subentrata ad ERT nella gestione di 6 teatri regionali, riprendendo, dopo tre decenni, l’attività di programmazione di sedi teatrali in accordo con le amministrazioni comunali proprietarie. Dal 2015, anno di avvio del nuovo percorso quale Circuito regionale multidisciplinare, ATER ha acquisito la gestione e la programmazione di numerose sedi teatrali, giungendo a programmare nel 2018 sul territorio regionale circa 500 spettacoli.

L’esperienza del primo triennio di programmazione teatrale come Circuito regionale multidisciplinare si è rivelata particolarmente positiva ed è stata riproposta con successo al MiBAC ottenendo il riconoscimento e il contributo statale anche per il triennio 2018-2020. In considerazione della nuova specifica missione, ATER ha avviato un esame della struttura associativa e del proprio statuto, rilevando alcuni limiti nell’assetto attuale e la conseguente necessità di un adeguamento. Anche grazie ad una recente modifica del Codice Civile che ha previsto e regolato la trasformazione da associazione a fondazione (art. 42 bis), la fondazione di partecipazione è stata individuata dai soci di ATER come lo strumento operativo più adatto a rispondere alle esigenze odierne dell’organizzazione culturale e dello spettacolo.

In conclusione, l’adeguamento all’evoluzione normativa nazionale e al mutato panorama regionale dello spettacolo sono alla base della presente proposta di legge, che intende aggiornare la forma giuridica della preesistente associazione ad un modello maggiormente coerente con tale evoluzione.

La Regione, confermando quindi la necessità di sviluppare e consolidare le attività di promozione, distribuzione e programmazione dello spettacolo assicurate da ATER grazie anche alla funzione di Circuito regionale multidisciplinare, ritiene di aderire al percorso di trasformazione delineato nel progetto di legge illustrato di seguito.

Con la trasformazione, peraltro, si prevede un ruolo di rilievo per la Regione Emilia-Romagna nella compagine partecipativa, in coerenza con quanto già avviene negli altri enti partecipati dello spettacolo e in diversi altri circuiti regionali.

La trasformazione di ATER in Fondazione di partecipazione, fermo restando il rispetto delle procedure previste e disciplinate dal codice civile all’art. 42 bis, impone che la partecipazione della Regione al nuovo ente venga formalizzata ai sensi dell'art. 64 dello Statuto della regione Emilia-Romagna.

La legge si compone di 6 articoli.

L’art. 1 autorizza la Regione a partecipare alla trasformazione dell’associazione ATER in fondazione in qualità di socio fondatore e ne identifica le finalità, mentre l’art. 2 detta le norme riguardanti la partecipazione regionale.

L’art. 3 stabilisce che la Giunta nomini i rappresentanti della Regione in seno agli organi della fondazione.

L’art. 4 precisa le modalità della partecipazione finanziaria della Regione e l’art. 5 provvede alla necessaria copertura finanziaria.

L’art. 6 contiene le norme transitorie necessarie al regolare svolgimento dell’attività di ATER nella fase di passaggio da associazione a fondazione.

 


Art. 1

Finalità

 

1. La Regione è autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla Fondazione denominata “ATER Fondazione” derivante dalla trasformazione dell’Associazione riconosciuta A.T.E.R. in forma giuridica di fondazione ai sensi dell’articolo 42-bis del codice civile, in continuità con la precedente partecipazione e con le modalità e condizioni di cui ai successivi articoli.

 

2. La Fondazione persegue finalità di programmazione, distribuzione e promozione dello spettacolo, nonché di formazione del pubblico, anche attraverso lo svolgimento di compiti connessi, ivi compresi lo sviluppo ed il sostegno di attività di ricerca.

 

Art. 2

Partecipazione della Regione

 

1. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione dell’approvazione della citata trasformazione dell’Associazione in Fondazione ai sensi dell’articolo 42-bis del codice civile.

 

2. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla Fondazione.

 

Art. 3

Nomina dei rappresentanti della Regione

 

1. La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi della fondazione secondo quanto previsto dallo Statuto della fondazione medesima.

 

Art. 4

Contributi

 

1. La Regione è autorizzata a concedere alla Fondazione un contributo annuale il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

 

2. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di competenza un programma di attività corredato del relativo piano finanziario.

 

3. La Regione, allo scopo di garantire la continuità dei programmi della Fondazione, concede e liquida alla Fondazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

 

4. La Fondazione è tenuta a presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza una relazione che attesti la realizzazione del programma svolto, contenente tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività realizzate.

 

Art. 5

Norma finanziaria

 

1. Per gli esercizi finanziari 2020-2021, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale legge regionale 18 aprile 1992, n.20 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER)) nell'ambito della Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali – Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.

 

2. Per gli esercizi successivi al 2021, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2010, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

Art. 6

Norme transitorie

 

1. Ai fini dell’erogazione dei contributi, limitatamente all’anno 2019, continua ad applicarsi l’art. 5 della legge regionale 18 aprile 1992, n. 20 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione teatrale Emilia-Romagna (Ater)).

 


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