Espandi Indice

Legislatura X - Progetto di legge (testo licenziato)

Share
Oggetto n. 2215
Licenziato in data: 09/11/2016
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Modifica della legge regionale n. 15 del 2008 "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali"" (Delibera di Giunta n. 186 del 15 02 16).

Relazione:

Relazione al progetto di legge:

“MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 2008 'PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLE SOCIETA' FIERISTICHE REGIONALI”

 

La legge regionale n. 12 del 2000 “Ordinamento del sistema fieristico regionale”, disciplina l’importante settore delle fiere nell’economia regionale. Dal momento della adozione di tale norma ad oggi molto è cambiato. Sono mutate le condizioni infrastrutturali, economiche e sociali che avevano fatto del sistema fieristico regionale un elemento fortemente attrattivo.

Oggi, al fine di accrescere il proprio ruolo nelle più importanti manifestazioni fieristiche internazionali, BolognaFiere S.p.A. partecipata dalla Regione, deve prevedere la riqualificazione del quartiere fieristico di Bologna, e si appresta a finanziarlo anche attraverso un aumento del capitale sociale. Al fine di realizzare il pieno concorso regionale alla partecipazione al capitale sociale delle società fieristiche, ed in particolare in questa fase alla società BolognaFiere S.p.A., la Regione Emilia-Romagna, ha provveduto ad acquisire quote di partecipazione al capitale sociale pari a 7.344.537 azioni (7,83% dell’intero capitale sociale). Pertanto, con il presente progetto di legge si interviene in modifica della legge regionale n. 15 del 28 luglio 2008 recante "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali", con la quale si è proceduto all’attuazione operativa della partecipazione al capitale sociale dei soggetti gestori dei centri fieristici, prevedendo un aumento del capitale sociale di BolognaFiere, per un importo massimo pari a 5 milioni di euro. Tale scelta avviene in coerenza con l'impegno degli altri soci pubblici, e in particolare col Comune di Bologna. L’intervento è ovviamente finalizzato al consolidamento e sviluppo di un sistema fieristico, integrato e coordinato, come previsto dalle finalità (art. 1) della stessa l.r. 12/2000, in accordo con gli enti locali, per la condivisione con essi delle decisioni societarie relative ai comuni obiettivi strategici individuati.

Oltre a tale intervento di aumento del capitale sociale di BolognaFiere, col presente progetto di legge si pongono le basi per l’affermazione di un modello di sviluppo che punti all’aggregazione dei poli fieristici oggi esistenti, e dunque alla determinazione di una maggiore massa critica, capace di sostenere tutto il settore. Basti pensare che l’insieme di Bologna, Parma e Rimini rappresenta il secondo sistema fieristico in Italia, è nei primi dieci in Europa e nei primi venticinque nel mondo. Proprio in funzione di ciò la regione già da tempo ha proposto di accelerare il processo di aggregazione delle società fieristiche, anche attraverso lo sviluppo di un comune piano strategico e industriale, in grado di integrare e coordinare le singole infrastrutture, ottenere economie di scala e promuovere iniziative comuni.

Utili, al fine di definire l’impianto legislativo proposto, sono state le tre audizioni che hanno segnato l’iter in commissione di questi mesi, in cui il confronto con i Presidenti delle tre maggiori fiere regionali (Bologna, Parma e Rimini) e l’analisi accurata delle contingenze in cui versa oggi il Polo bolognese, hanno consentito al legislatore regionale di mettere a punto un impianto normativo che possa fungere da effettivo sostegno al raggiungimento degli obiettivi industriali di breve, medio e lungo termine in un’ottica sempre più di sistema.

Pertanto il progetto di legge attraverso l’articolo 1 prevede un aggiornamento delle finalità che la Regione Emilia-Romagna persegue attraverso la partecipazione al capitale delle società fieristiche, introducendo una ulteriore finalità costituita dalla promozione dei processi di aggregazione ed espansione dalle società fieristiche che passano attraverso azioni che si caratterizzano in termini di sviluppo strategico delle filiere produttive regionali, oltre che la modifica della misura di partecipazione che viene ricommisurata a 17.000.000 di euro rispetto ai precedenti 12.000.000 di euro.

Infine gli articoli 2 e 3 contengono rispettivamente la relativa norma finanziaria ed i termini per l’entrata in vigore della legge.

Testo:

Regione-Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

II Commissione Permanente

"Politiche economiche"

2215 -Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Modifica della legge regionale n. 15 del 2008 "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali"" (Delibera di Giunta n. 186 del 15 02 16).

 

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 80 del 25/02/2016

 

 

(Relatore Gianni Bessi)

(Relatore di minoranza Massimiliano Pompignoli)

 

 

 

 

 

 

Testo n. 7/2016 licenziato nella seduta del 9 novembre 2016 con il titolo:

 

Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n 15 "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali

 

 



Art. 1

Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 15 del 2008

 

1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 15 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali) è sostituito dal seguente:

 

“2. La partecipazione della Regione alle società di cui al comma 1 è finalizzata, anche mediante accordi con gli enti locali soci delle società fieristiche sopra indicate nell'ambito delle decisioni societarie, a:

 

a) affermare, anche in rapporto alle politiche e alle azioni per la promozione dell'internazionalizzazione del commercio con l'estero dei ministeri competenti e della Regione, il ruolo delle grandi società fieristiche dell'Emilia-Romagna anche attraverso intese di cooperazione fra le società fieristiche regionali ed in relazione con altri importanti centri fieristici del paese;

 

b) favorire la cooperazione e l'integrazione delle strategie sul piano commerciale e di organizzazione degli eventi con la valorizzazione delle specializzazioni delle diverse società fieristiche;

 

c) individuare tutte le scelte e le opportunità di miglioramento operativo, attraverso l’integrazione di attività e servizi per il perseguimento di economie di scala e di scopo;

 

d) promuovere iniziative comuni per lo sviluppo sui mercati esteri della promozione commerciale e delle nuove iniziative fieristiche in tali mercati;

 

e) valutare tutte le opportunità di ulteriori integrazioni societarie;

 

f) sostenere progetti e società delle società fieristiche dell'Emilia-Romagna che rispondano ai requisiti di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2000, utili a favorire la valorizzazione e la promozione comune all'estero delle manifestazioni di eccellenza internazionale;

 

g) promuovere il processo di aggregazione ed espansione delle società fieristiche attraverso il sostegno di apposite azioni finalizzate allo sviluppo strategico delle filiere produttive regionali.”

 

2. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale n. 15 del 2008 è sostituito dal seguente:

 

“3. La partecipazione della Regione alla società Bologna Fiere S.p.A. è autorizzata fino ad un importo massimo di euro 17.000.000,00.”

 

 

 

 

 

Art. 2

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 della presente legge, per l'esercizio finanziario 2016 la Regione fa fronte, nell’ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività, Programma 1 Industria, PMI e Artigianato, mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 24 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018), a valere sulla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale). La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2016.

 

 

Art. 3

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Espandi Indice